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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7656/2020 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Faretra Pt_1
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. M.G. Nocco Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1142/2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/8/2020 l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1142/2020, emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data
24/6/2020, sprovvisto di provvisoria esecutività, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 24.465,09 in favore di , a titolo di differenze Controparte_1 retributive e di lavoro straordinario maturate dall'1/6/2014 all'1/1/2020, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
L'opponente eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al periodo dall'1/6/2014 al 19/2/2015, trattandosi di emolumenti derivanti da contratto di lavoro dipendente il cui diritto a chiederne la riscossione si prescrive entro cinque anni dalla loro maturazione. Nel merito, in ordine all'“an” della pretesa azionata, contestava che la circostanza che l'opposto avesse svolto, a decorrere dal giugno 2014, le mansioni superiori di autista di ambulanza, ritenendo che lo stesso avesse sempre svolto le mansioni di operatore tecnico (categoria “B”), denunciando la carenza probatoria della domanda avanzata dal lavoratore che si era limitato ad allegare la sentenza n. 4142/2018, pronunciata dal
Tribunale di Bari – Sez. Lavoro in data 26/11/2018, con la quale era stato accertato lo svolgimento delle mansioni superiori con riferimento al periodo dal 22/11/2010 al
31/5/2014, senza, tuttavia, aver dimostrato lo svolgimento e la prevalenza di quelle mansioni superiori anche nel periodo successivo oggetto del presente giudizio, vale a dire quello dall'1/6/2014 all'1/1/2020.
Con riferimento al “quantum” della domanda, contestava i conteggi posti alla base della pretesa economica del chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto o, quantomeno, in subordine, la declaratoria di prescrizione di ogni pretesa retributiva antecedente al 19/2/2015, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , invocando preliminarmente la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata;
con vittoria delle spese del relativo giudizio, nonché la condanna della ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Pt_1
Allegava documentazione.
All'udienza del 17/6/2021 il Giudice formulava una proposta conciliativa dell'importo di € 10.000,00 ed ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'espletamento della prova per testi e con consulenza contabile, all'udienza odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note, la stessa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso in opposizione è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Pag. 2 di 14 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente limitatamente alle differenze retributive inerenti al periodo 1/6/2014 - 19/2/2015.
Va detto innanzitutto che ad eliminare i contrasti che erano sorti negli anni passati in seno alla giurisprudenza sul termine di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi è stato l' con la Nota n. 595/2020. Controparte_2
Si legge in particolare nella suddetta Nota che: “Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere e al riguardo la Corte di Cassazione – nel corso degli anni, anche se con interventi non uniformi – ha espresso l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, anche in considerazione del quadro normativo vigente, si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro. La sussistenza o meno di una condizione di “sudditanza psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere valutata dall'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese”.
Nel solco tracciato dalla suddetta Nota si inserisce una significativa pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 26246/2022 e, in senso conforme, la recente Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 18008 dell'1/7/2024).
Pag. 3 di 14 Alla luce della giurisprudenza richiamata, può concludersi che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine quinquennale della prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre rimane fermo in costanza di rapporto.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa riguarda crediti di lavoro azionati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 ed in costanza di rapporto;
conseguentemente, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Quanto al merito della controversia, giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n.
17371/03; Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E', infatti, l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione a cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare
Pag. 4 di 14 adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più recentemente Cass. 7/2/1996, n. 973; da ultimo Cass. SS.UU., 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 135333).
Orbene, venendo alla disamina della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva che, con decreto ingiuntivo n. 1142/2020, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ingiungeva all' il pagamento della somma di € 24.465,09, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria, in favore di il quale aveva sostenuto di Controparte_1 avere svolto, a decorrere da giugno 2014 e sino all'1/1/2020, le mansioni di autista inquadrabili nel profilo “BS”, a fronte del proprio inquadramento nel profilo “B”,
CCNL settore;
a sostegno di tale pretesa, deduceva che le mansioni di autista fossero prevalenti rispetto a quelle proprie del profilo di appartenenza che, pertanto, risultavano essere state svolte in maniera residuale.
Il lavoratore deduceva, altresì, che, con sentenza n. 4142/2018, resa dal Tribunale di
Bari - Sezione Lavoro, in data 26/11/2018, nell'ambito del giudizio contraddistinto al n.
7236/2014 R.G., intercorso tra le medesime parti del presente giudizio, veniva statuito quanto segue: “…accertato che a partire dal 22.11.2010 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico “Operatore Tecnico Autista” B-Super del Part CCNL del comparto Sanità applicato al rapporto, condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 3.069,09 a titolo di differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“B”) alla decorrenza indicata, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.”.
La sentenza de qua, in quanto passata in giudicato per quanto riguarda il capo relativo al riconoscimento delle differenze retributive (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio, compreso nell'all. n. 8 alla memoria difensiva), contiene, pertanto, un accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., limitatamente al periodo 22/11/2010
– 31/05/2014.
L' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo surrichiamato, allegando che il Pt_2
lavoratore opposto non aveva indicato quali fossero le mansioni proprie del suo profilo professionale “B”, impedendo in tal modo qualsivoglia comparazione necessaria per poter affermare lo svolgimento di mansioni superiori, ai fini della realizzazione del c.d.
“processo trifasico”, nè aveva dimostrato il carattere prevalente delle mansioni di
Pag. 5 di 14 guida di autoambulanza, mansioni che invece presentavano carattere residuale, con conseguente correttezza dell'inquadramento rivestito.
Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che, in materia di pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può condurre all'acquisizione della corrispondente qualifica, ma limita la sua rilevanza sotto il profilo prettamente economico (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887:
“In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art.
36 cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c..
Residua, allora, una volta accertato lo svolgimento di mansioni superiori, la possibilità di riconoscere il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo in cui - secondo le allegazioni - vi è stato in concreto l'espletamento delle superiori mansioni (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13597:
“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e già prevista dall'art. 56 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di «carriera» tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato art. 36 Cost.”).
Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10027 del 2007, ha precisato che la previsione di cui all'art. 52 del d. lgs. n.165/2001, secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in
Pag. 6 di 14 modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, pone a carico del ricorrente non solo di provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del livello superiore rivendicato, ma anche di fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato. Secondo la Corte non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga alla presente: "
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n.
6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2.si è precisato che
l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n.
18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art.
2103 c.c., o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 (Cass. n. 11037/2006 cit. e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato
Pag. 7 di 14 dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (Cass.
n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007" (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto le mansioni svolte, sostenendone la riconducibilità al profilo di operatore tecnico specializzato e ha richiamato le declaratorie contrattuali delle categorie e dei profili professionali in gioco - quelli formalmente attribuiti e quelli rivendicati.
Orbene, in base al CCNL comparto Sanità 1998/2001 del 07.04.1999 (cfr. allegato n.4), appartengono alla categoria B: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonchè autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione".
Tra i profili professionali della categoria B, oltre al coadiutore amministrativo e all'operatore tecnico addetto all'assistenza, è previsto, altresì, l'operatore tecnico che
"Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio
Pag. 8 di 14 mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse".
Tra i profili professionali del livello economico super (BS), oltre alla puericultrice ed al
Coadiutore amministrativo esperto, vi è anche l'Operatore tecnico specializzato che
"Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato,
l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza".
Nel caso concreto, le allegazioni contenute nella memoria di costituzione circa lo svolgimento quantitativamente prevalente, in capo all'opposto, delle mansioni di autista di autoambulanza, rientranti in quelle di operatore tecnico specializzato, sono risultate suffragate dall' esame della documentazione prodotta dalla parte opposta nonché dall'esito della prova orale;
inoltre, va opportunamente stigmatizzato che, da parte dell'opponente, non sono stati né allegati né documentati eventi successivi idonei a modificare le mansioni proprie del livello economico B-Super svolte dal sino al 31/5/2014, per come cristallizzate nella sentenza di questo CP_1
Tribunale sopra richiamata.
Sotto il primo profilo, i prospetti tabellari relativi ai periodi da luglio 2014 a dicembre
Parte 2019, rilasciati dall' opponente, attestano i “turni di servizio Autisti” per il servizio di emergenza sanitaria “118-PPIT” presso le unità operative di Altamura, Gioia del
Colle, Casamassima, Santeramo e Bitonto e tra di essi si rivengono anche i turni svolti dall'opposto (cfr. all. n. 1 alla predetta memoria); le tabelle riportanti gli orari di timbratura in ingresso ed in uscita (cfr. all. n. 2) offrono la prova dei turni svolti dal l'ordine di servizio datato 1/6/2015 indirizzato agli "Autisti Ambulanza" CP_1 contempla anche l'opposto nell'elenco dei suddetti autisti (cfr. all. n. 3); infine, la qualifica di autista soccorritore dell'opposto si evince dagli attestati di frequenza ai corsi di apprendimento nell'utilizzo di apparecchi defibrillatori e corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito sanitario (cfr. all.n. 5 memoria).
Pag. 9 di 14 Orbene, le suindicate ore prestate dal ricorrente per il servizio di emergenza sanitaria
“118-PPIT” presso le suindicate unità operative dimostrano che il ricorrente, per il periodo per cui è causa, ha svolto in via prevalente la rivendicata mansione di autista di ambulanza.
Peraltro, come sopra rimarcato, la circostanza relativa allo svolgimento delle dette mansioni di autista di ambulanza risultavano accertate nel giudizio proposto dal ricorrente nel 2014, conclusosi con la richiamata sentenza n. 4142/2018 che riconosceva il diritto alle differenze retributive maturate durante il periodo compreso tra il
22/11/2010 ed il 31/5/2014. Parte La convenuta non ha contestato che il ricorrente abbia svolto, nell'esercizio delle proprie funzioni, attività di autista di autoambulanze, limitandosi ad osservare che tali compiti erano meramente residuali rispetto all'attività proprie del suo profilo professionale.
