Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 467/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 467/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1551/2022 del Tribunale di Nocera
Inferiore, emessa in data 27/10/2022, depositata telematicamente in data 28/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 31/10/2022 - non notificata,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria D'Alessio ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Nocera Inferiore (SA), alla Via F. Dentice D'Accadia nr. 40, presso studio difensore,
- appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Greco ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Nocera Superiore (SA), alla Via V. Russo nr. 141, presso studio difensore.
- appellato –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1551/2022 del Tribunale di Nocera
Inferiore – Risarcimento danni, usucapione e comproprietà
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 24/04/2023 per l'appellato presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 27/04/2023, proponeva gravame avverso la Parte_1 sentenza n. 1551/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 27/10/2022, depositata telematicamente in data 28/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 31/10/2022 – non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore così decideva:
“a. rigetta la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto;
b. accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta e, conseguentemente, dichiara l'intervenuta usucapione, in suo favore, del diritto di (com)proprietà, in ipotesi spettante all'attrice, di quella parte del viale ricompresa tra il cancello di accesso al civico 24 di via Dello Stadio di Pagani ed il secondo cancello in ferro munito di rotelle per circa 7 metri e, quindi, sino all'altezza delle staffe in ferro situate ai lati dello stesso ed infisse sul muro del fabbricato e su quello di delimitazione del vano stesso;
c. ordina al Conservatore degli RR.II.di Salerno di trascrivere la presente sentenza, per ogni finalità di legge;
d. condanna parte attrice a pagare in favore di parte convenuta, ma con distrazione in favore del difensore costituito, la metà delle spese del giudizio che quantifica in complessivi €. 1.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CNA come per legge, compensandone l'altra metà; d. pone interamente in capo a parte attrice le spese per l'espletamento dell'ispezione giudiziale, come già liquidate nel proprio precedente provvedimento, con eventuale rimborso in favore della parte anticipataria”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato in data 24/03/2010 e iscritto a ruolo in data 29/03/2010, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Nocera Inferiore, esponendo di essere proprietaria – con atto di donazione Controparte_1
e cessione di diritti per notar del 30/10/1987, rep. n. 10676 racc. n. 1298, registrato Per_1 ad Eboli in data 05/11/1987 al n. 1229 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di
Salerno in data 06/11/1987 al n. d'ordine 30111 e n. particolare 24284 - di alcune unità immobiliari facenti parte di un fabbricato sito in Pagani (SA), alla Via dello Stadio n. 30 e precisamente 1) di un appartamento sito al piano 1, composto da n. 4 vani e doppi accessori e confinante a nord con fabbricato ad est con Via dello Stadio, a sud con gabbia Per_2 scala, pianerottolo e area di distacco da beni e ad ovest con restante proprietà, 2) di Per_3 un garage a piano terra confinante a nord con altro locale, ad est con Via dello Stadio, a sud pag. 2/7 con gabbia delle scale e corridoio comune , 3) di un locale sottotetto al terzo piano confinante a nord con fabbricato ad est con Via dello Stadio, a sud con gabbia scala, Per_2 pianerottolo e area di distacco da beni e ad ovest con altro sottotetto;
esponeva Per_3 ancora che l'accesso alle parti comuni e agli altri immobili precedentemente descritti di esclusiva proprietà dell'attrice avveniva anche da Via dello Stadio nr. 24 attraverso un cancello esistente. Rappresentava anche che il convenuto era proprietario Controparte_1 di un appartamento situato al piano 2, soprastante l'appartamento di proprietà dell'attrice, di un garage e di un sottotetto facenti parte di un fabbricato sito in Pagani (SA), alla Via dello
Stadio nr. 30, nonché di un altro immobile situato al pian terreno facente parte del medesimo fabbricato ove esercitava l'attività professionale insieme alla moglie e che detti Per_4 immobili godevano di accesso anche da Via dello Stadio nr. 24, in Pagani (SA). Lamentava
l'attrice di aver scoperto all'inizio del 2008 che il convenuto aveva cambiato Controparte_1
- arbitrariamente e senza nulla comunicare e/o concordare – la serratura del cancello impedendo l'accesso alle parti comuni e agli immobili indicati da Via dello Stadio nr. 24 e che a nulla erano valsi gli inviti rivolti al convenuto;
pertanto, chiedeva al Tribunale di Nocera
Inferiore 1) di ordinare, previo accertamento del diritto di accesso alle parti comuni e agli immobili di proprietà dell'attrice, anche da Via dello Stadio nr. 24, l'immediata consegna all'attrice della nuova chiave del cancello posto alla Via dello Stadio nr. 24, 2) di condannare il convenuto al risarcimento dei danni per il mancato godimento dal 2008 dell'accesso e dell'annesso passaggio per l'arbitraria sostituzione della serratura del cancello, con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 11/06/2010, si costituiva in giudizio quale parte Controparte_1 convenuta, che contestava tutte le avverse pretese e nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze;
contestualmente, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione sulla parte di viale delimitata da due cancelli. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di interrogatorio formale, di prova per testi e di ispezione giudiziale dei luoghi di causa ex art. 118 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 05/06/2018 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 3/7 Con sentenza n. 1551/2022 emessa in data 27/10/2022, depositata telematicamente in data
28/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 31/10/2022 – non notificata, il Tribunale di Nocera Inferiore, ritenuta infondata la domanda attrice, rigettava le richieste di , accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto e dichiarava Parte_1
l'intervenuta usucapione del diritto di comproprietà della parte di viale compreso tra il cancello di accesso al civico nr. 24 e il secondo cancello, ordinava la trascrizione della sentenza al Conservatore, condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite quantificate in
€ 1.900,00 e delle spese di ispezione giudiziale. Con la proposizione del presente gravame,
l'odierna appellante, censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti Parte_1 motivi: “1) Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie- capo della sentenza sulla domanda principale ( pag. 4-8); 2) Erronea valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie capo della sentenza sulla domanda riconvenzionale (pagg. 8- 10); 3) Sul risarcimento dei danni;
4) Violazioni di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1551/2022 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, II Sezione Civile, Giudice
G.U. On, dott. Ermanno Di Nuzzo, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1575/2010, emessa il 27.10.2022, pubblicata il 28.10.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano e per i motivi sopra esposti e di cui in citazione e successivi scritti difensivi di primo grado:
1) accertato il diritto di accesso alle parti comuni ed agli immobili di proprietà dell'attrice, anche da via Dello
Stadio, n.24, Pagani (SA), ordinare al convenuto, sig. l'immediata consegna all'attrice, Controparte_1 sig.ra , della nuova chiave del cancello posto alla via Dello Stadio, n.24, di Pagani (SA); Parte_1
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. patiti dall'attrice per il mancato godimento, dall'inizio del 2008, dell'accesso e dell'annesso passaggio attraverso il cancello sito in
Pagani (SA), alla via Dello Stadio, n.24, a causa dell'arbitraria sostituzione della serratura, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 3) conseguentemente disattendere la domanda riconvenzionale spiegata perché assolutamente infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto oltre che non provata;
4) il tutto con condanna del soccombente alle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge e spese per espletamento dell'ispezione giudiziale ed emissione, contestualmente alla sentenza, di separato decreto di liquidazione delle competenze da corrispondersi al sottoscritto difensore nominato a carico dello Stato (articolo 83 del Dpr 115/2002, Testo unico delle
pag. 4/7 disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, comma 3-bis, aggiunto dalla legge di stabilità 2016, la n. 208/2015), essendo stata l'appellante, ammessa al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato con delibera del 05/04/2023, Prot. n. 2023/3858 del Consiglio dell'Ordine degli
Avv.ti di Salerno”. In via istruttoria, chiedeva disporsi C.T.U. Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data
03/08/2023, si costituiva in giudizio , quale parte appellata, che eccepiva, in Controparte_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali. Fissata la prima udienza per il 28/09/2023, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 04/10/2023, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
05/10/2023, la Corte, ritenendo sussistente la manifesta fondatezza del gravame, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 07/11/2024 poi rinviata al 06/03/225 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. per l'udienza del 06/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio
e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto. L'appello, come proposto, va parzialmente accolto per le ragioni di seguito riportate.
L'appellante in primo grado ha proposta azione per ottenere “previo accertamento del diritto di accesso alle parti comuni e agli immobili di proprietà dell'attrice, anche da via Dello Stadio
n. 24, Pagani (Sa), per motivi di cui in premessa, ordinare al convenuto, sig. Controparte_1
l'immediata consegna all'attrice, sign.ra della nuova chiave del cancello alla Parte_1 via della Stadio, n. 24; inoltre ha chiesto il riconoscimento del risarcimento del danno per il mancato godimento dall'inizio dell'anno 2008 dell'accesso per l'arbitraria sostituzione della serratura del cancello. Il convenuto nel costituirsi ha sua volta ha proposta azione pag. 5/7 riconvenzionale di usucapione della proprietà esclusiva sulla strada costituente in passaggio intercluso dai due cancelli. La domanda proposta dalla è stata qualificata Parte_1 come azione possessoria, ovvero come affermato dalla stessa appellante azione volta alla consegna della chiave di accesso al viale comune anche attraverso il cancello alla via Dello
Stadio 24 di Pagani. Detta qualificazione non è contestata e come tale incide sulla natura della attività di verifica delle pretese della appellante, non trattandosi di una azione petitoria, non viene in discussione la natura del diritto vantato da ciascuna parte sul viale comune, anche in comproprietà, ma l'accertamento attraverso l'istruttoria dell'esercizio del possesso attuale, pubblico e pacifico, inteso come situazione di mero fatto riferibile all'utilizzo della cosa.
Invero, la motivazione del primo giudice ha escluso la prova del possesso in relazione alla escussione dei testimoni, ritenuta non provata la effettiva disponibilità della chiave di apertura del cancello, se non per concessione o tolleranza dell'appellato. L'appellante si duole della erronea valutazione delle risultanze probatorie, in relazione ai titoli di proprietà, e alla prova del possesso della chiave dall'anno 1987 all'anno 2008. L'appellante sostiene che la testimonianza di sia determinante a riconoscere il possesso della chiave Testimone_1 che lo stesso riferiva in possesso del marito della con Persona_5 Parte_1 cui ha collaborato per ragioni di lavoro, sin dall'anno 2004, quando recatosi sul posto gli veniva aperto dal , ed anche nelle altre circostanze in cui si è recato sul posto, ance Per_5 utilizzando un piccolo trattore. Tuttavia detta testimonianza non sarebbe stata valorizzata, congiuntamente all'ispezione dei luoghi. Invero, le critiche mosse non hanno ragion d'essere considerato che l'ispezione dei luoghi cristallizza lo stato dei luoghi, ma non è funzionale alla prova del possesso, e la stessa disponibilità occasionale delle chiave per aprire il cancello, come per consentire l'attività di espurgo (teste per le episodicità della Testimone_2 stessa non vale a dimostrare il possesso. Mentre i testi di parte convenuta nulla hanno riferito in ordine al possesso della chiave da parte della attrice. Irrilevante, è infine tutta la disputa sulla natura comune del viale, poiché in questa sede non si verte in tema di accertamento del diritto, ma del possesso, ovvero la situazione di fatto tradotta nell'esercizio del passaggio e dell'utilizzo del cancello di accesso, i due momenti non devono essere confusi. Da ciò ne discende l'assenza della piena prova del possesso della chiave di cui si chiede la restituzione per accedere da cancello, e per conseguenza l'assenza della fondatezza della pretesa risarcitoria. La decisione di primo grado va riformata in relazione all'accoglimento della pag. 6/7 domanda di usucapione, aspetto costituente motivo di appello ulteriore. L'art. 705 cpc stabilisce il divieto del convenuto nel giudizio possessorio di proporre la domanda petitoria, prima che il giudizio possessorio sia stato definito, essendo l'azione possessoria volta a garantire solo il possesso e chi lo esercita, con l'unica eccezione in caso di ineluttabile pericolo per la situazione petitoria da tutelare, circostanze non dimostrate dal convenuto in riconvezionale nel caso in esame. Detto aspetto attiene all'ammissibilità del cumulo della domanda possessoria e di quella petitoria, e come tale rilevabile d'ufficio. Ne deriva che l'azione petitoria volta a far accertare il diritto esclusivo del viale, in contrasto con la supposta comproprietà è in questa sede inammissibile. Per le ragioni esposte, le spese di lite vanno compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1551/2022 del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 27/10/2022, depositata telematicamente in data 28/10/2022, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 31/10/2022 - non notificata, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 1551/2022 del Tribunale di Nocera Inferiore dichiara inammissibile la domanda di usucapione di
, confermato il rigetto della domanda di Controparte_1 Parte_1
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 17 / 05/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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