Art. 3.
Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende, di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, e' consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.
Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.
Per la riscossione degli interessi sui titoli al portatore di debito pubblico, compresi i buoni del Tesoro poliennali, da parte dell'Amministrazione postale, delle aziende, di credito e degli istituti considerati nell'art. 1, e' consentito presentare le cedole, distintamente per specie di prestito e per emissione, ordinate secondo il taglio ed accompagnate da elenchi riepilogativi per ciascuna scadenza, debitamente muniti del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore e firmati come al secondo comma dello stesso art. 1, contenenti l'indicazione della quantita' e dell'importo delle cedole medesime, sia per taglio, che in complesso.
Sul rovescio di ciascuna cedola dovra' essere apposto lo stesso timbro applicato sull'elenco riepilogativo.