Articolo 16 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 15Articolo 17
Versione
21 marzo 1958
Art. 16.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si riliquidano, a decorrere da tale data, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 17, 18 e 19, prendendo a base il servizio utile computato per la liquidazione originaria.
I nuovi importi annui lordi sono comprensivi della 13ª mensilita'.
Con la riliquidazione di cui al presente articolo, l'eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dall' art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , e l'eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225 , rimangono invariate nel loro importo.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958