TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1644/2022 r.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio C.F._1
Mazza del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
, nato a [...] il 27 CP_1
settembre 1979 (c.f. ), rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Marco Nannoni del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto
1 avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni della ricorrente:
“In via istruttoria l'attrice insiste per l'ammissione dell' istanza di ctu come formulata nella seconda memoria ex art 183, 6° comma;
nel merito Voglia il Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi;
nulla disporre in merito al figlio
, maggiorenne ed economicamente autonomo;
affidare il Per_1
figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori con P_
collocazione paritaria;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale compresa di arredi e suppellettili;
stabilire un assegno periodico quale contributo al mantenimento ordinario del figlio a P_
carico del marito;
stabilire che le spese straordinarie relative al figlio siano interamente o prevalentemente a carico del P_
padre con pagamento diretto o con obbligo di rimborso alla madre;
stabilire un assegno di mantenimento ex art 156, 1 comma c.c a carico del marito in favore della moglie, in quanto la stessa non è titolare di redditi adeguati, con vittoria delle spese”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta: -Dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra Parte_1
; -Rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra
[...]
compresa quella di mantenimento e Parte_1
dichiararsi che nulla deve il Sig. a titolo di CP_1
mantenimento della sig.ra -Disporre Parte_1
2 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i P_
genitori con collocazione presso il padre;
-Porre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. Parte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
minore , la somma mensile di € 300,00 annualmente P_
rivalutabile, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicato dal Protocollo del
Tribunale di Bologna, con assegno unico in favore del sig.
[...]
-Assegnare al sig. mobili, arredi, CP_1 CP_1
elettrodomestici e suppellettili della casa coniugale in quanto connessi alla necessità dei figli, oltre che acquistati dallo stesso.
In ogni caso -Con vittoria di spese e compensi professionali del difensore, oltre al 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge. -In via istruttoria Previa revoca dell'ordinanza a data
16/03/2023, rimettersi la presente causa in istruttoria ed ammettersi le istanze istruttorie formulate dal resistente nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni dopo la pronuncia della sentenza sul vincolo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2022, Parte_1
esponeva di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1
a Dozza (Bologna) il 22 giugno 2022, che dalla loro unione
[...]
erano nati i figli , il 24 dicembre 2003 e , il 21 Per_1 P_
3 giugno 2010 e che la convivenza quasi ventennale fra i coniugi, dopo diversi momenti difficili, era definitivamente entrata in crisi nel corso del 2021, allorquando “ripetute ed abituali condotte irrispettose da parte del marito” avevano “fatto venire meno l'affetto coniugale nutrito dalla ricorrente”.
chiedeva dunque che il Tribunale Parte_1
pronunciasse la separazione dei coniugi, affidasse i figli in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre adeguatamente regolamentato dal Tribunale ovvero paritaria, assegnasse alla ricorrente la casa coniugale, compresa degli arredi e delle suppellettili, stabilisse un assegno periodico a titolo di contributo al mantenimento ordinario per ciascuno dei figli a carico del marito ed a favore della moglie e stabilisse che le spese straordinarie relative ai figli fossero interamente o prevalentemente a carico del padre, con pagamento diretto o con obbligo di rimborso alla madre, con il favore delle spese processuali.
Con memoria depositata il 4 maggio 2022, , CP_1
premesso che era stato il comportamento della ricorrente “a cagionare il venir meno dell'affectio coniugalis, manifestando ella la più completa indifferenza nei confronti del marito e dei figli, divenendo, dunque, del tutto assente sia come moglie che come madre” e che i figli ed dal 24 febbraio Per_1 P_
4 “più a sostenere il comportamento di disinteresse della ricorrente”, si associava alla domanda della moglie volta ad ottenere la pronuncia della separazione personale dei coniugi e chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il P_
padre e con diritto di visita della madre, che fosse posto a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma P_
mensile di euro 230,00, annualmente rivalutabile, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicato dal Protocollo del Tribunale di
Bologna, che fosse posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al marito, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 230,00, annualmente rivalutabile, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al
50% delle spese straordinarie come indicato dal Protocollo del
Tribunale di Bologna e che fossero assegnati al convenuto
“mobili, arredi, elettrodomestici e suppellettili della casa coniugale in quanto connessi alla necessità dei figli, oltre che acquistati dallo stesso”, con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 24 maggio 2022, venivano sentiti i coniugi di persona e veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione. Con ordinanza resa il 25 maggio 2022, venivano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti reputati
5 opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo reciproco di rispettarsi;
2. recependo l'accordo delle parti, affida il figlio minore ad P_
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre,
3. stante il rifiuto di di incontrare la madre, incarica i P_
Servizi Sociali competenti perchè approfondiscano la situazione personale e familiare del minore, riferiscano in ordine alla qualità del rapporto tra lo stesso e ciascuno dei genitori, pongano in essere tutti gli interventi di sostegno necessari per garantire la ripresa delle frequentazioni madre/figlio, indicando la soluzione meglio rispondente - in termini di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori - ad una sana crescita psicofisica di ed al suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e P_
continuativo con ciascuno dei genitori, nonché fornendo indicazioni circa gli interventi ritenuti necessari. Assegna termine per il deposito della relazione fino al 30.10.2022, 4. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. Pt_1 [...]
, entro il 20 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2022, CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del P_
figlio – maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e convivente con il padre -, la somma complessiva pari ad € 150, annualmente rivalutabile, 5. dispone altresì che la madre contribuisca, nella misura del 30%, alle spese straordinarie dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
6 Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f)
7 visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) stante l'accordo raggiunto tra le parti, dà atto che l'assegno unico relativo ai figli verrà
8 percepito integralmente dal padre, con impegno della madre a consegnare, entro il 3.6.2022, tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda all'INPS, 7) dà atto che i genitori hanno concordato che potrà andare dai nonni paterni P_
durante la prossima estate per 20 giorni nel mese di giugno e 20 giorni ad agosto”.
Con lo stesso provvedimento veniva inoltre fissata l'udienza di comparizione dinanzi al Giudice istruttore e venivano stabiliti il termine per il deposito da parte della ricorrente di memoria integrativa avente il contenuto dell'art. 163, co. 3, n. 2), 3), 4) 5) e 6), c.p.c. ed i termine per il resistente per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 1
e 2, c.p.c. nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non sarebbe stato più possibile proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Con memoria integrativa ex art. 709, co. 3, c.p.c., la ricorrente, oltre a ribadire le proprie domande già proposte con il ricorso, chiedeva che fosse stabilito “un assegno ex art. 156 1° comma a carico del marito ed a favore della moglie”, in quanto la stessa non era “titolare di redditi adeguati”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 ottobre 2022, il resistente ribadiva le proprie domande e chiedeva
9 che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie, che fossero respinte tutte le domande avversarie, “compresa quella di mantenimento” e che fosse dichiarato che il resistente nulla doveva alla moglie a titolo di mantenimento.
Con sentenza n. 2876 del 24 novembre 2022, il Tribunale, non definendo il giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi e provvedeva per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza, con la quale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Nel corso della fase istruttoria, venivano depositate le memorie autorizzate e dei documenti e venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, incaricati dei compiti indicati nell'ordinanza del 24 maggio 2022 e nel successivo provvedimento reso all'udienza del 28 settembre 2023.
Quindi, ritenuta dal Giudice istruttore la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza conclusiva, alla quale le parti precisavano le conclusioni, così come sopra riportate, e venivano concessi i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Rileva in primo luogo il Tribunale che devono essere respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti e ribadite all'udienza conclusiva per le condivisibili ragioni indicate dal
Giudice istruttore nell'ordinanza resa all'udienza del 16 marzo
2023.
10 Ciò premesso, si osserva, quanto alla richiesta di addebito della separazione formulata da , che il resistente CP_1
ha affermato che il venir meno dell'affectio coniugalis è ascrivibile al comportamento tenuto dalla moglie, la quale ha manifestato la più completa indifferenza nei confronti del marito e dei figli, divenendo del tutto assente, sia come moglie che come madre. ha sostenuto che , anni CP_1 Parte_1
prima del 2022, aveva instaurato una relazione extraconiugale, provocando nel marito un forte senso di frustrazione ed ha aggiunto che, nonostante l'impegno profuso dal resistente per salvare il rapporto per il bene della famiglia e dei figli, la situazione era venuta progressivamente a peggiorare a causa della condotta della la quale aveva iniziato a tenere, altresì, Pt_1
comportamenti estremamente aggressivi ed offensivi nei confronti del marito, arrivando, nel mese di giugno 2021, a colpirlo con un pugno davanti ai due figli, all'epoca entrambi minorenni (circostanza specificamente dedotta sia a pagina 3 della memoria difensiva depositata il 4 maggio 2022, sia a pagina
3 e 4 della successiva comparsa di costituzione e risposta).
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, oltre a richiamare le dichiarazioni rese ai Servizi Sociali dai due figli, i quali hanno riferito del disinteresse e del distacco manifestati dalla madre negli ultimi tempi della convivenza matrimoniale, ha tempestivamente formulato, nella memoria ex art. 183, co. 6, n.
2), c.p.c. depositata il 20 gennaio 2023, una prova per testi,
11 avente ad oggetto, fra gli altri, il capitolo n. 6 (“Vero che la sig.ra verso la fine dell'anno 2020 offendeva il sig. Parte_1
anche in presenza dei figli e ”) ed il CP_1 Per_1 P_
capitolo n. 7 (“Vero che nel mese di giugno 2021 la sig.ra colpiva con un pugno il sig. Parte_1 CP_1
davanti ai due figli e ”). Per_1 P_
Le circostanze oggetto dei due capitoli di prova non sono state contestate dalla ricorrente e per tale ragione il Giudice istruttore non ha ammesso la prova sui due capitoli (v.
l'ordinanza resa il 16 marzo 2023).
Devono dunque ritenersi provate, in quanto non contestate, le condotte della ricorrente, ossia le offese arrecate al resistente verso la fine del 2020 e la violenza fisica esercitata dalla
Caporale nei riguardi del nel giugno 2021, allorchè la CP_1
donna colpì il con un pugno, in presenza dei figli. E' CP_1
pacifico peraltro che fu proprio nel 2021, dopo tale episodio, che vi fu il definitivo ed irreversibile allontanamento dei coniugi e che, in seguito, il 24 febbraio 2022, i due figli si trasferirono presso l'abitazione del padre.
Tali condotte aggressive ed in particolare la violenza fisica esercitata dalla Caporale nei confronti del , peraltro in CP_1
presenza dei figli minori, integano certamente comportamenti contrari ai doveri coniugali e rendono fondata la richiesta di addebito.
12 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass., sez. VI-
1, ord. 22 marzo 2017, n. 7388, e nello stesso senso Cass., sez. I, sent. 14 gennaio 2011, n. 817, Cass., sez. VI-1, sent. 14 gennaio
2016, n. 433, Cass., sez. VI-1, ord. 19 febbraio 2018, n. 3925,
Cass., sez. I, ord. 27 febbraio 2024, n. 5171).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass., sez. VI-1, ord. 19 febbraio 2018, n. 3925 cit., e più di recente Cass., sez. I, ord. 24 ottobre 2022, n. 31351).
Sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, “il tempo trascorso fra la separazione e l'ultimo episodio di violenza fisica” non può avere “alcuna rilevanza perché lo stato di soggezione e/o
13 l'attaccamento al coniuge violento e autore di maltrattamenti fisici e morali non può tradursi in fattore interruttivo del nesso di causalità fra la condotta gravemente lesiva della dignità dell'altro coniuge e la intollerabilità della convivenza” (così in motivazione
Cass., sez. VI-1, ord. 23 luglio 2015, n. 15511).
Ad avviso della Suprema Corte, il contegno aggressivo è ex se sufficiente a fondare l'addebitabilità della separazione, senza che si renda necessaria l'ulteriore indagine in merito all'incidenza causale di tale comportamento rispetto alla frattura del rapporto di coniugio (v. Cass., sez. I, 16 maggio 2013, Cass., sez. VI-1, ord. 19 febbraio 2018, n. 3925 cit.). Tale principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non costituisce invero una deroga al normale procedimento di accertamento dell'addebitabilità della separazione, ma piuttosto si fonda sul postulato, difficilmente controvertibile, per cui l'atto di violenza è in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l'intollerabilità della convivenza, sicchè esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi (Trib. Milano, sez. IX, 11 luglio 2013 e
Trib. Bologna sent. 4 dicembre 2019, entrambe menzionate dal resistente).
Alla luce di quanto premesso, dunque, la separazione fra i coniugi deve essere addebitata a . Parte_1
14 Non vi è contrasto fra i coniugi in merito all'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore . Non essendovi P_
ragioni per derogare rispetto alla regola generale, che vede il figlio minore affidato congiuntamente ai genitori, si deve provvedere in conformità alla comune richiesta della ricorrente e del resistente.
Vi è contrasto invece fra i coniugi in merito al collocamento del minore: la madre ha chiesto il collocamento paritario, mentre il padre ha chiesto il collocamento esclusivo del figlio minore presso di sé.
Come si è già rilevato, i due figli della coppia, e P_
, dal 24 febbraio 2022 hanno deciso di trasferirsi dal Per_1
padre, con il quale hanno sempre avuto un rapporto molto forte, come è stato accertato anche dai Servizi Sociali.
Quanto alla madre, invece, gli stessi Servizi Sociali hanno accertato la grave compromissione del rapporto madre-figli (ed in particolare con il minore ), così come l'assenza di P_
elementi sintomatici di un progressivo miglioramento.
Nel corso dei vari colloqui e del percorso psicologico intrapreso, è stato rilevato che la grave compromissione del rapporto di con la madre ha origine nel disinteresse P_
mostrato dalla ricorrente verso i figli.
Il minore ha riferito, in particolare, “di essere arrabbiato con la madre per quanto avvenuto dopo la separazione dei genitori”, aggiungendo “di non accettare che la madre non
15 riconosca di aver trascurato i figli dopo che il padre non viveva più con loro” (v. la relazione in data 16-17 gennaio 2025).
I Servizi Sociali hanno accertato che nel tempo P_
non ha modificato la sua idea della madre come di un genitore poco accudente, imprevedibile e molto concentrata su se stessa”; che “durante gli incontri ha percepito una madre P_
sfuggente alle sue richieste di spiegazioni dei comportamenti passati e il disinteresse materno legato al fatto che le sue richieste, inizialmente da lei accolte, non erano state tenute in grande considerazione”; che “con queste premesse diventa difficile per poter ricostruire un legame di fiducia con la P_
madre, figura che ritiene responsabile della separazione e dalla quale in passato si è sentito tradito e trascurato” (cfr. la relazione del 15 febbraio 2024; v. altresì la relazione del 21 febbraio 2023, in cui si legge: , con apparente freddezza e distacco con P_
lo sguardo rivolto al passato, sottolinea il grande cambiamento avvenuto della madre”, che “si è trasformata ai loro occhi come una donna priva di sentimenti, disinteressata e poco abile nel ricucire relazioni” ed inoltre la relazione dell'8 novembre 2022, in cui è scritto che “per portare le proprie istanze, P_
racconta del fatto che la madre da tempo non avesse più cura di loro, non preparasse più la cena né li seguisse nei compiti”).
Ad oggi, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali, il percorso di sostegno psicologico intrapreso dal minore e il ruolo positivo della madre verso il riavvicinamento del minore, non si è
16 registrato un significativo miglioramento del rapporto madre- figlio.
Dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali risulta infatti che “ continua ad esprimere un forte disagio P_
rispetto al rapporto con la madre”, che “l'atteggiamento determinato e sofferente del ragazzo rispetto agli incontri con la mamma ha portato il servizio a ridurre il calendario da due incontri settimanali ad un solo pomeriggio per 2 ore” e che anche dal confronto con il mediatore familiare, è emerso che “questo percorso stava diventando inefficace”. A tale ultimo riguardo, “il mediatore ha proposto” recentemente “di fare degli incontri fra la madre e il figlio con l'obbiettivo di facilitare la loro relazione, dando loro uno spazio di confronto sulle criticità che pesano fortemente nel loro rapporto” (proposta questa che era stata già fatta dalla psicologa del minore, che però non aveva voluto aderirvi), ma “ ha categoricamente rifiutato la proposta” P_
del mediatore, “ritenendola totalmente inutile e sostenendo di non voler perdere tempo nel fare una cosa in cui non crede e che non migliorerebbe la sua vita”. Dalla stessa relazione emerge pure che si mostra ancora rancoroso verso la madre e P_
non desideroso di trascorrere del tempo con lei, egli appare sollevato dal nuovo calendario che ha ridotto i tempi di interazione con la madre, poiché si sente obbligato ad incontrarla”; “il minore continua a verbalizzare che se il padre
17 non lo obbligasse, lui non desidererebbe incontrare la madre” (v. la relazione a data 16-17 gennao 2025).
Infondate appaiono le censure mosse dalla ricorrente all'operato dei Servizi Sociali.
ha lamentato, in primo luogo, che in Parte_1
quasi tre anni di percorso, nell'ambito del quale sono stati incaricati i Servizi Sociali territorialmente competenti (ASP
Circondario Imolese), non sarebbe stato fatto un passo avanti nella ricostruzione del rapporto fra madre e figlio ed ha sostenuto che la lettura delle relazioni, a suo dire tutte uguali tra loro, consente di affermare che i Servizi Sociali hanno svolto un'attività superficiale, limitandosi a registrare e prendere atto dell'atteggiamento del ragazzo ed astenendosi dallo svolgere un intervento pregnante, tale da poter individuare la radice del rancore del figlio verso la madre e di individuare un serio percorso di recupero del rapporto.
Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dalle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali territorialmente competenti in adempimento dell'incarico conferito dal Giudice, risulta una costante attività (tutt'altro che superficiale) effettuata dai Servizi, che si è sostanziata in vari interventi di sostegno adottati per favorire la ripresa della frequentazione fra la madre ed il figlio (ossia incontri fra madre e figlio anche alla presenza dell'educatore professionale al fine di facilitare il dialogo,
18 percorso di sostegno psicologico individuale per il minore, percorso di mediazione).
Dalle stesse relazioni dei Servizi Sociali risulta, come si è già evidenziato, che dai vari colloqui e dal percorso psicologico effettuato è emersa l'origine della compromissione del rapporto fra la madre ed il figlio, ovvero il disinteresse mostrato dalla verso i figli nel periodo successivo al trasferimento del Pt_1
marito dalla casa coniugale e il comportamento della stessa verso il figlio minore, che consiste, a tutt'oggi, nell'incapacità di riconoscere i propri errori e nell'attribuire ad altri (“La madre tende ad attribuire le difficoltà relazionali col figlio al padre, ma così facendo rischia di sottovalutare i bisogni e i voleri del figlio”), piuttosto che a sè stessa, il mancato miglioramento del suo rapporto con il figlio , oltre che con il figlio , P_ Per_1
con il quale la ricorrente non risulta avere alcun rapporto.
E' stato riscontrato dagli assistenti sociali e dalla psicologa che il minore ha subìto una profonda delusione dalla madre, ritenendo di non aver ricevuto dalla stessa alcun sostegno e supporto nel periodo particolarmente difficile della separazione dei genitori: il minore, riferiscono i Servizi, si è sentito tradito e trascurato dalla madre, che per recuperare il rapporto deve concedergli il tempo necessario per elaborare le proprie emozioni.
L'asserzione della ricorrente secondo la quale gli incontri con gli operatori sarebbero stati del tutto sporadici ed occasionali
19 è smentita dal numero delle relazioni trasmesse dai Servizi
Sociali e dal loro contenuto. Non può poi assumere rilievo nè il fatto che in esse non è stata specificamente elencata una cronologia degli incontri tenuti, il cui numero, secondo la ricorrente, non sarebbe stato neppure indicato, posto che in realtà gli incontri sono stati indicati (due settimanali, ridotti nell'ultimo periodo ad un solo pomeriggio per 2 ore a fronte del forte disagio e malessere del minore), nè l'asserita successione di diversi assistenti sociali che non può essere desunta, come pretenderebbe la ricorrente, dalle sottoscrizioni apposte nelle relazioni, che peraltro risultano firmate, oltre che dall'assistente sociale, dall'educatore professionale, dalla psicologa equipe tutela minori e dalla coordinatrice equipe tutela e, dunque, da professionisti con competenze specifiche.
La ricorrente ha lamentato inoltre che le sarebbe impossibile ricostruire un rapporto di consuetudine ed intimità o complicità con il figlio che la rifiuta, con incontri “calendarizzati dai servizi” di un paio di ore la settimana, presso un luogo asettico quale può essere un ufficio pubblico, un bar o un centro commerciale.
Come colto dal , la stessa ricorrente, con tali CP_1
affermazioni e, in particolare, con quella sulla calendarizzazione degli incontri, ammette quanto aveva poco prima contestato, ossia che gli incontri sarebbero stati solo sporadici ed occasionali.
20 Sia la riduzione degli incontri, sia la fissazione del luogo dell'incontro rispondevano, peraltro, come rilevato dal , CP_1
alla necessità riconoscere e rispettare i bisogni del figlio, in quanto ha espresso costantemente il forte disagio P_
nell'incontrare la madre presso l'abitazione della stessa, che era la casa coniugale ed è dunque comprensibile lo stato d'animo ovvero il malessere del minore nel tornare nell'immobile in cui ha vissuto prima della separazione con entrambi i genitori.
La ricorrente ha asserito altresì che l'atteggiamento positivo e di favore verso il riavvicinamento fra madre e figlio tenuto dal marito sarebbe di mera facciata e puramente formale perché, diversamente, dovrebbe concludersi che non P_
ascolta e non segue le indicazioni del padre.
Al riguardo il resistente ha fondatamente replicato rilevando che in realtà nelle loro relazioni i Servi Sociali hanno constatato che “il padre continua a svolgere un ruolo positivo e fondamentale rispetto al riavvicinamento del minore alla madre, sostenendo ed agevolando la partecipazione del figlio negli incontri, mostrandosi estremamente collaborativo con i Servizi”
(v. la relazione in data 16-17 gennaio 2025), hanno “osservato una disponibilità ampia da parte del padre, il quale è parso anche propositivo suggerendo alla madre alcune attività da fare con il figlio”, hanno ritenuto “che attualmente il padre svolga un ruolo positivo e fondamentale rispetto al riavvicinamento del minore alla madre: sostenendo e agevolando la partecipazione del figlio
21 agli incontri, obbligandolo durante i periodi di vacanza al sud dai nonni paterni, a telefonare settimanalmente alla madre, mostrandosi estremamente collaborativo con i Servizi” (v. la relazione in data 15 febbraio 2024).
Il comportamento collaborativo tenuto dal è CP_1
confermato anche dalle dichiarazioni del figlio minore P_
riportate dai Servizi Sociali, secondo cui “il minore continua a verbalizzare che se il padre non lo obbligasse, lui non desirerebbe incontrare la madre” e che “allo stesso modo dichiara di partecipare al percorso di sostegno psicologico poiché impostogli dal padre” (cfr. relazione in data 16-17 gennaio 2025; v. altresì la relazione in data 15 febbraio 2024, in cui si legge: non P_
mostra rabbia mentre racconta i fatti passati che hanno portato il suo desiderio di volersi allontanare dalla madre e nemmeno per la situazione attuale (in cui viene obbligato dal padre agli incontri/telefonate/percorso di sostegno psicologico)” “mentre egli invece utilizza questa strategia difensiva per adattarsi a ciò che pensa essere il volere paterno “... io mi trattengo sempre ... BO mi dice – comportati bene con la mamma - ”).
Dagli atti e dai documenti prodotti risulta dunque che il resistente ha tenuto un comportamento collaborativo per favorire il riavvicinamento tra il figlio e la madre (v. le richiamate P_
relazioni dei servizi sociali e lo scambio di e-mail di cui al documento n. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
22 Alla luce di quanto accertato dai Servizi Sociali, ribadita l'esclusione della necessità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla ricorrente, si ritiene che il collocamento esclusivo del minore presso il padre sia corrispondente P_
all'interesse e al benessere dello stesso minore: ciò anche tenendo conto dell'età di (che il prossimo 21 giugno P_
compirà 15 anni) e dell'attuale equilibrio raggiunto. Il minore, infatti, abita con il padre dal mese di febbraio 2022 unitamente al fratello maggiore , con i quali ha stretto un forte legame Per_1
da quando si è trasferito dal padre, il suo rendimento scolastico è migliorato e pratica attività sportiva (v. la relazione dei Servizi
Sociali in data 16-17 gennaio 2025, in cui si legge: “ sta P_
frequentando il primo anno di scuola superiore dell'Istituto
Cassiano di Imola, sezione 1°c di scuola superiore con forte impegno, buoni i risultati ed il comportamento. Egli ha inoltre investito molto sull'attività sportiva agonistica, pratica da anni pallamano, sport che ama molto e lo impegna per diverse ore settimanali”; si presenta come un ragazzino maturo, con P_
un cognitivo nella norma, in sovrappeso, disinvolto e socievole.
Mostra un legame affettivo verso il fratello maggiore e verso il padre molto forte. L'impegno verso la scuola e lo sport sono costanti, egli raccoglie buoni risultati in entrambi gli ambiti,
Buone appaiono anche le relazioni con i pari anche se prevale la tendenza ad essere molto selettivo”).
23 E' evidente, d'altro canto, che un eventuale collocamento paritario del minore, così come richiesto dalla ricorrente, sarebbe certamente dannoso per lo stesso minore, a fronte del deciso rifiuto di di incontrare la madre e di avere rapporti con la P_
stessa.
Sotto tale profilo, si rammenta quanto anche di recente ribadito dalla Suprema Corte: “Ritiene, infatti, il Collegio di dover dare continuità all'orientamento secondo cui, anche in base ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176 del 1991, la circostanza che un figlio minore, divenuto ormai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione o, addirittura, di ripulsa – a tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il coniuge non affidatario (cfr. Cass. 317/1998). Tale sospensione può essere disposta indipendentemente dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all'atteggiamento del figlio, ed indipendentemente anche dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest'ultimo per giustificare detti sentimenti, dei quali vanno solo valutate la profondità e l'intensità, al fine di prevedere se disporre il prosieguo degli
24 incontri con il genitore avversato potrebbe portare ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa”
(Cass., sez. I, ord. 5 agosto 2024, n. 21969).
Va dato atto, peraltro, della disponibilità manifestata ai
Servizi Sociali sia dalla ricorrente, che dal resistente ad aderire ad un “percorso di sostegno alla genitorialità con un setting individuale” (v. la relazione del 16-17 gennaio 2025).
Il collocamento del minore presso il padre esclude l'assegnazione della casa familiare a . Parte_1
Quanto alle modalità di visita e di permanenza del minore presso la madre, si rileva che i Servizi Sociali hanno rimarcato l'importanza “che gli adulti si mettano maggiormente in ascolto rispetto ai bisogni espressi da e gli concedano il tempo di P_
cui necessita per elaborare le emozioni legate soprattutto alla figura materna”.
Si deve ritenere pertanto, alla luce di tutto quanto premesso, che debba essere consentito al minore stesso di decidere quando vedere e frequentare la madre, così come vada lasciato al minore, “alla luce dell'età” e “dell'attuale equilibrio raggiunto”, la scelta se aderire o meno al percorso di sostegno psicologico, così come suggerito dai Servizi Sociali nella loro ultima relazione del 16-17 gennaio 2025.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio da parte della madre, si osserva che con il provvedimento del 25 maggio
25 2022, era stato posto a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e del figlio , P_ Per_1
maggiorenne all'epoca non economicamente autosufficiente e convivente con il padre, la somma di euro 150,00 mensili, oltre a contribuire alle spese straordinarie dei due figli nella misura del
30%.
Posto che l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio è venuto meno, attesa la pacifica raggiunta Per_1
indipendenza economica di quest'ultimo, resta da esaminare il persistente obbligo della madre di contribuzione al mantenimento del figlio minore collocato presso il padre.
Come rilevato dal resistente nella comparsa conclusionale, nella determinazione dell'importo per il mantenimento dei figli a carico della ricorrente si era tenuto conto, all'epoca della pronuncia della menzionata ordinanza, del fatto che Parte_1
aveva asserito di svolgere attività lavorativa quale
[...]
commessa in un negozio di ortofrutta con contratto a tempo parziale, producendo cedolino paga relativo al mese di dicembre
2021 per euro 412,00 netti e cedolino paga del gennaio 2022 per euro 248,00 (v. i documenti n.
3-4 della ricorrente).
La situazione lavorativa e reddituale della ricorrente è in seguito migliorata.
All'udienza del 29 febbraio 2024, ha Parte_1
dichiarato di lavorare, da circa un anno, di percepire una
26 retribuzione mensile di euro 1.200,00 per 14 mensilità e di convivere da poco con il suo compagno in un immobile in locazione, pagando euro 500,00, a titolo di canone.
All'udienza del 18 aprile 2024, il difensore della ricorrente ha dichiarato che , dal 19 febbraio 2024, Parte_1
aveva cambiato lavoro, in quanto il precedente panificio aveva chiuso l'attività, e che la stessa percepiva euro 1.200,00 lordi mensili.
Anche tale rapporto, cui si riferiscono le buste paga prodotte sub documento n. 23, è cessato (nel settembre 2024, si legge nella comparsa conclusionale) e la ricorrente è stata assunta lo stesso mese presso un altro esercizio commerciale, Manzini & co. dal 1938 s.r.l., come si ricava dalle buste paga prodotte sub documento n. 24, da cui risulta una retribuzione mensile media netta relativa al periodo (fino al dicembre 2024) di circa euro
1.500,00.
