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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 17 giugno 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6080/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Urzì Brancati, giusta Parte_1
procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona dei Controparte_1
suoi liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Piccolo, giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: richiesta reintegra e risarcimento danno
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2019 e contestuale istanza cautelare,
[...] conveniva in giudizio l' . Pt_1 Controparte_1
Esponeva: che aveva superato una selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria ai fini dell'assunzione di trenta operatori (autisti TPL), indetta il 13 marzo
2019 dall' ; che era risultato idoneo con Controparte_1
inserimento nella posizione n.14 della graduatoria;
che aveva quindi stipulato un contratto a tempo determinato della durata di sei mesi con decorrenza dal 26 luglio 2019
1 quale operatore di esercizio, par. 140, Area professionale III del CCNL
Autotranferrovieri.
Lamentava che il Direttore Generale dell'azienda con nota prot. n. 18724 del 19 settembre 2019 aveva comunicato allo stesso l'avvio del procedimento di revoca dell'ammissione alla selezione, con modifica del punteggio attribuito e con eventuale conseguente revoca del rapporto di lavoro, per una presunta infedele dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2017 e, nonostante i chiarimenti dallo stesso forniti, con nota prot. n. 21703 del 17 ottobre 2019 aveva comunicato allo stesso la modifica del punteggio con ricollocamento al numero 46 della graduatoria, poi rettificata in 44 e la sospensione immediata dal lavoro e dallo stipendio, in attesa di procedere allo scorrimento della graduatoria e con riserva di assumere i provvedimenti definitivi in esito alle convocazioni degli aventi diritto, disposta in autotutela dai Commissari Liquidatori con delibera n. 35/L di pari data.
Chiedeva, pertanto, in via d'urgenza e anche inaudita altera parte, l'immediata reintegra con corresponsione della retribuzione ovvero l'emissione di ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
Nel merito chiedeva l'accertamento della illegittimità della Delibera impugnata e del ricollocamento in graduatoria, l'accertamento del proprio diritto all'immediata reintegra con corresponsione della retribuzione e la condanna dell'ATM in liquidazione al pagamento di una somma pari agli emolumenti non corrisposti dalla sospensione fino alla effettiva ripresa del servizio, nonché al risarcimento del danno. Con vittoria di spese e compensi.
Contr Si costituiva in giudizio l' in liquidazione, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Rilevava che il ricorrente era stato escluso dalla graduatoria per inesistenza dei requisiti dal D.A. 25.03.2004, avendo omesso di computare la retribuzione percepita dal
04.01.2017 al 07.01.2017 e dal 24.01.2017 al 06.01.2018 per avere svolto servizio di trasporto pubblico locale alle dipendenze della Malta Public Trasport.
Osservava che il decreto assessoriale 25.03.2004 specificava espressamente in tema di contratti a tempo determinato, che coloro i quali avessero lavorato per almeno 3 mesi nell'anno della pubblicazione dell'offerta, avrebbero dovuto essere avviati al lavoro in subordine rispetto a coloro che non hanno lavorato, con ciò privilegiando lo stato di disoccupazione rispetto a qualunque altro criterio di valutazione.
Contestava quanto asserito da controparte, ovvero che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fosse la conseguenza dell'avvio di un procedimento disciplinare,
2 evidenziando che in realtà si trattava di un procedimento di revoca dell'atto amministrativo.
Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Con provvedimento del 31/01/2020 veniva rigettata l'istanza cautelare per assenza del requisito del fumus boni iuris per la domanda di reintegra e per assenza del periculum in mora con riferimento alla domanda di corresponsione salariale.
4. La causa veniva istruita mediante integrazione documentale.
5. L'udienza del 17 giugno 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
6. Ai fini della decisione è opportuno richiamare le disposizioni del Decreto Assessoriale
n. 46 del 25.03.2004 relativo alle modalità di assunzione del personale secondo l'art. 16 della legge n. 56/87, ai sensi del quale è previsto uno speciale regime giuridico in relazione alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato presso le PP.AA. di personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
L'art. 2 del citato decreto prevede che :
“Possono essere avviati a selezione tutti i soggetti che all'atto dell'espletamento della procedura autocertifichino di essere privi di occupazione. Coloro i quali risultano occupati potranno concorrere in subordine a coloro che non hanno occupazione, esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato. Le S.C.I.C.A. competenti per territorio predispongono un pubblico avviso al fine di dare adeguata informazione dell'occasione di lavoro per un tempo non inferiore a gg. 7 lavorativi per le assunzioni a tempo determinato e a gg. 15 lavorativi per quelle a tempo indeterminato. I soggetti interessati alla selezione, nel giorno e all'ora stabiliti devono presentarsi personalmente presso le suddette S.C.I.C.A. ed ivi produrre la documentazione occorrente per
l'elaborazione delle graduatorie di precedenza. Le professionalità eventualmente richieste devono essere possedute alla data di pubblicazione del bando attraverso il quale la indice la selezione. La graduatoria dei concorrenti viene formulata CP_2
posizionando i lavoratori in ordine di punteggio decrescente. A tal proposito ad ogni concorrente viene attribuito un punteggio base pari a 1000 punti, rispetto al quale vengono operati i suddetti aggiustamenti: 1) Maggiorazione di 10 punti (con arrotondamento di centesimi), per ogni mille euro, fino ad un massimo di 250 punti. Per gli avviamenti effettuati dall'01/01 al 30/06 di ogni anno il reddito considerato dovrà
3 essere quello relativo all'annualità anteriore a quella immediatamente precedente quella di riferimento (Es. per un avviamento effettuato il 25/05/2004 il reddito considerato è quello relativo al 2002); per gli avviamenti effettuati dall'01/07 al 31/12, il reddito considerato dovrà essere esclusivamente quello relativo all'anno precedente quello di riferimento. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità per il periodo di un anno dalla data di rilascio. 2) Detrazione di 60 punti per ogni familiare a carico e comunque fino ad un massimo di 600 punti. Ai fini della qualificazione di familiare a carico si farà riferimento alle disposizioni fiscali in vigore al riguardo. 3) Maggiorazione di 250 punti alla persona che non presenti il dato reddituale richiesto. A parità di punteggio prevale il lavoratore più anziano d'età. Sarà in ogni caso possibile presentare una nuova dichiarazione unica, entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti a lui più favorevoli. Negli avviamenti a selezione a tempo determinato coloro che siano stati avviati al lavoro per periodi non inferiori a mesi tre nell'anno solare della pubblicazione dell'offerta concorrono in subordine agli altri. La graduatoria, adottata con atto formale dei Servizi competenti,
(ovvero con atto dei Servizi Uffici Provinciali o Ufficio Regionale del Lavoro, in caso di graduatoria unica integrata di ambito territoriale, rispettivamente, provinciale o sovra- provinciale), sarà pubblicata per quindici giorni presso le S.C.I.C.A. ricadenti nell'ambito territoriale dell'ente che ha richiesto l'avviamento a selezione, durante i quali i soggetti interessati possono presentare osservazioni…
Nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai fini della predisposizione delle graduatorie, i competenti uffici del lavoro effettuano i controlli previsti dal decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445.” Con La particolare procedura di avviamento al lavoro di 30 operatori presso l' doveva essere effettuata quindi secondo i criteri fissati dal decreto assessoriale, dando precedenza a chi non aveva reddito.
Nel caso di specie, come confermato dal ricorrente, lo stesso non ha indicato la retribuzione percepita per avere svolto servizio di trasporto pubblico locale alle dipendenze della Malta Public Trasport, sostenendo che non dovesse essere indicato tale reddito in quanto soggetto a tassazione estera.
Dal deposito delle buste paga, peraltro, risulta che il abbia lavorato per più periodi Pt_1 durante l'anno 2017 e non soltanto nei 18 giorni del periodo dal 04.01.2017 al 07.01.2017
e dal 24.12.2017 al 06.01.2018 indicati nell'esposto a seguito del quale l'Atm ha modificato la graduatoria.
4 Il ricorrente non poteva godere del punteggio che spettava ai candidati con reddito zero e pertanto, in applicazione dei criteri fissati dal decreto assessoriale, allo stesso è stata attribuita la maggiorazione dei 250 punti prevista per la persona che non presenti il dato reddituale richiesto.
È pacifico che la speciale procedura di avviamento sia volta a favorire soggetti inoccupati e che abbiano una specifica condizione reddituale, e che pertanto i criteri di valutazione richiesti dal Centro per l'impiego per la predisposizione della graduatoria non attengono alla tassazione ma alle condizioni economiche, reddituali e familiari dei partecipanti.
Il reddito prodotto da all'estero doveva quindi senz'altro essere considerato ai fini Pt_1 della formulazione della graduatoria per la procedura d'avviamento al lavoro presso Con l' .
L'azienda ha quindi correttamente provveduto prima alla sospensione dal servizio e successivamente all'annullamento del contratto di lavoro, stante la carenza in essere dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando.
7. Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento e impongono il rigetto del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' resistente, CP_1
come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2020, tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'attività svolta ed applicando i valori tariffari medi per il presente giudizio e i minimi per la fase cautelare. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
Francesca Piccolo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in data Parte_1
06.12.2019 nei confronti di così Controparte_1
provvede:
- Rigetta integralmente il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in complessivi € 11.863,50 (di cui € 9.257,00 per la fase di merito ed €
2.606,50 per la fase cautelare) per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 18 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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