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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/10/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1827/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1827/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto questione di giurisdizione di controversia in materia di compensi per prestazioni sanitarie in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario, vertente tra:
con sede legale a Paola (CS), corso Parte_1
Garibaldi, n. 129, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, dott.ssa nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_2
(CS), via della Quercia n. 1 (codice fiscale ), rappresentata e C.F._1 difesa per il presente giudizio d'appello dalla società (P.I. Controparte_1
) e, per la stessa, dall'avv. Antonio Borraccino, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, con l'avv. Federico Lerro, elettivamente domiciliata a Roma, largo
Arrigo VII, n. 4., come da procura a proporre appello, apposta in calce all'atto di appello,
1 e con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
Appellante
e
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, come Controparte_2 da procura generale alle liti per notaio del 2.4.2015, dall'avv. Persona_1
Ferdinando Mazzacuva, con indirizzo di posta elettronica certificata avvocato7. egione.calabria.it e n. di telefax 0965/25762, della sezione Emai_2 decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliato presso la sede di tale ufficio, in Catanzaro, località Germaneto, complesso “la Cittadella regionale”;
Appellata
, istituita ai sensi della legge regionale Controparte_3
n. 9/2007, codice fiscale e partita i.v.a. , con sede in al CP_2 P.IVA_3 CP_3 viale degli Alimena n. 8, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico allegato alla memoria di costituzione dei nuovi difensori del 27.2.2025, dagli avv.ti Salvatore Crisci e Giovanna Oreste ed elettivamente domiciliata presso la U.O.C.
Affari Legali e Contenzioso dell' ; con numero Controparte_3 di telefax 0984 8933441 e indirizzi di posta elettronica e Email_3
.salerno.it; Email_4 CP_4
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse procedersi all'estinzione del presente giudizio, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto difensivo introduttivo del presente giudizio”;
2 per l'appellata “Voglia l'On.le Corte di Controparte_3
Appello di Catanzaro rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte da intendersi qui richiamate e trascritte fedelmente, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, dichiarare l'atto di appello inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ovvero, nel merito, rigettare l'appello notificato ed in premessa pure descritto essendo infondato in fatto e/o in diritto. In ogni caso con condanna della Struttura Privata, odierna ricorrente, al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al
26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% pure sulle stesse competenze fisse Cont in luogo di iva e cap) a favore dell' . In via gradata, Voglia l'On.le Corte d'Appello dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio” (cfr., anche, la comparsa conclusionale).
per l'appellata : “rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto Controparte_2 ed in diritto con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22/07/2019 laddove ha statuito il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A.; in subordine insiste sull'eccepita prescrizione della domanda avversaria e/o sul rigetto nel merito dell'appello proposto, quantomeno nei confronti della CP_2
, stante l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa con conseguente
[...] rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti della stessa;
In via meramente gradata, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio”
(cfr., anche, la comparsa conclusionale).
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato al Tribunale di Cosenza ex art. 702 bis c.p.c. il 23.10.2018 ed iscritto a ruolo al n. 4345/2018 r.g.a.c., la società Parte_1
ha chiesto la condanna, in solido, dell'
[...] Controparte_6
al pagamento della parte del corrispettivo per le prestazioni sanitarie
[...] rese nel corso 2001, eccedente l'abbattimento tariffario, disposto, illegittimamente, con delibera della Giunta regionale n. 512/2001 ed attuato con la delibera di Giunta regionale
3 n. 460 del 28.5.2002, pari ad € 28.334,51, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, pari ad €
37.030,58 o, in subordine, la condanna al pagamento della sorte capitale, in ipotesi con i soli interessi al saggio legale, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha rilevato che entrambe le delibere suddette erano state annullate, con efficacia erga omnes, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con sentenza n. 1564 del 2006 e che il termine di prescrizione decennale, vertendosi in ipotesi di obbligazioni ex contractu, era stato interrotto il
4.1.2018.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia verteva in materia di concessioni amministrative di pubblico servizio e la ricorrente aveva contestato la ricorrente l'esercizio del potere discrezionale di programmazione della spesa sanitaria. La CP_2
, ha contestato la domanda anche nel merito, per: a) intervenuta prescrizione del
[...] diritto della ricorrente al pagamento della differenza di corrispettivo e degli interessi;
b) inefficacia del giudicato amministrativo nei confronti della ricorrente medesima, non essendo stata parte del giudizio;
c) la sussistenza, al più, del diritto della società attrice ad ottenere un nuovo provvedimento di abbattimento tariffario;
d) l'insussistenza del diritto agli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, non vertendosi in materia di transazioni commerciali;
e) il proprio difetto di legittimazione passiva, rimanendo la titolare CP_2 dei soli poteri di programmazione, indirizzo e controllo della spesa sanitaria, con conseguente inammissibilità, altresì, della domanda ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti.
