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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/10/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice giudice3) dott. Paola Beatrice
nel procedimento iscritto al n. 995/2023 R.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio "e vertente
TRA
Parte 1 n. il 24/05/1994 in BENEVENTO (BN) ( C.F. 1 ) rappresentata dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
E
Controparte 1 n. il 24/06/1988 in BENEVENTO (BN) ( C.F. 2
rappresentato dall'avv. Antonella Moscato
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in 1. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
I fatti Con ricorso del 12.6.2023, Parte 1 ha adito questo Tribunale esponendo che dall'unione
Per matrimoniale con Controparte_1 era nata in data [...] la piccola che nel 2018
era stata pronunciata sentenza di divorzio che conteneva anche le condizioni per la visita della minore che sarebbe stata in affidamento condiviso con custodia prevalente della madre;
che il CP 1
Per ed € 50,00 per la ex moglie;
che stanti le doveva versare periodicamente euro 350,00 per
Per inadempienze soprattutto nella visita di era necessario disporre un affido esclusivo della piccola oltre che un aumento della contribuzione a suo favore in euro 150,00 mensili.
,Con comparsa del 27 ottobre 2023 si è costituito Controparte 1 il quale ha rappresentato una situazione difforme rispetto a quanto dedotto con ricorso, in cui la madre sarebbe inadempiente dal punto di vista materiale ed affettivo nei confronti della piccola, tanto da richiederne per sé l'affido esclusivo, con onere al mantenimento a carico di Parte 1 e azzeramento di ogni contribuzione divorzile a suo carico.
In data 8 novembre 2023 sono state ascoltate le parti, udienza a seguito delle quali era stata suggerita una proposta conciliativa.
Le parti sono state poi riascoltate all'udienza del 24 gennaio 2024 riportando esiti
Per assolutamente insoddisfacenti in cui è emerso che il rapporto tra e il papà è conflittuale e inadeguato.
Per questa ragione il giudice ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio.
Con relazione del 15 Aprile 2024, la dottoressa Persona 2 ha relazionato sugli incontri
Per Per e il papà riferendo che i primi due si sono svolti in maniera sostanzialmente serena;
tra conosce l'attuale moglie del CP 1 le piace e racconta di essersi pure molto divertita in sua '
compagnia.
Per L'assistente sociale, tuttavia, riportava che raccontava alla madre una realtà distorta dell'incontro, tanto che veniva contattata dalla signora Pt 1 poiché la bambina, in preda a forti crisi di pianto, raccontava di non voler ritornare al Comune per vedere il papà, tanto che negli incontri successivi vi è stata una chiusura totale della minore con parolacce e offese nei confronti del CP 1
tanto da sospendere per due volte gli incontri. Gli incontri, ripresi a ridosso delle festività pasquali,
hanno palesato una bambina fortemente scossa e preda dei sensi di colpa verso un padre del quale ricordava i momenti sereni vissuti e chiedendo di poter recuperare il rapporto con lo stesso. Di nuovo
Per l'assistente sociale veniva contattata dalla madre che riferiva di forti crisi di pianto di la quale aveva raccontato di essere stata costretta ad abbracciare il padre.
la moglie delL'incontro successivo veniva organizzato anche con la presenza di Per 3
Per padre;
i tre vivevano un momento di grande spensieratezza ed armonia, ma anche questa volta riferiva di essere stata male e di non voler più vedere il padre.
Per fosse dotata di unL'assistente sociale concludeva, pertanto, in ordine alla necessità che supporto terapeutico data la profonda conflittualità - magari anche inconsapevole- che viveva a casa,
ove il padre le veniva proposto come figura malevola e deleteria.
A fronte di tale situazione di assoluto stallo, si è resa necessaria la nomina di una consulente nella persona della dottoressa Persona_4 che potesse, con un'attività di monitoraggio e una serie di incontri con le parti, valutare la soluzione più appropriata per il recupero e la serena crescita della
Per piccola
Con consulenza ampia, argomentata e documentata la CTU ha immediatamente evidenziato
Per come, rispetto alla calendarizzazione degli incontri diadici, non abbia bene accolto la figura paterna, non volendo trascorrere del tempo con il padre e che a tale incontro "la madre non abbia avallato né spronato l'incontro tra i due, non rassicurando la minore né accompagnandola come stabilito ma restando in casa a guardare ciò che succedeva"; d'altra parte, i numerosi messaggi whatsapp prodotti a livello documentale dal CP 1 comprovano l'insistenza ripetuta e continua del padre nel tentare di vedere la figlia e l'assoluta indifferenza della Pt 1 la quale, pur avendo introdotto questo giudizio lamentandosi della assenza della figura paterna, in realtà, come un muro di gomma,
non ha quasi mai risposto agli inviti e alle sollecitazioni del CP 1 , utilizzando sempre il pretesto del sonno della figlia. La consulente ha, infatti, evidenziato come la madre da un lato auspica un riavvicinamento tra
Per e il padre, ma dall'altro richiede un affidamento esclusivo;
ha sempre disatteso le indicazioni della consulente decidendo arbitrariamente di agire diversamente.
Significativo appare l'episodio della prima comunione diPer
- celebratasi il 26 maggio 2024,
giorno in cui la consulente aveva suggerito che i nonni paterni venissero invitati almeno alla funzione in chiesa per fare in modo che la bambina si avvicinasse agli stessi con l'aiuto della madre;
apparentemente la Pt 1 aveva accolto tale richiesta ma, in realtà, il giorno della celebrazione la minore non solo non ha accettato gli auguri dei nonni ma ha anche rifiutato di fare una fotografia con gli stessi.
La Pt 1 ha banalmente risposto di non avere assistito all'episodio, come se non fosse stata adeguatamente allertata e sensibilizzata sull'argomento.
A seguito dell'analisi condotta la consulente ha ribadito che non vi sono particolari situazioni di disagio e che entrambi i genitori sono in grado di assicurare alla figlia le cure necessarie in considerazione della sua giovane età e delle conseguenti esigenze.
Ha ipotizzato la continuità della situazione attuale, in cui la minore viva in maniera prevalente con la madre con affido condiviso, ribadendo che tale soluzione debba essere avallata solamente se non vi saranno segni di evoluzione nel rapporto con il padre;
in caso contrario si potrebbe pensare anche ad un cambio del genitore collocatario.
La consulente aveva previsto una calendarizzazione di visite tra il padre e la figlia per i mesi di luglio ed agosto, calendario arricchito di prescrizioni con le quali la minore avrebbe dovuto essere accompagnata dalla madre a casa del padre, casa ove la Pt 1 si sarebbe trattenuta una decina di minuti dopodiché sarebbe andata via per tornare a riprendere la figlia ad orario stabilito, a meno che non fosse stato il padre a riaccompagnarla.
Questo per rasserenare la minore sul fatto che il ripristinare il rapporto con il padre non avrebbe significato alcuna compromissione del patto di lealtà con la madre. Nella citata consulenza la CTU ha specificato ripetutamente la necessità dell'impegno della
Per madre al fine del recupero del rapporto tra e il padre, impegno che avrebbe visto poi il rinforzo per il tramite dei servizi sociali e di un curatore oltre che un lavoro parallelo di psicoterapia sulla piccola.
La consulente ha, infatti, ribadito che “la conflittualità tra la coppia genitoriale e la perdita di un rapporto stabile e costante con il padre nonché la mancata introiezione dell'imago paterna sono motivi di condizione pregiudizievole per la bambina che non tarderà a manifestarsi in modo preoccupante se non si attiveranno i provvedimenti poc'anzi elencati".