D'altra parte, dall' ordine di servizio datato 1/6/2015 proveniente dalla opponente,
Parte [... emerge lo svolgimento da parte del di mansioni di autista per la CP_1
con mansioni di “autista di ambulanza” (cfr. all.n. 3 memoria); inoltre, è stata Pt_2 raggiunta adeguata prova in ordine alla frequenza da parte dell'opposto di corsi di aggiornamento BLSD, di cui uno tenutosi in data 14/4/2017 ed un altro in data
2/10/2017.
Così pure, nella documentazione prodotta dall'opposto sono contenuti turni di servizio ed i prospetti tabellari relativi alle annualità in contestazione da cui emerge incontestabilmente il suo inserimento presso le unità operative di Gioia del Colle,
Altamura, Casamassima, Santeramo e Bitonto cui è stato assegnato per svolgere l'attività di autista di 118.
A confortare ulteriormente tale quadro probatorio, vi è poi la prova testimoniale, all'esito della quale può dirsi confermato lo svolgimento delle suddette mansioni da parte del in via esclusiva e continuativa rispetto al periodo oggetto di CP_1
sentenza già passata in giudicato su tale profilo.
In particolare, il teste dell'opposto, dott. escusso all'udienza del Testimone_1
10/2/2022, nella qualità di “medico del 118 in servizio a Santeramo in Colle da circa 13 anni a tutt'oggi”, ha dichiarato quanto segue: “A D.R. … conosco il ricorrente (trattasi
Pag. 10 di 14 di mero errore materiale di trascrizione, in quanto è evidente che il teste intendesse riferirsi al resistente) perché faceva parte del team di emergenza. Non ricordo esattamente il periodo in cui ha fatto parte del team, ma posso dire che ne ha fatto parte per 5 o 6 anni approssimativamente. A D.R. In ordine alla circostanza sub 2 della memoria posso dire che è stato il mio autista di ambulanza sia nella postazione di
Santeramo ma anche di Gioia del Colle e Acquaviva, in queste ultime sedi come autista dell'automedica” e ancora: “A D.R. In ordine alla circostanza n. 5 della memoria la confermo e preciso che il ricorrente ha sempre rispettato le disposizioni;
A D.R. In ordine alla circostanza n.6 della memoria posso dire che le attività ivi indicate vengono svolte con il medico e non è possibile che il ricorrente le faccia in autonomia. Preciso che il resistente contribuisce nel massaggio cardiaco e nella insuflazione dell'aria. A
D.R. A domanda dell'avv. Cutrone, confermo le circostanze indicate nella parte istruttoria del ricorso in opposizione e preciso che tali attività vengono tutte svolte insieme a quelle di cui ho già riferito. Preciso che il resistente metteva, ad esempio, su necessità, anche le catene per i pneumatici, provvedeva a cambiare anche le lampadine non funzionanti e segnalava ogni anomalia del mezzo. Preciso che tutto quanto riguardava la gestione dell'autoambulanza era sotto la sua gestione. Se ci voleva un'ambulanza sostitutiva, in caso di anomalia, era lui che si occupava”.
Il teste di parte opponente, dott. , escusso all'udienza del 10/2/2022, ha Testimone_2 riferito: “A D.R. Io sono direttore con incarico ad interim del Servizio Emergenza Part Territoriale (SET) 118 dell' ad oggi. Io conosco il sig. Parte_3 CP_1
perché è attualmente in servizio presso la macrostruttura con la qualifica di automedica nella postazione non ricordo se di Acquaviva o Casamassima. A D.R. In ordine alle circostanze della parte istruttoria del ricorso dell' le confermo e Pt_1
preciso che gli autisti di ambulanza e automedica hanno il compito di verificare lo stato del mezzo dal punto di vista meccanico invece per quanto concerne la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e dei borsoni che contengono farmaci spetta agli infermieri e ai medici. Preciso che il sig. non svolge altre attività. A D.R. A CP_1 domanda dell'avv. Nocco preciso che se c'è una necessità l'autista partecipa all'attività di soccorso, cioè a portare il defribillatore. A D.R. Preciso che in linea generale, ma non so nello specifico del ricorrente, che tutti gli autisti del 118 fanno
Pag. 11 di 14 corsi specifici di rianimazione perché possano essere di supporto al medico o all'infermiere. La rianimazione la fa il medico, se non c'è il medico la fa l'infermiere ma in ogni caso occorrono due persone e non sempre il medico e l'infermiere sono presenti insieme in ambulanza”.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il oltre a CP_1 svolgere i compiti propri dell'autista, svolge anche quelli che competono al soccorritore
(cfr. dichiarazioni del teste “A D.R. In ordine alla circostanza n.6 della memoria Tes_1
posso dire che le attività ivi indicate vengono svolte con il medico e non è possibile che il ricorrente le faccia in autonomia. Preciso che il resistente contribuisce nel massaggio cardiaco e nella insuflazione dell'aria), compiti che evidentemente ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità sin dal 2010.
