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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 7279 dell'anno 2018, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Francesco Paolo Mansueto, attrice E (p.i. ), in persona del procuratore, d.ssa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castronovo, convenuta E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2 altro convenuto – non costituito NONCHE' Controparte_4
(c.f. , in persona del procuratore, dott. , rappresentata
[...] P.IVA_2 Controparte_5 e difesa dall'Avv. Antonio Vinci, altra convenuta All'udienza del 13.05.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...] e , al fine di vedere risarciti i danni non Controparte_6 Controparte_3 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 04.06.2014, alle ore 16.30 circa in agro di Massafra sulla S.P. 35 in località Pezzarossa, nei pressi dell'ex cantina – oleificio Girardi, nel corso del quale si scontravano la vettura Mini Cooper, tg. CA265RL, condotta dall'odierna attrice e con a bordo, quale trasportata, la sorella, , che Persona_1 nell'occasione perdeva la vita, e la vettura Opel Corsa, tg. EG964CG, di proprietà di
[...]
, dallo stesso condotta e assicurata con la Controparte_3 CP_1 rilevato che la (in breve , costituitasi, chiedeva preliminarmente la Controparte_1 CP_1 sospensione del processo ex art. 75 c.p.p., in ragione dell'intervenuta costituzione di parte civile della nel processo penale promosso nei confronti del;
sosteneva, inoltre, che Pt_1 CP_3 l'avversa domanda fosse inammissibile e/o improcedibile o infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
rilevato che l'altro convenuto non si costituiva;
rilevato che interveniva volontariamente la
[...]
(in breve ), compagnia che Controparte_4 CP_4 assicurava il veicolo condotto dalla , compagnia che sosteneva di essersi costituita nel Pt_1 presente giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in nome e per conto della Controparte_6
in forza di mandato di rappresentanza conferito da detta società in relazione ai danni fatti
[...] valere dall'attrice quale dichiarata erede o comunque avente causa della sorella deceduta e, pertanto, per il titolo del trasporto ex art. 141 cod. ass.; detta società si opponeva all'accoglimento di detta domanda e, in subordine, eccepiva il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.; rilevato che con ordinanza depositata il 05.11.2019 il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. e, quindi successivamente riassunto a seguito della intervenuta definitività della condanna penale del in conseguenza della pronunzia di inammissibilità, con CP_3 sentenza n. 30176/23 della Corte Suprema, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato; rilevato che per il fatto per cui è causa è stato celebrato un processo penale, che ha coinvolti il
, in qualità di imputato del delitto di cui all'art. 589, comma 4, c.p. (per la morte di CP_3
e le lesioni subite da ), in Persona_1 Parte_1 Controparte_7 qualità di responsabile civile, nonché , in qualità di parte civile;
detto Parte_1 processo si è concluso irrevocabilmente con il riconoscimento della responsabilità penale del in ordine al reato ascrittogli e la sua condanna alla pena di due anni e tre mesi di CP_3 reclusione, oltre alla condanna del medesimo imputato, in solido con la responsabile civile, al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese di costituzione e lite;
in particolare, la Seconda Sezione Penale di questo Tribunale, con sentenza n. 1617/2021, condannava il alla pena di anni quattro di CP_3 reclusione, oltre alle statuizioni civili;
detta sentenza veniva riformata, con pronunzia n. 608/2022 della locale Corte di Appello, limitatamente alla misura della pena che veniva ridotta a due anni e tre mesi di reclusione;
la pronunzia resa in appello veniva, quindi, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con la citata sentenza n. 30176/23, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal , con il carico delle spese;
CP_3 rilevato che il processo veniva riassunto in esito alla definizione del processo penale;
osservato che parte attrice depositava telematicamente, in data 05.01.2024, contratto di transazione stipulato con , con il quale si pattuiva che l'odierna attrice accettava la CP_4 somma di € 80.000,00 “[…] a totale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure successionis dalla medesima subiti nella suindicata Parte_1 qualità di erede e prossimo congiunto della vittima , in conseguenza Persona_2 del sinistro stradale del 4.6.2014. […]. Con il ricevimento della suindicata somma di € 89.000,00 (per sorte capitale, accessori e spese legali), , nella indicata Parte_1 qualità di erede e prossimo congiunto di , non avrà altro a Persona_2 pretendere nei confronti della Compagnia solvente e di ogni altro coobbligato né per sorte capitale né per accessori né per spese legali, per il titolo qui richiamato, con espressa rinunzia altresì a qualunque azione in sede civile o penale. […]; con riferimento alla presente causa, nella suindicata transazione è scritto, inoltre, che “[…] dichiara Parte_1 di rinunciare come in effetti rinuncia, nei confronti di tutte le parti, convenuti e interventore, a ogni pretesa risarcitoria ricollegata ai danni descritti al punto 8 del proprio atto di citazione, che si intendono definitivamente transatti e risarciti con il presente atto, impegnandosi a fare espressa dichiarazione in tal senso in giudizio. La sig.ra Parte_1 dichiara invece di voler proseguire nel pendente giudizio nei soli confronti di
[...]
e nella richiamata qualità, per ottenere il risarcimento dei Controparte_3 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in proprio, in conseguenza delle lesioni patite nell'occorso sinistro stradale del 4.6.2014 quale conducente della Mini tg. CA265RL.
[…]”; con lo stesso atto venivano regolamentate anche le spese di lite del presente giudizio;
pertanto, dalla lettura di detto contratto si evince che con riguardo alle domande specificate al punto 8) della citazione, sia fra l'attrice e l' che fra l'attrice e gli altri convenuti la CP_4 materia del contendere è venuta a cessare;
resta, pertanto, da decidere esclusivamente la domanda di risarcimento del danno alla salute lamentato iure proprio dall'attrice; osservato che esiste, come innanzi riportato, una statuizione penale irrevocabile di condanna, pronunziata in seguito a dibattimento, che ha nel presente giudizio civile di danno l'efficacia prevista dall'art. 651 c.p.p., il quale, al primo comma, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; peraltro, nel processo penale è stata anche emessa pronunzia sulla domanda risarcitoria presentata dalla persona offesa (odierna attrice), costituitasi parte civile, con condanna, come si è detto, del e della quale CP_3 CP_7 responsabile civile, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede;
pertanto, sussiste anche una pronunzia definitiva, seppure generica, sulle domande risarcitorie presentate in sede penalistica;
osservato che la giurisprudenza ha anche affermato che “nella materia dei rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'articolo 651 del Cpp, a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (Cass. n. 21402/2022), aggiungendo anche che “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..” (Cass. n. 26009/2023); nel caso di specie, dalla lettura sia della sentenza di primo grado che di quella di appello pronunziate nel processo penale celebrato nei confronti del , quale imputato, e con la partecipazione, come detto CP_3 di quale responsabile civile, e della , quale parte civile, emerge la esclusione di CP_7 Pt_1 profili di responsabilità della nel sinistro stradale (cfr. pagg. 4, 5 e 6 della sentenza Pt_1 penale del Tribunale e pagg. 6, 7, 8 e 9 della sentenza di appello); pertanto, il giudicato penale copre anche l'assenza di profili di concorso di responsabilità della per il sinistro per cui Pt_1 è causa;
rilevato, pertanto, che in questa sede, coperta dal giudicato penale, per quanto innanzi detto, la responsabilità esclusiva del , deve accertarsi la sussistenza ed entità del danno alla salute CP_3 subito dall'attrice (quale unica domanda residua da decidere dopo la conclusione della transazione innanzi indicata) in seguito alla condotta illecita posta in essere dal conducente della Opel;
osservato che il c.t.u. medico-legale, dott , ha stimato per Persona_3 [...]
