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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/10/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 534/2024
Udienza del 23/10/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 534/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/03/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 05/02/2018, la la assumeva con contratto CP_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le mansioni di direttore ed inquadramento previsto nella declaratoria di Quadro A del
CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;
- che a seguito dell'accertamento ispettivo contenuto nel verbale n.
2022008719/DDL del 27/07/2023, come da provvedimento notificatole in data 29/08/2023, l' disconosceva il rapporto di lavoro CP_1 subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 cod. civ.;
- che, con successivo provvedimento prot. n.
2200.27/07/2023.0179857 del 21/08/2023, notificato in data
29/08/2023, si dichiarava il suindicato rapporto di lavoro subordinato invalido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
1.1. La ricorrente espone in particolare:
- che aveva prestato servizio con le mansioni di Direttore d'azienda presso la ove occupava una regolare postazione lavorativa CP_2 presso gli uffici amministrativi della sede legale (sita in Catanzaro alla
Via L. della Valle 84/E), avendo la stessa, peraltro, un CV caratterizzato da un elevato grado di affidabilità e professionalità;
- di essersi sempre comportata come lavoratore dipendente, osservando l'orario di lavoro (8 ore giornaliere con pausa pranzo), fruendo delle ferie e dei permessi, giustificando con regolare certificazione medica la propria assenza per malattia;
- che dalla documentazione versata in atti risulta inconfutabilmente che ella era stata inserita nell'organigramma ufficiale depositato presso il NA (Ente di certificazione accreditato) alle dirette dipendenze del datore di lavoro e con apposito inquadramento nell'ufficio legale ed
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affari generali;
- che non aveva mai svolto le attività proprie di amministratore, dal momento che le stesse sono state sempre svolte dall'Amministratore unico , sin dall'anno 2011; Controparte_3
- che nessuna norma vieta che possa esistere un rapporto di lavoro subordinato anche laddove esista un rapporto di parentela tra le parti interessate.
1.2. La ricorrente ha quindi dedotto:
- la nullità dei verbali per violazione di diritti fondamentali e, in particolare, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto del contribuente) e dell'art. 9 del Codice di comportamento degli ispettori dell' ; CP_1
- la violazione dell'art. 12, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Si lamenta che nel caso di specie:
- il datore di lavoro non era stato avvisato dei suoi diritti e, in particolare, del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato diverso dal consulente del lavoro mandatario del datore di lavoro
(essendo anch'egli soggetto alla vigilanza degli stessi organi che procedono contro il datore di lavoro e sottoposto anche egli alle sanzioni in caso di mancanza di collaborazione);
- nessuna possibilità né avviso di possibili osservazioni era stata data alla Società destinataria dei verbali;
- nessuna valutazione dei dati e dei documenti forniti risultava essere stata presa in considerazione;
- l'assenza di contraddittorio era stata determinata dalla violazione dell'art. 12, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
1.3. La ricorrente invoca, altresì, i verbali di assunzione di informazioni (ex artt. 391-bis e ss. c.p.p.) acquisite nel corso delle indagini difensive, relative ad un procedimento penale che la aveva interessata e per il quale era stata emessa in suo favore sentenza di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”; siffatte indagini
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avevano infatti avuto modo di comprovare - a suo dire - il rapporto di lavoro subordinato da ella svolto alle dipendenze della CP_4
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale
[...] voglia dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento amministrativo n. 2200.27/07/2023.0179857, del CP_1
21/08/2023, notificato alla ricorrente in data 29/08/2023, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto lavorativo, nonché del sotteso provvedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale n.
2022008719/DDL del 27/07/2023.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
4. In primo luogo si deve rilevare che eventuali violazioni di natura procedimentale o attinenti al contraddittorio nella fase amministrativa non sono di per sé idonee a supportare la nullità o a condurre all'annullamento del provvedimento finale (ovvero il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato).
Ciò in quanto «il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto» (in tal senso, Cass. n. 12503/2018, con specifico riferimento all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed ai vizi di motivazione rispetto alle deduzioni difensive proposte in sede amministrativa).
Come è stato puntualmente osservato, il Giudice del Lavoro (G.O.),
a differenza del giudice amministrativo (G.A.), è «giudice del rapporto
e non dell'atto» (Corte d'appello di Catanzaro, sentenza n. 344/2023 del 03/03/2023).
5. Con riferimento all'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), è erronea la tesi della ricorrente secondo cui esso graverebbe sull' . CP_1
Secondo la ricorrente il principio invocato non subirebbe deroga
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neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni,
l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente e, quindi, può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (da ultimo, Cass. ord. n. 809/2021).
6. Ora, la ricorrente ha chiesto (con la formulazione di n. 5 capitoli) di provare, a mezzo testimoni:
- che ella lavorava alle dipendenze della con le CP_2 mansioni di Direttore d'azienda;
- che occupava una regolare postazione lavorativa, presso gli uffici amministrativi della , osservando l'orario di lavoro (8 ore CP_2 giornaliere, con pausa pranzo) al pari degli altri dipendenti;
- che fruiva delle ferie e dei permessi maturati in costanza del rapporto lavorativo in essere;
- che anche le assenze per malattia venivano regolarmente giustificate tramite apposita certificazione medica;
- che non aveva mai svolto mansioni proprie dell'Amministratore
Unico della società (ed esempio: elevare contestazioni disciplinari, prestare fideiussioni bancarie, conferire incarichi di consulenza,
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mandati a difesa della società, licenziare dipendenti, effettuare accesso ai conti correnti, avere la disponibilità dei libretti degli assegni aziendali, convocare l'assemblea dei soci, redigere il progetto di bilancio societario).
6.1. Questo Giudice ha ritenuto di non ammettere le richieste prove testimoniali.
Ciò in quanto quand'anche tali capitoli fossero stati confermati, essi non avrebbero superato il valore probatorio della prova presuntiva (che non è di rango inferiore a quella testimoniale) rappresentata dal fatto che la carica di amministratore unico “di diritto” della era CP_2 ricoperta dalla madre della odierna ricorrente, , nata Controparte_3 in data 10/12/1931 (come si evince dalla visura storica prodotta dall' - doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione), in età, CP_1 quindi, molto avanzata, ma soprattutto priva - per come chiarito in sede penale - delle necessarie competenze tecniche.
In particolare, poiché il disconoscimento riguarda il periodo compreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di ottobre 2022, la
, che nel dicembre 2017 aveva compiuto 86 anni, avrebbe CP_3 svolto tale attività, anche successivamente, fino all'età di 91 anni
(compiuti nel mese di dicembre 2022).
7. Si deve tuttavia rilevare che, proprio la sentenza penale, che ha assolto la ricorrente “perché il fatto non sussiste” dai reati fiscali ivi contestati (indebita compensazione del credito di imposta e omesso versamento delle ritenute a titolo di sostituto d'imposta), ha dovuto però preliminarmente accertare se la stessa rivestisse o meno la qualità di amministratore “di fatto” della Società.
Orbene, la questione è stata affrontata nel § 3 della sentenza n.
365/2023, emessa dall'Ufficio g.i.p./g.u.p. di questo Tribunale, atteso che i predetti reati le venivano contestati proprio quale
“amministratrice di fatto” della CP_2
7.1. Il Giudice penale ha sul punto osservato che la « ha Pt_1 respinto tale qualifica, evidenziando come la società fosse dotata di un
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organigramma, in grado di ripartire chiaramente al suo interno i compiti, così che risultava impossibile svolgere le attività, invece, attribuitele dai dipendenti.
La difesa ha contestato la qualifica di amministratrice di fatto in capo ad , evidenziando come le fonti di prova siano generiche e non Pt_1 individuino un atto specifico posto in essere dall'imputata, quale amministratrice di fatto. La difesa ha, inoltre, ribadito come le accuse mosse dai dipendenti siano alimentate da forte livore e risentimento.
L'assunto difensivo non può essere condiviso. A prescindere dagli attriti esistenti tra l'imputata e il fratello, è indubbio che amministratrice di diritto della società fosse la madre di , Pt_1
di anni 91, non in grado, non solo per l'età Controparte_3 anagrafica, ma anche per le specifiche competenze richieste a gestire la società.
Tale elemento deve leggersi unitamente a quanto riferito da tutti i dipendenti, i quali hanno individuato come amministratrice Pt_1 della società, vale a dire colei che curava tutti gli aspetti della vita societaria e provvedeva, persino, al pagamento degli stipendi.
È evidente che proprio la circostanza per cui si discorra di amministratrice di fatto e non di diritto, impedisce il rinvenimento … di documentazione a sua firma. Inoltre, la circostanza per cui la società fosse dotata di un organigramma non è un elemento che si pone in contrasto con la sussistenza di un amministratore di fatto della società.
Numerosi, invero, sono stati dipendenti che hanno addebitato ad
compiti specifici propri di un amministratore della società e Pt_1 che l'hanno riconosciuta come tale all'interno della S.I.A.R.C. Gli attriti di cui ha riferito l'imputata riguardano soltanto il fratello e una dipendente, ma non anche tutti gli altri dipendenti, sopra richiamati, ascoltati dalla polizia giudiziaria, che hanno riferito il ruolo di primazia ricoperto all'interno della società da parte di . Pt_1
Per tali ragioni, dunque, deve riconoscersi il ruolo di amministratrice di fatto dell'imputata, all'interno della predetta società» (pag. 4 della
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sentenza - doc. n. 8 allegato al fascicolo dell' ). CP_1
8. La motivazione sopra trascritta, nella quale si evidenzia che
“numerosi” sono stati i dipendenti della che, nel corso delle CP_2 indagini preliminari, hanno individuato ed indicato la come colei Pt_1 che, di fatto, amministrava la Società (provvedendo anche al pagamento degli stipendi), unitamente al dato costituito non solo dall'età avanzata dell'amministratrice di diritto (la di lei madre), ma anche alla mancanza in capo alla predetta delle necessarie competenze tecniche (che invece la - che nel ricorso si qualifica anche come Pt_1
Avvocato - certamente possedeva), inducono a ritenere provato, con ragionevole certezza, il ruolo di amministratore di fatto in capo alla ricorrente.
8.1. Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori dell' (si veda il doc. n. 5, cartella CP_1 compressa, prodotta dall' ). CP_1
Tra queste si devono segnalare le dichiarazioni rese da CP_5
in data 06/07/2023, secondo la quale «di fatto era la signora
[...]
a gestire totalmente la società … Era a lei che ci Parte_1 rivolgevamo per ogni questione. Di solito veniva al lavoro tardi, verso le 10.30-11, e ci dava le disposizioni sul lavoro, sugli orari da rispettare, decideva chi dovesse andare in cassa integrazione» e da in data 09/05/2023, il quale ha riferito che, a Parte_2 seguito del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, aveva cercato, tramite il suo legale, di «trovare una soluzione … parlando con la società, nella persona della signora Pt_1
la quale ha ribadito con fermezza la sua posizione
[...] confermando il mio licenziamento»).
8.2. In definitiva, alla luce di quanto sopra osservato, la prova testimoniale invocata dalla ricorrente, quand'anche avesse confermato i capitoli di prova formulati nel ricorso, si sarebbe esposta a evidenti profili di inattendibilità, a fronte delle dichiarazioni rese, in senso contrario, da “numerosi” dipendenti (privi di alcun motivo di
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risentimento) sia in sede di indagini preliminari esperite dalla P.G. (per come appurato in sede penale) sia nella fase ispettiva svolta dai funzionari di vigilanza dell' . CP_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per CP_1 soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 534/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato.
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/03/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' esponendo: CP_1
- che in data 05/02/2018, la la assumeva con contratto CP_2 di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le mansioni di direttore ed inquadramento previsto nella declaratoria di Quadro A del
CCNL Turismo - Pubblici Esercizi;
- che a seguito dell'accertamento ispettivo contenuto nel verbale n.
2022008719/DDL del 27/07/2023, come da provvedimento notificatole in data 29/08/2023, l' disconosceva il rapporto di lavoro CP_1 subordinato, stante la carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 cod. civ.;
- che, con successivo provvedimento prot. n.
2200.27/07/2023.0179857 del 21/08/2023, notificato in data
29/08/2023, si dichiarava il suindicato rapporto di lavoro subordinato invalido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali.
1.1. La ricorrente espone in particolare:
- che aveva prestato servizio con le mansioni di Direttore d'azienda presso la ove occupava una regolare postazione lavorativa CP_2 presso gli uffici amministrativi della sede legale (sita in Catanzaro alla
Via L. della Valle 84/E), avendo la stessa, peraltro, un CV caratterizzato da un elevato grado di affidabilità e professionalità;
- di essersi sempre comportata come lavoratore dipendente, osservando l'orario di lavoro (8 ore giornaliere con pausa pranzo), fruendo delle ferie e dei permessi, giustificando con regolare certificazione medica la propria assenza per malattia;
- che dalla documentazione versata in atti risulta inconfutabilmente che ella era stata inserita nell'organigramma ufficiale depositato presso il NA (Ente di certificazione accreditato) alle dirette dipendenze del datore di lavoro e con apposito inquadramento nell'ufficio legale ed
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
affari generali;
- che non aveva mai svolto le attività proprie di amministratore, dal momento che le stesse sono state sempre svolte dall'Amministratore unico , sin dall'anno 2011; Controparte_3
- che nessuna norma vieta che possa esistere un rapporto di lavoro subordinato anche laddove esista un rapporto di parentela tra le parti interessate.
1.2. La ricorrente ha quindi dedotto:
- la nullità dei verbali per violazione di diritti fondamentali e, in particolare, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212
(Statuto del contribuente) e dell'art. 9 del Codice di comportamento degli ispettori dell' ; CP_1
- la violazione dell'art. 12, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.
212 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.
Si lamenta che nel caso di specie:
- il datore di lavoro non era stato avvisato dei suoi diritti e, in particolare, del diritto di farsi assistere da un professionista abilitato diverso dal consulente del lavoro mandatario del datore di lavoro
(essendo anch'egli soggetto alla vigilanza degli stessi organi che procedono contro il datore di lavoro e sottoposto anche egli alle sanzioni in caso di mancanza di collaborazione);
- nessuna possibilità né avviso di possibili osservazioni era stata data alla Società destinataria dei verbali;
- nessuna valutazione dei dati e dei documenti forniti risultava essere stata presa in considerazione;
- l'assenza di contraddittorio era stata determinata dalla violazione dell'art. 12, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
1.3. La ricorrente invoca, altresì, i verbali di assunzione di informazioni (ex artt. 391-bis e ss. c.p.p.) acquisite nel corso delle indagini difensive, relative ad un procedimento penale che la aveva interessata e per il quale era stata emessa in suo favore sentenza di assoluzione piena “perché il fatto non sussiste”; siffatte indagini
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
avevano infatti avuto modo di comprovare - a suo dire - il rapporto di lavoro subordinato da ella svolto alle dipendenze della CP_4
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale
[...] voglia dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento amministrativo n. 2200.27/07/2023.0179857, del CP_1
21/08/2023, notificato alla ricorrente in data 29/08/2023, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto lavorativo, nonché del sotteso provvedimento di accertamento ispettivo contenuto nel verbale n.
2022008719/DDL del 27/07/2023.
2. Si è costituito l' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
3. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.
4. In primo luogo si deve rilevare che eventuali violazioni di natura procedimentale o attinenti al contraddittorio nella fase amministrativa non sono di per sé idonee a supportare la nullità o a condurre all'annullamento del provvedimento finale (ovvero il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato).
Ciò in quanto «il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto» (in tal senso, Cass. n. 12503/2018, con specifico riferimento all'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ed ai vizi di motivazione rispetto alle deduzioni difensive proposte in sede amministrativa).
Come è stato puntualmente osservato, il Giudice del Lavoro (G.O.),
a differenza del giudice amministrativo (G.A.), è «giudice del rapporto
e non dell'atto» (Corte d'appello di Catanzaro, sentenza n. 344/2023 del 03/03/2023).
5. Con riferimento all'onere della prova (art. 2697 cod. civ.), è erronea la tesi della ricorrente secondo cui esso graverebbe sull' . CP_1
Secondo la ricorrente il principio invocato non subirebbe deroga
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere.
Invero, la Suprema Corte ha chiarito che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni,
l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di CP_1 valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente e, quindi, può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo, deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (da ultimo, Cass. ord. n. 809/2021).
6. Ora, la ricorrente ha chiesto (con la formulazione di n. 5 capitoli) di provare, a mezzo testimoni:
- che ella lavorava alle dipendenze della con le CP_2 mansioni di Direttore d'azienda;
- che occupava una regolare postazione lavorativa, presso gli uffici amministrativi della , osservando l'orario di lavoro (8 ore CP_2 giornaliere, con pausa pranzo) al pari degli altri dipendenti;
- che fruiva delle ferie e dei permessi maturati in costanza del rapporto lavorativo in essere;
- che anche le assenze per malattia venivano regolarmente giustificate tramite apposita certificazione medica;
- che non aveva mai svolto mansioni proprie dell'Amministratore
Unico della società (ed esempio: elevare contestazioni disciplinari, prestare fideiussioni bancarie, conferire incarichi di consulenza,
Pagina 5 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
mandati a difesa della società, licenziare dipendenti, effettuare accesso ai conti correnti, avere la disponibilità dei libretti degli assegni aziendali, convocare l'assemblea dei soci, redigere il progetto di bilancio societario).
6.1. Questo Giudice ha ritenuto di non ammettere le richieste prove testimoniali.
Ciò in quanto quand'anche tali capitoli fossero stati confermati, essi non avrebbero superato il valore probatorio della prova presuntiva (che non è di rango inferiore a quella testimoniale) rappresentata dal fatto che la carica di amministratore unico “di diritto” della era CP_2 ricoperta dalla madre della odierna ricorrente, , nata Controparte_3 in data 10/12/1931 (come si evince dalla visura storica prodotta dall' - doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione), in età, CP_1 quindi, molto avanzata, ma soprattutto priva - per come chiarito in sede penale - delle necessarie competenze tecniche.
In particolare, poiché il disconoscimento riguarda il periodo compreso tra il mese di febbraio 2018 e il mese di ottobre 2022, la
, che nel dicembre 2017 aveva compiuto 86 anni, avrebbe CP_3 svolto tale attività, anche successivamente, fino all'età di 91 anni
(compiuti nel mese di dicembre 2022).
7. Si deve tuttavia rilevare che, proprio la sentenza penale, che ha assolto la ricorrente “perché il fatto non sussiste” dai reati fiscali ivi contestati (indebita compensazione del credito di imposta e omesso versamento delle ritenute a titolo di sostituto d'imposta), ha dovuto però preliminarmente accertare se la stessa rivestisse o meno la qualità di amministratore “di fatto” della Società.
Orbene, la questione è stata affrontata nel § 3 della sentenza n.
365/2023, emessa dall'Ufficio g.i.p./g.u.p. di questo Tribunale, atteso che i predetti reati le venivano contestati proprio quale
“amministratrice di fatto” della CP_2
7.1. Il Giudice penale ha sul punto osservato che la « ha Pt_1 respinto tale qualifica, evidenziando come la società fosse dotata di un
Pagina 6 di 9 R.G. LAV. N. 534/2024
organigramma, in grado di ripartire chiaramente al suo interno i compiti, così che risultava impossibile svolgere le attività, invece, attribuitele dai dipendenti.
La difesa ha contestato la qualifica di amministratrice di fatto in capo ad , evidenziando come le fonti di prova siano generiche e non Pt_1 individuino un atto specifico posto in essere dall'imputata, quale amministratrice di fatto. La difesa ha, inoltre, ribadito come le accuse mosse dai dipendenti siano alimentate da forte livore e risentimento.
L'assunto difensivo non può essere condiviso. A prescindere dagli attriti esistenti tra l'imputata e il fratello, è indubbio che amministratrice di diritto della società fosse la madre di , Pt_1
di anni 91, non in grado, non solo per l'età Controparte_3 anagrafica, ma anche per le specifiche competenze richieste a gestire la società.
Tale elemento deve leggersi unitamente a quanto riferito da tutti i dipendenti, i quali hanno individuato come amministratrice Pt_1 della società, vale a dire colei che curava tutti gli aspetti della vita societaria e provvedeva, persino, al pagamento degli stipendi.
È evidente che proprio la circostanza per cui si discorra di amministratrice di fatto e non di diritto, impedisce il rinvenimento … di documentazione a sua firma. Inoltre, la circostanza per cui la società fosse dotata di un organigramma non è un elemento che si pone in contrasto con la sussistenza di un amministratore di fatto della società.
Numerosi, invero, sono stati dipendenti che hanno addebitato ad
compiti specifici propri di un amministratore della società e Pt_1 che l'hanno riconosciuta come tale all'interno della S.I.A.R.C. Gli attriti di cui ha riferito l'imputata riguardano soltanto il fratello e una dipendente, ma non anche tutti gli altri dipendenti, sopra richiamati, ascoltati dalla polizia giudiziaria, che hanno riferito il ruolo di primazia ricoperto all'interno della società da parte di . Pt_1
Per tali ragioni, dunque, deve riconoscersi il ruolo di amministratrice di fatto dell'imputata, all'interno della predetta società» (pag. 4 della
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sentenza - doc. n. 8 allegato al fascicolo dell' ). CP_1
8. La motivazione sopra trascritta, nella quale si evidenzia che
“numerosi” sono stati i dipendenti della che, nel corso delle CP_2 indagini preliminari, hanno individuato ed indicato la come colei Pt_1 che, di fatto, amministrava la Società (provvedendo anche al pagamento degli stipendi), unitamente al dato costituito non solo dall'età avanzata dell'amministratrice di diritto (la di lei madre), ma anche alla mancanza in capo alla predetta delle necessarie competenze tecniche (che invece la - che nel ricorso si qualifica anche come Pt_1
Avvocato - certamente possedeva), inducono a ritenere provato, con ragionevole certezza, il ruolo di amministratore di fatto in capo alla ricorrente.
8.1. Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori dell' (si veda il doc. n. 5, cartella CP_1 compressa, prodotta dall' ). CP_1
Tra queste si devono segnalare le dichiarazioni rese da CP_5
in data 06/07/2023, secondo la quale «di fatto era la signora
[...]
a gestire totalmente la società … Era a lei che ci Parte_1 rivolgevamo per ogni questione. Di solito veniva al lavoro tardi, verso le 10.30-11, e ci dava le disposizioni sul lavoro, sugli orari da rispettare, decideva chi dovesse andare in cassa integrazione» e da in data 09/05/2023, il quale ha riferito che, a Parte_2 seguito del suo licenziamento per superamento del periodo di comporto, aveva cercato, tramite il suo legale, di «trovare una soluzione … parlando con la società, nella persona della signora Pt_1
la quale ha ribadito con fermezza la sua posizione
[...] confermando il mio licenziamento»).
8.2. In definitiva, alla luce di quanto sopra osservato, la prova testimoniale invocata dalla ricorrente, quand'anche avesse confermato i capitoli di prova formulati nel ricorso, si sarebbe esposta a evidenti profili di inattendibilità, a fronte delle dichiarazioni rese, in senso contrario, da “numerosi” dipendenti (privi di alcun motivo di
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risentimento) sia in sede di indagini preliminari esperite dalla P.G. (per come appurato in sede penale) sia nella fase ispettiva svolta dai funzionari di vigilanza dell' . CP_1
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per le cause di valore indeterminabile basso (da €
5.200,01 a € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che si liquidano nella somma di € 3.000,00 per CP_1 soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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