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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/04/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
RG 339/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, pe ricorrente, l'avv. Latino Quartarone;
per CP_1
l'avv. Cosentini e per l'avv. Di Martino.
I procuratori delle parti danno atto di non aver trovato un accordo conciliativo. L'avv. Latino Quartarone insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Cosentini si riporta alla memoria difensiva e nelle relative conclusioni e in particolare sulla domanda di manleva. L'avv. Di Martino si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 339/2024, cui è riunita la causa r.g. n. 347/2024, : e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 le vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_3
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affair Controparte_4 [...] esentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_5
AR SO, AR FA e NT Di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per - rispettivamente, dal 25.01.2021 al 22.12.2023 CP_3 Parte_1
e dall'08.02.2021 al 22.12.2023 - con adibizione esclusiva presso Parte_2 lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa e la datrice di lavoro, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. CP_1 lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente, di Parte_1 euro 28.699,66 e di euro 26.067,14 - dovuta a titolo di Parte_2 differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. Hanno poi chiesto la condanna della sola D&D al pagamento delle trattenute indebitamente operate nel prospetto paga del mese di dicembre 2023, pari per ad euro 1.541,19 e per ad euro 2.058,24. Parte_1 Parte_2
A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Le trattenute, poi, sarebbero invece prive d'ogni giustificazione.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti abbiano osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, avrebbero integralmente percepito la retribuzione spettante e, ulteriormente, al momento della consegna dei prospetti paga, avrebbero rilasciato dichiarazione scritta con la quale hanno chiarito d'aver ricevuto tutto quanto di loro spettanza. Quanto alla busta paga di dicembre 2023, ha sostenuto d'aver provveduto al relativo pagamento e che, rispetto alle trattenute, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare d'aver lavorato e che, di conseguenza, le trattenute operate sarebbero illegittime.
3. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e D&D anche con riferimento alla loro articolazione temporale.
5.1. Ciò chiarito, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato l'articolazione oraria della prestazione di lavoro indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi.
collega dei ricorrenti presso società ove ha lavorato Testimone_1 dall'ottobre 2021 fino al 2023, ha riferito che «quando ho iniziato a lavorare in quel contesto, i ricorrenti lavoravano già lì. I ricorrenti erano addetti alla tubisteria. era aiutante, mentre era tubista. Io ero aiuto tubista. Avevamo lo Pt_1 Pt_2 stesso orario di lavoro. Lavoravo dalle 7.00 alle 12.30. Poi, dopo mezz'ora di pausa, lavoravamo dalle 13.00 alle 16.30. Questo orario riguardava i giorni da lunedì al venerdì. Lavoravamo poi almeno due sabati al mese, talvolta anche tre, con orario dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo i ricorrenti ogni giorno. Abbiamo operato sempre e solo presso i cantieri d a Monfalcone». CP_1
Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipende Testimone_2 di D&D da marzo 2021 a dicembre 2023. Il teste ha riferito che «quando ho iniziato ad operare in quel contesto, i ricorrenti lavoravano già lì. Lavoravamo presso i cantieri di a Monfalcone. Ero aiutante tubista. I ricorrenti CP_1 erano tubisti. Avevamo lo stesso orario di lavoro. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Questo orario riguarda i giorni dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche di sabato. Poteva capitare di lavorare due o tre sabati al mese. Almeno due sabati erano lavorativi. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo i ricorrenti ogni giorno». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.2. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori siano rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione. È da ritenersi provata anche la natura indebita delle trattenute operate da e portate dal prospetto paga del mese di dicembre 2023. Le trattenute in questione
– variamente imputate a “assenza assunti/dimessi”, “permesso non retribuito”,
