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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10449/2014 promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Jaco
ATTRICE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Quarta Rizzato
CONVENUTO
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Valente
TERZA CHIAMATA
IMPRESA EDILE DE IS CLAUDIO
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Nell'udienza del 12-3-2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4-11-2014 , quale titolare e legale Parte_1
rappresentante dell' conveniva in CP_3 Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale l'arch. per sentirne CP_1
dichiarare la responsabilità professionale per inadempimento dell'incarico, conferitogli dall'attrice, avente ad oggetto la progettazione di serre per la coltivazione di piante e fiori ai sensi della legge regionale n. 19 dell'11/09/1986.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva: che, a seguito dell'accettazione dell'incarico, l'arch. aveva redatto CP_1
apposito progetto scripto grafico -corredato di documentazione fotografica e relazione tecnica - per la realizzazione di due serre binate per la coltivazione di piante e fiori, da realizzarsi nel terreno agricolo, sito in agro di Arnesano, di proprietà di , marito dell'attrice; Persona_1
che detto progetto, acquisiti i propedeutici pareri dell'ASL e della
, era stato presentato dall'arch. al Comune di CP_4 CP_1
Arnesano, il quale, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta, aveva rilasciato il permesso di costruire n. 11/2012 in favore di Pt_1
[...]
che, per far fronte alle spese per la realizzazione del progetto in questione, l'attrice aveva assunto gravosi impegni finanziari, avendo acceso un mutuo ipotecario sulla propria abitazione e avendo beneficiato di vari finanziamenti regionali;
2 che l'attrice aveva dato inizio ai lavori e alla realizzazione dei manufatti come approvati ed autorizzati dal Comune di Arnesano, sotto la direzione dell'arch. il quale tuttavia non aveva seguito CP_1
personalmente tutte le fasi di esecuzione del progetto, omettendo di ultimare l'iter amministrativo, mediante l'accatastamento delle opere realizzate, tanto da costringere la a rivolgersi ad altro Pt_1
professionista, geom. , per il completamento della pratica;
CP_5
che, per il tramite del geom. , l'attrice aveva appreso l'esistenza CP_5
di gravissime irregolarità, tali da ostare al rilascio dei necessari titoli autorizzativi (in particolare, per essere il terreno in questione attraversato da condotta dell'Acquedotto pugliese e quindi soggetto a conseguenti ineludibili prescrizioni), e pertanto aveva rinunciato alle misure finanziarie già in larga parte erogate dalla;
CP_4
che, con lettera prot. n. 0017316 dell'11-9-2014, la aveva CP_4
dunque richiesto all'attrice la restituzione degli importi già erogati in favore della stessa, per una somma complessiva di € 102.976,22.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva dunque la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro € 315.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sua condotta inadempiente, consistita nell'aver commesso gravi irregolarità nella progettazione e realizzazione dell'opera.
Si costituiva l'Arch. e chiedeva, in via preliminare, di CP_1
essere autorizzato a chiamare in causa sia la propria società assicuratrice al fine di essere dalla stessa manlevato in Controparte_2
ipotesi di accoglimento della domanda, sia l'Impresa edile De IS
LA, quale ditta alla quale era stata affidata l'esecuzione delle opere;
3 nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, sostenendo di avere diligentemente eseguito l'incarico in questione.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva ed CP_2
eccepiva, in via preliminare, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
nel merito, aderendo alle difese del proprio assicurato, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata, sia nell'an che nel quantum.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l'altra terza chiamata, Impresa edile De IS LA e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova orale
(interrogatorio formale e prova testimoniale), precisate le conclusioni all'udienza del 12-3-2025, veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.
E' vero che, in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non si sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strutturalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente
(Cass. 18342/2019; Cass. 8014/2012).
4 Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità, occorre tuttavia anzitutto valutare la correttezza della prestazione svolta dal professionista, in relazione al programma negoziale complessivamente assunto, e, qualora si riscontri una condotta negligente, verificare la sussistenza del nesso causale tra detta condotta ed il danno lamentato dall'attore.
