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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2025 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. BE OR DA Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 1339/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT SA, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA LA, giusta procura in atti
RICORRENTE
Nel giudizio avente ad oggetto: responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto dell'8/5/2025 i signori e CP_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio dalla cui unione nascevano due figli: (nata il Persona_1
10/11/2014) e (nato il [...]) chiedevano di Persona_2 disciplinare l'affidamento della prole, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunto e trasfuso in seno al ricorso.
Le parti chiedevano, altresì, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione d'udienza confermavano le condizioni concordate e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda. 1 *** rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e collocati con la madre, attualmente nel domicilio della stessa in Avola, via S. Pertini n. 64, Int.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, ovvero quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni personali e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, ma con espresso divieto di molestia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La sig.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e CP_1 quella dei figli e , con ciò non limitando il diritto di Per_1 Per_2 visita del padre. In caso di trasferimento di residenza la sig.ra dovrà CP_1 darne notizia al sig. con congruo preavviso e lo stesso dovrà fare Pt_1 quest'ultimo.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sè i due figli nei giorni di lunedì. Pt_1 mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e, a settimane alterne, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il sig. avrà Pt_1 cura di prelevare personalmente i due figli presso il domicilio della sig.ra
, nel rispetto degli orari sopra stabiliti, dove riaccompagnerà i minori. I CP_1 turni di visita sopra concordati potranno essere diversamente stabiliti su espresso preventivo accordo tra le parti, per meglio essere adattati alle eventuali contingenti esigenze di salute o di studio dei minori e delle parti stesse. Laddove, però, il turno di lavoro di una delle parti rendesse necessario sostituire i giorni di visita sopra stabiliti con altri durante la settimana, ciascuna parte potrà avanzarne tempestiva richiesta all'altra, con anticipo di almeno un giorno prima, affinchè l'altra parte possa
2 organizzare i propri impegni compatibilmente con gli impegni o gli impedimenti dei figli.
4) Nel periodo delle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o quello di Natale, e lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro o quello di Capodanno. Allo stesso modo, nel periodo Pasquale, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Analogo criterio di alternanza annuale dovrà essere adottato dalle parti per tutte le altre festività del Calendario;
il tutto in ogni caso salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del loro compleanno, i minori verranno festeggiati preferibilmente insieme ad entrambi i genitori che potranno decidere di comune accordo dove organizzare la festa, con i compagni dei minori, gli amici e i parenti più intimi di entrambi i genitori, provvedendo a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese, al fine di assicurare al minore la presenza di entrambi i genitori nel giorno del suo compleanno. Se ciò non fosse possibile, ciascun genitore terrà con sé i figli e Per_1
per mezza giornata, in occasione del pranzo o della cena, ad Per_2 anni alterni. I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e quello della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della festa della mamma.
5) Durante il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, nel mese di luglio e per un'altra nel mese di agosto;
Il suddetto periodo di vacanza estiva spettante a ciascun genitore verrà concordato tra le parti entro il 15 Giugno di ogni anno, contemperando le reciproche esigenze, in ragione delle ferie che verranno concesse a ciascuna delle parti stesse. Le parti dovranno, comunque, osservare il criterio di alternanza annuale nella scelta ed assegnazione del suddetto periodo di vacanze estive.
6) La casa familiare dove la sig.ra abita con i figli minori CP_1
e , con la stessa collocati, sito ad Avola, Via Sandro Per_1 Per_2
Pertini n. 64, int. 3, condotto in locazione dalla sig.ra , resterà CP_1 assegnata in via esclusiva alla stessa madre collocataria. Il sig. , che Pt_1 già abita e risiede di fatto in altro immobile, si obbliga a regolarizzare il proprio trasferimento di residenza presso il competente Ufficio Anagrafe del
Comune di Avola, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3 7) Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei figli Per_1
e , ciascuno in proporzione alle proprie rispettive capacità
[...] Per_2 economiche. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di Euro 400,00 (euro quattrocento,00), a titolo di
[...] contributo per il mantenimento dei due figli minori e (in Per_1 Per_2 ragione di Euro 200,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sulla carta postepay intestata alla sig.ra . La CP_1 suddetta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. L'assegno unico spettante per i figli e Per_1
continuerà ad essere percepito nell'intero e in via esclusiva dalla Per_2 sig.ra , che resta, pertanto, espressamente autorizzata a richiedere per CP_1 sé il suddetto assegno unico nella misura del 100%, con l'espresso consenso prestato dal sig. con la sottoscrizione del presente atto. Pt_1
8) Entrambi i genitori contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, alle spese straordinarie necessarie per i due figli minori. Il sig. Pt_1 rimborserà alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie concordate CP_1 tra le parti anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici di comunicazione
(whatsapp, mail) e dalla stessa anticipate nell'intero nell'interesse dei figli, entro 30 giorni dalla effettuazione della spesa, dietro presentazione del documento fiscale/fattura comprovante la relativa spesa e, viceversa, lo stesso farà la sig.ra qualora la spesa sia stata concordata tra le parti CP_1
e anticipata nell'intero dal sig. . In caso di eventuale contrasto tra le Pt_1 parti sulla individuazione e gestione delle spese straordinarie, le stesse si riportano comunque al Protocollo in materia in uso presso il Tribunale di
Siracusa, da intendersi trascritto nel presente atto.
9) L'autovettura Kia targata EZ469TM intestata al sig. , Parte_1 resterà attribuita alla sig.ra , che ne ha già l'uso esclusivo per CP_1 le esigenze dei figli minori con essa collocati. Il sig. si obbliga, Pt_1 pertanto, con la sottoscrizione del presente atto a trasferire, entro e non oltre il termine del 31 Luglio 2025, su richiesta avanzata dalla sig.ra anche CP_1 con mezzo tecnologico (whatsapp, mail) la proprietà esclusiva della suddetta autovettura Kia targata EZ469TM, in capo alla predetta che CP_1 sopporterà per intero le spese del trasferimento a suo nome del suddetto autoveicolo.
4 10) Ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro ogni qualvolta si rendesse necessario condurre i figli presso Ospedali pubblici o strutture sanitarie private.
11) Le parti si danno atto di avere regolato come sopra ogni rapporto di carattere economico e di non avere altre pretese o richieste da avanzare, fatto salvo e a condizione del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto.
12) Le spese e compensi del presente giudizio resteranno interamente compensati tra le parti. dato atto che è stata data comunicazione del procedimento ex art. 70 e 71
c.p.c al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minor, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Volontaria Giurisdizione–
OMOLOGA le condizioni concernenti l'affidamento, il mantenimento e l'esercizio del diritto di visita della prole in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
5 PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 4.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE OR DA CA ON
6
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CA ON Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. BE OR DA Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 1339/2025 V.G. promosso congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AT SA, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MA LA, giusta procura in atti
RICORRENTE
Nel giudizio avente ad oggetto: responsabilità genitoriale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto dell'8/5/2025 i signori e CP_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio dalla cui unione nascevano due figli: (nata il Persona_1
10/11/2014) e (nato il [...]) chiedevano di Persona_2 disciplinare l'affidamento della prole, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento sulla base dell'accordo tra gli stessi raggiunto e trasfuso in seno al ricorso.
Le parti chiedevano, altresì, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con note in sostituzione d'udienza confermavano le condizioni concordate e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda. 1 *** rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori e collocati con la madre, attualmente nel domicilio della stessa in Avola, via S. Pertini n. 64, Int.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, ovvero quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni personali e delle aspirazioni dei minori. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni rilevanti relative ai figli, ma con espresso divieto di molestia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2) La sig.ra avrà la facoltà di trasferire altrove la propria residenza e CP_1 quella dei figli e , con ciò non limitando il diritto di Per_1 Per_2 visita del padre. In caso di trasferimento di residenza la sig.ra dovrà CP_1 darne notizia al sig. con congruo preavviso e lo stesso dovrà fare Pt_1 quest'ultimo.
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sè i due figli nei giorni di lunedì. Pt_1 mercoledì e venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, e, a settimane alterne, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Il sig. avrà Pt_1 cura di prelevare personalmente i due figli presso il domicilio della sig.ra
, nel rispetto degli orari sopra stabiliti, dove riaccompagnerà i minori. I CP_1 turni di visita sopra concordati potranno essere diversamente stabiliti su espresso preventivo accordo tra le parti, per meglio essere adattati alle eventuali contingenti esigenze di salute o di studio dei minori e delle parti stesse. Laddove, però, il turno di lavoro di una delle parti rendesse necessario sostituire i giorni di visita sopra stabiliti con altri durante la settimana, ciascuna parte potrà avanzarne tempestiva richiesta all'altra, con anticipo di almeno un giorno prima, affinchè l'altra parte possa
2 organizzare i propri impegni compatibilmente con gli impegni o gli impedimenti dei figli.
4) Nel periodo delle vacanze natalizie, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale o quello di Natale, e lo stesso avverrà per il giorno di San Silvestro o quello di Capodanno. Allo stesso modo, nel periodo Pasquale, i minori trascorreranno con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo.
Analogo criterio di alternanza annuale dovrà essere adottato dalle parti per tutte le altre festività del Calendario;
il tutto in ogni caso salvo diverso accordo tra le parti. Il giorno del loro compleanno, i minori verranno festeggiati preferibilmente insieme ad entrambi i genitori che potranno decidere di comune accordo dove organizzare la festa, con i compagni dei minori, gli amici e i parenti più intimi di entrambi i genitori, provvedendo a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese, al fine di assicurare al minore la presenza di entrambi i genitori nel giorno del suo compleanno. Se ciò non fosse possibile, ciascun genitore terrà con sé i figli e Per_1
per mezza giornata, in occasione del pranzo o della cena, ad Per_2 anni alterni. I minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso e quello della festa del papà e con la madre il giorno del compleanno della stessa e quello della festa della mamma.
5) Durante il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli per una settimana, nel mese di luglio e per un'altra nel mese di agosto;
Il suddetto periodo di vacanza estiva spettante a ciascun genitore verrà concordato tra le parti entro il 15 Giugno di ogni anno, contemperando le reciproche esigenze, in ragione delle ferie che verranno concesse a ciascuna delle parti stesse. Le parti dovranno, comunque, osservare il criterio di alternanza annuale nella scelta ed assegnazione del suddetto periodo di vacanze estive.
6) La casa familiare dove la sig.ra abita con i figli minori CP_1
e , con la stessa collocati, sito ad Avola, Via Sandro Per_1 Per_2
Pertini n. 64, int. 3, condotto in locazione dalla sig.ra , resterà CP_1 assegnata in via esclusiva alla stessa madre collocataria. Il sig. , che Pt_1 già abita e risiede di fatto in altro immobile, si obbliga a regolarizzare il proprio trasferimento di residenza presso il competente Ufficio Anagrafe del
Comune di Avola, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
3 7) Entrambi i genitori dovranno contribuire al mantenimento dei figli Per_1
e , ciascuno in proporzione alle proprie rispettive capacità
[...] Per_2 economiche. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma mensile di Euro 400,00 (euro quattrocento,00), a titolo di
[...] contributo per il mantenimento dei due figli minori e (in Per_1 Per_2 ragione di Euro 200,00 per ciascun figlio), entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con bonifico sulla carta postepay intestata alla sig.ra . La CP_1 suddetta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. L'assegno unico spettante per i figli e Per_1
continuerà ad essere percepito nell'intero e in via esclusiva dalla Per_2 sig.ra , che resta, pertanto, espressamente autorizzata a richiedere per CP_1 sé il suddetto assegno unico nella misura del 100%, con l'espresso consenso prestato dal sig. con la sottoscrizione del presente atto. Pt_1
8) Entrambi i genitori contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, alle spese straordinarie necessarie per i due figli minori. Il sig. Pt_1 rimborserà alla sig.ra il 50% di tutte le spese straordinarie concordate CP_1 tra le parti anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici di comunicazione
(whatsapp, mail) e dalla stessa anticipate nell'intero nell'interesse dei figli, entro 30 giorni dalla effettuazione della spesa, dietro presentazione del documento fiscale/fattura comprovante la relativa spesa e, viceversa, lo stesso farà la sig.ra qualora la spesa sia stata concordata tra le parti CP_1
e anticipata nell'intero dal sig. . In caso di eventuale contrasto tra le Pt_1 parti sulla individuazione e gestione delle spese straordinarie, le stesse si riportano comunque al Protocollo in materia in uso presso il Tribunale di
Siracusa, da intendersi trascritto nel presente atto.
9) L'autovettura Kia targata EZ469TM intestata al sig. , Parte_1 resterà attribuita alla sig.ra , che ne ha già l'uso esclusivo per CP_1 le esigenze dei figli minori con essa collocati. Il sig. si obbliga, Pt_1 pertanto, con la sottoscrizione del presente atto a trasferire, entro e non oltre il termine del 31 Luglio 2025, su richiesta avanzata dalla sig.ra anche CP_1 con mezzo tecnologico (whatsapp, mail) la proprietà esclusiva della suddetta autovettura Kia targata EZ469TM, in capo alla predetta che CP_1 sopporterà per intero le spese del trasferimento a suo nome del suddetto autoveicolo.
4 10) Ciascun genitore dovrà avvertire tempestivamente l'altro ogni qualvolta si rendesse necessario condurre i figli presso Ospedali pubblici o strutture sanitarie private.
11) Le parti si danno atto di avere regolato come sopra ogni rapporto di carattere economico e di non avere altre pretese o richieste da avanzare, fatto salvo e a condizione del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto.
12) Le spese e compensi del presente giudizio resteranno interamente compensati tra le parti. dato atto che è stata data comunicazione del procedimento ex art. 70 e 71
c.p.c al Pubblico Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minor, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che le spese processuali debbano essere compensate, atteso il carattere congiunto del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Sezione Volontaria Giurisdizione–
OMOLOGA le condizioni concernenti l'affidamento, il mantenimento e l'esercizio del diritto di visita della prole in conformità all'accordo delle parti così come sopra riportato.
5 PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese del procedimento.
Siracusa, 4.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE OR DA CA ON
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