Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 17/04/2025 alle ore 10,50 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 831/2024 promossa da c.f. (avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Parte_1 C.F._1
Sammicheli) contro c.f. (avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Misurale)
c.f. (avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Patrizia Sanguineti e Alberto Fuochi)
Controparte_3
c.f. (avv.te Paola Brugnoli e M. Antonella Iannucci) P.IVA_3
Sono presenti:
l'avv. Vené in sost. avv. Defilippi, l'avv. Sanguineti per nonché in sost. avv. CP_2
Brugnoli per e l'avv. Palladino in sost. avv. Misurale per . CP_3 CP_4
Le parti discutono riportandosi agli atti.
All'esito della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 1.7.2024 si è opposto all'intimazione Parte_1
di pagamento n. 056 2024 90023853 79 000 [recte a quanto si desume dalle produzioni in ricorso 056 2024 90022290 04 000] notificatagli da
[...]
, limitatamente ai crediti di natura previdenziale di e Controparte_5 CP_2
. CP_3
Premesso di aver aderito alla rottamazione quater, ha eccepito:
1
II) L'invalidità della notifica dell'intimazione, con richiesta che venisse anche dimostrata la notifica delle cartelle e degli atti prodromici, mediante esibizione degli originali;
inoltre, la mancanza di relata e la mancata partecipazione al procedimento notificatorio di un agente qualificato, la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali e la nullità/inesistenza della PEC inviata da indirizzo non inserito in pubblici registri;
III) La carenza di motivazione;
IV) La prescrizione dei crediti e la decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/99;
VI) Il mancato rispetto del principio di proporzionalità in relazione al carico delle sanzioni, con denuncia di violazione degli artt. 16, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 6 TUE e degli artt. 3, 24, 53, 113
e 117, Cost.;
V) La violazione dei principi di correttezza e di buona fede nonché del divieto di bis in idem perché i contributi richiesti “risultano o possono risultare già oggetto di contestazione”;
VII) L'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 delle disposizioni che mantengono in vita l'aggio e gli oneri di riscossione per i carichi anteriori al
1.1.2022.
, e resistono. Controparte_5 CP_2 CP_3
1.1. I carichi di natura previdenziale inseriti nell'intimazione opposta, che la ricorrente non si fa neppure carico di individuare con precisione, sono quelli inseriti nei seguenti atti:
- ente creditore : CP_3
a) Cartella 056 2016 00043426 78 501 notificata il 30/8/2016
b) Cartella 056 2017 00028432 40 501 notificata il 22/8/2017
c) Cartella 056 2017 00044372 77 501 notificata il 19/1/2018
d) Cartella 056 2019 00005149 66 501 notificata l'8/11/2021
e) Cartella 056 2019 00045424 72 501 notificata il 8/11/2021
- ente creditore : CP_2
2 f) Avviso di addebito 356 2017 00011309 20 501 notificato l'8.11.2017
g) Avviso di addebito 356 2018 00029976 61 000 notificato il 27/6/2018
h) Avviso di addebito 356 2018 00009810 85 501 notificato il 28/8/2018
i) Avviso di addebito 356 2018 00011979 22 000 notificato il 28/12/2018
j) Avviso di addebito 356 2018 00012115 65 000 notificato il 13/12/2018
k) Avviso di addebito 356 2018 00012275 39 501 notificato il 14/12/2018
l) Avviso di addebito 356 2019 00000442 00 000 notificato il 14/2/2019
m) Avviso di addebito 356 2019 00001513 48 000 notificato il 16/3/2019
n) Avviso di addebito 356 2019 00002903 43 000 notificato il 1/6/2019
o) Avviso di addebito 356 2019 0000369 35 000 notificato il 20/5/2019
p) Avviso di addebito 356 2019 00011652 50 000 notificato il 19/9/2019
q) Avviso di addebito 356 2019 00014059 39 000 notificato il 9/12/2019
r) Avviso di addebito 356 2019 00018004 78 000 notificato il 7/2/2020
s) Avviso di addebito 356 2019 00021108 20 000 notificato il 21/1/2020
t) Avviso di addebito 356 2020 00000494 35 000 notificato il 14/2/2020.
2. Le eccezioni di natura formale devono essere fatte valere nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto (art. 617 c.p.c.). Fra le eccezioni di natura formale sono comprese tutte quelle che attengono a nullità o inesistenza dell'atto sotto vari profili, compresa la mancata notifica degli atti presupposti, ma anche, secondo pacifica giurisprudenza, la carenza di motivazione, come pure la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo (cfr. Cass., 24.1.2019 n. 2020), e quindi tutte quelle di cui ai punti I), II), III) e V).
Secondo consolidata giurisprudenza, inoltre, “in tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass., 19.7.2024 n.
19932).
2.1. Va solo precisato che l'eventuale nullità della notifica dell'intimazione sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dalla stessa proposizione dell'opposizione, da cui si evince che la parte ha avuto conoscenza dell'atto, mentre la dedotta inesistenza della notifica perché proveniente da indirizzo di non inserito in pubblici registri deve ritenersi insussistente alla luce della CP_4
giurisprudenza di legittimità (Cass., ss. uu., 15979/22, che per vero esclude
3 anche la nullità laddove la notifica raggiunga lo scopo perché il destinatario è stato posto in condizione di difendersi e non sia in discussione, come non è in discussione in questo caso, la provenienza dal mittente)
2.2. Va anche aggiunto che l'atto non si può considerare inesistente per difetto di sottoscrizione, perché reca l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento, equipollente per legge alla firma.
2.3. In ordine a queste eccezioni, si aggiunge per completezza, sarebbe legittimata a contraddire , che ha formato l'atto opposto, e non anche gli CP_4
enti impositori.
2.4. Premesso, quindi, che l'intimazione opposta e la sua notifica non si possono ritenere inesistenti, dato che la parte non ha neppure indicato in che data l'ha ricevuta l'opposizione si deve per questo solo motivo ritenere inammissibile.
2.5. A maggior ragione l'opposizione appare inammissibile se si considera che dalla documentazione prodotta da risulta positivamente che l'intimazione CP_4
è stata notificata per PEC il 21.5.2024, sicché il ricorso, depositato il 1.7.2024, è stato effettivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
3. Solamente per mera completezza si precisa che in ogni caso:
- la parte si duole che la copia notificata non contenga la dichiarazione di conformità all'originale (che non risulta richiesta a pena di nullità dalla legge) senza neppure contestare che sia conforme;
- non risulta che un'intimazione debba indicare, a pena di nullità, chi abbia sottoscritto i ruoli di cui si chiede l'adempimento;
- l'eventuale nullità della notifica dell'intimazione, come si è detto, sarebbe sanata per raggiungimento dello scopo dalla proposizione dell'opposizione;
- la parte ha allegato di aver aderito alla rottamazione quater: ma l'adesione alla rottamazione è logicamente incompatibile con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, perché dimostra che la parte ne aveva conoscenza (cfr. App.
Genova, 76/2022, che ha evidenziato come “la richiesta di rateizzazione, quindi, per estensione, anche la richiesta di 'rottamazione', del debito riportato in un atto impositivo, sia del tutto incompatibile con la successiva doglianza, dello stesso richiedente, di non aver ricevuto una valida notifica dello stesso atto impositivo…”);
- la mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere non è motivo di nullità; peraltro, l'intimazione contiene l'indicazione che la parte può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri dell'atto e che “i termini, le modalità e l'autorità
4 competente (Corti di giustizia tributaria, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati…” (che, come si è sopra precisato, si devono ritenere tutti già noti alla parte, stante l'adesione alla rottamazione quater);
- il richiamo a cartelle di pagamento e avvisi di addebito già noti alla parte è sufficiente motivazione di un'intimazione di pagamento;
i criteri di determinazione degli interessi sono indicati nell'intimazione alla nota 1;
- la decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 46/99 doveva essere fatta valere opponendo nei termini di legge la cartella e gli avvisi di addebito notificati;
a tale proposito va osservato che, a tutto concedere, il termine avrebbe iniziato a decorrere dal momento in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti, quand'anche non notificati in precedenza, e quindi dal 30.5.2023, data in cui ha presentato l'istanza di rottamazione in atti;
- la violazione del principio di buona fede e correttezza e del principio ne bis in idem perché i carichi di cui si discute “risultano o possono risultare già oggetto di contestazione” davanti alle autorità competenti per come è stata eccepita rappresentava una questione accademica, nel momento in cui neppure viene precisato se effettivamente fossero pendenti altri giudizi;
in corso di causa è risultato che (come si dirà meglio in seguito) era effettivamente pendente un giudizio in larga parte identico a questo, che è già stato definito, ma la duplicazione dei giudizi consegue all'iniziativa dello stesso , mentre – Parte_1
con la precisazione che il ricorrente richiama normativa applicabile alla materia tributaria – non si ravvisano motivi per ritenere che l'agente della riscossione non possa notificare una seconda intimazione di pagamento mentre è pendente un'opposizione contro la prima (in particolare, il ricorrente menziona la giurisprudenza che ha sanzionato come abuso del processo la moltiplicazione delle azioni esecutive, ma nel caso di specie non risulta iniziata alcuna esecuzione forzata).
4. Per quanto riguarda le eccezioni che investono l'attuale sussistenza dei crediti
(che possono essere proposte senza limiti di tempo, e in ordine alle quali la notifica dell'intimazione è sufficiente a radicare l'interesse ad agire), va premesso che la legittimazione a contraddire, nelle opposizioni con cui si fa valere l'inesistenza del credito iscritto a ruolo, spetta al solo ente creditore quale unico titolare della situazione dedotta in giudizio (Cass., ss. uu., 8.3.2022 n. 7514).
5 4.1. Questa pronuncia non si riferisce al solo caso di opposizione c.d. recuperatoria, come si evince in particolare dal seguente passaggio della motivazione che ne chiarisce la portata generale: “La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è
l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex
1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Sul punto si veda la giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto richiamo e ha riconosciuto al solo ente impositore la legittimazione passiva in cause in cui si dibatteva di prescrizione successiva e non risulta dalla motivazione che fosse dedotta la mancata notifica delle cartelle o degli avvisi (fra le altre Cass.,
19.3.2024 n. 7372, in cui anzi si dà espressamente atto che la prescrizione di cui si discuteva era posteriore alla notifica delle cartelle;
Cass., 7.3.2024 n. 6154;
Cass., 8.1.2024 n. 610; Cass., 5.9.2023 n. 25781; Cass., 10.7.2023 n. 19447;
Cass., 15.6.2023 n. 17216; Cass., 13.6.2023 n. 16752; ma vedi anche Cass.,
22.12.2022 n. 37581; Cass., 21.11.2022 n. 34590; Cass., 18.11.2022 n. 34029;
Cass., 7.11.2022 nn. 32690, 32689, 32688, 32687, 32686; in generale, le pronunce successive affermano il principio della legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale per le controversie che attengono al merito della pretesa).
4.2. Nei confronti di , quindi, il ricorso è inammissibile. CP_4
Per il principio di acquisizione, la documentazione prodotta da è comunque CP_4
utilizzabile in giudizio.
4.3. Peraltro, per quanto attiene alla debenza degli oneri di riscossione o, secondo la dicitura più risalente, aggio, legittimata a contraddire è , che è CP_4
titolare del relativo credito, e non gli enti impositori, sicché, relativamente a quella sola questione, il ricorso è inammissibile nei confronti di e . CP_2 CP_3
5. Come da ultimo documentato in giudizio, aveva già proposto Parte_1
6 avverso una precedente intimazione un'opposizione, in tutto analoga a quella di cui oggi si discute, che il Tribunale ha definito con sentenza 19.12.2024 n. 473
(che è stata acquisita).
Entrambi i giudizi riguardavano i medesimi carichi.
5.1. Le eccezioni relative all'eccessività delle sanzioni e degli oneri di riscossione sono già state respinte con la precedente sentenza;
per il principio del ne bis in idem sostanziale, che non consente al medesimo giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima domanda, in relazione a quelle eccezioni l'odierna opposizione diventa allora improcedibile.
5.2. Nella precedente sentenza si legge anche: “Va infine osservato che per quanto riguarda l'adesione del ricorrente alla c.d. rottamazione quater, ha CP_4
riferito che il ricorrente non ha pagato neppure una rata. Il ricorrente, che dapprima non aveva mosso alcuna contestazione sul punto, ha dichiarato nell'udienza odierna di aver pagato alcune rate (non meglio specificate) ma di non essere in grado di documentarlo e ha chiesto pertanto che fosse ordinato ad
di documentare la circostanza. L'istanza è esplorativa, nel senso che non CP_4
sono neppure indicate esattamente quali e quante rate sarebbero pagate, e comunque immeritevole di accoglimento nel momento in cui la parte non ha precisato perché non sia in grado di dare prova di pagamenti che afferma di aver eseguito. Ne consegue che in giudizio si deve assumere che non sia stata pagata alcuna rata e la rottamazione si deve quindi ritenere decaduta automaticamente ai sensi dell'art. 1 comma 244 legge 197/22…”.
5.3. È pur vero che l'art. 3 bis DL 202/24 consente alla parte decaduta dalla rottamazione di chiedere la riammissione entro il 30.4.2025, ma l'effetto è subordinato a una dichiarazione telematica che la parte non ha neppure dedotto di aver presentato.
6. Per quanto riguarda poi l'eccezione di prescrizione, va considerato che la semplice resistenza in giudizio del creditore in un'azione di accertamento negativo ha effetto interruttivo-sospensivo (cfr. Cass., 22.12.2019 n. 5369).
6.1. Ora, e erano costituiti nel precedente giudizio e si deve ritenere CP_2 CP_3
che abbiano resistito alla domanda.
La precedente sentenza ha rigettato l'eccezione di prescrizione per tutti i carichi oggetto del presente giudizio.
Ciò comporta che:
7 - per il principio del ne bis in idem sostanziale, il giudice non può valutare nuovamente in questo giudizio la medesima eccezione di prescrizione già rigettata, e non può quindi nuovamente valutare se alla data della precedente sentenza la prescrizione fosse compiuta;
- dato che non risulta che la sentenza del 19.12.2024 sia oggi transitata in giudicato, l'effetto interruttivo-sospensivo che discende dalla resistenza in giudizio degli enti nel precedente giudizio non è ancora cessato e non è possibile che la prescrizione sia maturata fra la data della sentenza e la data odierna.
Complessivamente, quindi, l'eccezione di prescrizione va disattesa.
Questa considerazione costituisce ragione più liquida ed esime da ulteriori valutazioni sul punto.
7. Conclusivamente, l'opposizione deve ritenersi inammissibile in relazione ai vizi di natura formale;
nel resto deve ritenersi inammissibile (tranne che per quanto concerne gli oneri di riscossione) nei confronti di , inammissibile (per quanto CP_4
concerne gli oneri di riscossione) nei confronti di e , improcedibile per CP_2 CP_3 quanto riguarda l'eccessività delle sanzioni e la debenza degli oneri di riscossione e infondata per quanto riguarda la prescrizione.
7.1. Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella previdenza, scaglione 5201/26000 in relazione al valore indicato in ricorso, assenza di istruttoria, riduzione del 20% sui valori medi in relazione alla concreta complessità della lite) e seguono la soccombenza.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa;
dichiara l'opposizione inammissibile in relazione ai vizi di natura formale, come meglio specificati in motivazione;
dichiara nei confronti di l'opposizione Controparte_5
inammissibile in relazione agli altri vizi diversi dalla contestazione della debenza dell'aggio e improcedibile in relazione alla contestazione della debenza dell'aggio; dichiara nei confronti di e l'opposizione inammissibile in relazione alla CP_2 CP_3
contestazione della debenza degli oneri di riscossione e improcedibile in relazione all'eccezione di eccessività delle sanzioni;
rigetta nel resto l'opposizione; condanna a rifondere le spese ad Parte_1 Controparte_6
[...] , all' e all' , liquidandole:
[...] CP_2 CP_3 quanto ad in € 2.989,60 per compensi, oltre Controparte_5
spese generali, accessori di legge e successive occorrende;
quanto a , in € 2.989,60 per compensi, oltre accessori di legge e successive CP_2
occorrende; quanto a , in € 2.989,60 per compensi, oltre accessori di legge e successive CP_3
occorrende.
Il giudice
Marco Viani
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