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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1431/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FLAMIGNI NICOLETTA con domicilio eletto in VIA
VITTORIO EMANUELE II° 2 47838 , CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_2
Cantarini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini via
Tripoli n. 17, appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
citava in giudizio il e l
[...] Controparte_1 Parte_1
chiedendo accertarsi il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 100 comma
7 del DL 104/2020 convertito con Legge 126/2020 per il versamento di euro 37.503,86 e, per l'effetto, considerato il versamento della maggiore somma di euro 69.798,48 effettuato da Parte_2
condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria quota parte, alla restituzione della somma di Euro
32.294,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
A tal fine esponeva che, quale titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo, aveva impugnato la rideterminazione dei canoni di concessione operata dal in applicazione delle disposizioni della finanziaria Controparte_1
pag. 2/13 pagare l'importo di euro 69.798,48, importo poi rettificato nell'importo di euro 37.503,86 a seguito di contestazioni del concessionario, somma da quest'ultimo versata. Tuttavia, a seguito di nota del 23.9.2021 dell'
[...]
, l'Ente locale aveva nuovamente modificato l'importo Parte_1
richiesto al fine di accedere alla definizione agevolata chiedendo il versamento dell'ulteriore somma di euro 32.294,62, somma versata dal concessionario con riserva di ripetizione. Successivamente il concessionario aveva quindi adito il Tribunale di Rimini per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla definizione agevolata in ragione dell'importo originariamente versato con condanna delle amministrazioni alla restituzione dell'importo successivamente richiesto.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.2.2022 si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi inammissibili o Parte_1
comunque infondate le domande attoree e, in subordine, dichiararsi estinta qualsiasi pretesa creditoria. In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento della maggior somma dovuta risultante all'esito dell'istruttoria.
A tal fine deduceva la correttezza dei criteri di calcolo in ultimo adottati dal e rappresentava che, in ogni caso, l'asserito credito rivendicato CP_1
sarebbe da considerarsi estinto per compensazione in ragione degli interessi maturati.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2022 si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché Controparte_1
inammissibili e infondate, riaffermando la corretta determinazione delle somme dovute, poiché quantificate in applicazione delle Tabelle
Ministeriali e della circolare dell'Agenzia del Demanio dell'Emilia
pag. 3/13 Romagna, ribadendo che una diversa modalità di conteggio avrebbe comportato un vantaggio in capo al concessionario inadempiente con conseguente elusione degli scopi della normativa.
Con sentenza n. 803/2024 il Tribunale di Rimini accertava il diritto dell'attore di accedere al beneficio della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al
2019 e il suo diritto alla ripetizione della somma di euro 32.294,62; dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
compensava integralmente le spese di lite.
Preliminarmente, affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n. 104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% fosse da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso.
Riteneva, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non riguarda, come sostenuto da parte convenuta, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la rideterminazione dei canoni futuri con i nuovi criteri della legge finanziaria 2007.
Alla luce di tali premesse, essendo pacifica la pendenza della lite sui canoni per gli anni dal 2013 al 2019 e l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia, il Tribunale dichiarava il diritto della pag. 4/13 società attrice di accedere alla definizione agevolata e di ripetere la somma di euro 32.294,62, poiché riscossa senza titolo dall'amministrazione, avendo la società già versato quanto dovuto.
Infine, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della domanda riconvenzionale proposta dall
[...]
, essendo l'ente locale l'unico soggetto competente a calcolare Parte_1
le somme da riscuotere.
In ogni caso, il Giudice riteneva che le somme di cui tenere conto per il calcolo di quanto necessario ad estinguere l'obbligazione fossero esclusivamente quelle di cui all'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
In ragione della peculiarità della materia e della mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
impugnava la predetta sentenza.
Con il primo motivo di appello parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio della legge del 2020, avendo quest'ultima ad oggetto una misura straordinaria di stretta interpretazione la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore.
Rilevava, inoltre, l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 100 comma 2 –
“sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – con la quale il Giudice ha escluso pag. 5/13 l'applicabilità della norma alla definizione agevolata, poichè tale inciso sarebbe applicabile anche all'istituto di cui al comma 7, con la conseguenza che le precedenti somme versate non potrebbero essere oggetto di restituzione né di compensazione.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con le finalità dello strumento deflattivo, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo contestava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo all essendo lo Stato, e non il Parte_1 CP_1
titolare del credito.
Con il quarto motivo di appello contestava la mancata ammissione della
CTU richiesta in primo grado al fine di determinare i corretti parametri da utilizzare.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Parte appellata rappresentava di avere agito nel rispetto della normativa vigente, avendo determinato i canoni in ottemperanza a quanto disposto dall che, con l'ultima nota, aveva adottato un criterio Parte_1
di calcolo del canone unitario al fine di eliminare la disomogeneità riscontrata in regione nella determinazione.
pag. 6/13 4.- Con comparsa di risposta depositata in data 20.1.2025 si costituiva la società chiedendo il rigetto dell'appello poiché Parte_2
infondato.
In ordine al primo motivo di gravame parte appellata riteneva corretta l'interpretazione della disposizione del Giudice di primo grado lì dove il legislatore, facendo salvi i pagamenti precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, fa riferimento ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri e non alla definizione agevolata.
Deduceva, inoltre, il legittimo richiamo a precedenti giurisprudenziali formatisi con riferimento alla legge 147/2013 stante la sostanziale omogeneità di fini e modalità operative.
In merito al secondo motivo di appello parte appellata evidenziava che l'istituto in oggetto non qualificabile quale condono, trattandosi di una misura per la definizione del contenzioso e non di sanatoria di una situazione illecita;
affermava, pertanto, il proprio diritto di agire in ripetizione delle somme versate.
Precisava, inoltre, di non aver mai contestato nel presente giudizio la legittimità dei canoni, vertendo la controversia soltanto sulle modalità di calcolo applicate dalle amministrazioni convenute.
In relazione al terzo motivo parte appellata rilevava che la stessa
[...]
, nel proprio atto introduttivo, aveva affermato di non avere Parte_1
alcun ruolo in ordine alla determinazione del quantum dei canoni, spettando tale competenza unicamente all'ente locale, in maniera coerente con il decentramento delle funzioni amministrative. Il Giudice di primo grado avrebbe peraltro correttamente escluso gli interessi maturati in mancanza di espressa previsione in tal senso.
pag. 7/13 In ordine infine all'ultimo motivo rilevava la genericità della censura e la natura esplorativa della CTu richiesta.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce l' errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari pag. 8/13 al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere pag. 9/13 che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_1
comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui che si avvale di questa procedura manifesterebbe pag. 10/13 acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo e agli atti risulta chiaramente che, al momento del pagamento dell'ulteriore importo richiesto dall'amministrazione, che è stato poi oggetto di richiesta di ripetizione dinanzi al Tribunale di Rimini, il concessionario ha proceduto al pagamento con espressa riserva di ripetizione.
In relazione all'ultimo motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva dell' e alla fondatezza Parte_1
della domanda riconvenzionale svolta si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è
l' , che svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse nei termini di legge dall deducendo Pt_1
pag. 11/13 genericamente che i provvedimenti dei “sono privi di Controparte_1
specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che nello specifico “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l si limita a mettere in Pt_1
dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure aveva più CP_1
volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità di singole voci. Ciò porta anche il rigetto dell'ultimo motivo di appello per omessa istruttoria.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di costituiti, avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Rimini n. 803/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 12/13 spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 13/13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2007 e di avere presentato in data 19.11.2020 - nelle more del giudizio – istanza ex art. 100 D.L. n. 104/2020, convertito con L. n. 126/2020, di definizione agevolata del contenzioso, accolta con nota del 2.8.2021 dal che aveva inizialmente invitato il concessionario a Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1431/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA con domicilio eletto in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 40125 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. FLAMIGNI NICOLETTA con domicilio eletto in VIA
VITTORIO EMANUELE II° 2 47838 , CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_2
Cantarini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rimini via
Tripoli n. 17, appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_2
citava in giudizio il e l
[...] Controparte_1 Parte_1
chiedendo accertarsi il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 100 comma
7 del DL 104/2020 convertito con Legge 126/2020 per il versamento di euro 37.503,86 e, per l'effetto, considerato il versamento della maggiore somma di euro 69.798,48 effettuato da Parte_2
condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro ovvero ciascuno per la propria quota parte, alla restituzione della somma di Euro
32.294,62 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
A tal fine esponeva che, quale titolare di una concessione di beni del demanio marittimo su cui insiste un fabbricato classificato dall'amministrazione statale quale pertinenza del demanio marittimo, aveva impugnato la rideterminazione dei canoni di concessione operata dal in applicazione delle disposizioni della finanziaria Controparte_1
pag. 2/13 pagare l'importo di euro 69.798,48, importo poi rettificato nell'importo di euro 37.503,86 a seguito di contestazioni del concessionario, somma da quest'ultimo versata. Tuttavia, a seguito di nota del 23.9.2021 dell'
[...]
, l'Ente locale aveva nuovamente modificato l'importo Parte_1
richiesto al fine di accedere alla definizione agevolata chiedendo il versamento dell'ulteriore somma di euro 32.294,62, somma versata dal concessionario con riserva di ripetizione. Successivamente il concessionario aveva quindi adito il Tribunale di Rimini per ottenere la declaratoria del proprio diritto alla definizione agevolata in ragione dell'importo originariamente versato con condanna delle amministrazioni alla restituzione dell'importo successivamente richiesto.
Con comparsa di risposta depositata in data 2.2.2022 si costituiva in giudizio l , chiedendo dichiararsi inammissibili o Parte_1
comunque infondate le domande attoree e, in subordine, dichiararsi estinta qualsiasi pretesa creditoria. In via riconvenzionale, condannare parte attrice al pagamento della maggior somma dovuta risultante all'esito dell'istruttoria.
A tal fine deduceva la correttezza dei criteri di calcolo in ultimo adottati dal e rappresentava che, in ogni caso, l'asserito credito rivendicato CP_1
sarebbe da considerarsi estinto per compensazione in ragione degli interessi maturati.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.3.2022 si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché Controparte_1
inammissibili e infondate, riaffermando la corretta determinazione delle somme dovute, poiché quantificate in applicazione delle Tabelle
Ministeriali e della circolare dell'Agenzia del Demanio dell'Emilia
pag. 3/13 Romagna, ribadendo che una diversa modalità di conteggio avrebbe comportato un vantaggio in capo al concessionario inadempiente con conseguente elusione degli scopi della normativa.
Con sentenza n. 803/2024 il Tribunale di Rimini accertava il diritto dell'attore di accedere al beneficio della definizione agevolata dei procedimenti giudiziari relativi ai canoni demaniali per gli anni dal 2013 al
2019 e il suo diritto alla ripetizione della somma di euro 32.294,62; dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale;
compensava integralmente le spese di lite.
Preliminarmente, affermata la propria giurisdizione – non vertendo la controversia sul rapporto concessorio, bensì soltanto sulle modalità di calcolo della somma da versare per accedere al beneficio – il Tribunale interpretava l'art. 100 c.7 D.L. n. 104/2020 nel senso di ritenere che la misura del 30% fosse da calcolare sul totale delle somme oggetto della controversia di cui si chiede la definizione, derivando l'ammontare effettivo dalla differenza tra il 30% calcolato sull'intero importo dovuto per le varie annualità oggetto di contestazione e quanto già versato dal concessionario o coattivamente riscosso.
Riteneva, inoltre, che la salvezza dei pagamenti eseguiti prevista dal comma 1 dell'art. 100 D.L. n. 104/2020 non riguarda, come sostenuto da parte convenuta, il pagamento delle somme dovute per accedere al beneficio della definizione agevolata, ma piuttosto la rideterminazione dei canoni futuri con i nuovi criteri della legge finanziaria 2007.
Alla luce di tali premesse, essendo pacifica la pendenza della lite sui canoni per gli anni dal 2013 al 2019 e l'intervenuto pagamento del 30% delle somme oggetto della controversia, il Tribunale dichiarava il diritto della pag. 4/13 società attrice di accedere alla definizione agevolata e di ripetere la somma di euro 32.294,62, poiché riscossa senza titolo dall'amministrazione, avendo la società già versato quanto dovuto.
Infine, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della domanda riconvenzionale proposta dall
[...]
, essendo l'ente locale l'unico soggetto competente a calcolare Parte_1
le somme da riscuotere.
In ogni caso, il Giudice riteneva che le somme di cui tenere conto per il calcolo di quanto necessario ad estinguere l'obbligazione fossero esclusivamente quelle di cui all'accertamento originario e non quelle maturate nel tempo anche mediante il calcolo degli interessi.
In ragione della peculiarità della materia e della mancanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
impugnava la predetta sentenza.
Con il primo motivo di appello parte appellante deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 100 D.L. 104/2020.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe fatto applicazione di orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla previgente legge n. 147/2013, senza valorizzare la differente ratio della legge del 2020, avendo quest'ultima ad oggetto una misura straordinaria di stretta interpretazione la cui somma per accedere al beneficio è prefissata dal legislatore.
Rilevava, inoltre, l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 100 comma 2 –
“sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni” – con la quale il Giudice ha escluso pag. 5/13 l'applicabilità della norma alla definizione agevolata, poichè tale inciso sarebbe applicabile anche all'istituto di cui al comma 7, con la conseguenza che le precedenti somme versate non potrebbero essere oggetto di restituzione né di compensazione.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la mancata declaratoria di inammissibilità delle domande avversarie, giacché la perdurante contestazione delle somme dovute contrasterebbe con le finalità dello strumento deflattivo, che presuppone la necessaria acquiescenza alle somme richieste al momento della presentazione dell'istanza di definizione agevolata.
Con il terzo motivo contestava la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva in capo all essendo lo Stato, e non il Parte_1 CP_1
titolare del credito.
Con il quarto motivo di appello contestava la mancata ammissione della
CTU richiesta in primo grado al fine di determinare i corretti parametri da utilizzare.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.11.2024 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Parte appellata rappresentava di avere agito nel rispetto della normativa vigente, avendo determinato i canoni in ottemperanza a quanto disposto dall che, con l'ultima nota, aveva adottato un criterio Parte_1
di calcolo del canone unitario al fine di eliminare la disomogeneità riscontrata in regione nella determinazione.
pag. 6/13 4.- Con comparsa di risposta depositata in data 20.1.2025 si costituiva la società chiedendo il rigetto dell'appello poiché Parte_2
infondato.
In ordine al primo motivo di gravame parte appellata riteneva corretta l'interpretazione della disposizione del Giudice di primo grado lì dove il legislatore, facendo salvi i pagamenti precedenti all'entrata in vigore della nuova normativa, fa riferimento ai nuovi criteri di calcolo per la determinazione dei canoni futuri e non alla definizione agevolata.
Deduceva, inoltre, il legittimo richiamo a precedenti giurisprudenziali formatisi con riferimento alla legge 147/2013 stante la sostanziale omogeneità di fini e modalità operative.
In merito al secondo motivo di appello parte appellata evidenziava che l'istituto in oggetto non qualificabile quale condono, trattandosi di una misura per la definizione del contenzioso e non di sanatoria di una situazione illecita;
affermava, pertanto, il proprio diritto di agire in ripetizione delle somme versate.
Precisava, inoltre, di non aver mai contestato nel presente giudizio la legittimità dei canoni, vertendo la controversia soltanto sulle modalità di calcolo applicate dalle amministrazioni convenute.
In relazione al terzo motivo parte appellata rilevava che la stessa
[...]
, nel proprio atto introduttivo, aveva affermato di non avere Parte_1
alcun ruolo in ordine alla determinazione del quantum dei canoni, spettando tale competenza unicamente all'ente locale, in maniera coerente con il decentramento delle funzioni amministrative. Il Giudice di primo grado avrebbe peraltro correttamente escluso gli interessi maturati in mancanza di espressa previsione in tal senso.
pag. 7/13 In ordine infine all'ultimo motivo rilevava la genericità della censura e la natura esplorativa della CTu richiesta.
5.- L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante deduce l' errata applicazione dell'art. 100 comma 7 DL 104/2020 in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo che prevede che restano salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni.
L'art. 100 comma 7 DL 104/2020 così recita:
“Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo
03, comma 1, lettera b), ((numero 2.1),)) del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all Parte_1
da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica
[...]
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo”.
La questione oggetto di causa si incentra dunque sull'interpretazione della lettera a) del richiamato comma 7, che consente di chiudere i contenziosi pendenti mediante pagamento in un'unica soluzione, di un importo pari pag. 8/13 al 30 per cento delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
Sul punto questa Corte ritiene di aderire all'orientamento prevalente della
Suprema Corte già formatosi con riferimento al precedente condono previsto dall'art. 1, comma 732, della L. n. 147 del 2013 ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso - orientamento che vale a maggior ragione per la nuova misura di condono prevista dall'art.100, comma 7, del D.L. n. 104 del 14.8.2020 convertito in legge n.126 del
13.10.2020, ove si è avuto cura di introdurre la precisazione "dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo" - secondo cui il 30% va calcolato sull'intero importo originariamente richiesto dall'Amministrazione e non sulla differenza fra quanto originariamente richiesto e quanto in ipotesi versato, perché conforme al tenore letterale della norma e in grado di scongiurare il rischio di ingiustificati vantaggi per i concessionari che nulla abbiano versato rispetto a coloro che hanno versato tutto o parte dell'importo richiesto (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30235 del 31 ottobre 2023; Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22006 del 5 agosto 2024; Cass. Sez. I Ordinanza n. 21992 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n.34254).