All'udienza del 27 settembre appositamente fissata dalla scrivente per commentare le risultanze della consulenza e per verificare se nei mesi di luglio ed agosto erano state rispettate le prescrizioni di visita disposte dalla consulenza, Parte 1 non si presentava senza alcun motivo giustificato.
Compariva, invece, il resistente Controparte_1 il quale dichiarava di aver tenuto la piccola
ER con sé a casa sua soltanto il 26 agosto, trascorrendo una giornata serena;
ha riferito che si
era addirittura addormentata sul divano, a testimonianza della tranquillità e dell'affidamento della bambina;
ha riferito che hanno giocato senza dispositivi elettronici.
Per sempre dovuto andare presso Ciononostante questo non si è più ripetuto e per vedere
Per l'abitazione della ex moglie dove trascorreva con lui un'oretta sotto la stretta vigilanza del nonno e della stessa Pt 1
Sulla collocazione della minore
Appare chiaro a questo Tribunale che non è possibile fidarsi di una madre che in maniera contraddittoria afferma che per il benessere della bambina sia necessaria anche la frequentazione con il padre e che di fatto ostacola la creazione di tale rapporto.
'Con perplessità si constata anche l'assoluta disattenzione delle regole da parte di Parte 1
regole promananti da un Tribunale, che opera per il tramite del consulente tecnico: questo a riprova del fatto che la Pt 1 non accetta confronti e disposizioni che non promanino da sé stessa, unica depositaria del benessere della bambina.
L'inosservanza delle regole e ad ogni forma di disciplina appare evidente anche nel fatto che
Per si sia assentata a scuola per un numero sproporzionato di giorni l'anno passato e che tuttora la frequenti con estrema disinvoltura lamentando mal di testa e assentandosi senza motivi reali.
Il dispregio delle regole e il mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di autorità da parte della madre va a compromettere la sana crescita della minore che già dalle relazioni dei servizi sociali
è apparsa estremamente disorientata e che si è poi attualizzato e confermato anche con le disamine
Per della consulente, la quale ha ribadito che è estremamente serena con il padre e a suo agio, va d'accordo con la nuova moglie, ma una volta a confronto con la madre distorce la realtà e per compiacere la stessa -onde evitare di tradire il patto di lealtà con la genitrice- afferma disagi e costrizioni che non sono mai stati osservate né dalla consulente né dall'assistente sociale.
Per Il tentativo di mantenere la situazione attuale con in custodia prevalente presso la madre
è decisamente fallito, poiché dopo un'intera estate trascorsa nell'assoluto dispregio delle prescrizioni del Tribunale si prende atto che è in corso una forma di manipolazione grave ed irreversibile della minore, assolutamente inaccettabile.
Alla luce di tale drammatica situazione la scrivente ha ritenuto di convogliare le parti per un dibattito orale sulla situazione alla pubblica udienza dell'11.10.2024, udienza alla quale la madre non si è presentata, inizialmente adducendo un malessere -per la verità non documentato se non in maniera vaga ed indeterminata- e che lascia intendere la pervicace ostinazione della stessa a sottrarsi ad ogni forma di controllo istituzionale anche a fronte di una situazione delicata e di carattere emergenziale.
Nel lasso di tempo intercorso tra la precedente udienza del 27.9.2024 e l'11.10.2024, il padre ha ribadito che la situazione è rimasta immutabile, la Pt 1 continua a non consentirgli di vedere la minore in maniera libera e autonoma, senza incoraggiarla né rassicurarla in ordine al fatto che il padre non è una persona che può far parte della vita della figlia solo in maniera transitoria ed occasionale,
ma dovrebbe essere la figura maschile di riferimento per una sana crescita della piccola. Controparte_1 ha esibito messaggi whatsapp della bambina ricchi di frasi volgari ed insulti a lui rivolti, oltre che contenenti pubblicazioni di foto ad ore improbabili della giornata, ore che dovrebbero essere destinate al riposo notturno, a riprova e conferma di un'assenza di regole e di uno squilibrio organizzativo da parte della madre.
Ha, inoltre, raccontato di una serie di fatti in cui la piccola sembrerebbe confondere le varie figure maschili che si avvicendano nella vita della madre con quella paterna, riportando, in particolare, un episodio di cui il padre, Controparte_1 si sarebbe reso protagonista alla presenza di un cane, cane mai posseduto dallo stesso. La dottoressa Persona 4 presente in udienza, ha, pertanto, suggerito la collocazione della piccola presso il padre con restrizioni alle visite materne onde interrompere la manipolazione in atto
Per ai danni di ha suggerito che la minore stia presso il padre -che peraltro ha una casa comoda ed accogliente con un nucleo stabile poiché la moglie va molto d'accordo con Per 1 ha suggerito di limitare gli incontri materni a due o tre alla settimana presso i servizi sociali che possano prendere in carico il nucleo e che possano quindi monitorare l'evoluzione di questa famiglia e tentare un ripristino sano del rapporto tra le tre diadi.
Tale soluzione, a detta della consulente, è, a questo punto, improcrastinabile, visto che è stata data alla madre la possibilità di recuperare e di incoraggiare il rapporto con il padre per tutta l'estate,
rapporto che non solo non è stato incoraggiato ma che è stato di fatto ostacolato.
Il Tribunale, acquisiti i dati, non può che avallare il suggerimento fornito dalla consulente disponendo pertanto, pur mantenendo l'affido condiviso con la madre, la collocazione della stessa presso il padre.
Dispone che la madre possa incontrare la figlia due o tre volte alla settimana sotto la stretta vigilanza dei servizi sociali competenti per territorio e che la piccola mantenga un collegamento quotidiano con la madre per il tramite di una video -telefonata al giorno, sul numero cellulare del padre, che, senza intromettersi, vigilerà sulla correttezza della telefonata stessa. La vigilanza dei servizi sociali durante gli incontri madre figlia appare necessaria per cercare di ripristinare un rapporto con la madre che sia sereno ed equilibrato e che al momento appare nocivo
Per per
La piccola vive una situazione di conflitto inconscio, per cui da un lato vorrebbe avere con il padre un rapporto sereno -e a tratti lo accetta a braccia aperte nella sua vita- ma dall'altro sente di tradire la madre. Parte 1 appare a questo Tribunale incapace di guidare e orientare la figlia per ciò che è
il suo bene, tutta presa da rivendicazioni di tipo personale e dalla necessità di imporre la sua visione educativa sulla piccola ma in realtà impedendole di sviluppare in maniera sana la sua personalità e di coltivare il rapporto con il padre, con ciò devastandone irrimediabilmente la crescita.
Per frequenta in maniera discontinua la scuola;
è volgare e ostruzionistica;
utilizza social in orari incongrui per una bambina della sua età; è aggressiva;
porta ancora il ciucciotto;
si riferisce agli adulti e ai nonni paterni con atteggiamenti provocatori e da adulti;
riferisce ai servizi sociali e alla consulente sensazioni di benessere e di tranquillità con il padre salvo poi lamentarsi con la madre di stare male presso il padre;
confonde le figure maschili che si avvicendano nella sua vita senza distinguere il nonno dal padre o dal compagno della madre.
E' evidente che tali comportamenti siano il portato e il risultato di un profilo educativo manipolatorio che ne compromette il sano e sereno sviluppo.
