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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/11/2024, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2024 nella causa n. 2245/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 5048/2018, pubblicata in data 10.12.2018 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti DATTOLO ESTER e CAPOBIANCO ELISABETTA
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti PETRILLO ATTILIO e PETRILLO ANGELO
- appellato - Nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- appellato contumace - Conclusioni All'udienza del 07/11/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
2 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata dichiarato , odierno Parte_1 appellante, e , odierno appellato, ugualmente Controparte_2 responsabili del sinistro verificatosi […] in data 08.12.2010 alle ore 21.10 circa in Avellino alla via De Gasperia […] ove […] l'autovettura Audi A6 tg. CD 841 BV, condotta e di proprietà del sig. , ass.to per la r.c.a. con la Controparte_2 compagnia a causa dell'eccessiva velocità (così come Controparte_3 riscontrato dagli agenti della Polizia Stradale intervenuta), perdeva il controllo dell'auto ed investiva violentemente la Fiat ND […] di proprietà e condotta dal
[…] che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia ed era ferma in Parte_1 attesa di poter svoltare […]. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] La domanda è solo fondata parzialmente e va accolta per quanto di ragione. Dall'attività istruttoria svolta è emerso che effettivamente avvenne il sinistro per cui è causa.
La circostanza non è contestata dalle parti e, comunque, si rileva dal verbale di accertamenti redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo dell'incidente. Più complessa è la ricostruzione esatta del sinistro. L'unico teste escusso, , ha riferito di aver assistito all'incidente perché nel Testimone_1 percorrere via De Gasperi alla guida della propria autovettura veniva sorpassato da una vettura Audi che procedeva a forte velocità e di aver “visto che detta autovettura, nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra”; precisava “che la Fiat ND aveva regolarmente segnalato la svolta con indicatori di direzione accesi ed era ferma al centro della propria carreggiata”. Il teste va dichiarato inattendibile atteso che la resa deposizione è completamente diversa da quanto dichiarato agli agenti della Polstrada nella immediatezza del fatto. Infatti il teste ha riferito agli agenti “…percorrevo la via De
Gasperi a bordo della mia Audi targ…, seguivo un'altra Audi (quella interessata
3 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi all'incidente) che percorreva via De Gasperi ad alta velocità prendendo frontalmente la Fiat ND verde la quale doveva svoltare sulla traversa adiacente il Comando della Finanza;
preciso che la Fiat ND era ferma al centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta;
il veicolo che percorreva ad alta velocità con molta (ndr parola illegibile) ha tentato una manovra elusiva per evitare l'impatto, ma data l'eccessiva velocità nella collisione faceva girare su se stesso il veicolo Fiat ND di colore verde, per poi tamponare un'altra Fiat
ND…”. Orbene il teste mentre agli agenti della Polstrada dichiarava che la Fiat
ND era ferma a centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta, escusso come teste ha dichiarato di aver visto che detta autovettura (ndr
Audi A6), nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra”. Il verbale di accertamenti, redatto dagli agenti della Polstrada quali pubblici ufficiali, costituisce atto pubblico ed ex art. 2700 c.c. “L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Questo giudice di pace, pertanto, ritiene non veritiera la dichiarazione resa da agli agenti della Polstrada e che, quindi, al momento dell'impatto, la Testimone_2
Fiat ND invadeva leggermente la corsia di marcia opposta e cioè quella percorsa dall'Audi A6. Il CT elabora una “ricostruzione dinamica del sinistro” Persona_1 non esente da dubbi e incertezza circa l'effettivo svolgersi dei fatti “…l'attore
alla guida della sua Fiat ND targata … in Avellino nel Parte_1 percorrere via De Gasperi in direzione stadio comunale, giunto all'incrocio con via
Pontieri inizia una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto Audi A6 targato … il cui conducente tenta una manovra elusiva per evitare l'impatto senza riuscirvi perché nel frattempo il vista la grave situazione in cui si viene a trovare Parte_1 arresta la sua marcia interessando leggermente la corsia opposta (vedi teste). La
Manovra elusiva non riesce, la velocità è eccessiva, inizia a frenare investe quasi frontalmente l'attore…”. Orbene anche il CT ritiene che il avesse Parte_1 iniziato la manovra di svolta a sinistra nel mentre dal lato opposto di marcia sopraggiungeva l'Audi A6. Sempre il CT perito nelle “conclusioni Persona_1 sulla dinamica” del sinistro della propria relazione tecnica, palesa che il Parte_1 avesse invaso la corsia opposta anche se leggermente. Dal verbale di accertamenti, redatto dagli agenti della Polstrada, intervenuti sul luogo dell'incidente, dallo schizzo planimetrico del capo del sinistro effettuato dagli stessi e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata sui rilievi oggettivi delle cose e dei luoghi, si rileva che al momento dell'impatto tra Audi A6 e la Fiat ND
4 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi dell'attore, quest'ultima si trovava già al centro della corsia di marcia percorsa dall'Audi. Tra le evidenti incertezze inerenti la esatta dinamica dell'incidente, è certo che la velocità dell'Audi A6 era molto elevata. Ne sono prova i danni rilevantissimi riportati dalle due auto, tanto che per la Fiat ND 4x4 si è resa necessaria la rottamazione, il fatto che dopo l'impatto con la Fiat ND 4x4 l'Audi andava ad impattare altra Fiat ND in sosta e la sbalzava a molti metri distanza e che, infine, arrestava la sua corsa a circa 70-80 metri dopo il primo impatto con la
Fiat ND 4x4 dell'attore (cfr. schizzo planimetrico Polstrada e CT ). Il tutto Per_1
a fronte del limite di velocità di 50 kmh imposto sulla strada da apposito segnale, oltre che imposto dall'essere la strada posta in pieno centro urbano. Pertanto è rimasto accertato (cfr copia conferme verbale accertamenti della Polstrada di
Avellino in atti attore e documentazione allegata dall'attore) che effettivamente in data 8.12.2010 verso le ore 20,30 (arrivo della Polstrada sul posto ore 21,10) avvenne il sinistro per cui è causa tra l'Audi A6 targata CD 841 BV di proprietà e condotta da e la Fiat ND 4x4 targata BS 814 KS di proprietà e Controparte_2 condotta dall'attore (sinistro in cui era coinvolta altra Fiat ND targata AV
299565); che la Fiat ND 4x4 dell'attore riportava gravissimi danni (cfr verbale accertamenti della Polstrada, foto allegate in atti e CT perito ); che lo stesso Per_1 attore riportava lesioni personali (documentazione medica Parte_1 del P.S. dell'ospedale Moscati di Avellino, presso il quale l'attore era trasportato a mezzo ambulanza del 118 alle ore 21,08 dove veniva rilevato “trauma contusivo mano sin, ginocchio dx e sin;
trauma da contraccolpo rachide cervicale, ferite escoriate sede frontale” con prognosi di giorni 5); che il giorno successivo
9.12.2010, in sede di visita ortopedica, era effettuata diagnosi di dimissioni
“cervicalgia post trauma, contusione ginocchio destro, polso mano sinistra”, senza alcuna prognosi. Il referto di ortopedia riporta “ginocchio dx con ecchimosi ma senza versamento articolare – polso sx non tumefatto ed indolente – mano sx dolente e modesta tumefazione locale motilità conservata- rachide cervicale contratturato e dolente – collare per cinque giorni- se necessario fra cinque giorni nuova valutazione clinica per eventuale esame t.c. del ginocchio dx”. Viceversa, va rilevato che, per quanto attiene alla dinamica del sinistro, dalla espletata istruttoria e dagli elementi acquisiti, non è emersa la prova atta al superamento della presunzione di concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli nel determinare l'incidente ex art. 2054 II comma c.c.. Orbene nel caso all'esame di questo Giudice di Pace, sia parte attrice che la convenuta compagnia non hanno dato la prova atta a superare la presunzione della pari responsabilità ex art. 2054 comma II c.c. dei due conducenti dei veicoli. Infatti, da quanto emerge dagli atti e dall'istruttoria, il conducente dell'Audi A6 procedeva ad una velocità molto elevata, su una strada in centro urbano e con segnale di limite di velocità di kmh
50,00 e non riusciva a causa della eccessiva velocità ad arrestare il veicolo al fine di
5 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi evitare l'incidente. L'attore, a sua volta, alla guida della Fiat ND 4x4 effettuava manovra di svolta a sinistra senza accertarsi di poter effettuare la manovra pericolosa di svolta e senza dare la precedenza all'Audi A6, concorrendo a sua volta a determinare l'incidente. Alla luce di quanto esposto il decidente ritiene di poter affermare che alla produzione del sinistro hanno concorso entrambi i conducenti dei veicoli in egual misura ex articolo 2054 II comma c.c.. Per quanto attiene i danni subiti dalla Fiat ND 4x4, il CT ha quantificato gli stessi in Euro
4635,50 (Euro 4200,00 valore commerciale ND 4x4, Euro 150,00 FRAM gg.3,
Euro 45,50 costo demolizione, Euro 240,00 immatricolazione veicolo similare).