Sotto tale profilo, il Dott. , nella sua qualità di direttore con incarico ad Persona_1 interim del S.E.T. 118 dell' ha confermato le posizioni di cui al ricorso in Parte_2
opposizione, ma non ha potuto rendere dichiarazioni nello specifico caso del ricorrente, atteso che nella sua veste di Direttore, non prende parte ai turni di servizio nel corso dei quali l'opposto ha svolto la sua attività lavorativa;
per converso, ha riferito “ in linea generale” quelle che dovrebbero essere le mansioni svolte da un autista di ambulanza.
Il teste per converso, medico del 118 in servizio a Sant'Eramo in Colle da circa Tes_1
13 anni, ha confermato, oltre allo svolgimento delle mansioni di autista di ambulanza anche quelle elencate nella posizione sub n. 6 della memoria difensiva.
E' appena il caso di rilevare che la documentazione acquisita agli atti del presente giudizio e quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riportano, quale qualifica dell'opposto, quella di “autista di ambulanza” operatore tecnico (cfr. all. nn.1,2 e 3) ed il CCNL del personale del Comparto Sanità contempla l'autista di ambulanza nella declaratoria del profilo BS, qualifica di operatore tecnico specializzato (cfr. all.n. 4 memoria).
In conclusione, alla luce della documentazione in atti e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, è emerso che , per l'intero periodo Controparte_1
temporale oggetto di causa, abbia svolto in maniera prevalente mansioni certamente proprie del profilo di operatore tecnico specializzato incluso nel livello BS CCNL di
Settore.
Pag. 12 di 14 In particolare, sia il testimone di parte opposta, sia quello di parte opponente, hanno confermato che il lavoratore, sin dal giugno 2014, vale a dire in epoca successiva a quella oggetto della sentenza n. 4142/2018 del Tribunale di Bari, ha continuato a svolgere le mansioni di “autista di ambulanza”, individuato, come detto, nel contratto collettivo esplicitamente tra quelli riconducibili al profilo di operatore tecnico specializzato livello BS, dunque superiore rispetto a quello di inquadramento, profilo di operatore tecnico, incluso nella categoria, sino a tutto il 2020 in misura quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto alle mansioni residuale di operatore tecnico.
Sulla scorta di tutto quanto precede, può considerarsi acclarata la spettanza in favore dell'opposto delle differenze retributive per il periodo dall'1/6/2014 all'1/1/2020, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti al per il CP_1
lasso temporale di cui sopra, il Tribunale ritiene di fare proprie le risultanze della c.t.u. contabile depositata in data 13/7/2023, a firma del dott. , il quale le ha Persona_2
quantificate in complessivi € 3.514,17 (lordi).
Si precisa che la parte opponente non ha formulato osservazioni di sorta in relazione all'elaborato peritale, prestando, di fatto, acquiescenza rispetto alla quantificazione così come effettuata del perito incaricato, mentre la parte opposta, nelle conclusioni della propria memoria conclusiva del 28/11/2024, ha dichiarato espressamente di aderire all'importo quantificato dal c.t.u.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va revocato limitatamente alla somma di € 20.950,92 e la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto della residua somma di € 3.514,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di giudizio Parte nella misura di 1/3, mentre la parte residua viene posta a carico di e va liquidata come da dispositivo;
pone le spese di CTU a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 13 di 14 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto con ricorso depositato in data 7/8/2020 dall' nei Pt_1
confronti di , ogni diversa eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di € 3.514,17, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1
monetaria sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3 e condanna parte opponente al pagamento della residua parte che liquida in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico della parte resistente.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7656/2020 R.G., chiamata all'udienza del 31/3/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Faretra Pt_1
Opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. M.G. Nocco Controparte_1
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1142/2020
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/8/2020 l' proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 1142/2020, emesso dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro, in data
24/6/2020, sprovvisto di provvisoria esecutività, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di € 24.465,09 in favore di , a titolo di differenze Controparte_1 retributive e di lavoro straordinario maturate dall'1/6/2014 all'1/1/2020, oltre interessi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
L'opponente eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dei crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto limitatamente al periodo dall'1/6/2014 al 19/2/2015, trattandosi di emolumenti derivanti da contratto di lavoro dipendente il cui diritto a chiederne la riscossione si prescrive entro cinque anni dalla loro maturazione. Nel merito, in ordine all'“an” della pretesa azionata, contestava che la circostanza che l'opposto avesse svolto, a decorrere dal giugno 2014, le mansioni superiori di autista di ambulanza, ritenendo che lo stesso avesse sempre svolto le mansioni di operatore tecnico (categoria “B”), denunciando la carenza probatoria della domanda avanzata dal lavoratore che si era limitato ad allegare la sentenza n. 4142/2018, pronunciata dal
Tribunale di Bari – Sez. Lavoro in data 26/11/2018, con la quale era stato accertato lo svolgimento delle mansioni superiori con riferimento al periodo dal 22/11/2010 al
31/5/2014, senza, tuttavia, aver dimostrato lo svolgimento e la prevalenza di quelle mansioni superiori anche nel periodo successivo oggetto del presente giudizio, vale a dire quello dall'1/6/2014 all'1/1/2020.
Con riferimento al “quantum” della domanda, contestava i conteggi posti alla base della pretesa economica del chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo CP_1
opposto o, quantomeno, in subordine, la declaratoria di prescrizione di ogni pretesa retributiva antecedente al 19/2/2015, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio , invocando preliminarmente la concessione Controparte_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed insistendo per il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata;
con vittoria delle spese del relativo giudizio, nonché la condanna della ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Pt_1
Allegava documentazione.
All'udienza del 17/6/2021 il Giudice formulava una proposta conciliativa dell'importo di € 10.000,00 ed ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione ed istruita la causa con l'espletamento della prova per testi e con consulenza contabile, all'udienza odierna, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note, la stessa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Il ricorso in opposizione è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Pag. 2 di 14 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente limitatamente alle differenze retributive inerenti al periodo 1/6/2014 - 19/2/2015.
Va detto innanzitutto che ad eliminare i contrasti che erano sorti negli anni passati in seno alla giurisprudenza sul termine di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi è stato l' con la Nota n. 595/2020. Controparte_2
Si legge in particolare nella suddetta Nota che: “Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere e al riguardo la Corte di Cassazione – nel corso degli anni, anche se con interventi non uniformi – ha espresso l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine non operi in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza, anche in considerazione del quadro normativo vigente, si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento, venendo in proposito in rilievo anche le concrete modalità di espletamento del rapporto di lavoro. La sussistenza o meno di una condizione di “sudditanza psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà, pertanto, essere valutata dall'Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese”.
Nel solco tracciato dalla suddetta Nota si inserisce una significativa pronuncia della
Suprema Corte, la quale ha stabilito il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012
e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 26246/2022 e, in senso conforme, la recente Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 18008 dell'1/7/2024).
Pag. 3 di 14 Alla luce della giurisprudenza richiamata, può concludersi che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine quinquennale della prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, mentre rimane fermo in costanza di rapporto.
Nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa riguarda crediti di lavoro azionati dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 ed in costanza di rapporto;
conseguentemente, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Quanto al merito della controversia, giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n.
17371/03; Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E', infatti, l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'esistenza del credito e l'entità della prestazione a cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare
Pag. 4 di 14 adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più recentemente Cass. 7/2/1996, n. 973; da ultimo Cass. SS.UU., 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 135333).
Orbene, venendo alla disamina della fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, si osserva che, con decreto ingiuntivo n. 1142/2020, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, ingiungeva all' il pagamento della somma di € 24.465,09, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria, in favore di il quale aveva sostenuto di Controparte_1 avere svolto, a decorrere da giugno 2014 e sino all'1/1/2020, le mansioni di autista inquadrabili nel profilo “BS”, a fronte del proprio inquadramento nel profilo “B”,
CCNL settore;
a sostegno di tale pretesa, deduceva che le mansioni di autista fossero prevalenti rispetto a quelle proprie del profilo di appartenenza che, pertanto, risultavano essere state svolte in maniera residuale.
Il lavoratore deduceva, altresì, che, con sentenza n. 4142/2018, resa dal Tribunale di
Bari - Sezione Lavoro, in data 26/11/2018, nell'ambito del giudizio contraddistinto al n.
7236/2014 R.G., intercorso tra le medesime parti del presente giudizio, veniva statuito quanto segue: “…accertato che a partire dal 22.11.2010 il ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al livello economico “Operatore Tecnico Autista” B-Super del Part CCNL del comparto Sanità applicato al rapporto, condanna la convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 3.069,09 a titolo di differenze retributive rispetto al livello d'inquadramento assegnatogli (“B”) alla decorrenza indicata, oltre a interessi legali e rivalutazione dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo.”.
La sentenza de qua, in quanto passata in giudicato per quanto riguarda il capo relativo al riconoscimento delle differenze retributive (cfr. pag. 2 del ricorso monitorio, compreso nell'all. n. 8 alla memoria difensiva), contiene, pertanto, un accertamento che fa stato ad ogni effetto tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., limitatamente al periodo 22/11/2010
– 31/05/2014.
L' proponeva opposizione al decreto ingiuntivo surrichiamato, allegando che il Pt_2
lavoratore opposto non aveva indicato quali fossero le mansioni proprie del suo profilo professionale “B”, impedendo in tal modo qualsivoglia comparazione necessaria per poter affermare lo svolgimento di mansioni superiori, ai fini della realizzazione del c.d.
“processo trifasico”, nè aveva dimostrato il carattere prevalente delle mansioni di
Pag. 5 di 14 guida di autoambulanza, mansioni che invece presentavano carattere residuale, con conseguente correttezza dell'inquadramento rivestito.
