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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 164 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
Parte_2
Avv. Cristiano Annunziata
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Siro Centofanti
appellata
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio,
sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 6.950,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che la società appellante è
tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A
- S E Z I O N E L A V O R O -
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr. Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 164 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Pt_1
p r o m o s s a d a
Parte_2
Avv. Cristiano Annunziata
appellante
c o n t r o
CP_1
Avv. Siro Centofanti
appellata
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio,
sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 6.950,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che la società appellante è
tenuta a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Vincenzo Pio Baldi)