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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2024, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1789/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Masi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Iannone;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 2 dicembre 2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022 La ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 4.012,25 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che tra il 15 agosto 2019 ed il 5 ottobre 2020 avrebbe lavorato sempre sei giorni alla settimana
(con un solo giorno di riposo non coincidente con la domenica) per otto ore al giorno e non, invece, secondo l'orario a tempo parziale (30%) formalizzato dalla datrice di lavoro
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 aprile 2023 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando lo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario e, in ogni caso, negando di averlo autorizzato (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
La prospettazione fattuale della ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni Parte_1
rese dai testi (cfr. verbale del 6 dicembre 2023) e (cfr. verbale del 12 giugno Tes_1 Tes_2
2024).
Per quanto concerne la quantificazione del credito, invece, i conteggi di parte ricorrente meritano senz'altro di essere preferiti rispetto a quelli del c.t.u., evidentemente effettuati sulla scorta dell'effettivo rapporto di lavoro intercorso considerando soltanto il maggior orario di lavoro prestato (e contestato, seppur infondatamente, dalla resistente).
La convenuta, dunque, va condannata al pagamento dell'importo correttamente richiesto con l'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di ctu liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.012,25, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che liquida in € 2.100,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquiate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1789/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Masi;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Iannone;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 2 dicembre 2024.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022 La ha chiesto che Parte_1 CP_1 venga condannata al pagamento di € 4.012,25 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha dedotto che tra il 15 agosto 2019 ed il 5 ottobre 2020 avrebbe lavorato sempre sei giorni alla settimana
(con un solo giorno di riposo non coincidente con la domenica) per otto ore al giorno e non, invece, secondo l'orario a tempo parziale (30%) formalizzato dalla datrice di lavoro
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 aprile 2023 ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, contestando lo svolgimento di lavoro supplementare o straordinario e, in ogni caso, negando di averlo autorizzato (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
La prospettazione fattuale della ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni Parte_1
rese dai testi (cfr. verbale del 6 dicembre 2023) e (cfr. verbale del 12 giugno Tes_1 Tes_2
2024).
Per quanto concerne la quantificazione del credito, invece, i conteggi di parte ricorrente meritano senz'altro di essere preferiti rispetto a quelli del c.t.u., evidentemente effettuati sulla scorta dell'effettivo rapporto di lavoro intercorso considerando soltanto il maggior orario di lavoro prestato (e contestato, seppur infondatamente, dalla resistente).
La convenuta, dunque, va condannata al pagamento dell'importo correttamente richiesto con l'atto introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Per la stessa regola processuale, infine, le spese di ctu liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
4.012,25, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1 Parte_1
che liquida in € 2.100,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquiate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 03/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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