“trattenute varie” e, nel solo caso di “recupero acconto” - non riguardano il Pt_1 solo mese in cui sono contabilizzate – dicembre 2023 – dal momento che si riferiscono ad un numero di ore sensibilmente superiore a quelle lavorabili (e, in ragione delle testimonianze acquisite, lavorate) nel mese. Le prove testimoniali hanno inoltre confermato la costante presenza sul lavoro dei ricorrenti, onde la mancata fruizione di permessi non retribuiti o la mancanza di assenze atte a giustificare le trattenute in questione. D'altra parte, le locuzioni impiegate da per giustificare le trattenute medesime risultano a dir poco ambigue, ciò che imponeva alla società, e non ai lavoratori, la dimostrazione della giustificatezza delle trattenute. Se infatti non è dato comprendere a cosa si riferiscano le stesse trattenute – “assenza assunti/dimessi” è un'espressione tanto curiosa quanto inedita, mentre “trattenute varie” è locuzione generica per antonomasia – non si può certo pretendere che chi le subisce, senza comprenderle, debba diabolicamente dimostrare l'insussistenza dei relativi ed ignoti presupposti. Sarebbe stato onere di D&D, autrice delle trattenute e alla cui paternità sono riconducibili le curiose etichette impiegate per identificarle, giustificare la propria condotta. D&D, tuttavia, non ha offerto alcuna prova in proposito. Questa va quindi condannata al versamento di tutte le somme rivendicate nei suoi confronti. 5.3. È peraltro da precisare che a questa conclusione non ostano le dichiarazioni rese dai ricorrenti in occasione della consegna dei prospetti paga e con le quali costoro avrebbero espresso tanto la perfetta regolarità dei dati riportati nei prospetti, quanto la circostanza per cui non avrebbero “prestato ore straordinarie, diurne, notturne o festive” [cfr. doc. 1 D&D]. Queste dichiarazioni rilasciate senza alcuna assistenza sindacale e redatte su un modulo prestampato, vanno qualificate come mere dichiarazioni di scienza formulate dal lavoratore, in quanto tali senz'altro non preclusive della sua iniziativa in giudizio. Invero, «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» [Cass., n. 21400/2023; Cass., n. 18094/2015. Vedi anche Cass., n. 15371/2003]. In mancanza d'elementi che depongano in senso opposto, va escluso che con tali dichiarazioni il lavoratore abbia inteso abdicare a qualche credito. Queste dichiarazioni, dunque, non precludono la presente iniziativa e, nella misura in cui l'istruttoria ne ha frontalmente smentito il contenuto, non ostano all'accoglimento delle domande nei termini che precedono.
5.3.1. Anzi, è da precisare che i dubbi sull'intrinseca genuinità di tali dichiarazioni - scritte con un lessico tecnico difficilmente riconducibile a lavoratori stranieri privi di significative competenze linguistiche e dal tenore letterale sempre identico, alla stregua di un modulo prestampato ampiamente in uso presso D&D - hanno trovato sconfortante e sinistra conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite. in merito a questi documenti, ha ricordato che «a volte è Testimone_1 capitato che, in occasione della consegna della busta paga Parte_3 che era il capo-cantiere, ci sottoponesse dei fogli ulteriori perché li firmassimo, nascondendo il testo soprastante la parte destinata ad ospitare la firma. È capitato che chiedessi le ragioni di ciò e di conoscere il contenuto di ciò che firmavo, ma mi fu risposto che si trattava di documenti utili per i rapporti co e non mi CP_1
è stato fatto vedere il contenuto della dichiarazione». Gli ha fatto eco il quale ha riferito che «ci venivano Testimone_2 sottoposti dei fogli per le firme e si procedeva velocemente. Non ci veniva dato il tempo di guardare. Non veniva nemmeno chiesto che cosa si firmava. Fu un mio errore firmare senza chiedere che cosa stessi sottoscrivendo». Emerge un contegno che non solo esclude radicalmente la validità delle dichiarazioni, ma che induce a sospettare che le sottoscrizioni apposte dai lavoratori siano state carpite con l'inganno o comunque strumentalizzando il timore dei lavoratori rispetto alla loro posizione lavorativa. Per tale ragione si ritiene necessario che il presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti del giudizio, venga trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, affinché compia le valutazioni e gli approfondimenti ritenuti necessari rispetto alla condotta dei rappresentanti di e dei soggetti di cui questa s'è avvalsa (in primis, . Parte_3
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito modalità di gestione del rapporto che, abbinati all'accertamento dei crediti contenuto nella presente statuizione, inducono a dubitare della regolarità dei comportamenti datoriali. ha infatti riferito che «quando ho avviato il mio rapporto di lavoro, Tes_1 ho concordato una paga oraria. L'orario nelle buste paga non era corretto. Noi controllavamo solo che l'importo netto indicato in busta paga fosse corrispondente a quanto concordato, senza verificare che le voci che concorrevano a formare la retribuzione fossero veritiere e corrette».
