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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 644/2024
promossa da
– appellante- Parte_1
Avv. Piter Fondelli Avv. Valetina Ceccarelli contro
- appellata - CP_1
Avv. Francesca Frino
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 815/2024 del Tribunale di Firenze Sezione Lavoro, pubblicata il 04.09.2024. All'udienza del 19.06.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso di CP_1 dipendente di dal 02.05.1996 al 09.03.2022, Parte_1 inquadrato al livello 4 D1 del CCNL Industria Conciaria, qualifica di impiegato, dal 07.01.2016 adibito a mansioni di segreteria, addetto al centralino e bollettazione, limitatamente alla domanda di impugnazione del licenziamento. Il ricorso in primo grado aveva ad oggetto: 1) l'impugnazione del licenziamento per intimato con lettera del Parte_2
07.03.2022, del quale deduceva la nullità perché ritorsivo e/o discriminatorio (ai sensi dell'art. 18 comma 1 L. n. 300/1970, tutela in ordine alla quale esercitava l'opzione per l'indennità sostitutiva di 15 mensilità), in subordine, l'illegittimità per l'insussistenza del giustificato pagina 1 di 10 motivo oggettivo (ai sensi art. 18 comma 4 e 7 L. n. 300/1970, tutela in ordine alla quale esercitava l'opzione per l'indennità sostitutiva di 15 mensilità, in subordine ai sensi del comma 7), in ulteriore subordine l'inefficacia, per violazione della procedura di conciliazione obbligatoria preventiva presso l' (ai sensi dell'art. 18 comma 6 L. n. 300/1970), CP_2 con richiesta della tutela reintegratoria, gradatamente, indennitaria;
2) la condanna al pagamento della somma di € 5.800,00 a titolo di premio ad personam per gli anni 2021 e 2022;
3) la condanna al pagamento della somma di € 1.296,62 per ferie, rol, ex festività, tredicesima, TFR per il periodo di preavviso non lavorato. Il licenziamento per era stato intimato con lettera del 07.03.2022 Pt_2
“… a causa della crisi in cui versa l'azienda e ad una consistente contrazione di fatturato…”, con effetto dal ricevimento (09.03.2022). Il Tribunale, espletata l'istruttoria orale e in forza dei documenti in atti, riteneva che non sussistesse in concreto il fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Secondo il giudice del primo grado, la società datrice di lavoro non aveva assolto l'onere di specifica allegazione e prova, anche in via presuntiva, dell'impossibilità di repechage del dipendente licenziato, in ordine all'impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (richiamate Cass. n. 5592/2016, n. 12001/2016, n. 24882/ 2017, n. 31561/2023). In particolare riteneva insufficiente a soddisfare l'onere in questione il solo fatto allegato che
“nel 2022 ha effettuato due assunzioni con contratto a tempo Pt_1 determinat ue operai con mansione di conciatori in vasca inquadrati nel livello C uno e ciò al fine di portare a termine le ultime ordinazioni ricevute da Pegaso spa” e che “ non ha mai svolto alcuna funzione presso il reparto bottali ove i due l tori sono stati assunti”. Il Tribunale evidenziava che:
1 la società aveva 52 dipendenti;
2 i testi escussi avevano confermato che il lavoratore aveva svolto nel tempo, varie mansioni, di contenuto professionale diverso, nel reparto produzione gestione ordini e messa in produzione, contabilità, addetto al centralino e alla bollettazione relativa al conto lavorazione esterno, ancorché con esclusione delle bollette relativa alla società Conceria Pegaso spa;
3 dalla lettura della “RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' EX ARTT. 2446 E 2447 C.C. A CORREDO DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2021” del 29 aprile 2022, allegata al bilancio d'esercizio per l'anno 2021, nel gennaio 2022, quando la convenuta, nel collocare pagina 2 di 10 in ferie forzate il già lo informava di non necessitare più della sua attività, per poi, infatti, licenziarlo in costanza della fruizione di dette ferie, non si erano ancora verificati gli “ulteriori e imprevedibili eventi” esterni fuori da ogni possibilità di controllo e risposta da parte della direzione aziendale, [che, n.d.r.] hanno pesantemente inciso sulla situazione patrimoniale della società impedendo ogni ragionevole tentativo di scongiurare l'arresto dell'attività.”, con conseguente scioglimento anticipato e messa in liquidazione della società in data 06.06.2022. In assenza di detti eventi (l'invasione russa della Ucraina del 24.02.2022, che aveva costretto la cessazione della società controllata Shikiryanik, con incidenza sul valore iscritto in bilancio della partecipazione del costo per l'acquisto e la sentenza della CTP di Firenze del 26.04.2022 che accertava un danno patrimoniale di oltre € 4.650,000), la società riteneva che l'attività potesse proseguire;