Costituitasi in giudizio, anche, l' , ha eccepito: Controparte_3
a) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva partecipato al giudizio avanti al Tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 1564/2006; b) la mancanza di alcun contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992; c) l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito;
d) l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 27.6.2019, è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 22.7.2019, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
4 In particolare, il Tribunale ha rilevato che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il rapporto tra le parti non era regolato da un contratto o da una convenzione, ma da provvedimenti amministrativi, espressione di poteri autoritativi. In particolare, l'annullamento delle delibere regionali aveva determinato un vuoto normativo che non poteva essere colmato del giudice ordinario.
Ha ritenuto che neanche la domanda di arricchimento senza causa poteva essere accolta, poiché il rapporto tra le parti era strettamente legato ai provvedimenti amministrativi di competenza della pubblica amministrazione. Peraltro, la complessità delle questioni esaminate giustificava la compensazione delle spese di lite.
Avvero tale ordinanza ha proposto appello la società Parte_1
, con atto di citazione notificato il 7.2.2019.
[...]
La società appellante, in particolare, ha censurato, in primo luogo, l'ordinanza impugnata per l'errata pronuncia in ordine alla giurisdizione, poiché: a) la controversia riguardava il pagamento di corrispettivi di prestazioni sanitarie e rientrava, quindi, contrariamente all'assunto del Tribunale, nella giurisdizione del giudice ordinario, b) non vi era stata alcuna domanda volta alla fissazione di un tetto di spesa sanitaria, ma il giudice avrebbe dovuto, piuttosto, prendere atto dell'assenza di tale limite di spesa, valido poiché le delibere che lo fissavano erano state annullate.
Sotto altro profilo, ha sostenuto il fondamento, nel merito, della sua domanda proprio in ragione della mancanza di un tetto di spesa, non assumendo rilevanza la mancanza di un contratto, posto che il rapporto si fondava sull'accreditamento provvisorio e che la aveva approvato lo schema di contratto soltanto nel 2002. Per le Controparte_2 medesime ragioni, ha lamentato il rigetto della domanda subordinata ex art. 20141 c.c.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'accertamento del credito vantato e la condanna delle appellate, in solido, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 65.365,09.
Si è costituita nel giudizio di appello, con memoria depositata in cancelleria il
12.12.2019, la , sostenendo, in sintesi, che: la decisione del Tribunale Controparte_2 era ineccepibile, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di concessione di pubblici servizi;
la pretesa della società appellante era infondata, in quanto le prestazioni erano state rese in assenza di un tetto di spese, il giudicato amministrativo non aveva efficacia nei confronti della società appellante e la sua pretesa era basata non già su un contratto, ma su mere fatture, emesse, peraltro, nei confronti
5 della;
il credito era comunque prescritto;
la Controparte_3 CP_2
non aveva alcuna legittimazione passiva.
[...]
Si è costituita nel giudizio di appello, tramite comparsa presentata il 21.9.2020, anche,
l' , contestando il fondamento dell'appello e, Controparte_3 segnatamente, sostenendo che: la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;
l' non era stata parte del giudizio Controparte_3 amministrativo nel successivo appello al Consiglio di Stato e, quindi, la sentenza il giudice amministrativo non era efficace nei suoi confronti;
l'assenza di un contratto precludeva la pretesa fatta valere per la società appellante;
il credito era prescritto e gli interessi non erano dovuti, sia per intervenuta prescrizione sia in quanto il decreto legislativo n. 231/2002 era entrato in vigore successivamente alle prestazioni oggetto di causa;
non era fondata l'azione di ingiustificato arricchimento, poiché esisteva un'azione tipica di natura contrattuale o amministrativa e, comunque, mancavano i presupposti di cui all'art. 2041 c.c.. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La trattazione della controversia è stata assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 9.5.2023 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante, con le note dell'8.5.2023, ha comunicato che, nelle more, era venuto meno il suo interesse alla persecuzione del giudizio ed ha depositato, in allegato, atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., regolarmente notificato alle parti appellate, le quali, peraltro, non hanno comunicato le loro determinazioni in merito a tale rinuncia.
Disposta la soppressione della terza sezione civile, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte di Appello.
Si è, quindi, tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da note di trattazione scritta.
L'appellante, in particolare, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., venisse dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali.
L ha aderito alla richiesta, peraltro, chiedendo Controparte_3 la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite. La CP_2
, invece, non ha presentato note di trattazione scritta.
[...]
Trattenuta la causa in decisione, le parti hanno presentato le rispettive comparse conclusionali e, in particolare, l'appellante ha ribadito la richiesta di estinzione del
6 giudizio, con compensazione delle spese di lite, e, in subordine, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'atto di appello.
L hanno chiesto che venisse Controparte_7 Controparte_2 pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio, ribadendo, quanto al merito, le argomentazioni e le conclusioni contenute nella rispettiva comparsa di Costituzione e risposta.
Premesso quanto sopra esposto, rileva la Corte che deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.. In effetti, la mancata accettazione integrale da parte degli enti appellati della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla società appellante non preclude la pronuncia di estinzione ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. citato, dovendosi dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'accettazione della rinuncia è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinuncia è stata formulata, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione, da parte sua, di richiesta il cui integrale accoglimento procurerebbe alla stessa unità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (cfr., ad esempio, Cass, sezione II;
n. 8387/199; n. 1168/1995; n. 2267/1990).
Nel caso in esame, tenuto conto, anche, della natura processuale della decisione impugnata (ossia dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario), deve escludersi che tanto l' quanto la Controparte_3 CP_2
abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, non potendo trarne
[...] un risultato utile e giuridicamente apprezzabile di utilità maggiore rispetto a quella che conseguono con l'estinzione del processo. Né, tanto meno, tale interesse è stato evidenziato alle appellate.
Ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo tra le parti,
l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di giudizio nei confronti delle appellate. Esse vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00), ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,50 per ciascuna parte appellata (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase
7 introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro 5.809,00).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso l'ordinanza del 22.7.2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, resa nel procedimento n. 4345/2018 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la società al rimborso delle Parte_1 spese del giudizio di appello nei confronti della Controparte_3
e della liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro Controparte_2
7.160,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, da remoto, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
8
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1827/2019 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1827/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto questione di giurisdizione di controversia in materia di compensi per prestazioni sanitarie in regime di convenzione o accreditamento con il Servizio sanitario, vertente tra:
con sede legale a Paola (CS), corso Parte_1
Garibaldi, n. 129, partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, dott.ssa nata a [...], il [...], residente a [...]Parte_2
(CS), via della Quercia n. 1 (codice fiscale ), rappresentata e C.F._1 difesa per il presente giudizio d'appello dalla società (P.I. Controparte_1
) e, per la stessa, dall'avv. Antonio Borraccino, congiuntamente e P.IVA_2 disgiuntamente, con l'avv. Federico Lerro, elettivamente domiciliata a Roma, largo
Arrigo VII, n. 4., come da procura a proporre appello, apposta in calce all'atto di appello,
1 e con indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
Appellante
e
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, come Controparte_2 da procura generale alle liti per notaio del 2.4.2015, dall'avv. Persona_1
Ferdinando Mazzacuva, con indirizzo di posta elettronica certificata avvocato7. egione.calabria.it e n. di telefax 0965/25762, della sezione Emai_2 decentrata di Reggio Calabria dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliato presso la sede di tale ufficio, in Catanzaro, località Germaneto, complesso “la Cittadella regionale”;
Appellata
, istituita ai sensi della legge regionale Controparte_3
n. 9/2007, codice fiscale e partita i.v.a. , con sede in al CP_2 P.IVA_3 CP_3 viale degli Alimena n. 8, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su separato documento informatico allegato alla memoria di costituzione dei nuovi difensori del 27.2.2025, dagli avv.ti Salvatore Crisci e Giovanna Oreste ed elettivamente domiciliata presso la U.O.C.
