Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in persona del Giudice del Lavoro, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 233 del ruolo generale per l'anno 2023,
vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 08.05.1971, difeso dagli avv.ti Giuseppe Barreca e Francesco Cristiani;
ricorrente e
(C.F.: Controparte_1
) e (C.F.: P.IVA_1 Controparte_2
) in persona dei legali rappresentanti in carica pro tempore, difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
resistente nonché
e ; Controparte_3 CP_4
resistenti contumaci provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l' Controparte_1
ed il , chiedendo: “-in via preliminare,
[...] CP_1 Controparte_2
1
-nel merito, previa eventuale disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe nonché della clausola contenuta a pagina 15 del D.R. n. 713 secondo la quale «Gli incarichi devono essere stati formalmente conferiti con provvedimenti del Rettore, del
Direttore Generale o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle
Strutture Universitarie», accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, -attribuire al
Dott. il punteggio complessivo di 40,12 punti, in luogo dei 36,6 che Parte_1
gli sono stati erroneamente attribuiti nel D.R. n.1672; -accertare e dichiarare che il
Dott. è il vincitore della procedura selettiva per la progressione Parte_1 economica orizzontale all'interno della categoria EP di cui al D.R. n.713, disponendo la collocazione dello stesso al primo posto della graduatoria in luogo della Dott.ssa e, per l'effetto, -ordinare alle Controparte_3
amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di assegnare il Dott. al primo posto della graduatoria della Categoria EP della Parte_1 suddetta procedura selettiva;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
A tale fine, espone: di aver concorso, in qualità di funzionario appartenente alla categoria EP - posizione economica 1, area tecnico scientifica ed elaborazione dati, attualmente Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo e dell'Ufficio
Tirocini e Coordinamento Didattico dell' Controparte_5
, alla «Procedura Selettiva per la progressione economica orizzontale
[...] all'interno della categoria, ai sensi dell'art.79 C.C.N.L. 2006/2009 del Comparto
Università, riservate al personale tecnico – amministrativo e bibliotecario, in servizio presso l' di con rapporto Controparte_5 CP_1
di lavoro a tempo indeterminato e determinato – Anno 2022», indetta con D.R. n.
713 del 07.06.2022, indicando con autocertificazione i titoli posseduti che erano stati valutati dalla Commissione secondo i criteri determinati ai sensi dell'art. 5 del bando;
che gli atti della procedura erano stati approvati con D.R. n. 1672 del 16.12.2022 il quale, per la categoria EP, dichiarava vincitori la dott.ssa Controparte_3
(36,9 punti) ed il dott. (36,785 punti), classificatisi rispettivamente al CP_4
primo e al secondo posto della graduatoria, davanti ad esso ricorrente (terzo classificato con 36,6 punti); che illegittimamente l'amministrazione non aveva
2 valutato tra i titoli da esso vantati n. 351 incarichi di responsabile del procedimento
(343 incarichi in convenzione e 8 in convenzione Alternanza Scuola Lavoro), per un totale di 3,51 punti, ed inoltre aveva omesso il conteggio di un anno di anzianità, per
0,1 punti.
Si sono ritualmente costituiti la Controparte_1 ed il , resistendo alla domanda. Controparte_2
Non si sono invece costituiti i convenuti e , Controparte_3 CP_4
di cui va dichiarata la contumacia.
La domanda va respinta.
Il ricorrente lamenta il mancato conteggio di n. 351 incarichi di responsabile del procedimento (343 incarichi in convenzione e 8 in convenzione Alternanza Scuola
Lavoro), per un totale di punti 3,51, non attribuitigli nell'ambito della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale, anno 2022, riservata al personale tecnico–amministrativo e bibliotecario in servizio presso l' Controparte_5
di .
[...] CP_1
Condividendo le riflessioni di parte resistente, si rileva che l'art. 5 del bando, tabella
5, relativamente alla categoria EP, lettera “B) Arricchimento professionale”, prevedendo che “Gli incarichi devono essere stati formalmente conferiti con provvedimenti del Rettore, del Direttore Generale o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle strutture Universitarie”, intende escludere, quale lex specialis, dalla valutazione (dei titoli rilevanti ai fini dell'“arricchimento professionale”) le responsabilità di quei procedimenti che siano attribuiti in ragione della mera posizione organizzativa rivestita dal Responsabile di Area/Struttura, essendo siffatta voce già remunerata tramite l'indennità di responsabilità attribuita ai funzionari preposti all'unità organizzativa, ai sensi degli art. 75-76 del CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, attualmente vigente.
In particolare, secondo le allegazioni di parte resistente non contestate dal ricorrente, quest'ultimo percepisce, ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del Contratto Collettivo
3 Integrativo 2018, un'indennità di posizione pari ad € 11.500 annui, a cui va aggiunta l'indennità di risultato prevista in percentuale variabile tra il 10% e il 30 % della retribuzione di posizione sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, che il ricorrente ha sempre ricevuto al tasso percentuale massimo.
Ne deriva l'inconferenza della documentazione attorea poiché da essa non emerge un incarico assegnato formalmente all'interessato tramite provvedimenti del Rettore, del Direttore Generale o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle
Strutture Universitarie, ma soltanto l'approvazione del testo di convenzioni, con soggetti terzi pubblici o privati, per lo svolgimento di attività di tirocinio di competenza dell'Area programmazione e Sviluppo di cui è responsabile il ricorrente.
