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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 16/06/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALA VERA, elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio di quest'ultima in P.ZZA GARIBALDI N. 9, GUASTALLA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MELLI NICOLE, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA MANZONI N. 1, SUZZARA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, accogliere le seguenti conclusioni congiunte che
modificano parzialmente il Decreto dell'adito Tribunale del 11/10/2019
- il minore potrà rimanere con il padre a settimane alterne come segue: Persona_1
pagina 1 di 6 una settimana: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì ed impegno ad
accompagnarlo a scuola, quando il padre ha il week end che va dal venerdì dall'uscita da
scuola fino alla domenica sera;
la settimana successiva: quando il week end spetta alla madre, il padre potrà tenere con sé il
figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, entrambi con pernottamento ed impegno a
riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo;
nel periodo estivo inoltre il padre terrà con sé il figlio il mercoledì pomeriggio, con o senza
cena, riaccompagnandolo poi alla casa materna;
durante le vacanze natalizie: a decorrere da Natale 2026 il minore trascorrerà la Vigilia e la
settimana dal 31/12 al 06/01 con un genitore e dal 25/12 al 30/12 con l'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito dal 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo di Reggio Emilia, saranno suddivise al 70% a carico
del padre e 30% a carico della madre;
- rimane fermo l'assegno di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di €
495,00, ferme restando le altre condizioni.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 23/01/2025, - premesso che le Controparte_1 condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore nato in [...] Persona_1
28/06/2014 dalla relazione intercorsa tra il ricorrente e , fossero regolate dal Controparte_2
decreto di questo Tribunale dell'11/10/2019 – chiedeva una modifica dei tempi di visita del figlio (con la previsione dei pernottamenti nei giorni infrasettimanali di sua spettanza), una modifica del calendario di visite previsto per le vacanze natalizie ed estive, nonché una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a suo carico, da € 420,00 (rivalutati ad oggi € 495) ad € 250,00 mensili.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva due circostanze di fatto:
pagina 2 di 6 - un mutamento in pejus delle sue condizioni economiche, nel senso di una sopravvenuta diminuzione dei propri redditi a seguito del cambio di lavoro;
- un maggior tempo a disposizione da dedicare al figlio, in ragione del cambio del proprio orario lavorativo (svolgendo egli attività lavorativa con orario continuativo dalle ore 7:00 alle ore
14:30 dal lunedì al venerdì, ed essendo libero tutti i pomeriggi, nonché il sabato e la domenica).
Con comparsa di costituzione depositata il 22/04/2025, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
la quale aderiva alla modifica del calendario di visite ordinario così come già di fatto CP_2 posta in essere dalle parti, con l'introduzione dei pernottamenti infrasettimanali (quindi week end alternati e, durante la settimana, il martedì con pernottamento ovvero il martedì ed il giovedì con pernottamento); si opponeva invece alle modifiche richieste con riguardo alle vacanze natalizie ed estive, e chiedeva altresì di respingere la domanda avversaria di riduzione dell'assegno di mantenimento, non essendovi motivi sopravvenuti che ne giustificassero una modifica.
A tale ultimo proposito, la resistente evidenziava il fatto che, al momento del deposito del ricorso congiunto, nell'anno 2019, era stato considerato, quale condizione decisiva e discriminante, il rilascio dell'abitazione familiare da parte della stessa, condizione che era stata fortemente voluta dal Per_1
e ragione per la quale l'assegno di mantenimento era stato sin da allora determinato concordemente nella misura di € 420,00 mensili. Riferiva pertanto che l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
era stato stabilito e concordato originariamente (anno 2019 provvedimento del Tribunale di Reggio
Emilia reso su ricorso congiunto) nella misura di € 420,00 mensili, successivamente rivalutatosi nel corso degli anni, in ragione del rilascio della casa familiare al che ne era proprietario, Per_1
evidenziando la resistente che ella avrebbe avuto il diritto di abitarvi unitamente al figlio, all'epoca molto piccolo. Sottolineava che, in ragione di tale rinuncia, aveva provveduto all'acquisto di un piccolo appartamento, su cui gravava un mutuo con rate mensili di € 384,75, della durata di anni 20.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, metteva in luce che fosse stata una scelta volontaria dello stesso quella di cambiare occupazione lavorativa, e che in ogni caso il reddito di quest'ultimo non appariva così inferiore da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio , la Per_1
cui crescita aveva nel frattempo comportato sempre maggiori esigenze per il minore medesimo.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione del
12/06/2025, le parti rappresentavano al giudice di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza, e chiedevano un brevissimo rinvio per poter precisare congiuntamente le conclusioni.
Alla successiva udienza in trattazione scritta del 16/06/2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica del decreto di questo Tribunale del
10/10/2019, reso su ricorso congiunto delle parti.
Il ricorrente, nella domanda introduttiva del giudizio, aveva chiesto una riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento del figlio , che il decreto del 10/10/2019 aveva quantificato in € Per_1
420,00 rivalutabili annualmente su base Istat (oltre al 50% delle spese straordinarie).
Nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, l'odierno ricorrente ha di fatto rinunciato alla domanda di riduzione.
Entrambe le parti hanno infatti congiuntamente concluso chiedendo che rimanga “fermo l'assegno di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di € 495,00”.
Invero, si può presumere che il reddito del che fu preso in considerazione al momento degli Per_1
accordi recepiti nel decreto del 10/10/2019 (dunque al momento del deposito del ricorso congiunto recepito nel decreto del 10/10/2019) fu quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi all'epoca presentata, ossia dal Modello 730/2019 (sostituto d'imposta L'Espurgo Srl), il quale riportava un reddito di lavoro dipendente lordo pari ad € 29.565,00, che detratte l'imposta netta (- € 3.792 ),
l'addizione regionale all'irpef dovuta (- € 482 ) e l'addizionale comunale ( - € 150 ), corrispondeva ad un reddito annuo netto pari ad € 25.141,00, quindi ad una media mensile su dodici mesi pari ad €
2.095,00 (documento n. 4 fasc. ricorrente).
L'attuale reddito del ricorrente non appare diminuito, atteso che:
- il attualmente lavora come dipendente a tempo indeterminato presso la Sabar Servizi Per_1
Srl (doc. 4 fasc. ricorrente);
- da un primo confronto tra il reddito di lavoro dipendente lordo riportato nel Modello 730 2019
(pari, come si è detto, ad € 29.565,00) e quello più recente riportato nella Certificazione Unica
2025 (pari ad € 32.014,88), emerge che quest'ultimo sia, seppur di poco, superiore a quello risalente all'epoca degli accordi del 2019;
- considerando le buste paga di novembre e di dicembre 2024 al lordo della trattenuta di €
495,00, e quella di giugno al netto del credito irpef da 730, il totale degli emolumenti netti del per l'anno 2024 ammonta ad € 25.747,47, quindi ad una media mensile su dodici mesi Per_1 pari ad € 2.145,62 (doc. 5 fasc. ricorrente), pressoché corrispondente a quella emergente dal
Modello 730/2019, pari, come si è detto, ad € 2.095,00 ( un esame corretto delle buste paga dell' anno 2024 comporta infatti che debba essere decurtato dalla busta paga di giugno 2024 il credito irpef da 730 come correttamente rilevato dalla difesa attorea nel ricorso, e, di contro, come rilevato dalla difesa della convenuta, le buste paghe di novembre e di dicembre 2024 di pagina 4 di 6 cui al doc. 5 fasc. ricorrente vanno considerate al lordo della trattenuta di € 495,00 operata direttamente dal datore di lavoro ex art. 473 bis.37 c.p.c. a seguito dell'omesso versamento spontaneo dell'assegno di mantenimento, atteso che è evidente che l'obbligato non possa trarre giovamento, in sede di giudizio di modifica, da un proprio inadempimento di una obbligazione nascente dallo stesso provvedimento di cui chiede la modifica );
- quanto alle spese, già all'epoca degli accordi del 2019 il aveva a suo carico la rata di Per_1 mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile ove vive.
Risulta pertanto congruo l'accordo economico recepito conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, che prevede una conferma dell'assegno mensile di mantenimento ordinario del figlio a suo tempo stabilito a carico del padre nel decreto del 10/10/2019.
Si prende atto altresì che le parti hanno convenuto una diversa ripartizione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo di Reggio Emilia, che saranno suddivise al 70% a carico del padre e al
30% a carico della madre, e che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025.
Quanto ai diritti di visita, il decreto del 10/10/2019 così disponeva:
“il sig. ha il diritto/obbligo di vedere e stare con due week alternati al mese, dal Per_1 Per_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera riaccompagnandolo presso l'abitazione materna. Il padre ha inoltre il diritto/obbligo di vedere e stare con almeno un pomeriggio infrasettimanale, con Per_1
impegno a riportarlo a casa della mamma dopo cena, nelle settimane in cui trascorrerà con lui il weekend ed almeno due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui trascorrerà invece il Per_1
weekend con la madre, sempre con impegno a riportarlo a casa della stessa dopo cena”.
Le parti hanno ora raggiunto un accordo sulla modifica del calendario di visite del minore da parte del padre (v. dispositivo), che va recepito in quanto conforme al principio di bigenitorialità.
3.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto e come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a modifica del decreto del 10/10/2019, dispone che:
- il minore potrà rimanere con il padre a settimane alterne come segue: Persona_1
pagina 5 di 6 una settimana: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì ed impegno ad accompagnarlo a scuola, quando il padre ha il week end che va dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera;
la settimana successiva: quando il week end spetta alla madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, entrambi con pernottamento ed impegno a riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo;
nel periodo estivo inoltre il padre terrà con sé il figlio il mercoledì pomeriggio, con o senza cena, riaccompagnandolo poi alla casa materna;
durante le vacanze natalizie: a decorrere da Natale 2026 il minore trascorrerà la Vigilia e la settimana dal 31/12 al 06/01 con un genitore e dal 25/12 al 30/12 con l'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo di Reggio Emilia, saranno suddivise al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
2) conferma l'assegno mensile di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di €
495,00;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
16 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 210/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALA VERA, elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio di quest'ultima in P.ZZA GARIBALDI N. 9, GUASTALLA (RE);
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MELLI NICOLE, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso lo studio di quest'ultima in VIA MANZONI N. 1, SUZZARA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, accogliere le seguenti conclusioni congiunte che
modificano parzialmente il Decreto dell'adito Tribunale del 11/10/2019
- il minore potrà rimanere con il padre a settimane alterne come segue: Persona_1
pagina 1 di 6 una settimana: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì ed impegno ad
accompagnarlo a scuola, quando il padre ha il week end che va dal venerdì dall'uscita da
scuola fino alla domenica sera;
la settimana successiva: quando il week end spetta alla madre, il padre potrà tenere con sé il
figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, entrambi con pernottamento ed impegno a
riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo;
nel periodo estivo inoltre il padre terrà con sé il figlio il mercoledì pomeriggio, con o senza
cena, riaccompagnandolo poi alla casa materna;
durante le vacanze natalizie: a decorrere da Natale 2026 il minore trascorrerà la Vigilia e la
settimana dal 31/12 al 06/01 con un genitore e dal 25/12 al 30/12 con l'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito dal 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo di Reggio Emilia, saranno suddivise al 70% a carico
del padre e 30% a carico della madre;
- rimane fermo l'assegno di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di €
495,00, ferme restando le altre condizioni.
Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 23/01/2025, - premesso che le Controparte_1 condizioni di affidamento, di visite e di mantenimento del figlio minore nato in [...] Persona_1
28/06/2014 dalla relazione intercorsa tra il ricorrente e , fossero regolate dal Controparte_2
decreto di questo Tribunale dell'11/10/2019 – chiedeva una modifica dei tempi di visita del figlio (con la previsione dei pernottamenti nei giorni infrasettimanali di sua spettanza), una modifica del calendario di visite previsto per le vacanze natalizie ed estive, nonché una riduzione dell'assegno mensile di mantenimento a suo carico, da € 420,00 (rivalutati ad oggi € 495) ad € 250,00 mensili.
A fondamento della domanda, il ricorrente deduceva due circostanze di fatto:
pagina 2 di 6 - un mutamento in pejus delle sue condizioni economiche, nel senso di una sopravvenuta diminuzione dei propri redditi a seguito del cambio di lavoro;
- un maggior tempo a disposizione da dedicare al figlio, in ragione del cambio del proprio orario lavorativo (svolgendo egli attività lavorativa con orario continuativo dalle ore 7:00 alle ore
14:30 dal lunedì al venerdì, ed essendo libero tutti i pomeriggi, nonché il sabato e la domenica).
Con comparsa di costituzione depositata il 22/04/2025, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
la quale aderiva alla modifica del calendario di visite ordinario così come già di fatto CP_2 posta in essere dalle parti, con l'introduzione dei pernottamenti infrasettimanali (quindi week end alternati e, durante la settimana, il martedì con pernottamento ovvero il martedì ed il giovedì con pernottamento); si opponeva invece alle modifiche richieste con riguardo alle vacanze natalizie ed estive, e chiedeva altresì di respingere la domanda avversaria di riduzione dell'assegno di mantenimento, non essendovi motivi sopravvenuti che ne giustificassero una modifica.
A tale ultimo proposito, la resistente evidenziava il fatto che, al momento del deposito del ricorso congiunto, nell'anno 2019, era stato considerato, quale condizione decisiva e discriminante, il rilascio dell'abitazione familiare da parte della stessa, condizione che era stata fortemente voluta dal Per_1
e ragione per la quale l'assegno di mantenimento era stato sin da allora determinato concordemente nella misura di € 420,00 mensili. Riferiva pertanto che l'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
era stato stabilito e concordato originariamente (anno 2019 provvedimento del Tribunale di Reggio
Emilia reso su ricorso congiunto) nella misura di € 420,00 mensili, successivamente rivalutatosi nel corso degli anni, in ragione del rilascio della casa familiare al che ne era proprietario, Per_1
evidenziando la resistente che ella avrebbe avuto il diritto di abitarvi unitamente al figlio, all'epoca molto piccolo. Sottolineava che, in ragione di tale rinuncia, aveva provveduto all'acquisto di un piccolo appartamento, su cui gravava un mutuo con rate mensili di € 384,75, della durata di anni 20.
Quanto alle condizioni economiche del ricorrente, metteva in luce che fosse stata una scelta volontaria dello stesso quella di cambiare occupazione lavorativa, e che in ogni caso il reddito di quest'ultimo non appariva così inferiore da giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento del figlio , la Per_1
cui crescita aveva nel frattempo comportato sempre maggiori esigenze per il minore medesimo.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza di comparizione del
12/06/2025, le parti rappresentavano al giudice di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza, e chiedevano un brevissimo rinvio per poter precisare congiuntamente le conclusioni.
Alla successiva udienza in trattazione scritta del 16/06/2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
pagina 3 di 6 2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica del decreto di questo Tribunale del
10/10/2019, reso su ricorso congiunto delle parti.
Il ricorrente, nella domanda introduttiva del giudizio, aveva chiesto una riduzione ad € 250,00 dell'assegno di mantenimento del figlio , che il decreto del 10/10/2019 aveva quantificato in € Per_1
420,00 rivalutabili annualmente su base Istat (oltre al 50% delle spese straordinarie).
Nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, l'odierno ricorrente ha di fatto rinunciato alla domanda di riduzione.
Entrambe le parti hanno infatti congiuntamente concluso chiedendo che rimanga “fermo l'assegno di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di € 495,00”.
Invero, si può presumere che il reddito del che fu preso in considerazione al momento degli Per_1
accordi recepiti nel decreto del 10/10/2019 (dunque al momento del deposito del ricorso congiunto recepito nel decreto del 10/10/2019) fu quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi all'epoca presentata, ossia dal Modello 730/2019 (sostituto d'imposta L'Espurgo Srl), il quale riportava un reddito di lavoro dipendente lordo pari ad € 29.565,00, che detratte l'imposta netta (- € 3.792 ),
l'addizione regionale all'irpef dovuta (- € 482 ) e l'addizionale comunale ( - € 150 ), corrispondeva ad un reddito annuo netto pari ad € 25.141,00, quindi ad una media mensile su dodici mesi pari ad €
2.095,00 (documento n. 4 fasc. ricorrente).
L'attuale reddito del ricorrente non appare diminuito, atteso che:
- il attualmente lavora come dipendente a tempo indeterminato presso la Sabar Servizi Per_1
Srl (doc. 4 fasc. ricorrente);
- da un primo confronto tra il reddito di lavoro dipendente lordo riportato nel Modello 730 2019
(pari, come si è detto, ad € 29.565,00) e quello più recente riportato nella Certificazione Unica
2025 (pari ad € 32.014,88), emerge che quest'ultimo sia, seppur di poco, superiore a quello risalente all'epoca degli accordi del 2019;
- considerando le buste paga di novembre e di dicembre 2024 al lordo della trattenuta di €
495,00, e quella di giugno al netto del credito irpef da 730, il totale degli emolumenti netti del per l'anno 2024 ammonta ad € 25.747,47, quindi ad una media mensile su dodici mesi Per_1 pari ad € 2.145,62 (doc. 5 fasc. ricorrente), pressoché corrispondente a quella emergente dal
Modello 730/2019, pari, come si è detto, ad € 2.095,00 ( un esame corretto delle buste paga dell' anno 2024 comporta infatti che debba essere decurtato dalla busta paga di giugno 2024 il credito irpef da 730 come correttamente rilevato dalla difesa attorea nel ricorso, e, di contro, come rilevato dalla difesa della convenuta, le buste paghe di novembre e di dicembre 2024 di pagina 4 di 6 cui al doc. 5 fasc. ricorrente vanno considerate al lordo della trattenuta di € 495,00 operata direttamente dal datore di lavoro ex art. 473 bis.37 c.p.c. a seguito dell'omesso versamento spontaneo dell'assegno di mantenimento, atteso che è evidente che l'obbligato non possa trarre giovamento, in sede di giudizio di modifica, da un proprio inadempimento di una obbligazione nascente dallo stesso provvedimento di cui chiede la modifica );
- quanto alle spese, già all'epoca degli accordi del 2019 il aveva a suo carico la rata di Per_1 mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile ove vive.
Risulta pertanto congruo l'accordo economico recepito conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, che prevede una conferma dell'assegno mensile di mantenimento ordinario del figlio a suo tempo stabilito a carico del padre nel decreto del 10/10/2019.
Si prende atto altresì che le parti hanno convenuto una diversa ripartizione delle spese straordinarie, disciplinate come da Protocollo di Reggio Emilia, che saranno suddivise al 70% a carico del padre e al
30% a carico della madre, e che l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025.
Quanto ai diritti di visita, il decreto del 10/10/2019 così disponeva:
“il sig. ha il diritto/obbligo di vedere e stare con due week alternati al mese, dal Per_1 Per_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera riaccompagnandolo presso l'abitazione materna. Il padre ha inoltre il diritto/obbligo di vedere e stare con almeno un pomeriggio infrasettimanale, con Per_1
impegno a riportarlo a casa della mamma dopo cena, nelle settimane in cui trascorrerà con lui il weekend ed almeno due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui trascorrerà invece il Per_1
weekend con la madre, sempre con impegno a riportarlo a casa della stessa dopo cena”.
Le parti hanno ora raggiunto un accordo sulla modifica del calendario di visite del minore da parte del padre (v. dispositivo), che va recepito in quanto conforme al principio di bigenitorialità.
3.
Le spese di lite, in ragione dell'accordo raggiunto e come richiesto dalle parti stesse, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a modifica del decreto del 10/10/2019, dispone che:
- il minore potrà rimanere con il padre a settimane alterne come segue: Persona_1
pagina 5 di 6 una settimana: dal martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì ed impegno ad accompagnarlo a scuola, quando il padre ha il week end che va dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera;
la settimana successiva: quando il week end spetta alla madre, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì e giovedì dall'uscita di scuola, entrambi con pernottamento ed impegno a riaccompagnarlo a scuola il mattino successivo;
nel periodo estivo inoltre il padre terrà con sé il figlio il mercoledì pomeriggio, con o senza cena, riaccompagnandolo poi alla casa materna;
durante le vacanze natalizie: a decorrere da Natale 2026 il minore trascorrerà la Vigilia e la settimana dal 31/12 al 06/01 con un genitore e dal 25/12 al 30/12 con l'altro genitore;
- l'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore a decorrere da luglio 2025;
- le spese straordinarie, come da Protocollo di Reggio Emilia, saranno suddivise al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
2) conferma l'assegno mensile di mantenimento per il figlio minore, nella misura attualizzata di €
495,00;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data
16 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Damiano Dazzi
pagina 6 di 6