Affari Legali e Contenzioso dell' ; con numero Controparte_3 di telefax 0984 8933441 e indirizzi di posta elettronica e Email_3
.salerno.it; Email_4 CP_4
Appellata
Conclusioni:
Per l'appellante: “Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse procedersi all'estinzione del presente giudizio, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel proprio atto difensivo introduttivo del presente giudizio”;
2 per l'appellata “Voglia l'On.le Corte di Controparte_3
Appello di Catanzaro rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni in premessa descritte da intendersi qui richiamate e trascritte fedelmente, sulla base della documentazione prodotta in primo grado, dichiarare l'atto di appello inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile ovvero, nel merito, rigettare l'appello notificato ed in premessa pure descritto essendo infondato in fatto e/o in diritto. In ogni caso con condanna della Struttura Privata, odierna ricorrente, al pagamento delle spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori (ossia oneri sociali pari al
26,68% sulle competenze fisse ed Irap pari all'8,50% pure sulle stesse competenze fisse Cont in luogo di iva e cap) a favore dell' . In via gradata, Voglia l'On.le Corte d'Appello dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio” (cfr., anche, la comparsa conclusionale).
per l'appellata : “rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto Controparte_2 ed in diritto con conseguente conferma dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22/07/2019 laddove ha statuito il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A.; in subordine insiste sull'eccepita prescrizione della domanda avversaria e/o sul rigetto nel merito dell'appello proposto, quantomeno nei confronti della CP_2
, stante l'assoluto difetto di legittimazione passiva della stessa con conseguente
[...] rigetto anche della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. formulata nei confronti della stessa;
In via meramente gradata, dichiarare cessata la materia del contendere con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio”
(cfr., anche, la comparsa conclusionale).
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso presentato al Tribunale di Cosenza ex art. 702 bis c.p.c. il 23.10.2018 ed iscritto a ruolo al n. 4345/2018 r.g.a.c., la società Parte_1
ha chiesto la condanna, in solido, dell'
[...] Controparte_6
al pagamento della parte del corrispettivo per le prestazioni sanitarie
[...] rese nel corso 2001, eccedente l'abbattimento tariffario, disposto, illegittimamente, con delibera della Giunta regionale n. 512/2001 ed attuato con la delibera di Giunta regionale
3 n. 460 del 28.5.2002, pari ad € 28.334,51, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, pari ad €
37.030,58 o, in subordine, la condanna al pagamento della sorte capitale, in ipotesi con i soli interessi al saggio legale, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha rilevato che entrambe le delibere suddette erano state annullate, con efficacia erga omnes, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, con sentenza n. 1564 del 2006 e che il termine di prescrizione decennale, vertendosi in ipotesi di obbligazioni ex contractu, era stato interrotto il
4.1.2018.
Si è costituita in giudizio la , eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario e sostenendo sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la controversia verteva in materia di concessioni amministrative di pubblico servizio e la ricorrente aveva contestato la ricorrente l'esercizio del potere discrezionale di programmazione della spesa sanitaria. La CP_2
, ha contestato la domanda anche nel merito, per: a) intervenuta prescrizione del
[...] diritto della ricorrente al pagamento della differenza di corrispettivo e degli interessi;
b) inefficacia del giudicato amministrativo nei confronti della ricorrente medesima, non essendo stata parte del giudizio;
c) la sussistenza, al più, del diritto della società attrice ad ottenere un nuovo provvedimento di abbattimento tariffario;
d) l'insussistenza del diritto agli interessi ex decreto legislativo n. 231/2002, non vertendosi in materia di transazioni commerciali;
e) il proprio difetto di legittimazione passiva, rimanendo la titolare CP_2 dei soli poteri di programmazione, indirizzo e controllo della spesa sanitaria, con conseguente inammissibilità, altresì, della domanda ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti.
Costituitasi in giudizio, anche, l' , ha eccepito: Controparte_3
a) la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva partecipato al giudizio avanti al Tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 1564/2006; b) la mancanza di alcun contratto ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992; c) l'intervenuta prescrizione di ogni diritto di credito;
d) l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda ex art. 2041 c.c.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 27.6.2019, è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 22.7.2019, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, compensando integralmente le spese processuali tra le parti.
4 In particolare, il Tribunale ha rilevato che la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché il rapporto tra le parti non era regolato da un contratto o da una convenzione, ma da provvedimenti amministrativi, espressione di poteri autoritativi. In particolare, l'annullamento delle delibere regionali aveva determinato un vuoto normativo che non poteva essere colmato del giudice ordinario.
Ha ritenuto che neanche la domanda di arricchimento senza causa poteva essere accolta, poiché il rapporto tra le parti era strettamente legato ai provvedimenti amministrativi di competenza della pubblica amministrazione. Peraltro, la complessità delle questioni esaminate giustificava la compensazione delle spese di lite.
Avvero tale ordinanza ha proposto appello la società Parte_1
, con atto di citazione notificato il 7.2.2019.
[...]
La società appellante, in particolare, ha censurato, in primo luogo, l'ordinanza impugnata per l'errata pronuncia in ordine alla giurisdizione, poiché: a) la controversia riguardava il pagamento di corrispettivi di prestazioni sanitarie e rientrava, quindi, contrariamente all'assunto del Tribunale, nella giurisdizione del giudice ordinario, b) non vi era stata alcuna domanda volta alla fissazione di un tetto di spesa sanitaria, ma il giudice avrebbe dovuto, piuttosto, prendere atto dell'assenza di tale limite di spesa, valido poiché le delibere che lo fissavano erano state annullate.
Sotto altro profilo, ha sostenuto il fondamento, nel merito, della sua domanda proprio in ragione della mancanza di un tetto di spesa, non assumendo rilevanza la mancanza di un contratto, posto che il rapporto si fondava sull'accreditamento provvisorio e che la aveva approvato lo schema di contratto soltanto nel 2002. Per le Controparte_2 medesime ragioni, ha lamentato il rigetto della domanda subordinata ex art. 20141 c.c.
Ha, pertanto, concluso chiedendo, in riforma dell'ordinanza impugnata, l'accertamento del credito vantato e la condanna delle appellate, in solido, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 65.365,09.
Si è costituita nel giudizio di appello, con memoria depositata in cancelleria il
12.12.2019, la , sostenendo, in sintesi, che: la decisione del Tribunale Controparte_2 era ineccepibile, sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di concessione di pubblici servizi;
la pretesa della società appellante era infondata, in quanto le prestazioni erano state rese in assenza di un tetto di spese, il giudicato amministrativo non aveva efficacia nei confronti della società appellante e la sua pretesa era basata non già su un contratto, ma su mere fatture, emesse, peraltro, nei confronti
5 della;
il credito era comunque prescritto;
la Controparte_3 CP_2
non aveva alcuna legittimazione passiva.
[...]
Si è costituita nel giudizio di appello, tramite comparsa presentata il 21.9.2020, anche,
l' , contestando il fondamento dell'appello e, Controparte_3 segnatamente, sostenendo che: la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo;
l' non era stata parte del giudizio Controparte_3 amministrativo nel successivo appello al Consiglio di Stato e, quindi, la sentenza il giudice amministrativo non era efficace nei suoi confronti;
l'assenza di un contratto precludeva la pretesa fatta valere per la società appellante;
il credito era prescritto e gli interessi non erano dovuti, sia per intervenuta prescrizione sia in quanto il decreto legislativo n. 231/2002 era entrato in vigore successivamente alle prestazioni oggetto di causa;
non era fondata l'azione di ingiustificato arricchimento, poiché esisteva un'azione tipica di natura contrattuale o amministrativa e, comunque, mancavano i presupposti di cui all'art. 2041 c.c.. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La trattazione della controversia è stata assegnata alla terza sezione civile di questa Corte di Appello.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 9.5.2023 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante, con le note dell'8.5.2023, ha comunicato che, nelle more, era venuto meno il suo interesse alla persecuzione del giudizio ed ha depositato, in allegato, atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., regolarmente notificato alle parti appellate, le quali, peraltro, non hanno comunicato le loro determinazioni in merito a tale rinuncia.
Disposta la soppressione della terza sezione civile, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile di questa Corte di Appello.
Si è, quindi, tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.5.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da note di trattazione scritta.
L'appellante, in particolare, ha chiesto che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., venisse dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese processuali.
L ha aderito alla richiesta, peraltro, chiedendo Controparte_3 la condanna della società appellante al pagamento delle spese di lite. La CP_2
, invece, non ha presentato note di trattazione scritta.
[...]
Trattenuta la causa in decisione, le parti hanno presentato le rispettive comparse conclusionali e, in particolare, l'appellante ha ribadito la richiesta di estinzione del
6 giudizio, con compensazione delle spese di lite, e, in subordine, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni contenute nell'atto di appello.
L hanno chiesto che venisse Controparte_7 Controparte_2 pronunciata la cessazione della materia del contendere, ma con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di giudizio, ribadendo, quanto al merito, le argomentazioni e le conclusioni contenute nella rispettiva comparsa di Costituzione e risposta.
Premesso quanto sopra esposto, rileva la Corte che deve essere pronunciata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.. In effetti, la mancata accettazione integrale da parte degli enti appellati della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla società appellante non preclude la pronuncia di estinzione ai sensi dell'articolo 306 c.p.c. citato, dovendosi dare seguito all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'accettazione della rinuncia è necessaria soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinuncia è stata formulata, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione, da parte sua, di richiesta il cui integrale accoglimento procurerebbe alla stessa unità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo (cfr., ad esempio, Cass, sezione II;
n. 8387/199; n. 1168/1995; n. 2267/1990).
Nel caso in esame, tenuto conto, anche, della natura processuale della decisione impugnata (ossia dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario), deve escludersi che tanto l' quanto la Controparte_3 CP_2
abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, non potendo trarne
[...] un risultato utile e giuridicamente apprezzabile di utilità maggiore rispetto a quella che conseguono con l'estinzione del processo. Né, tanto meno, tale interesse è stato evidenziato alle appellate.
Ai sensi dell'art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo tra le parti,
l'appellante è tenuta al rimborso delle spese di giudizio nei confronti delle appellate. Esse vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n.
55/2014, aggiornati con d.m. n. 147/2022 (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00), ridotti della metà, in ragione della natura processuale della decisione e della concreta attività difensiva svolta.
Le spese possono liquidarsi, quindi, in complessivi euro 7.160,50 per ciascuna parte appellata (euro 1.489,00 per lo studio della controversia;
euro 956,00 per la fase
7 introduttiva;
euro 2.163,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 2.552,00 per la fase decisoria;
pari, nell'intero euro 5.809,00).
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso l'ordinanza del 22.7.2019 del Parte_1
Tribunale di Cosenza, resa nel procedimento n. 4345/2018 r.g.a.c., così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la società al rimborso delle Parte_1 spese del giudizio di appello nei confronti della Controparte_3
e della liquidate, per ciascuna parte appellata, in complessivi euro Controparte_2
7.160,50, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario di spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso, da remoto, nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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