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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14554/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14554/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bessi Piera in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Nunziata Anna in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 651 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, rispettandosi reciprocamente, riconoscendo entrambi l'assenza dei presupposti per poter domandare reciprocamente un contributo al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora è titolare di trattamento Parte_1 pensionistico erogatole dall' e il signor , anch'esso titolare di trattamento CP_1 Parte_2 pensionistico dal medesimo Istituto erogato ed è proprietario di beni immobili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano quanto segue:
- i coniugi sono comproprietari, nella misura del 50%, di un immobile sito in Torino, corso Siracusa n.
92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, con pertinenziale cantina, dai medesimi acquistato per IT Notaio Dott.ssa in data 25 Novembre 1985 – rep. n° 56950 Persona_1
- il signor si impegna a cedere alla signora che accetta, la Parte_2 Parte_1 sua quota pari al 50% dell'immobile sito in Torino, corso Siracusa n. 92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, con pertinenziale cantina e, più precisamente;
appartamento posto al piano 4° (5° f.t.), composto da: due camere, tinello, cucinino e accessori, distinto con la sigla B7 e al piano 2° sotterraneo cantina, distinta con il n° 24; dette porzioni immobiliari sono descritte al N.C.E.U. al Foglio 1387, part. 118 - Sub. 31 -
Zona 2 - Cat. A/3 - Classe 4 - Vani 4,5 - rendita catastale Euro 825,04=.
- all'unità immobiliare in Regolamento di Condominio a IT Notaio Dott. delli 29 Persona_2
Luglio 1985 – rep. n° 43269 – registrato in data 9 Agosto 1985 al n° 40872, sono attribuiti millesimi
12,95;
- così anche il signor si impegna a cedere alla signora che Parte_2 Parte_1 accetta, la quota del 100% di piena proprietà relativamente al locale, ad uso box, posto al piano 1° sotterraneo nello stabile di Torino, corso Siracusa n. 92, vano autorimessa contrassegnato con il n° 130, dal signor acquistato per IT Notaio Dott.ssa in data 22 Parte_2 Persona_3
Novembre 1989 – rep. n° 14543 – raccolta n° 928; l'unità immobiliare destinata a autorimessa è descritta al N.C.E.U. al Foglio 1387 – particella 123 - Sub. 222 - Cat. C/6 - Classe 3 – consistenza mq. 12 - rendita catastale Euro 97,10
- I Rogiti relativi alla cessione della quota dal signor alla signora Parte_2 Parte_1 dell'unità immobiliare (quota pari al 50%) ad uso abitazione, con pertinenziale cantina, sita
[...] in Torino, corso Siracusa n. 92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, ed il IT dal signor Pt_2 pagina 2 di 3 a favore della signora per l'intera proprietà del locale, ad uso Parte_2 Parte_1 autorimessa, sito in Torino, corso Siracusa n. 92 - piano sotterraneo, meglio individuata nel capoverso precedente, dovranno essere stipulati entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito del provvedimento di omologa, avanti allo Studio del Notaio Dott.ssa assumendo impegno CP_2 il signor di comunicare alla signora la data di stipula dei Parte_2 Parte_1
Rogiti con preavviso non inferiore a giorni trenta.
- tutte le spese notarili, nessuna esclusa, saranno sopportate interamente dal signor , Parte_2 con nessun addebito o richiesta alla signora Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di compensare integralmente le spese delle presente procedura;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14554/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bessi Piera in virtù di procura speciale in atti Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Nunziata Anna in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: accogliersi la domanda
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
22/12/1997.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 651 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 12/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati, rispettandosi reciprocamente, riconoscendo entrambi l'assenza dei presupposti per poter domandare reciprocamente un contributo al proprio mantenimento;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la signora è titolare di trattamento Parte_1 pensionistico erogatole dall' e il signor , anch'esso titolare di trattamento CP_1 Parte_2 pensionistico dal medesimo Istituto erogato ed è proprietario di beni immobili;
DÀ ATTO che le parti dichiarano quanto segue:
- i coniugi sono comproprietari, nella misura del 50%, di un immobile sito in Torino, corso Siracusa n.
92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, con pertinenziale cantina, dai medesimi acquistato per IT Notaio Dott.ssa in data 25 Novembre 1985 – rep. n° 56950 Persona_1
- il signor si impegna a cedere alla signora che accetta, la Parte_2 Parte_1 sua quota pari al 50% dell'immobile sito in Torino, corso Siracusa n. 92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, con pertinenziale cantina e, più precisamente;
appartamento posto al piano 4° (5° f.t.), composto da: due camere, tinello, cucinino e accessori, distinto con la sigla B7 e al piano 2° sotterraneo cantina, distinta con il n° 24; dette porzioni immobiliari sono descritte al N.C.E.U. al Foglio 1387, part. 118 - Sub. 31 -
Zona 2 - Cat. A/3 - Classe 4 - Vani 4,5 - rendita catastale Euro 825,04=.
- all'unità immobiliare in Regolamento di Condominio a IT Notaio Dott. delli 29 Persona_2
Luglio 1985 – rep. n° 43269 – registrato in data 9 Agosto 1985 al n° 40872, sono attribuiti millesimi
12,95;
- così anche il signor si impegna a cedere alla signora che Parte_2 Parte_1 accetta, la quota del 100% di piena proprietà relativamente al locale, ad uso box, posto al piano 1° sotterraneo nello stabile di Torino, corso Siracusa n. 92, vano autorimessa contrassegnato con il n° 130, dal signor acquistato per IT Notaio Dott.ssa in data 22 Parte_2 Persona_3
Novembre 1989 – rep. n° 14543 – raccolta n° 928; l'unità immobiliare destinata a autorimessa è descritta al N.C.E.U. al Foglio 1387 – particella 123 - Sub. 222 - Cat. C/6 - Classe 3 – consistenza mq. 12 - rendita catastale Euro 97,10
- I Rogiti relativi alla cessione della quota dal signor alla signora Parte_2 Parte_1 dell'unità immobiliare (quota pari al 50%) ad uso abitazione, con pertinenziale cantina, sita
[...] in Torino, corso Siracusa n. 92 – posto al piano 4° (5° f.t.) scala B, ed il IT dal signor Pt_2 pagina 2 di 3 a favore della signora per l'intera proprietà del locale, ad uso Parte_2 Parte_1 autorimessa, sito in Torino, corso Siracusa n. 92 - piano sotterraneo, meglio individuata nel capoverso precedente, dovranno essere stipulati entro e non oltre 90 (novanta) giorni dal deposito del provvedimento di omologa, avanti allo Studio del Notaio Dott.ssa assumendo impegno CP_2 il signor di comunicare alla signora la data di stipula dei Parte_2 Parte_1
Rogiti con preavviso non inferiore a giorni trenta.
- tutte le spese notarili, nessuna esclusa, saranno sopportate interamente dal signor , Parte_2 con nessun addebito o richiesta alla signora Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano di compensare integralmente le spese delle presente procedura;
NULLA in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3