Questo giudice, aderendo alla valutazione del CT , ritiene di valutare e Per_1 liquidare il valore commerciale della Fiat ND 4x4, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in Euro 4200,00, cui vanno aggiunti Euro 150,00 per FRAM gg.3, Euro
45,50 costo demolizione, Euro 240,00 immatricolazione veicolo similare, per un totale di euro 4635,40, oltre euro 150,00 per recupero fiat ND, come da fattura n. 71 del 13/12/2010, per un totale di euro 4785,50. Il tutto, dunque, pari ad Euro
4785,50 che costituisce il complessivo ammontare dei danni a cose conseguenti al sinistro per cui è causa, per cui, tenuto conto dell'attribuito concorso di colpa ad entrambi i conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il risarcimento dovuto a
, a titolo di risarcimento dei danni a cose, viene liquidato in Parte_1
Euro 2392,75 (pari alla metà di 4785,50). Considerato che l'attore per risarcimento danni a cose ha già ricevuto dalla convenuta la somma in Controparte_3 acconto di Euro 1000,00, la somma ancora dovuta a titolo di integrale risarcimento dei danni a cose è di Euro 1392,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Al pagamento di detta somma vanno condannati i convenuti, in solido. Per quanto attiene ai danni per lesioni subite dall'attore Parte_1
, va osservato che nel certificato di P.S. dell'Ospedale Moscati di Avellino
[...]
n. 2010100637 dell'8.12.2013, ore 21,08 veniva rilevato “trauma contusivo mano sin, ginocchio dx e sin, trauma da contraccolpo rachide cervicale, ferite escoriate sede frontale” con prognosi di giorni 5. Il giorno successivo, 9.12.2010, in sede di visita ortopedica, era effettuata diagnosi di dimissioni “cervicalgia post trauma, contusione ginocchio destro, polso mano sinistra” senza alcuna prognosi. Il referto di ortopedia riporta “ginocchio dx con ecchimosi ma senza versamento articolare, polso sx non tumefatto ed indolente- mano sx dolente e modesta tumefazione locale motilità conservata- rachide cervicale contratturato e dolente – collare per cinque giorni – se necessario fra cinque giorni nuova valutazione clinica per eventuale esame t.c. del ginocchio dx” “diagnosi di dimissione: contusione del polso… contusione del gomito… prognosi guaribile in giorni 12 s.c…… Visita ortopedica… Esame radiografico gomito destro. Esame radiografico polso sinistro: infrazione del capitello radiale…”. Pertanto si può ritenere, stante l'immediato riscontro (meno di un'ora dall'incidente), in sede di Pronto Soccorso, delle lesioni a
6 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi carico dell'attore, che questi nell'incidente per cui è causa subì lesioni personali.
L'attore ha prodotto altra documentazione medica e ricevute di spese mediche. Va ancora rilevato che dopo il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011), solo in data 11.9.2013 l'attore effettua una Risonanza Magnetica ginocchio destro (cfr. copia referto della R.M. della Radiologia Diagnostica srl di Avellino a firma del dott.
; che in data 11.10.2013, presso la Persona_2 Controparte_4 di Avellino, viene ricoverato e sottoposto ad intervento di
[...]
“Meniscectomia selettiva e condroabasione” con diagnosi di dimissione
“FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI
E IV° EMIPIATTO MEDIALE” (cfr certificato di dimissioni del 12.1.2013 e copia cartella clinica della in atti attore). Il dott. , CT Controparte_5 Persona_3 nominato in sede di ATP dal giudice di pace coordinatore il 10.10.2014 nella sua bozza di relazione del 13 dicembre 2014 conclude che a seguito dell'incidente avvenuto in data 8.12.2010 il “… a seguito al politrauma distorsivo del Parte_1 rachide cervicale, contusivo-distorsivo del ginocchio dx e sinistro e contusivo della mano sinistra, riportò soltanto lesioni delle parti molli dei segmenti scheletrici e delle articolazioni suddette (con conseguente intervento chirurgico di maniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio dx). Le lesioni determinarono una ITT di giorni 5, cui fece seguito una ITP al 50% di giorni 50 ed una ITP al 25% di giorni 150. Al tipo di trauma sono esitati dei postumi, che, visto il periodo trascorso, possono considerarsi stabilizzati e valutabili in un danno biologico del tre per cento (3%) del totale”. …… “Sono state esibite numerose fatture di spese mediche sostenute per EURO 1350,74 di esborso totale, somma da considerarsi congrua per la patologia generata dal trauma stradale in oggetto e pertanto rimborsabile in toto”. (cfr bozza relazione di consulenza del CT in sede di
ATP). A seguito delle osservazioni alla relazione di CT, effettuate dal difensore dell'attore, il CT dott. in “parziale revisione della quantificazione Per_3 precedentemente descritta” valuta il danno biologico permanente nella misura del
3/4%, confermando tutto il resto. Le conclusioni della relazione tecnica redata in sede di ATP del CT dott. non possono essere condivise. Va infatti rilevato Per_3 che il certificato di avvenuta guarigione con postumi, rilasciato dal dott.
[...] in data 7.2.2011, riporta “Avellino 7.02.2011. Si attesta che il sig. Per_4
nato il [...] affetto da esiti di trauma cranico con colpo Parte_1 di frusta cervicale e vertigini per esiti di incidente stradale è clinicamente guarito con i postumi da valutare in sede medico legale. In fede per usi consentiti” (cfr copia certificato allegato in atti attore, depositato all'udienza del 3.2.2016).
L'ultimo certificato medico prima di quello di guarigione è del 20 gennaio 2011, a firma del neurologo dott. del reparto di Neurologia dell' Persona_5 [...]
. Pertanto è da ritenersi concluso il ciclo di cure e terapie e riposo con il Pt_2 certificato di avvenuta guarigione del 7.2.2011. Dopo il certificato di avvenuta
7 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi guarigione, e senza alcun altro certificato intermedio, solo in data 11.9.2013, e cioè dopo ben anni due e mesi sette, l'attore effettua una Risonanza Magnetica al ginocchio destro (cfr copia referto della R.M. della Radiologia Diagnostica srl di
Avellino a firma del dott. e, quindi, in data 11.10.2013 presso la Persona_2
Casa di Cura Malzoni – Villa dei Platani spa – di Avellino, viene ricoverato e sottoposto ad intervento di “Meniscectomia selettiva e condroabasione” con diagnosi di simissione “FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO
CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E IV° EMIPIATTO MEDIALE” (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti Controparte_5 attore). La mancanza di certificazione medica intermedia, tra il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011) e la data di risonanza magnetica (11.9.2013) ed intervento di Meniscectomia (11.10.2013), non permettono di ritenere che la
FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E
IV° EMIPIATTO MEDIALE (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti attore) sia riconducibile all'incidente per Controparte_5 cui è causa. Né l'attore ha fornito qualsiasi altro tipo di prova al riguardo. Pertanto deve ritenersi che a seguito dell'incidente per cui è causa l'attore è guarito alla data del 7.2.2011, come da certificato di guarigione prodotto, e che allo stesso deve essere riconosciuto solo il trauma distorsivo del rachide cervicale ai fini della valutazione di danno biologico permanente che, nella fattispecie, può essere determinato, come usualmente fatto in casi simili e tenuto anche conto delle valutazioni complessive della CT in sede di ATP, nella misura del 1,50%. In conseguenza di quanto rilevato, anche la inabilità temporanea va rapportata alla guarigione avvenuta in data 7.2.2011 e viene determinata in complessivi giorni 61
(incidente 8.12.2010, guarigione 7.2.2011), di cui: giorni 5 ITT;
giorni 25 ITP al 50%
e giorni 31 ITP al 25%. Le spese mediche vengono riconosciute in Euro 97,74 di cui
Euro 28,59 ricevuta ticket ASL AV n. 467123 del 20.1.2011; Euro 20,00 per fattura n. 1235 del 10.12.2010 per collare cervicale;
euro 46,15 fattura Radiologia
Diagnostica di Avellino n. 6507 del 14.12.2010. Non possono essere riconosciute le spese sostenute successive alla data di guarigione del 7.2.2011. Il tutto in ossequio al principio, sancito dalla Corte di Cassazione (20 gennaio 1999, n. 490), secondo il quale il Giudice, al fine di rendere la liquidazione del danno biologico il più possibile equa, ha il potere di adottare i criteri di liquidazione più adeguati in relazione alle peculiarità del caso concreto. Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (risulta avere 60 anni), dell'entità e della natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, tenuto conto delle considerazioni che precedono, assumendo a parametro di liquidazione i criteri usualmente adottati dalla giurisprudenza in casi analoghi, appare equo valutare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, in euro 2346,86 di cui euro 964,55 per danno biologico permanente (pari al 1,50%), euro 234,40 per 5
8 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi giorni di ITT (Euro 46,88 per ogni giorno di inabilità totale), euro 586,00 per 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, Euro 363,32 per i 31 giorni di ITP al
25%, Euro 198,59 per spese mediche documentate. Pertanto i danni conseguenti alle lesioni ammontano a complessivi Euro 2346,86 e, tenuto conto dell'attribuito concorso di colpa ad entrambi i conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il risarcimento danni dovuto a per le lesioni riportate viene Parte_1 liquidato in Euro 1173,43 (pari al 50% di euro 2346,86) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nell'altro viene riconosciuto relativamente al danno per lesioni personali e precisamente al danno morale e/o esistenziale, non essendo stato provato o allegato da parte attorea un danno ulteriore – quale la sofferenza contingente del danneggiato collegata alla patologia riportata – rispetto a quello risarcibile in base alle tabelle del danno biologico di lieve entità (D.M. 3 luglio
2003), tenuto conto dell'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione (cfr. Cass.