A tal fine, nella quantificazione del dovuto deve quindi tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all'Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all'emanazione della disciplina condonistica, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme "dovute” ossia di quelle richieste dall'Amministrazione. Il dato letterale appare insuperabile e sarebbe comunque irragionevole ritenere pag. 9/13 che, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare, oltre quanto già versato, anche il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, così favorendo coloro che, a seguito della richiesta dell'amministrazione, non hanno versato alcunché o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che hanno versato somme maggiori (Cass., n.22206/2024; 21992/2024, n. 117/2022).
Detta interpretazione trova peraltro corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa che si è occupata dell'argomento (Cons.
Stato, sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) affermando che "non pare inutile specificare che il 30 % dell'importo dovuto va commisurato all'ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal
, e precisando che la tesi per cui "le somme dovute di cui al CP_1
comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso
e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa" ed ancora
"l'accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe (...)
l'indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l'estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all'evidenza contrario al dettato normativo" (Cassazione civile sez. I, 24/12/2024
n.34254).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene l'appello inammissibile alla luce della finalità dichiarata nell'art. 100 comma 7 di riduzione del contenzioso, ragion per cui che si avvale di questa procedura manifesterebbe pag. 10/13 acquiescenza alle somme richieste. Detta ricostruzione non trova tuttavia alcun riferimento normativo e agli atti risulta chiaramente che, al momento del pagamento dell'ulteriore importo richiesto dall'amministrazione, che è stato poi oggetto di richiesta di ripetizione dinanzi al Tribunale di Rimini, il concessionario ha proceduto al pagamento con espressa riserva di ripetizione.
In relazione all'ultimo motivo di impugnazione in ordine al dichiarato difetto di legittimazione attiva dell' e alla fondatezza Parte_1
della domanda riconvenzionale svolta si osserva quanto segue.
In punto di legittimazione, questa Corte ritiene che competente in tema di canoni per la concessione di beni demaniali (che non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni: vedi Cass. S. U. n. 3144/2003) a livello centrale e periferico è
l' , che svolge tutte le funzioni e i compiti inerenti Parte_1
l'amministrazione del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato in precedenza assolti dalla Direzione Centrale del Demanio, al fine di perseguire la gestione produttiva dei beni, razionalizzandone e valorizzandone l'impiego, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza e economicità e che, nello specifico, tra le attività più significative sono da annoverare il rilascio degli atti di concessione che legittimano l'utilizzazione delle aree del demanio idrico e la riscossione dei relativi proventi (canoni).
Riconosciuta la legittimazione dell nel merito si rileva tuttavia Pt_1
che il primo Giudice ha correttamente rigettato la richiesta di CTU perché ritenuta a carattere esplorativo, in relazione alla genericità delle contestazioni mosse nei termini di legge dall deducendo Pt_1
pag. 11/13 genericamente che i provvedimenti dei “sono privi di Controparte_1
specifica motivazione e documentazione in relazione ai conteggi” e che nello specifico “non risulta alcun riferimento…al calcolo degli interessi”.
Le ulteriori deduzioni sul punto introdotte per la prima volta in appello risultano tardive, fermo restando che l si limita a mettere in Pt_1
dubbio la legittimità dei calcoli operati dal – che pure aveva più CP_1
volte preventivamente sollecitato chiarimenti nella determinazione dei canoni in oggetto - senza fornire alcun elemento specifico sulla presunta ipotetica erroneità di singole voci. Ciò porta anche il rigetto dell'ultimo motivo di appello per omessa istruttoria.
Spese compensate per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto.
Non sussiste per parte appellante qui soccombente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. Civ.
6-Lav., ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
di costituiti, avverso la sentenza del Parte_2
Tribunale di Rimini n. 803/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello;
pag. 12/13 spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 25.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
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2007 e di avere presentato in data 19.11.2020 - nelle more del giudizio – istanza ex art. 100 D.L. n. 104/2020, convertito con L. n. 126/2020, di definizione agevolata del contenzioso, accolta con nota del 2.8.2021 dal che aveva inizialmente invitato il concessionario a Controparte_1