CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1444/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490964 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13408/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 dottore commercialista che si difende in proprio,impugna un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Roma notificato per raccomandata il 15.11.2024 per Tari anno 2018 di €. 505,04 per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Riferisce di essere inquilino di detto appartamento fin dal 2002, poi nel 2017 ha stipulato nuovo contratto di locazione con nuovo proprietario -erede del primo- e di aver pagato la tassa richiesta in due semestralità come si evince dagli allegati 5 e 6.
Chiede quindi l'annullamento dell'avviso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti istanza di autotutela del ricorrente indirizzata ad AMA tramite l'apposito modello per chiedere l'annullamento totale dell'atto con la motivazione che il codice contratto riportato non fosse a lui attribuibile e che in ogni caso aveva onorato i pagamenti richiesti.
Con nota del 14.02.2025 Roma Capitale, a seguito del riesame della posizione,ha comunicato l'annullamento totale dell'avviso in quanto l'immobile in oggetto risulta già censito con codice Utente 010388531 e con codice Contratto 0000240233.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con conpensazione delle spese in ragione del tempestivo accoglimento dell'istanza di autotutela del ricorrente da parte dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
RA TI
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CANTINI AURORA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1444/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Dottore Commercialista - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401490964 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13408/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 dottore commercialista che si difende in proprio,impugna un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Roma notificato per raccomandata il 15.11.2024 per Tari anno 2018 di €. 505,04 per l'immobile sito in Indirizzo_1.
Riferisce di essere inquilino di detto appartamento fin dal 2002, poi nel 2017 ha stipulato nuovo contratto di locazione con nuovo proprietario -erede del primo- e di aver pagato la tassa richiesta in due semestralità come si evince dagli allegati 5 e 6.
Chiede quindi l'annullamento dell'avviso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta in atti istanza di autotutela del ricorrente indirizzata ad AMA tramite l'apposito modello per chiedere l'annullamento totale dell'atto con la motivazione che il codice contratto riportato non fosse a lui attribuibile e che in ogni caso aveva onorato i pagamenti richiesti.
Con nota del 14.02.2025 Roma Capitale, a seguito del riesame della posizione,ha comunicato l'annullamento totale dell'avviso in quanto l'immobile in oggetto risulta già censito con codice Utente 010388531 e con codice Contratto 0000240233.
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con conpensazione delle spese in ragione del tempestivo accoglimento dell'istanza di autotutela del ricorrente da parte dell'Ente impositore.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2025.
Il Giudice
RA TI