Civ. Sezioni Unite, sentenze nn. 26972/2008 e 3677/09). Al risarcimento dei danni di Euro 1173,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo vanno condannati i convenuti, in solido. In conclusione, la domanda va accolta parzialmente ed i convenuti e la società , in p.l.r.p.t., vanno Controparte_2 Controparte_3 condannati, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 2566,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (di cui Euro 1392,75 per risarcimento danni a cose ed Euro
1173,43 per risarcimento danni da lesioni). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dei convenuti, in solido, ivi comprese quelle dell'ATP, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, in ragione del valore, della natura della causa e dell'attività espletata. Le spese relative alla CT tecnica, poste provvisoriamente a carico di parte attorea, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido. […]. Avverso tale decisione, formulava appello , Parte_1 per i seguenti motivi: errata valutazione delle risultanze istruttorie. Travisamento dei fatti, atteso che […] il giudice di prime cure erroneamente, ingiustamente ed immotivatamente dichiara , testimone escusso all'udienza del Testimone_1
20.10.2016 e -giova ripetersi- unico teste oculare del sinistro per cui è causa, inattendibile […]; errata interpretazione e applicazione dell'art. 2700 c.c., atteso che […] nella ricostruzione del sinistro de quo, interpretando ed applicando erroneamente l'art. 2700 c.c., si basa esclusivamente sulla ricostruzione operata dagli Agenti della Polstrada nel proprio verbale di accertamento, attribuendo a quest'ultimo fede privilegiata […]; errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione della perizia tecnico ricostruttiva del sinistro in parola, nonché della consulenza preventiva medico-legale, atteso che […] il giudice di primo grado è incorso in un vizio di motivazione della sentenza emessa laddove non ha neppure motivato adeguatamente, in base ad idonei elementi istruttori
9 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del c.t.u. […]; violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 2054, comma II c.c., atteso che […] la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella genesi di un sinistro non è configurabile allorquando, come nel caso di specie, emerga dalle risultanze dell'istruttoria di causa una responsabilità esclusiva ovvero preponderante di uno dei conducenti, nella circostanza dell'autovettura Audi A6
[…]; omessa liquidazione nel dispositivo del compenso professionale relativo alla C.T. Preventiva, atteso che […] il giudice di prime cure, pur avendo correttamente applicato il principio della soccombenza ponendo a carico dei convenuti in solido le spese del giudizio comprese quelle dell'ATP, non liquida in dispositivo il compenso professionale relativo alla predetta fase […]; errata quantificazione delle spese anticipate dal per CT a firma del perito Parte_1
, atteso che […] il GDP erroneamente quantifica le spese anticipate dal Per_1
a favore del perito in € 400,00 […] invece di € 512,40. Parte_1 Per_1
Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, parzialmente fondato si ritiene l'appello così come proposto. Suscettibile di conferma, difatti, si ritiene la decisione oggetto di gravame, quantomeno nella parte in cui considera non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.p.c. e nelle correlate statuizioni conseguenziali, salvo quanto si dirà in seguito.
10 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Fermo infatti il principio secondo cui, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009), non ci si può esimere dal rilevare come, secondo orientamento altrettanto consolidato La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8409 del 12/04/2011) all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004), essendosi anche specificato che detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007). Ebbene, nel caso di specie, in difformità da quanto sostenuto in gravame, non può dirsi sufficientemente fornita tale prova liberatoria ad opera dell'attore/appellante, le risultanze istruttorie e documentali raccolte in prime cure risultando tutt'altro che idonee a superare la richiamata presunzione. Dal verbale redatto dalla Polizia di Stato – Sezione di Avellino, intervenuta sui luoghi subito dopo l'accaduto, emerge difatti la seguente ricostruzione della dinamica del sinistro, elaborata anche alla stregua dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni raccolte dai soggetti involti: […] L'autovettura Audi A6 targata CD841BV percorreva la via De Gasperi, proveniente dal Versante dello Stadio – via
Annarumma/via Amoretti ed era diretta verso AV -centro/via E. Capozzi. A causa della sua velocità verosimilmente molto elevata, investiva l'autovettura Fiat ND targata BS814KS che sulla circostanza, proveniva dal senso opposto, dal versante di
Avellino centro - via E. Capozzi e si stava portando l'incrocio sito sulla sua sinistra
(dopo lo stabile della Guardia di Finanza) invadendo l'opposto senso di marcia senza tenere conto della linea bianca longitudinale continua di mezzeria e senza dare la dovuta precedenza all'autovettura Audi A6 targata CD841BV. L'urto avveniva sulla corsia dell'Audi e a met. 6,10 dallo spigolo dell'incrocio. L'impatto violentissimo tra la parte anteriore sinistra dell'Audi e la parte anteriore lato sinistro della Fiat ND targata BS814KS faceva fare un testa – coda a quest'ultima e la sbalzava nella corsia di provenienza a ridosso dell'area del secondo incrocio.