a sua volta, ha dichiarato «quando mi veniva data la busta Testimone_2 paga, non controllavo che le ore indicate fossero corrette ma solo che la somma netta corrispondesse a quanto concordato. Io avevo un accordo per il pagamento di un importo orario. Non verificavo la correttezza delle voci riportate in busta paga e come si era giunti al calcolo della retribuzione, ma solo che essa corrispondesse a quanto mi spettava di fatto per le ore di lavoro svolto». Per quanto esposto, pare potersi ipotizzare un infedele compilazione dei prospetti paga e quindi irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro. Per questo, si dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti del giudizio, all' di Gorizia e all' per ogni Controparte_7 approfondimento ritenuto necessario.
* 6. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato i lavori a . I testi escussi hanno confermato la costante CP_3 presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a Monfalcone. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e considerando i medi tariffari, vista l'articolazione dell'istruttoria e il numero di udienze celebrate. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014. * 9. Si ritiene altresì di far luogo alla condanna di D&D ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a mente del quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». La plateale fondatezza della pretesa e il tentativo di contestarla mediante documenti che, a prescindere dalla configurazione di ipotesi delittuose, risultano un indebito tentativo di precostituirsi una prova liberatoria rispetto a contenziosi avviati per censurare gli inadempimenti datoriali, depongono per attribuire a quella mala fede nel resistere in giudizio che giustifica la presente statuizione [cfr. Cass., n. 36591/2023]. D&D va perciò condannata a versare a ciascun ricorrente una somma equitativamente determinata nel 20% di quanto forma oggetto di condanna. Fa seguito a questa statuizione quella di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., sicché D&D va condannata a pagare alla cassa delle ammende una somma che, considerando la gravità della sua condotta e il numero dei ricorrenti coinvolti, va selezionata, nella forbice edittale da euro 500,00 ad euro 5.000,00, nella cifra di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei limiti dell'importo di CP_1 euro 28.699,66, a pagare in favore di parte la somma di euro 30.240,85, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna D&D, e in solido con questa nei limiti dell'importo di CP_1 euro 26.067,14, a pagare in favore di parte la somma di euro Parte_2
28.125,38, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro Parte_1
6.048,17, oltre accessori di legge;
condanna D&D a pagare in favore di l'ulteriore somma di Parte_2 euro 5.625,07, oltre accessori di legge condanna D&D a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 4.000,00; condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
[...] condanna e in solido fra loro, a rifondere ai ricorrenti le CP_1 spese del giudizio, liquidate in euro 15.147,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_3 Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 15.147,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; dispone trasmettersi il presente provvedimento e tutti gli atti e documenti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, all' e all' . Controparte_8 Controparte_9
Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 20.11.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 07/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, pe ricorrente, l'avv. Latino Quartarone;
per CP_1
l'avv. Cosentini e per l'avv. Di Martino.
I procuratori delle parti danno atto di non aver trovato un accordo conciliativo. L'avv. Latino Quartarone insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. Cosentini si riporta alla memoria difensiva e nelle relative conclusioni e in particolare sulla domanda di manleva. L'avv. Di Martino si riporta alla memoria difensiva.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 339/2024, cui è riunita la causa r.g. n. 347/2024, : e rappresentati e difesi, in forza di procura Parte_1 Parte_2 le vv.ti Michele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_3
Pasquale Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal affair Controparte_4 [...] esentata e difesa, in forza di procura depositata telemat CP_5
AR SO, AR FA e NT Di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per - rispettivamente, dal 25.01.2021 al 22.12.2023 CP_3 Parte_1
e dall'08.02.2021 al 22.12.2023 - con adibizione esclusiva presso Parte_2 lo stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da CP_1 quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa e la datrice di lavoro, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 29, d. CP_1 lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente, di Parte_1 euro 28.699,66 e di euro 26.067,14 - dovuta a titolo di Parte_2 differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto. Hanno poi chiesto la condanna della sola D&D al pagamento delle trattenute indebitamente operate nel prospetto paga del mese di dicembre 2023, pari per ad euro 1.541,19 e per ad euro 2.058,24. Parte_1 Parte_2
A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00. Le trattenute, poi, sarebbero invece prive d'ogni giustificazione.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti abbiano osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Per il lavoro svolto, avrebbero integralmente percepito la retribuzione spettante e, ulteriormente, al momento della consegna dei prospetti paga, avrebbero rilasciato dichiarazione scritta con la quale hanno chiarito d'aver ricevuto tutto quanto di loro spettanza. Quanto alla busta paga di dicembre 2023, ha sostenuto d'aver provveduto al relativo pagamento e che, rispetto alle trattenute, sarebbe stato onere dei ricorrenti dimostrare d'aver lavorato e che, di conseguenza, le trattenute operate sarebbero illegittime.
3. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e D&D anche con riferimento alla loro articolazione temporale.
5.1. Ciò chiarito, va osservato che l'istruttoria svolta ha confermato l'articolazione oraria della prestazione di lavoro indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi.
collega dei ricorrenti presso società ove ha lavorato Testimone_1 dall'ottobre 2021 fino al 2023, ha riferito che «quando ho iniziato a lavorare in quel contesto, i ricorrenti lavoravano già lì. I ricorrenti erano addetti alla tubisteria. era aiutante, mentre era tubista. Io ero aiuto tubista. Avevamo lo Pt_1 Pt_2 stesso orario di lavoro. Lavoravo dalle 7.00 alle 12.30. Poi, dopo mezz'ora di pausa, lavoravamo dalle 13.00 alle 16.30. Questo orario riguardava i giorni da lunedì al venerdì. Lavoravamo poi almeno due sabati al mese, talvolta anche tre, con orario dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo i ricorrenti ogni giorno. Abbiamo operato sempre e solo presso i cantieri d a Monfalcone». CP_1
Negli stessi termini s'è espresso anche il teste dipende Testimone_2 di D&D da marzo 2021 a dicembre 2023. Il teste ha riferito che «quando ho iniziato ad operare in quel contesto, i ricorrenti lavoravano già lì. Lavoravamo presso i cantieri di a Monfalcone. Ero aiutante tubista. I ricorrenti CP_1 erano tubisti. Avevamo lo stesso orario di lavoro. Lavoravamo dalle 7.00 alle 16.30 con mezz'ora di pausa. Questo orario riguarda i giorni dal lunedì al venerdì. Lavoravamo anche di sabato. Poteva capitare di lavorare due o tre sabati al mese. Almeno due sabati erano lavorativi. L'orario del sabato era dalle 7.00 alle 12.00. Vedevo i ricorrenti ogni giorno». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.2. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori siano rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione. È da ritenersi provata anche la natura indebita delle trattenute operate da e portate dal prospetto paga del mese di dicembre 2023. Le trattenute in questione
– variamente imputate a “assenza assunti/dimessi”, “permesso non retribuito”,
“trattenute varie” e, nel solo caso di “recupero acconto” - non riguardano il Pt_1 solo mese in cui sono contabilizzate – dicembre 2023 – dal momento che si riferiscono ad un numero di ore sensibilmente superiore a quelle lavorabili (e, in ragione delle testimonianze acquisite, lavorate) nel mese. Le prove testimoniali hanno inoltre confermato la costante presenza sul lavoro dei ricorrenti, onde la mancata fruizione di permessi non retribuiti o la mancanza di assenze atte a giustificare le trattenute in questione. D'altra parte, le locuzioni impiegate da per giustificare le trattenute medesime risultano a dir poco ambigue, ciò che imponeva alla società, e non ai lavoratori, la dimostrazione della giustificatezza delle trattenute. Se infatti non è dato comprendere a cosa si riferiscano le stesse trattenute – “assenza assunti/dimessi” è un'espressione tanto curiosa quanto inedita, mentre “trattenute varie” è locuzione generica per antonomasia – non si può certo pretendere che chi le subisce, senza comprenderle, debba diabolicamente dimostrare l'insussistenza dei relativi ed ignoti presupposti. Sarebbe stato onere di D&D, autrice delle trattenute e alla cui paternità sono riconducibili le curiose etichette impiegate per identificarle, giustificare la propria condotta. D&D, tuttavia, non ha offerto alcuna prova in proposito. Questa va quindi condannata al versamento di tutte le somme rivendicate nei suoi confronti. 5.3. È peraltro da precisare che a questa conclusione non ostano le dichiarazioni rese dai ricorrenti in occasione della consegna dei prospetti paga e con le quali costoro avrebbero espresso tanto la perfetta regolarità dei dati riportati nei prospetti, quanto la circostanza per cui non avrebbero “prestato ore straordinarie, diurne, notturne o festive” [cfr. doc. 1 D&D]. Queste dichiarazioni rilasciate senza alcuna assistenza sindacale e redatte su un modulo prestampato, vanno qualificate come mere dichiarazioni di scienza formulate dal lavoratore, in quanto tali senz'altro non preclusive della sua iniziativa in giudizio. Invero, «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti» [Cass., n. 21400/2023; Cass., n. 18094/2015. Vedi anche Cass., n. 15371/2003]. In mancanza d'elementi che depongano in senso opposto, va escluso che con tali dichiarazioni il lavoratore abbia inteso abdicare a qualche credito. Queste dichiarazioni, dunque, non precludono la presente iniziativa e, nella misura in cui l'istruttoria ne ha frontalmente smentito il contenuto, non ostano all'accoglimento delle domande nei termini che precedono.
5.3.1. Anzi, è da precisare che i dubbi sull'intrinseca genuinità di tali dichiarazioni - scritte con un lessico tecnico difficilmente riconducibile a lavoratori stranieri privi di significative competenze linguistiche e dal tenore letterale sempre identico, alla stregua di un modulo prestampato ampiamente in uso presso D&D - hanno trovato sconfortante e sinistra conferma nelle deposizioni testimoniali acquisite. in merito a questi documenti, ha ricordato che «a volte è Testimone_1 capitato che, in occasione della consegna della busta paga Parte_3 che era il capo-cantiere, ci sottoponesse dei fogli ulteriori perché li firmassimo, nascondendo il testo soprastante la parte destinata ad ospitare la firma. È capitato che chiedessi le ragioni di ciò e di conoscere il contenuto di ciò che firmavo, ma mi fu risposto che si trattava di documenti utili per i rapporti co e non mi CP_1
è stato fatto vedere il contenuto della dichiarazione». Gli ha fatto eco il quale ha riferito che «ci venivano Testimone_2 sottoposti dei fogli per le firme e si procedeva velocemente. Non ci veniva dato il tempo di guardare. Non veniva nemmeno chiesto che cosa si firmava. Fu un mio errore firmare senza chiedere che cosa stessi sottoscrivendo». Emerge un contegno che non solo esclude radicalmente la validità delle dichiarazioni, ma che induce a sospettare che le sottoscrizioni apposte dai lavoratori siano state carpite con l'inganno o comunque strumentalizzando il timore dei lavoratori rispetto alla loro posizione lavorativa. Per tale ragione si ritiene necessario che il presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti del giudizio, venga trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, affinché compia le valutazioni e gli approfondimenti ritenuti necessari rispetto alla condotta dei rappresentanti di e dei soggetti di cui questa s'è avvalsa (in primis, . Parte_3
Inoltre, gli stessi testi hanno riferito modalità di gestione del rapporto che, abbinati all'accertamento dei crediti contenuto nella presente statuizione, inducono a dubitare della regolarità dei comportamenti datoriali. ha infatti riferito che «quando ho avviato il mio rapporto di lavoro, Tes_1 ho concordato una paga oraria. L'orario nelle buste paga non era corretto. Noi controllavamo solo che l'importo netto indicato in busta paga fosse corrispondente a quanto concordato, senza verificare che le voci che concorrevano a formare la retribuzione fossero veritiere e corrette».
a sua volta, ha dichiarato «quando mi veniva data la busta Testimone_2 paga, non controllavo che le ore indicate fossero corrette ma solo che la somma netta corrispondesse a quanto concordato. Io avevo un accordo per il pagamento di un importo orario. Non verificavo la correttezza delle voci riportate in busta paga e come si era giunti al calcolo della retribuzione, ma solo che essa corrispondesse a quanto mi spettava di fatto per le ore di lavoro svolto». Per quanto esposto, pare potersi ipotizzare un infedele compilazione dei prospetti paga e quindi irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro. Per questo, si dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente a tutti gli atti del giudizio, all' di Gorizia e all' per ogni Controparte_7 approfondimento ritenuto necessario.
* 6. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato i lavori a . I testi escussi hanno confermato la costante CP_3 presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a Monfalcone. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa e considerando i medi tariffari, vista l'articolazione dell'istruttoria e il numero di udienze celebrate. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014. * 9. Si ritiene altresì di far luogo alla condanna di D&D ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a mente del quale «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». La plateale fondatezza della pretesa e il tentativo di contestarla mediante documenti che, a prescindere dalla configurazione di ipotesi delittuose, risultano un indebito tentativo di precostituirsi una prova liberatoria rispetto a contenziosi avviati per censurare gli inadempimenti datoriali, depongono per attribuire a quella mala fede nel resistere in giudizio che giustifica la presente statuizione [cfr. Cass., n. 36591/2023]. D&D va perciò condannata a versare a ciascun ricorrente una somma equitativamente determinata nel 20% di quanto forma oggetto di condanna. Fa seguito a questa statuizione quella di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c., sicché D&D va condannata a pagare alla cassa delle ammende una somma che, considerando la gravità della sua condotta e il numero dei ricorrenti coinvolti, va selezionata, nella forbice edittale da euro 500,00 ad euro 5.000,00, nella cifra di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna e in solido con questa nei limiti dell'importo di CP_1 euro 28.699,66, a pagare in favore di parte la somma di euro 30.240,85, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna D&D, e in solido con questa nei limiti dell'importo di CP_1 euro 26.067,14, a pagare in favore di parte la somma di euro Parte_2
28.125,38, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a pagare in favore di l'ulteriore somma di euro Parte_1
6.048,17, oltre accessori di legge;
condanna D&D a pagare in favore di l'ulteriore somma di Parte_2 euro 5.625,07, oltre accessori di legge condanna D&D a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 4.000,00; condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_3 CP_4 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
[...] condanna e in solido fra loro, a rifondere ai ricorrenti le CP_1 spese del giudizio, liquidate in euro 15.147,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_3 Controparte_4 giudizio, liquidate in euro 15.147,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; dispone trasmettersi il presente provvedimento e tutti gli atti e documenti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, all' e all' . Controparte_8 Controparte_9
Gorizia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 20.11.2024.