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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 11/03/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2268 dell'anno 2024 del Ruolo Lavoro /
Previdenza
TRA
(già , in persona Parte_1 Parte_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Boursier Niutta ed elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 17/B.
Appellante
E
elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Dante, n. 31, CP_1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Antonio Cillo e dell'avv. Pasquale Sorriento che lo rappresentano e difendono
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 06.08.2024, la
[...]
ha proposto tempestivo appello avverso la Parte_1
sentenza n. 149/2024 pubblicata in data 08.02.2024, con la quale il Tribunale di
Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento parziale della domanda di così statuiva: “accerta e dichiara il diritto del CP_1
ricorrente ad ottenere il versamento, da parte del datore di lavoro, di tutte le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio di produttività, illegittimamente trattenute sulle buste paga dei mesi di giugno/luglio di ogni anno, a decorrere dall'anno
2014; Per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 1722,80 in favore di
per le ragioni di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione;
CP_1
Compensa le spese di lite”.
Censura la sentenza impugnata lamentando “Nullità della sentenza e del procedimento per svolgimento dell'udienza di discussione del 6 febbraio 2024 “con trattazione scritta", con conseguente "omissione della discussione", pur a fronte di espressa richiesta di trattazione in presenza;
Omessa valutazione dell'esistenza di un accordo sindacale aziendale, elemento decisivo ai fini di causa”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con rigetto della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
L'appellato si è costituito contestando la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p., lette le note ritualmente depositate, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Deve, in primo luogo, rigettarsi la prima doglianza formulata dall'appellante che si duole del fatto che il giudice abbia deciso la causa all'esito di una udienza tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c
Va, prioritariamente, evidenziato che il Tribunale, a fronte dell'istanza avanzata dalla parte di trattazione in presenza, ha ritenuto di procedere ugualmente con la trattazione scritta così motivando: “considerato che l'istanza di trattazione orale deve essere motivata per consentire al giudice la ponderazione tra le esigenze espresse dai difensori e le ragioni della trattazione scritta;
Rilevato che l'istanza è stata presentata da una sola parte costituita;
ritenuto che
l'istanza de qua non vincola il giudice alla revoca del provvedimento;
Che non sono state rappresentate effettive e concrete ragioni per cui il giudizio de quo (ove non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti), debba celebrarsi con trattazione orale, non essendo all'uopo state rappresentate esigenze conciliative, istruttorie ecc.”
Tale provvedimento appare adeguatamente motivato considerata la lettera della legge (nella formulazione vigente all'epoca) secondo cui “
1. L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. (omissis).
2. (omissis) Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione;
il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità”.
Non vi è, dunque, un obbligo del giudice – a fronte della richiesta di una sola delle parti – di disporre la trattazione in presenza (obbligo, viceversa, sussistente nel momento in cui la richiesta provenga da tutte le parti costituite) soprattutto laddove l'udienza non richieda “la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice”. E, nel caso di specie, la decisione della causa non richiedeva la necessaria presenza di tali soggetti.
In ogni caso, a prescindere dalla compatibilità dell'art. 127 ter c.p.c. con il rito lavoro (dibattuta questione ora sottoposta al vaglio delle S.U. della Suprema Corte) non si può non tener conto delle tassative ipotesi nelle quali, attualmente, è prevista la rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.: “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”) e certamente il caso in esame non vi rientra.
Dunque, si impone una valutazione del gravame nel merito.
La parte si duole della erronea valutazione delle norme collettive in materia di premio di produttività da parte del Tribunale che ha richiamato la pronuncia della
Suprema Corte n. 20684/2016.
La doglianza è infondata.
Ed invero, a parere della Corte, correttamente il Tribunale ha richiamato – ai fini della decisione – i principi dettati da Cass. 20684/2016 cit., secondo cui i compensi incentivanti sono dovuti in misura intera anche nel caso della fruizione di permessi di cui alla L. n. 104 del 1992 (sentenza, per altro richiamata anche da ultimo da
Cassazione civile sez. lav., n. 26908/2024). In linea di fatto è pacifico che: il lavora alle dipendenze della odierna CP_1
appellante (originaria resistente), in qualità di impiegato presso la sede di Avellino, sin dall'aprile 1983, con inquadramento, da ultimo, nella categoria A1; in considerazione dell'invalidità della figlia, fruisce ogni mese dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/92; generalmente nel mese di luglio di ogni anno la società eroga ai propri dipendenti un premio di produttività, disciplinato dall'art. 46 del CCNL di settore;
a far data dal 2010 la società ha decurtato detto premio, detraendo dalla somma spettante al lavoratore a tale titolo un importo pari ai tre giorni di permesso mensile per l'assistenza familiare ex L. n. 104/92 da lui fruiti, per un totale di 36 giorni annui.
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è relativa alla legittimità del comportamento della società consistita nel non riconoscere – ai fini della corresponsione del premio di produttività – le giornate di permesso di cui il lavoratore ha usufruito ex L. n. 104/1992.
Sul punto occorre rilevare che il C.C.N.L. di riferimento disciplina il premio di risultato evidenziandone la finalità (“favorire aumenti quantitativi e miglioramenti della qualità del servizio nonché incrementi di redditività e competitività dell'Azienda”) distinguendone due voci: la redditività aziendale e l'incentivazione della produttività/qualità.
Come rimarcato dalla società, la quota di premio denominata redditività aziendale
è correlata all'andamento generale dell'azienda e viene determinata utilizzando degli specifici parametri ben evidenziati nella memoria di difesa e nell'atto di appello;
la quota di premio denominata incentivazione della produttività/qualità è, invece, collegata ad obiettivi misurabili, correlati all'attività dei lavoratori ed idonei a realizzare incrementi in termini di efficacia ed efficienza.
Parte appellante evidenzia che “Per ciascun anno, le parti definiscono, ai fini della redditività, un importo lordo di riferimento (valore base riferito alla categoria BSS, da parametrare poi in base alla scala parametrica in vigore); la misura della redditività da riconoscere cambierà a seconda del raggiungimento del valore del rapporto (E/R) in misura pari, superiore o inferiore a quello considerato “target” dall'Azienda. … Contestualmente alla definizione del valore di riferimento della redditività, le parti definiscono anche – con validità annuale o pluriennale (es. triennale) - il valore di riferimento della quota di premio riferito alla voce della produttività … Ogni anno, inoltre, l'Azienda si incontra con le Organizzazioni Sindacali Nazionali per svolgere un apposito confronto finalizzato a definire il documento che stabilisce la metodologia. Tale documento contiene, tra l'altro, le schede obiettivo, che indicano appunto gli obiettivi per ciascuna unità produttiva,
i pesi e i valori da assegnare a ciascun di essi nonché, trattandosi sempre di retribuzione variabile, il “target” di risultato ed il range (incrementi/riduzioni) del livello di raggiungimento dei risultati rispetto al target, che determinerà poi, in sede di consuntivazione, l'oscillazione della misura di incentivazione da erogare”.
È opportuno rilevare che la contrattazione collettiva differenzia la disciplina, cosicché - per quanto attiene alla redditività aziendale “i periodi di assenza dal servizio durante i quali, in virtù di legge o di contrattazione collettiva, è corrisposta la retribuzione in misura intera o ridotta, si considerano come trascorsi in servizio”; viceversa, - per quanto attiene alla incentivazione della produttività/qualità - “al fine di tenere conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, agli importi individuali spettanti a titolo di “incentivazione della produttività/qualità sarà applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative dello stesso anno”.
Va anche evidenziato che, a decorrere dal 2016, le uniche assenze dal servizio per cause legate a fatti esterni rispetto al rapporto di lavoro in relazione alle quali non si applica alcuna riduzione nella determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di incentivazione della produttività/qualità sono quelle legate alla maternità.
Dunque, il sistema contrattuale sopra descritto (certamente finalizzato a dissuadere l'assenteismo premiando i dipendenti che nel corso del periodo di riferimento non siano stati assenti dal lavoro o abbiano effettuato un numero di assenze esiguo) comporta un abbattimento del premio di risultato per i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L.104/1992
La questione posta è dunque se si possa ritenere legittima o meno detta regolamentazione.
Questa Corte condivide appieno la motivazione addotta dal Tribunale per ritenerla illegittima.
Ed invero, è pacifico che il Premio di cui si discute costituisce un trattamento economico aggiuntivo, finalizzato a contrastare e disincentivare l'assenteismo; esso, tuttavia, non può dirsi imprescindibilmente connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa atteso che il parametro per il calcolo è quello della presenza in servizio (senza che sia richiesto il raggiungimento di specifici obiettivi e/o risultati) e a decorrere dal 2016 alle giornate di presenza sono equiparate le giornate di assenza collegate alla maternità.
Occorre, a questo punto, richiamare le disposizioni normative che disciplinano i permessi in questione.
L'evidente portata lessicale della norma di interpretazione autentica del D.L. n. 324 del 1993, art. 2, comma 3 ter (convertito con modificazioni in L. n. 423 del 1993) determina la corresponsione della retribuzione comprensiva dei compensi incentivanti. Su tale punto vi è un orientamento consolidato della Suprema Corte
(v. Cass n. 688/2014 richiamata anche da Cass. n. 20684/2016 cit.).
Infatti, la L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, primo periodo, e successive modifiche prevede: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata
a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”; il successivo comma 4 prevede poi che “Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti alla citata L. n. 1204 del 1971, art. 7, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 1204 del 1971, medesimo art. 7, u.c., nonché quelle contenute nella L. 9 dicembre 1977, n. 903, artt. 7 e 8”.
Cosicché - a fronte di un quadro normativo che legislativamente conduce alla ricomprensione anche dei compensi de quibus nella retribuzione relativa ai giorni di fruizione dei permessi e che sostanzialmente equipara i permessi ex L. n.
104/1992 a quelli ex L. n. 1204/1971 – non può che concludersi, come correttamente ha fatto il Tribunale, che la tutela dei portatori di handicap o dei congiunti che provvedano alla loro cura deve essere parificata alla tutela della maternità. Con la conseguenza che, come le assenze per maternità, anche le assenze dovute ai permessi (retribuiti) ex l. n. 104/1992 non possono non essere equiparate ai giorni di effettiva presenza ai fini del riconoscimento del premio di cui si discute.
E ciò in disparte ogni considerazione circa la discriminazione che ne deriverebbe e che costituirebbe un disincentivo all'esercizio di un diritto quale quello dell'assistenza al congiunto portatore di handicap.
Per altro, al riguardo la Suprema Corte ha rimarcato anche che “sotto il profilo sistematico, determinante è la considerazione che i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap poggiano sulla tutela dei disabili predisposta dalla normativa interna ed in primis dagli artt. 2, 3 e 38 Cost. - ed internazionale - quali sono la
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 3 marzo 2009, n. 18. Significativamente, la Convenzione ONU prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità (v. in particolare il punto
x del preambolo e l'art. 19, punto b, art. 23, comma 3, art. 28, comma 1 e comma
2, lett. c). Che ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi l'interpretazione della disposizione maggiormente idonea ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica dei congiunti del portatore di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso stesso” (così in motivazione
Cass.14187/2017 e nello stesso senso Cass. 2466/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 1458,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli Avv.ti Pasquale Sorriento e Giovanni Antonio Cillo. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro