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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1052 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di chiamata in garanzia ex art. 106 c.p.c., dall'Avv. Gemma Alfieri, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Davide
Ciliberto, sito in Maida (CZ), Vico VIII Garibaldi, 2;
-Opponente-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo proc. n. 791/2019 R.G., dall'Avv. Danilo Colabraro, presso il cui studio sito in Catanzaro, via Indipendenza, 5, ha eletto domicilio;
-Opposta-
NONCHE' CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Falerna (CZ), alla Piazza Municipio, n. 1;
Terzo chiamato contumace
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo avverso il D.I. n. 279/2019 reso dal Tribunale di
Lamezia Terme il 23.05.2019 nell'ambito del proc. n. 791/2019 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza dell'11.12.2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la Dott.ssa chiedeva all'intestato Tribunale Controparte_1
di ingiungere a in persona del suo Presidente e l.r.p.t, Parte_1
il pagamento della somma di euro 9.928,00, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a
1 titolo di compensi, in forza della fattura n. 5/2016 relativa al periodo ottobre/dicembre 2016 nonché delle fatture n. 2/2017 e 6/2017 relative, rispettivamente, ai mesi di marzo ed aprile 2017 la prima, e di giugno 2017 la seconda, avendo la stessa svolto “attività di coordinamento” per il centro PR di , per come pattuito nei due contratti di prestazione d'opera occasionale sottoscritti il primo CP_2 in data 06.10.2016 e, il secondo in data 02.01.2017.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con decreto ingiuntivo n. 279/2019 del 23.05.2019 reso nell'ambito del proc. n. 791/2019 R.G.A.C., ingiungeva all'odierna opponente il chiesto pagamento di euro
9.928,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo predetto (notificato a mezzo pec il 05.06.2019) veniva tempestivamente opposto da in persona del suo Presidente e l.r.p.t, che Parte_1 contestava, in via preliminare, l'improcedibilità e/o inammissibilità del procedimento monitorio intrapreso per incompetenza funzionale del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro e conseguentemente la nullità del decreto emesso;
nel merito, l'inesistenza della prova scritta del credito ingiunto con conseguente nullità del decreto ingiuntivo;
il corretto espletamento dell'incarico professionale affidato.
Chiedeva, pertanto, in via principale ed in rito, che venisse autorizzata la chiamata in causa del terzo la declaratoria di nullità dell'ingiunzione con conseguente revoca dello stesso, Controparte_2 per incompetenza funzionale del Giudice adito nonché per carenza dei presupposti di legge, in particolare, di prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c.; in via meramente subordinata ed in caso di eventuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'eventuale minor somma dovuta all'opposta; la compensazione delle spese e competenze professionali del giudizio di opposizione attesa la precaria situazione economica della società opponente.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la Dott.ssa , che chiedeva Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 9.928,62 in ragione dell'attività di coordinamento espletata sul progetto PR di , per il periodo 06.10.2016/30.06.2017, CP_2 eventualmente, anche in solido, con il ex art. 106 c.p.c.; in ogni caso, con vittoria Controparte_2 di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio che di opposizione.
Con ordinanza del 29.11.2019, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del Controparte_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, che benché citato, non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova orale autorizzata.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori, veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, svoltasi secondo il modulo processuale della trattazione scritta, con la concessione alle parti dei
2 termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiara la contumacia del che, seppur regolarmente citato, Controparte_2 non si è costituito in giudizio.
Sempre, in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità del procedimento monitorio per incompetenza del Giudice adito, in favore del Giudice del Lavoro, ex art. 403, c. 3, c.p.c., poiché la controversia in esame avrebbe ad oggetto un rapporto di lavoro c.d.
“parasubordinato”, ovvero prestazioni di facere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, concretizzatisi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata.
L'eccezione è insussistente e va disattesa.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 cod. civ. e la costante elaborazione giurisprudenziale ha individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
È opportuno, dunque, soffermarsi brevemente sul concetto di subordinazione così come delineato dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Com'è dato evincere dalla semplice lettura delle disposizioni di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile, il fulcro del concetto di lavoro subordinato (che vale a distinguerlo dal lavoro autonomo) è rappresentato dalla eterodeterminazione del lavoratore, intesa come vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale caratterizza il rapporto di dipendenza gerarchica tra i soggetti coinvolti a cui si aggiunge, rafforzando il vincolo di subordinazione, l'obbligo di fedeltà sussistente in capo al lavoratore. La sottoposizione del lavoratore al potere datoriale come sopra descritto quale carattere distintivo del rapporto di lavoro subordinato risale nel tempo ed è ormai pacifica e costantemente ribadita dalla giurisprudenza di merito e legittimità (v. Cassazione civile, sez. lavoro, 3745 del 29.03.1995; Cassazione civile, sez. lavoro, n.
7374 dell'11.08.1994; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 702402 dell'8.04.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22984 del 2.10.2017).
Il criterio dall'assoggettamento del lavoratore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro può, però, non risultare sempre significativo o dirimente per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, occorrendo in alcuni casi fare ricorso a criteri distintivi sussidiari.
3 Ciò accade laddove l'apprezzamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione non sia agevole a causa di peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In tal caso, occorre far ricorso a criteri di carattere sussidiario e indiziario, allo scopo di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione in via indiretta tramite un procedimento logico presuntivo volto a ottenere una visione d'insieme che tenga conto dell'effettivo atteggiarsi degli indici suddetti nella fattispecie concreta nonché della loro reciproca interazione e rilevanza (v. Cassazione civile, sez. lavoro, n. 23846 dell'11.10.2017; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 66 dell'8.01.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 14434 del 10.07.2015; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 22289 del 21.10.2014;
Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 585 del 7.08.2017).
Tra i vari indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono individuati: l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; l'utilizzo di mezzi e strumenti del datore di lavoro;
l'assenza di un'autonoma assunzione di rischio di impresa in capo al lavoratore;
l'osservanza di un orario di lavoro fisso con annesso obbligo di giustificare assenze o ritardi;
la continuità della collaborazione;
la determinazione delle modalità di svolgimento della prestazione da parte del datore;
la corresponsione a scadenza fissa di una retribuzione predeterminata (v. in tal senso
Cassazione civile, sez. lavoro, n. 28525 del 01.12.2008; Cassazione civile, sez. lavoro, n. 3745 del
29.03.1995; Tribunale Milano, sez. lavoro n. 1693 del 9.06.2016; Tribunale Pescara, sez. lavoro, n.
33 del 15.01.2016).
Tali criteri, dunque, giungono in soccorso dell'interprete in tutti quei casi in cui la subordinazione gerarchica e l'assoggettamento a direttive e comandi dettagliatamente operativi presentano contorni poco netti a causa della particolarità delle mansioni espletate e del livello professionale con cui queste si esplicano.
Tanto premesso in ordine ai criteri generali validi a soccorrere l'attività dell'organo giudicante in ordine all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e alla luce delle richiamate argomentazioni, va valutato il materiale probatorio in atti.
Nel caso di specie, dalle testimonianze rese, sul cui contenuto ci soffermeremo più avanti, emerge che l'opposta, nell'espletamento dell'incarico di coordinamento del progetto affidatole ha sempre agito in totale autonomia e piena discrezionalità decisionale.
La stessa, in modo del tutto autonomo e discrezionale, sulla base della propria esperienza pregressa, decideva quando e come svolgere le riunioni con l'équipe, programmava gli interventi da predisporre e le misure da adottare, programmava e gestiva le attività del progetto, valutando in totale autonomia e indipendenza le misure da adottare, gli interventi da predisporre per il buon funzionamento del progetto di accoglienza che era chiamata a coordinare.
4 Contrariamente a quanto prospettato dall'opponente, il coordinamento posto in essere da parte opposta non riguardava l'organizzazione del suo lavoro da parte della cooperativa, ma piuttosto il coordinamento del progetto di cui decideva tempi e modi di esecuzione.
A seguito di questa ricostruzione, il Tribunale, non può che constatare l'assenza della subordinazione dedotta da Parte_1
Sovviene nella fattispecie la recente Ordinanza n. 38182 del 30 dicembre 2022 della Corte di
Cassazione: “Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 cod. civ., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato”; e successivamente “Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicché ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006;
Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999).
Il tutto in linea con quanto già stabilito dalla Suprema Corte nel 2007, con la ben nota sentenza n.
4500 del 27 febbraio 2007, che attribuiva valore alla subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro inerente alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, di elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato e criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo;
viceversa hanno carattere sussidiario e funzione indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione) che non possono sostituirsi alla subordinazione e neppure assumere valore decisivo per la qualificazione del rapporto bensì possono essere valutati come indizi di subordinazione per mansioni peculiari per le quali non sia agevole apprezzare il citato assoggettamento.
Dal quadro fattuale sopra delineato emerge in primo luogo che, la Dott.ssa era libera di CP_1 decidere se e quando lavorare, non aveva vincoli di sorta nello svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale elemento rappresenta un fattore essenziale dell'autonomia organizzativa, che si
5 traduce nella libertà di stabilire la quantità e la collocazione temporale della prestazione lavorativa, i giorni di lavoro e quelli di riposo e il loro numero. Si tratta, ad avviso di questo giudice, di un elemento incompatibile con il vincolo della subordinazione.
Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
In particolare, mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (opus); (ex multis, Cass. nn.
12926/1999; 5464/1997; 2690/1994; 4770/2003; 5645/2009).
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso mediante il ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (v. tra le molte, Cass. nn. 1717/2009, 1153/2013).
In subordine, l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla subordinazione, intesa, come innanzi detto, quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive dallo stesso impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
mentre, è stato pure precisato, altri elementi - come l'assenza del rischio economico, il luogo della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione - possono avere solo valore indicativo e non determinante (v. Cass. n. 7171/2003), costituendo quegli elementi, ex se, solo fattori che, seppur rilevanti nella ricostruzione del rapporto, possono in astratto conciliarsi sia con l'una che con l'altra qualificazione del rapporto stesso (fra le altre - e già da epoca risalente -
Cass. nn. 7796/1993; 4131/1984)” (così, tra le più recenti, Cass. 14 giugno 2018, n. 15631).
Nel caso attualmente in esame difetta l'assoggettamento della Dott.ssa al potere direttivo, CP_1 organizzativo e disciplinare di Mediazione Globale Soc. Parte_1
Il fatto che l'opponente potesse discrezionalmente decidere, di settimana in settimana, in quali giorni e in quali orari lavorare - ed anche di non lavorare affatto - esclude in radice la configurabilità di un simile vincolo.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza funzionale, va disattesa.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, nei termini che seguono.
6 Va in primo luogo premesso che la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (v. in tal caso Cass. Civ. n. 28/2010).
Pertanto, nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato (v. in tal senso Cass. n. 17371/2003).
Orbene, va rilevato che a fronte della documentazione prodotta dall'opposta a sostegno del credito, parte opponente ha dedotto la mancanza di una valida obbligazione, contestando l'effettivo e corretto espletamento dell'incarico professionale affidatole.
L'opponente, nell'atto introduttivo del giudizio si è limitato a narrare il proprio punto di vista in ordine alla mancanza di prova idonea per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, contestando le fatture emesse da parte dell'opposta, prova scritta ritenuta non utile per incardinare il giudizio monitorio e l'ottenimento del titolo giudiziale.
Tali eccezioni sono prive di pregio giuridico e non supportate da elementi probatori.
L'istruttoria, infatti, ha principalmente messo in evidenza come la Dott.ssa per il periodo CP_1 oggetto di causa, abbia svolto le seguenti attività di coordinamento del progetto PR del
[...]
: • programmazione dell'attività dell'équipe di operatori del Centro PR di , CP_2 CP_2 mediante l'organizzazione e la gestione di riunioni settimanali durante le quali venivano individuate le attività da svolgere nell'arco della settimana con i beneficiari del progetto in relazione alle loro esigenze e alle priorità del progetto;
• partecipazione alle riunioni settimanali con il Responsabile dello PR di;
• reperibilità telefonica giornaliera per i membri dell'équipe del progetto CP_2
PR al fine di ottenere un aggiornamento costante sulle attività svolte con i beneficiari, nonché sulle eventuali criticità verificatesi;
• monitoraggio e verifica dell'équipe, mediante richiesta di relazioni scritte, puntualmente alla stessa consegnate, da parte di tutti gli operatori. • chiamata dei mediatori in relazione alle esigenze linguistiche dei beneficiari;
• “gestione” economica del Centro
PR di attraverso la consegna del pocket money, del vitto e del vestiario in favore dei CP_2
7 beneficiari e dei fondi, a copertura delle spese vive sostenute per l'ordinaria amministrazione del centro, in favore degli operatori;
• gestione delle richieste dei beneficiari in ispecie quelle di spostamento;
• gestione dei rapporti con le forze di pubblica sicurezza del territorio;
• organizzazione delle sessioni di supervisione dell'équipe del Centro PR di contattando esperti esterni. CP_2
Tanto risultava comprovato dal teste , all'epoca dei fatti Vicepresidente della Testimone_1
Cooperativa, nonché socio lavoratore impiegato come operatore legale e mediatore nello stesso progetto;
nonché dalla teste che all'udienza del 13.12.2022, che, sino al mese di Testimone_2 febbraio 2017 ha svolto, in qualità di dipendente della compiti di amministrazione e Parte_2 rendicontazione proprio del progetto PR del e ha riferito che la Dott.ssa Controparte_2
, rivestiva il ruolo di coordinatrice. CP_1
In ordine, poi, alle eccezioni sollevate dall'opponente sull'esattezza della somma richiesta dalla
, le stesse, sono prive di fondamento, in quanto nulla è stato dimostrato in ordine ad eventuali CP_1 erroneità di calcolo ovvero in ordine ai motivi del mancato pagamento.
In definitiva, l'odierna opponente, si è limitata a sostenere apoditticamente una serie di questioni senza però supportare a livello probatorio, l'opposizione spiegata.
Invero nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è onerato della prova dei fatti sui quali fonda la propria opposizione e precisamente sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito e delle avanzate eccezioni volte a bloccare la pretesa creditoria del creditore opposto
(v. Cass. Civ. Sez. 1 del 31/5/2007 n. 12765; Cass. Civ. Sez. III del 24/11/2005 n. 24815).
Per quanto detto, deve concludersi per il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del D.I. n.
279/2019 reso dal Tribunale di Lamezia Terme il 23.05.2019 nell'ambito del proc. n. 791/2019
R.G.A.C.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 come recentemente modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione “da
€ 5.201,00 a € 26.000,00”, valori minimi, tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunciando, in ordine alla causa iscritta al n. 1052/2019 R.G., pendente tra in persona del suo Presidente e legale Parte_1 rappresentante pro tempore,- opponente- contro , -opposta- nonché Controparte_1 contro in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, - terzo Controparte_2 chiamato contumace- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 279/2019 reso dal Tribunale di Lamezia
Terme il 23.05.2019 nell'ambito del proc. n. 791/2019 R.G.A.C.
8 2) condanna in persona del suo Presidente e l.r.p.t, al Parte_1 pagamento a favore di , delle spese processuali del presente grado di giudizio e Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a..
31.01.2025. Parte_3
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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