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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/09/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 566/2025
Nella causa civile promossa da
, nato il [...] a [...], Argentina, Parte_1
C.F. , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(Santa Fe), Argentina, C.F. , nata C.F._2 Parte_3
il 19.04.1981 a Rosario (Santa Fe), Argentina, ; CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Calzone del foro di Vibo Valentia, il primo giusta procura speciale notarile, allegata al ricorso, ai rogiti di
[...]
notaio in , la seconda e la terza mediante procura alle liti in CP_1 Per_1
calce al ricorso, rilasciata personalmente al procuratore e tutti elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla via Spogliatore (p.e.c.
Email_1
Ricorrenti
contro
in persona del pro tempore, dom.to Controparte_2 CP_3 in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
Email_2
Resistente ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 11 marzo 2025, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: Nel merito: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sig.ri , , ; - Ordinare Parte_1 Parte_2 Parte_3
al , e per esso all' ufficiale di stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
I predetti hanno, dunque, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza,
e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'avo italiano, la SI.ra nata a [...] in Persona_2
data 23-11-1908 e deceduta il 6-1-1981, era figlia del cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...] e deceduto, senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana, in UI (Argentina), il 16-9-1947 nonché di (coniugati il 20-8-1898); Persona_4
-che la SI.ra per effetto del matrimonio con un cittadino Persona_2 straniero (IX RO), celebrato il 13-2-1931, aveva perso, secondo l'art. 10 della legge 555 del 1912 (successivamente dichiarato incostituzionale), la cittadinanza italiana;
Pag. 2 di 14 -che, dal matrimonio tra la SI.ra e il SI. IX RO, era nato Persona_2
a UI (Argentina), in data 4-2-1933, il SI. Persona_5
(successivamente deceduto in Wenceslao Escalante, Cordoba il 7-3-2010);
-che figlia naturale riconosciuta del SI. era la SI.ra Persona_5
, nata a [...] il [...]; Parte_4
-che, dal matrimonio (celebrato in il 22-9-1978) tra la SI.ra Per_1 [...]
e il SI. , nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
era nata, in data 19-4-1981, la SI.ra ; Parte_3
-che figli della SI.ra erano il SI. Parte_3 Parte_1
(figlio di ) nonché la SI.ra (figlia di Persona_6 Parte_2
), quest'ultima coniugata il 4-11-2024 con il SI. ; Persona_7 Persona_8
- che l'albero genealogico, così ricostruito, era provato mediante certificati e documenti allegati al ricorso;
-che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 9-16 Aprile 1975 aveva dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero;
-che successivamente lo stesso Giudice delle leggi aveva dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della medesima legge 555/1912 nella parte in cui non prevedeva fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
-che, sul punto, in giurisprudenza, era intervenuta la sentenza n. 4466 del 25-2-
2009 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale aveva enunciato che doveva essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che fosse stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
Pag. 3 di 14 italiana a causa del matrimonio, essendo il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente), giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dal quale derivava il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
-che, allora, in forza dell'efficacia di tali pronunce d'incostituzionalità dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1°gennaio 1948 (e conseguentemente ai loro discendenti);
-che, pertanto, poiché nella linea genealogica dei ricorrenti era presente la sig.ra figlia di cittadino italiano, nata a [...] il 23- Persona_2
11-1908 e deceduta il 6-1-1981 a Santa Fe e sposata il 13-2-1931 con il cittadino straniero IX RO, il cui figlio era nato prima del Persona_5
1°gennaio 1948 (data di entrata in vigore della costituzione italiana), doveva essere riconosciuta a quest'ultimo e ai suoi discendenti (tra i quali gli odierni ricorrenti), per via giudiziale, la cittadinanza italiana.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 24-6-2025, il Controparte_2 il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Pag. 4 di 14 Ha, inoltre, rilevato la pendenza dell'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per la concessione della cittadinanza su parte ricorrente.
Ha, poi, rappresentato nel merito che, nel caso di specie, gli avi Persona_3
e erano nati ed emigrati prima del 16 luglio 1920
[...] Persona_2
(presunzione corroborata dal contenuto del doc. 11, da cui si desumeva che la
SI.ra era nata in [...] nel 1908 e che ella era figlia del Persona_2 signor di nazionalità austriaca). Persona_3
Ha, ancora, aggiunto che la circostanza che la figlia fosse nata in Persona_2
Argentina nel 1908 portava a presumere che il signor Persona_3
fosse emigrato prima del 1920, discendendone, pertanto, che i ricorrenti non potevano richiedere il riconoscimento della predetta cittadinanza.
Fermo quanto sopra, ha, poi, rappresentato la sussistenza di importanti arretrati presso la rete consolare italiana in Argentina (in particolare, presso i Consolati
Generali di e di Cordoba), specificando, peraltro, che parte ricorrente Per_1
non aveva fornito la prova né di aver deposito alcuna domanda presso il né di aver rispettato il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. Parte_6
362/1994.
Ha, infine, rappresentato – con riferimento alla “invero non chiara” domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– che la Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del
2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l.
Pag. 5 di 14 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio
1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Pag. 6 di 14 Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_2
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha infine – per tutte le ragioni esposte – rassegnato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto
Pag. 7 di 14 infondata in fatto e in diritto (anche per mancato rispetto del termine di cui alla
l. 379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 18-9-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i ricorrenti hanno insistito nelle loro reciproche pretese e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è
Pag. 8 di 14 riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
RA per cui l'avo dei ricorrenti, essendo nato a [...] il 30-3-
1870, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrato all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrato prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo
23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,
n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti
(documento 11), emerge che dal matrimonio tra l'avo de qua, il SI.
[...]
e la SI.ra (celebrato in data 20-8-1898) Persona_3 Persona_4
è nata, in data 23-11-1908, a UI (Argentina), la figlia RA Per_2
per cui vi è motivo di ritenere che, già a quella data, ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia, lo stesso fosse emigrato in
Argentina. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero
Pag. 9 di 14 di avere reso, il di loro avo, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in Argentina, non era cittadino italiano;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'avo degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadino dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacchè essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379
Pag. 10 di 14 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l.
n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del
23/07/2021, anche in motivazione).
Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti (allegato n. 16), dal quale risulta semplicemente che il predetto avo - uomo non di origini italiane, ma nato sotto l'impero di un altro Stato - non ha acquistato la cittadinanza argentina;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera”
(cfr: Sentenza della Corte d'Appello di Trento del 16.07.2024, depositata in data
20.08.2024).
Pag. 11 di 14 Né, infine, alcuna prova nel suddetto senso è stata fornita da parte dei ricorrenti con riferimento all'ava a proposito della quale si specifica, Persona_2
altresì, l'irrilevanza dei rilievi avanzati dai ricorrenti in relazione agli intervenuti profili di incostituzionalità, afferendo gli stessi al differente aspetto del riconoscimento della cittadinanza italiana, per discendenza materna, ai discendenti di ava, cittadina italiana, che ha perduto tale cittadinanza per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948. Nel caso di specie, invece, l'ava non ha mai acquistato la cittadinanza italiana. Tal che, quella in esame, si tratta di una ipotesi differente.
Come, infatti, osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-
2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il loro trasferimento in data anteriore al 16 luglio 2020, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque, l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Né si ritengono pertinenti le ulteriori doglianze sollevate, da parte ricorrente nella note di trattazione scritta di data 16 settembre 2025, sulla base dell'articolo 72 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, che recita che “le persone indicate all'art.
71 o coloro: a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana
Pag. 12 di 14 nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione”, in considerazione del fatto che, nel caso concreto, non consta alcuna prova in ordine a tale elezione, né comunque risulta il rispetto delle modalità previste dal successivo articolo 78.
Né, ancora, nulla si ritiene che si possa evincere dal riferimento ad una asserita cittadinanza italiana nell'atto di morte di , e ciò proprio Persona_3
in considerazione del fatto che, in tale atto, il predetto viene anche indicato quale soggetto nato in [...], circostanza, tuttavia, non corrispondente all'effettiva appartenenza all'epoca (1870) del territorio all'Impero Austro-Ungarico.
Né, da ultimo, appaiono cogliere nel segno le doglianze inerenti alla mancata prova del fatto che abbia trasferito, in via definitiva e Persona_3
senza alcuna interruzione, la sua residenza prima del 1920 o che egli non abbia fatto più rientro in Italia dopo il 1920, per poi tornare in Argentina successivamente, atteso che, come sopra esplicitato, rientra proprio tra gli elementi costitutivi della domanda, ai fini del suo accoglimento, la prova
(incombente sugli attori anche alla luce della specifica contestazione a riguardo sollevata dalla controparte) in ordine all'avvenuta emigrazione dell'avo successivamente al 1920.
Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv.
l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse
Pag. 13 di 14 questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in due sole udienze, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. CP_2 forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 19 settembre 2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 566/2025
Nella causa civile promossa da
, nato il [...] a [...], Argentina, Parte_1
C.F. , nata il [...] a [...] C.F._1 Parte_2
(Santa Fe), Argentina, C.F. , nata C.F._2 Parte_3
il 19.04.1981 a Rosario (Santa Fe), Argentina, ; CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Calzone del foro di Vibo Valentia, il primo giusta procura speciale notarile, allegata al ricorso, ai rogiti di
[...]
notaio in , la seconda e la terza mediante procura alle liti in CP_1 Per_1
calce al ricorso, rilasciata personalmente al procuratore e tutti elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, alla via Spogliatore (p.e.c.
Email_1
Ricorrenti
contro
in persona del pro tempore, dom.to Controparte_2 CP_3 in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis (pec:
Email_2
Resistente ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 undecies c.p.c., depositato in data 11 marzo 2025, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis: Nel merito: - accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sig.ri , , ; - Ordinare Parte_1 Parte_2 Parte_3
al , e per esso all' ufficiale di stato civile competente di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
I predetti hanno, dunque, chiesto l'attribuzione e/o il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, per essere gli stessi discendenti diretti di una cittadina italiana, che non ha mai perso la cittadinanza,
e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che l'avo italiano, la SI.ra nata a [...] in Persona_2
data 23-11-1908 e deceduta il 6-1-1981, era figlia del cittadino italiano
[...]
nato il [...] a [...] e deceduto, senza mai Persona_3
rinunciare alla cittadinanza italiana, in UI (Argentina), il 16-9-1947 nonché di (coniugati il 20-8-1898); Persona_4
-che la SI.ra per effetto del matrimonio con un cittadino Persona_2 straniero (IX RO), celebrato il 13-2-1931, aveva perso, secondo l'art. 10 della legge 555 del 1912 (successivamente dichiarato incostituzionale), la cittadinanza italiana;
Pag. 2 di 14 -che, dal matrimonio tra la SI.ra e il SI. IX RO, era nato Persona_2
a UI (Argentina), in data 4-2-1933, il SI. Persona_5
(successivamente deceduto in Wenceslao Escalante, Cordoba il 7-3-2010);
-che figlia naturale riconosciuta del SI. era la SI.ra Persona_5
, nata a [...] il [...]; Parte_4
-che, dal matrimonio (celebrato in il 22-9-1978) tra la SI.ra Per_1 [...]
e il SI. , nato in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
era nata, in data 19-4-1981, la SI.ra ; Parte_3
-che figli della SI.ra erano il SI. Parte_3 Parte_1
(figlio di ) nonché la SI.ra (figlia di Persona_6 Parte_2
), quest'ultima coniugata il 4-11-2024 con il SI. ; Persona_7 Persona_8
- che l'albero genealogico, così ricostruito, era provato mediante certificati e documenti allegati al ricorso;
-che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 87 del 9-16 Aprile 1975 aveva dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero;
-che successivamente lo stesso Giudice delle leggi aveva dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della medesima legge 555/1912 nella parte in cui non prevedeva fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
-che, sul punto, in giurisprudenza, era intervenuta la sentenza n. 4466 del 25-2-
2009 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale aveva enunciato che doveva essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che fosse stata, di conseguenza, privata della cittadinanza
Pag. 3 di 14 italiana a causa del matrimonio, essendo il diritto di cittadinanza, in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile (salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente), giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dal quale derivava il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
-che, allora, in forza dell'efficacia di tali pronunce d'incostituzionalità dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana doveva ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1°gennaio 1948 (e conseguentemente ai loro discendenti);
-che, pertanto, poiché nella linea genealogica dei ricorrenti era presente la sig.ra figlia di cittadino italiano, nata a [...] il 23- Persona_2
11-1908 e deceduta il 6-1-1981 a Santa Fe e sposata il 13-2-1931 con il cittadino straniero IX RO, il cui figlio era nato prima del Persona_5
1°gennaio 1948 (data di entrata in vigore della costituzione italiana), doveva essere riconosciuta a quest'ultimo e ai suoi discendenti (tra i quali gli odierni ricorrenti), per via giudiziale, la cittadinanza italiana.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 24-6-2025, il Controparte_2 il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
Pag. 4 di 14 Ha, inoltre, rilevato la pendenza dell'onere della prova in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per la concessione della cittadinanza su parte ricorrente.