Per In definitiva, la personalità che viene restituita al Tribunale della piccola è quella di una bambina fortemente in pericolo di essere manipolata, di sviluppare una personalità borderline e a cui questo Tribunale deve necessariamente porre rimedio.
Per Dispone che i nonni materni rimangano, almeno per il momento, lontani dalla vita di consentendo una video -telefonata alla settimana sul cellulare paterno con le medesime modalità
previste per le videochiamate con la madre.
Dispone che i servizi sociali relazionino alla scrivente ogni due mesi onde valutare l'evoluzione del rapporto e della situazione in corso. Per Dispone, altresì, che la scuola frequentata da invii presso la cancelleria della scrivente
Per una relazione sull'andamento di dal punto di vista comportamentale, didattico e delle presenze scolastiche, con cadenza bimestrale.
Accogliendo il suggerimento della consulente, si reputa necessario procedere alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 473 bis 8 c.p.c., che si individua nell'avvocato Controparte_2 che
Per dovrà occuparsi di mediare tra le parti per il benessere prioritario della piccola con riferimento
ad adempimenti di tipo scolastico, sociale e di ogni altro genere e che fatturerà i suoi interventi ai genitori in solido tra di loro. La madre, Parte 1 dovrà contribuire al mantenimento della piccola versando al padre-
entro il primo di ogni mese- la somma mensile di euro 150,00, con riparto delle spese straordinarie al
50% secondo il protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino
Sull'assegno divorzile
Con riguardo all'assegno divorzile che Controparte_1 continua a versare alla ex moglie e che lo stesso ha chiesto di revocare, se ne dispone la cessazione.
Ai sensi dell'articolo cinque comma 6 della L. 898/1970 nel testo modificato dall'articolo 10
della L. 74/1987, "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."
Tralasciando il lungo e complesso iter giurisprudenziale relativo alla interpretazione della citata norma, la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2017, risolvendo il contrasto giurisprudenziale stabiliva che all'assegno di divorzio dovesse attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura,
compensativa, da un lato escludendosi che l'assegno potesse essere attribuito semplicemente rapportandolo al tenore di vita e, dall'altro, escludendo che l'assegno dovesse cessare semplicemente con la pronuncia di divorzio, ritenendo che andasse comunque considerato il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare, contributo che costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi.
In sostanza, la sentenza precisa che ai fini del riconoscimento dell'assegno (che può, pertanto,
essere attribuito) si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico/patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Il tutto secondo i normali canoni che distribuiscono l'onere della prova (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017).
Ed invero, il coniuge richiedente, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale persona singola, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli “indici orientativi" salvo altri aspetti rilevanti nelle singole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Nel caso di specie, Parte 1 ha trent'anni; è giovane e non ha assolutamente riferito dei motivi per i quali non possa inserirsi nel mondo lavorativo, del perché ci sia una inabilità specifica o una impossibilità a lavorare.
Alla pagina 14 della consulenza, si legge chiaramente che Parte 1 vive con il padre, è
inoccupata e non riporta alcuna progettualità né ambisce ad una particolare occupazione ne è
impegnata in una ricerca attiva. In tale ottica e in tale contesto è assolutamente ultroneo continuare l'elargizione di un assegno che non contribuisce in alcun modo al superamento della vicenda matrimoniale tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) dispone che dalla pubblicazione della presente sentenza GA GI venga collocata prevalentemente presso il padre Controparte_1 nato a [...] il [...];
b) dispone che la piccola possa vedere la madre due o tre volte alla settimana presso i servizi sociali competenti per territorio, che relazioneranno alla scrivente ogni due mesi, consentendo una videochiamata al giorno con la madre secondo le modalità prescritte;
c) prevede una videochiamata alla settimana con i nonni materni secondo le modalità prescritte in motivazione;
Per la somma mensile d) dispone che Parte 1 versi per il mantenimento della piccola
Controparte 1 secondo modalità concordate;
di euro 150,00 da versare al padre '
e) revoca l'assegno divorzile a carico di Controparte_1 e in favore di Parte_1
f) letto l'articolo 473 bis 8 c.p.c., nomina curatore di GA GI l'avvocato CP 2
[...]
Per g) dispone che la scuola che frequenta invii regolare relazione alla scrivente secondo le indicazioni di cui in parte motiva;
h) dispone che, in caso di mancata collaborazione della resistente nell'attuazione di questa sentenza, Controparte_1 possa richiedere l'assistenza della forza pubblica, che già si individua in appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato di sesso femminile, cui si chiederà di operare con abiti borghesi, che, con l'ausilio degli assistenti sociali competenti per territorio in servizio presso il Comune, preleveranno la minore presso la madre e la condurranno presso l'abitazione paterna;
i) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione agli avvocati dichiaratisi anticipatari;
j) ponele spese di consulenza interamente a carico di Parte 1
Avellino, 14/10/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Iandiorio
TRIBUNALE ORDINARIO DE AVELLINO protocolo si pone pertants, in primo las come utile riferimento nelle ipoti di arconi congoni in sede di separazione e divorcio, nonché nel procediment art. 316 comma Vee337 bis ca. eis quegli altri cal nei quali eno à comunque Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del stilinale In sevedo logs, lo stesso penegue pure Tobiettivo di gantine nella Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo maggior nisars poble, compatibilmente con le peculiachi delle singole Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio dell'orità Chudidaria, la prevedib delle decisioni gloditiorie in materia Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria pente protocollo cotidisce il frutto dell'esperies arata in materia D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segues tra i magistrati di quanto Tribunale e gli enoti del Foro di Avellino fator di que matte e cristallate ori prosocolli stipulati in ambito nariceale e in altri Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle ambiti territorial SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri pete potocolo sa stritto in doppio originale e depositat pr nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso duffet presidenas del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
PREMESSA
Ove le parti eiga introdano riderinvil quale punto qualificante di accon Il presente protocollo, riferito al procedimenti per cral familiare e coma edi pe limenti, potranno anche semplicemente richiamarlo indicando titolo, la ad ogni altro procedimento nel quale sia sosario o opportuno regolamentare data di sottoscrizione, i longhi di dep a) individua in forma descritiva sia le voci di spesa che rientrano nell' ordinario di mantenimento per i figli sia le spese estra aeg on riestraat con Distinzione tra spese ordinarie, spese estra assegno ordinarie e spese detto assegno periodic estra assegno straordinarie b) regolaments, individuandole in maniera tendencialmente analitica, le spese Indica le modalità di decisione quindi la necessità o meno del preventivo Speedinaci acordo sulle spese extra ago d) contiene altre pervision geturali volte a garantire chiarezza nella materia Sono le spese, riconti in pratica bella totalità delle famiglie di media disponha eccomics per le soddisfazione di endin g a Tall spese di importo non previamente quantificable con precisione, per SoEaso si rende neonario al fine di affievoline mobilmente quell'e rba ali abitatii di vita dei fel perdurante conditalità graitoriale che può essere a vobe riccotrate in sode gudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per peesi come possible pato di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fanel di uno specifico posto a carico del pore che con cove in mia prevalente
Spese extra ordinarie In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dalla di Sono le spese che, pur rodo destinate a soddisfare migne colinari, gole certe di carattere normativo, che alimenta talvolta una situazione di incerteza tuttavia pesta con alta fregama, sono quindi is sure inferiore e sono nella giurisprudenza e nel For nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da volmente comprovabili impegnativi oni di contabiliation sont e interesse dei figli nel contributo di mastimento metale previsto in Queste pe si prestano quindi una precis ripartizione pro-quot mia f Si tratta di confinalità, la quale à foriers di notevole contentioso in sede Spee extra di civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell art 570 bis cp) Sono le spese destinate a soddisfare esigenze ecoesionali e imprevedibila sellan che nel quantum eppure quelle spese che siano di perto o oppune abbiano natara voluthuria pasto che altrimenti sarebbe ogato peso la casa familiare), & materiale scolastico
& cancelleria (quaderni, penne, matite e simile) eluso que ocorrente all'inicio La distincione ambito delle spese extra segno é importante per due dell'anno scolastico, abbigliament le spese di trasporto urbano e Oiglietti ai el abbonamenti per autobes, metropolitane ecc.), Facquisto di telefoo
In primo logs, fatto che una spesa rientri in una (extr a) dari martphone relativi abbonati e ricariche vi inclusa la connessione d), I trata estetici celinari (esempio barbiere, perchie), le attività Belaltra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del cote da parte rative abitual (empio cinema, feste e attività vivialous relativi regali d'ol nimali domntici
, ove gik presenti nella famiglia giore son lo ime tout court dal dovere di rimbone pro-quita, potrado il gio d o p dal gI genitore son collocatarie (o nos compulato dal genitore che ha comunque deciso di sostrere la apes, accedare il affidatario deve intendersi soddisfatto mediante la com ic de rimbon tande che il d if periodico & mantenimento, determinato con riferimento ad un intero an In secondo logo, per le spese extra amego mediche e s tiche dire la r ead le s ha formato forestamento si to es te dalle parti. Besta infatti fermo che il contributo al mattino de f provvedimento (prediale, del G., en die w il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota otinice titolo tive non richiele un ulteriore intervento del galice in sede di cog nizione qualone il gemore creditore pos allegue documenture Teetion oprave Ne on e che piture degli esbos indiouri nel titolo e la relative end, salvo diritto dell'altro ciged on collocatario (o son affilatare ontesture festa del credito per la non riundo de exborsi a spee compensione dell o per i tempo in cui i figli, in relazione alle e modeliti di fregatarione disposte dal gladion, asi trovino peeso di hal ed egli pronds in modo (Cass cv, Sez.
6-12 mars 2016, 482, Ca dv, Ses Ill, a3 maggio 2011 chivo al loro m iments (v. Case, Sec. 18 settesber 2014 18569)
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare gratore che ha sopportato la pena, per il caso d'inadempimento del genitore operato 1. Tali si devono essere composti al genitore collocatario (o affidatario) della contributicor, als avante & godice, al fine di accertare effettiva del figli rapportano una voce appuntiva rispetto alla f sopravvenienza degli esbeni contemplati dal titolo e la relativa estità (v. Candy mandimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro prior, salvi diversi di tra le parti o diverse indicatione giudiziale
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie ARTICOLATO LS trata delle seg spese, le quali purobbedendo at exigear ordinarie
Art.
1-Principi generali tane scolastiche universitarle imposte da leituti pubblici (mese le Le se distrusor, ed oce e salute relative ai figli mince devono ere sempre concedate dei genitori fatta salva Tipotesi di cui all'art. 5 4 del per Tinfantial ed università pubbliche prosente Protocollo In co di figli maggioreal qonce scelte devono were cesariamente coccedate anche dal figlio con entrambi i genitor digite scolastiche ed altri eventi formativi pernottam Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento Fits la diversa espress previsione negli articoli che seguono previdi stari e dal Servicio Sanitario Nacionale moderno comprese nel contributo di mantenimento previsto in misus f tolo esemplificative le seguenti spese contributo per le spese di abitatione (vi Otrati sanitarie farmack, perseriti dal medico e non erogati dal S
p letene), vitto e la mesa scolastica (perché qut ultima tiva del g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da modico specialiata per eigene diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è estetiche h) spese di manutenzione, bollo e amicurazioni relative a messi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore affidatario esclusivo le sole decisionl in ambito medico, l'accordo dei genitori è acquistate in accordo tra i genitori necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico). Dape per conseguimento della petente di guide 2. Le spese elencate nel peseste articolo non richiedono preventivo accord Il preventivo accondo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tre i gratori e/o consenso ege tacito da parte dell'altro genitore e s spesa proposta da un genitore non rientri in uno del casi menzionati al primo comma, rimborsate peo-quots al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentarione attestante la natura dell'esburse e relativo importa greitore
Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori Art.
5-Spese extrassegno straordinarie 1.1 difensori, Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese se mediche accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità laddove erogati anche del Servizio Sanitario Nazionale pese scolastiche/unitarie: a) tasse soolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per AN ) coni di specializazione/master con post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero ge soolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento, d) coni di recupero e lezioni private, e) coni per l'apprendiments documentate. delle lingue straniere alloggio e relative utense presso la sede universitaria, spese
2.1 singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possible, riferibili per le preparacione agli ami di abilitacione alla preparatione al cons alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate pe trascolastiche tempo prolungato, pre-scale e dopo-scuole, b) serviaio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove Tesigenza nases con le parazione e debba coprire Toeriod medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del leveo del genitore che lo lles;
e) estro ricativo estivo;
d) soggiomo estivo di codice fiscale del figlio studiosportivo, stage sportivose) viaggi e varane trascorsi autonomamente dal f f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrectature spese per Ta Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che
& meni di locomotion ) ceganizzazione rioninenti, celebrarel ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese strandinarie smionate el presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accedo dei genitori e comunque poceo mare rimborsate solo diet presentatione della documentazione attestante la natura dell'esboro mlativo enza, evitando col di addossare ad un spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), importe quota spettante altro
3 In particolare, per tall spese ai fini della dimostrazione del preventio
2. Ove ciò non avvenga, il graitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestations, rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato municione all'altro protore a meo ranomandata, fax, email, e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro greitore or in forma scritta, con indesione di massima della spese da sostenere, on a quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi d pe richiesta di riscontre estro so giorni. In caso di mancato expesso e motivate dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile diso manilestato in forma scritta ratne il pendetto termine la pena si intende come
3.Ai fini di una responsable gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accendo tra i pritori non è necessario e ci di affidamento Moneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra cd super eschivo e cioè in quei casi in ni & galice sievalo del petere conferitag амерто dall'art. 337 qer, comma 3 di stabilire che solo grates aideario esclusive pernde le decisioni di maggiore interesse per i fi
Be Art.-Altre previsioni h 1.1 documenti fiscali di ogni spesa estra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conta della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli il mantenimento della peole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori,
3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto conseran datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua speranza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ami introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti dai genito 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonomna domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale: bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito epers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice giudice3) dott. Paola Beatrice
nel procedimento iscritto al n. 995/2023 R.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio "e vertente
TRA
Parte 1 n. il 24/05/1994 in BENEVENTO (BN) ( C.F. 1 ) rappresentata dall'avv. Vittorio Luigi Fucci
E
Controparte 1 n. il 24/06/1988 in BENEVENTO (BN) ( C.F. 2
rappresentato dall'avv. Antonella Moscato
RICORRENTI
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in 1. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
I fatti Con ricorso del 12.6.2023, Parte 1 ha adito questo Tribunale esponendo che dall'unione
Per matrimoniale con Controparte_1 era nata in data [...] la piccola che nel 2018
era stata pronunciata sentenza di divorzio che conteneva anche le condizioni per la visita della minore che sarebbe stata in affidamento condiviso con custodia prevalente della madre;
che il CP 1
Per ed € 50,00 per la ex moglie;
che stanti le doveva versare periodicamente euro 350,00 per
Per inadempienze soprattutto nella visita di era necessario disporre un affido esclusivo della piccola oltre che un aumento della contribuzione a suo favore in euro 150,00 mensili.
,Con comparsa del 27 ottobre 2023 si è costituito Controparte 1 il quale ha rappresentato una situazione difforme rispetto a quanto dedotto con ricorso, in cui la madre sarebbe inadempiente dal punto di vista materiale ed affettivo nei confronti della piccola, tanto da richiederne per sé l'affido esclusivo, con onere al mantenimento a carico di Parte 1 e azzeramento di ogni contribuzione divorzile a suo carico.
In data 8 novembre 2023 sono state ascoltate le parti, udienza a seguito delle quali era stata suggerita una proposta conciliativa.
Le parti sono state poi riascoltate all'udienza del 24 gennaio 2024 riportando esiti
Per assolutamente insoddisfacenti in cui è emerso che il rapporto tra e il papà è conflittuale e inadeguato.
Per questa ragione il giudice ha disposto il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti per territorio.
Con relazione del 15 Aprile 2024, la dottoressa Persona 2 ha relazionato sugli incontri
Per Per e il papà riferendo che i primi due si sono svolti in maniera sostanzialmente serena;
tra conosce l'attuale moglie del CP 1 le piace e racconta di essersi pure molto divertita in sua '
compagnia.
Per L'assistente sociale, tuttavia, riportava che raccontava alla madre una realtà distorta dell'incontro, tanto che veniva contattata dalla signora Pt 1 poiché la bambina, in preda a forti crisi di pianto, raccontava di non voler ritornare al Comune per vedere il papà, tanto che negli incontri successivi vi è stata una chiusura totale della minore con parolacce e offese nei confronti del CP 1
tanto da sospendere per due volte gli incontri. Gli incontri, ripresi a ridosso delle festività pasquali,
hanno palesato una bambina fortemente scossa e preda dei sensi di colpa verso un padre del quale ricordava i momenti sereni vissuti e chiedendo di poter recuperare il rapporto con lo stesso. Di nuovo
Per l'assistente sociale veniva contattata dalla madre che riferiva di forti crisi di pianto di la quale aveva raccontato di essere stata costretta ad abbracciare il padre.
la moglie delL'incontro successivo veniva organizzato anche con la presenza di Per 3
Per padre;
i tre vivevano un momento di grande spensieratezza ed armonia, ma anche questa volta riferiva di essere stata male e di non voler più vedere il padre.
Per fosse dotata di unL'assistente sociale concludeva, pertanto, in ordine alla necessità che supporto terapeutico data la profonda conflittualità - magari anche inconsapevole- che viveva a casa,
ove il padre le veniva proposto come figura malevola e deleteria.
A fronte di tale situazione di assoluto stallo, si è resa necessaria la nomina di una consulente nella persona della dottoressa Persona_4 che potesse, con un'attività di monitoraggio e una serie di incontri con le parti, valutare la soluzione più appropriata per il recupero e la serena crescita della
Per piccola
Con consulenza ampia, argomentata e documentata la CTU ha immediatamente evidenziato
Per come, rispetto alla calendarizzazione degli incontri diadici, non abbia bene accolto la figura paterna, non volendo trascorrere del tempo con il padre e che a tale incontro "la madre non abbia avallato né spronato l'incontro tra i due, non rassicurando la minore né accompagnandola come stabilito ma restando in casa a guardare ciò che succedeva"; d'altra parte, i numerosi messaggi whatsapp prodotti a livello documentale dal CP 1 comprovano l'insistenza ripetuta e continua del padre nel tentare di vedere la figlia e l'assoluta indifferenza della Pt 1 la quale, pur avendo introdotto questo giudizio lamentandosi della assenza della figura paterna, in realtà, come un muro di gomma,
non ha quasi mai risposto agli inviti e alle sollecitazioni del CP 1 , utilizzando sempre il pretesto del sonno della figlia. La consulente ha, infatti, evidenziato come la madre da un lato auspica un riavvicinamento tra
Per e il padre, ma dall'altro richiede un affidamento esclusivo;
ha sempre disatteso le indicazioni della consulente decidendo arbitrariamente di agire diversamente.
Significativo appare l'episodio della prima comunione diPer
- celebratasi il 26 maggio 2024,
giorno in cui la consulente aveva suggerito che i nonni paterni venissero invitati almeno alla funzione in chiesa per fare in modo che la bambina si avvicinasse agli stessi con l'aiuto della madre;
apparentemente la Pt 1 aveva accolto tale richiesta ma, in realtà, il giorno della celebrazione la minore non solo non ha accettato gli auguri dei nonni ma ha anche rifiutato di fare una fotografia con gli stessi.
La Pt 1 ha banalmente risposto di non avere assistito all'episodio, come se non fosse stata adeguatamente allertata e sensibilizzata sull'argomento.
A seguito dell'analisi condotta la consulente ha ribadito che non vi sono particolari situazioni di disagio e che entrambi i genitori sono in grado di assicurare alla figlia le cure necessarie in considerazione della sua giovane età e delle conseguenti esigenze.
Ha ipotizzato la continuità della situazione attuale, in cui la minore viva in maniera prevalente con la madre con affido condiviso, ribadendo che tale soluzione debba essere avallata solamente se non vi saranno segni di evoluzione nel rapporto con il padre;
in caso contrario si potrebbe pensare anche ad un cambio del genitore collocatario.
La consulente aveva previsto una calendarizzazione di visite tra il padre e la figlia per i mesi di luglio ed agosto, calendario arricchito di prescrizioni con le quali la minore avrebbe dovuto essere accompagnata dalla madre a casa del padre, casa ove la Pt 1 si sarebbe trattenuta una decina di minuti dopodiché sarebbe andata via per tornare a riprendere la figlia ad orario stabilito, a meno che non fosse stato il padre a riaccompagnarla.
Questo per rasserenare la minore sul fatto che il ripristinare il rapporto con il padre non avrebbe significato alcuna compromissione del patto di lealtà con la madre. Nella citata consulenza la CTU ha specificato ripetutamente la necessità dell'impegno della
Per madre al fine del recupero del rapporto tra e il padre, impegno che avrebbe visto poi il rinforzo per il tramite dei servizi sociali e di un curatore oltre che un lavoro parallelo di psicoterapia sulla piccola.
La consulente ha, infatti, ribadito che “la conflittualità tra la coppia genitoriale e la perdita di un rapporto stabile e costante con il padre nonché la mancata introiezione dell'imago paterna sono motivi di condizione pregiudizievole per la bambina che non tarderà a manifestarsi in modo preoccupante se non si attiveranno i provvedimenti poc'anzi elencati".
All'udienza del 27 settembre appositamente fissata dalla scrivente per commentare le risultanze della consulenza e per verificare se nei mesi di luglio ed agosto erano state rispettate le prescrizioni di visita disposte dalla consulenza, Parte 1 non si presentava senza alcun motivo giustificato.
Compariva, invece, il resistente Controparte_1 il quale dichiarava di aver tenuto la piccola
ER con sé a casa sua soltanto il 26 agosto, trascorrendo una giornata serena;
ha riferito che si
era addirittura addormentata sul divano, a testimonianza della tranquillità e dell'affidamento della bambina;
ha riferito che hanno giocato senza dispositivi elettronici.
Per sempre dovuto andare presso Ciononostante questo non si è più ripetuto e per vedere
Per l'abitazione della ex moglie dove trascorreva con lui un'oretta sotto la stretta vigilanza del nonno e della stessa Pt 1
Sulla collocazione della minore
Appare chiaro a questo Tribunale che non è possibile fidarsi di una madre che in maniera contraddittoria afferma che per il benessere della bambina sia necessaria anche la frequentazione con il padre e che di fatto ostacola la creazione di tale rapporto.
'Con perplessità si constata anche l'assoluta disattenzione delle regole da parte di Parte 1
regole promananti da un Tribunale, che opera per il tramite del consulente tecnico: questo a riprova del fatto che la Pt 1 non accetta confronti e disposizioni che non promanino da sé stessa, unica depositaria del benessere della bambina.
L'inosservanza delle regole e ad ogni forma di disciplina appare evidente anche nel fatto che
Per si sia assentata a scuola per un numero sproporzionato di giorni l'anno passato e che tuttora la frequenti con estrema disinvoltura lamentando mal di testa e assentandosi senza motivi reali.
Il dispregio delle regole e il mancato riconoscimento di qualsivoglia forma di autorità da parte della madre va a compromettere la sana crescita della minore che già dalle relazioni dei servizi sociali
è apparsa estremamente disorientata e che si è poi attualizzato e confermato anche con le disamine
Per della consulente, la quale ha ribadito che è estremamente serena con il padre e a suo agio, va d'accordo con la nuova moglie, ma una volta a confronto con la madre distorce la realtà e per compiacere la stessa -onde evitare di tradire il patto di lealtà con la genitrice- afferma disagi e costrizioni che non sono mai stati osservate né dalla consulente né dall'assistente sociale.
Per Il tentativo di mantenere la situazione attuale con in custodia prevalente presso la madre
è decisamente fallito, poiché dopo un'intera estate trascorsa nell'assoluto dispregio delle prescrizioni del Tribunale si prende atto che è in corso una forma di manipolazione grave ed irreversibile della minore, assolutamente inaccettabile.
Alla luce di tale drammatica situazione la scrivente ha ritenuto di convogliare le parti per un dibattito orale sulla situazione alla pubblica udienza dell'11.10.2024, udienza alla quale la madre non si è presentata, inizialmente adducendo un malessere -per la verità non documentato se non in maniera vaga ed indeterminata- e che lascia intendere la pervicace ostinazione della stessa a sottrarsi ad ogni forma di controllo istituzionale anche a fronte di una situazione delicata e di carattere emergenziale.
Nel lasso di tempo intercorso tra la precedente udienza del 27.9.2024 e l'11.10.2024, il padre ha ribadito che la situazione è rimasta immutabile, la Pt 1 continua a non consentirgli di vedere la minore in maniera libera e autonoma, senza incoraggiarla né rassicurarla in ordine al fatto che il padre non è una persona che può far parte della vita della figlia solo in maniera transitoria ed occasionale,
ma dovrebbe essere la figura maschile di riferimento per una sana crescita della piccola. Controparte_1 ha esibito messaggi whatsapp della bambina ricchi di frasi volgari ed insulti a lui rivolti, oltre che contenenti pubblicazioni di foto ad ore improbabili della giornata, ore che dovrebbero essere destinate al riposo notturno, a riprova e conferma di un'assenza di regole e di uno squilibrio organizzativo da parte della madre.
Ha, inoltre, raccontato di una serie di fatti in cui la piccola sembrerebbe confondere le varie figure maschili che si avvicendano nella vita della madre con quella paterna, riportando, in particolare, un episodio di cui il padre, Controparte_1 si sarebbe reso protagonista alla presenza di un cane, cane mai posseduto dallo stesso. La dottoressa Persona 4 presente in udienza, ha, pertanto, suggerito la collocazione della piccola presso il padre con restrizioni alle visite materne onde interrompere la manipolazione in atto
Per ai danni di ha suggerito che la minore stia presso il padre -che peraltro ha una casa comoda ed accogliente con un nucleo stabile poiché la moglie va molto d'accordo con Per 1 ha suggerito di limitare gli incontri materni a due o tre alla settimana presso i servizi sociali che possano prendere in carico il nucleo e che possano quindi monitorare l'evoluzione di questa famiglia e tentare un ripristino sano del rapporto tra le tre diadi.
Tale soluzione, a detta della consulente, è, a questo punto, improcrastinabile, visto che è stata data alla madre la possibilità di recuperare e di incoraggiare il rapporto con il padre per tutta l'estate,
rapporto che non solo non è stato incoraggiato ma che è stato di fatto ostacolato.
Il Tribunale, acquisiti i dati, non può che avallare il suggerimento fornito dalla consulente disponendo pertanto, pur mantenendo l'affido condiviso con la madre, la collocazione della stessa presso il padre.
Dispone che la madre possa incontrare la figlia due o tre volte alla settimana sotto la stretta vigilanza dei servizi sociali competenti per territorio e che la piccola mantenga un collegamento quotidiano con la madre per il tramite di una video -telefonata al giorno, sul numero cellulare del padre, che, senza intromettersi, vigilerà sulla correttezza della telefonata stessa. La vigilanza dei servizi sociali durante gli incontri madre figlia appare necessaria per cercare di ripristinare un rapporto con la madre che sia sereno ed equilibrato e che al momento appare nocivo
Per per
La piccola vive una situazione di conflitto inconscio, per cui da un lato vorrebbe avere con il padre un rapporto sereno -e a tratti lo accetta a braccia aperte nella sua vita- ma dall'altro sente di tradire la madre. Parte 1 appare a questo Tribunale incapace di guidare e orientare la figlia per ciò che è
il suo bene, tutta presa da rivendicazioni di tipo personale e dalla necessità di imporre la sua visione educativa sulla piccola ma in realtà impedendole di sviluppare in maniera sana la sua personalità e di coltivare il rapporto con il padre, con ciò devastandone irrimediabilmente la crescita.
Per frequenta in maniera discontinua la scuola;
è volgare e ostruzionistica;
utilizza social in orari incongrui per una bambina della sua età; è aggressiva;
porta ancora il ciucciotto;
si riferisce agli adulti e ai nonni paterni con atteggiamenti provocatori e da adulti;
riferisce ai servizi sociali e alla consulente sensazioni di benessere e di tranquillità con il padre salvo poi lamentarsi con la madre di stare male presso il padre;
confonde le figure maschili che si avvicendano nella sua vita senza distinguere il nonno dal padre o dal compagno della madre.
E' evidente che tali comportamenti siano il portato e il risultato di un profilo educativo manipolatorio che ne compromette il sano e sereno sviluppo.
Per In definitiva, la personalità che viene restituita al Tribunale della piccola è quella di una bambina fortemente in pericolo di essere manipolata, di sviluppare una personalità borderline e a cui questo Tribunale deve necessariamente porre rimedio.
Per Dispone che i nonni materni rimangano, almeno per il momento, lontani dalla vita di consentendo una video -telefonata alla settimana sul cellulare paterno con le medesime modalità
previste per le videochiamate con la madre.
Dispone che i servizi sociali relazionino alla scrivente ogni due mesi onde valutare l'evoluzione del rapporto e della situazione in corso. Per Dispone, altresì, che la scuola frequentata da invii presso la cancelleria della scrivente
Per una relazione sull'andamento di dal punto di vista comportamentale, didattico e delle presenze scolastiche, con cadenza bimestrale.
Accogliendo il suggerimento della consulente, si reputa necessario procedere alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 473 bis 8 c.p.c., che si individua nell'avvocato Controparte_2 che
Per dovrà occuparsi di mediare tra le parti per il benessere prioritario della piccola con riferimento
ad adempimenti di tipo scolastico, sociale e di ogni altro genere e che fatturerà i suoi interventi ai genitori in solido tra di loro. La madre, Parte 1 dovrà contribuire al mantenimento della piccola versando al padre-
entro il primo di ogni mese- la somma mensile di euro 150,00, con riparto delle spese straordinarie al
50% secondo il protocollo siglato con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino
Sull'assegno divorzile
Con riguardo all'assegno divorzile che Controparte_1 continua a versare alla ex moglie e che lo stesso ha chiesto di revocare, se ne dispone la cessazione.
Ai sensi dell'articolo cinque comma 6 della L. 898/1970 nel testo modificato dall'articolo 10
della L. 74/1987, "con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle posizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione,
del contributo personale ed economico dato da ciascuno per la conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive."
Tralasciando il lungo e complesso iter giurisprudenziale relativo alla interpretazione della citata norma, la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2017, risolvendo il contrasto giurisprudenziale stabiliva che all'assegno di divorzio dovesse attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura,
compensativa, da un lato escludendosi che l'assegno potesse essere attribuito semplicemente rapportandolo al tenore di vita e, dall'altro, escludendo che l'assegno dovesse cessare semplicemente con la pronuncia di divorzio, ritenendo che andasse comunque considerato il contributo fornito dalla donna alla conduzione della vita familiare, contributo che costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi.
In sostanza, la sentenza precisa che ai fini del riconoscimento dell'assegno (che può, pertanto,
essere attribuito) si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico/patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno, alla formazione del patrimonio comune personale in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto.
Il tutto secondo i normali canoni che distribuiscono l'onere della prova (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 11504 del 10/05/2017).
Ed invero, il coniuge richiedente, per il principio di autoresponsabilità economica, è tenuto quale persona singola, a dimostrare la propria personale condizione di non indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli “indici orientativi" salvo altri aspetti rilevanti nelle singole fattispecie, del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Nel caso di specie, Parte 1 ha trent'anni; è giovane e non ha assolutamente riferito dei motivi per i quali non possa inserirsi nel mondo lavorativo, del perché ci sia una inabilità specifica o una impossibilità a lavorare.
Alla pagina 14 della consulenza, si legge chiaramente che Parte 1 vive con il padre, è
inoccupata e non riporta alcuna progettualità né ambisce ad una particolare occupazione ne è
impegnata in una ricerca attiva. In tale ottica e in tale contesto è assolutamente ultroneo continuare l'elargizione di un assegno che non contribuisce in alcun modo al superamento della vicenda matrimoniale tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
a) dispone che dalla pubblicazione della presente sentenza GA GI venga collocata prevalentemente presso il padre Controparte_1 nato a [...] il [...];
b) dispone che la piccola possa vedere la madre due o tre volte alla settimana presso i servizi sociali competenti per territorio, che relazioneranno alla scrivente ogni due mesi, consentendo una videochiamata al giorno con la madre secondo le modalità prescritte;
c) prevede una videochiamata alla settimana con i nonni materni secondo le modalità prescritte in motivazione;
Per la somma mensile d) dispone che Parte 1 versi per il mantenimento della piccola
Controparte 1 secondo modalità concordate;
di euro 150,00 da versare al padre '
e) revoca l'assegno divorzile a carico di Controparte_1 e in favore di Parte_1
f) letto l'articolo 473 bis 8 c.p.c., nomina curatore di GA GI l'avvocato CP 2
[...]
Per g) dispone che la scuola che frequenta invii regolare relazione alla scrivente secondo le indicazioni di cui in parte motiva;
h) dispone che, in caso di mancata collaborazione della resistente nell'attuazione di questa sentenza, Controparte_1 possa richiedere l'assistenza della forza pubblica, che già si individua in appartenenti all'Arma dei Carabinieri o alla Polizia di Stato di sesso femminile, cui si chiederà di operare con abiti borghesi, che, con l'ausilio degli assistenti sociali competenti per territorio in servizio presso il Comune, preleveranno la minore presso la madre e la condurranno presso l'abitazione paterna;
i) condanna Parte 1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2100,00 per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese generali al 15% con attribuzione agli avvocati dichiaratisi anticipatari;
j) ponele spese di consulenza interamente a carico di Parte 1
Avellino, 14/10/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Iandiorio
TRIBUNALE ORDINARIO DE AVELLINO protocolo si pone pertants, in primo las come utile riferimento nelle ipoti di arconi congoni in sede di separazione e divorcio, nonché nel procediment art. 316 comma Vee337 bis ca. eis quegli altri cal nei quali eno à comunque Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del stilinale In sevedo logs, lo stesso penegue pure Tobiettivo di gantine nella Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo maggior nisars poble, compatibilmente con le peculiachi delle singole Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio dell'orità Chudidaria, la prevedib delle decisioni gloditiorie in materia Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria pente protocollo cotidisce il frutto dell'esperies arata in materia D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segues tra i magistrati di quanto Tribunale e gli enoti del Foro di Avellino fator di que matte e cristallate ori prosocolli stipulati in ambito nariceale e in altri Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle ambiti territorial SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri pete potocolo sa stritto in doppio originale e depositat pr nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso duffet presidenas del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
PREMESSA
Ove le parti eiga introdano riderinvil quale punto qualificante di accon Il presente protocollo, riferito al procedimenti per cral familiare e coma edi pe limenti, potranno anche semplicemente richiamarlo indicando titolo, la ad ogni altro procedimento nel quale sia sosario o opportuno regolamentare data di sottoscrizione, i longhi di dep a) individua in forma descritiva sia le voci di spesa che rientrano nell' ordinario di mantenimento per i figli sia le spese estra aeg on riestraat con Distinzione tra spese ordinarie, spese estra assegno ordinarie e spese detto assegno periodic estra assegno straordinarie b) regolaments, individuandole in maniera tendencialmente analitica, le spese Indica le modalità di decisione quindi la necessità o meno del preventivo Speedinaci acordo sulle spese extra ago d) contiene altre pervision geturali volte a garantire chiarezza nella materia Sono le spese, riconti in pratica bella totalità delle famiglie di media disponha eccomics per le soddisfazione di endin g a Tall spese di importo non previamente quantificable con precisione, per SoEaso si rende neonario al fine di affievoline mobilmente quell'e rba ali abitatii di vita dei fel perdurante conditalità graitoriale che può essere a vobe riccotrate in sode gudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per peesi come possible pato di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fanel di uno specifico posto a carico del pore che con cove in mia prevalente
Spese extra ordinarie In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dalla di Sono le spese che, pur rodo destinate a soddisfare migne colinari, gole certe di carattere normativo, che alimenta talvolta una situazione di incerteza tuttavia pesta con alta fregama, sono quindi is sure inferiore e sono nella giurisprudenza e nel For nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da volmente comprovabili impegnativi oni di contabiliation sont e interesse dei figli nel contributo di mastimento metale previsto in Queste pe si prestano quindi una precis ripartizione pro-quot mia f Si tratta di confinalità, la quale à foriers di notevole contentioso in sede Spee extra di civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell art 570 bis cp) Sono le spese destinate a soddisfare esigenze ecoesionali e imprevedibila sellan che nel quantum eppure quelle spese che siano di perto o oppune abbiano natara voluthuria pasto che altrimenti sarebbe ogato peso la casa familiare), & materiale scolastico