Nella comparsa conclusionale la ricorrente ha asserito infine che anche tale rapporto di lavoro è recentemente cessato e che la ha reperito altro analogo impiego, ove è Pt_1
attualmente in prova (v. pag. 5 della comparsa conclusionale, nella quale tuttavia la ricorrente non ha specificato il reddito attualmente percepito).
All'udienza del 29 febbraio 2024, il resistente ha dichiarato che dal 1° ottobre 2023 fa la guardia giurata e percepisce in media euro 1.400,00 al mese per 14 mensilità (con una
27 reribuzione netta mensile di poco più di euro 1.600,00), convive con la compagna ed entrambi pagano un canone di locazione di euro 545,00.
Per la determinazione della misura del contributo economico della madre al mantenimento del figlio, soccorrono, come è noto, i criteri normativi di cui all'art. 337 ter, co. 4, c.c.
Tenuto conto dell'età del minore (prossimo ai 15 P_
anni), delle sue esigenze, dei suoi impegni scolastici e sportivi, della circostanza che la ricorrente non sopporta alcuna spesa diretta per il figlio, essendo quest'ultimo collocato in via esclusiva presso il padre, considerate le condizioni reddituali ed economiche dei genitori e tenuto conto della giovane età della madre obbligata (44 anni) e dell'assenza di impedimenti in capo alla stessa a reperire attività lavorative stabili con adeguato reddito, appare congruo determinare in euro 250,00 mensili, il contributo ordinario che deve versare al Parte_1
resistente per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le previsioni contenute nel protocollo vigente presso questo Tribunale e riportate nell'ordinanza del 25 maggio 2022.
Considerato che da quanto dichiarato dal resistente all'udienza del 29 febbraio 2024 il figlio maggiorenne ha reperito un'occupazione lavorativa nel settembre 2023, divenendo, si deve ritenere, economicamente autosufficiente, deve considerarsi cessato, da tale data, l'obbligo della ricorrente di versare al
28 resistente il contributo al mantenimento del figlio . Per_1
Quanto al figlio minore, l'obbligo sancito dalla presente sentenza deve ritenersi decorrente dal febbraio 2023 (v. le menzionate dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 29 febbraio
2024), ferme restando, per il periodo precedente, le prescrizioni relative al contributo al mantenimento e alle spese straordinarie concernenti il minore contenute nell'ordinanza del 25 maggio
2022.
Attesa la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, va respinta la domanda proposta da Parte_1
al fine di ottenere l'attribuzione di un contributo
[...]
economico del marito al proprio mantenimento, che non spetta al coniuge cui è addebitabile la separazione (art. 156, co. 1, c.c.).
Inammissibile è infine la domanda del resistente avente ad oggetto l'assegnazione dei beni mobili del tutto genericamente indicati nelle conclusioni, in quanto estranea all'ambito del presente giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale svolta.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dichiara che la separazione personale fra i coniugi è addebitabile alla ricorrente;
29 b) affida il figlio minore in via condivisa ai genitori, con P_
collocazione presso il padre e con facoltà del figlio di vedere e frequentare la madre quando lo desideri;
c) dà atto della disponibilità manifestata dalla ricorrente e dal resistente ad aderire ad un “percorso di sostegno alla genitorialità con un setting individuale”;
d) con decorrenza dal febbraio 2023, pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di euro P_
250,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, fermo restando, per il periodo precedente, quanto disposto al riguardo con l'ordinanza del 25 maggio 2022;
e) con decorrenza dal febbraio 2023, dispone che entrambi i genitori contribuiscano al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del 50% per ciascuno, secondo quanto stabilito nel Protocollo del Tribunale di Bologna firmato il 9 agosto 2017 e riportato nell'ordinanza del 25 maggio
2022, fermo restando, per il periodo precedente, quanto disposto al riguardo con tale provvedimento;
f) dichiara inammissibile la domanda di assegnazione dei beni mobili proposta dal resistente;
g) respinge nel resto;
h) condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, che liquida d'ufficio in
30 complessivi euro 7.700,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
i) dispone la comunicazione della presente sentenza ai Servizi
Sociali in relazione a quanto dato atto sub c).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 17 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 si erano trasferiti dal padre su loro richiesta, non riuscendo