TRIB
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/07/2024, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
Rg. n. 387/2017
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 19/07/2024 ore 12.44
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Silvia Russel, in sostituzione dell'Avv. Satta, legittimamente impedita, la quale conferma le conclusioni come formulate negli di causa, richiamandosi integralmente agli stessi.
E' pure comparso l'Avv. Luca Fischetti per parte opposta, il quale si riporta agli atti di causa, con particolare riferimento alle note conclusionali. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.04 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
IL GO
MA AT AG
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA AT AG, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2017 R.G.
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CLAUDIA RITA SATTA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Olbia Viale Aldo Moro
n. 78,
OPPONENTE
CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. LUCA FISCHETTI, nel cui studio in OLBIA VIA BENEVENTO 61/1 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio la convenuta indicata Parte_1 in epigrafe, al fine di sentir dichiarare nullo o inefficace o comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 8/2017, emesso dall'intestato Tribunale l'11 gennaio
2017, nell'ambito del procedimento R.G. 2336/2016; in subordine dichiarare
2 l'annullamento dei un eventuale accordo per i lavori di ristrutturazione ed in ulteriore subordine accertare l'eventuale debito dell'opponente.
L'opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate da parte opposta, in quanto all'epoca dei fatti egli era minorenne e, dunque, riteneva che per il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare e che, in mancanza, sua madre non avesse potere di dare incarico, in suo nome, all'impresa opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, nonchè tenuta in decisione, con assegnazione dei termini per note e fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies al 19/07/2024, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o
3 la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle risultanze dell'istruttoria, quest'ultima ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria domanda;
i testimoni dalla stessa indicati hanno confermato - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - che la madre del medesimo era presente al momento del conferimento dell'incarico all'impresa esecutrice dei lavori presso lo studio dell'Avv. Ragnedda, all'epoca legale dell'opposta, ed abbia alla stessa conferito incarico, unitamente agli altri comproprietari.
Non appare, al contrario, attendibile l'unica e contraria testimonianza della madre dell'odierno opponente, la quale ha negato di aver conferito l'incarico all'opposta ed affermato di essere stata resa edotta della loro esecuzione soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo al figlio, odierno opponente;
considerato che
l'immobile, dopo la ristrutturazione, è stato regolarmente venduto e che l'opponente ha ricevuto la sua quota, è inverosimile che sua madre non fosse al corrente dell'importante intervento sull'immobile stesso, che ha senz'altro determinato la vendita del bene ad un prezzo ben maggiore.
4 Prova documentale è stata poi fornita in ordine al pagamento delle spese ed onorari relativi alla procedura di autorizzazione alla vendita del bene nell'interesse comune, come risulta dalla fattura in atti.
In merito alle difese di parte opponente, relativamente alla necessità di richiedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori al Giudice Tutelare, in ragione della minore età del , si rileva che la tipologia di intervento Parte_1 non richiedeva tale autorizzazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, è consolidata in materia, nello statuire che “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.” (Cass.
Civ. 27/03/2019, n. 8461).
Nel caso di specie sussistono i tre requisiti, ovvero i lavori eseguiti erano non solo oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi del bene in questione, ma addirittura necessari, essendosi trattato di lavori strutturali di consolidamento dell'immobile; avevano un valore non elevato, considerato che la somma richiesta doveva dividersi tra i vari comproprietari e non hanno comportato alcun margine di rischio per il minore, il quale – al contrario – si è giovato della ristrutturazione ricavando, dalla successiva vendita del bene, un prezzo superiore a quello che il bene immobile avrebbe avuto in assenza del suddetto intervento manutentivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
8/2017, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania l'11 gennaio 2017, nell'ambito del procedimento R.G. 2336/2016, notificato a mezzo pec in data 24 febbraio 2017, e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta che si liquidano nella misura di € 2.500,00, oltre a 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 19/07/2024
Il Giudice
MA AT AG
6
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 19/07/2024 ore 12.44
E' comparso, nell'interesse dell'opponente, l'Avv. Silvia Russel, in sostituzione dell'Avv. Satta, legittimamente impedita, la quale conferma le conclusioni come formulate negli di causa, richiamandosi integralmente agli stessi.
E' pure comparso l'Avv. Luca Fischetti per parte opposta, il quale si riporta agli atti di causa, con particolare riferimento alle note conclusionali. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
Il GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 17.04 dà lettura del dispositivo e della motivazione, come da sottocalendata sentenza.
IL GO
MA AT AG
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA AT AG, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 387/2017 R.G.
TRA
, ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CLAUDIA RITA SATTA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto procuratore in Olbia Viale Aldo Moro
n. 78,
OPPONENTE
CONTRO
rappresentato e difeso giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1 dall'Avv. LUCA FISCHETTI, nel cui studio in OLBIA VIA BENEVENTO 61/1 è elettivamente domiciliato
OPPOSTO
Oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, evocava in giudizio la convenuta indicata Parte_1 in epigrafe, al fine di sentir dichiarare nullo o inefficace o comunque revocare, il decreto ingiuntivo n. 8/2017, emesso dall'intestato Tribunale l'11 gennaio
2017, nell'ambito del procedimento R.G. 2336/2016; in subordine dichiarare
2 l'annullamento dei un eventuale accordo per i lavori di ristrutturazione ed in ulteriore subordine accertare l'eventuale debito dell'opponente.
L'opponente contestava la legittimità delle pretese avanzate da parte opposta, in quanto all'epoca dei fatti egli era minorenne e, dunque, riteneva che per il conferimento dell'incarico per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in comproprietà avrebbe dovuto essere richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare e che, in mancanza, sua madre non avesse potere di dare incarico, in suo nome, all'impresa opposta.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando le avverse difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conseguente conferma del decreto opposto e con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, nonchè tenuta in decisione, con assegnazione dei termini per note e fissazione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies al 19/07/2024, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In termini generali, deve osservarsi come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione
è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o
3 la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (Cass. 2003/6421; 2003/17371), con la conseguenza che l'oggetto del giudizio di opposizione non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (nonchè dei fatti modificativi o estintivi del diritto stesso, eccepiti da parte opponente), con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. Cass. civile 2005/15026, 2003/15186,
2002/6663). Quindi il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta dall'opposta e delle risultanze dell'istruttoria, quest'ultima ha senza dubbio fornito compiuta prova del fatto costitutivo della propria domanda;
i testimoni dalla stessa indicati hanno confermato - contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente - che la madre del medesimo era presente al momento del conferimento dell'incarico all'impresa esecutrice dei lavori presso lo studio dell'Avv. Ragnedda, all'epoca legale dell'opposta, ed abbia alla stessa conferito incarico, unitamente agli altri comproprietari.
Non appare, al contrario, attendibile l'unica e contraria testimonianza della madre dell'odierno opponente, la quale ha negato di aver conferito l'incarico all'opposta ed affermato di essere stata resa edotta della loro esecuzione soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo al figlio, odierno opponente;
considerato che
l'immobile, dopo la ristrutturazione, è stato regolarmente venduto e che l'opponente ha ricevuto la sua quota, è inverosimile che sua madre non fosse al corrente dell'importante intervento sull'immobile stesso, che ha senz'altro determinato la vendita del bene ad un prezzo ben maggiore.
4 Prova documentale è stata poi fornita in ordine al pagamento delle spese ed onorari relativi alla procedura di autorizzazione alla vendita del bene nell'interesse comune, come risulta dalla fattura in atti.
In merito alle difese di parte opponente, relativamente alla necessità di richiedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori al Giudice Tutelare, in ragione della minore età del , si rileva che la tipologia di intervento Parte_1 non richiedeva tale autorizzazione.
La giurisprudenza della Suprema Corte, è consolidata in materia, nello statuire che “In tema di amministrazione dei beni dei figli ex art. 320 c.c., al di fuori dei casi specificamente individuati ed inquadrati nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione dal Legislatore, devono essere considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio medesimo;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto.” (Cass.
Civ. 27/03/2019, n. 8461).
Nel caso di specie sussistono i tre requisiti, ovvero i lavori eseguiti erano non solo oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi del bene in questione, ma addirittura necessari, essendosi trattato di lavori strutturali di consolidamento dell'immobile; avevano un valore non elevato, considerato che la somma richiesta doveva dividersi tra i vari comproprietari e non hanno comportato alcun margine di rischio per il minore, il quale – al contrario – si è giovato della ristrutturazione ricavando, dalla successiva vendita del bene, un prezzo superiore a quello che il bene immobile avrebbe avuto in assenza del suddetto intervento manutentivo.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta l'opposizione, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
8/2017, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania l'11 gennaio 2017, nell'ambito del procedimento R.G. 2336/2016, notificato a mezzo pec in data 24 febbraio 2017, e ne dichiara la definitiva esecutorietà.
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese e compensi del giudizio in favore dell'opposta che si liquidano nella misura di € 2.500,00, oltre a 15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 19/07/2024
Il Giudice
MA AT AG
6