11 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
L'autovettura Audi che si trovava già sotto l'azione frenante (ruota ant. sx) dopo l'impatto con la Fiat ND di cui sopra, riportava sul piano viabile altra doppia traccia di frenata mt. 9,90 (dx) e metri 14,50 (sx) convergente ancora verso destra ed investiva l'autovettura Fiat ND targata AV299565 in sosta regolare sulla medesima corsia percorsa dall'Audi, sullo spazio antistante la Caserma della
Guardia di Finanza. A causa del fortissimo urto, l'autovettura Fiat ND veniva scaraventata in avanti ovvero verso AV – centro per circa 40 metri e si ribaltava sulla sua fiancata sinistra sulla medesima corsia, mentre l'autovettura Audi ancora continuava la sua corsa anche dopo il suo secondo impatto e si fermava sulla corsia opposta a metri 66,90 dal primo punto di collisione contro la Fiat ND targata
BS814KS. A bordo dell'auto in sosta probabilmente non vi era nessuno […]. Quanto poi all'ulteriore materiale probatorio raccolto sul punto, il teste
, unico testimone oculare, risulta essere stato condivisibilmente Testimone_1 ritenuto inattendibile avendo fornito, come efficacemente sostenuto in sentenza, due versioni non pienamente coincidenti del medesimo sinistro, riferendo nell'immediatezza dei fatti che la Fiat ND era ferma al centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta (v. dichiarazioni rese agli agenti), e in corso di causa che detta autovettura (ndr Audi A6), nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra (v. deposizione in atti). Il fatto che il veicolo attoreo avesse comunque già intrapreso una manovra di svolta a sinistra, interessando leggermente la corsia opposta, nel mentre dal lato opposto sopraggiungeva il veicolo convenuto, del resto, è stato ritenuto maggiormente compatibile anche dal CT nominato in corso di causa per la ricostruzione della dinamica del medesimo sinistro, il quale - come invero ribadito anche in sentenza - si è così espresso sul punto, previa analisi obiettiva di tutti i dati raccolti con gli opportuni riscontri sul campo, ivi compresi lo stato dei luoghi, i punti di impatto e i danni ai veicoli, e debito studio tecnico dell'insieme: l'otto dicembre del 2010 alle ore 21.15 circa l'attore alla Parte_1 guida della sua Fiat ND targata BS814KS in Avellino percorre via De Gasperi in direzione dello stadio comunale, giunto nell'area di incrocio con via Pontieri inizia una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto Audi A6 targato CD841BV il cui conducente, tenta una manovra elusiva per evitare l'impatto senza riuscirvi perché nel frattempo il , vista la situazione in cui si viene a trovare arresta la Parte_1 sua marcia interessando leggermente la corsia opposta (v. testualmente CT in atti, sulla ricostruzione dinamica dell'evento). Le richiamate contraddizioni, in uno alle risultanze documentali e tecniche sin qui ricostruite, costituiscono senza dubbio elementi di natura oggettiva
12 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi rilevanti ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste escusso, che per condivisa giurisprudenza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, tali elementi circa il dipanarsi dell'incidente, se da un lato attestano che il veicolo convenuto ha tenuto senza dubbio una velocità tutt'altro che consona allo stato dei luoghi e ai limiti ivi presenti (v. sul punto CT riportata anche in sentenza, secondo cui La distruzione di tre veicoli, lo spazio occupato dalla scena del disastro: inizio azione frenante e arresto statico finale del veicolo convenuto pari a 84,10; sono più che sufficienti per stabilire che la velocità tenuta nelle circostanze dal convenuto era ben oltre i 50 Km/h Controparte_2 prescritti in tale luogo), dall'altro lato non consentono, tenuto conto di quanto ci si appresta ad esporre circa la relativa condotta, di ritenere provato, in positivo, l'attore/appellante abbia effettivamente fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa posto a suo carico. Anche a voler prescindere dalla conclamata contestazione dell'infrazione per violazione dell'art. 145, commi 2° e 10° del CDS, non espressamente menzionata in sentenza (v. motivazione), il veicolo attoreo (id est: Fiat ND tg BS814KS), come desumibile dall'insieme delle risultanze documentali ed istruttorie sin qui riportate, ha comunque intrapreso una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto. A ciò deve aggiungersi il fatto che lo scontro è avvenuto previo interessamento - seppure leggermente - della corsia di marcia opposta ad opera dello stesso, che aveva medio tempore arrestato la propria corsa, il tutto su di un fondo stradale bituminoso ed asciutto, nel percorrere un tratto di strada rettilineo in discesa con visibilità buona e sufficiente illuminazione nonostante le ore notturne (v. ancora verbale Polizia in atti). Si tratta, in altri termini, di elementi che non appaiono sufficienti a ritenere: né che lo scontro sia dipeso dal solo comportamento colposo della controparte procedente nella direzione opposta, né che il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento, vista anche, in uno al generale dovere di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (v. art. 140 CDS), la consistenza altamente qualificata della diligenza richiesta in caso
13 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi di svolta (v. art. 145 CDS, che impone - tra l'altro - di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, nonché per voltare a sinistra di non imboccare l'altra strada contromano e di usare la massima prudenza, e di non eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente). In altre parole, ferma la non sufficienza in ogni caso della colpa, sia pure grave, dell'altro conducente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8409 del 12/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007), non sono concretamente emersi, elementi da cui desumere l'oggettiva impossibilità da parte dell'attore all'atto della manovra intrapresa di avvistare preventivamente il veicolo convenuto e di osservarne tempestivamente il sopraggiungere, seppure rapido, inatteso e/o repentino. Costituisce principio parimenti consolidato in giurisprudenza, d'altra parte, l'affermazione secondo cui Il conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992; Sez. 4, n. 44548 del 17/09/2009), ferma l'ulteriore precisazione che In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007). A ben guardare, quindi, l'apprezzamento dell'insieme delle risultanze in atti non avrebbe comunque potuto ritenersi sufficiente al pieno superamento della presunzione ritenuta dal GDP, con tutto ciò che ne consegue in punto di infondatezza dell'appello, così come proposto sul punto. Quanto agli ulteriori motivi di gravame, e in particolare alle censure articolate circa la non conformità delle statuizioni di cui alla sentenza appellata con le risultanze dell'espletato ATP, per converso espressosi per la piena compatibilità eziologica tra evento verificatosi e lesioni lamentate (v. relazione peritale in atti), giova precisare come secondo consolidata giurisprudenza, Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente
14 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014). Nel caso di specie, in piena coerenza con i menzionati principi giurisprudenziali, il Giudice di prime cure risulta aver dato compiutamente atto delle ragioni a fondamento della condivisione solo parziale delle risultanze peritali in atti e della conseguente decurtazione della percentuale di danno ivi riconosciuta, mettendo in evidenza, in sede di determinazione dell'entità dei postumi permanenti, come Dopo il certificato di avvenuta guarigione, e senza alcun altro certificato intermedio, solo in data 11.9.2013, e cioè dopo ben anni due e mesi sette, l'attore effettua una Risonanza Magnetica al ginocchio destro… La mancanza di certificazione medica intermedia, tra il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011) e la data di risonanza magnetica (11.9.2013) ed intervento di
Meniscectomia (11.10.2013), non permettono di ritenere che la FRATTURA
COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E IV°
EMIPIATTO MEDIALE (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti attore) sia riconducibile all'incidente per Controparte_5 cui è causa. Né l'attore ha fornito qualsiasi altro tipo di prova al riguardo. Pertanto deve ritenersi che a seguito dell'incidente per cui è causa l'attore è guarito alla data del 7.2.2011, come da certificato di guarigione prodotto… (v. testualmente sentenza in atti). La predetta motivazione, inequivocamente incentrata sui deficit probatori riscontrati sul punto, appare per vero del tutto coerente con l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui In materia di risarcimento del danno alla salute, l'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all'equità, atteso che in via equitativa può determinarsi la misura del risarcimento del danno, non l'esistenza dello stesso (Sez. 3, Sentenza n. 23425 del 04/11/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019). Venendo alle censure concernenti l'omessa liquidazione dei compensi relativi alla fase dell'ATP debitamente svoltasi, effettivamente dal dispositivo
15 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi della sentenza non emerge l'avvenuta considerazione degli stessi nell'elencazione dei compensi liquidati (v. dispositivo sentenza appellata), con tutto ciò che ne consegue in punto di necessaria liquidazione dei medesimi in questa sede, in applicazione delle tabelle ratione temporis vigenti, in € 1.315,00, tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni ivi trattate. A soluzioni dissimili deve giungersi con riferimento alle spese concernenti la CT espletata in corso di causa, atteso che, al di là di ogni altra questione, le fatture indicate in appello (v. fatture nn. 00041 del 27.06.2017 e 00005 del 16.01.2018 di cui in atti) risultano univocamente riferibili all'importo (netto) di € 400,00, liquidato in corso di causa per le relative spettanze (v. decreto liquidazione in atti dell'11/01/2018, recante la liquidazione dell'importo di € 400,00 oltre Iva e CP nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, unica dizione non espressamente riproposta in sentenza, ma meramente riproduttiva di oneri e/o accessori comunque dovuti per legge), già posto in sentenza a carico dei convenuti in solido (v. punto 4) del dispositivo).
Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto, potrà riformarsi la sentenza gravata nella sola parte in cui non liquida i compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam, da ultimo liquidati in € 1.315,00, condannando per l'effetto i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 1.315,00 a titolo di compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam, con correlata conferma per il resto della medesima sentenza, stante l'infondatezza, per le ragioni sin qui esposte, degli altri motivi di appello. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, l'accoglimento in minima parte dell'appello (id est: nella sola parte concernente l'omessa liquidazione delle spese dell'ATP) ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 5048/2018, pubblicata in data 10.12.2018 e non notificata, nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di _2
, rimasto contumace, respinta ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello così come proposto;
16 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi riforma la sentenza appellata, nella sola parte in cui non liquida i compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 1.315,00 a titolo di compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam; conferma per il resto la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in data 19/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
17
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 07/11/2024 nella causa n. 2245/2019 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 5048/2018, pubblicata in data 10.12.2018 e non notificata, resa in materia di “risarcimento danni da sinistro stradale” e vertente tra
(C.F./P.IVA: , col Parte_1 C.F._1 ministero/assistenza degli avv.ti DATTOLO ESTER e CAPOBIANCO ELISABETTA
- appellante - e C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti PETRILLO ATTILIO e PETRILLO ANGELO
- appellato - Nonché
(C.F./P.IVA: ) Controparte_2 C.F._2
- appellato contumace - Conclusioni All'udienza del 07/11/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni
2 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata dichiarato , odierno Parte_1 appellante, e , odierno appellato, ugualmente Controparte_2 responsabili del sinistro verificatosi […] in data 08.12.2010 alle ore 21.10 circa in Avellino alla via De Gasperia […] ove […] l'autovettura Audi A6 tg. CD 841 BV, condotta e di proprietà del sig. , ass.to per la r.c.a. con la Controparte_2 compagnia a causa dell'eccessiva velocità (così come Controparte_3 riscontrato dagli agenti della Polizia Stradale intervenuta), perdeva il controllo dell'auto ed investiva violentemente la Fiat ND […] di proprietà e condotta dal
[…] che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia ed era ferma in Parte_1 attesa di poter svoltare […]. A fondamento della decisione, la seguente motivazione: […] La domanda è solo fondata parzialmente e va accolta per quanto di ragione. Dall'attività istruttoria svolta è emerso che effettivamente avvenne il sinistro per cui è causa.
