Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 18/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1388/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
AN UR, difeso dall'avv. EDMONDO CAPECELATRO;
-attore-
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, difesa dall'avv. GIOVANNI CALISI;
Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS, difeso dall'avv. GRAZIA GUERRA;
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, difesa dall'avv. ROBERTA FLORIO e dall'avv. LAURA ROSA SALVITTO;
REGIONE LOMBARDIA– UO- Tutela delle entrate tributarie regionali, contumace;
Società Di Cartolarizzazione Dei Crediti Inps - S.C.C.I. S.P.A., contumace;
EV VI SR, contumace;
-convenuti-
Conclusioni:
Per l'attore:
“Parte Ricorrente nel riportarsi a quanto già prodotto, dedotto ed eccepito conclude affinché l'Ill.mo Giudicante adito Voglia In via principale riconosciuta la giurisdizione del Giudice Ordinario, accertare e dichiarare “la nullità del pignoramento impugnato a seguito della nullità della notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente annullamento delle cartelle ivi contenute;
nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei tributi di sanzioni pecuniari ed interessi e, conseguentemente, annullare gli estratti di ruolo impugnati e le consequenziali cartelle emesse”.
Con vittoria di spese del presente giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione sul difetto di Giurisdizione del Giudice
Ordinario, in luogo del Giudice Tributario Voglia l'Ill.mo Giudicante adito concedere un termine per
Per la convenuta AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, contrariis rejectis e previe le declaratorie meglio viste:
A) Preliminarmente, dichiarare i motivi della domanda introduttiva della fase di merito nn. I, II, IV inammissibili in quanto nuovi;
B) In subordine e preliminarmente, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario per le cartelle di pagamento sottese al pignoramento, preso atto che controparte contesta la mancata notifica delle cartelle;
C) Ancora preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del motivo relativo all'eccepita omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e del motivo relativo all'eccepita prescrizione, in quanto non più proponibili per le ragioni indicate in premessa;
D) Nel merito, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare la piena validità del pignoramento esattoriale n. 11784202300002510000 e di tutti gli atti presupposti
(intimazioni di pagamento, cartelle e avvisi di addebito)
E) Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14)
e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario”.
Per il convenuto INPS:
“Voglia il Tribunale di Busto Arsizio adito, respinte tutte le avverse eccezioni, deduzioni e richieste di merito e istruttorie, dichiarare la nullità ovvero l'inammissibilità del ricorso;
subordinatamente nel merito rigettare l'avverso ricorso ovvero rigettarlo in quanto infondato in fatto e diritto.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite”.
Per il convenuto CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE:
“In via preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per violazione della struttura bifasica del procedimento unitario di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Camera di Commercio di Varese in relazione alle domande avversarie relative agli atti esattoriali sub iudice;
Accertare e dichiarare la carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria ex art 2-19 dlgs 546/92 relativamente alla opposizione avversaria concernente gli atti a presupposto dell'atto di pignoramento e la pretesa di carattere tributario di titolarità di Camera di Commercio di Varese;
Accertare e dichiarare comunque l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria relativamente al pignoramento che ha azionato le pretese della Camera di Commercio di Varese per i motivi di cui in narrativa;
Accertare e dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'opposizione avversaria integrante opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc;
Nel merito:
Rigettare l'opposizione del Sig. RI RC nei confronti della Camera di Camera di Varese in quanto infondata in fatto e in diritto mandandola indenne da qualsivoglia rivendica anche in punto regolamentazione spese di lite;
In via istruttoria
Ordinare, occorrendo, ex art 210-213 cpc ad Agenzia delle Entrate Riscossione l'esibizione/produzione in giudizio di copia delle cartelle di pagamento e relative relate di notificazione nonché di copia di tutti gli atti esattoriali notificati successivamente e relative relate di notificazione concernenti la pretesa di Camera di
Commercio di Varese azionata con l'atto di pignoramento sub iudice;
Con vittoria di spese e competenze professionali, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori”.
CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
PREMESSA
Con ricorso formulato al G.E. della procedura esecutiva presso terzi R.G. n. 1751/2023,
RI RC ha proposto opposizione “ex artt. 615-617 e/o 619 c.p.c.” all'atto di pignoramento presso terzi notificatogli (in qualità di debitore esecutato) da AGENZIA
DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
A fondamento del ricorso, il ricorrente ha dedotto tre motivi di opposizione:
(i) mancata indicazione “dell'oggetto dei tributi”;
(ii) “omessa indicazione analitica del credito”;
(iii) “intervenuta prescrizione del credito azionato”.
Integrato il contraddittorio, il G.E. ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris dell'opposizione e ha pertanto rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Con l'atto introduttivo della presente fase di merito, RI RC ha articolato i seguenti motivi di opposizione:
(i) nullità del pignoramento per mancata notifica degli atti prodromici (intimazione ex art. 50
DPR 602/1973);
(ii) nullità del pignoramento per omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
(iii) nullità del pignoramento per omessa indicazione analitica del credito;
(iv) nullità del pignoramento per ingiustificata applicazione dell'aggio;
(v) prescrizione quinquennale del tributo e degli interessi e sanzioni. Sono stati convenuti in giudizio, oltre al terzo pignorato EV VI SR e al creditore procedente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già investiti dell'opposizione nella fase cautelare innanzi al G.E.), anche INPS, CAMERA DI COMMERCIO DI
VARESE, REGIONE LOMBARDIA e Società Di Cartolarizzazione Dei Crediti Inps -
S.C.C.I. S.P.A.
Si sono costituiti unicamente AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, INPS e
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, i quali hanno eccepito l'inammissibilità dell'opposizione (sotto il profilo della tardività, del difetto di giurisdizione del giudice adìto e della violazione del principio di bifasicità delle opposizioni esecutive) e, in ogni caso,
l'infondatezza delle doglianze attoree.
Esaurita la fase di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
SULL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ EX ART. 617 C.P.C.
Il convenuto INPS ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del termine di venti giorni prescritto dall'art. 617 c.p.c. ai fini dell'introduzione delle opposizioni agli atti esecutivi.
L'eccezione non è fondata.
Premesso che essa risulta astrattamente riferibile ai soli motivi con cui si contesta la regolare formazione o notificazione degli atti esecutivi e prodromici (con esclusione, quindi, del motivo avente ad oggetto la prescrizione, inerente alla sussistenza della pretesa creditoria e non già al quomodo dell'azione esecutiva) il ricorso al G.E. è stato depositato il 17.10.2023, e dunque l'ultimo giorno utile calcolato in base alla data di notifica dell'atto di pignoramento
(26.9.2023).
SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BIFASICITÀ
DELL'OPPOSIZIONE ESECUTIVA. §1. CONTRADDITTORIO
Il convenuto INPS ha poi eccepito di non essere stato convenuto in giudizio nella fase sommaria dell'opposizione, con conseguente inammissibilità dell'opposizione.
L'eccezione è fondata nei termini di seguito precisati.
Come affermato in giurisprudenza, “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria” (cfr. Cass. n. 16425/2019).
Tale principio di diritto è stato condiviso anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7514/2022).
In applicazione di tali coordinate interpretative, l'opponente avrebbe dunque dovuto instaurare il contraddittorio sin dal principio nei confronti dell'Ente impositore.
Come correttamente rilevato dall'INPS, infatti, solo in tal modo sarebbe stato rispettato il principio di necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive: “La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt.
615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena” (cfr. Cass. n. 25170/2018).
Poiché l'INPS è stato chiamato in giudizio esclusivamente nell'ambito della successiva fase di merito, devono dichiararsi inammissibili tutte le censure dell'opponente afferenti ai crediti di natura previdenziale portati dalle cartelle e dagli avvisi di addebito. In relazione ai crediti di natura diversa da quella previdenziale, invece, ricorre pienamente la legittimazione passiva in capo ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.
Dall'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, secondo cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, si ricava infatti che, per le opposizioni a cartelle relative a crediti di natura non previdenziale, sussiste una legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 7514/2022).
Con riguardo a CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE e di REGIONE
LOMBARDIA, pertanto, la citazione in giudizio solo per la fase di merito si traduce unicamente nell'inammissibilità della domanda spiegata nei loro confronti (nel senso dell'inopponibilità -alle parti erroneamente convenute- delle spese legali in ipotesi liquidate in favore dell'attore vittorioso), restando viceversa correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione.
Quanto, infine, alla convenuta Società Di Cartolarizzazione Dei Crediti Inps - S.C.C.I. S.P.A., nessuna domanda risulta svolta dall'opponente, con conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva in capo alla suddetta convenuta.
SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BIFASICITÀ
DELL'OPPOSIZIONE ESECUTIVA. §2. MOTIVI DI OPPOSIZIONE (I), (II) E
(IV).
I motivi (i), (ii) e (iv) dell'atto di citazione sono inammissibili in quanto afferenti a censure non dedotte con il ricorso introduttivo dell'opposizione innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Com'è stato più volte affermato in giurisprudenza, infatti, “nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale processuale di attore;
pertanto, le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mu-tare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancor-ché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio” (cfr.
Cass. n. 1238/2011).
Deve dunque essere accolta l'eccezione sul punto sollevata dai convenuti.
SUL MOTIVO (V). § 1. DIFETTO DI GIURISDIZIONE per i CREDITI DI
NATURA TRIBUTARIA. Con il motivo (v), il ricorrente eccepisce la prescrizione dei crediti azionati nei suoi confronti.
L'atto di citazione dedica uno scarno ed astratto riferimento al tema, risolvendosi nel rilievo per cui, “al fine di meglio comprendere la farraginosa questione sulla prescrizione non espressamente prevista,
è opportuno sottolineare come in tema di tributi le Sez. Unite hanno in modo incontrovertibile stabilito che i tributi si prescrivono nel termine quinquennale e che tale termine si estende anche agli interessi ed alle sanzioni”.
Solo con la comparsa conclusionale, poi, l'opponente svolge considerazioni ulteriori attinenti alla durata -quinquennale o decennale- del termine di prescrizione dei tributi.
Al riguardo, osserva “che le cartelle e gli avvisi di addebito prodromici all'atto di pignoramento impugnato risultano notificate negli anni 2010-2011-2012-2014-2015-2016-2017-2018” ed aggiunge che
“invero, Agenzia delle Entrate Riscossione ha omesso di fornire la prova della corretta notifica degli atti successivi alle cartelle e di quelli prodromici al pignoramento Riscossione”.
Come rilevato dalla convenuta Agenzia Entrate Riscossione, tuttavia, con riguardo ai crediti di natura tributaria sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, atteso che l'opponente “lamenta la mancata notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione
(che quindi sarebbe maturata a causa della mancata notifica delle cartelle)”.
L'eccezione è fondata, dovendo trovare applicazione il principio secondo cui “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass. Sez. Un. 7822/2020).
Anche di recente è stato ribadito che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità for-male del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 4227/2023).
Sul motivo di prescrizione relativo ai crediti di natura tributaria, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
SUL MOTIVO (V). § 2. CREDITI DI NATURA NON TRIBUTARIA.
Quanto, poi, ai crediti di natura non tributaria (né previdenziale, l'opposizione per questi essendo inammissibile per violazione del principio di bifasicità: v. sopra) deve preliminarmente rilevarsi la sussistenza della giurisdizione in capo al giudice ordinario.
Tuttavia, come eccepito dalla convenuta CAMERA DI COMMERCIO, parte attrice risulta incorsa in altro motivo di inammissibilità.
L'eccezione di prescrizione, infatti, è stata formulata in modo assolutamente generico, non essendo stati indicati analiticamente e distintamente i periodi in cui la prescrizione sarebbe maturata.
Com'è stato condivisibilmente sostenuto, infatti, “se è vero che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie e, in particolare, il termine di prescrizione previsto dalla legge (Cass., sez. un., 10955/2002),
è tuttavia indispensabile, già in base alla regola fondamentale del contraddittorio, oltre che in forza dello specifico precetto dettato dagli art. 414, n.
4. e 416, comma terzo c.p.c., che sia in qualche modo specificato il detto elemento costitutivo, con l'indicazione, ove più siano i crediti azionati, del momento iniziale dell'inerzia in relazione a ciascuno di essi” (cfr. Cass. n. 4668/2004).
In ogni caso, a fronte della tempestiva produzione di atti interruttivi della prescrizione (cfr. doc. da 2 a 23 e prospetto riepilogativo a pagg. 23-24 della memoria di costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione) l'opponente non ha formulato alcuna contestazione.
L'eccezione di prescrizione risulta dunque inammissibile oltre che manifestamente infondata.
SUL MOTIVO (III).
Con il motivo in esame, infine, l'opponente si duole dell'omessa indicazione analitica del credito nell'atto di pignoramento. In realtà, come correttamente argomentato dalla convenuta AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE, “l'atto di pignoramento impugnato richiama precisamente sia l'intimazione di pagamento n. 117.2022.9002233447000 (doc. 3) notificata ex art. 50 D.P.R.
602/1973 (ovvero l'atto da notificarsi ove sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle, per poter procedere all'esecuzione), sia ogni cartella di pagamento e avviso di addebito sottesi.
In particolare, con il richiamo all'intimazione di pagamento precedentemente notificata, l'atto di pignoramento rinvia proprio al documento, notificato, ove sono specificate le ragioni del credito”.
Nessuna norma (né l'art. 543 c.p.c. in tema di forma del pignoramento, né la disciplina speciale dell'esecuzione esattoriale di cui al D.P.R. n. 602/1973), richiedono che l'atto di pignoramento indichi l'oggetto dei tributi richiesti, essendo sufficiente l'indicazione del
“credito per cui si procede” (nella specie puntualmente effettuata dal creditore) e la notificazione dell'atto prodromico, il quale ha, del resto, proprio la funzione di dettagliare il contenuto dell'obbligo risultante dal ruolo.
Ne consegue che l'atto di pignoramento non è suscettibile di essere dichiarato nullo per insufficienza della motivazione, poiché richiama l'atto precedente che a sua volta ha natura vincolata (“per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”: cfr. Cass. n. 21065/2022).
Risulta pertanto infondata la doglianza con cui parte attrice contesta la mancata esplicitazione della natura del credito, delle modalità di calcolo degli interessi, degli oneri di riscossione e delle relative sanzioni.
CONCLUSIONI E REGOLAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
L'opposizione è in definitiva in parte inammissibile ed in parte infondata.
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio generale della soccombenza ed in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm. con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dei motivi (i), (ii) e (iv) per violazione del principio di bifasicità dell'opposizione;
2) dichiara altresì l'inammissibilità dei motivi (iii) e (v) in relazione ai crediti di natura previdenziale per violazione del principio di bifasicità dell'opposizione (sub specie mancata instaurazione del contraddittorio con il legittimato passivo alla domanda: INPS); 3) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di CAMERA DI
COMMERCIO DI VARESE e di REGIONE LOMBARDIA per violazione del principio di bifasicità dell'opposizione;
4) dichiara il difetto di legittimazione passiva di Società Di Cartolarizzazione Dei Crediti Inps
- S.C.C.I. S.P.A., nessuna domanda essendo stata rivolta nei suoi confronti;
5) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario a conoscere del motivo (v) in relazione ai crediti di natura tributaria;
6) dichiara l'inammissibilità (per genericità) e comunque la manifesta infondatezza del motivo
(v) con riguardo ai crediti di natura non tributaria né previdenziale;
7) accerta l'infondatezza del motivo (iii); per l'effetto, condanna AN UR alla rifusione delle spese di lite in favore di
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. GIOVANNI CALISI;
CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. ROBERTA FLORIO e avv. LAURA
ROSA SALVITTO;
e Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS;
che si liquidano, per ciascuno, in euro 8.433,00 oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 18/03/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo