Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 842/2022 avverso la sentenza n. 270/2022 emessa dal
Tribunale di Genova in data 3.2.2022
tra in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Paolo Canepa e Paolo Dellachà ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Genova, Via Peschiera n. 33/A - APPELLANTE
Contro
in Controparte_1
persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi Controparte_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati nella sua sede, in Genova, Viale
Brigate Partigiane 2 - APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte ed occorrende del caso, in accoglimento integrale dei motivi di appello sopra esposti e in riforma della
Sentenza del Tribunale di Genova n. 270/2022, resa il 3.2.2022 nel procedimento n. R.G. 3755/2018, qui impugnata, accogliere le conclusioni già formulate nel corso del giudizio di primo grado e così -
[...]
individuati al Catasto del Comune di Parte_2 Genova Codice D969L, sezione 10, al foglio 7, mappali 878 e 1025, quest'ultimo collegato per mezzo di una scala all'appezzamento di terreno di proprietà di corrispondente nel Catasto del Parte_1
Comune di Genova Codice D969L, sezione 10, al foglio 7, mappale 1151 (già parte del mappale 906) sul quale insistono due locali ad uso magazzino, iscritti al Catasto Fabbricati del Comune di Genova Codice D969L, sezione SI, al foglio 7, mappali 470 e 471; - condannare l'
[...] e/o il Parte_2 [...]
in persona del ministro pro tempore a risarcire tutti i danni patrimoniali Controparte_3 subiti da per il mancato sfruttamento economico dell'immobile di sua proprietà e per Parte_1 la correlata svalutazione dello stesso, prudenzialmente stimati in Euro 141.390,00, più interessi e rivalutazione;
- in via subordinata: - costituire coattivamente per i motivi meglio indicati in narrativa, a norma dell'art. 1051 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 1052 c.c., servitù di passaggio pedonale di collegamento tra la proprietà di e la proprietà dell' Parte_1 Parte_2
“ ”, al fine di attribuire al fondo di proprietà di
[...] Parte_2 Parte_2 Parte_1 un'uscita sulla Via alla Scuola di Agricoltura;
- in ogni caso: - condannare l'
[...] [...] e/o il Parte_2 [...]
in persona del Ministro pro tempore a ripristinare lo Controparte_3 stato dei luoghi e consentire a il pieno e libero esercizio della descritta servitù di Parte_1 passaggio pedonale ordinando: - la reinstallazione o ricostruzione a spese del convenuto della scala di collegamento tra il fondo di proprietà dell Parte_2 individuato al Catasto del Comune di Genova, Codice D969L,
[...]
Sezione 10, al foglio 7, mappale 1025 e il fondo di proprietà di individuato al Catasto Parte_1 del Comune di Genova, Codice D969L, Sezione 10, al foglio 7, mappale 1151 (già parte del mappale
906) sul quale insistono due locali ad uso magazzino iscritti al Catasto Fabbricati del Comune di
Genova, Codice D969L, Sezione SI, foglio 7, mappali 470 e 471, illegittimamente rimossa nel marzo del 2015; - l'attribuzione a di una chiave e/o di un telecomando automatico perché Parte_1 questa possa liberamente ed autonomamente accedere nella proprietà dell'
[...]
dalla Via alla Scuola di Agricoltura al fine Parte_2 di pienamente esercitare il proprio diritto di servitù di passaggio sui terreni sopraindicati e - Con vittoria di compensi, spese (anche generali), i.v.a. e c.p.a. come per legge, in riferimento a entrambi i gradi di giudizio e incluse le spese di CTU. Con ogni riserva consentita”
PER GLI APPELLATI
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, dichiarare improcedibile ovvero rigettare l'appello avversario confermando la sentenza impugnata, e per l'effetto il rigetto delle pretese attoree;
in via, occorrendo, d'appello incidentale (condizionato), riformare la decisione di prime cure nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile la domanda attrice, né ha accertato la nullità della perizia, e, solo previa occorrendo sua rinnovazione, dichiarare inammissibili o rigettare le domande attoree. Con vittoria, in ogni caso, delle spese del doppio grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, che viene così riassunto dal Tribunale.
ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
e il esponendo di
[...] Controparte_3
aver acquistato, con atto di compravendita del 1° marzo 2011 a rogito del Notaio di Persona_1 Genova Rep. 5894 Racc. 11480, da un appezzamento di terreno sito in Genova, Parte_3 frazione di Sant'Ilario, per destinarlo ad attività di orto/floricoltura in serre, già esercitata negli anni precedenti dalla SI.ra e dalla famiglia del di lei marito, SI. . Ha aggiunto Pt_3 Persona_2
che il fondo e le serre non sono accessibili dalla via pubblica: non è infatti possibile giungervi con mezzi a motore – la strada carrabile più vicina è Via alla Scuola di Agricoltura – mentre l'accesso pedonale comporta l'attraversamento delle fasce di proprietà dei confinanti censite al Catasto
Terreni del Comune di Genova, Codice 969L alla sezione 10, foglio 7, mappale 1025, di proprietà dell' , che qui ha la propria sede. Da sempre i precedenti proprietari delle serre (la Parte_2
SI.ra e suo marito SI. , ma ancor prima i genitori di questi, i SIg. Pt_3 Persona_2 Per_3
e e la madre di , SI.ra , dante causa della
[...] Persona_4 Persona_3 Persona_5
SI.ra , di professione floricoltori, hanno raggiunto il proprio fondo – ma anche le proprie Pt_3
abitazioni che sorgono poco più in alto – attraversando a piedi i terreni di proprietà del detto Istituto.
Tale percorso è stato utilizzato a far data almeno dagli anni '60 e ciò passando a piedi, in piena autonomia, tanto per accompagnare i clienti dell'azienda floricola alle serre, quanto per raggiungere in modo più breve e agevole la propria abitazione. Inoltre, nel gennaio del 1998, al momento di regolare contrattualmente tra l' e l'accesso di quest'ultimo Parte_2 Persona_2 all' con veicoli a motore (nonché l'uso di un'area quale deposito per l'azienda floricola), nel Pt_2 testo del contratto veniva aggiunta a mano una clausola recante scritto “fatti salvi i diritti già acquisiti”, al precipuo scopo di certificare inter partes che il passaggio pedonale attraverso la proprietà dell' e, per mezzo della scala, alle serre dei era (già) allora un diritto (o Pt_2 Per_2
fatto) acquisito, che, come tale, restava totalmente impregiudicato da quanto pattuito nel citato contratto. Tuttavia, l' , dal 2011, ha a più riprese turbato l'esercizio della servitù: Parte_2 dapprima ostacolando l'ingresso nei terreni della scuola, poi, in modo definitivo, rimuovendo clandestinamente tra il 26 e il 27 marzo 2015 la scala di collegamento tra le due proprietà. Ha dunque chiesto al Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio che, attraverso il cancello della Scuola, il sedime sulla quale sorge e le fasce di sua proprietà, giunge alle fasce della o, in subordine, la sua costituzione in forma coattiva, ai sensi degli artt. Parte_1
1051 o 1052 c.c.
Si sono costituiti in giudizio l' , in Controparte_1 persona del Dirigente scolastico pro tempore, e il Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, contestando integralmente gli assunti avversari.
[...]
Hanno evidenziato che, prima dell'acquisito da parte del SInor i proprietari ( Pt_1 [...]
prima e dopo) erano autorizzati all'accesso all'Istituto per lo scarico e il Per_3 Persona_2
carico, i quali avvenivano posizionando provvisoriamente, di volta in volta, una tavola di legno sul rivo posto a confine tra i fondi. Successivamente, acquistati i fondi attualmente nella proprietà della società, il sig. non ha avuto alcun titolo per l'accesso al terreno dell'Istituto potendo entrare Pt_1
al più durante le ore di apertura della scuola, come coloro che si recano a colloquio con il Dirigente ed i docenti. Solo nell'aprile 2016, con l'autorizzazione della Dirigente , il SInor , CP_4 Pt_1
in un'unica occasione, ha ottenuto un'autorizzazione per accedere al fine di verificare le condizioni di stabilità del muro al confine, dopo che la Provincia aveva chiesto di provvedere alla sistemazione delle parti ammalorate e pericolose, lavoro ad oggi non ancora effettuato. Alle reiterate richieste di passaggio, a dimostrazione del fatto che lo stesso non era esercitato e non esisteva alcun diritto o titolo, il Consiglio di Istituto ha sempre risposto che l'attrice avrebbe potuto accedere solo in orario di apertura della scuola, come chiunque altro. Ha dunque concluso per il rigetto della domanda.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI c cpc, con ordinanza
29.11.2018, venivano ammesse pressoché tutte le prove testimoniali richieste dalle parti e, successivamente, veniva disposta CTU sullo stato dei luoghi con incarico al Geom. . Persona_6
A seguito del deposito della CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione.
Veniva emessa la sentenza gravata n' 270/2022 con la quale il Tribunale di Genova rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite e di CTU. Parte_1
Il Tribunale, preliminarmente, rigettava “l'eccezione di nullità della consulenza tecnica
d'ufficio formulata da parte convenuta per avere il consulente tecnico richiesto, in fase di avvio delle operazioni peritali, ai consulenti tecnici di parte di redigere quelle che lo stesso consulente d'ufficio ha definito note tecniche preliminari, invertendo così, secondo la prospettazione della parte, il regime delle operazioni peritali prescritto dall'art. 195 c.p.c, oltre che dall'ordinanza dispositiva del
Tribunale” (cfr sentenza) Motivava il Tribunale che il successivo svolgimento delle operazioni, con l'invio della bozza della relazione ai CTP, aveva consentito loro di esprimere compiutamente le proprie osservazioni, senza alcuna violazione del contradittorio. Nel merito, il Tribunale evidenziava che le servitù attive (passaggio) si trasferiscono automaticamente in caso di passaggio di proprietà del fondo dominante, senza alcuna necessità di indicazione nell'atto ed anche se l'acquirente ne ignori l'esistenza, così come l'accessione nel possesso si trasferisce con la traditio ed entro i limiti della stessa, in presenza di un titolo astrattamente idoneo, anche se viziato, che giustifichi la successione nel possesso, titolo che nel caso di cui è causa, era indubbio che esistesse. Tuttavia il Tribunale riteneva che non sussistevano, nel possesso della servitù di passaggio, i requisiti necessari per l'usucapione e, in particolare, “un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno jus in re aliena e, quindi, di una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus, e che non sia dovuta a mera tolleranza.” (Cfr sentenza) Il Tribunale, infatti, dava atto che, là dove ore sorge un piccolo albero da frutto, “Il Collegio Peritale ha potuto inoltre accertare che, allo stato attuale, sono esistenti e visibili le porzioni residuali delle strutture metalliche e murarie della preesistente scala metallica e relativi accessori. Dette porzioni residuali consistono in monconi di travi metalliche innestate nella testa del muro di sostegno del mappale 1151 (di parte attrice) sul lato ovest e da travi metalliche presenti sulla testa del muro di fascia lato nord del mappale 1025 (di parte convenuta).” (cfr sentenza) Tuttavia, il Giudice evidenziava che dall'istruttoria orale non era emersa la prova di un possesso utile all'usucapione, in quanto veniva accertato che “l'accesso al fondo dell' , almeno a decorrere dal dopoguerra, è sempre rimasto, ed è tutt'ora, chiuso da un Pt_2
cancello; e usufruivano ed usufruiscono della relativa chiave e, a decorrere dai primi anni 2000, del telecomando elettronico solo coloro che hanno diritto di parcheggiare” (cfr sentenza); che più volte il titolare di aveva richiesto l'autorizzazione al passaggio, già consentito al proprio dante Parte_1
causa , e che tale autorizzazione al passaggio pedonale era stata concessa per le sole ore di Per_2
apertura dell'Istituto Scolastico, firmando il passaggio. Di contro le testimonianze in relazione al passaggio di , non avevano confutato che, per avere le chiavi ed il telecomando del cancello, Per_2
occorreva averci un titolo (concessione o permessi della scuola) e dai documenti prodotti dai convenuti risultava “con chiarezza che l'esercizio del passaggio pedonale rinveniva la propria fonte di carattere negoziale nella concessione di carico e scarico di materiale e nel contratto di locazione posto auto e non si è mai configurato in termini di esercizio di fatto dei poteri corrispondenti alla pretesa servitù di passaggio;
si trattava in ogni caso di una facoltà che veniva esercitata, in quanto concessa ed autorizzata.” (cfr sentenza). In mancanza di prova certa e rigorosa degli elementi dell'usucapione, la domanda veniva respinta, così come quella subordinata di concessione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. “in quanto il fondo di non risultava Parte_1
intercluso in quanto ha due accessi alla pubblica via: l'uno, è quello che parte dell'innesto da Via alla Scuola di Agricoltura di Via Luigi Cremona e da qui in Via Poggetto di Sotto, ed è interamente su suolo pubblico, e consente perfino il transito di mezzi a motore di modeste dimensioni;
l'altro, più breve, è quello per cui dalla fine della strada carrabile pubblica Via alla Scuola di Agricoltura, si transita in breve tratto di Via Lastrego, quindi nella parte più a levante di Via Luigi Cremona che prosegue in Via Poggetto di Sotto [v. pag. 22 della CTU a correzione di quanto indicato a pag. 5 e ribadendo quanto riportato a pag. 6].” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 30.07.2022 proponeva appello chiedendo la riforma della Parte_1
sentenza gravata per i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto nella valutazione delle prove per non aver ritenuto prevalenti le dichiarazioni testimoniali a favore di stante anche la Parte_1 prova di opere destinate al passaggio quali la scala di collegamento fra i due fondi e l'inidoneità delle prove e dei documenti avversari a dimostrare l'interruzione del possesso ultraventennale e la concessione in detenzione c/o tolleranza del passaggio;
- errore in fatto ed in diritto per non aver condannato a ripristinare lo stato dei luoghi ed a risarcire il danno subito da - errore in Parte_1
fatto ed in diritto nella valutazione delle conclusioni della CTU in relazione alla domanda subordinata di concessione della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. e, in ipotesi, ex art. 1052 c.c. essendo il passaggio inadatto e/o insufficiente alle esigenze del fondo. Chiedeva la riforma integrale della sentenza, vinte le spese di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano, con comparsa 30.11.2022, l' Controparte_1
e il , che, preliminarmente, eccepivano
[...] Controparte_2
l'improcedibilità dell'appello per tardività dell'iscrizione a ruolo in quanto a seguito della notifica agli appellati avvenuta il 30 luglio 2022, l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire nei dieci giorni e quindi, tenuto conto della sospensione feriale, entro il 9.9.2022, mentre veniva iscritto in data
12.9.22. Nel merito contestavano l'infondatezza dei motivi e, in particolare, l'esistenza di una scala in pietra, in quanto dalle dichiarazioni testimoniali, era emerso che i precedenti proprietari, a seguito dell'autorizzazione all'accesso con mezzi a motore, raggiungevano il terreno a mezzo di una tavola di legno rimovibile, mentre la scala metallica era stata apposta abusivamente da in periodo Per_2
imprecisato e rimossa nel 2015. Confermavano la correttezza della motivazione laddove era emerso che il passaggio era stato concesso in via di concessione e solo per il carico/scarico merci e, poi, in locazione di due posti auto. Gli appellati ritenevano infondati anche i motivi in relazione alla mancata concessione della servitù di passaggio sia ex art. 1051 c.c. che 1052 c.c. Proponevano appello incidentale condizionato in relazione alla parte della sentenza in cui non è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda dell'odierno appellante e sul mancato accertamento della nullità della perizia per aver il CTU richiesto preventivamente ai CTP di parte le loro relazioni sul tema.
La causa veniva rinviata all'udienza del 21.5.2024, tenuta in forma cartolare, alla quale veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi per conclusioni e repliche.
L'appello è improcedibile.
E' fondata l'eccezione preliminare sulla violazione del termine previsto dall'art. 347 c.p.c. che richiama l'art. 165 c.p.c.: “L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente
l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione”. Ai sensi dell'art. 348 c.p.c., nel giudizio di secondo grado, la costituzione tardiva dell'appellante determina l'improcedibilità del gravame e comporta la definizione in rito della causa.
L'appello è stato notificato a mezzo pec, con ricevuta di accettazione e consegna, il sabato 30.7.2022
e, computata la sospensione dal 1 al 31 agosto, il termine per l'iscrizione scadeva improrogabilmente il venerdì 9 settembre 2022.
Per la Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6679 del 30/03/2005, pronunciatasi con in vigore il precedente periodo feriale (dall'1 agosto al 15 settembre), il primo giorno di decorrenza del termine deve essere computato anche se festivo, per il seguente principio: “In tema di sospensione dei termini durante il periodo feriale dall'1 agosto al 15 settembre, l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il "dies a quo" non è, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., da computarsi. Né tale regola subisce deroga nel caso in cui il detto giorno 16 cada in giorno festivo (nel caso, domenica), in quanto la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo costituisce eccezione al principio generale secondo cui i termini si calcolano secondo il calendario comune non computando il giorno iniziale ma quello finale, la cui previsione peraltro nel caso non risulta da norma alcuna, non soccorrendo al riguardo il terzo comma del medesimo art. 155, che concerne la scadenza, e non già l'inizio, del decorso del termine.”
L'appellante ha addotto a giustificazione la circostanza che il giorno successivo alla notifica (31 luglio 2022) fosse una domenica ma tale giustificazione è in contrasto con la richiamata pronuncia di legittimità. Inoltre, l'appellante ha affermato che l'iscrizione del 12.9.2022 è relativa alla data dell'elaborazione della busta da parte della cancelleria, ma sul punto dagli atti informatici è indicata la data di iscrizione al 10 settembre 2022. Nessun altro elemento è stato fornito dal'appellante in contrario.
L'improcedibilità dell'appello principale impedisce ed assorbe i motivi di appello incidentale condizionato proposti dagli appellanti.
La sentenza gravata viene pertanto confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante vengono liquidate, in favore degli appellati, nel dispositivo in base al D.M. 55/2014 sullo scaglione indeterminato complessità bassa, in conformità dell'art. 5 c. 1, tenuto conto della non complessità della questione ed escludendo la fase di istruttoria/discussione non svolta in appello: Fase di studio: € 1.100,00; Fase introduttiva: €
800,00; Fase decisionale: € 1.800,00= Compenso tabellare € 3.700,00.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater secondo periodo del DPR 30.05.2002 n.115, introdotto dall'art.1 comma 17 della Legge 24.12.12 n.228, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, e pertanto dichiara che parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 842/2022 avverso la sentenza n' 270/2022 emessa dal Tribunale di Genova in data 3.2.2022, così decide:
1. dichiara improcedibile l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata;
2 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere Parte_1
l' , in persona del Dirigente scolastico Controparte_1 pro tempore, e il , in persona del Ministro pro tempore, delle Controparte_2 spese di lite del grado di appello che liquida in € 3.700,00 oltre accessori di Legge;
3. Ai sensi del primo periodo art.13 co.1 quater DPR n.115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Genova, 27 dicembre 2024
Il Consigliere Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno