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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
KA AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
-Il Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5036/2023 R.G. avente ad oggetto domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F. 1
), presso il cui studio elettivamente Parte_2 (C.F. C.F. 2 domicilia in Sant'AS (Na) alla Via Emilio Merone n. 46
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F,
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. 3
,dall'avv. Maria Cristina Mauriello (C.F. presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Giuseppe
Cosenza n.53
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, le pari insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e, dunque, chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Pm concludeva in data 24 giugno 2025 in senso favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso depositato in data 30.10.2023, proponeva ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e dunque chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia (NA) in data
31.08.2002 (atto n. 360, parte II, seria A, anno 2002) e dal quale non erano nati figli ed all'esito del passaggio in giudicato di tale sentenza, previo decorso di un anno dalla data di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili del predetto matrimonio. A sostegno della domanda la ricorrente premesso di essersi sposata con rito concordatario in
Castellammare di Stabia in data 31.08.2002 con Controparte_1 e che dal matrimonio non era nati figli, deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'infedeltà del marito, il quale dissipava il proprio patrimonio in relazioni extraconiugali. La Parte_1 inoltre, accusava il marito di averle
,
impedito di lavorare in quanto, essendo all'estero per lunghi periodi per svolgere la professione di chef, desiderava che la moglie si dedicasse esclusivamente alla cura della casa e delle faccende domestiche e, di conseguenza, prometteva di farsi carico di tutte le spese ed esigenze della ricorrente;
tuttavia, intraprese nuove relazioni sentimentali, il _1 lasciava la Parte_1 privandola di ogni sostegno economico. Parte ricorrente asseriva altresì che il marito, impedendole di lavorare e rendendo pubblica la sua nuova relazione extraconiugale, avesse esercitato violenza economica e psicologica sulla moglie e leso il suo onore e la sua dignità. concludeva dunque chiedendo: di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lo stesso contratto;
di porre a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1 una tantum pari ad euro 80.000,00; di condannare altresì il _1 al risarcimento del danno da illecito endofamiliare causato alla moglie, rimettendone la quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. al giudicante.
Si costituiva in giudizio, in data 14.02.2024, Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ed a quella di divorzio, ma imputando la crisi coniugale alla moglie, la quale si mostrava da sempre indifferente e distaccata verso il marito e mai acconsentiva a seguirlo durante le sue esperienze lavorative all'estero. Il resistente contestava dunque i fatti dedotti dalla ricorrente negando di averle impedito di lavorare, di non averla più sostenuta economicamente e di aver leso la sua dignità rendendo pubblica la sua nuova relazione, in quanto tale unione sarebbe sorta solo successivamente alla separazione di fatto dei coniugi avvenuta nel 2019, allorquando la ricorrente lasciava il marito fuori casa senza i suoi effetti personali. Il _1 concludeva pertanto chiedendo la separazione dalla Parte_1 con rigetto delle richieste di addebito, di mantenimento e di risarcimento del danno endofamiliare dalla stessa avanzate ed all'esito pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 19.03.2024 i coniugi venivano sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Il giudice delegato adottava quindi i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e, dunque, autorizzava i coniugi a vivere separatamene e poneva a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento della stessa e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava alla successiva udienza del
24.03.2025 per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e riportatesi le parti alle rispettive richieste con le relative note, con ordinanza del 30.04.2025, la causa veniva rimessa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM. Quest'ultimo, in data 24.06.2025, rendeva le proprie conclusioni.
Preliminarmente si rammenta che l'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Dunque, avendo la ricorrente chiesto, sin dal ricorso introduttivo sia la pronuncia di separazione che quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio in questa sede è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulla domanda di separazione e successivamente, previo passaggio in giudicato della presente sentenza e decorso un anno dall'udienza di prima comparizione, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso e venendo al merito della domanda di separazione, ritiene il
Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi [...] Parte_1 e
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato _1
.
una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi vivano separati da tempo ed in Paesi lontani, la nuova relazione sentimentale intrattenuta dal resistente, le reciproche accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Passando alle statuizioni di carattere accessorio, ha richiestoParte_1 la pronuncia di separazione addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la relativa richiesta non può essere accolta.
Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005
n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1,
27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica"
(Cass. civ., 18074/2014).
Nel caso di specie, mentre la Parte_1 accusava il marito di infedeltà coniugale e di averle impedito di trovare una realizzazione nel mondo del lavoro al fine di soggiogarla economicamente, il _1 imputava la crisi coniugale alla moglie, la quale non seguiva il marito nei suoi spostamenti di lavoro pur non avendo
-
impegni di lavoro propri- così non supportando il coniuge e costringendo la coppia a vedersi solo sporadicamente. Tuttavia, va osservato che alcuna prova la ricorrente ha fornito dei tradimenti del _1 (la stessa ha dedotto, infatti, che il marito avrebbe iniziato a tradirla già durante una prima esperienza in Cina nell'anno 2019, allorchè intratteneva una relazione con una ragazza molto più giovane di lui), né della circostanza che lo stesso scialacquava le proprie sostanze con le amanti di turno. Del resto, anche a voler addivenire alla rappresentazione di parte ricorrente, i tradimenti del _1 non potrebbero essere in ogni caso qualificati come precipua causa della crisi coniugale essendovi stati a seguito dei medesimi, per stessa ammissione della Parte_1 periodi di riavvicinamento
,
finalizzati al recupero del rapporto coniugale. Anche l'opposizione del marito allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie - tutt'altro che pacifica e dimostrata non può aver avuto, da sola, efficacia disgregante dell'unione dei
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coniugi in quanto tale limitazione, se vera, è stata accettata pacificamente, per lunghi anni dalla Parte_1 la quale, peraltro, vivendo il marito prevalentemente all'estero e tornando in Italia solo per brevi periodi, ben avrebbe potuto, ove avesse voluto, impegnarsi nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Quanto alle immagini allegate al ricorso introduttivo, tratte dai social e ritraenti il
_1 in atteggiamenti affettuosi con altra donna, va osservato che le stesse non recano alcuna data e sono, a dire del resistente, successive alla definitiva rottura dell'unione coniugale verificatasi a seguito dell'episodio del giugno 2019, oggetto anche di denuncia da parte del _1 in danno della moglie, allorquando il primo veniva lasciato fuori casa dalla coniuge che gli impediva, in tal modo di far rientro nell'abitazione, segnando così la separazione di fatto fra i due.
Orbene, dalle allegazioni di entrambe le parti e dalle reciproche accuse, è piuttosto emerso che non vi è una sola e specifica causa della separazione ma che essa è il risultato di incomprensioni e di dissapori che nel tempo hanno minato la solidarietà familiare. Dunque, le risultanze istruttorie e gli atti processuali appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti, l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma non possono essere ritenuti sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi con la conseguenza che la domanda di addebito deve essere rigettata.
La ricorrente ha altresì domandato, a titolo di mantenimento, la corresponsione una tantum della somma di euro 80.000,00. Tale richiesta non può che essere disattesa poiché, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, la corresponsione del mantenimento può avvenire in un'unica soluzione solo in caso di divorzio e solo su accordo delle parti.
Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della
Suprema Corte: "il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione
Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (così anche Cass.,
22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli
Parte_3 hanno ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023). Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata circa 21 anni e nell'ambito della quale il marito svolge con successo la professione di chef -seppur con contratti a termine mentre la
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moglie non lavora da molti anni e vive grazie all'aiuto della sorella. Orbene, tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e del fatto
Controparte_1 ha dichiarato di aver sempre provveduto da solo a tutte che le esigenze della moglie;
considerata la disparità economica sussistente tra i coniugi in quanto il marito ha dichiarato di conseguire un reddito mensile oscillante tra euro 3.300,00/3.400,00 mentre la moglie è priva di entrate proprie;
tenuto anche conto che la ricorrente, di anni 47, ha scarse possibilità di reperire un'occupazione stabile e ben remunerata, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
l'assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento dellaParte_1 medesima.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata dalla resistente, quest'ultima deve essere rigettata in quanto rimasta sfornita di qualsivoglia prova.
Sul punto è opportuno rammentare che la nozione di illecito endofamiliare comprende tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine (Cass. 18 marzo 2024 n. 7171). In particolare, nel rapporto coniugale, la violazione del dovere di fedeltà può indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e può provocare la disgregazione del nucleo familiare, ma non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore (Cass. n. 6598/2019;
Cass. n. 26383/2020). Non va infatti dimenticato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (Cass. n. 6518/2020). haTanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa la Parte_1 genericamente accusato il marito di violenza psicologica per essersi dedicato
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esclusivamente alla sua vita extraconiugale e per averla resa pubblica così danneggiando l'onore e la dignità della ricorrente e dunque, causandole un grave disagio psicologico e di violenza economica per aver impedito alla moglie di
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lavorare e di realizzarsi professionalmente senza tuttavia provare e, ancor prima specificare, la presunta condotta illecita posta in essere dal resistente e, soprattutto, il concreto pregiudizio subito, essendosi limitata a chiedere il risarcimento di danni morali non meglio identificati e documentati. Infatti, dagli atti del giudizio, non è stato possibile appurare la veridicità di quanto affermato dalla Parte_1 non avendo quest'ultima offerto come sopra specificato- prove
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,
dei presunti tradimenti del marito, né ricostruire in che modo ed in qual misura i tradimenti del marito abbiano negativamente inciso sulla salute e sulla dignità della ricorrente, né sono state chiarite le ambizioni professionali che la stessa avrebbe sacrificato né in che modo questi abbia effettivamente ostacolato il lavoro della moglie. Viceversa, proprio la circostanza che il _1 vivesse per lunghi periodi dell'anno in paesi stranieri, impegnato nel proprio lavoro, e rientrasse in
Italia solo per brevi periodi, legittima l'illazione che la scelta della Parte_1 di non reperire un'occupazione lavorativa sia stata il frutto più di una libera scelta che di una costrizione impostale dal marito, tenuto conto che la stessa non ha dato prova di alcuna condotta di suggestione o pressione posta in essere dal marito e che, nella sua prolungata assenza, la stessa ben avrebbe potuto organizzarsi in piena autonomia. Di contro, è emerso in corso di giudizio che la coppia, anni addietro, aveva avviato senza successo alcune attività commerciali.
Parimenti, anche le modalità lesive dell'onore dei presunti tradimenti del _1 sono rimaste del tutto indimostrate, posto che la ricorrente si è limitata ad allegare alcune foto, tratte dei social, ritraenti il marito in compagnia della nuova compagna, la cui risalenza al periodo di convivenza dei coniugi non è stata in alcun modo provata dalla stessa ed avendo, viceversa, il CP_1 dedotto che tale relazione sarebbe sorta solo dopo la separazione di fatto delle coppia, avvenuta nel giugno 2019.
,La domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1 pertanto, essendo rimasta dle tutto sfornita di prova, non merita di essere accolta.
Giacché con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi trascorso 1 anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del
19.03.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non
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volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va pertanto rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di con ricorso depositato in data separazione proposta da Parte_1 così provvede: 30.10.2023 nei confronti di Controparte_1 1- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 (C.F. C.F. 3 ) i (C.F. C.F. 1 e Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castellammare di
Stabia (NA) in data 31.08.2002 (atto n. 360, parte II, seria A, anno 2002);
2- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_4 entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_1
,
700,00 a titolo di mantenimento della stessa con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3- rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
4- rigetta la richiesta di risarcimento del danno da illecito endofamiliare proposta da Parte_1
5- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6- dispone rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza;
7- spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'1.07.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
-Il Tribunale di Torre Annunziata Prima sezione civile riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5036/2023 R.G. avente ad oggetto domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F. 1
), presso il cui studio elettivamente Parte_2 (C.F. C.F. 2 domicilia in Sant'AS (Na) alla Via Emilio Merone n. 46
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F,
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. 3
,dall'avv. Maria Cristina Mauriello (C.F. presso il cui C.F._4 studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Giuseppe
Cosenza n.53
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 31.03.2025, le pari insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e, dunque, chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Pm concludeva in data 24 giugno 2025 in senso favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso depositato in data 30.10.2023, proponeva ricorso cumulativo di separazione giudiziale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. e dunque chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge Controparte_1 con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Castellammare di Stabia (NA) in data
31.08.2002 (atto n. 360, parte II, seria A, anno 2002) e dal quale non erano nati figli ed all'esito del passaggio in giudicato di tale sentenza, previo decorso di un anno dalla data di prima comparizione delle parti innanzi al giudice delegato, pronunciarsi la cessazione degli effettivi civili del predetto matrimonio. A sostegno della domanda la ricorrente premesso di essersi sposata con rito concordatario in
Castellammare di Stabia in data 31.08.2002 con Controparte_1 e che dal matrimonio non era nati figli, deduceva che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'infedeltà del marito, il quale dissipava il proprio patrimonio in relazioni extraconiugali. La Parte_1 inoltre, accusava il marito di averle
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impedito di lavorare in quanto, essendo all'estero per lunghi periodi per svolgere la professione di chef, desiderava che la moglie si dedicasse esclusivamente alla cura della casa e delle faccende domestiche e, di conseguenza, prometteva di farsi carico di tutte le spese ed esigenze della ricorrente;
tuttavia, intraprese nuove relazioni sentimentali, il _1 lasciava la Parte_1 privandola di ogni sostegno economico. Parte ricorrente asseriva altresì che il marito, impedendole di lavorare e rendendo pubblica la sua nuova relazione extraconiugale, avesse esercitato violenza economica e psicologica sulla moglie e leso il suo onore e la sua dignità. concludeva dunque chiedendo: di pronunciare la separazione Parte_1 personale dei coniugi con addebito al marito e, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con lo stesso contratto;
di porre a carico di un assegno di mantenimento Controparte_1 una tantum pari ad euro 80.000,00; di condannare altresì il _1 al risarcimento del danno da illecito endofamiliare causato alla moglie, rimettendone la quantificazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. al giudicante.
Si costituiva in giudizio, in data 14.02.2024, Controparte_1 aderendo alla domanda di separazione ed a quella di divorzio, ma imputando la crisi coniugale alla moglie, la quale si mostrava da sempre indifferente e distaccata verso il marito e mai acconsentiva a seguirlo durante le sue esperienze lavorative all'estero. Il resistente contestava dunque i fatti dedotti dalla ricorrente negando di averle impedito di lavorare, di non averla più sostenuta economicamente e di aver leso la sua dignità rendendo pubblica la sua nuova relazione, in quanto tale unione sarebbe sorta solo successivamente alla separazione di fatto dei coniugi avvenuta nel 2019, allorquando la ricorrente lasciava il marito fuori casa senza i suoi effetti personali. Il _1 concludeva pertanto chiedendo la separazione dalla Parte_1 con rigetto delle richieste di addebito, di mantenimento e di risarcimento del danno endofamiliare dalla stessa avanzate ed all'esito pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso dell'udienza di comparizione del 19.03.2024 i coniugi venivano sentiti prima separatamente e poi congiuntamente e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Il giudice delegato adottava quindi i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e, dunque, autorizzava i coniugi a vivere separatamene e poneva a carico di Controparte_1 l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento della stessa e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava alla successiva udienza del
24.03.2025 per la precisazione delle conclusioni. Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e riportatesi le parti alle rispettive richieste con le relative note, con ordinanza del 30.04.2025, la causa veniva rimessa in decisione al collegio previa acquisizione del parere del PM. Quest'ultimo, in data 24.06.2025, rendeva le proprie conclusioni.
Preliminarmente si rammenta che l'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Dunque, avendo la ricorrente chiesto, sin dal ricorso introduttivo sia la pronuncia di separazione che quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio in questa sede è chiamato preliminarmente a pronunciarsi sulla domanda di separazione e successivamente, previo passaggio in giudicato della presente sentenza e decorso un anno dall'udienza di prima comparizione, sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso e venendo al merito della domanda di separazione, ritiene il
Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi [...] Parte_1 e
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato _1
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una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi vivano separati da tempo ed in Paesi lontani, la nuova relazione sentimentale intrattenuta dal resistente, le reciproche accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento di ogni tentativo di conciliazione. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Passando alle statuizioni di carattere accessorio, ha richiestoParte_1 la pronuncia di separazione addebitandone la responsabilità al marito, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la relativa richiesta non può essere accolta.
Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005
n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1,
27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica"
(Cass. civ., 18074/2014).
Nel caso di specie, mentre la Parte_1 accusava il marito di infedeltà coniugale e di averle impedito di trovare una realizzazione nel mondo del lavoro al fine di soggiogarla economicamente, il _1 imputava la crisi coniugale alla moglie, la quale non seguiva il marito nei suoi spostamenti di lavoro pur non avendo
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impegni di lavoro propri- così non supportando il coniuge e costringendo la coppia a vedersi solo sporadicamente. Tuttavia, va osservato che alcuna prova la ricorrente ha fornito dei tradimenti del _1 (la stessa ha dedotto, infatti, che il marito avrebbe iniziato a tradirla già durante una prima esperienza in Cina nell'anno 2019, allorchè intratteneva una relazione con una ragazza molto più giovane di lui), né della circostanza che lo stesso scialacquava le proprie sostanze con le amanti di turno. Del resto, anche a voler addivenire alla rappresentazione di parte ricorrente, i tradimenti del _1 non potrebbero essere in ogni caso qualificati come precipua causa della crisi coniugale essendovi stati a seguito dei medesimi, per stessa ammissione della Parte_1 periodi di riavvicinamento
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finalizzati al recupero del rapporto coniugale. Anche l'opposizione del marito allo svolgimento di attività lavorativa da parte della moglie - tutt'altro che pacifica e dimostrata non può aver avuto, da sola, efficacia disgregante dell'unione dei
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coniugi in quanto tale limitazione, se vera, è stata accettata pacificamente, per lunghi anni dalla Parte_1 la quale, peraltro, vivendo il marito prevalentemente all'estero e tornando in Italia solo per brevi periodi, ben avrebbe potuto, ove avesse voluto, impegnarsi nella ricerca di un'occupazione lavorativa.
Quanto alle immagini allegate al ricorso introduttivo, tratte dai social e ritraenti il
_1 in atteggiamenti affettuosi con altra donna, va osservato che le stesse non recano alcuna data e sono, a dire del resistente, successive alla definitiva rottura dell'unione coniugale verificatasi a seguito dell'episodio del giugno 2019, oggetto anche di denuncia da parte del _1 in danno della moglie, allorquando il primo veniva lasciato fuori casa dalla coniuge che gli impediva, in tal modo di far rientro nell'abitazione, segnando così la separazione di fatto fra i due.
Orbene, dalle allegazioni di entrambe le parti e dalle reciproche accuse, è piuttosto emerso che non vi è una sola e specifica causa della separazione ma che essa è il risultato di incomprensioni e di dissapori che nel tempo hanno minato la solidarietà familiare. Dunque, le risultanze istruttorie e gli atti processuali appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti, l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma non possono essere ritenuti sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi con la conseguenza che la domanda di addebito deve essere rigettata.
La ricorrente ha altresì domandato, a titolo di mantenimento, la corresponsione una tantum della somma di euro 80.000,00. Tale richiesta non può che essere disattesa poiché, ai sensi dell'art. 5 legge n. 898/1970, la corresponsione del mantenimento può avvenire in un'unica soluzione solo in caso di divorzio e solo su accordo delle parti.
Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre
Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della
Suprema Corte: "il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica.
Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del
02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del
04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione
Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi" (così anche Cass.,
22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno
2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli
Parte_3 hanno ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023). Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata circa 21 anni e nell'ambito della quale il marito svolge con successo la professione di chef -seppur con contratti a termine mentre la
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moglie non lavora da molti anni e vive grazie all'aiuto della sorella. Orbene, tenuto conto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e del fatto
Controparte_1 ha dichiarato di aver sempre provveduto da solo a tutte che le esigenze della moglie;
considerata la disparità economica sussistente tra i coniugi in quanto il marito ha dichiarato di conseguire un reddito mensile oscillante tra euro 3.300,00/3.400,00 mentre la moglie è priva di entrate proprie;
tenuto anche conto che la ricorrente, di anni 47, ha scarse possibilità di reperire un'occupazione stabile e ben remunerata, il Collegio ritiene congruo porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
l'assegno mensile di euro 700,00 per il mantenimento dellaParte_1 medesima.
Quanto poi alla richiesta di risarcimento del danno da illecito endofamiliare avanzata dalla resistente, quest'ultima deve essere rigettata in quanto rimasta sfornita di qualsivoglia prova.
Sul punto è opportuno rammentare che la nozione di illecito endofamiliare comprende tutte le violazioni di doveri che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine (Cass. 18 marzo 2024 n. 7171). In particolare, nel rapporto coniugale, la violazione del dovere di fedeltà può indubbiamente essere causa di un dispiacere per l'altro coniuge, e può provocare la disgregazione del nucleo familiare, ma non automaticamente è risarcibile, ma in quanto l'afflizione superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca nell'altro coniuge, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, primi tra tutti il diritto alla salute o alla dignità personale e all'onore (Cass. n. 6598/2019;
Cass. n. 26383/2020). Non va infatti dimenticato che il danno endofamiliare, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ex art. 2043, cod. civ. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, richiede che il danneggiato provi che il pregiudizio allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato (Cass. n. 6518/2020). haTanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa la Parte_1 genericamente accusato il marito di violenza psicologica per essersi dedicato
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esclusivamente alla sua vita extraconiugale e per averla resa pubblica così danneggiando l'onore e la dignità della ricorrente e dunque, causandole un grave disagio psicologico e di violenza economica per aver impedito alla moglie di
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lavorare e di realizzarsi professionalmente senza tuttavia provare e, ancor prima specificare, la presunta condotta illecita posta in essere dal resistente e, soprattutto, il concreto pregiudizio subito, essendosi limitata a chiedere il risarcimento di danni morali non meglio identificati e documentati. Infatti, dagli atti del giudizio, non è stato possibile appurare la veridicità di quanto affermato dalla Parte_1 non avendo quest'ultima offerto come sopra specificato- prove
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dei presunti tradimenti del marito, né ricostruire in che modo ed in qual misura i tradimenti del marito abbiano negativamente inciso sulla salute e sulla dignità della ricorrente, né sono state chiarite le ambizioni professionali che la stessa avrebbe sacrificato né in che modo questi abbia effettivamente ostacolato il lavoro della moglie. Viceversa, proprio la circostanza che il _1 vivesse per lunghi periodi dell'anno in paesi stranieri, impegnato nel proprio lavoro, e rientrasse in
Italia solo per brevi periodi, legittima l'illazione che la scelta della Parte_1 di non reperire un'occupazione lavorativa sia stata il frutto più di una libera scelta che di una costrizione impostale dal marito, tenuto conto che la stessa non ha dato prova di alcuna condotta di suggestione o pressione posta in essere dal marito e che, nella sua prolungata assenza, la stessa ben avrebbe potuto organizzarsi in piena autonomia. Di contro, è emerso in corso di giudizio che la coppia, anni addietro, aveva avviato senza successo alcune attività commerciali.
Parimenti, anche le modalità lesive dell'onore dei presunti tradimenti del _1 sono rimaste del tutto indimostrate, posto che la ricorrente si è limitata ad allegare alcune foto, tratte dei social, ritraenti il marito in compagnia della nuova compagna, la cui risalenza al periodo di convivenza dei coniugi non è stata in alcun modo provata dalla stessa ed avendo, viceversa, il CP_1 dedotto che tale relazione sarebbe sorta solo dopo la separazione di fatto delle coppia, avvenuta nel giugno 2019.
,La domanda risarcitoria proposta dalla Parte_1 pertanto, essendo rimasta dle tutto sfornita di prova, non merita di essere accolta.
Giacché con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi trascorso 1 anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi del
19.03.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non
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volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La determinazione delle spese processuali va pertanto rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda di con ricorso depositato in data separazione proposta da Parte_1 così provvede: 30.10.2023 nei confronti di Controparte_1 1- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 (C.F. C.F. 3 ) i (C.F. C.F. 1 e Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Castellammare di
Stabia (NA) in data 31.08.2002 (atto n. 360, parte II, seria A, anno 2002);
2- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_4 entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_1
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700,00 a titolo di mantenimento della stessa con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
3- rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_1
4- rigetta la richiesta di risarcimento del danno da illecito endofamiliare proposta da Parte_1
5- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 1.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6- dispone rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come da separata ordinanza;
7- spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'1.07.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano