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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/07/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. Parte_1
45, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Barba che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Giancarlo Grandinetti che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) per i motivi e le causali dedotte e illustrate in
narrativa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale Ordinario
di Cosenza Sezione Lavoro nel procedimento monitorio n. 293/2024 R.G.; b) imputare la
somma di € 14.053,00 versata in eccedenza dal datore di lavoro (attuale opponente) ad ogni
preteso credito a qualunque titolo maturato e azionato dall'opposto e/o che si dovesse
accertare in corso di giudizio a lui dovuto per qualsivoglia causale o titolo, da portare in
compensazione con ogni preteso credito da quest'ultimo azionato e che dovesse riconoscersi
a favore del medesimo opposto, determinandone e statuendone l'estinzione per l'entità
1 corrispondente, con la condanna del ricorrente al pagamento della eventuale differenza in
eccesso a favore dell'ex datore di lavoro attuale opponente;
c) condannare l'opposto al
pagamento della somma di € 9.350,00 oltre IVA a titolo di fornitura da lui commissionata
ma a tutt'oggi insoluta e accreditata dall'opponente, da portare in compensazione con ogni
preteso credito azionato e che dovesse riconoscersi a favore dell'opposto, determinandone
e statuendone l'estinzione per l'entità corrispondente;
d) condannare l'opposto alle spese e
compensi legali del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… per il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto e diritto,
con la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato. In ogni caso di chiede la
condanna di al pagamento in favore dell'odierno opposto della somma Parte_1
di €. 13.112,87 a titolo di TFR, per tutte le causali di cui all'originario DI ingiustamente
opposto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per tutte le causali ivi
dedotte, si chiede la condanna di parte opponente all'ulteriore pagamento della somma di
€ 1.040,96 a titolo ricalcolo del TFR. Con il favore degli interessi e della rivalutazione
monetaria e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato come operaio alle CP_1
dipendenze della ditta individuale di dal 26.1.2001 al 14.1.2022 e che non Parte_1
aveva percepito il TFR per €. 13.112,87.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto il pagamento della somma indicata di €.
13.112,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e spese della procedura monitoria.
La parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo assumendo che il credito era estinto per compensazione, atteso che il dipendente aveva ricevuto somme maggiori di quelle spettanti per €. 14.053,00 nel periodo novembre 2014/dicembre 2021; che il credito era estinto anche perché il dipendente aveva commissionato opere per €. 9.350,00
2 senza provvedere al pagamento;
che per tale somma si agiva in subordine anche in via riconvenzionale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che le somme erogate trovavano giustificazione a titolo di retribuzione per il rapporto di lavoro;
che tali somme non erano state indicate in busta paga per evitare le ritenute fiscali e previdenziali;
che non aveva mai commissionato le opere indicate da parte ricorrente, per le quali non era stata indicata la data della fornitura, non essendo neppure proprietario di immobili;
che, in ragione della somma di €. 14.053,00
versata da parte ricorrente, doveva procedersi al ricalcolo del TFR, per una differenza di €.
1.040,96, per la quale è stata formulata domanda riconvenzionale. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 28.11.2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte resistente.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La somma oggetto del decreto ingiuntivo è restata incontestata.
Parte ricorrente oppone in compensazione la somma di €. 14.053,00 asseritamente versata in eccedenza rispetto alla retribuzione con argomentazione infondata, atteso che non indica le ragioni di tali versamenti (non potendo darsi seguito alla generica affermazione secondo cui i versamenti di somme maggiori erano stati determinati da benevolenza e favore nei
3 confronti del dipendente), che debbono considerarsi parte della retribuzione anche in ragione delle stesse dichiarazioni della parte ricorrente, che assume di averle versate con causale acconto mensilità.
La parte ricorrente assume poi la compensazione con la somma di €. 9.350,00 per delle opere commissionate dal Sig. e non pagate. CP_1
L'argomentazione è restata sfornita di compiuta dimostrazione, anche per il profilo dell'incertezza sull'effettivo destinatario delle opere, essendo emerso che le stesse sono state effettuate in favore di familiari del resistente.
Deve anche evidenziarsi che i testi riferiscono di opere realizzate tra il 2010 ed il 2015 (teste o tra il 2010 ed il 2020 (teste , nipote del Sig. , in modo tale vi è Tes_1 Tes_2 Parte_1
incertezza anche nei tempi di realizzazione delle opere, comunque risalenti nel tempo senza che risultino richieste di pagamento al momento della realizzazione, non trovando giustificazione la circostanza riferita dai testi e secondo cui la questione del Tes_1 Tes_2
mancato pagamento venne fuori solo al momento della trasformazione della ditta individuale in società a responsabilità limitata nel 2022.
Anche tale eccezione deve dunque rigettarsi, con rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata in subordine.
L'opposizione deve dunque respingersi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
La parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma residua asseritamente spettante sul TFR.
In senso contrario, tuttavia, la quantificazione del TFR è stata effettuata dalla stessa parte resistente in sede di ricorso monitorio, non potendo trovare giustificazione una diversa quantificazione in ragione delle somme indicate come corrisposte dalla parte resistente e percepite (dunque conosciute) dal Sig. che peraltro, nel ricorso monitorio, ha CP_1
4 rinviato a separato giudizio la richiesta del ricalcolo del TFR in ragione della retribuzione effettivamente spettante.
Anche la domanda riconvenzionale di parte resistente, dunque, non può accogliersi.
Le spese seguono la soccombenza sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2024
del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
rigetta le domande riconvenzionali delle parti;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si quantificano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale F. e G. Falcone n. Parte_1
45, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Barba che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, presso CP_1
lo studio dell'Avv. Giancarlo Grandinetti che lo rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 11/2024 del Tribunale di Cosenza-Sezione
Lavoro.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) per i motivi e le causali dedotte e illustrate in
narrativa, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 11/2024 emesso dal Tribunale Ordinario
di Cosenza Sezione Lavoro nel procedimento monitorio n. 293/2024 R.G.; b) imputare la
somma di € 14.053,00 versata in eccedenza dal datore di lavoro (attuale opponente) ad ogni
preteso credito a qualunque titolo maturato e azionato dall'opposto e/o che si dovesse
accertare in corso di giudizio a lui dovuto per qualsivoglia causale o titolo, da portare in
compensazione con ogni preteso credito da quest'ultimo azionato e che dovesse riconoscersi
a favore del medesimo opposto, determinandone e statuendone l'estinzione per l'entità
1 corrispondente, con la condanna del ricorrente al pagamento della eventuale differenza in
eccesso a favore dell'ex datore di lavoro attuale opponente;
c) condannare l'opposto al
pagamento della somma di € 9.350,00 oltre IVA a titolo di fornitura da lui commissionata
ma a tutt'oggi insoluta e accreditata dall'opponente, da portare in compensazione con ogni
preteso credito azionato e che dovesse riconoscersi a favore dell'opposto, determinandone
e statuendone l'estinzione per l'entità corrispondente;
d) condannare l'opposto alle spese e
compensi legali del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… per il rigetto dell'opposizione, infondata in fatto e diritto,
con la conferma integrale del decreto ingiuntivo impugnato. In ogni caso di chiede la
condanna di al pagamento in favore dell'odierno opposto della somma Parte_1
di €. 13.112,87 a titolo di TFR, per tutte le causali di cui all'originario DI ingiustamente
opposto. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per tutte le causali ivi
dedotte, si chiede la condanna di parte opponente all'ulteriore pagamento della somma di
€ 1.040,96 a titolo ricalcolo del TFR. Con il favore degli interessi e della rivalutazione
monetaria e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato come operaio alle CP_1
dipendenze della ditta individuale di dal 26.1.2001 al 14.1.2022 e che non Parte_1
aveva percepito il TFR per €. 13.112,87.
Con il decreto ingiuntivo opposto è stato ingiunto il pagamento della somma indicata di €.
13.112,87 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e spese della procedura monitoria.
La parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo assumendo che il credito era estinto per compensazione, atteso che il dipendente aveva ricevuto somme maggiori di quelle spettanti per €. 14.053,00 nel periodo novembre 2014/dicembre 2021; che il credito era estinto anche perché il dipendente aveva commissionato opere per €. 9.350,00
2 senza provvedere al pagamento;
che per tale somma si agiva in subordine anche in via riconvenzionale. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che le somme erogate trovavano giustificazione a titolo di retribuzione per il rapporto di lavoro;
che tali somme non erano state indicate in busta paga per evitare le ritenute fiscali e previdenziali;
che non aveva mai commissionato le opere indicate da parte ricorrente, per le quali non era stata indicata la data della fornitura, non essendo neppure proprietario di immobili;
che, in ragione della somma di €. 14.053,00
versata da parte ricorrente, doveva procedersi al ricalcolo del TFR, per una differenza di €.
1.040,96, per la quale è stata formulata domanda riconvenzionale. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 28.11.2024 è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte resistente.
All'esito della prova espletata la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'1.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La somma oggetto del decreto ingiuntivo è restata incontestata.
Parte ricorrente oppone in compensazione la somma di €. 14.053,00 asseritamente versata in eccedenza rispetto alla retribuzione con argomentazione infondata, atteso che non indica le ragioni di tali versamenti (non potendo darsi seguito alla generica affermazione secondo cui i versamenti di somme maggiori erano stati determinati da benevolenza e favore nei
3 confronti del dipendente), che debbono considerarsi parte della retribuzione anche in ragione delle stesse dichiarazioni della parte ricorrente, che assume di averle versate con causale acconto mensilità.
La parte ricorrente assume poi la compensazione con la somma di €. 9.350,00 per delle opere commissionate dal Sig. e non pagate. CP_1
L'argomentazione è restata sfornita di compiuta dimostrazione, anche per il profilo dell'incertezza sull'effettivo destinatario delle opere, essendo emerso che le stesse sono state effettuate in favore di familiari del resistente.
Deve anche evidenziarsi che i testi riferiscono di opere realizzate tra il 2010 ed il 2015 (teste o tra il 2010 ed il 2020 (teste , nipote del Sig. , in modo tale vi è Tes_1 Tes_2 Parte_1
incertezza anche nei tempi di realizzazione delle opere, comunque risalenti nel tempo senza che risultino richieste di pagamento al momento della realizzazione, non trovando giustificazione la circostanza riferita dai testi e secondo cui la questione del Tes_1 Tes_2
mancato pagamento venne fuori solo al momento della trasformazione della ditta individuale in società a responsabilità limitata nel 2022.
Anche tale eccezione deve dunque rigettarsi, con rigetto anche della domanda riconvenzionale formulata in subordine.
L'opposizione deve dunque respingersi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
La parte resistente ha formulato domanda riconvenzionale per il pagamento della somma residua asseritamente spettante sul TFR.
In senso contrario, tuttavia, la quantificazione del TFR è stata effettuata dalla stessa parte resistente in sede di ricorso monitorio, non potendo trovare giustificazione una diversa quantificazione in ragione delle somme indicate come corrisposte dalla parte resistente e percepite (dunque conosciute) dal Sig. che peraltro, nel ricorso monitorio, ha CP_1
4 rinviato a separato giudizio la richiesta del ricalcolo del TFR in ragione della retribuzione effettivamente spettante.
Anche la domanda riconvenzionale di parte resistente, dunque, non può accogliersi.
Le spese seguono la soccombenza sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 11/2024
del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
rigetta le domande riconvenzionali delle parti;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che si quantificano in €. 2.700,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 25.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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