Articolo 3 della Legge 10 luglio 1952, n. 901
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 agosto 1952
Art. 3.
Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende, di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, e' consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.
Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.
Entrata in vigore il 7 agosto 1952