Nel caso di specie, l'attrice imputa al professionista convenuto la responsabilità per presunte gravi irregolarità nella progettazione e realizzazione delle opere commissionategli, e cioè di due serre per la coltivazione di piante e fiori.
Tale assunto, tuttavia, è rimasto sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio.
Ed invero, per quanto riguarda anzitutto l'incarico conferito all'arch. per la redazione del progetto tecnico, non si ravvisano elementi o CP_1
indizi idonei a fondare addebiti di responsabilità a carico dell'architetto convenuto, atteso che sulla base di tale progetto, regolarmente autorizzato e approvato dagli organi competenti (ASL e ), CP_4
il Comune di Arnesano aveva rilasciato apposito permesso di costruire;
ciò a riprova della regolarità del progetto e, dunque, della correttezza dell'operato del convenuto.
Al riguardo, anche la circostanza riguardante la presunta sussistenza di una particella di proprietà di Acquedotto Pugliese, insistente sul terreno in questione, ove dovevano essere installate le serre, e che -secondo la prospettazione dell'attrice- avrebbe determinato il fallimento dell'intrapresa iniziativa imprenditoriale per non aver potuto completare l'accatastamento, è rimasta una mera allegazione di parte,
5 senza alcun riscontro probatorio;
né può ritenersi tale il contenuto della perizia giurata 18-2-2016 redatta dal geometra , che si limita a Per_2
riscontrare l'esistenza di condotta AQP, senza in alcun modo specificare il rilievo di tale condotta rispetto al progetto in questione e soprattutto rispetto al dedotto “annullamento dell'intera iniziativa economico imprenditoriale”.
Quanto invece alla fase di esecuzione delle opere in oggetto, dalla documentazione in atti si evince che la realizzazione del progetto era stata affidata all' (v. doc. 2 e 3 allegati Controparte_6
al fascicolo del convenuto), mentre non vi è prova alcuna che l'arch. avesse ricevuto incarico dall'attrice anche per l'esecuzione e CP_1
direzione dei lavori.
Sul punto, si richiamano le risultanze della prova orale, da cui è emerso univocamente che della realizzazione delle opere si occupò personalmente il marito dell'attrice, , unitamente all' Persona_1
impresa edile all'uopo incaricata (presumibilmente più di una), circostanza ammessa dalla stessa attrice, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 13-7-2017) e confermata altresì dai testi escussi;
n particolare, il teste ha dichiarato: “è vero Testimone_1
che su incarico del sig. marito della sig.ra , Persona_1 Parte_1
provvedevo alla sbancamento dell'area destinata alla successiva installazione delle due serre […] è vero che della direzione della esecuzione dello sbancamento se ne occupò direttamente ed esclusivamente il sig. e cioè fu lui a dirmi dove e come Persona_1
eseguire il predetto sbancamento”; il teste ha Testimone_2
riferito: “Sono stato incaricato dal sig. marito della sig.ra Persona_1
6 , per la realizzazione della platea in cemento armato […] Parte_1
Prima di eseguire le opere anzi descritte, non ho visionato alcun progetto né ho mai incontrato né prima né durante né dopo l'arch
; concordi altresì le dichiarazioni del teste CP_1 Tes_3
Per_ il quale ha riferito: “Fui incaricato dal sig. insieme al sig.
[...]
di realizzare esclusivamente la platea in cemento armato. Lo Tes_2
Per_ scavo era già stato realizzato e il sig. ci disse di eseguire la lavorazione del massetto a copertura del detto scavo. Il lavoro durò quattro, cinque giorni e fu lui a pagarci. Non ho mai incontrato né la sig.ra né l'arch. né prima né durante né dopo i lavori” (v. Pt_1 CP_1
verbali di udienza del 16-4-2018 e del 17-9-2018).
Nessun specifico addebito viene indicato in relazione alla realizzazione del progetto, affidata (come detto) all' Controparte_6
.
[...]
Ad ogni modo, fermo restando il difetto di prova in ordine ad una condotta inadempiente da parte del professionista convenuto, va comunque rilevato che, per quel che risulta dalla documentazione in atti, la aveva più volte sollecitato l'attrice all'integrazione CP_4
della documentazione necessaria per l'assolvimento di ogni onere a suo carico al fine di ottenere i finanziamenti regionali (v. note CP_4
allegate al fascicolo di parte convenuta); solleciti tuttavia rimasti privi di riscontro, considerato che, per sua stessa ammissione, la aveva Pt_1
rinunciato al progetto imprenditoriale “per ragioni personali” ( cfr. comunicazione di rinuncia del 31.7.2024 prodotta nel fascicolo di parte convenuta).
7 Alla luce di tutto quanto sopra, stante la carenza assoluta di elementi probatori a supporto della domanda attorea, la stessa va rigettata, non ravvisandosi negligenze o omissioni nella condotta professionale dell'arch. e non essendo state indicate presunte inadempienze CP_1
rispetto alla realizzazione dei lavori, affidata all' Edile CP_6 [...]
. CP_6
Il rigetto della domanda principale esonera dall'esaminare la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della Controparte_7
che si ritiene assorbita.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del convenuto, avv. Angelo
Quarta Rizzato, anticipatario.
Nulla per le spese nei confronti di , Controparte_6
stante la contumacia della stessa
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché di e Controparte_2 Controparte_6
, terze chiamate in causa, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in euro 11.229,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Quarta
Rizzato, procuratore antistatario, nonché al pagamento, in favore di
8 , delle spese di lite, che liquida in euro 11.229,00, Controparte_7
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24-6-2025 Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, Dott.ssa Azzurra Buia
dott. Mario Cigna
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LECCE - SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dr. Mario Cigna ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10449/2014 promossa
DA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Jaco
ATTRICE
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Quarta Rizzato
CONVENUTO
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Valente
TERZA CHIAMATA
IMPRESA EDILE DE IS CLAUDIO
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
Nell'udienza del 12-3-2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4-11-2014 , quale titolare e legale Parte_1
rappresentante dell' conveniva in CP_3 Parte_2
giudizio dinanzi a questo Tribunale l'arch. per sentirne CP_1
dichiarare la responsabilità professionale per inadempimento dell'incarico, conferitogli dall'attrice, avente ad oggetto la progettazione di serre per la coltivazione di piante e fiori ai sensi della legge regionale n. 19 dell'11/09/1986.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva: che, a seguito dell'accettazione dell'incarico, l'arch. aveva redatto CP_1
apposito progetto scripto grafico -corredato di documentazione fotografica e relazione tecnica - per la realizzazione di due serre binate per la coltivazione di piante e fiori, da realizzarsi nel terreno agricolo, sito in agro di Arnesano, di proprietà di , marito dell'attrice; Persona_1
che detto progetto, acquisiti i propedeutici pareri dell'ASL e della
, era stato presentato dall'arch. al Comune di CP_4 CP_1
Arnesano, il quale, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta, aveva rilasciato il permesso di costruire n. 11/2012 in favore di Pt_1
[...]
che, per far fronte alle spese per la realizzazione del progetto in questione, l'attrice aveva assunto gravosi impegni finanziari, avendo acceso un mutuo ipotecario sulla propria abitazione e avendo beneficiato di vari finanziamenti regionali;
2 che l'attrice aveva dato inizio ai lavori e alla realizzazione dei manufatti come approvati ed autorizzati dal Comune di Arnesano, sotto la direzione dell'arch. il quale tuttavia non aveva seguito CP_1
personalmente tutte le fasi di esecuzione del progetto, omettendo di ultimare l'iter amministrativo, mediante l'accatastamento delle opere realizzate, tanto da costringere la a rivolgersi ad altro Pt_1
professionista, geom. , per il completamento della pratica;
CP_5
che, per il tramite del geom. , l'attrice aveva appreso l'esistenza CP_5
di gravissime irregolarità, tali da ostare al rilascio dei necessari titoli autorizzativi (in particolare, per essere il terreno in questione attraversato da condotta dell'Acquedotto pugliese e quindi soggetto a conseguenti ineludibili prescrizioni), e pertanto aveva rinunciato alle misure finanziarie già in larga parte erogate dalla;
CP_4
che, con lettera prot. n. 0017316 dell'11-9-2014, la aveva CP_4
dunque richiesto all'attrice la restituzione degli importi già erogati in favore della stessa, per una somma complessiva di € 102.976,22.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva dunque la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro € 315.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza della sua condotta inadempiente, consistita nell'aver commesso gravi irregolarità nella progettazione e realizzazione dell'opera.
Si costituiva l'Arch. e chiedeva, in via preliminare, di CP_1
essere autorizzato a chiamare in causa sia la propria società assicuratrice al fine di essere dalla stessa manlevato in Controparte_2
ipotesi di accoglimento della domanda, sia l'Impresa edile De IS
LA, quale ditta alla quale era stata affidata l'esecuzione delle opere;
3 nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sia nell'an che nel quantum, sostenendo di avere diligentemente eseguito l'incarico in questione.
Autorizzata la chiamata dei terzi, si costituiva ed CP_2
eccepiva, in via preliminare, l'inoperatività della garanzia assicurativa;
nel merito, aderendo alle difese del proprio assicurato, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infondata, sia nell'an che nel quantum.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l'altra terza chiamata, Impresa edile De IS LA e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente e mediante prova orale
(interrogatorio formale e prova testimoniale), precisate le conclusioni all'udienza del 12-3-2025, veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, va rigettata.
E' vero che, in tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur costituendo esso, sino a quando non si sia materialmente realizzato, una fase preparatoria, strutturalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, il progettista deve certamente assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente
(Cass. 18342/2019; Cass. 8014/2012).
4 Ciò posto, ai fini dell'accertamento della responsabilità, occorre tuttavia anzitutto valutare la correttezza della prestazione svolta dal professionista, in relazione al programma negoziale complessivamente assunto, e, qualora si riscontri una condotta negligente, verificare la sussistenza del nesso causale tra detta condotta ed il danno lamentato dall'attore.
Nel caso di specie, l'attrice imputa al professionista convenuto la responsabilità per presunte gravi irregolarità nella progettazione e realizzazione delle opere commissionategli, e cioè di due serre per la coltivazione di piante e fiori.
Tale assunto, tuttavia, è rimasto sprovvisto di qualsivoglia supporto probatorio.
Ed invero, per quanto riguarda anzitutto l'incarico conferito all'arch. per la redazione del progetto tecnico, non si ravvisano elementi o CP_1
indizi idonei a fondare addebiti di responsabilità a carico dell'architetto convenuto, atteso che sulla base di tale progetto, regolarmente autorizzato e approvato dagli organi competenti (ASL e ), CP_4
il Comune di Arnesano aveva rilasciato apposito permesso di costruire;
ciò a riprova della regolarità del progetto e, dunque, della correttezza dell'operato del convenuto.
Al riguardo, anche la circostanza riguardante la presunta sussistenza di una particella di proprietà di Acquedotto Pugliese, insistente sul terreno in questione, ove dovevano essere installate le serre, e che -secondo la prospettazione dell'attrice- avrebbe determinato il fallimento dell'intrapresa iniziativa imprenditoriale per non aver potuto completare l'accatastamento, è rimasta una mera allegazione di parte,
5 senza alcun riscontro probatorio;
né può ritenersi tale il contenuto della perizia giurata 18-2-2016 redatta dal geometra , che si limita a Per_2
riscontrare l'esistenza di condotta AQP, senza in alcun modo specificare il rilievo di tale condotta rispetto al progetto in questione e soprattutto rispetto al dedotto “annullamento dell'intera iniziativa economico imprenditoriale”.
