Articolo 669 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 650Articolo 656
Versione
9 ottobre 2010
Art. 669. Elementi di valutazione 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 668 valutano:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
a) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1; b) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del comma 1. 3. Coloro che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente della commissione giudicatrice dispone, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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