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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10754 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTEPRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_2
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico ed universale anche per la figlia a carico e conseguentemente condanna Parte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro l convenuto alla integrazione della prestazione, nella misura di legge, CP_1
dall'ottobre 2022.
CP_ Condanna l alle spese di lite, che liquida in € 886,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_
-Premesso che il ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo che fosse condannato all''integrazione dell'Assegno Unico universale dalla mensilità di ottobre
2022 relativamente alla figlia . Deduceva di avere proposto domanda per Pt_2
l'assegno unico universale in data 23/02/2022 per le figlie e . Pt_2 Per_1
Successivamente, in seguito al raggiungimento della maggiore età da parte della
CP_ figlia (02/09/2022), l riduceva la prestazione ad un figlio da ottobre Pt_2
2022. Rappresentava ancora di avere trasmesso all'Isitituto previdenziale il certificato di frequenza scolastica il 02/03/2023 e successivamente di avere presentato istanza di riesame il 28/07/2023, rimasta senza risposta.
CP_
-Premesso che l regolarmente costituitosi si è opposto, deducendo tardività
della produzione documentale e impossibilità di provvedere retroattivamente all'integrazione della prestazione richiesta.
-Premesso che il procuratore di parte ricorrente rappresentava che, sebbene la
CP_ domanda sia stata integrata dal ricorrente nel mese di marzo 2023, l in data
28.07.2023 aveva comunque comunicato di averla posto in rielaborazione;
chiedeva
CP_ pertanto la convocazione del funzionario per gli opportuni chiarimenti ex art. 421 c.p.c.
Ritenutane l'opportunità, veniva, quindi, disposta l'audizione del funzionario competente che tuttavia non si presentava in udienza per i chiesti chiarimenti;
indi la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro causa veniva rinviata per discussione all'udienza odierna, ed in pari data decisa.
-Ritenuto che il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Deve considerarsi malposta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa sollevata dall stante che il ricorrente ha CP_3
presentato in data domanda per l'assegno unico universale in data 23/02/2022 per le figlie e ( cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Pt_2 Per_1
Nel merito si osserva che l'assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 è
erogato per figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni se frequentano corsi di formazione, lavorano con reddito inferiore a 8.000 euro annui, sono disoccupati o svolgono servizio civile. Inoltre, è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
Per quanto ci occupa, la frequenza scolastica, è dunque il requisito sostanziale che consente la prosecuzione dell'AUU per i figli nella fascia d'età da diciotto a ventuno anni
Orbene, nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto e documentato: che la figlia ha compiuto la maggiore età il 02/09/2022; che per l'anno scolastico. Parte_2
2022/2023 la medesima ha frequentato la scuola, come da certificato rilasciato il
CP_ 18/11/2022; che il certificato è stato trasmesso all in data 02/03/2023.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta dunque che il requisito della frequenza era presente sin dall'ottobre 2022, allorché l' ha ridotto l'assegno CP_1
per il sopravvenuto compimento della maggiore età sospendendo la prestazione per la figlia maggiore . Pt_2
La produzione tardiva all' dell'attestato di frequenza, in mancanza di una CP_1
norma che ne preveda una decadenza sostanziale, non pregiudica la spettanza
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della prestazione per i mesi nei quali la condizione era in ogni caso sussistente. Il ricorso pertanto merita di essere accolto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo anche in materia di spese di lite.
Il ricorso va, pertanto, accolto con le consequenziali statuizioni anche per quanto concerne le spese di lite.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 10754 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
SEDE LEGALE IN ROMA VIA Controparte_1
CIRO IL GRANDE N.21 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTEPRO
(Avv. FANARA SALVATORE) CP_2
resistente
All'udienza del 16.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico ed universale anche per la figlia a carico e conseguentemente condanna Parte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro l convenuto alla integrazione della prestazione, nella misura di legge, CP_1
dall'ottobre 2022.
CP_ Condanna l alle spese di lite, che liquida in € 886,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_
-Premesso che il ricorrente ha convenuto in giudizio l chiedendo che fosse condannato all''integrazione dell'Assegno Unico universale dalla mensilità di ottobre
2022 relativamente alla figlia . Deduceva di avere proposto domanda per Pt_2
l'assegno unico universale in data 23/02/2022 per le figlie e . Pt_2 Per_1
Successivamente, in seguito al raggiungimento della maggiore età da parte della
CP_ figlia (02/09/2022), l riduceva la prestazione ad un figlio da ottobre Pt_2
2022. Rappresentava ancora di avere trasmesso all'Isitituto previdenziale il certificato di frequenza scolastica il 02/03/2023 e successivamente di avere presentato istanza di riesame il 28/07/2023, rimasta senza risposta.
CP_
-Premesso che l regolarmente costituitosi si è opposto, deducendo tardività
della produzione documentale e impossibilità di provvedere retroattivamente all'integrazione della prestazione richiesta.
-Premesso che il procuratore di parte ricorrente rappresentava che, sebbene la
CP_ domanda sia stata integrata dal ricorrente nel mese di marzo 2023, l in data
28.07.2023 aveva comunque comunicato di averla posto in rielaborazione;
chiedeva
CP_ pertanto la convocazione del funzionario per gli opportuni chiarimenti ex art. 421 c.p.c.
Ritenutane l'opportunità, veniva, quindi, disposta l'audizione del funzionario competente che tuttavia non si presentava in udienza per i chiesti chiarimenti;
indi la
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro causa veniva rinviata per discussione all'udienza odierna, ed in pari data decisa.
-Ritenuto che il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Deve considerarsi malposta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa sollevata dall stante che il ricorrente ha CP_3
presentato in data domanda per l'assegno unico universale in data 23/02/2022 per le figlie e ( cfr. doc. 1 allegato al ricorso). Pt_2 Per_1
Nel merito si osserva che l'assegno Unico e Universale (AUU) per i figli, istituito dal decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022 è
erogato per figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni se frequentano corsi di formazione, lavorano con reddito inferiore a 8.000 euro annui, sono disoccupati o svolgono servizio civile. Inoltre, è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
Per quanto ci occupa, la frequenza scolastica, è dunque il requisito sostanziale che consente la prosecuzione dell'AUU per i figli nella fascia d'età da diciotto a ventuno anni
Orbene, nel corso del giudizio il ricorrente ha dedotto e documentato: che la figlia ha compiuto la maggiore età il 02/09/2022; che per l'anno scolastico. Parte_2
2022/2023 la medesima ha frequentato la scuola, come da certificato rilasciato il
CP_ 18/11/2022; che il certificato è stato trasmesso all in data 02/03/2023.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta dunque che il requisito della frequenza era presente sin dall'ottobre 2022, allorché l' ha ridotto l'assegno CP_1
per il sopravvenuto compimento della maggiore età sospendendo la prestazione per la figlia maggiore . Pt_2
La produzione tardiva all' dell'attestato di frequenza, in mancanza di una CP_1
norma che ne preveda una decadenza sostanziale, non pregiudica la spettanza
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della prestazione per i mesi nei quali la condizione era in ogni caso sussistente. Il ricorso pertanto merita di essere accolto con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo anche in materia di spese di lite.
Il ricorso va, pertanto, accolto con le consequenziali statuizioni anche per quanto concerne le spese di lite.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 16/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro