Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00986/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2021, proposto da
AU AR, NA NT e NI TU, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda, Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello ST di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./Abbenante+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, di risposta implicitamente negativa all'istanza di computo, ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici, del corso quadriennale per Allievo aspirante vice commissario di cui all'art. 6, lett. a), del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia e di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti agiscono in giudizio, deducendo, in fatto, che:
- hanno partecipato al corso quadriennale per allievi Vice Commissari presso l'Istituto Superiore di Polizia, disciplinato dal d.p.r. 24 aprile 1982 n. 341, in seguito al superamento di un concorso per esami, cui è seguita la nomina ad allievi aspiranti Commissari in prova (modalità di accesso rimasta in vigore fino al riordino del personale direttivo e dirigente della Polizia di ST, come disposto dall'articolo 5, comma 1, 1. 31 marzo 2000, n. 78, e d.l.gs. 5 ottobre 2000, n. 334);
- con nota 24 luglio 2020, hanno formalmente diffidato il Ministero a computare il periodo di frequenza del suindicato corso ai fini della maturazione dei requisiti per il pensionamento;
- con nota datata 13 novembre 2020 l'amministrazione ha riscontrato la predetta istanza, negando, in sostanza, la possibilità del riconoscimento del periodo di svolgimento del corso nei termini richiesti dai ricorrenti.
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnano, quindi, la predetta nota e chiedono il riconoscimento del loro diritto “al computo, ai fini dell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al d.p.r. 24 aprile 1982 n. 34».
2. Il Ministero, regolarmente intimato, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con memoria depositata il 18 febbraio 2025, ha, poi, eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , in relazione ai ricorrenti AU AR e NI TU, nonché la prescrizione del diritto vantato.
3. All’udienza pubblica del 9 aprile 2025, il ricorso è stato discusso e, infine, trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Devono preliminarmente scrutinarsi le eccezioni formulate dalla amministrazione resistente.
1.1. In ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso quanto ai ricorrenti AU AR e NI TU per violazione del ne bis in idem , il Ministero richiama il giudicato formatosi, nei confronti dei predetti, “ in analogo contenzioso incardinato davanti al T.A.R. Lazio-Roma sul medesimo rapporto giuridico per analoghi motivi di impugnazione (“ per ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego tra loro stessi ed il Ministero dell’Interno, in relazione al periodo di frequenza presso l’Istituto Superiore di Polizia ”) ”; ricorso respinto dal Tar Lazio con sentenza n. 1256/1996, infine confermata dal Consiglio di ST, con sentenza n. 6539 del 15 ottobre 2002.
L’eccezione non può essere accolta non essendo stati forniti al Collegio elementi sufficienti ad apprezzare la sostanziale identità delle domande proposte nel ricorso definito con la citata sentenza del Tar Lazio con quelle avanzate nel presente giudizio (identità espressamente contestata da parte ricorrente con la propria memoria di replica).
1.2. In ordine alla eccezione di prescrizione dei diritti vantati nel presente ricorso, il Ministero, evidenziando che il corso per cui è causa si è svolto “ negli anni ‘80 ”, deduce l’estinzione “ sia con riguardo alla prescrizione quinquennale che alla ordinaria decennale ”.
L’eccezione può essere assorbita, risultando il ricorso infondato nel merito, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo e già rappresentate, con orientamento univoco, in altre pronunce del giudice amministrativo, rese in fattispecie pienamente sovrapponibili a quella qui controversa, che il Collegio condivide (C. ST, Sezione III, 24 aprile 2012, n.2424, e, da ultimo, T.A.R. Lazio, Sezione I- quater , 25 febbraio 2025, n.4184; T.A.R. Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, 6 febbraio 2025, n.63; T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, 14 gennaio 2025, n.23; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VI, 12.9.2024, n.4938, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, 6.6.2022 n. 1311).
2. Passando, quindi, all’esame del merito, il ricorso, come detto, non può trovare accoglimento.
2.1. Con il primo motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della legge 1.4.1981 n.121, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341 ”, i ricorrenti sostengono, in sintesi, che la pubblica amministrazione avrebbe errato nel ritenere che il periodo di frequenza del predetto corso non costituisca un vero e proprio rapporto di impiego, evidenziando che:
a) il Ministero ha sempre applicato le ritenute assistenziali e previdenziali sul trattamento economico corrisposto durante il corso;
b) il periodo di frequenza del corso è stato computato a tutti gli effetti come servizio nell'amministrazione per gli allievi aspiranti provenienti da altri ruoli della Polizia di ST (per i quali l'art. 11 d.p.r. n. 341/1982 prevedeva la posizione di aspettativa per la durata del corso, con mantenimento del trattamento economico più favorevole in godimento e supervalutato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, 1. n. 283/1977, mediante aumento di un quinto, ai fini previdenziali);
c) l'accesso al corso è avvenuta tramite concorso pubblico;
d) gli allievi sono stati nominati in prova, ciò che depone per la sussistenza di un rapporto di impiego, in quanto “ la stessa terminologia utilizzata di "nomina" è sintomatica della costituzione di un rapporto di impiego ”;
e) l'art. 11 del d.p.r. n. 341/1982, oggi abrogato, prevedeva che ai partecipanti al corso fossero estese le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di ST ai quali pacificamente il periodo di frequenza del corso di istruzione era computato come servizio reso, ai fini dell'anzianità di servizio ed ai fini pensionistici, ai sensi della normativa all'epoca vigente;
f) gli allievi erano sottoposti a specifici doveri, la cui violazione poteva essere sanzionata disciplinarmente;
g) ai sensi dell'art. 20 d.p.r. n. 341/1982 era prevista l'ammissione al trattamento pensionistico di privilegio di cui alle 1. 25 maggio 1981, n. 280 e 3 giugno 1981, n. 308, in caso di perdita dell'idoneità psico-fisica, infermità o lesioni (altro istituto tipico del pubblico impiego);
h) l'art. 21 d.p.r. n. 341/1982 prevedeva l'assunzione da parte degli allievi di un obbligo di " permanere " in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma con conseguenze pregiudizievoli, in caso contrario, sia per altre assunzioni nella pubblica amministrazione, sia per l'iscrizione negli albi professionali;
i) il " trattamento economico " previsto era proporzionato alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui dava accesso il corso.
2.1.1. Al fine di scrutinare compiutamente la censura, occorre premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo.
La Polizia di ST è una forza di polizia ad ordinamento civile, al pari della Polizia penitenziaria e del Corpo dei Vigili del Fuoco, in ciò distinguendosi dalle forze di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Guardia Costiera), e ancor più nettamente dalle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri).
Il reclutamento di commissari nella Polizia di ST, ai sensi dell'art. 55 della L. n.121/1981 (oggi abrogato), avveniva secondo due distinte modalità: « a) dopo aver frequentato, con esito positivo, l'Istituto superiore di polizia di cui all'art. 58; b) mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti: 1) godimento dei diritti civili e politici; 2) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; 3) buona condotta; 4) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche; 5) età non superiore ai trentadue anni». Relativamente alla prima modalità, l'art. 58 prevedeva l'istituzione dell'Istituto Superiore di Polizia, individuando i relativi principi di funzionamento, in seguito attuati con il D.P.R. 24 aprile 1982, n.341, oggi abrogato.
Con l'art. 6 del D.P.R. n. 341/1982 veniva infatti istituito l'Istituto Superiore di Polizia. L'art. 8 stabiliva che l'ammissione alla frequenza del corso de quo era riservata a coloro che avessero superato un apposito concorso per esami, i cui requisiti di accesso, comprensivi del possesso del diploma di scuola superiore, erano fissati dal successivo art. 9.
Alla selezione potevano partecipare anche gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di ST che espleta funzioni di Polizia, ove in possesso dei requisiti individuati dall'art. 9. In virtù dell'art. 11, comma 1, D.P.R. n.341/1982 i vincitori del concorso “sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di ST sono posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento” . Il secondo comma dell'art. 11 stabiliva inoltre che: «Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di ST». Infine, il terzo comma prevedeva che “ Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso hanno diritto al rinvio della chiamata di leva”.
L'art.13 del medesimo D.P.R. n.341/1982 stabiliva che, al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova che avessero superato gli esami previsti e ottenuto il giudizio di idoneità da parte del direttore dell'istituto erano nominati «aspiranti commissari in prova». Secondo l’art.14, al termine dei quattro anni, gli aspiranti commissari in prova che avessero superato gli esami previsti erano ammessi a sostenere l'esame finale per il conseguimento del diploma. Ai sensi dell'art. 15, “ Superato l'esame finale, gli aspiranti, con decreto del Ministero dell'Interno, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari — secondo l'ordine di graduatoria — e ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 56, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, presso la seconda, sezione dell'Istituto superiore di polizia” (destinata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera `b', alla formazione del personale della Polizia di ST). L'art. 21 prevedeva, inoltre, che gli allievi aspiranti commissari (e dunque coloro che erano ammessi a frequentare il corso, a partire dal primo biennio) che avessero conseguito il diploma ex art. 14 assumevano l'obbligo di «permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma».
L'art. 17 individuava le ipotesi di dimissioni dal corso, contemplando la rinuncia dell'allievo, l'inidoneità dello stesso, il mancato superamento degli esami programmati, nonché motivi di carattere disciplinare. Qualora la dimissione fosse avvenuta per la perdita dell'idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni, riportate durante il corso e per causa di esso, era applicato il trattamento pensionistico privilegiato di cui alle leggi n.280/1981 e n.308/1981.
Con l'art. 18 si demandava all'approvazione di un apposito regolamento l'individuazione delle sanzioni disciplinari e l'introduzione delle norme volte a regolare il relativo procedimento. In caso di applicazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, ai sensi dell'art. 19, era prevista l'espulsione dal corso.
2.1.2. Ciò premesso, come già rimarcato dal granitico orientamento giurisprudenziale supra richiamato e pure ribadito, recentemente, dalla Sezione staccata di Reggio Calabria di questo Tribunale, dalla disamina della normativa sopra richiamata, appare del tutto evidente come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, “ l'immissione in servizio degli aspiranti commissari intervenga solo una volta che essi sono nominati in prova nel ruolo dei commissari di Polizia, ovvero a seguito del positivo esito dell'esame previsto all'art. 14 (art. 15), da sostenersi al termine del corso quadriennale. Prima di tale accadimento, gli allievi e gli aspiranti commissari sono estranei all'Amministrazione. La frequenza del corso non integra dunque un periodo di servizio in favore dello ST, ma esclusivamente un tempo volto alla formazione degli aspiranti ed allievi, e al completamento della selezione degli stessi ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 14 gennaio 2025, n.23; in termini, anche T.A.R. Lazio, Sezione I- quater , 25 febbraio 2025, n.4184).
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non depone in senso contrario la circostanza che, ai sensi degli artt. 8 e 9 sopra citati, l'ammissione al corso avvenga tramite concorso, per accedere al quale sono richiesti gli stessi requisiti imposti per le procedure selettive di accesso alla P.A. Il corso per aspiranti allievi commissari è, infatti, prodromico all'immissione in ruolo nella Polizia di ST (sebbene solo a seguito del superamento dell'esame ex art. 14), dunque è del tutto ragionevole e logico che il legislatore preveda di formare solo i soggetti che in seguito saranno idonei a essere assunti.
Quanto all'art. 11, la giurisprudenza richiamata è costante nel ritenere che il comma 4 si limitasse ad escludere che gli allievi aspiranti commissari dovessero anche assolvere agli obblighi di leva, senza alcuna equiparazione al periodo di leva obbligatoria sotto ogni altro profilo, neppure sotto quello previdenziale.
Rispetto alle ritenute, come precisato e documentato dall'Avvocatura, durante la frequenza del corso gli allievi hanno subito, sul proprio trattamento economico, unicamente quelle di carattere assistenziale, non anche quelle di carattere previdenziale e contributivo, a conferma della natura meramente formativa del corso.
Quanto all'art. 17, le ipotesi di dimissione dal corso risultano del tutto coerenti con la finalizzazione dell'esperienza all'inserimento degli allievi nei ruoli della Polizia di ST. Oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi accademici individuati dalle disposizioni sopra indicate, viene pertanto considerata l'inidoneità del soggetto all'impiego in Polizia, o perché abbia perso l'idoneità fisica inizialmente accertata o in ragione del numero e della gravità delle sanzioni irrogate. La disposizione non risulta dunque indicativa dell'avvenuta instaurazione del rapporto di servizio ma della funzionalizzazione del percorso formativo all'assunzione in Polizia.
Anche la previsione, di cui all'art. 18, di un regolamento per il potere sanzionatorio, non evidenzia l'esistenza di un rapporto di lavoro. L'applicazione di sanzioni è infatti comune a numerosi istituti formativi, quali ad esempio le accademie militari, relativamente alle quali, come nel caso qui in esame, non vi è un'immissione in servizio degli allievi durante la frequenza dei corsi (si veda, al riguardo, TAR Lazio, I bis, 30 luglio 2020 n. 8890).
La previsione del possibile riconoscimento della pensione privilegiata, a sua volta, non è indice rivelatore di un rapporto di servizio. Trattasi, infatti, di istituto che ha natura assicurativa per la corresponsione di un indennizzo/risarcimento in seguito ad un infortunio subito dall'allievo, nel corso delle attività ricomprese nel corso.
Nemmeno depone in favore delle ragioni dei ricorrenti l'obbligo quinquennale di permanenza in servizio di cui all'art. 21. La cogenza del suddetto impegno è infatti condizionata all'avvenuto superamento dell'esame finale di cui all'art. 14 e dunque alla sussistenza dei presupposti tutti per l'inserimento nel ruolo dei commissari di polizia, in corrispondenza del quale prende avvio il rapporto di servizio.
Anche il riconoscimento agli allievi di un trattamento economico (artt. 55 e 59 L. 121/1981, anch'essi invocati dalla parte ricorrente) non è indicativo di un rapporto di servizio in essere, poiché le somme corrisposte agli studenti non sono poste in una relazione di corrispettività con attività da essi prestate in favore dello ST, stante l'assenza di qualsivoglia prestazione qualificabile in tali termini.
Quanto al superiore trattamento economico assicurato agli aspiranti e allievi che si trovino già immessi nei ruoli della Polizia (art. 11 comma 2 D.P.R. 341/1982), ritiene il Collegio che la relativa previsione si appalesi del tutto ragionevole, in quanto derivante dalla fruizione, per i soggetti che ne beneficiano, di un periodo di aspettativa, cui gli stessi hanno pieno diritto in virtù del rapporto lavorativo di servizio che già li lega all'Amministrazione, a differenza degli altri allievi.
2.1.3. Si deve quindi concludere che sia corretta la decisione dell'amministrazione di non computare il periodo di frequenza del corso quadriennale ai fini previdenziali nel rapporto di servizio, non sussistendo, nel corso di tale periodo formativo, prestazioni rese dall'allievo in favore dell'amministrazione, ma solo attività di apprendimento finalizzate all'accesso nei ruoli della Polizia.
2.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) n. 1) della legge 7.8.2015 n. 124 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. 29.5.2017, n. 95, che estende espressamente agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, tra gli altri l’art. 1811 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) - Violazione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia ”, con cui i ricorrenti hanno lamentato, in sostanza, la violazione del principio di tendenziale equiordinazione del personale delle forze di polizia (ricavabile dal riordino del 2015), che costituirebbe un canone ermeneutico che dovrebbe necessariamente indurre a ritenere il periodo di formazione svolto dai ricorrenti quale periodo di servizio.
Al riguardo, come pure chiarito dalla giurisprudenza amministrativa già richiamata, deve considerarsi che:
- per un verso, già in altre occasioni il Consiglio di ST ha sottolineato che “ anche in presenza di un quadro ordinamentale ispirato a una tendenziale omogeneizzazione della disciplina giuridica delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, non esiste un principio generale immanente che vincoli all'adozione di una disciplina perfettamente speculare nei vari corpi interessati” (Consiglio di ST, parere 19 ottobre 2023, n. 1410);
- per altro verso, a fortiori, il predetto principio (come si è detto, ricavabile dal riordino operato nel 2015 e all'evidenza orientato al futuro) non può essere utilizzato come canone ermeneutico vincolante per l'interpretazione della disciplina del corso di formazione seguito dai ricorrenti, le cui disposizioni devono essere lette alla luce del sistema complessivo delineato dal d.p.r. n. 341/1982.
La disciplina del corso quadriennale frequentato dai ricorrenti non appare dunque in alcun modo lesiva dell'invocato, e meramente tendenziale, principio (in termini, T.A.R. Lazio, Sezione I quater , 25 febbraio 2025, n.4184).
Quanto alla disciplina invocata dal ricorrente di cui all’art.45 d.lgs. 95/2017, si è poi condivisibilmente evidenziato che essa non possa ritenersi applicabile ai ricorrenti. Questi, infatti, “ almeno per quanto consta negli atti di causa (laddove null'altro si afferma né si documenta sulla carriera degli istanti, se non l'avvenuta frequentazione del corso quadriennale per la nomina a commissario di cui sopra) non rivestono invero le qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, e superiori, previste dall'art. 45 cit., e comunque corrispondenti, secondo i criteri dettati dall'art. 632 D. Lgs. 66/2010, agli ufficiali generali e superiori delle forze armate indicate dall'art. 1811 D. Lgs. 66/2010.
Nessuna rivendicazione degli odierni istanti potrà pertanto essere accolta sulla base della disposizione de qua.
Peraltro, il citato art. 45 risulta estraneo alle questioni oggetto del presente giudizio anche in quanto il computo dell'anzianità di servizio disciplinato dall'art. 1811 non riguarda l'anzianità pensionistica, ma rileva ai soli fini della quantificazione del trattamento economico.
Il trattamento previdenziale è invece soggetto, per i militari, alla diversa disposizione di cui all'art. 1847 D. Lgs. 66/2010., secondo il quale: « 1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. [...] », mentre il successivo art. 1848 prevede che: « 1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello ST, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo ». In termini sostanzialmente conformi, per i dipendenti civili dello ST (tra i quali rientrano gli appartenenti alla Polizia di ST), l'art. 8 comma 1 D.P.R. 1092/1973 stabilisce che: « Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo ». Il computo dell'anzianità previdenziale, dunque, in termini sostanzialmente omogenei per le forze civili e per quelli militari, è effettuato sulla base del criterio del servizio effettivo prestato. Dal quale va esclusa la frequenza del corso quadriennale di cui al D.P.R. 341/1982, in ragione della non assimilabilità dello stesso a un periodo di servizio, per le ragioni descritte ai precedenti paragrafi, ai quali in merito si rinvia ” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 14 gennaio 2025, n.23, cit.).
2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti formulano eccezione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, degli artt. 55 lettera a) e 59 della Legge n.121/1981, nella formulazione previgente all'entrata in vigore del D. Lgs. n.334/2000, sostenendo che “ nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che le norme di cui agli arti. 55, lett. a) e 59 della legge 1.4.1981 n. 121, nella formulazione vigente fino all'entrata in vigore del D. Lgs. 5.10.2000 n. 334, prevedano che il periodo di frequenza del corso presso il preesistente Istituto superiore di polizia di cui all'art. 58 della medesima legge non costituisca periodo di servizio utile ai fini dell'anzianità e pensionistici, in relazione alle stesse norme, tutt'ora produttive di effetti nei confronti dei frequentanti il corso quadriennale all'epoca, si prospetta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle seguenti questioni di costituzionalità ”.
2.3.1. Priva di fondamento è, innanzitutto, la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che i ricorrenti declinano sia avuto riguardo al diverso trattamento che il legislatore ha riservato ai corsisi che già appartenevano alla Polizia di ST, sia al diverso trattamento che l'ordinamento riserva agli aspiranti dirigenti delle altre forze di polizia.
A tal riguardo, va ricordato che la violazione del principio di uguaglianza ricorre solo nel caso in cui l'applicazione di un diverso trattamento di due fattispecie identiche non sia sorretta da una ragionevole giustificazione.
Tanto premesso, nel caso di specie appare innanzitutto giustificata la diversità di trattamento tra gli odierni ricorrenti (tutti aspiranti allievi " esterni ", ovvero non provenienti dai ruoli della Polizia di ST) e gli aspiranti allievi che già appartenevano alla Polizia di ST.
Questi ultimi, infatti, erano già incardinati nei ruoli della p.a. e ammessi a beneficiare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, d.p.r. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa (computato ai fini dell'anzianità di servizio e retribuito in misura più elevata rispetto agli altri allievi) che segue logiche legate al rapporto di lavoro già in essere, e che non potrebbero estendersi ad aspiranti (come i ricorrenti) per i quali tale rapporto non era ancora sussistente.
Per quanto concerne, invece, gli aspiranti dirigenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, e di quelle ad ordinamento militare, la parte ricorrente si limita ad accennare alla sussistenza di regimi diversi e più favorevoli, senza individuarne gli estremi normativi e lo specifico tenore. Non è dunque dato comprendere quali siano i regimi cui i ricorrenti intendano riferirsi, e quale ne sia il contenuto.
Nell'impossibilità di affrontare in termini maggiormente specifici la questione (che anche in relazione alla sua incompleta formulazione viene ritenuta manifestamente infondata), si evidenzia come, relativamente all'accesso alle qualifiche da ufficiale nelle forze armate, la modalità ordinaria di reclutamento è quella che prevede la previa ammissione alle Accademie militari, che (al pari del corso quadriennale di cui al d.p.r. n. 341/1982) non dà luogo all'immissione in ruolo prima dell'avvenuta conclusione con esito positivo del percorso di studio degli allievi (art. 720 d.lgs. n. 66/2010). Nelle forze di Polizia a ordinamento civile sono, invece, attualmente in vigore modalità di reclutamento del personale dirigente tramite concorso al quale si accede se in possesso di laurea magistrale (ad esempio: in architettura o ingegneria per i vigili del fuoco secondo il d.lgs. n. 217/2005, in materie giuridiche per i commissari di Polizia, ai sensi dell'attuale d.lgs. n. 334/2000), e a seguito del cui superamento si è immediatamente immessi in ruolo, senza che ciò possa evidenziare alcuna irragionevole disparità di trattamento con i partecipanti al corso quadriennale oggetto di causa. Quest'ultimo, infatti, costituisce una modalità di selezione completamente diversa, rivolta a soggetti non laureati, avente un contenuto prettamente formativo, al punto da consentire ex post, con l'esito positivo del percorso e al massimo tre esami aggiuntivi (art. 12, comma 2, d.p.r. n. 341/1982), il conseguimento della laurea in giurisprudenza, e con il riconoscimento degli esami sostenuti anche per i corsi di laurea in economia o scienze politiche (art. 16, d.p.r. n. 341/1982). Né appare dirimente il riferimento alla disciplina che prevede per gli ufficiali militari il conteggio nel periodo di servizio (senza necessità di riscatto oneroso) del tempo di durata del corso di laurea richiesto per l'accesso alla qualifica, avuto riguardo alla non sovrapponibilità della presente fattispecie con quella disciplinata dall'art. 32, d.p.r. n. 1092/1973 (in termini, T.A.R. Lazio, Sezione I quater, 25 febbraio 2025, n.4184).
2.3.2. È manifestamente infondata anche la prospettata violazione degli artt. 36 e 38 Cost. per le ragioni già esposte rispetto all'evidente insussistenza di una disparità di trattamento rispetto ai colleghi collocati in aspettativa, la cui posizione di lavoratori dipendenti della Polizia attribuisce diritti non estensibili agli aspiranti Commissari, ancora estranei al Corpo.
2.3.3. Quanto, infine, all’asserito contrasto con l'art. 97 della Costituzione, sollevato dai ricorrenti in termini sostanzialmente derivati dalla ritenuta illegittimità dei provvedimenti impugnati, alla infondatezza delle ragioni di ricorso consegue la manifesta infondatezza della eccezione.
2.4. Da ultimo, deve scrutinarsi la censura formulata dai ricorrenti con memoria depositata il 3 marzo 2025, relativa alla contestata “ Violazione Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 ”.
In merito, il Collegio ritiene che quanto dedotto da parte ricorrente non appaia rilevante, posto che, come sopra evidenziato, il corso sostenuto dai ricorrenti non è qualificabile come attività formativa svolta in costanza di rapporto di lavoro (atteso che il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e la p.a. resistente si è costituito solo alla fine del quadriennio di formazione) ma come formazione propedeutica all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo (in termini, T.A.R. Lazio, Sezione I-quater, 25 febbraio 2025, n.4148, cit.).
3. Per le esposte ragioni, il ricorso va respinto.
4. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, in ragione della natura degli interessi che i ricorrenti hanno inteso tutelare nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO