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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 13467 /2023 alla quale venivano riunite le cause rg. n. 13470/2023 e 13476/2023 vertente
TRA
nato a [...]-DUCENTA (CE) il 16/01/1959, Parte_1
, nato il [...]; Parte_2
, nato il [...]; Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. IZZO MICHELA, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VIA UNITA' ITALIANA,28 rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. LUMACA DANIELA e dall'avv. MARGHERITA DELL'ANNO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: tempo - tuta
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con separati ed autonomi ricorsi depositati in data 31/10/2023, successivamente riuniti in corso di causa per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti, tutti dipendenti dell con Parte_4 qualifica indicata in ricorso ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa, hanno chiesto il riconoscimento del tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva presenza ed il conseguenziale pagamento Contr da parte dell delle relative differenze retributive. Secondo la tesi dei ricorrenti le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro (“indossare la divisa in Azienda immediatamente
1 prima dell'inizio del turno di lavoro in ragione delle necessità igieniche e sanitarie”) e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo (“i ricorrenti dovevano essere presenti all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro che deve essere necessariamente indossata presso i locali aziendali, essendo peraltro custodita”). Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto a fondamento della propria domanda la seguente ricostruzione fattuale: “nei giorni lavorativi arrivano sul luogo di lavoro entrando dal lato del Pronto Soccorso vecchio e, più precisamente, su via Cirigliano Contr dove c'è un parcheggio convenzionato per i dipendenti e personale Una volta parcheggiato, dall'accesso pedonale ed accedendo dal retro, scendono direttamente nel piano seminterrato dove si trovano gli spogliatoi;
dopo aver effettuato l'operazione di vestizione salgono al piano rialzato dove ci sono i marcatempo, compiendo l'operazione di rilevamento di presenza e salgono al secondo piano dove si trova il proprio reparto;
alla fine del proprio turno di servizio, attendono il collega per fare il passaggio di consegne e solo dopo la presa in carico del paziente/i si allontanano dal posto di lavoro beggiando per poi effettuare l'operazione di svestizione”. Si è costituita in tutti i giudizi l che ha eccepito in via preliminare Parte_4 la prescrizione quinquennale del credito azionato e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che non vi era una disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima Contr dell'operazione inversa. In particolare, l ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta evidenziando che “Nel Presidio di Aversa, sede di lavoro del Parte_5 ricorrente, il badge è posizionato al piano terra dell'edificio costringendo il personale, all'inizio del turno, nell'ordine ad effettuare la timbratura in entrata, a recarsi negli spogliatoi/reparto ed a svestirsi per indossare la divisa lavorativa e, viceversa, alla fine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita”. Contr In altre parole, l ha dedotto che i ricorrenti non erano assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Occorre partire da una necessaria premessa. Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
2 Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_6 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno Pt_6 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18). Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19). La Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24). Tanto doverosamente premesso, e quindi ripercorsa in sintesi l'elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto al riconoscimento del tempo tuta quale tempo di lavoro ordinario in assenza di una specifica disposizione contrattuale, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto in favore dei ricorrenti. L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016- 2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e
3 sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “
[...]
DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e Parte_7 svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”. La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate. Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ritiene di poter aderire al rinnovato orientamento di Sezione (cfr. sent. 26.5.2024) e di chiarire che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assume una dimensione (o meglio una funzione ) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative. Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo
4 per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura. Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi dei ricorrenti di rilevare la presenza dopo le operazioni di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di Contr costituzione dall di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva. Dalla relazione a firma del direttore sanitario del P.O. di Aversa del 9.6.23 depositata in atti emerge che per “prassi consolidata” seguita da tutti i dipendenti del presidio ospedaliero, l'operazione di vestizione/svestizione è effettuata dopo aver timbrato il cartellino all'entrata e prima di timbrare il cartellino all'uscita (“Si precisa che i marcatempo cartellini sono ubicati all'ingresso principale - Piano Rialzato mentre gli spogliatoi sono allocati al Piano Sotterraneo del P.O. Da ultimo, si fa rilevare che questa Direzione Sanitaria non ha emesso disposizioni riguardanti le operazioni di vestizione e svestizione. Ad ogni modo, preme ribadire che è ormai prassi consolidata, adottata da tutto il personale di codesto Presidio, effettuare le predette operazioni in entrata, successivamente all'attestazione della presenza, ed in uscita precedentemente alla rilevazione elettronica di detta presenza in servizio, a mezzo badge in dotazione”). Contr A fronte della prassi di segno contrario dell resistente, i ricorrenti non hanno specificamente contestato il documento in questione, né hanno contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero, ribadendo unicamente “la necessità di dover beggiare già con gli indumenti da lavoro all'inizio del turno”. La tesi dei ricorrenti presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta. Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nei ricorsi introduttivi viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza. In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata degli stessi ricorrenti quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro. In altre parole, il comportamento dei lavoratori, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione. Sotto altro e diverso profilo, se anche si volesse adottare l'impostazione perorata dai ricorrenti, le domande risulterebbero ugualmente infondate. I ricorrenti deducono di aver impiegato un tempo ulteriore per la vestizione/svestizione (richiesto nelle conclusioni come orario di lavoro straordinario) rispetto a quello retribuito, ma non puntualizzano in alcun modo in
5 ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, i ricorrenti non specificano né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione, e neppure chiariscono l'orario esatto in cui eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione. Tali carenze di allegazione non sono supplite neppure dalle richieste istruttorie, ritenute superflue ai fini della decisione: da un lato, la prova testimoniale mira esclusivamente a dimostrare le modalità di svolgimento dell'attività dedotte in ricorso, modalità che nei loro presupposti fattuali sono irrilevanti ai fini della decisione, perchè sono gli stessi ricorrenti ad allegare che le operazioni di vestizione venissero effettuate prima di registrare l'ingresso mediante il dispositivo di rilevazione della presenza;
dall'altro, le circostanze articolate per supportare tali modalità risultano del tutto generiche, dovendosi sul punto ribadire che non viene descritto con la dovuta e necessaria precisione l'atto aziendale o il soggetto che imponesse o avesse imposto che tali operazioni di vestizione/svestizione dovessero avvenire al di fuori della rilevazione elettronica della presenza. Al riguardo, va ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario può essere riconosciuto soltanto sulla base della previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro (al fine di assicurare coerenza con l'interesse pubblico e le previsioni di bilancio), la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Difatti, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione (“Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo” - Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Ed allora, se anche l'attività di vestizione e svestizione volesse essere considerata lavoro straordinario, da un lato, la domanda difetterebbe dei requisiti minimi di allegazione, dall'altro, la mancanza del previo atto autorizzativo non darebbe diritto alla retribuzione ulteriore. Pertanto, le domande vanno rigettate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
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P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta i ricorsi;
b)compensa le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 12/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/03/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 13467 /2023 alla quale venivano riunite le cause rg. n. 13470/2023 e 13476/2023 vertente
TRA
nato a [...]-DUCENTA (CE) il 16/01/1959, Parte_1
, nato il [...]; Parte_2
, nato il [...]; Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. IZZO MICHELA, come in atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente CP_1 domiciliato in VIA VIA UNITA' ITALIANA,28 rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. LUMACA DANIELA e dall'avv. MARGHERITA DELL'ANNO, come in atti RESISTENTE OGGETTO: tempo - tuta
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con separati ed autonomi ricorsi depositati in data 31/10/2023, successivamente riuniti in corso di causa per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, i ricorrenti, tutti dipendenti dell con Parte_4 qualifica indicata in ricorso ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa, hanno chiesto il riconoscimento del tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva presenza ed il conseguenziale pagamento Contr da parte dell delle relative differenze retributive. Secondo la tesi dei ricorrenti le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro (“indossare la divisa in Azienda immediatamente
1 prima dell'inizio del turno di lavoro in ragione delle necessità igieniche e sanitarie”) e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo (“i ricorrenti dovevano essere presenti all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro che deve essere necessariamente indossata presso i locali aziendali, essendo peraltro custodita”). Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica triennio 2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione. In particolare, i ricorrenti hanno dedotto a fondamento della propria domanda la seguente ricostruzione fattuale: “nei giorni lavorativi arrivano sul luogo di lavoro entrando dal lato del Pronto Soccorso vecchio e, più precisamente, su via Cirigliano Contr dove c'è un parcheggio convenzionato per i dipendenti e personale Una volta parcheggiato, dall'accesso pedonale ed accedendo dal retro, scendono direttamente nel piano seminterrato dove si trovano gli spogliatoi;
dopo aver effettuato l'operazione di vestizione salgono al piano rialzato dove ci sono i marcatempo, compiendo l'operazione di rilevamento di presenza e salgono al secondo piano dove si trova il proprio reparto;
alla fine del proprio turno di servizio, attendono il collega per fare il passaggio di consegne e solo dopo la presa in carico del paziente/i si allontanano dal posto di lavoro beggiando per poi effettuare l'operazione di svestizione”. Si è costituita in tutti i giudizi l che ha eccepito in via preliminare Parte_4 la prescrizione quinquennale del credito azionato e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che non vi era una disposizione aziendale che imponesse loro di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima Contr dell'operazione inversa. In particolare, l ha contestato la ricostruzione fattuale compiuta evidenziando che “Nel Presidio di Aversa, sede di lavoro del Parte_5 ricorrente, il badge è posizionato al piano terra dell'edificio costringendo il personale, all'inizio del turno, nell'ordine ad effettuare la timbratura in entrata, a recarsi negli spogliatoi/reparto ed a svestirsi per indossare la divisa lavorativa e, viceversa, alla fine del turno, a dismettere la divisa, ad uscire dagli spogliatoi/reparto e ad effettuare la timbratura in uscita”. Contr In altre parole, l ha dedotto che i ricorrenti non erano assoggettati ad alcuna disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa. Occorre partire da una necessaria premessa. Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
2 Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi Pt_6 implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno Pt_6 delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18). Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19). La Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24). Tanto doverosamente premesso, e quindi ripercorsa in sintesi l'elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto al riconoscimento del tempo tuta quale tempo di lavoro ordinario in assenza di una specifica disposizione contrattuale, va rilevato come in tutte le fattispecie sottoposte all'attuale vaglio del Tribunale trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto in favore dei ricorrenti. L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016- 2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e
3 sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato “
[...]
DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e Parte_7 svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita). Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”. La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate. Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale ritiene di poter aderire al rinnovato orientamento di Sezione (cfr. sent. 26.5.2024) e di chiarire che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assume una dimensione (o meglio una funzione ) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative. Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo
4 per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura. Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi dei ricorrenti di rilevare la presenza dopo le operazioni di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di Contr costituzione dall di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva. Dalla relazione a firma del direttore sanitario del P.O. di Aversa del 9.6.23 depositata in atti emerge che per “prassi consolidata” seguita da tutti i dipendenti del presidio ospedaliero, l'operazione di vestizione/svestizione è effettuata dopo aver timbrato il cartellino all'entrata e prima di timbrare il cartellino all'uscita (“Si precisa che i marcatempo cartellini sono ubicati all'ingresso principale - Piano Rialzato mentre gli spogliatoi sono allocati al Piano Sotterraneo del P.O. Da ultimo, si fa rilevare che questa Direzione Sanitaria non ha emesso disposizioni riguardanti le operazioni di vestizione e svestizione. Ad ogni modo, preme ribadire che è ormai prassi consolidata, adottata da tutto il personale di codesto Presidio, effettuare le predette operazioni in entrata, successivamente all'attestazione della presenza, ed in uscita precedentemente alla rilevazione elettronica di detta presenza in servizio, a mezzo badge in dotazione”). Contr A fronte della prassi di segno contrario dell resistente, i ricorrenti non hanno specificamente contestato il documento in questione, né hanno contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero, ribadendo unicamente “la necessità di dover beggiare già con gli indumenti da lavoro all'inizio del turno”. La tesi dei ricorrenti presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta. Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né nei ricorsi introduttivi viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza. In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata degli stessi ricorrenti quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro. In altre parole, il comportamento dei lavoratori, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione. Sotto altro e diverso profilo, se anche si volesse adottare l'impostazione perorata dai ricorrenti, le domande risulterebbero ugualmente infondate. I ricorrenti deducono di aver impiegato un tempo ulteriore per la vestizione/svestizione (richiesto nelle conclusioni come orario di lavoro straordinario) rispetto a quello retribuito, ma non puntualizzano in alcun modo in
5 ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, i ricorrenti non specificano né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione, e neppure chiariscono l'orario esatto in cui eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione. Tali carenze di allegazione non sono supplite neppure dalle richieste istruttorie, ritenute superflue ai fini della decisione: da un lato, la prova testimoniale mira esclusivamente a dimostrare le modalità di svolgimento dell'attività dedotte in ricorso, modalità che nei loro presupposti fattuali sono irrilevanti ai fini della decisione, perchè sono gli stessi ricorrenti ad allegare che le operazioni di vestizione venissero effettuate prima di registrare l'ingresso mediante il dispositivo di rilevazione della presenza;
dall'altro, le circostanze articolate per supportare tali modalità risultano del tutto generiche, dovendosi sul punto ribadire che non viene descritto con la dovuta e necessaria precisione l'atto aziendale o il soggetto che imponesse o avesse imposto che tali operazioni di vestizione/svestizione dovessero avvenire al di fuori della rilevazione elettronica della presenza. Al riguardo, va ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario può essere riconosciuto soltanto sulla base della previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro (al fine di assicurare coerenza con l'interesse pubblico e le previsioni di bilancio), la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Difatti, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione (“Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo” - Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509). Ed allora, se anche l'attività di vestizione e svestizione volesse essere considerata lavoro straordinario, da un lato, la domanda difetterebbe dei requisiti minimi di allegazione, dall'altro, la mancanza del previo atto autorizzativo non darebbe diritto alla retribuzione ulteriore. Pertanto, le domande vanno rigettate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
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P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
a) rigetta i ricorsi;
b)compensa le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 12/03/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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