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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1846/2022 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
– C.F. e P.IVA. ,) rapp.to e difeso da Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Leonardo La Marca ,presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1 in p.l.r.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura interna
RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Luciana Zeccardo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 la parte ricorrente impugnava intimazione di pagamento n. 071 2022 9001 0733 23/000, notificata il 19.04.2022, e parzialmente fondata sulle cartelle di pagamento n. 012 2011 0018 8496 70 000 presuntivamente notificata il 6.12.2012 anno 2010, 2011, dell'importo di € 4.584,73 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2012 0007 9004 22 000 CP_1 presuntivamente notificata il 9.4.2013 anno 2011, 2012, dell'importo di € 4.508,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2013 0016 5523 34 000 presuntivamente notificata il 13.2.2015 CP_1 anno 2012, 2013, dell'importo di € 1799,58 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 CP_1 2014 0008 0981 12 000 presuntivamente notificata il 24.9.2015 anno 2013, 2014, dell'importo di € 1.853,94 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2015 0010 2291 08 000 CP_1
1 presuntivamente notificata il 1.12.2012 anno 2015 dell'importo di € 1.846,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni. La stessa eccepiva la prescrizione quinquennale maturata CP_1 successivamente alla cartella.
Si costituivano le parti resistenti e chiedevano il rigetto del ricorso, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente sentenza. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1,
24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
2 La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la
S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016). Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella
3 di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successiva alla notifica della cartella.
La contestazione si risolve nella contestazione dell'esistenza del diritto dei resistenti (nei rispettivi titoli) di agire in executivis con la conseguenza che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ed infondate si rilevano le eccezioni dei resistenti in punto di tardività della stessa per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, essa nel merito va accolta.
Ritenuto in via preliminare sussistente l'interesse ad agire essendo l'intimazione opposta autonomo atto suscettibile di esecuzione forzata per l'intera somma indicata, si osserva quanto segue. Nella fattispecie de qua è documentato che l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9001 0733 23/000, notificata in data 19/04/2022, ha ad oggetto le cartelle: n. 012 2011 0018 8496 70 000 notificata il 6.12.2012, dell'importo di € 4.584,73 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
CP_1 n. 012 2012 0007 9004 22 000, notificata il 9.4.2013 anno 2011, 2012, dell'importo di € 4.508,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2013 0016 5523 34 000, notificata il CP_1 13.2.2015, dell'importo di € 1.799,58 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2014 CP_1
4 0008 0981 12 000, notificata il 24.9.2015, dell'importo di € 1.853,94 avente ad oggetto rate CP_1 premio e sanzioni;
n. 012 2015 0010 2291 08 000, notificata il 1.12.2012 dell'importo di € 1.846,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni. L'ader precisava che in data 04/02/2017, aveva CP_1 provveduto alla notifica della intimazione di pagamento n. 01220179000425547000, interrompendo così la prescrizione. In vero questo Giudicante, rileva che la notifica dell'intimazione n. 01220179000425547000 non si sia perfezionata, in quanto non vi è prova dell'invio della PEC di notifica con relativa ricevuta di mancata consegna.
La disciplina in materia è contenuta nel D.P.R. N.602/1973, che all'26, comma 2 prevede che qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante posta elettronica certificata ma l'agente della riscossione riscontri che la casella di posta del destinatario sia invalida, o disattiva, o satura, deve procedere secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1 bis del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 60, comma 5 del D.P.R. 600/1973, e quindi: - deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da InfoCamere S.c.p.a. e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso portale, per la durata di 15 giorni;
- nel caso in cui la casella di posta risulti satura, prima del deposito telematico occorre procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo;
- in seguito, deve essere inviata al destinatario una raccomandata senza avviso di ricevimento che lo informi dell'avvenuto deposito telematico dell'atto, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ufficio. L'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio la copia dell'avviso (ex art. 8, D.P.R. 68/2005) con cui il gestore del servizio PEC comunica al mittente la mancata consegna al destinatario, mentre non è sufficiente la sola produzione della copia della raccomandata informativa successiva al deposito telematico (denominata “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973”). Pertanto, la notifica dell'intimazione n. 01220179000425547000 non può dirsi perfezionato, e dunque in assenza di ulteriori e validi atti interruttivi, la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle risulta maturata, ai sensi dell'art. 3 comi 9-10 della Legge n. 335/1995.
Ne deriva che l'opposizione è fondata e che tale ultima intimazione va annullata con riferimento ai suddetti avvisi.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Monica d'Agostino
5
In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1846/2022 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
– C.F. e P.IVA. ,) rapp.to e difeso da Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Leonardo La Marca ,presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna CP_1 in p.l.r.t. rappresentata e difesa dall'avvocatura interna
RESISTENTE
E
in persona del legale r.p.t rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv.to Luciana Zeccardo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 la parte ricorrente impugnava intimazione di pagamento n. 071 2022 9001 0733 23/000, notificata il 19.04.2022, e parzialmente fondata sulle cartelle di pagamento n. 012 2011 0018 8496 70 000 presuntivamente notificata il 6.12.2012 anno 2010, 2011, dell'importo di € 4.584,73 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2012 0007 9004 22 000 CP_1 presuntivamente notificata il 9.4.2013 anno 2011, 2012, dell'importo di € 4.508,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2013 0016 5523 34 000 presuntivamente notificata il 13.2.2015 CP_1 anno 2012, 2013, dell'importo di € 1799,58 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 CP_1 2014 0008 0981 12 000 presuntivamente notificata il 24.9.2015 anno 2013, 2014, dell'importo di € 1.853,94 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2015 0010 2291 08 000 CP_1
1 presuntivamente notificata il 1.12.2012 anno 2015 dell'importo di € 1.846,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni. La stessa eccepiva la prescrizione quinquennale maturata CP_1 successivamente alla cartella.
Si costituivano le parti resistenti e chiedevano il rigetto del ricorso, contrastando la domanda della ricorrente ed argomentando in merito all'insussistenza delle eccezioni proposte. Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa, come da presente sentenza. In primo luogo occorre procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta.
In materia di entrate previdenziali, il contribuente può avvalersi di molteplici strumenti di tutela.
È prevista l'opposizione al ruolo per motivi attinenti esclusivamente il merito della pretesa contributiva davanti al Giudice del lavoro ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle di pagamento (successivamente avvisi di addebito).
È possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni afferenti la pignorabilità dei beni o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, da proporsi davanti al Giudice del lavoro se l'esecuzione non è iniziata ovvero davanti al Giudice dell'esecuzione se la stessa è iniziata.
È infine ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per vizi formali del titolo esecutivo ovvero della procedura di riscossione esattoriale.
Nello specifico la suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che (Cass. 18256/2020) il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1,
24, 25,29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente invero al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999,
n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento e/o comunque degli atti presupposti, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
2 La Corte di Cassazione ha statuito che “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la
S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una ”relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del
2016). Quel Giudice ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n. 29294 del 2019;
n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
Premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione
(per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019); Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti
(nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)”. A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte
(ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella
3 di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Ancora il Giudice della legittimità con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”.
Dette pronunce hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019); Quanto agli oneri di allegazione poi, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019);
Deve quindi ritenersi che ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, debbano ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse.
Nel caso di specie parte ricorrente ha eccepito la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria successiva alla notifica della cartella.
La contestazione si risolve nella contestazione dell'esistenza del diritto dei resistenti (nei rispettivi titoli) di agire in executivis con la conseguenza che l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ed infondate si rilevano le eccezioni dei resistenti in punto di tardività della stessa per violazione del termine di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene ciò posto in tema di ammissibilità e qualificazione della proposta opposizione, essa nel merito va accolta.
Ritenuto in via preliminare sussistente l'interesse ad agire essendo l'intimazione opposta autonomo atto suscettibile di esecuzione forzata per l'intera somma indicata, si osserva quanto segue. Nella fattispecie de qua è documentato che l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9001 0733 23/000, notificata in data 19/04/2022, ha ad oggetto le cartelle: n. 012 2011 0018 8496 70 000 notificata il 6.12.2012, dell'importo di € 4.584,73 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
CP_1 n. 012 2012 0007 9004 22 000, notificata il 9.4.2013 anno 2011, 2012, dell'importo di € 4.508,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2013 0016 5523 34 000, notificata il CP_1 13.2.2015, dell'importo di € 1.799,58 avente ad oggetto rate premio e sanzioni;
n. 012 2014 CP_1
4 0008 0981 12 000, notificata il 24.9.2015, dell'importo di € 1.853,94 avente ad oggetto rate CP_1 premio e sanzioni;
n. 012 2015 0010 2291 08 000, notificata il 1.12.2012 dell'importo di € 1.846,56 avente ad oggetto rate premio e sanzioni. L'ader precisava che in data 04/02/2017, aveva CP_1 provveduto alla notifica della intimazione di pagamento n. 01220179000425547000, interrompendo così la prescrizione. In vero questo Giudicante, rileva che la notifica dell'intimazione n. 01220179000425547000 non si sia perfezionata, in quanto non vi è prova dell'invio della PEC di notifica con relativa ricevuta di mancata consegna.
La disciplina in materia è contenuta nel D.P.R. N.602/1973, che all'26, comma 2 prevede che qualora la cartella esattoriale sia notificata mediante posta elettronica certificata ma l'agente della riscossione riscontri che la casella di posta del destinatario sia invalida, o disattiva, o satura, deve procedere secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1 bis del D.P.R. 602/1973 in combinato disposto con l'art. 60, comma 5 del D.P.R. 600/1973, e quindi: - deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da InfoCamere S.c.p.a. e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello del deposito, del relativo avviso nello stesso portale, per la durata di 15 giorni;
- nel caso in cui la casella di posta risulti satura, prima del deposito telematico occorre procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo;
- in seguito, deve essere inviata al destinatario una raccomandata senza avviso di ricevimento che lo informi dell'avvenuto deposito telematico dell'atto, senza ulteriori adempimenti a carico dell'ufficio. L'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio la copia dell'avviso (ex art. 8, D.P.R. 68/2005) con cui il gestore del servizio PEC comunica al mittente la mancata consegna al destinatario, mentre non è sufficiente la sola produzione della copia della raccomandata informativa successiva al deposito telematico (denominata “comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973”). Pertanto, la notifica dell'intimazione n. 01220179000425547000 non può dirsi perfezionato, e dunque in assenza di ulteriori e validi atti interruttivi, la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle risulta maturata, ai sensi dell'art. 3 comi 9-10 della Legge n. 335/1995.
Ne deriva che l'opposizione è fondata e che tale ultima intimazione va annullata con riferimento ai suddetti avvisi.
Le spese del giudizio, attese le evoluzioni giurisprudenziali ed i contrasti ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine e la decorrenza della prescrizione, nonché il rigetto della domanda relativa alla pretesa cancellazione della ricorrente dalla Gestione Separata
Liberi Professionisti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del Giudice dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione;
- compensa per intero tra le parti le spese e competenze di lite.
Avellino, 15.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Monica d'Agostino
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