Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza - in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, alla odierna udienza all'esito della discussione, ha emesso – dandone lettura in udienza – la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2021 RG avente ad oggetto: opposizione ad atp TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] novembre 22, Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Maddalena Gaeta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avvocato Maria Maddalena Gaeta, alla Via Renato De Martino n.34
RICORRENTE E
, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Giampiero Proia e Mauro Petrassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmine Guarriello in Carinola, Via Arena n. 9, giusta procura in atti RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.2.2021, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere iscritto all'Enasarco con matricola n.30046752 e di aver corrisposto dall'anno 2002 all'anno 2015 contributi previdenziali nella misura di complessivi euro 26.705,04, deduceva di aver cessato il proprio lavoro di agente, con conseguente impossibilità di utilizzo dei contributi versati all'Ente. Su tale presupposto, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la ripetizione della predetta somma, con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Costituitosi il contraddittorio, la si opponeva alla domanda. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e dei motivi ex art. 429 c.p.c.. La parte ricorrente all'odierna udienza ha espressamente affermato e precisato di rinunciare all'azione. (cfr. verbale d'udienza).
***** Deve dichiararsi dunque la cessazione della materia del contendere in ragione della sostanziale e formale rinuncia all'azione formulata dalla parte (cfr. atti e verbali di causa, in fascicolo d'ufficio). Quanto alla rinuncia all'azione, vale quanto segue. La rinuncia all'azione che incide sul diritto sostanziale preclude ogni ulteriore tutela. Secondo un autorevole orientamento della S.C. la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per avere efficacia, deve essere accettata nei modi prescritti dal codice di rito (art. 306), preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, perché, estinguendo l'azione stessa, assume l'efficacia di una pronuncia di rigetto, nel merito, della domanda e
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Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha affermato di aver ripreso l'attività di agente e di aver pertanto iniziato a versare nuovamente i contributi. È venuto meno, pertanto, ogni interesse ad una pronuncia di carattere contenzioso. Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, tuttavia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità e della controvertibilità della questione sottesa al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese Santa Maria Capua Vetere, 25.3.2025
IL GIUDICE (dott.ssa Fabiana Iorio)
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