Ha, poi, rappresentato nel merito che, nel caso di specie, gli avi Persona_3
e erano nati ed emigrati prima del 16 luglio 1920
[...] Persona_2
(presunzione corroborata dal contenuto del doc. 11, da cui si desumeva che la
SI.ra era nata in [...] nel 1908 e che ella era figlia del Persona_2 signor di nazionalità austriaca). Persona_3
Ha, ancora, aggiunto che la circostanza che la figlia fosse nata in Persona_2
Argentina nel 1908 portava a presumere che il signor Persona_3
fosse emigrato prima del 1920, discendendone, pertanto, che i ricorrenti non potevano richiedere il riconoscimento della predetta cittadinanza.
Fermo quanto sopra, ha, poi, rappresentato la sussistenza di importanti arretrati presso la rete consolare italiana in Argentina (in particolare, presso i Consolati
Generali di e di Cordoba), specificando, peraltro, che parte ricorrente Per_1
non aveva fornito la prova né di aver deposito alcuna domanda presso il né di aver rispettato il termine di 730 giorni di cui all'art. 3 D.P.R. n. Parte_6
362/1994.
Ha, infine, rappresentato – con riferimento alla “invero non chiara” domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in derivazione materna
– che la Cassazione a Sezioni Unite, modificando con la sentenza n. 4466 del
2009 il suo precedente orientamento, ha ritenuto che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (sentenze n. 87 del 9 aprile 1975 e n. 30 del 9 febbraio
1983), potevano ora ottenere in sede giurisdizionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Carta costituzionale, il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana anche i figli o in genere i discendenti di donne che avevano perso il nostro status civitatis ai sensi dell'art. 10, comma 3 della previgente l.
Pag. 5 di 14 555/1912, quale effetto del matrimonio da esse contratto prima del 1° gennaio
1948 con il cittadino straniero.
A questo proposito, ripercorrendo gli interventi che hanno inciso sulla materia,
l'Amministrazione ha ricordato: che dopo la citata sentenza n. 87/1975 della
Corte costituzionale, è intervenuta la Legge di Riforma del Diritto di Famiglia n.
151 del 1975, prevedendo che le donne che avevano perso la cittadinanza per matrimonio con un cittadino straniero o per vicende di cittadinanza del marito, potevano comunque riacquistarla previa espressa dichiarazione di volontà in tal senso;
che esisteva una discrasia nel fatto che, in sede amministrativa e a tutt'oggi, la suddetta dichiarazione comportava il riconoscimento in favore della donna del possesso ininterrotto della nostra cittadinanza in caso di matrimonio contratto in vigenza della L. 555/1912 solo dopo il 1° gennaio 1948, mentre se il matrimonio era stato celebrato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, essa consentiva il riacquisto della cittadinanza italiana solo con efficacia ex nunc
e con comunicazione del relativo status ai figli ancora minorenni al momento in cui questa era effettuata;
che, invece, in via giudiziaria e in attesa di riforma della norma, con la citata sentenza n. 4466 del 2009 la Suprema Corte ha affermato che il riacquisto della cittadinanza si realizzava automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data di matrimonio
(ante o post 1948), incontrando come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto e che, sempre in sede giurisdizionale, il riconoscimento della cittadinanza nei confronti dei figli e discendenti non incontrava vincoli particolari essendo all'uopo ora sufficiente la dimostrazione di essere nati da una cittadina italiana che avesse perso la cittadinanza per effetto dell'art. 10 comma 3 L. 555/1912, potendo figli e discendenti della donna ottenere dal Giudice il riconoscimento della cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che la madre (o l'ascendente) avesse reso la dichiarazione prevista dal citato art. 219 (e persino della sua esistenza o meno in vita); che la stessa
Pag. 6 di 14 Cassazione ha evidenziato, a questo punto, l'esistenza del cosiddetto “doppio binario”, in sede amministrativa e giurisdizionale, per la tutela del diritto alla naturalizzazione, precisando che la relativa richiesta amministrativa incontrava comunque tutti i vincoli procedimentali posti dalla normativa ancora vigente e in primo luogo rappresentati dalla necessità di acquisire la menzionata dichiarazione della donna volta al riacquisto della nostra cittadinanza;
che, in pratica, pur nella sussistenza di tale dichiarazione, l'art. 15 L. 91/1992 impediva che, in assenza di apposita riforma legislativa, potesse aversi già in via amministrativa una diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n.
4466 del 2009, disponendo la suddetta norma che “…L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto (…) dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste” e che, in forza di tale disposizione, la dichiarazione volta al riacquisto della nostra cittadinanza poteva, dunque, produrre effetti in sede amministrativa solo per il futuro (ossia a decorrere dal giorno successivo a quello di materiale effettuazione della stessa), restando invece esclusa la possibilità, pur pacifica e ammessa anche in sede giurisdizionale, che la sua efficacia potesse ritenersi retroattiva a partire dalla data di entrata in vigore della nostra Costituzione, in conformità a quanto appunto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Tutto ciò argomentato, ha quindi sottolineato che l'assenza di un apposito intervento legislativo comportava l'impossibilità, di fatto e per il , di CP_2
dare concreta e diretta applicazione ai nuovi principi introdotti dalla Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza italiana iure sanguinis, essendo “bloccata” alla lettera di una disposizione tuttora vigente e che tale intervento era stato più volte sollecitato dalle stesse Amministrazioni interessate.
Ha infine – per tutte le ragioni esposte – rassegnato le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis in via principale, rigettare la domanda avversaria in quanto
Pag. 7 di 14 infondata in fatto e in diritto (anche per mancato rispetto del termine di cui alla
l. 379/2000), con rifusione delle spese;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo al ricorrente (qualora ne ricorrano e ne siano dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre comunque, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 18-9-2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i ricorrenti hanno insistito nelle loro reciproche pretese e il Giudice ha rimesso la causa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente, principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è
Pag. 8 di 14 riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis, comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
RA per cui l'avo dei ricorrenti, essendo nato a [...] il 30-3-
1870, ovvero prima del 16 luglio 1920, avrebbe dovuto dare dimostrazione del fatto di essere emigrato all'estero successivamente a tale data o di avere comunque, qualora emigrato prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, reso la dichiarazione di cui sopra ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, “con le modalità di cui all'articolo
23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,
n. 51 (art. 28-bis, comma 1).
Nel caso di specie, tuttavia, non solo manca la predetta prova, ma, dagli stessi atti
(documento 11), emerge che dal matrimonio tra l'avo de qua, il SI.
[...]
e la SI.ra (celebrato in data 20-8-1898) Persona_3 Persona_4
è nata, in data 23-11-1908, a UI (Argentina), la figlia RA Per_2
per cui vi è motivo di ritenere che, già a quella data, ovvero prima dell'annessione del Trentino al Regno d'Italia, lo stesso fosse emigrato in
Argentina. Ciò con conseguente maggior onere, dunque, in capo ai ricorrenti, di fornire la prova dell'avvenuto espletamento dell'incombente di cui sopra (ovvero
Pag. 9 di 14 di avere reso, il di loro avo, la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana).
A giudizio del Tribunale, inoltre, il complesso normativo sopra sintetizzato appare frutto di una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale.
La questione centrale che rileva nel caso di specie, difatti, attiene al fatto che l'ascendente dei ricorrenti, al tempo in cui ha lasciato il luogo di nascita per trasferirsi in Argentina, non era cittadino italiano;
e ciò in considerazione, da un lato, della insindacabilità, alla luce dei parametri costituzionali interni sotto il profilo della limitazione del diritto all'emigrazione o dell'articolo 22, della legislazione austroungarica del tempo - quale legislazione straniera - che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in caso di emigrazione, e, dall'altro lato, della non scrutinabilità, riguardo al rispetto del principio di uguaglianza, della previsione del trattato di San Germano, richiedente un atto di volontà per acquistare la cittadinanza da parte dei cittadini dei territori annessi all'Italia, in presenza di situazioni ontologicamente diverse, posto che l'avo degli odierni ricorrenti, al momento della immigrazione, era cittadino dell'impero austroungarico e non del Regno d'Italia.
Per la medesima ragione non può neppure ritenersi, dunque, che la normativa in esame determini alcuna privazione della cittadinanza italiana per motivi politici, giacchè essa non comporta affatto la privazione della cittadinanza, ma si limita a subordinare, al verificarsi di una condizione, il suo acquisto da parte di chi ne era originariamente privo.
I suddetti principi sono stati, per altro, affermati dalla stessa Suprema Corte secondo cui “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379
Pag. 10 di 14 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status", l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l.
n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del
23/07/2021, anche in motivazione).
Né ancora, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può assumere rilevanza il certificato negativo di naturalizzazione prodotto in atti (allegato n. 16), dal quale risulta semplicemente che il predetto avo - uomo non di origini italiane, ma nato sotto l'impero di un altro Stato - non ha acquistato la cittadinanza argentina;
trattandosi, dunque, quella in esame, di scelta improduttiva di effetti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti dello stesso, non qualificabili, appunto, come “discendenti di cittadini italiani di origine straniera”
(cfr: Sentenza della Corte d'Appello di Trento del 16.07.2024, depositata in data
20.08.2024).
Pag. 11 di 14 Né, infine, alcuna prova nel suddetto senso è stata fornita da parte dei ricorrenti con riferimento all'ava a proposito della quale si specifica, Persona_2
altresì, l'irrilevanza dei rilievi avanzati dai ricorrenti in relazione agli intervenuti profili di incostituzionalità, afferendo gli stessi al differente aspetto del riconoscimento della cittadinanza italiana, per discendenza materna, ai discendenti di ava, cittadina italiana, che ha perduto tale cittadinanza per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948. Nel caso di specie, invece, l'ava non ha mai acquistato la cittadinanza italiana. Tal che, quella in esame, si tratta di una ipotesi differente.
Come, infatti, osservato dallo stesso Tribunale di Roma, con sentenza del 27-07-
2018, la legge 379/2000 riconosce un diritto di acquisto della cittadinanza per elezione con effetto ex nunc, con riferimento alla data di dichiarazione di volontà dell'interessato, e non un diritto all'acquisto iure sanguinis, sicché un'applicazione analogica di principi tipicamente legati allo status civitatis iure sanguinis sarebbe giuridicamente infondata. Nel caso di specie, lo si ribadisce, non è dato discutere di acquisto di cittadinanza iure sanguinis, in quanto la documentazione versata agli atti non dimostra affatto la titolarità di una siffatta cittadinanza in capo agli ascendenti e, al contrario, comprova il loro trasferimento in data anteriore al 16 luglio 2020, da territorio, quindi, appartenente all'impero Austro-Ungarico. Dal che, dunque, l'inconferenza degli interventi giurisprudenziali richiamati.
Né si ritengono pertinenti le ulteriori doglianze sollevate, da parte ricorrente nella note di trattazione scritta di data 16 settembre 2025, sulla base dell'articolo 72 della legge 26 settembre 1920 n. 1322, che recita che “le persone indicate all'art.
71 o coloro: a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori;
b) o che hanno servito nell'esercito italiano durante la presente guerra, ed i loro figli, - potranno eleggere la cittadinanza italiana
Pag. 12 di 14 nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione”, in considerazione del fatto che, nel caso concreto, non consta alcuna prova in ordine a tale elezione, né comunque risulta il rispetto delle modalità previste dal successivo articolo 78.
Né, ancora, nulla si ritiene che si possa evincere dal riferimento ad una asserita cittadinanza italiana nell'atto di morte di , e ciò proprio Persona_3
in considerazione del fatto che, in tale atto, il predetto viene anche indicato quale soggetto nato in [...], circostanza, tuttavia, non corrispondente all'effettiva appartenenza all'epoca (1870) del territorio all'Impero Austro-Ungarico.
Né, da ultimo, appaiono cogliere nel segno le doglianze inerenti alla mancata prova del fatto che abbia trasferito, in via definitiva e Persona_3
senza alcuna interruzione, la sua residenza prima del 1920 o che egli non abbia fatto più rientro in Italia dopo il 1920, per poi tornare in Argentina successivamente, atteso che, come sopra esplicitato, rientra proprio tra gli elementi costitutivi della domanda, ai fini del suo accoglimento, la prova
(incombente sugli attori anche alla luce della specifica contestazione a riguardo sollevata dalla controparte) in ordine all'avvenuta emigrazione dell'avo successivamente al 1920.
Per tutto quanto esposto consegue, pertanto, il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi - secondo le norme del Codice di procedura civile e del principio di effettività, da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv.
l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del
15/10/2020 in motivazione) - in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse
Pag. 13 di 14 questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, nonché, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in due sole udienze, nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente
[...]
, delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. CP_2 forf. nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Trento, in data 19 settembre 2025
Il Giudice
Laura Di Bernardi
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