CASS
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2025, n. 33169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33169 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE GI CI UP - 15/07/2025 MA RE CU - Relatore - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA LO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 3 dicembre 2024, riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Napoli a AS UO nella misura di mesi sei di arresto e 750 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 110/75. La Corte non riteneva che il fatto potesse rientrare nell’ambito di applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed emendava l’errore commesso dal giudice di primo grado che, a fronte della celebrazione del rito abbreviato e della natura contravvenzionale del reato contestato, anziché ridurre la pena della metà, come corretto, la riduceva solo di un terzo.
2.1 Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. reiterando sostanzialmente le medesime argomentazioni, lamentando il risalto dato ai precedenti penali e non alla condotta processuale;
in ogni caso il provvedimento sul punto sarebbe carente di adeguata motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33169 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CU MA RE Data Udienza: 15/07/2025 Secondo il ricorrente, nel caso concreto sarebbero presenti dei fattori quali quello psicologico, la condizione sociale e culturale dello stesso che avrebbero imposto una valutazione differente e più favorevole.
3. Il sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, infatti, decisione attaccata sia sotto il profilo del vizio di motivazione, sia della violazione di legge, con argomenti identici, che attengono al mancato rilievo dato al comportamento processuale leale, e all’eccessivo rilievo dato ai precedenti, il provvedimento impugnato non solo ha indicato i precedenti penali, quali elementi ostativi alla concessione, ma ha sottolineato l’assenza di dati positivi dai quali fare discendere tale concessione e, inoltre, ha valorizzato la condotta tenuta al momento dell’accertamento dei fatti, posto che l’imputato aveva tentato di sfuggire al controllo degli agenti. Per contro, il comportamento processuale leale segnalato dal ricorrente non è stato meglio declinato nella sua concretezza.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj, Rv. 266591 - 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). 4. L’impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a emendare il vizio rilevato. Nel resto, il ricorso va rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 15/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RE NC PO CA
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA LO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 3 dicembre 2024, riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Napoli a AS UO nella misura di mesi sei di arresto e 750 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 l. 110/75. La Corte non riteneva che il fatto potesse rientrare nell’ambito di applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. ed emendava l’errore commesso dal giudice di primo grado che, a fronte della celebrazione del rito abbreviato e della natura contravvenzionale del reato contestato, anziché ridurre la pena della metà, come corretto, la riduceva solo di un terzo.
2.1 Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 62-bis cod. pen. reiterando sostanzialmente le medesime argomentazioni, lamentando il risalto dato ai precedenti penali e non alla condotta processuale;
in ogni caso il provvedimento sul punto sarebbe carente di adeguata motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33169 Anno 2025 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CU MA RE Data Udienza: 15/07/2025 Secondo il ricorrente, nel caso concreto sarebbero presenti dei fattori quali quello psicologico, la condizione sociale e culturale dello stesso che avrebbero imposto una valutazione differente e più favorevole.
3. Il sostituto Procuratore generale Olga Mignolo ha depositato conclusioni scritte chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, infatti, decisione attaccata sia sotto il profilo del vizio di motivazione, sia della violazione di legge, con argomenti identici, che attengono al mancato rilievo dato al comportamento processuale leale, e all’eccessivo rilievo dato ai precedenti, il provvedimento impugnato non solo ha indicato i precedenti penali, quali elementi ostativi alla concessione, ma ha sottolineato l’assenza di dati positivi dai quali fare discendere tale concessione e, inoltre, ha valorizzato la condotta tenuta al momento dell’accertamento dei fatti, posto che l’imputato aveva tentato di sfuggire al controllo degli agenti. Per contro, il comportamento processuale leale segnalato dal ricorrente non è stato meglio declinato nella sua concretezza.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , Tushaj, Rv. 266591 - 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). 4. L’impugnata sentenza deve essere, pertanto, annullata, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà a emendare il vizio rilevato. Nel resto, il ricorso va rigettato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 15/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente MA RE NC PO CA