Tanto premesso, giova preliminarmente evidenziare che, in materia di pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può condurre all'acquisizione della corrispondente qualifica, ma limita la sua rilevanza sotto il profilo prettamente economico (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887:
“In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.lg. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art.
36 cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo
e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c..
Residua, allora, una volta accertato lo svolgimento di mansioni superiori, la possibilità di riconoscere il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo in cui - secondo le allegazioni - vi è stato in concreto l'espletamento delle superiori mansioni (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13597:
“In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e già prevista dall'art. 56 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, modificato dall'art. 15 d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di «carriera» tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato art. 36 Cost.”).
Inoltre, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10027 del 2007, ha precisato che la previsione di cui all'art. 52 del d. lgs. n.165/2001, secondo cui “si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in
Pag. 6 di 14 modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, pone a carico del ricorrente non solo di provare di avere in concreto svolto le funzioni tipiche del livello superiore rivendicato, ma anche di fornire i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che tale mansione superiore aveva in concreto comportato. Secondo la Corte non è sufficiente il provvedimento di incarico, occorrendo invece l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite.
I menzionati principi sono stati ribaditi anche di recente dalla Corte di Cassazione, in una fattispecie analoga alla presente: "
4.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n.
6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass.
4.10.2017 n. 23180);
4.2.si è precisato che
l'osservanza dell'anzidetto criterio "trifasico" non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n.
18943/2016 cit.);
4.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, perché l'omissione si risolve nell'errata applicazione dell'art.
2103 c.c., o, per l'impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
52 (Cass. n. 11037/2006 cit. e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
4.4. con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori "soltanto
l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D. Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato
Pag. 7 di 14 dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che "a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti" (Cass.
n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007" (Cass. civ. 818/2020).
Il lavoratore che agisce per il pagamento delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori ha quindi l'onere di allegare e provare tutti gli elementi necessari al giudice per porre in essere il summenzionato procedimento logico
- giuridico trifasico e per poter apprezzare, mediante una penetrante ricognizione delle mansioni svolte ed un loro confronto con le declaratorie generali delle categorie contrattuali coinvolte nella controversia, l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, delle mansioni e dei compiti caratterizzanti l'inquadramento superiore rivendicato.
Nel caso di specie, il ricorrente ha descritto le mansioni svolte, sostenendone la riconducibilità al profilo di operatore tecnico specializzato e ha richiamato le declaratorie contrattuali delle categorie e dei profili professionali in gioco - quelli formalmente attribuiti e quelli rivendicati.
Orbene, in base al CCNL comparto Sanità 1998/2001 del 07.04.1999 (cfr. allegato n.4), appartengono alla categoria B: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonchè autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super
(Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione".
Tra i profili professionali della categoria B, oltre al coadiutore amministrativo e all'operatore tecnico addetto all'assistenza, è previsto, altresì, l'operatore tecnico che
"Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio
Pag. 8 di 14 mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse".
Tra i profili professionali del livello economico super (BS), oltre alla puericultrice ed al
Coadiutore amministrativo esperto, vi è anche l'Operatore tecnico specializzato che
"Con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse. A titolo esemplificativo si indicano il conduttore di caldaie a vapore, il cuoco diplomato,
l'elettricista e l'idraulico impiantista manutentore, l'autista di autoambulanza".
Nel caso concreto, le allegazioni contenute nella memoria di costituzione circa lo svolgimento quantitativamente prevalente, in capo all'opposto, delle mansioni di autista di autoambulanza, rientranti in quelle di operatore tecnico specializzato, sono risultate suffragate dall' esame della documentazione prodotta dalla parte opposta nonché dall'esito della prova orale;
inoltre, va opportunamente stigmatizzato che, da parte dell'opponente, non sono stati né allegati né documentati eventi successivi idonei a modificare le mansioni proprie del livello economico B-Super svolte dal sino al 31/5/2014, per come cristallizzate nella sentenza di questo CP_1
Tribunale sopra richiamata.
Sotto il primo profilo, i prospetti tabellari relativi ai periodi da luglio 2014 a dicembre
Parte 2019, rilasciati dall' opponente, attestano i “turni di servizio Autisti” per il servizio di emergenza sanitaria “118-PPIT” presso le unità operative di Altamura, Gioia del
Colle, Casamassima, Santeramo e Bitonto e tra di essi si rivengono anche i turni svolti dall'opposto (cfr. all. n. 1 alla predetta memoria); le tabelle riportanti gli orari di timbratura in ingresso ed in uscita (cfr. all. n. 2) offrono la prova dei turni svolti dal l'ordine di servizio datato 1/6/2015 indirizzato agli "Autisti Ambulanza" CP_1 contempla anche l'opposto nell'elenco dei suddetti autisti (cfr. all. n. 3); infine, la qualifica di autista soccorritore dell'opposto si evince dagli attestati di frequenza ai corsi di apprendimento nell'utilizzo di apparecchi defibrillatori e corsi di sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito sanitario (cfr. all.n. 5 memoria).
