Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R. G. n. 543/2024
Oggi 11.02.2025 innanzi alla giudice del lavoro RI Ferrari, mediante connessione da remoto attraverso l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Team, sono comparsi l'avv.
Gianluca Blasi per la ricorrente e la dott.ssa Maria Isernia per il resistente.
La dott.ssa Maria Isernia chiede preliminarmente che a questa causa siano riunite le cause nn. 612/2024 e 949/2024.
L'avv. Gianluca Blasi si rimette
La giudice, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., dispone la riunione delle cause predette alla presente.
I procuratori delle parti discutono oralmente le cause riunite e richiamano le conclusioni di merito contenute nei rispettivi atti.
Lavv Blasi chiede che le spese liquidate vengano riconosciute separatamente per le fasi precedenti alla riunione e che sia previstoi quindi un uni compenso unicamente con riguardo alla fase decisionale disposta all'udienza odierna
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere, autorizzando i procuratori delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
Successivamente la giudice dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
RI Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE
La giudice del lavoro RI Ferrari pronuncia la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 543/2024, 612/2024 e 949/2024 promosse da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'Avv. Gianluca Blasi
RICORRENTI contro
(C. F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c.dalla dott.ssa Sara Punti, dalla dott.ssa
RI la Rosa e dalla dott.ssa Maria Isernia, funzionarie in servizio presso l'
[...]
Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorsi
Conclusioni della resistente: come da comparse
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti sopra indicati hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...]
Pag. 2 di 6 del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
Hanno depositato al riguardo la copia dei contatti di lavoro.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l.
n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai quali il CP_1 beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art.
1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che
Pag. 3 di 6 decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si
Pag. 4 di 6 serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti all'assegnazione del bonus economico per gli anni scolastici per i quali è stato richiesto (posto che sono stati documentati tutti i rapporti di lavoro relativi a tali periodi).
In relazione alla ricorrente considerato che il contratto sottoscritto Pt_4 dall'1/09/2022 al 31/08/2023 era un contratto finalizzato al ruolo, appare evidente che le pretese avanzate sono accoglibili nel limite dei soli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022. (Cfr. Trib. di Pavia, sent. n. 305/2023 e 380/2023).
Le spese sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti dal tariffario per la causa di maggior valore, considerato tuttavia che si tratta di contenzioso notoriamente divenuto “seriale” e che la prestazione professionale della difesa non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. Deve altresì tenersi conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale e Per ogni causa riunita si opera l'aumento del 30 % ai sensi del secondo comma del medesimo art. 4. È corretto applicare l'aumento del 30% non solo per la fase successiva alla riunione, bensì ab initio, in quanto i ricorsi sono stati depositati tutti lo stesso giorno e hanno contenuto identico, se non per i nomi dei docenti e per gli anni di riferimento;
pertanto, il difensore ben avrebbero potuto - e dovuto, nel rispetto dei princìpi di economia processuale - depositare un unico ricorso per tutte le assistite (v., in proposito, tra le altre, da ultimo, Cass. n. 8910/24)
Per questi motivi
la giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e condanna
Pag. 5 di 6 l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a ottenere la “carta Parte_2 docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente, a ottenere la Parte_3
“carta docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
4) condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese Controparte_1
di lite che liquida in Euro 1280,00 per compenso professionale, in Euro 98,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Gianluca Blasi, procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 11.02.2025
La giudice del lavoro
RI Ferrari
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