Non a caso, trattasi di delibere del Senato Accademico inoltrate all'Area
Programmazione e Sviluppo e non anche all'interessato quale responsabile del procedimento.
Correttamente, dunque, l'amministrazione, in conformità al requisito formale previsto nel bando, non ha conteggiato in suo favore gli invocati n. 351 incarichi di responsabile del procedimento.
In secondo luogo, l'attore deduce la violazione del principio del cd. “soccorso istruttorio”, assumendo che la omessa valutazione dei titoli in suo possesso, che gli avrebbero consentito di collocarsi al primo posto della graduatoria nell'ambito della procedura selettiva per la progressione economica orizzontale in questione, si fonda sulla mancanza di allegazione dei provvedimenti di conferimento dei relativi incarichi che, in quanto esistenti, avrebbero potuto essere prodotti in un momento successivo, non rinvenendosi nel bando alcun obbligo di allegazione della suddetta documentazione.
Sennonché, nell'odierno giudizio, non si verte nell'ipotesi di mancata allegazione di titoli realmente posseduti, bensì in quella di inesistenza di titoli, derivante dalla assenza di incarichi formalmente conferiti allo stesso con provvedimenti del Rettore, del Direttore Generale o con provvedimenti deliberati dagli organi collegiali delle strutture Universitarie.
4 A tal fine, quanto alla documentazione presentata per la valutazione degli incarichi di responsabile del procedimento, si evidenzia che l'istante, alla voce che richiedeva l'indicazione degli “Estremi Atto di conferimento e/o Identificativo
Gara/Procedura”, a pag. 10 dell'allegato 3 al D.R. 713 del 07.06.2022
“Autocertificazione dei titoli valutabili nella progressione economica all'interno della categoria contrattuale di appartenenza”, ha correttamente inserito, per i 28 incarichi che sono stati utilmente conteggiati, gli estremi dei provvedimenti di formale conferimento dell'incarico (27 decreti rettorali e un decreto del presidente pro tempore del Co.R.U.C.), laddove, per i 351 incarichi non conteggiati in suo favore, ha inserito il numero di repertorio e l'anno della stipula della convenzione, sotto la voce “N. Registro Convenzioni – Area Programmazione e Sviluppo”, senza che siffatta ipotesi di svolgimento dell'incarico di responsabile del procedimento fosse presente alla citata pagina 10 dell'allegato 3 al D.R. n. 713 del 07.06.2022, il quale, come si è detto, prevede unicamente gli “Estremi Atto conferimento e/o
Identificativo Gara/Procedura”.
Si aggiunga che la Commissione giudicatrice ha richiesto alla Segreteria del
Rettorato ed alla Segreteria della Direzione Generale, tramite il responsabile del procedimento (nota prot. n. 1066 del 30.11.2022, all. n. 8 fascicolo resistente), copia degli atti di incarico conferiti al ricorrente dal 2016 al 2021, e che, in data 02.12.2022, le suddette Segreterie hanno riscontrato la richiesta rappresentando l'assenza degli atti in questione per i quali, dunque, non è ipotizzabile una mancanza di allegazione rimediabile attraverso il soccorso istruttorio. Né, va detto, il ricorrente ha proceduto al loro deposito nel presente giudizio.
L'attore eccepisce ancora la nullità della disposizione del bando che circoscrive il novero degli incarichi di responsabile del procedimento computabili per l'attribuzione di punteggio a quelli conferiti formalmente, in quanto contraria all'art. 5 L. n. 240/1990 per il quale “1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo
5 procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4)”.
Anche tale doglianza non ha pregio.
Condividendo nuovamente sul punto le argomentazioni di parte resistente, si osserva che la clausola del bando contestata non intende limitare l'operatività dell'art. 5 L. n.
241/1990, avendo la più limitata funzione di circoscrivere la valutazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle procedure di progressione economica, ai soli incarichi di responsabile del procedimento espressamente conferiti con una nomina formale, senza considerare quelli imputati in ragione della mera posizione organizzativa rivestita di Responsabile di Area/Struttura. In altri termini, l'art. 5 L.
n. 241/1990, che è disposizione di natura organizzativa a carattere suppletivo per l'assegnazione del singolo procedimento ad un pubblico dipendente che sia da referente verso i terzi, non può certo vincolare la discrezionalità amministrativa dell'ente in fase di individuazione dei titoli valutabili ai fini della progressione economica dei propri dipendenti, trattandosi di materia che il legislatore ha rimesso alla contrattazione integrativa (cfr. art. 42, comma 3, lett. c, CCNL Università e
Ricerca: “Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche di cui agli artt. 64 e 66”).
In ragione di quanto esposto, rimane assorbita l'ulteriore doglianza attorea relativa all'omesso conteggio di un anno di anzianità per 0,1 punti, atteso che la legittimità dell'operato dell'amministrazione, che ha disconosciuto i n. 351 incarichi tra i titoli utilmente valutabili in favore del ricorrente ai fini della progressione economica, rende superfluo l'esame della questione afferente all'attribuzione di 0,5 punti, anziché di 0,6 punti, in quanto, pure attribuendo 0,1 punti, l'attore sarebbe posizionato egualmente al terzo posto della impugnata graduatoria.
Stante la particolarità della questione controversa, possono essere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dei convenuti e , ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_3 CP_4
deduzione disattesa:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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