& cancelleria (quaderni, penne, matite e simile) eluso que ocorrente all'inicio La distincione ambito delle spese extra segno é importante per due dell'anno scolastico, abbigliament le spese di trasporto urbano e Oiglietti ai el abbonamenti per autobes, metropolitane ecc.), Facquisto di telefoo
In primo logs, fatto che una spesa rientri in una (extr a) dari martphone relativi abbonati e ricariche vi inclusa la connessione d), I trata estetici celinari (esempio barbiere, perchie), le attività Belaltra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del cote da parte rative abitual (empio cinema, feste e attività vivialous relativi regali d'ol nimali domntici
, ove gik presenti nella famiglia giore son lo ime tout court dal dovere di rimbone pro-quita, potrado il gio d o p dal gI genitore son collocatarie (o nos compulato dal genitore che ha comunque deciso di sostrere la apes, accedare il affidatario deve intendersi soddisfatto mediante la com ic de rimbon tande che il d if periodico & mantenimento, determinato con riferimento ad un intero an In secondo logo, per le spese extra amego mediche e s tiche dire la r ead le s ha formato forestamento si to es te dalle parti. Besta infatti fermo che il contributo al mattino de f provvedimento (prediale, del G., en die w il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota otinice titolo tive non richiele un ulteriore intervento del galice in sede di cog nizione qualone il gemore creditore pos allegue documenture Teetion oprave Ne on e che piture degli esbos indiouri nel titolo e la relative end, salvo diritto dell'altro ciged on collocatario (o son affilatare ontesture festa del credito per la non riundo de exborsi a spee compensione dell o per i tempo in cui i figli, in relazione alle e modeliti di fregatarione disposte dal gladion, asi trovino peeso di hal ed egli pronds in modo (Cass cv, Sez.
6-12 mars 2016, 482, Ca dv, Ses Ill, a3 maggio 2011 chivo al loro m iments (v. Case, Sec. 18 settesber 2014 18569)
Art.
3-Assegni familiari/assegni per il nucleo familiare gratore che ha sopportato la pena, per il caso d'inadempimento del genitore operato 1. Tali si devono essere composti al genitore collocatario (o affidatario) della contributicor, als avante & godice, al fine di accertare effettiva del figli rapportano una voce appuntiva rispetto alla f sopravvenienza degli esbeni contemplati dal titolo e la relativa estità (v. Candy mandimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro prior, salvi diversi di tra le parti o diverse indicatione giudiziale
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie ARTICOLATO LS trata delle seg spese, le quali purobbedendo at exigear ordinarie
Art.
1-Principi generali tane scolastiche universitarle imposte da leituti pubblici (mese le Le se distrusor, ed oce e salute relative ai figli mince devono ere sempre concedate dei genitori fatta salva Tipotesi di cui all'art. 5 4 del per Tinfantial ed università pubbliche prosente Protocollo In co di figli maggioreal qonce scelte devono were cesariamente coccedate anche dal figlio con entrambi i genitor digite scolastiche ed altri eventi formativi pernottam Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento Fits la diversa espress previsione negli articoli che seguono previdi stari e dal Servicio Sanitario Nacionale moderno comprese nel contributo di mantenimento previsto in misus f tolo esemplificative le seguenti spese contributo per le spese di abitatione (vi Otrati sanitarie farmack, perseriti dal medico e non erogati dal S
p letene), vitto e la mesa scolastica (perché qut ultima tiva del g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da modico specialiata per eigene diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è estetiche h) spese di manutenzione, bollo e amicurazioni relative a messi di locomotion necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore affidatario esclusivo le sole decisionl in ambito medico, l'accordo dei genitori è acquistate in accordo tra i genitori necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico). Dape per conseguimento della petente di guide 2. Le spese elencate nel peseste articolo non richiedono preventivo accord Il preventivo accondo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tre i gratori e/o consenso ege tacito da parte dell'altro genitore e s spesa proposta da un genitore non rientri in uno del casi menzionati al primo comma, rimborsate peo-quots al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentarione attestante la natura dell'esburse e relativo importa greitore
Art.
6-Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori Art.
5-Spese extrassegno straordinarie 1.1 difensori, Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese se mediche accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità laddove erogati anche del Servizio Sanitario Nazionale pese scolastiche/unitarie: a) tasse soolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per AN ) coni di specializazione/master con post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero ge soolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4es del presente Protocollo dovranno essere pernottamento, d) coni di recupero e lezioni private, e) coni per l'apprendiments documentate. delle lingue straniere alloggio e relative utense presso la sede universitaria, spese
2.1 singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possible, riferibili per le preparacione agli ami di abilitacione alla preparatione al cons alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate pe trascolastiche tempo prolungato, pre-scale e dopo-scuole, b) serviaio di
3. Le spese mediche dovranno essere compeovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove Tesigenza nases con le parazione e debba coprire Toeriod medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del leveo del genitore che lo lles;
e) estro ricativo estivo;
d) soggiomo estivo di codice fiscale del figlio studiosportivo, stage sportivose) viaggi e varane trascorsi autonomamente dal f f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrectature spese per Ta Art.
8-Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che
& meni di locomotion ) ceganizzazione rioninenti, celebrarel ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati al figli
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese strandinarie smionate el presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accedo dei genitori e comunque poceo mare rimborsate solo diet presentatione della documentazione attestante la natura dell'esboro mlativo enza, evitando col di addossare ad un spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), importe quota spettante altro
3 In particolare, per tall spese ai fini della dimostrazione del preventio
2. Ove ciò non avvenga, il graitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestations, rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato municione all'altro protore a meo ranomandata, fax, email, e la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro greitore or in forma scritta, con indesione di massima della spese da sostenere, on a quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi d pe richiesta di riscontre estro so giorni. In caso di mancato expesso e motivate dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile diso manilestato in forma scritta ratne il pendetto termine la pena si intende come
3.Ai fini di una responsable gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4 preventivo accendo tra i pritori non è necessario e ci di affidamento Moneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra cd super eschivo e cioè in quei casi in ni & galice sievalo del petere conferitag амерто dall'art. 337 qer, comma 3 di stabilire che solo grates aideario esclusive pernde le decisioni di maggiore interesse per i fi
Be Art.-Altre previsioni h 1.1 documenti fiscali di ogni spesa estra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative al figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno,
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv.Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In essequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo Il Consigliere Segretario del Consiglio 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione et autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conta della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per
2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e del figli il mantenimento della peole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori,
3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto conseran datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua speranza in tema di contribuzioni per il mantenimento della peole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto 4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifics deduzione nei rispettivi ami introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli ani processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sari dall'allegarione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS elo del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti dai genito 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonomna domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale: bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito epers del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini del provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.