Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/05/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4789/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 Parte_1
e Carmela Agliozzo , come da procura in atti;
[...]
CONTRO
L' ), in persona del Presi- Controparte_1 P.IVA_1 dente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza per procura generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.03.2024 del Notaio di Persona_1
Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
CONTRO
con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n.14, Controparte_2
C.F. e P. Iva , subentrata a titolo universale a giusta P.IVA_2 Controparte_3 disposizione di cui all'art. 76 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n.106; in persona del responsabile pro tempore, Sig. nella qualità di Procuratore speciale, in servizio presso la Direzione Persona_2
Regionale della Sicilia, giusta la procura speciale autenticata per atto Notaio Persona_3
– Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da
[...]
; rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Patanè, C.F. Controparte_4 C.F._1
,presso lo Studio del quale, in Giarre (CT), Via Silvio Pellico n. 14, è elettivamente
[...] domiciliata, come da procura in atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
avanti a questo Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Controparte_2
Catania, in opposizione avverso intimazione di pagamento 29320249020354015000 notificata a mezzo pec il 30/04/2024 ed il sottostante avviso di addebito n. 593 20170007835935000 notificato il 03/01/2018 per un totale di € 2.173,66.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita mancata notifica degli atti impositivi, nonché la prescrizione del diritto dell' ; conclude CP_1 chiedendo, previa sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che si costituiva in giudizio, anche nella qualità, per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pro tempore chiedendo in via CP_2 preliminare, ritenere e dichiarare, l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini;
rigettare in toto, per le ragioni sopra esposte, le domande del ricorrente in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto;
ritenere e dichiarare, quindi, legittima CP_ l'intimazione di pagamento n. 29320249020354015000, il sottostante avviso di addebito n. 59320170007835935000 ed i relativi ruoli. Con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva rinviata all'udienza del 25.02.2025 sostituita dal deposito di note ex art 127 ter c.p.c. che venivano depositate dalle parti nel rispetto della normativa;
indi la causa viene decisa con sentenza emessa fuori udienza.
In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Pag. 2 di 5 In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo
2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'eccezione del ricorrente vertente sulla prescrizione, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, deriva la qualificazione dell'azione promossa come opposizione all'esecuzione - non soggetta a termini di decadenza e dunque tempestivamente proposta - dovendosi al contrario ritenere inammissibile l'opposizione al ruolo (così qualificabile l'eccepita estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine di prescrizione, avendo il ricorrente dedotto, in primo luogo, che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata non gli erano mai stati notificati), essendo il ricorso stato depositato in data 30/12/2022, decorsi quindi i relativi termini decorrenti dalle date di notifica degli avvisi (così come emergenti dalla documentazione prodotta dall' . CP_2
Ancora, in via preliminare – in disparte il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, soggetto non titolare del credito ma mero destinatario del pagamento e, Controparte_6 in quanto tale, privo di legittimazione passiva a fronte della eccepita inesistenza del credito stesso, legittimazione riconducibile al solo ente impositore (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
7514/222).
Pertanto la domanda attorea è inammissibilità in relazione alla contestazione per motivi di merito antecedenti la formazione dell'avviso di addebito, avverso tutti i crediti iscritti a ruolo CP_ dall' siccome tardiva alla luce della data di notifica dello stesso, avvenuta in data
03.01.2018 (cfr. doc.ne in allegato).
Pertanto l'avverso ricorso è tardivo rimanendo preclusa qualsivoglia disamina circa fatti antecedenti la formazione del titolo esecutivo, stante il mancato rispetto dell'art. 24, d. lgs. n.
46/99 per la proposizione dell'opposizione.
Inoltre relazione al suddetto avviso di addebito n. 593 2017 00078359 35 è stata proposta opposizione dall'odierno opponente, definitasi con sentenza passata in giudicato ed emessa dalla Corte d'Appello, recante il n. 154/2020 (in all.), che ha confermato l'avviso di addebito sottostante all'intimazione di pagamento impugnata.
Pag. 3 di 5
Considerato che
il giudicato copre il dedotto ed il deducibile e tenuto conto , che in virtù del CP_ giudicato formatosi sull'avviso di addebito, per come correttamente argomentato dall' deve essere applicato ai sensi dell'art 2953 c.c. il termine decennale da actio iudicati e che si deve considerare l'efficacia interruttiva di cui all'art 2942 c,c. derivante dall'istaurazione del giudizio conclusosi con la sentenza n. 154/2020, a mente del quale “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”.
Considerato che il suddetto giudizio si pone quale atto con efficacia interruttiva permanente della prescrizione, oltre ad essersi definito con il rigetto dell'opposizione con la suddetta sentenza n. 154/2020 della Corte d'Appello di Catania, passata in giudicato;
il che implica che al suddetto avviso di addebito andrà dunque applicato, ex art. 2953 c.c., il termine decennale da actio iudicati, decorrente dalla data di passaggio in giudicato della sentenza Cfr sentenza emessa da questo Tribunale n. 3858/2022).
Inoltre durante la pendenza del giudizio alcun atto di diffida potesse essere attivato, per effetto oltre che della pendenza della lite, dell'intervenuta sospensione dell'avviso di addebito, peraltro, oggetto di annullamento da parte della sentenza di primo grado, poi riformata dalla
Corte d'Appello.
Inoltre con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che riguarda nello specifico, fatti successivi alla definitività dei titoli e l'attività dell'Agente della Riscossione, quanto al periodo di sospensione dei termini di prescrizione in relazione all'emergenza cd. COVID si richiamano le disposizioni normative emesse con speciale riguardo all'attività di riscossione, in particolare il comma 4-bis dell'art. 68, d. l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, come sostituito dall'art. 4, comma 1 del d.l. n. 41/2021.
Invero il periodo emergenziale è caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. La norma di riferimento correttamente applicabile, infatti, è contenuta nell'articolo 68 del dl 18/2020 e dispone la sospensione per ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartel-le esattoriali, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma
792 dell'articolo 1 del-la Legge 160/2019.
Si tratta, quindi, di una sospensione fondata sull'inibizione delle attività di riscossione coattiva,
a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, nonché includendovi anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
La citata disposizione riconosce una corrispondente proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015. La prescrizione prorogata dall'articolo 68 è unicamente quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Emerge, quindi, che, alla luce delle disposizioni sopra riportate, alcuna prescrizione risulta essersi maturata nel caso in esame.
Pag. 4 di 5 In ordine alle spese processuali tenuto conto della complessità delle questioni affrontate si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi statuisce:
rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 29320249020354015000 e per l'effetto dichiara dovuti i crediti previdenziali e assistenziali di cui all'intimazione di pagamento impugnata e del sotteso avviso di addebito;
spese compensate.
Così deciso all'udienza del 30/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Alessia Trovato
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