il seguente pregiudizio alla salute, quale conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa: inabilità temporanea totale della durata di giorni 50, inabilità temporanea parziale al 75% per altri giorni 50, inabilità temporanea parziale al 50% per altri giorni 50, nonché postumi permanenti nella misura del 25%; rilevato che, a seguito del vaglio delle osservazioni mosse dal consulente di e della CP_7 risposta alle stesse offerta dal c.t.u., questo giudice ritiene fondata la contestazione di parte relativa alla misura dell'inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u.; come osservato dal consulente di infatti, il c.t.u. nella propria relazione dà atto che per il sinistro per cui è CP_7 causa, verificatosi il 04.06.2014, la “[…] Il 7 agosto 2014 eseguì presso l'U.O. di Pt_1 Ortopedia del Policlinico di Bari consulenza ortopedica nel corso della quale fu obiettivato
“Riferito dolore inguinale dx con limitazione articolare ai massimi gradi della flessione. Deambulazione non dolente”; fu quindi posta diagnosi di “Frattura ileo-pubica sin, fratture costali bilaterali con versamento pleurico a destra” e dichiarata guarita con postumi da valutare. […]”; pertanto, la misura dell'inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u. nella propria relazione deve essere ridotta e riconosciuta nella misura di 50 giorni di inabilità temporanea totale e di 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; quanto alla misura dell'invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u., non possono essere condivise le contestazioni sollevate dal medesimo consulente di considerato, come fatto rilevare dal c.t.u., il fatto che CP_7 nell'incidente stradale per cui è causa perse la vita la sorella minorenne dell'odierna attrice, nonché la tipologia e la notevole gravità delle lesioni riportate dalla [trauma cranico Pt_1 commotivo con emorragia subaracnoidea in sede frontale sinistra e quota ematica nel II e IV ventricolo cerebrale, un trauma contusivo del torace con infrazioni costali multiple bilaterali, una contusione polmonare bilaterale con estesi focolai di addensamento parenchimale di natura post traumatica, versamento pleurico basale destro e pneumotorace bilaterale, e successiva insorgenza di una sindrome polmonare acuta con gravissima insufficienza respiratoria per la quale fu posizionato tubo endotracheale (TET) e trasferita per competenza presso l'U.O. di Rianimazione del Policlinico di Bari ove fu sottoposta a trattamento con ECMO veno-venoso (ossigenazione extracorporea delle membrane) e successivamente con la ventilazione artificiale meccanica (VAM), un trauma contusivo dell'addome con frattura renale destra, ematoma peri- pararenale, versamento endoaddominale e periepatico, un trauma contusivo del bacino con frattura composta della branca ileo-pubica sinistra e giudicata in prognosi riservata]; rilevato che ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale questo Tribunale ritiene di ricorrere al criterio tabellare ormai comunemente diffuso e, condividendo i principi affermati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 07.06.2011, alle tabelle milanesi, che prevedono ai fini, appunto, della liquidazione del danno non patrimoniale [in cui vengono ricompresi valori monetari medi, “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo – funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”] un valore del primo punto di invalidità permanente aumentato in misura più che proporzionale con l'aumento della percentuale di invalidità; è previsto poi un demoltiplicatore in ragione del crescere dell'età del danneggiato;
rilevato, pertanto, che per le lesioni subite dall'attrice, nata il [...], in [...] giorni di inabilità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti riconosciuti, nonché dell'età della stessa al momento del sinistro, va riconosciuto il complessivo importo di € 146.914,75 (detta somma è stata conteggiata secondo il valore attuale della moneta e, pertanto, non va rivalutata;
la stessa va intesa come integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale e quindi anche della sofferenza soggettiva subita); a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo sulla somma mediamente devalutata;
rilevato che a titolo di danno patrimoniale per spese mediche può essere riconosciuto l'importo di € 298,42, riconosciuto congruo dal c.t.u., oltre rivalutazione monetaria dalla data riportata in ciascun documento di spesa fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali su ciascun importo mediamente rivalutato alla data di pubblicazione della presente sentenza da conteggiare dalle medesime date riportate in ciascun documento di spesa fino al soddisfo;
rilevato che nel citato atto transattivo hanno trovato regolamentazione anche le spese relative alla domanda di cui al punto 8) dell'atto di citazione;
rilevato, pertanto, che con la presente sentenza devono essere regolate esclusivamente le spese relative al rapporto processuale fra l'attrice, il e con riguardo alla residua domanda di risarcimento del danno alla CP_3 CP_1 salute non oggetto di transazione;
queste ultime spese vanno poste, in solido, a carico del e di in applicazione del principio di soccombenza e vanno distratte in favore CP_3 CP_1 del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_3 CP_1
[...] P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1 a) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande risarcitorie di cui al punto 8) dell'atto di citazione;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni per lesione del diritto alla salute pure proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido fra loro, a pagare in Controparte_3 Controparte_1 favore della stessa la somma complessiva di € 146.914,75, oltre interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma di € 298,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità pure specificate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
c) condanna e in solido, a rifondere Controparte_3 Controparte_1 all'attrice le spese di lite, che liquida in € 584,86 per esborsi ed in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Paolo Mansueto;
d) pone le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico di e di Controparte_3 Controparte_1 Taranto, 19.11.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 7279 dell'anno 2018, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Francesco Paolo Mansueto, attrice E (p.i. ), in persona del procuratore, d.ssa Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Castronovo, convenuta E
(c.f. ), Controparte_3 C.F._2 altro convenuto – non costituito NONCHE' Controparte_4
(c.f. , in persona del procuratore, dott. , rappresentata
[...] P.IVA_2 Controparte_5 e difesa dall'Avv. Antonio Vinci, altra convenuta All'udienza del 13.05.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale la Parte_1 [...] e , al fine di vedere risarciti i danni non Controparte_6 Controparte_3 patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 04.06.2014, alle ore 16.30 circa in agro di Massafra sulla S.P. 35 in località Pezzarossa, nei pressi dell'ex cantina – oleificio Girardi, nel corso del quale si scontravano la vettura Mini Cooper, tg. CA265RL, condotta dall'odierna attrice e con a bordo, quale trasportata, la sorella, , che Persona_1 nell'occasione perdeva la vita, e la vettura Opel Corsa, tg. EG964CG, di proprietà di
[...]
, dallo stesso condotta e assicurata con la Controparte_3 CP_1 rilevato che la (in breve , costituitasi, chiedeva preliminarmente la Controparte_1 CP_1 sospensione del processo ex art. 75 c.p.p., in ragione dell'intervenuta costituzione di parte civile della nel processo penale promosso nei confronti del;
sosteneva, inoltre, che Pt_1 CP_3 l'avversa domanda fosse inammissibile e/o improcedibile o infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
rilevato che l'altro convenuto non si costituiva;
rilevato che interveniva volontariamente la
[...]
(in breve ), compagnia che Controparte_4 CP_4 assicurava il veicolo condotto dalla , compagnia che sosteneva di essersi costituita nel Pt_1 presente giudizio ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in nome e per conto della Controparte_6
in forza di mandato di rappresentanza conferito da detta società in relazione ai danni fatti
[...] valere dall'attrice quale dichiarata erede o comunque avente causa della sorella deceduta e, pertanto, per il titolo del trasporto ex art. 141 cod. ass.; detta società si opponeva all'accoglimento di detta domanda e, in subordine, eccepiva il concorso colposo dell'attrice ex art. 1227 c.c.; rilevato che con ordinanza depositata il 05.11.2019 il processo veniva sospeso ai sensi dell'art. 75, comma 3, c.p.p. e, quindi successivamente riassunto a seguito della intervenuta definitività della condanna penale del in conseguenza della pronunzia di inammissibilità, con CP_3 sentenza n. 30176/23 della Corte Suprema, del ricorso per cassazione proposto dall'imputato; rilevato che per il fatto per cui è causa è stato celebrato un processo penale, che ha coinvolti il
, in qualità di imputato del delitto di cui all'art. 589, comma 4, c.p. (per la morte di CP_3
e le lesioni subite da ), in Persona_1 Parte_1 Controparte_7 qualità di responsabile civile, nonché , in qualità di parte civile;
detto Parte_1 processo si è concluso irrevocabilmente con il riconoscimento della responsabilità penale del in ordine al reato ascrittogli e la sua condanna alla pena di due anni e tre mesi di CP_3 reclusione, oltre alla condanna del medesimo imputato, in solido con la responsabile civile, al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ed alla rifusione delle spese di costituzione e lite;
in particolare, la Seconda Sezione Penale di questo Tribunale, con sentenza n. 1617/2021, condannava il alla pena di anni quattro di CP_3 reclusione, oltre alle statuizioni civili;
detta sentenza veniva riformata, con pronunzia n. 608/2022 della locale Corte di Appello, limitatamente alla misura della pena che veniva ridotta a due anni e tre mesi di reclusione;
la pronunzia resa in appello veniva, quindi, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con la citata sentenza n. 30176/23, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal , con il carico delle spese;
CP_3 rilevato che il processo veniva riassunto in esito alla definizione del processo penale;
osservato che parte attrice depositava telematicamente, in data 05.01.2024, contratto di transazione stipulato con , con il quale si pattuiva che l'odierna attrice accettava la CP_4 somma di € 80.000,00 “[…] a totale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure successionis dalla medesima subiti nella suindicata Parte_1 qualità di erede e prossimo congiunto della vittima , in conseguenza Persona_2 del sinistro stradale del 4.6.2014. […]. Con il ricevimento della suindicata somma di € 89.000,00 (per sorte capitale, accessori e spese legali), , nella indicata Parte_1 qualità di erede e prossimo congiunto di , non avrà altro a Persona_2 pretendere nei confronti della Compagnia solvente e di ogni altro coobbligato né per sorte capitale né per accessori né per spese legali, per il titolo qui richiamato, con espressa rinunzia altresì a qualunque azione in sede civile o penale. […]; con riferimento alla presente causa, nella suindicata transazione è scritto, inoltre, che “[…] dichiara Parte_1 di rinunciare come in effetti rinuncia, nei confronti di tutte le parti, convenuti e interventore, a ogni pretesa risarcitoria ricollegata ai danni descritti al punto 8 del proprio atto di citazione, che si intendono definitivamente transatti e risarciti con il presente atto, impegnandosi a fare espressa dichiarazione in tal senso in giudizio. La sig.ra Parte_1 dichiara invece di voler proseguire nel pendente giudizio nei soli confronti di
[...]
e nella richiamata qualità, per ottenere il risarcimento dei Controparte_3 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti in proprio, in conseguenza delle lesioni patite nell'occorso sinistro stradale del 4.6.2014 quale conducente della Mini tg. CA265RL.
[…]”; con lo stesso atto venivano regolamentate anche le spese di lite del presente giudizio;
pertanto, dalla lettura di detto contratto si evince che con riguardo alle domande specificate al punto 8) della citazione, sia fra l'attrice e l' che fra l'attrice e gli altri convenuti la CP_4 materia del contendere è venuta a cessare;
resta, pertanto, da decidere esclusivamente la domanda di risarcimento del danno alla salute lamentato iure proprio dall'attrice; osservato che esiste, come innanzi riportato, una statuizione penale irrevocabile di condanna, pronunziata in seguito a dibattimento, che ha nel presente giudizio civile di danno l'efficacia prevista dall'art. 651 c.p.p., il quale, al primo comma, dispone che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; peraltro, nel processo penale è stata anche emessa pronunzia sulla domanda risarcitoria presentata dalla persona offesa (odierna attrice), costituitasi parte civile, con condanna, come si è detto, del e della quale CP_3 CP_7 responsabile civile, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede;
pertanto, sussiste anche una pronunzia definitiva, seppure generica, sulle domande risarcitorie presentate in sede penalistica;
osservato che la giurisprudenza ha anche affermato che “nella materia dei rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'articolo 651 del Cpp, a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (Cass. n. 21402/2022), aggiungendo anche che “l'accertamento in sede penale, con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato - costituitosi parte civile - preclude, nel giudizio civile risarcitorio, la riduzione della responsabilità del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..” (Cass. n. 26009/2023); nel caso di specie, dalla lettura sia della sentenza di primo grado che di quella di appello pronunziate nel processo penale celebrato nei confronti del , quale imputato, e con la partecipazione, come detto CP_3 di quale responsabile civile, e della , quale parte civile, emerge la esclusione di CP_7 Pt_1 profili di responsabilità della nel sinistro stradale (cfr. pagg. 4, 5 e 6 della sentenza Pt_1 penale del Tribunale e pagg. 6, 7, 8 e 9 della sentenza di appello); pertanto, il giudicato penale copre anche l'assenza di profili di concorso di responsabilità della per il sinistro per cui Pt_1 è causa;
rilevato, pertanto, che in questa sede, coperta dal giudicato penale, per quanto innanzi detto, la responsabilità esclusiva del , deve accertarsi la sussistenza ed entità del danno alla salute CP_3 subito dall'attrice (quale unica domanda residua da decidere dopo la conclusione della transazione innanzi indicata) in seguito alla condotta illecita posta in essere dal conducente della Opel;
osservato che il c.t.u. medico-legale, dott , ha stimato per Persona_3 [...]
il seguente pregiudizio alla salute, quale conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa: inabilità temporanea totale della durata di giorni 50, inabilità temporanea parziale al 75% per altri giorni 50, inabilità temporanea parziale al 50% per altri giorni 50, nonché postumi permanenti nella misura del 25%; rilevato che, a seguito del vaglio delle osservazioni mosse dal consulente di e della CP_7 risposta alle stesse offerta dal c.t.u., questo giudice ritiene fondata la contestazione di parte relativa alla misura dell'inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u.; come osservato dal consulente di infatti, il c.t.u. nella propria relazione dà atto che per il sinistro per cui è CP_7 causa, verificatosi il 04.06.2014, la “[…] Il 7 agosto 2014 eseguì presso l'U.O. di Pt_1 Ortopedia del Policlinico di Bari consulenza ortopedica nel corso della quale fu obiettivato
“Riferito dolore inguinale dx con limitazione articolare ai massimi gradi della flessione. Deambulazione non dolente”; fu quindi posta diagnosi di “Frattura ileo-pubica sin, fratture costali bilaterali con versamento pleurico a destra” e dichiarata guarita con postumi da valutare. […]”; pertanto, la misura dell'inabilità temporanea riconosciuta dal c.t.u. nella propria relazione deve essere ridotta e riconosciuta nella misura di 50 giorni di inabilità temporanea totale e di 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; quanto alla misura dell'invalidità permanente riconosciuta dal c.t.u., non possono essere condivise le contestazioni sollevate dal medesimo consulente di considerato, come fatto rilevare dal c.t.u., il fatto che CP_7 nell'incidente stradale per cui è causa perse la vita la sorella minorenne dell'odierna attrice, nonché la tipologia e la notevole gravità delle lesioni riportate dalla [trauma cranico Pt_1 commotivo con emorragia subaracnoidea in sede frontale sinistra e quota ematica nel II e IV ventricolo cerebrale, un trauma contusivo del torace con infrazioni costali multiple bilaterali, una contusione polmonare bilaterale con estesi focolai di addensamento parenchimale di natura post traumatica, versamento pleurico basale destro e pneumotorace bilaterale, e successiva insorgenza di una sindrome polmonare acuta con gravissima insufficienza respiratoria per la quale fu posizionato tubo endotracheale (TET) e trasferita per competenza presso l'U.O. di Rianimazione del Policlinico di Bari ove fu sottoposta a trattamento con ECMO veno-venoso (ossigenazione extracorporea delle membrane) e successivamente con la ventilazione artificiale meccanica (VAM), un trauma contusivo dell'addome con frattura renale destra, ematoma peri- pararenale, versamento endoaddominale e periepatico, un trauma contusivo del bacino con frattura composta della branca ileo-pubica sinistra e giudicata in prognosi riservata]; rilevato che ai fini della liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale questo Tribunale ritiene di ricorrere al criterio tabellare ormai comunemente diffuso e, condividendo i principi affermati dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 07.06.2011, alle tabelle milanesi, che prevedono ai fini, appunto, della liquidazione del danno non patrimoniale [in cui vengono ricompresi valori monetari medi, “corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo – funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”] un valore del primo punto di invalidità permanente aumentato in misura più che proporzionale con l'aumento della percentuale di invalidità; è previsto poi un demoltiplicatore in ragione del crescere dell'età del danneggiato;
rilevato, pertanto, che per le lesioni subite dall'attrice, nata il [...], in [...] giorni di inabilità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti riconosciuti, nonché dell'età della stessa al momento del sinistro, va riconosciuto il complessivo importo di € 146.914,75 (detta somma è stata conteggiata secondo il valore attuale della moneta e, pertanto, non va rivalutata;
la stessa va intesa come integralmente satisfattiva del danno non patrimoniale e quindi anche della sofferenza soggettiva subita); a tale importo vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo sulla somma mediamente devalutata;
rilevato che a titolo di danno patrimoniale per spese mediche può essere riconosciuto l'importo di € 298,42, riconosciuto congruo dal c.t.u., oltre rivalutazione monetaria dalla data riportata in ciascun documento di spesa fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali su ciascun importo mediamente rivalutato alla data di pubblicazione della presente sentenza da conteggiare dalle medesime date riportate in ciascun documento di spesa fino al soddisfo;
rilevato che nel citato atto transattivo hanno trovato regolamentazione anche le spese relative alla domanda di cui al punto 8) dell'atto di citazione;
rilevato, pertanto, che con la presente sentenza devono essere regolate esclusivamente le spese relative al rapporto processuale fra l'attrice, il e con riguardo alla residua domanda di risarcimento del danno alla CP_3 CP_1 salute non oggetto di transazione;
queste ultime spese vanno poste, in solido, a carico del e di in applicazione del principio di soccombenza e vanno distratte in favore CP_3 CP_1 del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, e Controparte_3 CP_1
[...] P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_1 a) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle domande risarcitorie di cui al punto 8) dell'atto di citazione;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento dei danni per lesione del diritto alla salute pure proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e in solido fra loro, a pagare in Controparte_3 Controparte_1 favore della stessa la somma complessiva di € 146.914,75, oltre interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma di € 298,42, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità pure specificate in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
c) condanna e in solido, a rifondere Controparte_3 Controparte_1 all'attrice le spese di lite, che liquida in € 584,86 per esborsi ed in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Paolo Mansueto;
d) pone le spese della c.t.u. espletata in corso di causa, come liquidate in atti, definitivamente a carico di e di Controparte_3 Controparte_1 Taranto, 19.11.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco