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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7761 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 930/2019 RG., trattenuta in decisione in data
17.12.2025, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(C.F./P.IVA: ), cancellata dal registro delle imprese, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to avv. Guido Granzotto (C.F. ), come da C.F._1 delega in atti.
Interveniente, ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione della società
[...]
(c.f. ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dell'avv. Guido Granzotto (cod. fisc. ), come da delega C.F._1 in atti
e
Appellata e appellante incidentale
a socio unico, (C.F./P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Diotallevi (C.F. ) e SI C.F._2
CC (c.f. ), come da delega in atti. C.F._3 Interveniente, ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione della società
[...]
, per conto di investimento Controparte_3
alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Aiace”,. (C.F. C.F._3
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 rappresentata e difea dall'avv. SI CC (C.F. ), come da delega C.F._3 in atti
Appellata
Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_5 rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Maria NA (C.F. e Paolo C.F._4
NA (C.F. , C.F._5
Oggetto: locazione.
Fatto e diritto
§ La società ha impugnato la sentenza del tribunale di Roma n. 895/2019, che ha Parte_3 dichiarato risolto il contratto di locazione, avente ad oggetto l'immobile, di proprietà della società
sito in Roma via Domenico Sansotta 97, per grave inadempimento all'obbligo di CP_2 pagamento di canoni ed oneri accessori, con la condanna alla corresponsione di quanto dovuto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, avanzata dalla e l'ha Parte_1 condannata al rimborso delle spese di lite, in favore della società e della CP_2 [...]
Controparte_4
La società ha proposto appello incidentale nei confronti della società conduttrice, al fine di CP_2 ottenere un ulteriore importo, a titolo di canoni di locazione.
In data 31 maggio 2024, la Società è intervenuta in giudizio, ex art. 111 Parte_4
c.p.c., quale cessionaria pro soluto del solo credito litigioso, vantato da nei confronti di , Pt_1 CP_2 appunto il credito da risarcimento danni.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2024, la Corte, preso atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società cedente, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto, ai sensi dell'art. 305 cpc, dalla società, già intervenuta, Parte_4
cessionaria del solo credito litigioso, che è un successore a titolo particolare della società
[...] appellante, poi cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non è stato riassunto nei confronti degli ex soci della società appellante. Al riguardo gli ex soci non hanno più un interesse sostanziale alla definizione del giudizio riguardo alla pretesa creditoria;
quali successori a titolo universale assumono una posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferita a titolo particolare, e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione. (Cass. civile
8633/2024).
La società estinta, dopo la cessione del credito litigioso, era rimasta l'unica legittimata passiva rispetto all'appello incidentale, proposto (e non rinunciato) dalla società , a cui è succeduta CP_2 CP_3 società di gestione del risparmio. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Il deposito dell'atto di riassunzione è avvenuto tempestivamente e la mancata notifica a parti necessarie del giudizio non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.; il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (tra le altre Cass. civ. 1900/2011).
Concesso il termine la società riassumente ugualmente non ha notificato il ricorso agli ex soci della società sostenendo che spettava alla società appellante incidentale, l'unica ad averne interesse, Pt_1 ed ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale. In questo modo, si è attribuita un potere di riassunzione congiunto ad un potere di scioglimento di una causa unica che vede gli ex soci, da un lato, legittimati processualmente a stare in giudizio quale parte originaria, ex art. 111 cpc, e, dall'altro, quali unici legittimati passivi dell'appello incidentale riguardante la posizione debitoria della società cancellata. Il deposito del ricorso vale nei confronti di tutte le parti e non è ammissibile l'estinzione parziale di un giudizio, che riguarda un rapporto unico, intercorrente tra le parti originarie.
In conclusione, il termine è decorso e la causa non è stata riassunta nei confronti di tutte le parti. Va, dunque, accolta l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio, proposta dalla società
[...]
. Controparte_3 La complessità della questione ed i diversi interventi della Suprema Corte, a sezioni unite, in materia di cancellazione delle società, con particolare riferimento alle conseguenze nei giudizi in cui sono parte, comportano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Roma, 17.12.2025 IL PRESIDENTE rel
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Rizzo presidente rel. dott.ssa Maria Speranza Ferrara consigliere dott. Paolo Caliman consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza
Sentenza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 930/2019 RG., trattenuta in decisione in data
17.12.2025, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, e vertente tra le seguenti parti
Appellante
(C.F./P.IVA: ), cancellata dal registro delle imprese, Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to avv. Guido Granzotto (C.F. ), come da C.F._1 delega in atti.
Interveniente, ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione della società
[...]
(c.f. ), Controparte_1 Parte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dell'avv. Guido Granzotto (cod. fisc. ), come da delega C.F._1 in atti
e
Appellata e appellante incidentale
a socio unico, (C.F./P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Diotallevi (C.F. ) e SI C.F._2
CC (c.f. ), come da delega in atti. C.F._3 Interveniente, ex art. 111 cpc, quale successore a titolo particolare nella posizione della società
[...]
, per conto di investimento Controparte_3
alternativo immobiliare di tipo chiuso denominato “Fondo Aiace”,. (C.F. C.F._3
(C. F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_4 rappresentata e difea dall'avv. SI CC (C.F. ), come da delega C.F._3 in atti
Appellata
Controparte_4
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore; P.IVA_5 rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Maria NA (C.F. e Paolo C.F._4
NA (C.F. , C.F._5
Oggetto: locazione.
Fatto e diritto
§ La società ha impugnato la sentenza del tribunale di Roma n. 895/2019, che ha Parte_3 dichiarato risolto il contratto di locazione, avente ad oggetto l'immobile, di proprietà della società
sito in Roma via Domenico Sansotta 97, per grave inadempimento all'obbligo di CP_2 pagamento di canoni ed oneri accessori, con la condanna alla corresponsione di quanto dovuto;
ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, avanzata dalla e l'ha Parte_1 condannata al rimborso delle spese di lite, in favore della società e della CP_2 [...]
Controparte_4
La società ha proposto appello incidentale nei confronti della società conduttrice, al fine di CP_2 ottenere un ulteriore importo, a titolo di canoni di locazione.
In data 31 maggio 2024, la Società è intervenuta in giudizio, ex art. 111 Parte_4
c.p.c., quale cessionaria pro soluto del solo credito litigioso, vantato da nei confronti di , Pt_1 CP_2 appunto il credito da risarcimento danni.
Alla successiva udienza del 19 giugno 2024, la Corte, preso atto dell'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società cedente, ha dichiarato l'interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato riassunto, ai sensi dell'art. 305 cpc, dalla società, già intervenuta, Parte_4
cessionaria del solo credito litigioso, che è un successore a titolo particolare della società
[...] appellante, poi cancellata dal registro delle imprese, ma il giudizio non è stato riassunto nei confronti degli ex soci della società appellante. Al riguardo gli ex soci non hanno più un interesse sostanziale alla definizione del giudizio riguardo alla pretesa creditoria;
quali successori a titolo universale assumono una posizione meramente processuale, già consolidata ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ., e scissa dalla titolarità sostanziale del rapporto, trasferita a titolo particolare, e che, di conseguenza, non era più disponibile da parte della società e non poteva essere né rinunciata né inclusa nel bilancio finale di liquidazione. (Cass. civile
8633/2024).
La società estinta, dopo la cessione del credito litigioso, era rimasta l'unica legittimata passiva rispetto all'appello incidentale, proposto (e non rinunciato) dalla società , a cui è succeduta CP_2 CP_3 società di gestione del risparmio. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, i soci sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Il limite di responsabilità dei soci ex art. 2495 c.c., comma 2, non incide sulla loro legittimazione processuale, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, perché ben possono, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.
Il deposito dell'atto di riassunzione è avvenuto tempestivamente e la mancata notifica a parti necessarie del giudizio non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c.; il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (tra le altre Cass. civ. 1900/2011).
Concesso il termine la società riassumente ugualmente non ha notificato il ricorso agli ex soci della società sostenendo che spettava alla società appellante incidentale, l'unica ad averne interesse, Pt_1 ed ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'appello incidentale. In questo modo, si è attribuita un potere di riassunzione congiunto ad un potere di scioglimento di una causa unica che vede gli ex soci, da un lato, legittimati processualmente a stare in giudizio quale parte originaria, ex art. 111 cpc, e, dall'altro, quali unici legittimati passivi dell'appello incidentale riguardante la posizione debitoria della società cancellata. Il deposito del ricorso vale nei confronti di tutte le parti e non è ammissibile l'estinzione parziale di un giudizio, che riguarda un rapporto unico, intercorrente tra le parti originarie.
In conclusione, il termine è decorso e la causa non è stata riassunta nei confronti di tutte le parti. Va, dunque, accolta l'eccezione di estinzione dell'intero giudizio, proposta dalla società
[...]
. Controparte_3 La complessità della questione ed i diversi interventi della Suprema Corte, a sezioni unite, in materia di cancellazione delle società, con particolare riferimento alle conseguenze nei giudizi in cui sono parte, comportano la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Roma, 17.12.2025 IL PRESIDENTE rel