TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 29/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIA Parte_1 C.F._1
PASSALACQUA
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lecco
CONCLUSIONI
Per “In via principale, dichiarare il completamento della transizione di Parte_1 genere di parte ricorrente, e così autorizzare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile
a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro e sull'atto di nascita.
Altresì autorizzare il cambio nome da a e disporre di conseguenza.” Pt_1 Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di “ . Persona_1 Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore, di stato civile libero, ha esposto di possedere da sempre un'identità di genere femminile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva. L'attore ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n.
150/2011 e 71 c.p.c., l'attore è comparso personalmente all'udienza del 18/03/2025 Parte_1 assistito dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso femminile, utilizzando l'appellativo di “ ”. Per_1
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero si è associato alle richieste di parte ricorrente, dichiarando di ritenere fondata la domanda giudiziale attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
La relazione a firma della dott.ssa del Servizio Psichiatrico dell rappresenta Per_2 Pt_2 adeguato e sufficiente mezzo di prova, tale da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'elaborato si dà atto del percorso psicologico intrapreso dall'attore, concludendo che egli presenta disforia di genere e transessualismo, senza riscontrare patologie psichiatriche o controindicazioni al percorso intrapreso.
La documentazione anagrafica svizzera prodotta dalla parte ricorrente attesta che le autorità amministrative di tale Paese, ove risulta risiedere e prestare attività lavorativa, hanno Parte_1 già provveduto a registrare il cambiamento di sesso dell'attore nei registri di stato civile.
pagina 2 di 3 Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome di
” in luogo di “Ismail”. Persona_1
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie di effettuare la rettificazione Per_3 nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nato a [...] il [...], Parte_1 da maschile in femminile, con mutamento del prenome da “ a ”; Pt_1 Persona_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere alla relativa Per_3 rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 29 dell'anno 2004 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
3) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per quanto di competenza. Per_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1746/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIVIA Parte_1 C.F._1
PASSALACQUA
nei confronti del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Lecco
CONCLUSIONI
Per “In via principale, dichiarare il completamento della transizione di Parte_1 genere di parte ricorrente, e così autorizzare la rettificazione del sesso anagrafico da maschile
a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro e sull'atto di nascita.
Altresì autorizzare il cambio nome da a e disporre di conseguenza.” Pt_1 Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha chiesto, ai sensi degli artt. 1 l. n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione del sesso anagrafico da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome ” in luogo di “ . Persona_1 Pt_1
A fondamento della domanda, l'attore, di stato civile libero, ha esposto di possedere da sempre un'identità di genere femminile, contrapposta al sesso biologico, di avere intrapreso un percorso psicologico e di avere iniziato l'assunzione della terapia ormonale sostitutiva. L'attore ha altresì dedotto che la decisione di intraprendere il percorso di transizione è stata ben ponderata e appare definitiva.
Disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ex artt. 31, comma 3 d.lgs. n.
150/2011 e 71 c.p.c., l'attore è comparso personalmente all'udienza del 18/03/2025 Parte_1 assistito dal proprio difensore e ha confermato il contenuto del ricorso, dichiarando che il percorso intrapreso è meditato e definitivo e che nelle relazioni sociali si presenta come persona di sesso femminile, utilizzando l'appellativo di “ ”. Per_1
La parte ha dichiarato di avere proposto la domanda di rettifica del sesso per ottenere corrispondenza tra i dati anagrafici e la propria identità sessuale.
Parte attrice ha dunque precisato le conclusioni in epigrafe riportate, rinunciando ai termini per il deposito di scritti conclusivi.
Il Pubblico Ministero si è associato alle richieste di parte ricorrente, dichiarando di ritenere fondata la domanda giudiziale attorea.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
Secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, non è requisito necessario ai fini della rettificazione del sesso anagrafico l'intervento chirurgico demolitivo o modificativo dei caratteri sessuali primari (cfr. Corte Cost., n. 221/2015; Cass., n. 15138/2015).
L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico-fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico e, dunque, l'acquisizione di una nuova identità di genere ben può essere frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea, anche in assenza dell'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari.
La relazione a firma della dott.ssa del Servizio Psichiatrico dell rappresenta Per_2 Pt_2 adeguato e sufficiente mezzo di prova, tale da rendere non necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Nell'elaborato si dà atto del percorso psicologico intrapreso dall'attore, concludendo che egli presenta disforia di genere e transessualismo, senza riscontrare patologie psichiatriche o controindicazioni al percorso intrapreso.
La documentazione anagrafica svizzera prodotta dalla parte ricorrente attesta che le autorità amministrative di tale Paese, ove risulta risiedere e prestare attività lavorativa, hanno Parte_1 già provveduto a registrare il cambiamento di sesso dell'attore nei registri di stato civile.
pagina 2 di 3 Le emergenze processuali comportano dunque l'accoglimento della domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con l'assunzione del prenome di
” in luogo di “Ismail”. Persona_1
Ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere ordinato all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita (nel caso di specie di effettuare la rettificazione Per_3 nel relativo registro.
Stante la natura del giudizio le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nato a [...] il [...], Parte_1 da maschile in femminile, con mutamento del prenome da “ a ”; Pt_1 Persona_1
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di di provvedere alla relativa Per_3 rettificazione sull'atto di nascita Parte I, Serie A, n. 29 dell'anno 2004 ai sensi dell'art. 31, comma 5 d.lgs. n. 150/2011;
3) Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per quanto di competenza. Per_3
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3