Pag. 9 di 14 Orbene, le suindicate ore prestate dal ricorrente per il servizio di emergenza sanitaria
“118-PPIT” presso le suindicate unità operative dimostrano che il ricorrente, per il periodo per cui è causa, ha svolto in via prevalente la rivendicata mansione di autista di ambulanza.
Peraltro, come sopra rimarcato, la circostanza relativa allo svolgimento delle dette mansioni di autista di ambulanza risultavano accertate nel giudizio proposto dal ricorrente nel 2014, conclusosi con la richiamata sentenza n. 4142/2018 che riconosceva il diritto alle differenze retributive maturate durante il periodo compreso tra il
22/11/2010 ed il 31/5/2014. Parte La convenuta non ha contestato che il ricorrente abbia svolto, nell'esercizio delle proprie funzioni, attività di autista di autoambulanze, limitandosi ad osservare che tali compiti erano meramente residuali rispetto all'attività proprie del suo profilo professionale.
D'altra parte, dall' ordine di servizio datato 1/6/2015 proveniente dalla opponente,
Parte [... emerge lo svolgimento da parte del di mansioni di autista per la CP_1
con mansioni di “autista di ambulanza” (cfr. all.n. 3 memoria); inoltre, è stata Pt_2 raggiunta adeguata prova in ordine alla frequenza da parte dell'opposto di corsi di aggiornamento BLSD, di cui uno tenutosi in data 14/4/2017 ed un altro in data
2/10/2017.
Così pure, nella documentazione prodotta dall'opposto sono contenuti turni di servizio ed i prospetti tabellari relativi alle annualità in contestazione da cui emerge incontestabilmente il suo inserimento presso le unità operative di Gioia del Colle,
Altamura, Casamassima, Santeramo e Bitonto cui è stato assegnato per svolgere l'attività di autista di 118.
A confortare ulteriormente tale quadro probatorio, vi è poi la prova testimoniale, all'esito della quale può dirsi confermato lo svolgimento delle suddette mansioni da parte del in via esclusiva e continuativa rispetto al periodo oggetto di CP_1
sentenza già passata in giudicato su tale profilo.
In particolare, il teste dell'opposto, dott. escusso all'udienza del Testimone_1
10/2/2022, nella qualità di “medico del 118 in servizio a Santeramo in Colle da circa 13 anni a tutt'oggi”, ha dichiarato quanto segue: “A D.R. … conosco il ricorrente (trattasi
Pag. 10 di 14 di mero errore materiale di trascrizione, in quanto è evidente che il teste intendesse riferirsi al resistente) perché faceva parte del team di emergenza. Non ricordo esattamente il periodo in cui ha fatto parte del team, ma posso dire che ne ha fatto parte per 5 o 6 anni approssimativamente. A D.R. In ordine alla circostanza sub 2 della memoria posso dire che è stato il mio autista di ambulanza sia nella postazione di
Santeramo ma anche di Gioia del Colle e Acquaviva, in queste ultime sedi come autista dell'automedica” e ancora: “A D.R. In ordine alla circostanza n. 5 della memoria la confermo e preciso che il ricorrente ha sempre rispettato le disposizioni;
A D.R. In ordine alla circostanza n.6 della memoria posso dire che le attività ivi indicate vengono svolte con il medico e non è possibile che il ricorrente le faccia in autonomia. Preciso che il resistente contribuisce nel massaggio cardiaco e nella insuflazione dell'aria. A
D.R. A domanda dell'avv. Cutrone, confermo le circostanze indicate nella parte istruttoria del ricorso in opposizione e preciso che tali attività vengono tutte svolte insieme a quelle di cui ho già riferito. Preciso che il resistente metteva, ad esempio, su necessità, anche le catene per i pneumatici, provvedeva a cambiare anche le lampadine non funzionanti e segnalava ogni anomalia del mezzo. Preciso che tutto quanto riguardava la gestione dell'autoambulanza era sotto la sua gestione. Se ci voleva un'ambulanza sostitutiva, in caso di anomalia, era lui che si occupava”.
Il teste di parte opponente, dott. , escusso all'udienza del 10/2/2022, ha Testimone_2 riferito: “A D.R. Io sono direttore con incarico ad interim del Servizio Emergenza Part Territoriale (SET) 118 dell' ad oggi. Io conosco il sig. Parte_3 CP_1
perché è attualmente in servizio presso la macrostruttura con la qualifica di automedica nella postazione non ricordo se di Acquaviva o Casamassima. A D.R. In ordine alle circostanze della parte istruttoria del ricorso dell' le confermo e Pt_1
preciso che gli autisti di ambulanza e automedica hanno il compito di verificare lo stato del mezzo dal punto di vista meccanico invece per quanto concerne la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e dei borsoni che contengono farmaci spetta agli infermieri e ai medici. Preciso che il sig. non svolge altre attività. A D.R. A CP_1 domanda dell'avv. Nocco preciso che se c'è una necessità l'autista partecipa all'attività di soccorso, cioè a portare il defribillatore. A D.R. Preciso che in linea generale, ma non so nello specifico del ricorrente, che tutti gli autisti del 118 fanno
Pag. 11 di 14 corsi specifici di rianimazione perché possano essere di supporto al medico o all'infermiere. La rianimazione la fa il medico, se non c'è il medico la fa l'infermiere ma in ogni caso occorrono due persone e non sempre il medico e l'infermiere sono presenti insieme in ambulanza”.
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso che il oltre a CP_1 svolgere i compiti propri dell'autista, svolge anche quelli che competono al soccorritore
(cfr. dichiarazioni del teste “A D.R. In ordine alla circostanza n.6 della memoria Tes_1
posso dire che le attività ivi indicate vengono svolte con il medico e non è possibile che il ricorrente le faccia in autonomia. Preciso che il resistente contribuisce nel massaggio cardiaco e nella insuflazione dell'aria), compiti che evidentemente ha continuato a svolgere senza soluzione di continuità sin dal 2010.
Sotto tale profilo, il Dott. , nella sua qualità di direttore con incarico ad Persona_1 interim del S.E.T. 118 dell' ha confermato le posizioni di cui al ricorso in Parte_2
opposizione, ma non ha potuto rendere dichiarazioni nello specifico caso del ricorrente, atteso che nella sua veste di Direttore, non prende parte ai turni di servizio nel corso dei quali l'opposto ha svolto la sua attività lavorativa;
per converso, ha riferito “ in linea generale” quelle che dovrebbero essere le mansioni svolte da un autista di ambulanza.
Il teste per converso, medico del 118 in servizio a Sant'Eramo in Colle da circa Tes_1
13 anni, ha confermato, oltre allo svolgimento delle mansioni di autista di ambulanza anche quelle elencate nella posizione sub n. 6 della memoria difensiva.
E' appena il caso di rilevare che la documentazione acquisita agli atti del presente giudizio e quella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo riportano, quale qualifica dell'opposto, quella di “autista di ambulanza” operatore tecnico (cfr. all. nn.1,2 e 3) ed il CCNL del personale del Comparto Sanità contempla l'autista di ambulanza nella declaratoria del profilo BS, qualifica di operatore tecnico specializzato (cfr. all.n. 4 memoria).
In conclusione, alla luce della documentazione in atti e delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio, è emerso che , per l'intero periodo Controparte_1
temporale oggetto di causa, abbia svolto in maniera prevalente mansioni certamente proprie del profilo di operatore tecnico specializzato incluso nel livello BS CCNL di
Settore.
Pag. 12 di 14 In particolare, sia il testimone di parte opposta, sia quello di parte opponente, hanno confermato che il lavoratore, sin dal giugno 2014, vale a dire in epoca successiva a quella oggetto della sentenza n. 4142/2018 del Tribunale di Bari, ha continuato a svolgere le mansioni di “autista di ambulanza”, individuato, come detto, nel contratto collettivo esplicitamente tra quelli riconducibili al profilo di operatore tecnico specializzato livello BS, dunque superiore rispetto a quello di inquadramento, profilo di operatore tecnico, incluso nella categoria, sino a tutto il 2020 in misura quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto alle mansioni residuale di operatore tecnico.
Sulla scorta di tutto quanto precede, può considerarsi acclarata la spettanza in favore dell'opposto delle differenze retributive per il periodo dall'1/6/2014 all'1/1/2020, con conseguente rigetto del relativo motivo di opposizione.
In ordine alla quantificazione delle differenze retributive spettanti al per il CP_1
lasso temporale di cui sopra, il Tribunale ritiene di fare proprie le risultanze della c.t.u. contabile depositata in data 13/7/2023, a firma del dott. , il quale le ha Persona_2
quantificate in complessivi € 3.514,17 (lordi).
Si precisa che la parte opponente non ha formulato osservazioni di sorta in relazione all'elaborato peritale, prestando, di fatto, acquiescenza rispetto alla quantificazione così come effettuata del perito incaricato, mentre la parte opposta, nelle conclusioni della propria memoria conclusiva del 28/11/2024, ha dichiarato espressamente di aderire all'importo quantificato dal c.t.u.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto va revocato limitatamente alla somma di € 20.950,92 e la parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto della residua somma di € 3.514,17, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo.
Stante la parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di giudizio Parte nella misura di 1/3, mentre la parte residua viene posta a carico di e va liquidata come da dispositivo;
pone le spese di CTU a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Pag. 13 di 14 in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto con ricorso depositato in data 7/8/2020 dall' nei Pt_1
confronti di , ogni diversa eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento, in favore di , della somma di € 3.514,17, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1
monetaria sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1/3 e condanna parte opponente al pagamento della residua parte che liquida in € 1.750,00, oltre rimborso spese forfettario (15%), iva e cpa, come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate come da separato decreto a carico della parte resistente.
Bari, 31/3/2025
Il Giudice del
Lavoro
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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