Sentenza 9 luglio 1983
Massime • 1
Qualora il lavoratore licenziato abbia impugnato il licenziamento e proposto domanda giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, l'accertamento in ordine al livello occupazionale esistente nella impresa, al fine di stabilire se il licenziamento stesso soggiaccia alle limitazioni emergenti dal combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, va condotto con riferimento al momento in cui la volontà negoziale di recedere, manifestata dal datore di lavoro in Forma scritta, sia pervenuta a conoscenza del destinatario e cioè nel momento in cui il relativo documento giunge all'indirizzo di questi (salva peraltro, la prova, da parte del medesimo, di essere stata, senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/07/1983, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1983 |
Testo completo
Qualora il lavoratore licenziato abbia impugnato il licenziamento e proposto domanda giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, l'accertamento in ordine al livello occupazionale esistente nella impresa, al fine di stabilire se il licenziamento stesso soggiaccia alle limitazioni emergenti dal combinato disposto degli artt. 18 e 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, va condotto con riferimento al momento in cui la volontà negoziale di recedere, manifestata dal datore di lavoro in Forma scritta, sia pervenuta a conoscenza del destinatario e cioè nel momento in cui il relativo documento giunge all'indirizzo di questi (salva peraltro, la prova, da parte del medesimo, di essere stata, senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia).*