CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1155/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Demis Terzoni
contro
:
e in qualità di eredi di Spotti Controparte_1 Controparte_2 Per_1
Avv. Simona Cocconcelli
Fatti di causa
(in seguito anche solo Parte_1 Parte_1
) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 990/2016, provvisoriamente esecutivo,
[...] emesso dal Tribunale di Piacenza su ricorso monitorio proposto dall'ing. in forza della Parte_2 nota professionale, correlata di parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Parma, per l'attività professionale svolta in favore dell' . Parte_1
L'opponente in fatto espose che:
- era stata costituita tra la dott.ssa (socia accomandataria) e suo Parte_1 Pt_1 marito, il notaio (socio accomandante), al precipuo fine di ristrutturare un importante Per_2 fabbricato storico sito in Fiorenzuola d'Arda;
pagina 1 di 14 - la società aveva conferito incarico all'ing. amico del notaio di assisterla quale CP_1 Per_2
CTP nell'ambito del giudizio ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Piacenza dalla proprietaria dell'immobile confinante, la quale lamentava danni derivanti dall'attività svolta dall'impresa incaricata dall' per le opere di ristrutturazione;
Parte_1
- per tale attività professionale non vi era stato accordo preventivo sul compenso e l'ing. CP_1 sembrava avere accettato l'incarico più per spirito d'amicizia che per reale interesse professionale;
- a saldo della propria attività il professionista aveva emesso la fattura del 25.8.2015 dell'importo di € 8.247,20 (€ 6.895,20 al netto della ritenuta d'acconto);
- risentito del fatto che l' aveva valutato come eccessivo quanto Parte_1 richiesto, l'ing. aveva emesso la nota pro forma del 6.10.15, poi opinata dal proprio CP_1
Ordine professionale, nella quale il credito era rideterminato nella maggiore somma di €
13.541,20 (pari ad € 11.321,33 operata la ritenuta d'acconto);
- l'ing. aveva duplicato i compensi avendo distinto nella parcella proforma del 6.10.2015 CP_1 due attività: 1) CTP con inizio in data 17.6.2013 (CTU Geom per € 6.226,93; 2) CTP con Per_3 inizio in data 28.5.2014 (CTU Ing. per € 3.136,53, pur non trattandosi di due distinte Per_4 procedure ex art. 696 bis c.p.c., ma di una sola che aveva visto l'ing. succedere quale Per_4
CTU al geom. dopo la rinuncia all'incarico di quest'ultimo; Per_3
- i compensi erano poi stati richiesti in percentuale sui valori quantificati prima in € 130.000 per l'attività svolta quando il CTU era il geom. e poi in € 134.000 per l'attività svolta quando Per_3 il CTU era l'ing. comunque a fronte di una quantificazione da parte del CTU ing. Per_4 [...] dei pretesi danni in € 66.000; Per_4
- nella nota proforma, a differenza della fattura n. 1 del 25.8.15, mancava ogni riferimento all'acconto già ricevuto con la fattura n. 1 del 1.7.2013, che non era stato detratto;
- era errato il riferimento normativo contenuto nella nota pro forma del 6.10.15 all'art. 11 del
DPR 30.5.02 n. 115, concernente il contributo unificato;
- le richieste erano comunque del tutto slegate dall'attività professionale concretamente svolta, consistita in una mera assistenza formale, nella relazione peritale del 3.9.12, nell'aver effettuato dei viaggi in Fiorenzuola d'Arda, nonché nell'aver sottoscritto le osservazioni redatte dal legale dell' ; Parte_1
- l'ing. aveva avanzato al CTU ing. richieste riguardanti il merito delle questioni CP_1 Per_4 tecniche oggetto della Consulenza disattendendo le precise indicazioni dell' che Parte_1
pagina 2 di 14 tramite l'avv. aveva dovuto richiamare il professionista a limitarsi alla sola CP_3
“vigilanza” delle operazioni peritali.
Per l' il compenso doveva essere determinato ai sensi del D.M. n. 140 del Parte_1 Parte_1
20.7.2012 tenendo conto dell'impegno e dell'importanza della prestazione e pertanto, avuto conto delle spese legali già contenute nell'atto di precetto e delle spese d'opinamento della nota pro forma già contenute nell'ingiunzione, domandò la restituzione di somme pari ad € 9.834,59.
Si costituì l'ing. eccependo che: CP_1
- a seguito dell'invio della fattura n. 1 del 25.8.2015 non saldata, era stato intellettualmente svilito dalla committente la quale aveva chiesto la riduzione della parcella;
- la successiva notula a base della pretesa monitoria, opinata il 6.10.2015 dall'Ordine degli
Ingegneri, non indicava due procedimenti, ma scandiva unicamente le fasi del procedimento tra il primo ed il secondo CTU Geom. ed Ing. riferendo nella descrizione e Per_3 Per_4 nell'ammontare, l'attività espletata sia nella prima che nella seconda fase, oltre ad indicare i compensi per le trasferte;
- il riferimento normativo nella nota proforma del 6.10.2015 era frutto di errore materiale e comunque doveva far fede la congruità espressa dal competente Ordine degli Ingegneri;
- l'acconto non doveva essere detratto dalla notula finale essendo già ricompreso nelle spettanze con a monte la detrazione dell'acconto di €1000 ricevuto nel 2013;
- dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio in ATP, risultava la generale complessità dell'incarico, ed era pertanto irragionevole sostenere che l'ing. fosse stato incaricato di CP_1 svolgere una mera assistenza formale;
- le osservazioni critiche alla CTU redatte dall'avv. avevano richiesto valutazioni CP_3 tecniche esaurite con l'indispensabile attività dell'ing. incaricato quale CTP CP_1 dell' . Parte_1
La causa proseguì con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed il giudizio fu istruito con la
CTU affidata all'ing. Persona_5
Il Tribunale adito, con sentenza n. 331/2023, rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e compensò integralmente le spese processuali, motivando come di seguito:
“1. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. (Cassazione civile sez. lav.
13 luglio 2009 n. 16340). Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di pagina 3 di 14 cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cassazione civile 09 novembre
2021 n. 32792, ex plurimis).
2. Nel caso di specie il creditore ha prodotto in giudizio, a fondamento della propria pretesa, la parcella per l'attività professionale resa nell'interesse della parte odierna opponente, con pedissequo opinamento da parte del relativo Ordine professionale;
che costituisce, senza dubbio, una allegazione il cui regime si rinviene nell'art. 2697 c.c. che, come è noto, non impone soltanto l'onere di allegazione del fatto costitutivo, ma altresì, alla controparte, l'onere della prova contraria, allegando cioè il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
3. Ciò premesso, l'opposizione appare infondata. E' stata svolta una CTU del tutto superflua ed incongrua, che appare poco convincente nella quantificazione del tempo di esecuzione della prestazione che asseritamente doveva essere sufficiente per l'Ing. In realtà si tratta di una CP_1 valutazione semplicistica e che non tiene in adeguata considerazione il profilo intellettuale della prestazione professionale da rendere. La misura di 3 giorni indicata dall'opposto appare pertanto da prendere per buona perché adeguata e congrua alla prestazione predetta.
Ogni altra considerazione appare ultronea, assorbita e superata dalle predette valutazioni.
Ne discende il rigetto della opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), lo svolgimento di attività processuale non sempre necessaria sotto i precedenti Istruttori e le modalità della trattazione integrano i gravi e giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di lite”.
Ha proposto appello l' affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti e in qualità di eredi dell'Ing. CP_1 Controparte_2 Parte_2 deceduto nelle more del giudizio, contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale sulle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.9.2025. pagina 4 di 14 Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”
Il primo giudice si è limitato a richiamare principi giuridici, senza esporre il processo logico-giuridico che lo ha condotto alla valutazione dei fatti in rapporto a detti principi e pertanto la decisione appare apodittica oltre che erronea.
2) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”
Per l'appellante, che riporta giurisprudenza sul punto, la parcella corredata dal parere del competente
Consiglio dell'ordine di appartenenza, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante solamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione ove il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui, di conseguenza, incombono i relativi oneri probatori.