La circostanza non è contestata dalle parti e, comunque, si rileva dal verbale di accertamenti redatto dagli agenti della Polstrada intervenuti sul luogo dell'incidente. Più complessa è la ricostruzione esatta del sinistro. L'unico teste escusso, , ha riferito di aver assistito all'incidente perché nel Testimone_1 percorrere via De Gasperi alla guida della propria autovettura veniva sorpassato da una vettura Audi che procedeva a forte velocità e di aver “visto che detta autovettura, nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra”; precisava “che la Fiat ND aveva regolarmente segnalato la svolta con indicatori di direzione accesi ed era ferma al centro della propria carreggiata”. Il teste va dichiarato inattendibile atteso che la resa deposizione è completamente diversa da quanto dichiarato agli agenti della Polstrada nella immediatezza del fatto. Infatti il teste ha riferito agli agenti “…percorrevo la via De
Gasperi a bordo della mia Audi targ…, seguivo un'altra Audi (quella interessata
3 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi all'incidente) che percorreva via De Gasperi ad alta velocità prendendo frontalmente la Fiat ND verde la quale doveva svoltare sulla traversa adiacente il Comando della Finanza;
preciso che la Fiat ND era ferma al centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta;
il veicolo che percorreva ad alta velocità con molta (ndr parola illegibile) ha tentato una manovra elusiva per evitare l'impatto, ma data l'eccessiva velocità nella collisione faceva girare su se stesso il veicolo Fiat ND di colore verde, per poi tamponare un'altra Fiat
ND…”. Orbene il teste mentre agli agenti della Polstrada dichiarava che la Fiat
ND era ferma a centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta, escusso come teste ha dichiarato di aver visto che detta autovettura (ndr
Audi A6), nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra”. Il verbale di accertamenti, redatto dagli agenti della Polstrada quali pubblici ufficiali, costituisce atto pubblico ed ex art. 2700 c.c. “L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
Questo giudice di pace, pertanto, ritiene non veritiera la dichiarazione resa da agli agenti della Polstrada e che, quindi, al momento dell'impatto, la Testimone_2
Fiat ND invadeva leggermente la corsia di marcia opposta e cioè quella percorsa dall'Audi A6. Il CT elabora una “ricostruzione dinamica del sinistro” Persona_1 non esente da dubbi e incertezza circa l'effettivo svolgersi dei fatti “…l'attore
alla guida della sua Fiat ND targata … in Avellino nel Parte_1 percorrere via De Gasperi in direzione stadio comunale, giunto all'incrocio con via
Pontieri inizia una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto Audi A6 targato … il cui conducente tenta una manovra elusiva per evitare l'impatto senza riuscirvi perché nel frattempo il vista la grave situazione in cui si viene a trovare Parte_1 arresta la sua marcia interessando leggermente la corsia opposta (vedi teste). La
Manovra elusiva non riesce, la velocità è eccessiva, inizia a frenare investe quasi frontalmente l'attore…”. Orbene anche il CT ritiene che il avesse Parte_1 iniziato la manovra di svolta a sinistra nel mentre dal lato opposto di marcia sopraggiungeva l'Audi A6. Sempre il CT perito nelle “conclusioni Persona_1 sulla dinamica” del sinistro della propria relazione tecnica, palesa che il Parte_1 avesse invaso la corsia opposta anche se leggermente. Dal verbale di accertamenti, redatto dagli agenti della Polstrada, intervenuti sul luogo dell'incidente, dallo schizzo planimetrico del capo del sinistro effettuato dagli stessi e dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata sui rilievi oggettivi delle cose e dei luoghi, si rileva che al momento dell'impatto tra Audi A6 e la Fiat ND
4 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi dell'attore, quest'ultima si trovava già al centro della corsia di marcia percorsa dall'Audi. Tra le evidenti incertezze inerenti la esatta dinamica dell'incidente, è certo che la velocità dell'Audi A6 era molto elevata. Ne sono prova i danni rilevantissimi riportati dalle due auto, tanto che per la Fiat ND 4x4 si è resa necessaria la rottamazione, il fatto che dopo l'impatto con la Fiat ND 4x4 l'Audi andava ad impattare altra Fiat ND in sosta e la sbalzava a molti metri distanza e che, infine, arrestava la sua corsa a circa 70-80 metri dopo il primo impatto con la
Fiat ND 4x4 dell'attore (cfr. schizzo planimetrico Polstrada e CT ). Il tutto Per_1
a fronte del limite di velocità di 50 kmh imposto sulla strada da apposito segnale, oltre che imposto dall'essere la strada posta in pieno centro urbano. Pertanto è rimasto accertato (cfr copia conferme verbale accertamenti della Polstrada di
Avellino in atti attore e documentazione allegata dall'attore) che effettivamente in data 8.12.2010 verso le ore 20,30 (arrivo della Polstrada sul posto ore 21,10) avvenne il sinistro per cui è causa tra l'Audi A6 targata CD 841 BV di proprietà e condotta da e la Fiat ND 4x4 targata BS 814 KS di proprietà e Controparte_2 condotta dall'attore (sinistro in cui era coinvolta altra Fiat ND targata AV
299565); che la Fiat ND 4x4 dell'attore riportava gravissimi danni (cfr verbale accertamenti della Polstrada, foto allegate in atti e CT perito ); che lo stesso Per_1 attore riportava lesioni personali (documentazione medica Parte_1 del P.S. dell'ospedale Moscati di Avellino, presso il quale l'attore era trasportato a mezzo ambulanza del 118 alle ore 21,08 dove veniva rilevato “trauma contusivo mano sin, ginocchio dx e sin;
trauma da contraccolpo rachide cervicale, ferite escoriate sede frontale” con prognosi di giorni 5); che il giorno successivo
9.12.2010, in sede di visita ortopedica, era effettuata diagnosi di dimissioni
“cervicalgia post trauma, contusione ginocchio destro, polso mano sinistra”, senza alcuna prognosi. Il referto di ortopedia riporta “ginocchio dx con ecchimosi ma senza versamento articolare – polso sx non tumefatto ed indolente – mano sx dolente e modesta tumefazione locale motilità conservata- rachide cervicale contratturato e dolente – collare per cinque giorni- se necessario fra cinque giorni nuova valutazione clinica per eventuale esame t.c. del ginocchio dx”. Viceversa, va rilevato che, per quanto attiene alla dinamica del sinistro, dalla espletata istruttoria e dagli elementi acquisiti, non è emersa la prova atta al superamento della presunzione di concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli nel determinare l'incidente ex art. 2054 II comma c.c.. Orbene nel caso all'esame di questo Giudice di Pace, sia parte attrice che la convenuta compagnia non hanno dato la prova atta a superare la presunzione della pari responsabilità ex art. 2054 comma II c.c. dei due conducenti dei veicoli. Infatti, da quanto emerge dagli atti e dall'istruttoria, il conducente dell'Audi A6 procedeva ad una velocità molto elevata, su una strada in centro urbano e con segnale di limite di velocità di kmh
50,00 e non riusciva a causa della eccessiva velocità ad arrestare il veicolo al fine di
5 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi evitare l'incidente. L'attore, a sua volta, alla guida della Fiat ND 4x4 effettuava manovra di svolta a sinistra senza accertarsi di poter effettuare la manovra pericolosa di svolta e senza dare la precedenza all'Audi A6, concorrendo a sua volta a determinare l'incidente. Alla luce di quanto esposto il decidente ritiene di poter affermare che alla produzione del sinistro hanno concorso entrambi i conducenti dei veicoli in egual misura ex articolo 2054 II comma c.c.. Per quanto attiene i danni subiti dalla Fiat ND 4x4, il CT ha quantificato gli stessi in Euro
4635,50 (Euro 4200,00 valore commerciale ND 4x4, Euro 150,00 FRAM gg.3,
Euro 45,50 costo demolizione, Euro 240,00 immatricolazione veicolo similare).
Questo giudice, aderendo alla valutazione del CT , ritiene di valutare e Per_1 liquidare il valore commerciale della Fiat ND 4x4, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., in Euro 4200,00, cui vanno aggiunti Euro 150,00 per FRAM gg.3, Euro
45,50 costo demolizione, Euro 240,00 immatricolazione veicolo similare, per un totale di euro 4635,40, oltre euro 150,00 per recupero fiat ND, come da fattura n. 71 del 13/12/2010, per un totale di euro 4785,50. Il tutto, dunque, pari ad Euro
4785,50 che costituisce il complessivo ammontare dei danni a cose conseguenti al sinistro per cui è causa, per cui, tenuto conto dell'attribuito concorso di colpa ad entrambi i conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il risarcimento dovuto a
, a titolo di risarcimento dei danni a cose, viene liquidato in Parte_1
Euro 2392,75 (pari alla metà di 4785,50). Considerato che l'attore per risarcimento danni a cose ha già ricevuto dalla convenuta la somma in Controparte_3 acconto di Euro 1000,00, la somma ancora dovuta a titolo di integrale risarcimento dei danni a cose è di Euro 1392,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Al pagamento di detta somma vanno condannati i convenuti, in solido. Per quanto attiene ai danni per lesioni subite dall'attore Parte_1
, va osservato che nel certificato di P.S. dell'Ospedale Moscati di Avellino
[...]
n. 2010100637 dell'8.12.2013, ore 21,08 veniva rilevato “trauma contusivo mano sin, ginocchio dx e sin, trauma da contraccolpo rachide cervicale, ferite escoriate sede frontale” con prognosi di giorni 5. Il giorno successivo, 9.12.2010, in sede di visita ortopedica, era effettuata diagnosi di dimissioni “cervicalgia post trauma, contusione ginocchio destro, polso mano sinistra” senza alcuna prognosi. Il referto di ortopedia riporta “ginocchio dx con ecchimosi ma senza versamento articolare, polso sx non tumefatto ed indolente- mano sx dolente e modesta tumefazione locale motilità conservata- rachide cervicale contratturato e dolente – collare per cinque giorni – se necessario fra cinque giorni nuova valutazione clinica per eventuale esame t.c. del ginocchio dx” “diagnosi di dimissione: contusione del polso… contusione del gomito… prognosi guaribile in giorni 12 s.c…… Visita ortopedica… Esame radiografico gomito destro. Esame radiografico polso sinistro: infrazione del capitello radiale…”. Pertanto si può ritenere, stante l'immediato riscontro (meno di un'ora dall'incidente), in sede di Pronto Soccorso, delle lesioni a
6 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi carico dell'attore, che questi nell'incidente per cui è causa subì lesioni personali.
L'attore ha prodotto altra documentazione medica e ricevute di spese mediche. Va ancora rilevato che dopo il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011), solo in data 11.9.2013 l'attore effettua una Risonanza Magnetica ginocchio destro (cfr. copia referto della R.M. della Radiologia Diagnostica srl di Avellino a firma del dott.
; che in data 11.10.2013, presso la Persona_2 Controparte_4 di Avellino, viene ricoverato e sottoposto ad intervento di
[...]
“Meniscectomia selettiva e condroabasione” con diagnosi di dimissione
“FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI
E IV° EMIPIATTO MEDIALE” (cfr certificato di dimissioni del 12.1.2013 e copia cartella clinica della in atti attore). Il dott. , CT Controparte_5 Persona_3 nominato in sede di ATP dal giudice di pace coordinatore il 10.10.2014 nella sua bozza di relazione del 13 dicembre 2014 conclude che a seguito dell'incidente avvenuto in data 8.12.2010 il “… a seguito al politrauma distorsivo del Parte_1 rachide cervicale, contusivo-distorsivo del ginocchio dx e sinistro e contusivo della mano sinistra, riportò soltanto lesioni delle parti molli dei segmenti scheletrici e delle articolazioni suddette (con conseguente intervento chirurgico di maniscectomia selettiva del menisco mediale del ginocchio dx). Le lesioni determinarono una ITT di giorni 5, cui fece seguito una ITP al 50% di giorni 50 ed una ITP al 25% di giorni 150. Al tipo di trauma sono esitati dei postumi, che, visto il periodo trascorso, possono considerarsi stabilizzati e valutabili in un danno biologico del tre per cento (3%) del totale”. …… “Sono state esibite numerose fatture di spese mediche sostenute per EURO 1350,74 di esborso totale, somma da considerarsi congrua per la patologia generata dal trauma stradale in oggetto e pertanto rimborsabile in toto”. (cfr bozza relazione di consulenza del CT in sede di
ATP). A seguito delle osservazioni alla relazione di CT, effettuate dal difensore dell'attore, il CT dott. in “parziale revisione della quantificazione Per_3 precedentemente descritta” valuta il danno biologico permanente nella misura del
3/4%, confermando tutto il resto. Le conclusioni della relazione tecnica redata in sede di ATP del CT dott. non possono essere condivise. Va infatti rilevato Per_3 che il certificato di avvenuta guarigione con postumi, rilasciato dal dott.
[...] in data 7.2.2011, riporta “Avellino 7.02.2011. Si attesta che il sig. Per_4
nato il [...] affetto da esiti di trauma cranico con colpo Parte_1 di frusta cervicale e vertigini per esiti di incidente stradale è clinicamente guarito con i postumi da valutare in sede medico legale. In fede per usi consentiti” (cfr copia certificato allegato in atti attore, depositato all'udienza del 3.2.2016).
L'ultimo certificato medico prima di quello di guarigione è del 20 gennaio 2011, a firma del neurologo dott. del reparto di Neurologia dell' Persona_5 [...]
. Pertanto è da ritenersi concluso il ciclo di cure e terapie e riposo con il Pt_2 certificato di avvenuta guarigione del 7.2.2011. Dopo il certificato di avvenuta
7 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi guarigione, e senza alcun altro certificato intermedio, solo in data 11.9.2013, e cioè dopo ben anni due e mesi sette, l'attore effettua una Risonanza Magnetica al ginocchio destro (cfr copia referto della R.M. della Radiologia Diagnostica srl di
Avellino a firma del dott. e, quindi, in data 11.10.2013 presso la Persona_2
Casa di Cura Malzoni – Villa dei Platani spa – di Avellino, viene ricoverato e sottoposto ad intervento di “Meniscectomia selettiva e condroabasione” con diagnosi di simissione “FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO
CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E IV° EMIPIATTO MEDIALE” (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti Controparte_5 attore). La mancanza di certificazione medica intermedia, tra il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011) e la data di risonanza magnetica (11.9.2013) ed intervento di Meniscectomia (11.10.2013), non permettono di ritenere che la
FRATTURA COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E
IV° EMIPIATTO MEDIALE (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti attore) sia riconducibile all'incidente per Controparte_5 cui è causa. Né l'attore ha fornito qualsiasi altro tipo di prova al riguardo. Pertanto deve ritenersi che a seguito dell'incidente per cui è causa l'attore è guarito alla data del 7.2.2011, come da certificato di guarigione prodotto, e che allo stesso deve essere riconosciuto solo il trauma distorsivo del rachide cervicale ai fini della valutazione di danno biologico permanente che, nella fattispecie, può essere determinato, come usualmente fatto in casi simili e tenuto anche conto delle valutazioni complessive della CT in sede di ATP, nella misura del 1,50%. In conseguenza di quanto rilevato, anche la inabilità temporanea va rapportata alla guarigione avvenuta in data 7.2.2011 e viene determinata in complessivi giorni 61
(incidente 8.12.2010, guarigione 7.2.2011), di cui: giorni 5 ITT;
giorni 25 ITP al 50%
e giorni 31 ITP al 25%. Le spese mediche vengono riconosciute in Euro 97,74 di cui
Euro 28,59 ricevuta ticket ASL AV n. 467123 del 20.1.2011; Euro 20,00 per fattura n. 1235 del 10.12.2010 per collare cervicale;
euro 46,15 fattura Radiologia
Diagnostica di Avellino n. 6507 del 14.12.2010. Non possono essere riconosciute le spese sostenute successive alla data di guarigione del 7.2.2011. Il tutto in ossequio al principio, sancito dalla Corte di Cassazione (20 gennaio 1999, n. 490), secondo il quale il Giudice, al fine di rendere la liquidazione del danno biologico il più possibile equa, ha il potere di adottare i criteri di liquidazione più adeguati in relazione alle peculiarità del caso concreto. Pertanto, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (risulta avere 60 anni), dell'entità e della natura delle lesioni subite, della durata dell'inabilità temporanea, tenuto conto delle considerazioni che precedono, assumendo a parametro di liquidazione i criteri usualmente adottati dalla giurisprudenza in casi analoghi, appare equo valutare l'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, in euro 2346,86 di cui euro 964,55 per danno biologico permanente (pari al 1,50%), euro 234,40 per 5
8 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi giorni di ITT (Euro 46,88 per ogni giorno di inabilità totale), euro 586,00 per 25 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, Euro 363,32 per i 31 giorni di ITP al
25%, Euro 198,59 per spese mediche documentate. Pertanto i danni conseguenti alle lesioni ammontano a complessivi Euro 2346,86 e, tenuto conto dell'attribuito concorso di colpa ad entrambi i conducenti ex art. 2054 II comma c.c., il risarcimento danni dovuto a per le lesioni riportate viene Parte_1 liquidato in Euro 1173,43 (pari al 50% di euro 2346,86) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Nell'altro viene riconosciuto relativamente al danno per lesioni personali e precisamente al danno morale e/o esistenziale, non essendo stato provato o allegato da parte attorea un danno ulteriore – quale la sofferenza contingente del danneggiato collegata alla patologia riportata – rispetto a quello risarcibile in base alle tabelle del danno biologico di lieve entità (D.M. 3 luglio
2003), tenuto conto dell'orientamento espresso dalla S.C. di Cassazione (cfr. Cass.
Civ. Sezioni Unite, sentenze nn. 26972/2008 e 3677/09). Al risarcimento dei danni di Euro 1173,43 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo vanno condannati i convenuti, in solido. In conclusione, la domanda va accolta parzialmente ed i convenuti e la società , in p.l.r.p.t., vanno Controparte_2 Controparte_3 condannati, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Euro 2566,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo (di cui Euro 1392,75 per risarcimento danni a cose ed Euro
1173,43 per risarcimento danni da lesioni). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dei convenuti, in solido, ivi comprese quelle dell'ATP, secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, in ragione del valore, della natura della causa e dell'attività espletata. Le spese relative alla CT tecnica, poste provvisoriamente a carico di parte attorea, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido. […]. Avverso tale decisione, formulava appello , Parte_1 per i seguenti motivi: errata valutazione delle risultanze istruttorie. Travisamento dei fatti, atteso che […] il giudice di prime cure erroneamente, ingiustamente ed immotivatamente dichiara , testimone escusso all'udienza del Testimone_1
20.10.2016 e -giova ripetersi- unico teste oculare del sinistro per cui è causa, inattendibile […]; errata interpretazione e applicazione dell'art. 2700 c.c., atteso che […] nella ricostruzione del sinistro de quo, interpretando ed applicando erroneamente l'art. 2700 c.c., si basa esclusivamente sulla ricostruzione operata dagli Agenti della Polstrada nel proprio verbale di accertamento, attribuendo a quest'ultimo fede privilegiata […]; errata applicazione dell'art. 116 c.p.c. in ordine alla valutazione della perizia tecnico ricostruttiva del sinistro in parola, nonché della consulenza preventiva medico-legale, atteso che […] il giudice di primo grado è incorso in un vizio di motivazione della sentenza emessa laddove non ha neppure motivato adeguatamente, in base ad idonei elementi istruttori
9 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del c.t.u. […]; violazione, errata interpretazione e applicazione dell'art. 2054, comma II c.c., atteso che […] la presunzione di pari responsabilità dei conducenti nella genesi di un sinistro non è configurabile allorquando, come nel caso di specie, emerga dalle risultanze dell'istruttoria di causa una responsabilità esclusiva ovvero preponderante di uno dei conducenti, nella circostanza dell'autovettura Audi A6
[…]; omessa liquidazione nel dispositivo del compenso professionale relativo alla C.T. Preventiva, atteso che […] il giudice di prime cure, pur avendo correttamente applicato il principio della soccombenza ponendo a carico dei convenuti in solido le spese del giudizio comprese quelle dell'ATP, non liquida in dispositivo il compenso professionale relativo alla predetta fase […]; errata quantificazione delle spese anticipate dal per CT a firma del perito Parte_1
, atteso che […] il GDP erroneamente quantifica le spese anticipate dal Per_1
a favore del perito in € 400,00 […] invece di € 512,40. Parte_1 Per_1
Per la conferma della sentenza, ferma l'inammissibilità e nullità dell'appello proposto, comunque infondato nel merito, insisteva per converso la unica appellata costituitasi. Controparte_1
Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando al merito, parzialmente fondato si ritiene l'appello così come proposto. Suscettibile di conferma, difatti, si ritiene la decisione oggetto di gravame, quantomeno nella parte in cui considera non superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.p.c. e nelle correlate statuizioni conseguenziali, salvo quanto si dirà in seguito.
10 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
Fermo infatti il principio secondo cui, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 20652 del 25/09/2009), non ci si può esimere dal rilevare come, secondo orientamento altrettanto consolidato La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8409 del 12/04/2011) all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004), essendosi anche specificato che detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007). Ebbene, nel caso di specie, in difformità da quanto sostenuto in gravame, non può dirsi sufficientemente fornita tale prova liberatoria ad opera dell'attore/appellante, le risultanze istruttorie e documentali raccolte in prime cure risultando tutt'altro che idonee a superare la richiamata presunzione. Dal verbale redatto dalla Polizia di Stato – Sezione di Avellino, intervenuta sui luoghi subito dopo l'accaduto, emerge difatti la seguente ricostruzione della dinamica del sinistro, elaborata anche alla stregua dei rilievi eseguiti e delle dichiarazioni raccolte dai soggetti involti: […] L'autovettura Audi A6 targata CD841BV percorreva la via De Gasperi, proveniente dal Versante dello Stadio – via
Annarumma/via Amoretti ed era diretta verso AV -centro/via E. Capozzi. A causa della sua velocità verosimilmente molto elevata, investiva l'autovettura Fiat ND targata BS814KS che sulla circostanza, proveniva dal senso opposto, dal versante di
Avellino centro - via E. Capozzi e si stava portando l'incrocio sito sulla sua sinistra
(dopo lo stabile della Guardia di Finanza) invadendo l'opposto senso di marcia senza tenere conto della linea bianca longitudinale continua di mezzeria e senza dare la dovuta precedenza all'autovettura Audi A6 targata CD841BV. L'urto avveniva sulla corsia dell'Audi e a met. 6,10 dallo spigolo dell'incrocio. L'impatto violentissimo tra la parte anteriore sinistra dell'Audi e la parte anteriore lato sinistro della Fiat ND targata BS814KS faceva fare un testa – coda a quest'ultima e la sbalzava nella corsia di provenienza a ridosso dell'area del secondo incrocio.
11 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi
L'autovettura Audi che si trovava già sotto l'azione frenante (ruota ant. sx) dopo l'impatto con la Fiat ND di cui sopra, riportava sul piano viabile altra doppia traccia di frenata mt. 9,90 (dx) e metri 14,50 (sx) convergente ancora verso destra ed investiva l'autovettura Fiat ND targata AV299565 in sosta regolare sulla medesima corsia percorsa dall'Audi, sullo spazio antistante la Caserma della
Guardia di Finanza. A causa del fortissimo urto, l'autovettura Fiat ND veniva scaraventata in avanti ovvero verso AV – centro per circa 40 metri e si ribaltava sulla sua fiancata sinistra sulla medesima corsia, mentre l'autovettura Audi ancora continuava la sua corsa anche dopo il suo secondo impatto e si fermava sulla corsia opposta a metri 66,90 dal primo punto di collisione contro la Fiat ND targata
BS814KS. A bordo dell'auto in sosta probabilmente non vi era nessuno […]. Quanto poi all'ulteriore materiale probatorio raccolto sul punto, il teste
, unico testimone oculare, risulta essere stato condivisibilmente Testimone_1 ritenuto inattendibile avendo fornito, come efficacemente sostenuto in sentenza, due versioni non pienamente coincidenti del medesimo sinistro, riferendo nell'immediatezza dei fatti che la Fiat ND era ferma al centro della carreggiata interessando leggermente la corsia opposta (v. dichiarazioni rese agli agenti), e in corso di causa che detta autovettura (ndr Audi A6), nell'effettuare il sorpasso, invadeva l'opposta corsia di marcia ed andava ad investire in pieno una Fiat ND che proveniva dalla opposta direzione ed era ferma nella propria corsia in attesa di svoltare in una traversa posta sulla propria sinistra (v. deposizione in atti). Il fatto che il veicolo attoreo avesse comunque già intrapreso una manovra di svolta a sinistra, interessando leggermente la corsia opposta, nel mentre dal lato opposto sopraggiungeva il veicolo convenuto, del resto, è stato ritenuto maggiormente compatibile anche dal CT nominato in corso di causa per la ricostruzione della dinamica del medesimo sinistro, il quale - come invero ribadito anche in sentenza - si è così espresso sul punto, previa analisi obiettiva di tutti i dati raccolti con gli opportuni riscontri sul campo, ivi compresi lo stato dei luoghi, i punti di impatto e i danni ai veicoli, e debito studio tecnico dell'insieme: l'otto dicembre del 2010 alle ore 21.15 circa l'attore alla Parte_1 guida della sua Fiat ND targata BS814KS in Avellino percorre via De Gasperi in direzione dello stadio comunale, giunto nell'area di incrocio con via Pontieri inizia una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto Audi A6 targato CD841BV il cui conducente, tenta una manovra elusiva per evitare l'impatto senza riuscirvi perché nel frattempo il , vista la situazione in cui si viene a trovare arresta la Parte_1 sua marcia interessando leggermente la corsia opposta (v. testualmente CT in atti, sulla ricostruzione dinamica dell'evento). Le richiamate contraddizioni, in uno alle risultanze documentali e tecniche sin qui ricostruite, costituiscono senza dubbio elementi di natura oggettiva
12 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi rilevanti ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste escusso, che per condivisa giurisprudenza afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019). Orbene, tali elementi circa il dipanarsi dell'incidente, se da un lato attestano che il veicolo convenuto ha tenuto senza dubbio una velocità tutt'altro che consona allo stato dei luoghi e ai limiti ivi presenti (v. sul punto CT riportata anche in sentenza, secondo cui La distruzione di tre veicoli, lo spazio occupato dalla scena del disastro: inizio azione frenante e arresto statico finale del veicolo convenuto pari a 84,10; sono più che sufficienti per stabilire che la velocità tenuta nelle circostanze dal convenuto era ben oltre i 50 Km/h Controparte_2 prescritti in tale luogo), dall'altro lato non consentono, tenuto conto di quanto ci si appresta ad esporre circa la relativa condotta, di ritenere provato, in positivo, l'attore/appellante abbia effettivamente fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa posto a suo carico. Anche a voler prescindere dalla conclamata contestazione dell'infrazione per violazione dell'art. 145, commi 2° e 10° del CDS, non espressamente menzionata in sentenza (v. motivazione), il veicolo attoreo (id est: Fiat ND tg BS814KS), come desumibile dall'insieme delle risultanze documentali ed istruttorie sin qui riportate, ha comunque intrapreso una manovra di svolta a sinistra nel mentre dal senso opposto di marcia sopraggiunge a forte velocità il veicolo convenuto. A ciò deve aggiungersi il fatto che lo scontro è avvenuto previo interessamento - seppure leggermente - della corsia di marcia opposta ad opera dello stesso, che aveva medio tempore arrestato la propria corsa, il tutto su di un fondo stradale bituminoso ed asciutto, nel percorrere un tratto di strada rettilineo in discesa con visibilità buona e sufficiente illuminazione nonostante le ore notturne (v. ancora verbale Polizia in atti). Si tratta, in altri termini, di elementi che non appaiono sufficienti a ritenere: né che lo scontro sia dipeso dal solo comportamento colposo della controparte procedente nella direzione opposta, né che il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento, vista anche, in uno al generale dovere di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale (v. art. 140 CDS), la consistenza altamente qualificata della diligenza richiesta in caso
13 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi di svolta (v. art. 145 CDS, che impone - tra l'altro - di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi, nonché per voltare a sinistra di non imboccare l'altra strada contromano e di usare la massima prudenza, e di non eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente). In altre parole, ferma la non sufficienza in ogni caso della colpa, sia pure grave, dell'altro conducente (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8409 del 12/04/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15434 del 10/08/2004; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007), non sono concretamente emersi, elementi da cui desumere l'oggettiva impossibilità da parte dell'attore all'atto della manovra intrapresa di avvistare preventivamente il veicolo convenuto e di osservarne tempestivamente il sopraggiungere, seppure rapido, inatteso e/o repentino. Costituisce principio parimenti consolidato in giurisprudenza, d'altra parte, l'affermazione secondo cui Il conducente ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992; Sez. 4, n. 44548 del 17/09/2009), ferma l'ulteriore precisazione che In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007). A ben guardare, quindi, l'apprezzamento dell'insieme delle risultanze in atti non avrebbe comunque potuto ritenersi sufficiente al pieno superamento della presunzione ritenuta dal GDP, con tutto ciò che ne consegue in punto di infondatezza dell'appello, così come proposto sul punto. Quanto agli ulteriori motivi di gravame, e in particolare alle censure articolate circa la non conformità delle statuizioni di cui alla sentenza appellata con le risultanze dell'espletato ATP, per converso espressosi per la piena compatibilità eziologica tra evento verificatosi e lesioni lamentate (v. relazione peritale in atti), giova precisare come secondo consolidata giurisprudenza, Nel nostro ordinamento vige il principio "judex peritus peritorum", in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente
14 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014). Nel caso di specie, in piena coerenza con i menzionati principi giurisprudenziali, il Giudice di prime cure risulta aver dato compiutamente atto delle ragioni a fondamento della condivisione solo parziale delle risultanze peritali in atti e della conseguente decurtazione della percentuale di danno ivi riconosciuta, mettendo in evidenza, in sede di determinazione dell'entità dei postumi permanenti, come Dopo il certificato di avvenuta guarigione, e senza alcun altro certificato intermedio, solo in data 11.9.2013, e cioè dopo ben anni due e mesi sette, l'attore effettua una Risonanza Magnetica al ginocchio destro… La mancanza di certificazione medica intermedia, tra il certificato di avvenuta guarigione (7.2.2011) e la data di risonanza magnetica (11.9.2013) ed intervento di
Meniscectomia (11.10.2013), non permettono di ritenere che la FRATTURA
COMPLESSA DEL MENISCO INTERNO CONDROPATIA DI GRADO III° CFI E IV°
EMIPIATTO MEDIALE (cfr certificato di dimissioni del 12.10.2013 e copia cartella clinica della in atti attore) sia riconducibile all'incidente per Controparte_5 cui è causa. Né l'attore ha fornito qualsiasi altro tipo di prova al riguardo. Pertanto deve ritenersi che a seguito dell'incidente per cui è causa l'attore è guarito alla data del 7.2.2011, come da certificato di guarigione prodotto… (v. testualmente sentenza in atti). La predetta motivazione, inequivocamente incentrata sui deficit probatori riscontrati sul punto, appare per vero del tutto coerente con l'altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui In materia di risarcimento del danno alla salute, l'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all'equità, atteso che in via equitativa può determinarsi la misura del risarcimento del danno, non l'esistenza dello stesso (Sez. 3, Sentenza n. 23425 del 04/11/2014), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (fra le tante da ultimo Cass. 15 dicembre 2017, n. 30218) (v. da ultimo Sez. 6, Ordinanza n.15521 del 7/06/2019). Venendo alle censure concernenti l'omessa liquidazione dei compensi relativi alla fase dell'ATP debitamente svoltasi, effettivamente dal dispositivo
15 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi della sentenza non emerge l'avvenuta considerazione degli stessi nell'elencazione dei compensi liquidati (v. dispositivo sentenza appellata), con tutto ciò che ne consegue in punto di necessaria liquidazione dei medesimi in questa sede, in applicazione delle tabelle ratione temporis vigenti, in € 1.315,00, tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni ivi trattate. A soluzioni dissimili deve giungersi con riferimento alle spese concernenti la CT espletata in corso di causa, atteso che, al di là di ogni altra questione, le fatture indicate in appello (v. fatture nn. 00041 del 27.06.2017 e 00005 del 16.01.2018 di cui in atti) risultano univocamente riferibili all'importo (netto) di € 400,00, liquidato in corso di causa per le relative spettanze (v. decreto liquidazione in atti dell'11/01/2018, recante la liquidazione dell'importo di € 400,00 oltre Iva e CP nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, unica dizione non espressamente riproposta in sentenza, ma meramente riproduttiva di oneri e/o accessori comunque dovuti per legge), già posto in sentenza a carico dei convenuti in solido (v. punto 4) del dispositivo).
Alla stregua di quanto precede, dunque, in parziale accoglimento dell'appello proposto, potrà riformarsi la sentenza gravata nella sola parte in cui non liquida i compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam, da ultimo liquidati in € 1.315,00, condannando per l'effetto i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 1.315,00 a titolo di compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam, con correlata conferma per il resto della medesima sentenza, stante l'infondatezza, per le ragioni sin qui esposte, degli altri motivi di appello. Sulle spese Quanto alle spese del presente giudizio, l'accoglimento in minima parte dell'appello (id est: nella sola parte concernente l'omessa liquidazione delle spese dell'ATP) ne consente la compensazione per l'intero tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Avellino n. 5048/2018, pubblicata in data 10.12.2018 e non notificata, nei confronti di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di _2
, rimasto contumace, respinta ogni altra istanza deduzione ed
[...] eccezione, così provvede: accoglie in parte l'appello così come proposto;
16 Tribunale di Avellino n. 2245/2019 R.G. Affari Civili Contenziosi riforma la sentenza appellata, nella sola parte in cui non liquida i compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore di € 1.315,00 a titolo di compensi relativi all'accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c. svoltosi ante causam; conferma per il resto la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in data 19/11/2024, entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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