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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6532 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
Avv. FRANCESCO CIPOLLONI (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- Attore in revocazione - contro
(C.F. non indicato); Controparte_1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Revocazione ordinaria in materia di Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
L689/1981 (violazione codice strada).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 847/2012 del 30/06/2012 il Giudice di Pace di Frascati ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da FR LL avverso il verbale di accertamento di violazione all'art. 186, comma 2, lett. a) del c.d.s. redatto dalla Polizia
Stradale di il 16/04/2011 e dell'ordinanza di sospensione della patente di guida prot. CP_1
n. emessa dalla Prefettura di osservando: NumeroDiPatente_1 CP_1
- che il verbale di accertamento non poteva essere impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 e segg. legge n. 689/1981, in quanto questo, relativo a guida in stato di ebbrezza, è redatto a fini penali e anche l'accertamento della esistenza del reato ipotizzato è devoluta al giudice penale;
- che era invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione della patente, atteso che gli effetti di questa erano spirati il 17 luglio 2011.
2. Con sentenza n. 722/2018 del 20/03/2018 questo Tribunale ha rigettato l'appello proposto da FR LL osservando, in sintesi, per quanto ancora rileva in questa sede:
Pag. 1 di 4 - che il valore della causa era pari a 500 € e quindi la sentenza del Giudice di Pace è stata pronunciata secondo equità e ai sensi dell'art. 339 c.p.c. non è appellabile per violazione delle norme invocate dall'appellante, il quale non ha specificato con chiarezza i principi informatori violati né come la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga in contrasto con essi;
- che secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 10666/2006) non è rilevante il fatto che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, emessa ai sensi dell'art. 218, comma 2, c.d.s., venga notificata oltre venti giorni dopo il ritiro della patente stessa, in quanto al riguardo il legislatore non ha previsto un termine perentorio;
l'interessato può comunque proporre immediatamente opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione;
ove l'ordinanza sia notificata oltre venti giorni dalla data di ritiro della patente, egli può chiedere la riconsegna del documento.
3. Con atto di citazione avviato alla notifica il 17/09/2018 FR LL ha tempestivamente impugnato per revocazione la sentenza da ultimo indicata, ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c.
La non si è costituita nemmeno in questa fase del giudizio e deve quindi Controparte_1 essere dichiarata contumace.
Con ordinanza del 08/11/2019 il Tribunale ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., e ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di appello impugnata.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. I motivi di revocazione evocati possono così essere riassunti.
4.1. Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace avesse ad oggetto una controversia di valore inferiore a 500 € e si risolvesse in una pronuncia secondo equità, quando invece essa aveva ad oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa con conseguente ordinanza di sospensione della patente di guida, in cui è esclusa l'operatività di qualsivoglia giudizio di equità, con conseguente travisamento del fatto.
4.2. Il giudice di appello avrebbe poi supposto un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, in quanto nell'affermare i principi sopra riportati in tema di termine per la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente avrebbe mosso dal presupposto dell'avvenuta notifica dell'ordinanza, quando invece questa non è mai avvenuta.
Pag. 2 di 4 5. Il giudizio di impugnazione per revocazione è composto da due distinte fasi di giudizio, la prima rescindente e la seconda rescissoria: con il iudicium rescindens il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, allora – e solo allora – il giudice deve procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (v. Cass. n. 18579 del 8 luglio 2024).
Quanto al motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c., in particolare, per giurisprudenza consolidata l'errore revocatorio – che sussiste «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» – «si configura come una falsa percezione della realtà
(sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo
2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442;
Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171)» (così Cass. n. 20394 del 23 luglio 2024). L'errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza, dunque, «deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (così, in motivazione, Cass. n. 15284 del 31 maggio 2024).
Pag. 3 di 4 6. Tanto considerato in diritto, deve darsi atto che gli errori revocatori invocati non sussistono.
6.1. Dal complessivo tenore della sentenza impugnata si evince con chiarezza e senza alcun margine di incertezza che il giudice dell'appello ha avuto ben presente che la controversia verteva in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e, segnatamente, dell'art. 186, comma 2, lett. a) (guida in stato di ebbrezza).
L'aver ritenuto che l'appello avverso la sentenza incontrasse i limiti di cui all'art. 339 c.p.c., pertanto, non è frutto di un errore di percezione bensì dell'interpretazione della disposizione ora indicata, ritenuta applicabile anche al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
6.2. Allo stesso modo, la statuizione circa l'irrilevanza delle questioni sollevate dall'appellante in ordine alla notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente non si fonda sul presupposto (erroneo, per quanto risulta dagli atti) che questa sia stata notificata, sia pur tardivamente. Detto che l'appellante sosteneva che l'ordinanza non gli fosse mai stata notificata, in alcun passo della motivazione si dà atto che la notifica sia invece avvenuta, ma, al contrario, viene richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui la legge non prevede un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di cui si discute;
principio che con la sentenza qui impugnata è stato ritenuto applicabile tanto all'ipotesi di notifica eseguita oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 quanto al caso in cui la notifica non sia mai stata effettuata.
Anche in questo caso, quindi, quello dedotto non è un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
7. L'impugnazione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame consegue l'obbligo per l'attore di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione e dà atto che parte attrice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Velletri il 11/12/2025
Il Giudice
IC SE
Pag. 4 di 4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. IC SE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6532 R.G.A.C. dell'anno 2018 promossa da
Avv. FRANCESCO CIPOLLONI (C.F. ), rappresentato e difeso in proprio C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
- Attore in revocazione - contro
(C.F. non indicato); Controparte_1
- Convenuta, contumace -
OGGETTO: Revocazione ordinaria in materia di Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
L689/1981 (violazione codice strada).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 847/2012 del 30/06/2012 il Giudice di Pace di Frascati ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da FR LL avverso il verbale di accertamento di violazione all'art. 186, comma 2, lett. a) del c.d.s. redatto dalla Polizia
Stradale di il 16/04/2011 e dell'ordinanza di sospensione della patente di guida prot. CP_1
n. emessa dalla Prefettura di osservando: NumeroDiPatente_1 CP_1
- che il verbale di accertamento non poteva essere impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi degli artt. 22 e segg. legge n. 689/1981, in quanto questo, relativo a guida in stato di ebbrezza, è redatto a fini penali e anche l'accertamento della esistenza del reato ipotizzato è devoluta al giudice penale;
- che era invece improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione della patente, atteso che gli effetti di questa erano spirati il 17 luglio 2011.
2. Con sentenza n. 722/2018 del 20/03/2018 questo Tribunale ha rigettato l'appello proposto da FR LL osservando, in sintesi, per quanto ancora rileva in questa sede:
Pag. 1 di 4 - che il valore della causa era pari a 500 € e quindi la sentenza del Giudice di Pace è stata pronunciata secondo equità e ai sensi dell'art. 339 c.p.c. non è appellabile per violazione delle norme invocate dall'appellante, il quale non ha specificato con chiarezza i principi informatori violati né come la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga in contrasto con essi;
- che secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass 10666/2006) non è rilevante il fatto che l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, emessa ai sensi dell'art. 218, comma 2, c.d.s., venga notificata oltre venti giorni dopo il ritiro della patente stessa, in quanto al riguardo il legislatore non ha previsto un termine perentorio;
l'interessato può comunque proporre immediatamente opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione;
ove l'ordinanza sia notificata oltre venti giorni dalla data di ritiro della patente, egli può chiedere la riconsegna del documento.
3. Con atto di citazione avviato alla notifica il 17/09/2018 FR LL ha tempestivamente impugnato per revocazione la sentenza da ultimo indicata, ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c.
La non si è costituita nemmeno in questa fase del giudizio e deve quindi Controparte_1 essere dichiarata contumace.
Con ordinanza del 08/11/2019 il Tribunale ha disposto la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., e ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di appello impugnata.
All'udienza del 24/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. I motivi di revocazione evocati possono così essere riassunti.
4.1. Il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la sentenza del Giudice di Pace avesse ad oggetto una controversia di valore inferiore a 500 € e si risolvesse in una pronuncia secondo equità, quando invece essa aveva ad oggetto l'opposizione a una sanzione amministrativa con conseguente ordinanza di sospensione della patente di guida, in cui è esclusa l'operatività di qualsivoglia giudizio di equità, con conseguente travisamento del fatto.
4.2. Il giudice di appello avrebbe poi supposto un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, in quanto nell'affermare i principi sopra riportati in tema di termine per la notifica dell'ordinanza di sospensione della patente avrebbe mosso dal presupposto dell'avvenuta notifica dell'ordinanza, quando invece questa non è mai avvenuta.
Pag. 2 di 4 5. Il giudizio di impugnazione per revocazione è composto da due distinte fasi di giudizio, la prima rescindente e la seconda rescissoria: con il iudicium rescindens il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, allora – e solo allora – il giudice deve procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento (v. Cass. n. 18579 del 8 luglio 2024).
Quanto al motivo di revocazione di cui all'art. 395, n. 4) c.p.c., in particolare, per giurisprudenza consolidata l'errore revocatorio – che sussiste «quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare» – «si configura come una falsa percezione della realtà
(sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo
2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442;
Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171)» (così Cass. n. 20394 del 23 luglio 2024). L'errore di fatto che giustifica la revocazione della sentenza, dunque, «deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa» (così, in motivazione, Cass. n. 15284 del 31 maggio 2024).
Pag. 3 di 4 6. Tanto considerato in diritto, deve darsi atto che gli errori revocatori invocati non sussistono.
6.1. Dal complessivo tenore della sentenza impugnata si evince con chiarezza e senza alcun margine di incertezza che il giudice dell'appello ha avuto ben presente che la controversia verteva in tema di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada e, segnatamente, dell'art. 186, comma 2, lett. a) (guida in stato di ebbrezza).
L'aver ritenuto che l'appello avverso la sentenza incontrasse i limiti di cui all'art. 339 c.p.c., pertanto, non è frutto di un errore di percezione bensì dell'interpretazione della disposizione ora indicata, ritenuta applicabile anche al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.
6.2. Allo stesso modo, la statuizione circa l'irrilevanza delle questioni sollevate dall'appellante in ordine alla notifica dell'ordinanza prefettizia di sospensione della patente non si fonda sul presupposto (erroneo, per quanto risulta dagli atti) che questa sia stata notificata, sia pur tardivamente. Detto che l'appellante sosteneva che l'ordinanza non gli fosse mai stata notificata, in alcun passo della motivazione si dà atto che la notifica sia invece avvenuta, ma, al contrario, viene richiamato un precedente giurisprudenziale secondo cui la legge non prevede un termine perentorio, la cui inosservanza sia sanzionata a pena di nullità, per la notifica del provvedimento di cui si discute;
principio che con la sentenza qui impugnata è stato ritenuto applicabile tanto all'ipotesi di notifica eseguita oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 quanto al caso in cui la notifica non sia mai stata effettuata.
Anche in questo caso, quindi, quello dedotto non è un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
7. L'impugnazione deve pertanto essere respinta.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, infine, al rigetto del gravame consegue l'obbligo per l'attore di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, rigetta l'impugnazione e dà atto che parte attrice è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Velletri il 11/12/2025
Il Giudice
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