Ciò posto l'ing. non ha documentato debitamente l'asserito credito avendo prodotto, oltre alla CP_1 propria parcella, più volte rimodulata e comunque erroneamente opinata dal proprio Ordine professionale, solamente le osservazioni del 15.4.2015 rese nel proc. ex art. 696 bis c.p.c. e la relazione peritale del 3.9.2012.
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto dell'accrescersi della parcella che con la nota opinata dall'Ordine professionale, è divenuta di € 13.541,20 (pari ad € 11.321,33 operata la ritenuta d'acconto), quasi raddoppiando l'entità della richiesta iniziale.
L'ing. ha di fatto duplicato il proprio compenso dichiarando al proprio Ordine professionale che CP_1
i procedimenti in cui ha svolto l'incarico erano due e non uno.
L'entità della fattura n. 1 del 25.8.2015 dimostra tuttavia che l'ing. ritenesse inizialmente CP_1 congruo, rispetto all'importanza della propria prestazione professionale, un importo comunque minore di quello preteso in via monitoria.
Inoltre, nella nota finale non viene considerato l'acconto di € 1.000.
L'ing. al punto 12 della comparsa di costituzione e risposta affermava che l'acconto ricevuto di € CP_1
1.000 era da intendersi escluso dalla “nota finale”, ma ciò appare incongruo dato che nella prima fattura del 25.8.2015, respinta da , l'acconto era invece oggetto di detrazione, quale Parte_1 compenso per la relazione del 2012.
La nota pro forma del 6.10.2015 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo contiene poi l'errato riferimento normativo all'art. 11 del DPR 30.5.02 n. 115. pagina 5 di 14 Le osservazioni depositate per “Immobiliare S. Fiorenzo” in data 15.4.2015 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. radicato innanzi al Tribunale di Piacenza sotto il numero r.g. 3244/2012, pur essendo firmate anche dall'Ing. invero erano state redatte quanto ai punti I, II, III, IV, VII e VIII CP_1 dall'Avv. Massimo Banchini, quanto al punto V dagli altri tecnici dei soggetti chiamati da Pt_3
e recepiti per uniformità, quanto al punto VI dal Dr. e dall'Avv. Tassi.
[...] Per_6
Il giudice non ha comunque debitamente considerato il rapporto di amicizia che aveva portato alla nomina dell'ing. nonché la natura di mera vigilanza dell'incarico e la preponderanza dell'attività CP_1 di natura imprenditoriale, rispetto a quella prettamente professionale, abitualmente svolta dall'ing.
circostanze non contestate dal medesimo. CP_1
3) “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”
Il primo Giudice non ha tenuto conto della CTU espletata, ritenuta “superflua e incongrua” ed inoltre
“poco convincente” nella quantificazione del tempo di esecuzione della prestazione.
Il CTU per l'appellante ha invece svolto il proprio incarico in maniera inappuntabile, riesaminando tutti gli atti della consulenza tecnica preventiva in rapporto all'operato dell'ing. operando CP_1 correttamente la quantificazione dei compensi dovuti a quest'ultimo.
4) “Sul diritto alla restituzione”
Parte appellante tiene ferma la quantificazione dell'importo da restituirsi, operata in sede di precisazione delle conclusioni, in € 9.834,59.
In via gradata, chiede la restituzione delle somme riconosciute come non dovute dal CTU ing. nella misura da quest'ultimo quantificata all'udienza del 25.7.2019. Per_5
Gli eredi del professionista hanno proposto appello incidentale semplicemente domandando, a parziale riforma della sentenza di primo grado, di condannare l'appellante al pagamento delle spese “del doppio grado di giudizio”.
***
L'appello principale è meritevole di accoglimento.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto degli artt. 633, comma n. 1 cod. proc. civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; la parcella vistata, infatti, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è pagina 6 di 14 limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione.” (Cass. n. 25539/2025).
Nel giudizio di merito è pertanto rimesso al libero apprezzamento del giudice verificare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite dal professionista ovvero l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ai parametri stabiliti delle somme richieste.
Il professionista, creditore opposto, assume la veste sostanziale di attore ed è su di lui che incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.
Ciò chiarito, non sono condivisibili le negative valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla consulenza tecnica svolta in primo grado che, invece, descrive esaustivamente e compiutamente la vicenda di cui è causa e ne liquida il relativo compenso in modo del tutto corretto e coerente all'effettiva attività professionale svolta.
Le attività dell'ing. per incarico ed a favore dell' iniziarono prima del CP_1 Parte_1 settembre 2012 con la predisposizione della relazione tecnica del 3.9.2012, prodromica alla procedura di Accertamento Tecnico Preventivo n. 3244/2012 presso il Tribunale di Piacenza, ove il professionista prestò assistenza tecnica in qualità di CTP della . Parte_1
A giudizio ancora in corso, l'ing. emise la prima fattura del 1.7.2013 per l'importo di € 1.000 CP_1 oltre ad accessori di legge, a titolo di “Acconto per attività di consulenza nella Procedura per
Accertamento Tecnico Preventivo promossa da Avv. Loretta RO contro con Controparte_4 la chiamata di ”. Parte_1
Al termine ed a saldo di tutte le attività di consulenza, l'ing. emise la seconda fattura del CP_1
25.8.2015, dell'importo di €
6.500 oltre ad accessori di legge, riportando espressamente le prestazioni svolte ed il relativo onorario, in particolare, “Relazione tecnica (quale saldo dell'acconto di € 1.000,00
– fatt. 1/2013) = € 2.000,00; 2) Assistenza ATP geom. = € 2.000,00; 3) Assistenza e relazione Per_3 inviata al CTU Ing. – Compreso riunioni extra con i CTP = € 2.500,00”. Per_4
Dunque, considerato l'acconto ricevuto, il professionista quantificò in € 7.500 oltre accessori di legge,
l'onorario complessivo dovuto.
Solo a seguito del mancato pagamento da parte della , l'ing. Parte_1 CP_1
“intellettualmente svilito” dal contegno della committente, predispose la fattura proforma del 6.10.2015 di cui chiese l'opinamento al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che espresse parere favorevole in data 7.10.2015.
La nota proforma sottoposta al vaglio del Consiglio dell'Ordine, tuttavia, è affetta da molteplici incongruenze.
pagina 7 di 14 In primo luogo, l'ing. descrive l'attività professionale in favore dell' CP_1 Parte_1 come se fosse stata in adempimento di due differenti incarichi professionali – e così è stata opinata dal
Consiglio dell'Ordine – mentre non si tratta di due distinte procedure di ATP, ma di una sola (di cui peraltro non è riportato il numero di ruolo) che aveva visto il CTU ing. succedere al Per_4 precedente CTU geom. Per_3
Peraltro, posto che la consulenza, per quanto l'incarico di CTU sia stato conferito a due CTU in sequenza, è senz'altro una sola e si è conclusa con un solo elaborato e con una sola prestazione professionale dell'ing. quale CTP, rimane priva di spiegazione la circostanza che il CP_1 professionista nella nota proforma per le due fasi fa riferimento a due differenti valori della controversia, attribuendo alla prima quello di € 130.000 e alla seconda quello di € 134.000, ciò che ha senz'altro convinto il Consiglio dell'Ordine a ritenere che le prestazioni professionali fossero due distinte e ad opinare i due relativi compensi.
Inoltre, viene applicata l'aliquota massima per la parte effettuata con il CTU Geom. e la minima Per_3 per quella con il CTU ing. e ciò nonostante quest'ultima fase abbia visto il deposito Per_4 dell'elaborato peritale.
Più coerentemente, la precedente fattura n. 1/2015, prevedeva un importo maggiore per l'assistenza prestata durante la CTU ing. ciò proprio in ragione della “relazione inviata al CTU ing. Per_4 [...]
e di “riunioni extra con i CTP”. Per_4
Oltre a ciò, manca nella nota proforma un espresso richiamo alla relazione tecnica del settembre 2012.
Se nella fattura 1/2015, il professionista per tale prestazione aveva indicato l'onorario di € 3.000 (di cui
€ 1.000 già pagati in acconto a saldo fattura n. 1/2013), nella parcella del 6.10.2015 non è stato richiesto nulla in forma esplicita.
Non è chiaro quindi, osserva correttamente il CTU ing. se la parcella comprenda “anche la Per_5 succitata relazione del settembre 2012 (in tal caso andrebbe dedotto l'importo di € 1.000,00 già pagato a saldo fattura n. 1/2013) oppure, non la comprenda (in tal caso sembrerebbe che la Parte
Spotti rinunci alla quota di € 2.000,00 oltre accessori che aveva richiesto con la Fattura n. 1/2015, in quanto non risulta alcuna richiesta di tale ulteriore somma avanzata a )”. Parte_1
E da ultimo, è la stessa appellata a riconoscere l'erroneo richiamo normativo all'art. 11 del Decreto 30 maggio 2002 che verte in materia di onorari dei Consulenti dell'autorità giudiziaria.
In definitiva, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Parma non ha offre alcuna utilità nella liquidazione dell'unico compenso maturato.
Al fine di rideterminare il compenso professionale, deve invece farsi riferimento alla quantificazione operata dal CTU ing. le cui conclusioni, immotivatamente non valutate dal giudice di prime Per_5
pagina 8 di 14 cure, sono l'esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa, condotta nel contraddittorio delle parti, e immune da vizi logici.
Preso atto dell'assenza di un preventivo scritto, nonché di qualsivoglia accordo a monte tra le parti, il
CTU ha infatti correttamente quantificato il compenso in € 7.309 in base alle vacazioni, oltre ad IVA e
CNAP, dando compiutamente conto dei criteri adottati, che qui si condividono, che di seguito si riportano.
“Il compenso orario da riconoscere al professionista è pari a €/h 56,81 - stabilito dal D.M. 3.9.1997 - aggiornato ISTAT fino al 15 aprile 2015, data in cui si sono esaurite le attività del CTP, e così pari a
€/h 78,91 (si veda il calcolo della rivalutazione monetaria – vd. All. n. 15)
Tale valore unitario è sostanzialmente confermato, fra gli altri, anche da uno “Studio sui criteri di valutazione del compenso del CTP” redatto dall'Ordine Ingegneri di Monza e Brianza, che riporta che negli ultimi anni si è rilevato che è stato spesso esposto dagli ingegneri il compenso orario di €/h
75,00, valore in genere ritenuto congruo dagli organismi di controllo o dagli enti utilizzatori delle prestazioni professionali essendo questo importo circa corrispondente al valore di €/h 56,81 stabilito dal D.M.
3.9.1997 aggiornato ISTAT.
(Nota del CTU: tale studio, per inciso, fornisce l'indicazione, per un ingegnere consulente tecnico
(CTP) laureato da oltre 10 anni, di un compenso orario leggermente maggiore, pari a €/h 90,00.-.
Resta inteso che, trattandosi di semplice indirizzo espresso da un Ordine Professionale, in questa sede chi scrive ritiene corretto attenersi al compenso orario stabilito per legge)
Sulla scorta della documentazione analizzata e di quanto riportato in precedenza lo scrivente valuta
l'impegno del professionista così come segue:
a) Redazione di “RELAZIONE PERITALE” sullo stato del fabbricato di proprietà dell'avv. Loretta
RO in Piazza Caduti 6 – 6/A a Fiorenzuola d'Arda del 03 settembre 2012
Per predisporre la relazione tecnica il consulente dovette ovviamente effettuare almeno un sopralluogo
e analizzare la documentazione tecnica di controparte.
Considerando quindi che sia stato effettuato almeno un sopralluogo in loco e la necessità di due giorni lavorativi per la predisposizione della Relazione, lo scrivente valuta l'impegno dell'ing. per tale CP_1 prestazione pari a (4 ore per il sopralluogo + 8 ore x 2 giorni lavorativi) = 20 h di consulenza.
b) Attività di Consulenza Tecnica di Parte nell'A.T.P. 3244/2012 – Parte_1
C.T.U. geom. Persona_7
Come già precisato, nei verbali redatti dal CTU geom. è riportato solo l'orario di inizio delle Per_3 operazioni collegiali ma non è riportato l'orario di ultimazione degli stessi – non è pertanto possibile ricavare la durata delle attività svolte collegialmente. pagina 9 di 14 Resta inteso che il numero degli incontri fu esattamente il medesimo - n.
5 - di quelli effettuati successivamente anche dal CTU ing. Ovviamente anche l'oggetto dell'indagine fu Per_4 esattamente il medesimo.
Ne consegue che sia ragionevole valutare che il tempo complessivo delle riunioni collegiali tenute dal
CTU geom. e a cui partecipò l'ing. fu sostanzialmente in linea con quello impiegato nella Per_3 CP_1 seconda CTU ing (individuato al punto successivo) . Conclusivamente, chi scrive valuta Per_4 quindi l'impegno effettivamente profuso dall'ing. quale CTP nel corso della CTU tenuta dal Pt_4 geom. pari a 20 h di consulenza per riunioni collegiali. Per_3
c) Attività di Consulenza Tecnica di Parte nell'A.T.P. 3244/2012 – Parte_1 Parte_1
C.T.U. ing. Persona_8
Nei verbali redatti dal CTU ing. è riportato quasi sempre sia l'orario di inizio delle Per_4 operazioni collegiali sia l'orario di ultimazione degli stessi. E' pertanto possibile ricavare la durata delle attività svolte collegialmente per quanto riguarda n. 4 incontri. Tenendo in conto anche della presumibile durata di 2 ore dell'ultimo incontro del 18/09/2014 (i precedenti incontri erano quasi tutti durati 2 ore – durò 3 ore in una sola occasione) le ore complessive per riunioni collegiali risultano pari a 11.
Riconoscendo inoltre un contributo di due ore per ogni incontro per tempo di viaggio, e così per complessive 10 ore, si può concludere stimando che le attività collegiali a cui partecipò l'ing. CP_1 alla presenza del CTU ing. furono pari (arrotondate) a complessive 20 ore. Per_4
Nota: si ritiene corretto riconoscere anche i tempi occorsi per i viaggi, in considerazione anche del fatto che ogni incontro collegiale ha impegnato il professionista in realtà per mezza giornata lavorativa, tempo che è stato quindi sottratto ad altre attività.
d) ulteriori attività svolte dall'ing. CP_1
E' di tutta evidenza che l'ing. effettuò ulteriori attività, oltre a quelle sopra indicate. CP_1
Alcune di tali attività, come già esposto in precedenza, sono documentate.
In sintesi:
• L'ing. avanzò una richiesta al CTU ing. di esprimere un parere sulle condizioni CP_1 Per_4 statiche dell'edificio di proprietà RO, con due allegati di profilo legale;
• dopo che il CTU aveva trasmesso alle Parti in data 14/03/2015 la bozza dell'elaborato in risposta al quesito del Giudice, l'ing. sottoscrisse, insieme al legale avv. Massimo Banchini che le aveva CP_1 redatte, le Osservazioni alla Bozza dell'elaborato del CTU, in linea generale di profilo legale ma con alcune indicazioni che rivestivano un profilo tecnico e per le quali quindi il professionista fornì il proprio contributo;
pagina 10 di 14 Altre attività invece non sono documentate.
In un periodo di tempo così lungo è ragionevolmente ipotizzabile che il professionista abbia effettuato lo studio della pratica, che abbia avuto colloqui telefonici e tenuto incontri di presenza con il legale e con la sua cliente, per concordare le attività da svolgere, per aggiornare in merito all'andamento delle
CTU, ecc.
D'altronde, come già precisato, in taluni casi anche il legale partecipò a incontri e predispose atti scritti: è di tutta evidenza che tali attività furono svolte a seguito di confronto con il CTP in merito alla consulenza.
Non è agevole, ovviamente, quantificare l'impegno effettivamente profuso per tali ulteriori attività.
Posto che, al di là della Relazione peritale iniziale (già analizzata in precedenza) il consulente non dovette predisporre ulteriori particolari elaborati tecnici, nel corso della consulenza, lo scrivente congloba l'impegno dell'ing. per tali ulteriori attività complessivamente pari a un giorno CP_1 lavorativo per ciascuna delle due CTU e così pari a (8 ore x 2 giorni lavorativi) = 16 h di consulenza.
L'individuazione del compenso e del rimborso spese
Compenso
Sulla scorta di quanto sopra dettagliato, e per le motivazioni già espresse, lo scrivente valuta il compenso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. per conto di CP_1 Parte_1 pari a h (20 + 20 + 20 + 16) = h 76 x €/h 78,91 = € 5.997,16, arrotondati pari a € 6.000,00 oltre ad accessori di legge.
Rimborso spese
Nella parcella del 06/10/2015 l'ing. espone per “spese per trasferte” l'importo di € 1.309,00, CP_1 dettagliando il numero di viaggi, le distanze chilometriche, ecc.
Tale richiesta appare allo scrivente congrua.
Si ha infatti che le spese ordinarie (spese di viaggio, spese di segreteria, di gestione dello studio) vengono di prassi conglobate nella percentuale del 25% dell'onorario.
Tali spese dovrebbero essere integrate dal rimborso a piè di lista di eventuali spese straordinarie
(utilizzo di attrezzature speciali, prove di laboratorio, ecc.) che però non risultano essere state avanzate dal professionista.
Considerando quindi l'importo del compenso determinato dallo scrivente, il rimborso spese ordinarie verrebbe individuato pari a (€ 6.000,00 x 25 %) = € 1.500,00 - importo pressoché in linea con quello di € 1.309,00 esposto dall'ing. nella propria parcella del 06/10/2015.-. CP_1
Conclusione
pagina 11 di 14 In conclusione, chi scrive ha rideterminato il compenso delle prestazioni svolte dall'ing. per CP_1
pari a € 6.000,00. Parte_1
Tenendo in conto anche del rimborso delle spese ordinarie sostenute – ritenuto congruo dallo scrivente per la cifra richiesta dall'ing. pari a € 1.309,00 – si ha un imponibile complessivo pari CP_1
a € 7.309,00 oltre ad IVA e CNAP.” (CTU ing. pagg. 20-22). Per_5
Il consulente, che ha dato atto di avere esaminato gli atti depositati presso la Cancelleria Civile del
Tribunale di Piacenza relativi al procedimento di ATP r.g. 3244/2012, ha esattamente individuato il valore della controversia facendo riferimento al costo delle opere di ripristino oggetto di tale procedimento.
Il medesimo valore è stato assunto, nel procedimento per ATP, dal CTU ing. nella richiesta al Per_4
Tribunale di liquidazione del proprio compenso.
Ancora, la quantificazione dei compensi operata dall'ing. è in linea proprio con la Per_5 remunerazione dei consulenti d'ufficio indicata all'art. 11 DM 30.05.2002 in funzione all'importo della lite e l'onorario a vacazione degli ingegneri e architetti stabilito nello stesso periodo in €/h 56,81 dal
DM 3.9.1997, ove per importi di lite fino a € 100.000 risulta un monte ore compreso fra 50 e 100 ore.
Pertanto, la valutazione di 76 ore è compresa nel range di riferimento convenzionale.
Il CTU ing. ha anche operato un raffronto con le parcelle emesse dai Consulenti Tecnici Per_5 nominati nel procedimento di ATP dalla controparte, ing. e Dott.ssa per Persona_9 Persona_10 le cui prestazioni, svolte fino alla data del 8.8.2014, richiesero un compenso di € 4.200 oltre ad accessori di legge, a favore di ognuno dei due professionisti.
L'attività di questi consulenti, acutamente osserva il CTU, fu comunque agevolata dall'avere operato collegialmente, potendosi avvantaggiare della collaborazione fra gli stessi professionisti, mentre l'ing. operò singolarmente, tanto da giustificare un onorario lievemente maggiore rispetto a quello dei CP_1 singoli consulenti che invece operarono collegialmente: “Resta inteso che l'onorario complessivo dei 3 consulenti di parte RO, comprensivo di oneri previdenziali e IVA, fu pari a € 15.877,54 (vd. pag.
19 elaborato definitivo del CTU).
Considerando che l'imponibile individuato dallo scrivente, pari a € 7.309,00, se maggiorato di oneri previdenziali e IVA porta ad un importo di € 9.273,66, si ha che tale compenso e rimborso spese riconosciuto all'ing. (che operò singolarmente) si pone (correttamente, a parere di chi scrive) in CP_1 una posizione intermedia tra l'importo riconosciuto a ognuno dei consulenti di parte RO (€
5.354,34) e l'importo complessivamente pagato dalla parte RO a tutti i suoi consulenti di Parte (€
15.877,54)” (pag. 24, CTU Ing. . Persona_5
pagina 12 di 14 Inoltre, non può non considerarsi come la quantificazione dei compensi operata dal consulente del
Tribunale ing. sia in linea con la prima quantificazione operata dallo stesso ing. Per_5 CP_1
La seconda fattura, emessa a saldo, a completamento di tutte le attività di consulenza ammontava infatti all'importo di € 6.500 che sommato a quello di € 1.000 già ricevuto in acconto porta al compenso complessivo di € 7.500, oltre accessori di legge.
Ancora, risulta agli atti che nel luglio 2016, nonostante il 7.10.2015 l'Ing. avesse già ottenuto il CP_1 parere di congruità del Consiglio dell'Ordine sulla notula di € 10.672,46 (esclusi Cassa ing. IVA e RA da dedurre), reiterò, tramite i propri legali, la richiesta di pagamento della minor somma di € 7.481.
È quindi evidente come l'ing. ritenesse del tutto congruo tale ultimo compenso per l'attività CP_1 professionale espletata, ciò che conferma la correttezza della quantificazione operata dal CTU Ing. il quale ha rideterminato le spettanze nell'imponibile complessivo di € 7.309. Per_5
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed a modifica dell'impugnata sentenza, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, devono liquidarsi i compensi per l'attività professionale dell'ing. Pt_2
nella somma di € 7.309 oltre ad IVA e CNAP e condannarsi gli eredi dell'ing. alla
[...] CP_1 restituzione delle somme ricevute in eccedenza. Nell'atto di citazione di primo grado e nell'appello si legge che ha versato la somma di € 13.313,92 in forza di atto di precetto, Parte_1 pagamento che effettivamente risulta eseguito con bonifico bancario in data 10.11.2016, come attesta il doc. 14 versato in primo grado. In ogni caso, nella comparsa di risposta di primo e di secondo grado non si contesta tale pagamento.
L'accoglimento dell'appello principale assorbe il motivo di appello incidentale, peraltro affetto da insanabile genericità.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da alla sentenza n. 331/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, in riforma Parte_1 della stessa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 990/2016 emesso dal Tribunale di Piacenza;
- liquida i compensi dell'ing. nella somma di € 7.309 oltre IVA e CNAP e condanna Parte_2
e a restituire ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 le somme ricevute in eccedenza in forza del revocato decreto ingiuntivo;
[...]
