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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1204/2024, avente per oggetto “ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nata in [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Parte_1 C.F._1
Regione Monte Agnese n. 29, con domicilio eletto in Alghero, Via Giovanni XXIII n. 41, nello studio dell'avv. Manuela Orgiu, del Foro di Sassari, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, da intendersi apposta in calce al ricorso ricorrente
e
nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Alghero Via Giuseppe Mazzini n 94, ivi elettivamente domiciliato nella Via Kennedy n. 22 nello studio dell'avv. Bastianina Cocco che lo rappresenta a difende per procura in calce alla comparsa di risposta resistente
nonché
pagina 1 di 7 con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per la ricorrente: conclusioni di cui al ricorso del 20.05.2024 e confermate nel foglio di PC di conclusioni congiunte del 13.09.2024 per il resistente: conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 01.08.2024 e confermate nel foglio di PC di conclusioni congiunte del 13.09.2024
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Alghero (SS) il Controparte_1
19.04.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.20, P.2, Serie A,
Anno 1998, e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (Alghero 25.09.1998) e Per_1 Per_2
(Alghero 05.02.2001), entrambi maggiori di età. Ha dedotto che si sarebbe trasferita a Per_1
Cagliari, per lavorare come impiegata amministrativa presso l'Università con contratto a tempo indeterminato, mentre , da circa due mesi, lavorerebbe - con contratto a chiamata - presso la Star Per_2
Work Sky s.a.s. di Stervi (AL) e, abiterebbe con la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa, sita Alghero via Rio Calvia n. 29.
Ha dedotto che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, si sarebbe negli anni irrimediabilmente incrinato a causa di insanabili contrasti caratteriali che avrebbero reso intollerabile la convivenza. Dal 28 marzo 2024, il signor avrebbe lasciato la casa familiare, di CP_1
proprietà della ricorrente, portando con sé tutti i propri effetti personali, per trasferirsi presso un immobile di proprietà, sito in Alghero via Mazzini n. 94.
Ha dedotto, dal punto di vista reddituale, di aver prestato attività lavorativa quale Direttrice presso l'Hotel Calabona in Alghero, e di essere disoccupata dal 31 dicembre 2021 e che, fino al giugno 2024 – avrebbe percepito unicamente la indennità di disoccupazione Naspi. Ha rappresentato di essere proprietaria, oltre che della casa familiare sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, anche di numerosi altri immobili da cui percepirebbe canoni di locazione. In particolare:
a) immobili siti nel Comune di Alghero - Catasto Fabbricati del Comune di Alghero Foglio 71, numero 3673 sub.20, cat. A/2, classe 1, consistenza 5,0 vani, sup. cat. 92mq, tot escluse aree scoperte
87 mq, rendita €632,66 via delle Nazioni Unite piano 4; sub.22, cat. A/2, classe 1, consistenza 4,0 vani, totale 81 mq, escluse aree scoperte 73 mq, € 506,13, via Delle Nazioni Unite piano 5, sub 72, cat. C/6, classe 1, consistenza 11mq, totale 11 mq, € 28,97, via Sassari n.145, piano T, sub.95, cat.C/6, pagina 2 di 7 consistenza 25 mq, totale 28 mq, €65,85, via Sassari n.145, piano T, sub.98, cat.C/6, consistenza 11 mq, totale 12 mq, €28,97, via Delle Nazioni Unite n.75, sub.108, cat.C/6, consistenza 17 mq, totale 19 mq, €61,46 via Delle Nazioni Unite n.75 - tutti concessi in locazione a terzi;
b) terreni in Alghero, distinti in Catasto al Foglio 60, particelle 641, seminativo e 367 pascolo.
c) immobile in Cagliari, distinti al Catasto dei Fabbricati al Foglio 12, numero 3311, sub.44, zona 1, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,0 vani, totale 84mq, aree escluse 83mq, €392,51, via Dei Giudicati
n.30, piano 6.
Quanto alle capacità economiche del resistente, ha dedotto che egli sarebbe proprietario dei seguenti beni immobili:
a) Piena proprietà 1/1 dell'immobile cat.A/2, sito in Alghero via Giuseppe Mazzini n.94;
b) ½ dell'immobile sito in Alghero via V. Veneto n.24 piano S1, cat. C/2;
c) ½ dell'immobile sito in Alghero via V. Veneto n.24/A piano T, cat. C/1.
Ha, inoltre, rappresentato che il sig. sarebbe titolare nella misura del 50% della società Nolauto CP_1
S.n.c. di e (Autonoleggio e Moto noleggio Alghero, NCC Alghero Persona_3 Controparte_1
servizio Taxi Alghero) con sede operativa in Alghero, società a cui risulterebbero intestati diversi immobili, tra i quali l'appartamento cat. A/3 in Regione Ungias s.n.c., immobile nella piena disponibilità del resistente. Egli sarebbe, altresì, titolare del 33,33% della Società con CP_2
sede in Piazza porta Terra n.2 in Alghero, (Motivi abbigliamento), nonché della società Nirojo s.r.l., con sede in Alghero (gestione immobiliari).
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituito in giudizio il sig. con memoria del 01.08.2024, contestando il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo e opponendosi alle condizioni di separazione e divorzio proposte dalla ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di contributo economico a carico del resistente in favore del figlio
. In via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della sig.ra a chiedere Per_2 Pt_1
il mantenimento per il figlio maggiorenne, nel merito ha dedotto che non abiterebbe più con la Per_2
madre e presterebbe da più di quattro anni regolare attività lavorativa alle dipendenze della società
“Nolauto s.n.c. di Salaris Giovanni e Salaris Roberto”, in forza di contratti a tempo determinato ma a lungo termine, e che, quindi, sarebbe da tempo inserito nel mondo del lavoro. Ha rappresentato che lavorerebbe regolarmente anche per la società Star Work Sky sas di Stervi, occupandosi di Per_2
trasferte in elicottero, attività per la quale potrebbe operare per non più di un complessivo numero di ore, e per cui il ragazzo starebbe conseguendo il brevetto/abilitazione a elicotterista, pur continuando a lavorare stabilmente presso l'attività del padre. Ha dedotto che il reddito annuo ricavato dalla sola attività esercitata presso la Star Work ammonterebbe a circa euro 8.800,00. Ha sostenuto, pertanto, che pagina 3 di 7 sarebbe da tempo economicamente autosufficiente e risiederebbe in quella che era la casa Per_2
familiare, mentre la ricorrente risiederebbe coi genitori in una villa sulla litoranea Alghero-Bosa.
Anche la figlia sarebbe economicamente indipendente, in quanto impiegata a tempo Per_1
indeterminato presso l'Università di Cagliari, e ciò è pacifico tra le parti.
Ha contestato, inoltre, di essersi trasferito nell'immobile di via Mazzini (in quanto locato a terzi) e ha rappresentato di aver, almeno per i primi periodi successivi alla separazione, pernottato presso l'immobile adibito a custodia degli automezzi della propria società.
Ha concluso come da comparsa.
All'udienza tenutasi in data 01.10.2024 le parti si sono riportate all'accordo del 13.09.2024 depositato in atti e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, accordo recante le seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto in Alghero (SS) in data
19.04.1998, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Alghero al n.20, P.2, Serie
A, Anno 1998; ordinandone l'annotazione al competente Ufficio del Comune di Alghero;
2) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, i signori
e , stabiliscono di definire congiuntamente la separazione personale, e Parte_1 Controparte_1
decorso il termine di legge la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto in appresso specificato:
3) La OR si impegna a trasferire – come in effetti trasferisce - a titolo gratuito – in Parte_1
favore del figlio , (Alghero 05.02.2001, cod.fisc. maggiorenne che CP_3 C.F._3
sottoscrive il presente atto per conferma ed accettazione - la nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale - sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al
Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, sup.cat. 189mq, rendita € 1.347,95, sita in
Alghero Rio Calvia n.29 (già Regione Monte Agnese snc), riservando per sé il diritto di usufrutto sul predetto immobile.
4) Le spese notarili relative al trasferimento immobiliare di cui al punto 3) saranno interamente a carico della OR , la quale darà incarico a Notaio di Sua fiducia per la stipula Parte_1 dell'atto definitivo che avverrà entro e non oltre giorni 30 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
5) Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al punto 3) si pone quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e della Risoluzione n.80E della Agenzia delle Entrate.
pagina 4 di 7 6) I coniugi parteciperanno in via diretta al mantenimento di . Per_2
7) I coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno ad eventuali spese straordinarie – secondo elencazione del protocollo CNF del 27.11.2017 - che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio . Per_2
8) L'odierna regolamentazione è convenuta dalle parti anche ad integrale tacitazione di ogni rispettiva richiesta ed a completa definizione, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia a domande, diritti ed azioni.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale nonché espressamente rinunciano in via definitiva e tombale a qualsivoglia azione, interesse, ragione, diritto
e/o rimborso anche in ordine ad eventuali crediti vantanti l'uno nei confronti dell'altro, derivanti dal rapporto di coniugio, anche in ordine ad eventuali “diritti di credito” vantati dal sig. Controparte_1 sull'immobile oggetto di donazione al figlio , con ciò impegnandosi fin da ora al rispetto delle Per_2
condizioni come sopra riportate.
10) Ferma la volontà delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronunci la separazione personale, l'On. Le Tribunale adito verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898, alle medesime condizioni già formulate congiuntamente in sede separativa e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
11) Spese compensate”.
All'udienza del 01.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio, ma, letta l'indicazione di un trasferimento immobiliare nelle condizioni concordate tra le parti, ha fissato ulteriore udienza per la loro comparizione. Le parti, previo deposito di note scritte, hanno specificato che, nelle condizioni concordate, hanno previsto solo un impegno al trasferimento e non un trasferimento vero e proprio, sicché il Giudice – preso atto – ha trattenuto la causa all'udienza del
28.02.25 per riferirla al Collegio.
***
pagina 5 di 7 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e che non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
I coniugi e hanno in contratto matrimonio in Alghero (SS) il 19.04.1998, Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Alghero al n.20, P.2, Serie A, Anno
1998 e dall'unione coniugale sono nati due figli: (Alghero 25.09.1998) e (Alghero Per_1 Per_2
05.02.2001), entrambi maggiori di età. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come concordemente dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Quanto alle condizioni, va rilevato che la previsione del mantenimento diretto di , oltre alla Per_2
partecipazione al 50% delle spese straordinarie, è tale da soddisfare gli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora completamente indipendente dal punto di vista economico.
Quanto alle condizioni economiche pattuite, con particolare con riferimento al punto 3) per cui
“ si impegna a trasferire – come in effetti trasferisce - a titolo gratuito – in favore del Parte_1
figlio , maggiorenne che sottoscrive il presente atto per conferma ed accettazione - la CP_3 nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale - sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, sup.cat. 189mq, rendita € 1.347,95, sita in Alghero Rio Calvia n.29 (già Regione Monte Agnese snc), riservando per sé il diritto di usufrutto sul predetto immobile”, con spese notarili a carico della stessa
), le parti hanno dichiarato che tale trasferimento immobiliare si pone quale elemento Pt_1
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Con riferimento a tali clausole il Collegio ritiene possano essere recepite, non apparendo contrarie all'ordine pubblico.
***
Atteso che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
pagina 6 di 7 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Alghero (SS) il 19.04.1998, atto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n.20, P.2, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui all'accordo del
13.09.2024 che si richiama integralmente;
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
3. spese al definitivo.
4. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Elisabetta Carta Ilaria Bradamante
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice
Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1204/2024, avente per oggetto “ricorso cumulativo per la separazione personale dei coniugi e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
, nata in [...] il [...] (c.f. ), ivi residente Parte_1 C.F._1
Regione Monte Agnese n. 29, con domicilio eletto in Alghero, Via Giovanni XXIII n. 41, nello studio dell'avv. Manuela Orgiu, del Foro di Sassari, che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, da intendersi apposta in calce al ricorso ricorrente
e
nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Alghero Via Giuseppe Mazzini n 94, ivi elettivamente domiciliato nella Via Kennedy n. 22 nello studio dell'avv. Bastianina Cocco che lo rappresenta a difende per procura in calce alla comparsa di risposta resistente
nonché
pagina 1 di 7 con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per la ricorrente: conclusioni di cui al ricorso del 20.05.2024 e confermate nel foglio di PC di conclusioni congiunte del 13.09.2024 per il resistente: conclusioni di cui alla comparsa di costituzione del 01.08.2024 e confermate nel foglio di PC di conclusioni congiunte del 13.09.2024
Motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 20.05.2024 ha introdotto la separazione giudiziale dal coniuge. Parte_1
Ha premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Alghero (SS) il Controparte_1
19.04.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.20, P.2, Serie A,
Anno 1998, e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (Alghero 25.09.1998) e Per_1 Per_2
(Alghero 05.02.2001), entrambi maggiori di età. Ha dedotto che si sarebbe trasferita a Per_1
Cagliari, per lavorare come impiegata amministrativa presso l'Università con contratto a tempo indeterminato, mentre , da circa due mesi, lavorerebbe - con contratto a chiamata - presso la Star Per_2
Work Sky s.a.s. di Stervi (AL) e, abiterebbe con la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa, sita Alghero via Rio Calvia n. 29.
Ha dedotto che il rapporto coniugale, inizialmente di reciproca soddisfazione e gradimento, si sarebbe negli anni irrimediabilmente incrinato a causa di insanabili contrasti caratteriali che avrebbero reso intollerabile la convivenza. Dal 28 marzo 2024, il signor avrebbe lasciato la casa familiare, di CP_1
proprietà della ricorrente, portando con sé tutti i propri effetti personali, per trasferirsi presso un immobile di proprietà, sito in Alghero via Mazzini n. 94.
Ha dedotto, dal punto di vista reddituale, di aver prestato attività lavorativa quale Direttrice presso l'Hotel Calabona in Alghero, e di essere disoccupata dal 31 dicembre 2021 e che, fino al giugno 2024 – avrebbe percepito unicamente la indennità di disoccupazione Naspi. Ha rappresentato di essere proprietaria, oltre che della casa familiare sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, anche di numerosi altri immobili da cui percepirebbe canoni di locazione. In particolare:
a) immobili siti nel Comune di Alghero - Catasto Fabbricati del Comune di Alghero Foglio 71, numero 3673 sub.20, cat. A/2, classe 1, consistenza 5,0 vani, sup. cat. 92mq, tot escluse aree scoperte
87 mq, rendita €632,66 via delle Nazioni Unite piano 4; sub.22, cat. A/2, classe 1, consistenza 4,0 vani, totale 81 mq, escluse aree scoperte 73 mq, € 506,13, via Delle Nazioni Unite piano 5, sub 72, cat. C/6, classe 1, consistenza 11mq, totale 11 mq, € 28,97, via Sassari n.145, piano T, sub.95, cat.C/6, pagina 2 di 7 consistenza 25 mq, totale 28 mq, €65,85, via Sassari n.145, piano T, sub.98, cat.C/6, consistenza 11 mq, totale 12 mq, €28,97, via Delle Nazioni Unite n.75, sub.108, cat.C/6, consistenza 17 mq, totale 19 mq, €61,46 via Delle Nazioni Unite n.75 - tutti concessi in locazione a terzi;
b) terreni in Alghero, distinti in Catasto al Foglio 60, particelle 641, seminativo e 367 pascolo.
c) immobile in Cagliari, distinti al Catasto dei Fabbricati al Foglio 12, numero 3311, sub.44, zona 1, cat. A/3, classe 3, consistenza 4,0 vani, totale 84mq, aree escluse 83mq, €392,51, via Dei Giudicati
n.30, piano 6.
Quanto alle capacità economiche del resistente, ha dedotto che egli sarebbe proprietario dei seguenti beni immobili:
a) Piena proprietà 1/1 dell'immobile cat.A/2, sito in Alghero via Giuseppe Mazzini n.94;
b) ½ dell'immobile sito in Alghero via V. Veneto n.24 piano S1, cat. C/2;
c) ½ dell'immobile sito in Alghero via V. Veneto n.24/A piano T, cat. C/1.
Ha, inoltre, rappresentato che il sig. sarebbe titolare nella misura del 50% della società Nolauto CP_1
S.n.c. di e (Autonoleggio e Moto noleggio Alghero, NCC Alghero Persona_3 Controparte_1
servizio Taxi Alghero) con sede operativa in Alghero, società a cui risulterebbero intestati diversi immobili, tra i quali l'appartamento cat. A/3 in Regione Ungias s.n.c., immobile nella piena disponibilità del resistente. Egli sarebbe, altresì, titolare del 33,33% della Società con CP_2
sede in Piazza porta Terra n.2 in Alghero, (Motivi abbigliamento), nonché della società Nirojo s.r.l., con sede in Alghero (gestione immobiliari).
Ha concluso come da ricorso.
Si è costituito in giudizio il sig. con memoria del 01.08.2024, contestando il contenuto dell'atto CP_1
introduttivo e opponendosi alle condizioni di separazione e divorzio proposte dalla ricorrente, con particolare riferimento alla richiesta di contributo economico a carico del resistente in favore del figlio
. In via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della sig.ra a chiedere Per_2 Pt_1
il mantenimento per il figlio maggiorenne, nel merito ha dedotto che non abiterebbe più con la Per_2
madre e presterebbe da più di quattro anni regolare attività lavorativa alle dipendenze della società
“Nolauto s.n.c. di Salaris Giovanni e Salaris Roberto”, in forza di contratti a tempo determinato ma a lungo termine, e che, quindi, sarebbe da tempo inserito nel mondo del lavoro. Ha rappresentato che lavorerebbe regolarmente anche per la società Star Work Sky sas di Stervi, occupandosi di Per_2
trasferte in elicottero, attività per la quale potrebbe operare per non più di un complessivo numero di ore, e per cui il ragazzo starebbe conseguendo il brevetto/abilitazione a elicotterista, pur continuando a lavorare stabilmente presso l'attività del padre. Ha dedotto che il reddito annuo ricavato dalla sola attività esercitata presso la Star Work ammonterebbe a circa euro 8.800,00. Ha sostenuto, pertanto, che pagina 3 di 7 sarebbe da tempo economicamente autosufficiente e risiederebbe in quella che era la casa Per_2
familiare, mentre la ricorrente risiederebbe coi genitori in una villa sulla litoranea Alghero-Bosa.
Anche la figlia sarebbe economicamente indipendente, in quanto impiegata a tempo Per_1
indeterminato presso l'Università di Cagliari, e ciò è pacifico tra le parti.
Ha contestato, inoltre, di essersi trasferito nell'immobile di via Mazzini (in quanto locato a terzi) e ha rappresentato di aver, almeno per i primi periodi successivi alla separazione, pernottato presso l'immobile adibito a custodia degli automezzi della propria società.
Ha concluso come da comparsa.
All'udienza tenutasi in data 01.10.2024 le parti si sono riportate all'accordo del 13.09.2024 depositato in atti e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale, accordo recante le seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi del matrimonio contratto in Alghero (SS) in data
19.04.1998, trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Alghero al n.20, P.2, Serie
A, Anno 1998; ordinandone l'annotazione al competente Ufficio del Comune di Alghero;
2) Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali tra i coniugi, i signori
e , stabiliscono di definire congiuntamente la separazione personale, e Parte_1 Controparte_1
decorso il termine di legge la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo quanto in appresso specificato:
3) La OR si impegna a trasferire – come in effetti trasferisce - a titolo gratuito – in Parte_1
favore del figlio , (Alghero 05.02.2001, cod.fisc. maggiorenne che CP_3 C.F._3
sottoscrive il presente atto per conferma ed accettazione - la nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale - sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al
Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, sup.cat. 189mq, rendita € 1.347,95, sita in
Alghero Rio Calvia n.29 (già Regione Monte Agnese snc), riservando per sé il diritto di usufrutto sul predetto immobile.
4) Le spese notarili relative al trasferimento immobiliare di cui al punto 3) saranno interamente a carico della OR , la quale darà incarico a Notaio di Sua fiducia per la stipula Parte_1 dell'atto definitivo che avverrà entro e non oltre giorni 30 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
5) Le parti dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al punto 3) si pone quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 e della Risoluzione n.80E della Agenzia delle Entrate.
pagina 4 di 7 6) I coniugi parteciperanno in via diretta al mantenimento di . Per_2
7) I coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno ad eventuali spese straordinarie – secondo elencazione del protocollo CNF del 27.11.2017 - che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del figlio . Per_2
8) L'odierna regolamentazione è convenuta dalle parti anche ad integrale tacitazione di ogni rispettiva richiesta ed a completa definizione, donde le stesse parti null'altro avranno a pretendere reciprocamente l'una dall'altra, se non l'esecuzione dell'odierna convenzione, con espressa e reciproca rinuncia a domande, diritti ed azioni.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e che con il presente accordo di separazione hanno compiutamente definito ogni loro rapporto economico e patrimoniale nonché espressamente rinunciano in via definitiva e tombale a qualsivoglia azione, interesse, ragione, diritto
e/o rimborso anche in ordine ad eventuali crediti vantanti l'uno nei confronti dell'altro, derivanti dal rapporto di coniugio, anche in ordine ad eventuali “diritti di credito” vantati dal sig. Controparte_1 sull'immobile oggetto di donazione al figlio , con ciò impegnandosi fin da ora al rispetto delle Per_2
condizioni come sopra riportate.
10) Ferma la volontà delle parti, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., che decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale che pronunci la separazione personale, l'On. Le Tribunale adito verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di non aver mai ripreso la convivenza, sussistendo i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1dicembre 1970, n. 898, alle medesime condizioni già formulate congiuntamente in sede separativa e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
11) Spese compensate”.
All'udienza del 01.10.2024 il Giudice ha trattenuto la causa per riferirla al Collegio, ma, letta l'indicazione di un trasferimento immobiliare nelle condizioni concordate tra le parti, ha fissato ulteriore udienza per la loro comparizione. Le parti, previo deposito di note scritte, hanno specificato che, nelle condizioni concordate, hanno previsto solo un impegno al trasferimento e non un trasferimento vero e proprio, sicché il Giudice – preso atto – ha trattenuto la causa all'udienza del
28.02.25 per riferirla al Collegio.
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pagina 5 di 7 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e che non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c.
I coniugi e hanno in contratto matrimonio in Alghero (SS) il 19.04.1998, Parte_1 Controparte_1
atto trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Alghero al n.20, P.2, Serie A, Anno
1998 e dall'unione coniugale sono nati due figli: (Alghero 25.09.1998) e (Alghero Per_1 Per_2
05.02.2001), entrambi maggiori di età. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come concordemente dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c.
Quanto alle condizioni, va rilevato che la previsione del mantenimento diretto di , oltre alla Per_2
partecipazione al 50% delle spese straordinarie, è tale da soddisfare gli interessi del figlio maggiorenne ma non ancora completamente indipendente dal punto di vista economico.
Quanto alle condizioni economiche pattuite, con particolare con riferimento al punto 3) per cui
“ si impegna a trasferire – come in effetti trasferisce - a titolo gratuito – in favore del Parte_1
figlio , maggiorenne che sottoscrive il presente atto per conferma ed accettazione - la CP_3 nuda proprietà dell'immobile ex casa coniugale - sita in Alghero, via Rio Calvia n.29, distinta al catasto fabbricati del Comune di Alghero al Foglio 60, n.505, Sub.1, Cat. A/2, consistenza 9,0 vani, sup.cat. 189mq, rendita € 1.347,95, sita in Alghero Rio Calvia n.29 (già Regione Monte Agnese snc), riservando per sé il diritto di usufrutto sul predetto immobile”, con spese notarili a carico della stessa
), le parti hanno dichiarato che tale trasferimento immobiliare si pone quale elemento Pt_1
funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Con riferimento a tali clausole il Collegio ritiene possano essere recepite, non apparendo contrarie all'ordine pubblico.
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Atteso che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2
pagina 6 di 7 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Alghero (SS) il 19.04.1998, atto nel registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n.20, P.2, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui all'accordo del
13.09.2024 che si richiama integralmente;
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
3. spese al definitivo.
4. provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 07.04.2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Elisabetta Carta Ilaria Bradamante
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