Quanto invece alla fase di esecuzione delle opere in oggetto, dalla documentazione in atti si evince che la realizzazione del progetto era stata affidata all' (v. doc. 2 e 3 allegati Controparte_6
al fascicolo del convenuto), mentre non vi è prova alcuna che l'arch. avesse ricevuto incarico dall'attrice anche per l'esecuzione e CP_1
direzione dei lavori.
Sul punto, si richiamano le risultanze della prova orale, da cui è emerso univocamente che della realizzazione delle opere si occupò personalmente il marito dell'attrice, , unitamente all' Persona_1
impresa edile all'uopo incaricata (presumibilmente più di una), circostanza ammessa dalla stessa attrice, in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 13-7-2017) e confermata altresì dai testi escussi;
n particolare, il teste ha dichiarato: “è vero Testimone_1
che su incarico del sig. marito della sig.ra , Persona_1 Parte_1
provvedevo alla sbancamento dell'area destinata alla successiva installazione delle due serre […] è vero che della direzione della esecuzione dello sbancamento se ne occupò direttamente ed esclusivamente il sig. e cioè fu lui a dirmi dove e come Persona_1
eseguire il predetto sbancamento”; il teste ha Testimone_2
riferito: “Sono stato incaricato dal sig. marito della sig.ra Persona_1
6 , per la realizzazione della platea in cemento armato […] Parte_1
Prima di eseguire le opere anzi descritte, non ho visionato alcun progetto né ho mai incontrato né prima né durante né dopo l'arch
; concordi altresì le dichiarazioni del teste CP_1 Tes_3
Per_ il quale ha riferito: “Fui incaricato dal sig. insieme al sig.
[...]
di realizzare esclusivamente la platea in cemento armato. Lo Tes_2
Per_ scavo era già stato realizzato e il sig. ci disse di eseguire la lavorazione del massetto a copertura del detto scavo. Il lavoro durò quattro, cinque giorni e fu lui a pagarci. Non ho mai incontrato né la sig.ra né l'arch. né prima né durante né dopo i lavori” (v. Pt_1 CP_1
verbali di udienza del 16-4-2018 e del 17-9-2018).
Nessun specifico addebito viene indicato in relazione alla realizzazione del progetto, affidata (come detto) all' Controparte_6
.
[...]
Ad ogni modo, fermo restando il difetto di prova in ordine ad una condotta inadempiente da parte del professionista convenuto, va comunque rilevato che, per quel che risulta dalla documentazione in atti, la aveva più volte sollecitato l'attrice all'integrazione CP_4
della documentazione necessaria per l'assolvimento di ogni onere a suo carico al fine di ottenere i finanziamenti regionali (v. note CP_4
allegate al fascicolo di parte convenuta); solleciti tuttavia rimasti privi di riscontro, considerato che, per sua stessa ammissione, la aveva Pt_1
rinunciato al progetto imprenditoriale “per ragioni personali” ( cfr. comunicazione di rinuncia del 31.7.2024 prodotta nel fascicolo di parte convenuta).
7 Alla luce di tutto quanto sopra, stante la carenza assoluta di elementi probatori a supporto della domanda attorea, la stessa va rigettata, non ravvisandosi negligenze o omissioni nella condotta professionale dell'arch. e non essendo state indicate presunte inadempienze CP_1
rispetto alla realizzazione dei lavori, affidata all' Edile CP_6 [...]
. CP_6
Il rigetto della domanda principale esonera dall'esaminare la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della Controparte_7
che si ritiene assorbita.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore del convenuto, avv. Angelo
Quarta Rizzato, anticipatario.
Nulla per le spese nei confronti di , Controparte_6
stante la contumacia della stessa
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché di e Controparte_2 Controparte_6
, terze chiamate in causa, così provvede:
[...]
rigetta la domanda;
condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in euro 11.229,00 oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Quarta
Rizzato, procuratore antistatario, nonché al pagamento, in favore di
8 , delle spese di lite, che liquida in euro 11.229,00, Controparte_7
oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 24-6-2025 Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, Dott.ssa Azzurra Buia
dott. Mario Cigna
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