- rigetta l'appello incidentale;
pagina 13 di 14 - condanna e alla rifusione a favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] delle spese processuali che liquida per il primo grado in € Parte_1
4.835 e in € 5.809 per il secondo grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
II SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1155/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Demis Terzoni
contro
:
e in qualità di eredi di Spotti Controparte_1 Controparte_2 Per_1
Avv. Simona Cocconcelli
Fatti di causa
(in seguito anche solo Parte_1 Parte_1
) propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 990/2016, provvisoriamente esecutivo,
[...] emesso dal Tribunale di Piacenza su ricorso monitorio proposto dall'ing. in forza della Parte_2 nota professionale, correlata di parere di congruità reso dall'Ordine degli Ingegneri di Parma, per l'attività professionale svolta in favore dell' . Parte_1
L'opponente in fatto espose che:
- era stata costituita tra la dott.ssa (socia accomandataria) e suo Parte_1 Pt_1 marito, il notaio (socio accomandante), al precipuo fine di ristrutturare un importante Per_2 fabbricato storico sito in Fiorenzuola d'Arda;
pagina 1 di 14 - la società aveva conferito incarico all'ing. amico del notaio di assisterla quale CP_1 Per_2
CTP nell'ambito del giudizio ex art. 696 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di Piacenza dalla proprietaria dell'immobile confinante, la quale lamentava danni derivanti dall'attività svolta dall'impresa incaricata dall' per le opere di ristrutturazione;
Parte_1
- per tale attività professionale non vi era stato accordo preventivo sul compenso e l'ing. CP_1 sembrava avere accettato l'incarico più per spirito d'amicizia che per reale interesse professionale;
- a saldo della propria attività il professionista aveva emesso la fattura del 25.8.2015 dell'importo di € 8.247,20 (€ 6.895,20 al netto della ritenuta d'acconto);
- risentito del fatto che l' aveva valutato come eccessivo quanto Parte_1 richiesto, l'ing. aveva emesso la nota pro forma del 6.10.15, poi opinata dal proprio CP_1
Ordine professionale, nella quale il credito era rideterminato nella maggiore somma di €
13.541,20 (pari ad € 11.321,33 operata la ritenuta d'acconto);
- l'ing. aveva duplicato i compensi avendo distinto nella parcella proforma del 6.10.2015 CP_1 due attività: 1) CTP con inizio in data 17.6.2013 (CTU Geom per € 6.226,93; 2) CTP con Per_3 inizio in data 28.5.2014 (CTU Ing. per € 3.136,53, pur non trattandosi di due distinte Per_4 procedure ex art. 696 bis c.p.c., ma di una sola che aveva visto l'ing. succedere quale Per_4
CTU al geom. dopo la rinuncia all'incarico di quest'ultimo; Per_3
- i compensi erano poi stati richiesti in percentuale sui valori quantificati prima in € 130.000 per l'attività svolta quando il CTU era il geom. e poi in € 134.000 per l'attività svolta quando Per_3 il CTU era l'ing. comunque a fronte di una quantificazione da parte del CTU ing. Per_4 [...] dei pretesi danni in € 66.000; Per_4
- nella nota proforma, a differenza della fattura n. 1 del 25.8.15, mancava ogni riferimento all'acconto già ricevuto con la fattura n. 1 del 1.7.2013, che non era stato detratto;
- era errato il riferimento normativo contenuto nella nota pro forma del 6.10.15 all'art. 11 del
DPR 30.5.02 n. 115, concernente il contributo unificato;
- le richieste erano comunque del tutto slegate dall'attività professionale concretamente svolta, consistita in una mera assistenza formale, nella relazione peritale del 3.9.12, nell'aver effettuato dei viaggi in Fiorenzuola d'Arda, nonché nell'aver sottoscritto le osservazioni redatte dal legale dell' ; Parte_1
- l'ing. aveva avanzato al CTU ing. richieste riguardanti il merito delle questioni CP_1 Per_4 tecniche oggetto della Consulenza disattendendo le precise indicazioni dell' che Parte_1
pagina 2 di 14 tramite l'avv. aveva dovuto richiamare il professionista a limitarsi alla sola CP_3
“vigilanza” delle operazioni peritali.
Per l' il compenso doveva essere determinato ai sensi del D.M. n. 140 del Parte_1 Parte_1
20.7.2012 tenendo conto dell'impegno e dell'importanza della prestazione e pertanto, avuto conto delle spese legali già contenute nell'atto di precetto e delle spese d'opinamento della nota pro forma già contenute nell'ingiunzione, domandò la restituzione di somme pari ad € 9.834,59.
Si costituì l'ing. eccependo che: CP_1
- a seguito dell'invio della fattura n. 1 del 25.8.2015 non saldata, era stato intellettualmente svilito dalla committente la quale aveva chiesto la riduzione della parcella;
- la successiva notula a base della pretesa monitoria, opinata il 6.10.2015 dall'Ordine degli
Ingegneri, non indicava due procedimenti, ma scandiva unicamente le fasi del procedimento tra il primo ed il secondo CTU Geom. ed Ing. riferendo nella descrizione e Per_3 Per_4 nell'ammontare, l'attività espletata sia nella prima che nella seconda fase, oltre ad indicare i compensi per le trasferte;
- il riferimento normativo nella nota proforma del 6.10.2015 era frutto di errore materiale e comunque doveva far fede la congruità espressa dal competente Ordine degli Ingegneri;
- l'acconto non doveva essere detratto dalla notula finale essendo già ricompreso nelle spettanze con a monte la detrazione dell'acconto di €1000 ricevuto nel 2013;
- dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio in ATP, risultava la generale complessità dell'incarico, ed era pertanto irragionevole sostenere che l'ing. fosse stato incaricato di CP_1 svolgere una mera assistenza formale;
- le osservazioni critiche alla CTU redatte dall'avv. avevano richiesto valutazioni CP_3 tecniche esaurite con l'indispensabile attività dell'ing. incaricato quale CTP CP_1 dell' . Parte_1
La causa proseguì con il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed il giudizio fu istruito con la
CTU affidata all'ing. Persona_5
Il Tribunale adito, con sentenza n. 331/2023, rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo, e compensò integralmente le spese processuali, motivando come di seguito:
“1. Va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito. (Cassazione civile sez. lav.
13 luglio 2009 n. 16340). Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di pagina 3 di 14 cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione (Cassazione civile 09 novembre
2021 n. 32792, ex plurimis).
2. Nel caso di specie il creditore ha prodotto in giudizio, a fondamento della propria pretesa, la parcella per l'attività professionale resa nell'interesse della parte odierna opponente, con pedissequo opinamento da parte del relativo Ordine professionale;
che costituisce, senza dubbio, una allegazione il cui regime si rinviene nell'art. 2697 c.c. che, come è noto, non impone soltanto l'onere di allegazione del fatto costitutivo, ma altresì, alla controparte, l'onere della prova contraria, allegando cioè il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
3. Ciò premesso, l'opposizione appare infondata. E' stata svolta una CTU del tutto superflua ed incongrua, che appare poco convincente nella quantificazione del tempo di esecuzione della prestazione che asseritamente doveva essere sufficiente per l'Ing. In realtà si tratta di una CP_1 valutazione semplicistica e che non tiene in adeguata considerazione il profilo intellettuale della prestazione professionale da rendere. La misura di 3 giorni indicata dall'opposto appare pertanto da prendere per buona perché adeguata e congrua alla prestazione predetta.
Ogni altra considerazione appare ultronea, assorbita e superata dalle predette valutazioni.
Ne discende il rigetto della opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuta assorbita ogni ulteriore questione, in omaggio al criterio c.d. della ragione più liquida (cfr. sul punto Cass. 363/2019; 11458/2018; 17214/2016; 12002/2014), lo svolgimento di attività processuale non sempre necessaria sotto i precedenti Istruttori e le modalità della trattazione integrano i gravi e giustificati motivi per la compensazione totale delle spese di lite”.
Ha proposto appello l' affidandolo a quattro motivi. Parte_1
Si sono costituiti e in qualità di eredi dell'Ing. CP_1 Controparte_2 Parte_2 deceduto nelle more del giudizio, contestando il fondamento del gravame e chiedendone il rigetto, nonché proponendo appello incidentale sulle spese di lite.
Il Consigliere Istruttore, viste le note depositate dalle parti per l'udienza fissata ex art. 352 c.p.c., tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa al collegio per la decisione con ordinanza in data 9.9.2025. pagina 4 di 14 Ragioni della decisione
Con la precisazione che le censure ribadite in più punti nei diversi motivi saranno riportate una sola volta, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1) “Violazione dei disposti degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”
Il primo giudice si è limitato a richiamare principi giuridici, senza esporre il processo logico-giuridico che lo ha condotto alla valutazione dei fatti in rapporto a detti principi e pertanto la decisione appare apodittica oltre che erronea.
2) “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio”
Per l'appellante, che riporta giurisprudenza sul punto, la parcella corredata dal parere del competente
Consiglio dell'ordine di appartenenza, ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante solamente ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, ma non ha valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione ove il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui, di conseguenza, incombono i relativi oneri probatori.
Ciò posto l'ing. non ha documentato debitamente l'asserito credito avendo prodotto, oltre alla CP_1 propria parcella, più volte rimodulata e comunque erroneamente opinata dal proprio Ordine professionale, solamente le osservazioni del 15.4.2015 rese nel proc. ex art. 696 bis c.p.c. e la relazione peritale del 3.9.2012.
Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto dell'accrescersi della parcella che con la nota opinata dall'Ordine professionale, è divenuta di € 13.541,20 (pari ad € 11.321,33 operata la ritenuta d'acconto), quasi raddoppiando l'entità della richiesta iniziale.
L'ing. ha di fatto duplicato il proprio compenso dichiarando al proprio Ordine professionale che CP_1
i procedimenti in cui ha svolto l'incarico erano due e non uno.
L'entità della fattura n. 1 del 25.8.2015 dimostra tuttavia che l'ing. ritenesse inizialmente CP_1 congruo, rispetto all'importanza della propria prestazione professionale, un importo comunque minore di quello preteso in via monitoria.
Inoltre, nella nota finale non viene considerato l'acconto di € 1.000.
L'ing. al punto 12 della comparsa di costituzione e risposta affermava che l'acconto ricevuto di € CP_1
1.000 era da intendersi escluso dalla “nota finale”, ma ciò appare incongruo dato che nella prima fattura del 25.8.2015, respinta da , l'acconto era invece oggetto di detrazione, quale Parte_1 compenso per la relazione del 2012.
La nota pro forma del 6.10.2015 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo contiene poi l'errato riferimento normativo all'art. 11 del DPR 30.5.02 n. 115. pagina 5 di 14 Le osservazioni depositate per “Immobiliare S. Fiorenzo” in data 15.4.2015 nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. radicato innanzi al Tribunale di Piacenza sotto il numero r.g. 3244/2012, pur essendo firmate anche dall'Ing. invero erano state redatte quanto ai punti I, II, III, IV, VII e VIII CP_1 dall'Avv. Massimo Banchini, quanto al punto V dagli altri tecnici dei soggetti chiamati da Pt_3
e recepiti per uniformità, quanto al punto VI dal Dr. e dall'Avv. Tassi.
[...] Per_6
Il giudice non ha comunque debitamente considerato il rapporto di amicizia che aveva portato alla nomina dell'ing. nonché la natura di mera vigilanza dell'incarico e la preponderanza dell'attività CP_1 di natura imprenditoriale, rispetto a quella prettamente professionale, abitualmente svolta dall'ing.
circostanze non contestate dal medesimo. CP_1
3) “Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”
Il primo Giudice non ha tenuto conto della CTU espletata, ritenuta “superflua e incongrua” ed inoltre
“poco convincente” nella quantificazione del tempo di esecuzione della prestazione.
Il CTU per l'appellante ha invece svolto il proprio incarico in maniera inappuntabile, riesaminando tutti gli atti della consulenza tecnica preventiva in rapporto all'operato dell'ing. operando CP_1 correttamente la quantificazione dei compensi dovuti a quest'ultimo.
4) “Sul diritto alla restituzione”
Parte appellante tiene ferma la quantificazione dell'importo da restituirsi, operata in sede di precisazione delle conclusioni, in € 9.834,59.
In via gradata, chiede la restituzione delle somme riconosciute come non dovute dal CTU ing. nella misura da quest'ultimo quantificata all'udienza del 25.7.2019. Per_5
Gli eredi del professionista hanno proposto appello incidentale semplicemente domandando, a parziale riforma della sentenza di primo grado, di condannare l'appellante al pagamento delle spese “del doppio grado di giudizio”.
***
L'appello principale è meritevole di accoglimento.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, “la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto degli artt. 633, comma n. 1 cod. proc. civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c.; la parcella vistata, infatti, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è pagina 6 di 14 limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione.” (Cass. n. 25539/2025).
Nel giudizio di merito è pertanto rimesso al libero apprezzamento del giudice verificare l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite dal professionista ovvero l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ai parametri stabiliti delle somme richieste.
Il professionista, creditore opposto, assume la veste sostanziale di attore ed è su di lui che incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c.
Ciò chiarito, non sono condivisibili le negative valutazioni del giudice di prime cure in ordine alla consulenza tecnica svolta in primo grado che, invece, descrive esaustivamente e compiutamente la vicenda di cui è causa e ne liquida il relativo compenso in modo del tutto corretto e coerente all'effettiva attività professionale svolta.
Le attività dell'ing. per incarico ed a favore dell' iniziarono prima del CP_1 Parte_1 settembre 2012 con la predisposizione della relazione tecnica del 3.9.2012, prodromica alla procedura di Accertamento Tecnico Preventivo n. 3244/2012 presso il Tribunale di Piacenza, ove il professionista prestò assistenza tecnica in qualità di CTP della . Parte_1
A giudizio ancora in corso, l'ing. emise la prima fattura del 1.7.2013 per l'importo di € 1.000 CP_1 oltre ad accessori di legge, a titolo di “Acconto per attività di consulenza nella Procedura per
Accertamento Tecnico Preventivo promossa da Avv. Loretta RO contro con Controparte_4 la chiamata di ”. Parte_1
Al termine ed a saldo di tutte le attività di consulenza, l'ing. emise la seconda fattura del CP_1
25.8.2015, dell'importo di €
6.500 oltre ad accessori di legge, riportando espressamente le prestazioni svolte ed il relativo onorario, in particolare, “Relazione tecnica (quale saldo dell'acconto di € 1.000,00
– fatt. 1/2013) = € 2.000,00; 2) Assistenza ATP geom. = € 2.000,00; 3) Assistenza e relazione Per_3 inviata al CTU Ing. – Compreso riunioni extra con i CTP = € 2.500,00”. Per_4
Dunque, considerato l'acconto ricevuto, il professionista quantificò in € 7.500 oltre accessori di legge,
l'onorario complessivo dovuto.
Solo a seguito del mancato pagamento da parte della , l'ing. Parte_1 CP_1
“intellettualmente svilito” dal contegno della committente, predispose la fattura proforma del 6.10.2015 di cui chiese l'opinamento al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia che espresse parere favorevole in data 7.10.2015.
La nota proforma sottoposta al vaglio del Consiglio dell'Ordine, tuttavia, è affetta da molteplici incongruenze.
pagina 7 di 14 In primo luogo, l'ing. descrive l'attività professionale in favore dell' CP_1 Parte_1 come se fosse stata in adempimento di due differenti incarichi professionali – e così è stata opinata dal
Consiglio dell'Ordine – mentre non si tratta di due distinte procedure di ATP, ma di una sola (di cui peraltro non è riportato il numero di ruolo) che aveva visto il CTU ing. succedere al Per_4 precedente CTU geom. Per_3
Peraltro, posto che la consulenza, per quanto l'incarico di CTU sia stato conferito a due CTU in sequenza, è senz'altro una sola e si è conclusa con un solo elaborato e con una sola prestazione professionale dell'ing. quale CTP, rimane priva di spiegazione la circostanza che il CP_1 professionista nella nota proforma per le due fasi fa riferimento a due differenti valori della controversia, attribuendo alla prima quello di € 130.000 e alla seconda quello di € 134.000, ciò che ha senz'altro convinto il Consiglio dell'Ordine a ritenere che le prestazioni professionali fossero due distinte e ad opinare i due relativi compensi.
Inoltre, viene applicata l'aliquota massima per la parte effettuata con il CTU Geom. e la minima Per_3 per quella con il CTU ing. e ciò nonostante quest'ultima fase abbia visto il deposito Per_4 dell'elaborato peritale.
Più coerentemente, la precedente fattura n. 1/2015, prevedeva un importo maggiore per l'assistenza prestata durante la CTU ing. ciò proprio in ragione della “relazione inviata al CTU ing. Per_4 [...]
e di “riunioni extra con i CTP”. Per_4
Oltre a ciò, manca nella nota proforma un espresso richiamo alla relazione tecnica del settembre 2012.
Se nella fattura 1/2015, il professionista per tale prestazione aveva indicato l'onorario di € 3.000 (di cui
€ 1.000 già pagati in acconto a saldo fattura n. 1/2013), nella parcella del 6.10.2015 non è stato richiesto nulla in forma esplicita.
Non è chiaro quindi, osserva correttamente il CTU ing. se la parcella comprenda “anche la Per_5 succitata relazione del settembre 2012 (in tal caso andrebbe dedotto l'importo di € 1.000,00 già pagato a saldo fattura n. 1/2013) oppure, non la comprenda (in tal caso sembrerebbe che la Parte
Spotti rinunci alla quota di € 2.000,00 oltre accessori che aveva richiesto con la Fattura n. 1/2015, in quanto non risulta alcuna richiesta di tale ulteriore somma avanzata a )”. Parte_1
E da ultimo, è la stessa appellata a riconoscere l'erroneo richiamo normativo all'art. 11 del Decreto 30 maggio 2002 che verte in materia di onorari dei Consulenti dell'autorità giudiziaria.
In definitiva, il parere di congruità rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Parma non ha offre alcuna utilità nella liquidazione dell'unico compenso maturato.
Al fine di rideterminare il compenso professionale, deve invece farsi riferimento alla quantificazione operata dal CTU ing. le cui conclusioni, immotivatamente non valutate dal giudice di prime Per_5
pagina 8 di 14 cure, sono l'esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa, condotta nel contraddittorio delle parti, e immune da vizi logici.
Preso atto dell'assenza di un preventivo scritto, nonché di qualsivoglia accordo a monte tra le parti, il
CTU ha infatti correttamente quantificato il compenso in € 7.309 in base alle vacazioni, oltre ad IVA e
CNAP, dando compiutamente conto dei criteri adottati, che qui si condividono, che di seguito si riportano.
“Il compenso orario da riconoscere al professionista è pari a €/h 56,81 - stabilito dal D.M. 3.9.1997 - aggiornato ISTAT fino al 15 aprile 2015, data in cui si sono esaurite le attività del CTP, e così pari a
€/h 78,91 (si veda il calcolo della rivalutazione monetaria – vd. All. n. 15)
Tale valore unitario è sostanzialmente confermato, fra gli altri, anche da uno “Studio sui criteri di valutazione del compenso del CTP” redatto dall'Ordine Ingegneri di Monza e Brianza, che riporta che negli ultimi anni si è rilevato che è stato spesso esposto dagli ingegneri il compenso orario di €/h
75,00, valore in genere ritenuto congruo dagli organismi di controllo o dagli enti utilizzatori delle prestazioni professionali essendo questo importo circa corrispondente al valore di €/h 56,81 stabilito dal D.M.
3.9.1997 aggiornato ISTAT.
(Nota del CTU: tale studio, per inciso, fornisce l'indicazione, per un ingegnere consulente tecnico
(CTP) laureato da oltre 10 anni, di un compenso orario leggermente maggiore, pari a €/h 90,00.-.
Resta inteso che, trattandosi di semplice indirizzo espresso da un Ordine Professionale, in questa sede chi scrive ritiene corretto attenersi al compenso orario stabilito per legge)
Sulla scorta della documentazione analizzata e di quanto riportato in precedenza lo scrivente valuta
l'impegno del professionista così come segue:
a) Redazione di “RELAZIONE PERITALE” sullo stato del fabbricato di proprietà dell'avv. Loretta
RO in Piazza Caduti 6 – 6/A a Fiorenzuola d'Arda del 03 settembre 2012
Per predisporre la relazione tecnica il consulente dovette ovviamente effettuare almeno un sopralluogo
e analizzare la documentazione tecnica di controparte.
Considerando quindi che sia stato effettuato almeno un sopralluogo in loco e la necessità di due giorni lavorativi per la predisposizione della Relazione, lo scrivente valuta l'impegno dell'ing. per tale CP_1 prestazione pari a (4 ore per il sopralluogo + 8 ore x 2 giorni lavorativi) = 20 h di consulenza.
b) Attività di Consulenza Tecnica di Parte nell'A.T.P. 3244/2012 – Parte_1
C.T.U. geom. Persona_7
Come già precisato, nei verbali redatti dal CTU geom. è riportato solo l'orario di inizio delle Per_3 operazioni collegiali ma non è riportato l'orario di ultimazione degli stessi – non è pertanto possibile ricavare la durata delle attività svolte collegialmente. pagina 9 di 14 Resta inteso che il numero degli incontri fu esattamente il medesimo - n.
5 - di quelli effettuati successivamente anche dal CTU ing. Ovviamente anche l'oggetto dell'indagine fu Per_4 esattamente il medesimo.
Ne consegue che sia ragionevole valutare che il tempo complessivo delle riunioni collegiali tenute dal
CTU geom. e a cui partecipò l'ing. fu sostanzialmente in linea con quello impiegato nella Per_3 CP_1 seconda CTU ing (individuato al punto successivo) . Conclusivamente, chi scrive valuta Per_4 quindi l'impegno effettivamente profuso dall'ing. quale CTP nel corso della CTU tenuta dal Pt_4 geom. pari a 20 h di consulenza per riunioni collegiali. Per_3
c) Attività di Consulenza Tecnica di Parte nell'A.T.P. 3244/2012 – Parte_1 Parte_1
C.T.U. ing. Persona_8
Nei verbali redatti dal CTU ing. è riportato quasi sempre sia l'orario di inizio delle Per_4 operazioni collegiali sia l'orario di ultimazione degli stessi. E' pertanto possibile ricavare la durata delle attività svolte collegialmente per quanto riguarda n. 4 incontri. Tenendo in conto anche della presumibile durata di 2 ore dell'ultimo incontro del 18/09/2014 (i precedenti incontri erano quasi tutti durati 2 ore – durò 3 ore in una sola occasione) le ore complessive per riunioni collegiali risultano pari a 11.
Riconoscendo inoltre un contributo di due ore per ogni incontro per tempo di viaggio, e così per complessive 10 ore, si può concludere stimando che le attività collegiali a cui partecipò l'ing. CP_1 alla presenza del CTU ing. furono pari (arrotondate) a complessive 20 ore. Per_4
Nota: si ritiene corretto riconoscere anche i tempi occorsi per i viaggi, in considerazione anche del fatto che ogni incontro collegiale ha impegnato il professionista in realtà per mezza giornata lavorativa, tempo che è stato quindi sottratto ad altre attività.
d) ulteriori attività svolte dall'ing. CP_1
E' di tutta evidenza che l'ing. effettuò ulteriori attività, oltre a quelle sopra indicate. CP_1
Alcune di tali attività, come già esposto in precedenza, sono documentate.
In sintesi:
• L'ing. avanzò una richiesta al CTU ing. di esprimere un parere sulle condizioni CP_1 Per_4 statiche dell'edificio di proprietà RO, con due allegati di profilo legale;
• dopo che il CTU aveva trasmesso alle Parti in data 14/03/2015 la bozza dell'elaborato in risposta al quesito del Giudice, l'ing. sottoscrisse, insieme al legale avv. Massimo Banchini che le aveva CP_1 redatte, le Osservazioni alla Bozza dell'elaborato del CTU, in linea generale di profilo legale ma con alcune indicazioni che rivestivano un profilo tecnico e per le quali quindi il professionista fornì il proprio contributo;
pagina 10 di 14 Altre attività invece non sono documentate.
In un periodo di tempo così lungo è ragionevolmente ipotizzabile che il professionista abbia effettuato lo studio della pratica, che abbia avuto colloqui telefonici e tenuto incontri di presenza con il legale e con la sua cliente, per concordare le attività da svolgere, per aggiornare in merito all'andamento delle
CTU, ecc.
D'altronde, come già precisato, in taluni casi anche il legale partecipò a incontri e predispose atti scritti: è di tutta evidenza che tali attività furono svolte a seguito di confronto con il CTP in merito alla consulenza.
Non è agevole, ovviamente, quantificare l'impegno effettivamente profuso per tali ulteriori attività.
Posto che, al di là della Relazione peritale iniziale (già analizzata in precedenza) il consulente non dovette predisporre ulteriori particolari elaborati tecnici, nel corso della consulenza, lo scrivente congloba l'impegno dell'ing. per tali ulteriori attività complessivamente pari a un giorno CP_1 lavorativo per ciascuna delle due CTU e così pari a (8 ore x 2 giorni lavorativi) = 16 h di consulenza.
L'individuazione del compenso e del rimborso spese
Compenso
Sulla scorta di quanto sopra dettagliato, e per le motivazioni già espresse, lo scrivente valuta il compenso per le prestazioni professionali svolte dall'ing. per conto di CP_1 Parte_1 pari a h (20 + 20 + 20 + 16) = h 76 x €/h 78,91 = € 5.997,16, arrotondati pari a € 6.000,00 oltre ad accessori di legge.
Rimborso spese
Nella parcella del 06/10/2015 l'ing. espone per “spese per trasferte” l'importo di € 1.309,00, CP_1 dettagliando il numero di viaggi, le distanze chilometriche, ecc.
Tale richiesta appare allo scrivente congrua.
Si ha infatti che le spese ordinarie (spese di viaggio, spese di segreteria, di gestione dello studio) vengono di prassi conglobate nella percentuale del 25% dell'onorario.
Tali spese dovrebbero essere integrate dal rimborso a piè di lista di eventuali spese straordinarie
(utilizzo di attrezzature speciali, prove di laboratorio, ecc.) che però non risultano essere state avanzate dal professionista.
Considerando quindi l'importo del compenso determinato dallo scrivente, il rimborso spese ordinarie verrebbe individuato pari a (€ 6.000,00 x 25 %) = € 1.500,00 - importo pressoché in linea con quello di € 1.309,00 esposto dall'ing. nella propria parcella del 06/10/2015.-. CP_1
Conclusione
pagina 11 di 14 In conclusione, chi scrive ha rideterminato il compenso delle prestazioni svolte dall'ing. per CP_1
pari a € 6.000,00. Parte_1
Tenendo in conto anche del rimborso delle spese ordinarie sostenute – ritenuto congruo dallo scrivente per la cifra richiesta dall'ing. pari a € 1.309,00 – si ha un imponibile complessivo pari CP_1
a € 7.309,00 oltre ad IVA e CNAP.” (CTU ing. pagg. 20-22). Per_5
Il consulente, che ha dato atto di avere esaminato gli atti depositati presso la Cancelleria Civile del
Tribunale di Piacenza relativi al procedimento di ATP r.g. 3244/2012, ha esattamente individuato il valore della controversia facendo riferimento al costo delle opere di ripristino oggetto di tale procedimento.
Il medesimo valore è stato assunto, nel procedimento per ATP, dal CTU ing. nella richiesta al Per_4
Tribunale di liquidazione del proprio compenso.
Ancora, la quantificazione dei compensi operata dall'ing. è in linea proprio con la Per_5 remunerazione dei consulenti d'ufficio indicata all'art. 11 DM 30.05.2002 in funzione all'importo della lite e l'onorario a vacazione degli ingegneri e architetti stabilito nello stesso periodo in €/h 56,81 dal
DM 3.9.1997, ove per importi di lite fino a € 100.000 risulta un monte ore compreso fra 50 e 100 ore.
Pertanto, la valutazione di 76 ore è compresa nel range di riferimento convenzionale.
Il CTU ing. ha anche operato un raffronto con le parcelle emesse dai Consulenti Tecnici Per_5 nominati nel procedimento di ATP dalla controparte, ing. e Dott.ssa per Persona_9 Persona_10 le cui prestazioni, svolte fino alla data del 8.8.2014, richiesero un compenso di € 4.200 oltre ad accessori di legge, a favore di ognuno dei due professionisti.
L'attività di questi consulenti, acutamente osserva il CTU, fu comunque agevolata dall'avere operato collegialmente, potendosi avvantaggiare della collaborazione fra gli stessi professionisti, mentre l'ing. operò singolarmente, tanto da giustificare un onorario lievemente maggiore rispetto a quello dei CP_1 singoli consulenti che invece operarono collegialmente: “Resta inteso che l'onorario complessivo dei 3 consulenti di parte RO, comprensivo di oneri previdenziali e IVA, fu pari a € 15.877,54 (vd. pag.
19 elaborato definitivo del CTU).
Considerando che l'imponibile individuato dallo scrivente, pari a € 7.309,00, se maggiorato di oneri previdenziali e IVA porta ad un importo di € 9.273,66, si ha che tale compenso e rimborso spese riconosciuto all'ing. (che operò singolarmente) si pone (correttamente, a parere di chi scrive) in CP_1 una posizione intermedia tra l'importo riconosciuto a ognuno dei consulenti di parte RO (€
5.354,34) e l'importo complessivamente pagato dalla parte RO a tutti i suoi consulenti di Parte (€
15.877,54)” (pag. 24, CTU Ing. . Persona_5
pagina 12 di 14 Inoltre, non può non considerarsi come la quantificazione dei compensi operata dal consulente del
Tribunale ing. sia in linea con la prima quantificazione operata dallo stesso ing. Per_5 CP_1
La seconda fattura, emessa a saldo, a completamento di tutte le attività di consulenza ammontava infatti all'importo di € 6.500 che sommato a quello di € 1.000 già ricevuto in acconto porta al compenso complessivo di € 7.500, oltre accessori di legge.
Ancora, risulta agli atti che nel luglio 2016, nonostante il 7.10.2015 l'Ing. avesse già ottenuto il CP_1 parere di congruità del Consiglio dell'Ordine sulla notula di € 10.672,46 (esclusi Cassa ing. IVA e RA da dedurre), reiterò, tramite i propri legali, la richiesta di pagamento della minor somma di € 7.481.
È quindi evidente come l'ing. ritenesse del tutto congruo tale ultimo compenso per l'attività CP_1 professionale espletata, ciò che conferma la correttezza della quantificazione operata dal CTU Ing. il quale ha rideterminato le spettanze nell'imponibile complessivo di € 7.309. Per_5
In definitiva, in accoglimento dell'appello ed a modifica dell'impugnata sentenza, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, devono liquidarsi i compensi per l'attività professionale dell'ing. Pt_2
nella somma di € 7.309 oltre ad IVA e CNAP e condannarsi gli eredi dell'ing. alla
[...] CP_1 restituzione delle somme ricevute in eccedenza. Nell'atto di citazione di primo grado e nell'appello si legge che ha versato la somma di € 13.313,92 in forza di atto di precetto, Parte_1 pagamento che effettivamente risulta eseguito con bonifico bancario in data 10.11.2016, come attesta il doc. 14 versato in primo grado. In ogni caso, nella comparsa di risposta di primo e di secondo grado non si contesta tale pagamento.
L'accoglimento dell'appello principale assorbe il motivo di appello incidentale, peraltro affetto da insanabile genericità.
Atteso l'esito, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da alla sentenza n. 331/2023 emessa dal Tribunale di Piacenza, in riforma Parte_1 della stessa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 990/2016 emesso dal Tribunale di Piacenza;
- liquida i compensi dell'ing. nella somma di € 7.309 oltre IVA e CNAP e condanna Parte_2
e a restituire ad Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 le somme ricevute in eccedenza in forza del revocato decreto ingiuntivo;
[...]
- rigetta l'appello incidentale;
pagina 13 di 14 - condanna e alla rifusione a favore di Controparte_1 Controparte_2 [...] delle spese processuali che liquida per il primo grado in € Parte_1
4.835 e in € 5.809 per il secondo grado, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 14.10.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 14 di 14