si legge nella relazione,
“Analizzando i dati del conto economico la società, al lordo delle componenti straordinarie di costo, avrebbe fatto registrare nel 2021 una perdita intorno ai 2.400.000 euro. Con un patrimonio all'01/01/2021 di euro 2.653.657, la suddetta perdita sarebbe stata comunque assorbita consentendo la prosecuzione dell'attività magari avviando un progetto di ridimensionamento strutturale e di forma societarie più adeguato. La perdita avrebbe potuto essere rinviata anche sfruttando le disposizioni di sospensione delle cause di innesco degli artt. 2446 e 2447 c.c.. estese dal Governo italiano anche per l'esercizio 2021.” 4 con riferimento al reimpiego in mansioni inferiori, diversamente dall'assunto della società, secondo la quale dal ricorso e dalla documentazione allegata emergerebbe la non disponibilità ad un demansionamento, l'indisponibilità non emergerebbe dagli atti, né la società aveva dedotto, provato o chiesto di provare che avesse effettivamente proposto al detto demansionamento con esito negativo.
Il licenziamento era stato pertanto annullato ai sensi dell'art. 18 comma 4 e 7 L. n. 300/1970, avendo il ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio optato, ex art. 18 comma 3 L. n. 300/1970, per l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il rapporto de quo, ricostituito con efficacia ex tunc in forza della pronuncia, era da considerarsi risolto il 05.09.2022, data della notifica del ricorso. pagina 3 di 10 Per effetto dell'esercizio del diritto di opzione, era irrilevante ogni questione attinente alla natura ritorsiva del licenziamento, considerato che l'indennità risarcitoria relativa al periodo 09.03.2022-05.09.2022, è superiore alla 5 mensilità, di cui al comma 2 e inferiore alle 12 di cui al comma 4 e 7. In ogni caso, secondo il Tribunale la ritorsività era da ritenersi insussistente, in relazione ad entrambi gli eventi indicativi della stessa, sia con riferimento al lamentato demansionamento, decorrente dal 07.01.2016 per le assegnate mansioni di addetto al centralino e alla bollettazione, risalente nel tempo, sia con riferimento alla comunicazione del 31.01.2022 con la quale la società aveva giudicato non più necessaria l'attività del lavoratore, precedente alla malattia insorta successivamente il 02.02.2022. Il Tribunale riteneva infine infondate le pretese creditorie del lavoratore. Quanto al preteso diritto del ricorrente a vedersi corrispondere ferie, r.o.l. ed ex-festività, tredicesima e T.F.R. relativamente al periodo di preavviso non lavorato a causa del datore di lavoro, per l'importo complessivo di € 1.296,62, ciò in conseguenza, sia, della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro disposta con la sentenza (rapporto che, si è risolto solo successivamente per effetto dell'esercizio da parte del ricorrente del diritto di opzione in favore dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro), sia, della facoltà del datore di lavoro di esonerare il dipendente dalla prestazione dell'attività lavorativa in costanza del periodo di preavviso contrattualmente previsto, corrispondendogli l'indennità sostitutiva dovuta. Quanto alla domanda relativa al pagamento della somma di € 5.8000,0o, a titolo di premio ad personam, il diritto era insussistente in quanto dalle prove orali era emersa la discontinuità dell'erogazione, sia per l'importo che per la frequenza. Questa la pronuncia:
“ex art. 18 l. n. 300/70, accerta e dichiara l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da
a con decorrenza 9 marzo Parte_1 CP_1
- condanna a corrispondere a Parte_1 CP_1
n. 15 (quin ne globale di fatto indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro (non assoggettata a contribuzione previdenziale), nonché a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della risoluzione del rapporto (5 settembre 2022), dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel pagina 4 di 10 periodo dal 9 marzo 2022 al 5 settembre 2022, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione;
ogni somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
- condanna al versamento dei Parte_1 contributi pre el licenziamento fino alla data di risoluzione del rapporto del 5 settembre 2022, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
- respinge ogni altra domanda;
- condanna a rifondere al ricorrente le Parte_1 spese di lite complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
L'appellante impugna la pronuncia relativa licenziamento, ritenendola contraria al disposto dell'art. 18 comma 4 e 7 L. n. 300/1970, contraddittoria e non esaustiva nella motivazione e in accoglimento dell'appello, con il secondo motivo di impugnazione chiede l'applicazione del principio di soccombenza relativamente alle spese. L'appellato chiede il rigetto dell'appello; in via subordinata chiede la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per vizio procedurale, violazione dell'art. 7 L. n. 604/1966 per il mancato espletamento della procedura di conciliazione obbligatoria preventiva presso l' e CP_2 ripropone anche la violazione del principio di buona fede e corre di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nella scelta del lavoratore da licenziare nel caso di soppressione del posto di lavoro attinente a mansioni fungibili, deduzioni assorbite dalla pronuncia. Il giudizio devoluto al secondo grado è circoscritto alla pronuncia relativa al licenziamento, annullato ai sensi dell'art. 18 comma 4 e 7 L. n. 300/1970, per violazione dell'obbligo di repechage;
in assenza di appello si è formato il giudicato interno sulle pronunce relative all'infondatezza delle domande di condanna aventi contenuto economico (domande n. 2 e 3) e all'infondatezza della dedotta ritorsività del licenziamento. Deve premettersi che l'appellante ribadisce in fatto le proprie allegazioni in ordine alla effettività della crisi economica e alla riduzione del fatturato (i bilanci depositati documentavano la riduzione progressiva pagina 5 di 10 del fatturato negli anni 2018-2021 e nel 2021 perdite per oltre 10.000.000,00 di euro che avevano azzerato l'intero capitale netto pari a
- 7.382,44; da luglio 2021 aveva cessato la tradizionale attività di produzione in proprio di pellami e avviato una produzione per conto terzi per la Conceria Pegaso spa, con una drastica riduzione del fatturato;
erano intervenuti ulteriori eventi avversi e improvvisi :l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022, determinava la perdita del principale canale di approvvigionamento della materia prima, dalla società partecipata Shkiryanik;
la condanna in sede tributaria al pagamento di oltre 4.000.000,00 di euro). Con il primo motivo di appello l'appellante, con plurimi argomenti, fornisce una lettura diversa degli elementi evidenziati dal Tribunale e delle prove (orali e documentali), che non comprovano, secondo l'appellante, l'insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, né sono utili a provare la violazione dell'obbligo di repechage. Secondo l'appellante il fatto che a gennaio 2022 la società avesse 52 dipendenti (di cui al punto 1 della motivazione sintetizzata), era stato decontestualizzato e non era stato considerato che nel 2021 la società aveva 67 dipendenti (53 operai, 6 impiegati, 7 quadri, 1 tirocinante) e l'avvenuta riduzione (meno 15 dipendenti) confermava la situazione di crisi. Evidenziava che dei 52 dipendenti 35 erano operai, la maggior parte specializzati, 4 impiegati, 6 quadri, sebbene il dato numerico non fosse stato precisato nella memoria, risultava comunque dalla documentazione (LUL 2022), prodotta nel corso del giudizio di primo grado. Il Collegio ritiene che il rilievo critico non possa accogliersi. Deve rilevarsi come l'allegazione circa l'andamento della diminuzione del personale dipendente, per qualifica, non sia stata puntualmente dedotta nella memoria di costituzione, che risultava incentrata sulla crisi aziendale per perdita di fatturato e perdite di bilancio. In primo grado mancava anche ogni riferimento alla riduzione del personale rispetto al 2021, rimasta non supportata da alcun documento. Tutti i dati dell'organico indicati nel motivo di appello sono introdotti per la prima volta con l'impugnazione, risultano pertanto inammissibili. In assenza di puntuale allegazione il giudice non è tenuto a ricostruire l'organico aziendale ricavabile dal nel caso in esame depositato in corso di causa e che la parte ha omesso di dedurre in tutto il primo grado, finanche nelle note conclusive. Secondo l'appellante, anche l'elemento di cui al punto 2, era stato decontestualizzato dal Tribunale. La società evidenziava che: i testi pagina 6 di 10 sentiti avevano confermato che svolgeva mansioni di centralinista per il 75-80% del tempo e per il resto si occupava dell'attività di bollettazione per clienti diversi da Conceria Pegaso, principale cliente seguito dalla impiegata era stata confermata la Parte_4 soppressione del centralino da febbraio 2022, per la diminuzione di lavoro;
era provato che dal 2021 non erano più svolte da le mansioni di gestione degli ordini e messa in produzione degli ordinativi e che gli impiegati amministrativi presenti al momento del licenziamento svolgevano mansioni diverse con competenze Pt_4 Per_1 Per_2 poi maggiore anzianità, e avevano Per_2 Pt_4 Per_1 maggiori carichi di famiglia. Non vi erano pertanto posizioni impiegatizie che potesse ricoprire e non aveva mai svolto mansioni in produzione. Neppure questa critica coglie nel segno. In primo grado la datrice di lavoro deduceva la soppressione delle ultime mansioni del lavoratore (centralinista) e la riduzione di altra (addetto alla bollettazione, punto 1 memoria di costituzione) e insisteva sulla non fungibilità (genericamente dedotta) con le mansioni impiegatizie degli altri dipendenti mantenuti in servizio (capitoli 13, 14, 16), che non è stata confermata in toto dalle prove orali. Dalle prove orali è emerso che a svolto nel tempo mansioni ben più estese di quelle indicate in appello: negli ultimi anni svolgeva in prevalenza compiti centralinista ed emetteva bolle di trasporto e consegna, senza alcun limite di tempo, in precedenza fatturazione in entrata e in uscita e bollettazione (teste consigliere di Testimone_1 amm.ne della società dal 2021); fin prima del 2008 nel reparto produzione gestiva gli ordini – quindi relazioni con i clienti – e messa in produzione degli ordinativi, un periodo in contabilità, poi successivamente, centralinista ed emetteva le bolle per clienti diversi da Conceria Pegaso, dopo il licenziamento emesse dall'impiegata (teste Pt_4
impiegata amministrativa dipendente dal 01.01.2008 al Tes_2
31.05.2022, che lo ha constatato a partire dalla propria assunzione). Seppure più genericamente, anche già amministratore Testimone_3 delegato di ha dichiarato che negli ultimi anni ra Parte_1 addetto al centralino e che in precedenza aveva lavorato nel reparto amministrativo e in quello di organizzazione della produzione. La ricostruzione rileva ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di repechage, comprensivo delle possibilità di utile impiego in mansioni equivalenti o inferiori. Deve inoltre evidenziarsi come non sia corretto neanche l'assunto contenuto nel motivo di appello che le impiegate e vessero Pt_4 Per_1
pagina 7 di 10 maggiori carichi di famiglia, considerato che il maggiore carico familiare dell'appellato (tre figli, cfr. doc. 30 detrazioni per figli busta paga del maggio 2022), non contestato dalla società nella memoria di costituzione, non è stato smentito dalle prove orali (teste ha Tes_3 dichiarato che aveva un figlio e ue figli). Pt_4 Per_3
Ciò premesso il rilievo dell'appellante non investe il nucleo decisorio incentrato sulla violazione dell'obbligo di repechage, per non avere la società allegato e provato, in maniera puntuale, l'impossibilità di un utile reimpiego del lavoratore, anche in mansioni inferiori. Con ulteriore critica, che investe il punto 3 della motivazione, l'appellante lamenta che il dato di fatto che al momento del licenziamento non si fossero verificati, come indicato alla p. 2 della relazione del 29.04.2022 allegata al bilancio di esercizio del 2021, gli
“ulteriori e imprevedibili eventi esterni” (l'invasione russa dell'Ucraina del 24.02.2022, gli effetti sulla società controllata e sul proprio bilancio e la condanna in sede tributaria del 26.04.2022 sopra citati), che hanno portato la società alla liquidazione, valorizzato dal Tribunale, non aveva alcuna relazione logica e giuridica con la (pretesa) violazione dell'obbligo di repechage. Osserva il Collegio che l'argomento non è centrale nel ragionamento del Giudice e risulta richiamato solo per evidenziare che la società fino ad aprile 2022, dopo che a gennaio aveva collocato in ferie forzose il lavoratore, per poi licenziarlo durante le ferie, ritenesse che la perdita potesse essere riassorbita consentendo la prosecuzione dell'attività o rinviata, utilizzando le disposizioni di sospensione della cause di innesco, vigenti per l'esercizio 2021. Con l'ultima critica l'appellante afferma che era stato lo stesso lavoratore, che nel ricorso non aveva fatto alcun riferimento a posizioni inferiori, ad escluderle dal perimetro del giudizio (“Altrettanto non ha fatto il lavoratore, il quale nei suoi atti si è limitato ad un confronto, piuttosto scarno e superficiale, con le posizioni degli altri impiegati, non facendo alcun riferimento a posizioni inferiori che, dunque, lui stesso ha così escluso dal perimetro del giudizio”). Il rilievo non può accogliersi. Con riferimento all'obbligo di repechage costante giurisprudenza di legittimità esclude un onere del lavoratore ad indicare i posti disponibili in azienda ai fini del repechage, onere che grava sul datore di lavoro, anche attraverso presunzioni. In questo senso, da ultimo Cass. sez. L. ord. n. 2739/2024 ha affermato
“in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" pagina 8 di 10 del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (a partire da Cass. sez. L. sent. n. 4460/2015 e Cass. sez. L. sent. n. 5592/2016). Detto onere investe non solo le posizioni lavorative equivalenti a quella del lavoratore licenziato, ma è esteso ad ogni possibile alternativa, comprensiva l'assegnazione di mansioni inferiori (tra le altre Cass. sez. L. sent. n. 31561/2023). E' stato quindi ribadito che “il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore (cfr. Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019”. E' cioè sufficiente che il lavoratore deduca la violazione dell'obbligo di repechage, come nel caso in esame (p. 13-15 del ricorso), senza alcuna necessità di indicare i posti disponibili, attinenti a mansioni equivalenti o inferiori a quelle precedentemente espletate;
pertanto la mancata indicazione di posizioni inferiori da parte dell'appellato è del tutto irrilevante. L'onere gravante sulla parte datoriale non è stato assolto. La datrice di lavoro ha omesso di allegare tempestivamente e in maniera puntuale la composizione dell'organico; ha dedotto del tutto tardivamente, solo con l'atto di appello, l'andamento dell'occupazione in azienda, il numero dei dipendenti e la quantificazione per qualifiche al momento del licenziamento. La sola deduzione relativa alla assunzione nel 2022, con contratto a tempo determinato, di due operai con mansione di “conciatore in vasca”, inquadrati nel livello C1 (cap. 12) o che il lavoratore non abbia lavorato in produzione (risultando invece provato che avesse lavorato nella produzione occupandosi della gestione degli ordini), sono inidonee a provare, anche in via presuntiva, l'organico e che non vi fossero mansioni, anche inferiori ove impiegare il lavoratore licenziato. La stessa lettera di licenziamento non menziona l'impossibilità del reimpiego, limitandosi a richiamare, quale risoluzione del rapporto di lavoro, per giustificato motivo oggettivo: “… a causa della crisi in cui versa l'azienda e ad una consistente contrazione di fatturato”. Non ha pregio l'unico assunto esposto dalla datrice di lavoro nella memoria di costituzione “né quest'ultimo – come risulta dal contenuto del ricorso stesso e dalla documentazione allegata- era disponibile ad un pagina 9 di 10 demansionamento”, atteso che la pretesa indisponibilità non risulta dal ricorso o da altro documento. Avendo omesso di allegare e documentare l'impossibilità di reimpiego in mansioni inferiori, la società doveva dimostrare di avere fatto l'offerta di demansionamento ai fini della conservazione del posto di lavoro e che il lavoratore l'avesse rifiutata. L'appello viene rigettato e la sentenza è confermata. Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante;
sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerato il valore indeterminabile, l'attività svolta (tre fasi, senza trattazione/istruttoria), applicati i minimi, nell'importo di € 3.473,00, oltre accessori. Ricorrono i presupposti per la dichiarazione del raddoppio del CU a carico dell'appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda assorbita, respinge l'appello proposto da e Parte_1 conferma la sentenza del Tribunale di Firenze n. 815/2024. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, a favore della parte appellata, che liquida, in € 3.473,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19.06.2025
La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci il Presidente Dott. Flavio Baraschi
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