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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29649/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29649/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] in [...], rappresentate e difese dall'avv.to Vittorio Amedeo Parte_2
Marinelli per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
RICORRENTI contro
, con Controparte_1
l'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego visto turistico.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 9.6.2023, rispettivamente, la ricorrente, cittadina bengalese regolarmente soggiornante sul territorio italiano quale titolare di carta blu EU in quanto coniugata con cittadino francese e madre di una minore con cittadinanza francese, e la madre hanno impugnato il provvedimento dell' a Dacca del 31.8.2022 con il quale è stato negato alla Controparte_2 seconda il visto di ingresso nel territorio italiano, poiché “vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e
l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”. A tal fine hanno evidenziato il loro diritto al “visto di ingresso per turismo finalizzato al ricongiungimento familiare” ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 30/07, sussistendo i presupposti di legge e lamentando l'illegittimità del relativo diniego, con domanda di annullamento del provvedimento impugnato e conseguente diritto al rilascio del visto di ingresso in favore della ricorrente , ai sensi Parte_2 degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo applicabile.
L'amministrazione resistente si è costituita eccependo pregiudizialmente la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente , residente all'estero, non apostillata/legalizzata ed il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo in relazione al richiesto visto
Schengen di breve durata per turismo, nonché chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda. Fissata l'udienza cartolare del 7.2.2024, è stata disposta la regolarizzazione della procura della ricorrente residente in [...], come da provvedimento del 10/11.2.2024, con rinvio all'udienza del 25.9.2024, anch'essa svoltasi con modalità cartolare ed all'esito della quale, preso atto della mancata regolarizzazione della procura e riservata in sentenza ogni pronuncia al riguardo, con provvedimento del 25.10.2024 è stata rilevata la questione pregiudiziale relativa alla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria adita “esaminato il provvedimento impugnato, di diniego di visto per turismo e visita familiare, come da modulo di relativa richiesta allegato da parte resistente”, con fissazione dell'udienza in presenza del 26.2.2025; all'esito dell'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alla ricorrente
[...]
, nata il [...] in [...], vista la fondata eccezione di nullità della procura Parte_2 dalla medesima rilasciata al difensore, senza le prescritte formalità e la mancata regolarizzazione nel termine perentorio del 20.9.2024, assegnato con provvedimento dell'11.2.2024 ai sensi dell'art. 182 cpc.
La procura in questione è stata infatti rilasciata dalla ricorrente, residente a Dacca, all'indirizzo ivi indicato, con indicazione “Roma, Dacca, 03.11.2022” ed con autentica di firma da parte del difensore costituito;
invero, a fronte dell'incertezza del luogo riportato nella procura, essa deve ritenersi sottoscritta a Dacca dalla ricorrente, la quale non può fare ingresso in Italia senza visto, ragione per la quale agisce nel presente giudizio, e non può quindi avere rilasciato la procura a Roma;
anche ipotizzando, tuttavia, che la procura sia stata rilasciata a Dacca in presenza del difensore, essa risulta affetta da nullità, in quanto il potere di autentica di firma del difensore, per pacifica giurisprudenza, non può estendersi oltre il territorio nazionale, con la conseguente necessità di una sua regolarizzazione/rinnovazione ex art. 182 c.p.c., non avvenuta entro l'indicato termine perentorio;
la procura della ricorrente nei confronti del Parte_2 difensore, ove rilasciata all'estero, come nella fattispecie, deve soggiacere all'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè all'attestazione che la firma in calce al mandato difensivo è stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli ha accertato l'identità (cfr., Cass., n. 19321/2018; Cass., SSUU, n. 5592/2020); inoltre, la procura alle liti, ove rilasciata in Bangladesh ed ivi autenticata, deve essere altresì tradotta (requisito essenziale a pena di nullità, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, ribadito in Cass. civ., Sez. Unite, sentenza del 05/02/2021, n. 2866) e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare
, in difetto di adesione del Bangladesh alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille (Cass., n. CP_2
27282/08; Cass., n. 19100/17; Cass., n. 15073/18; Cass., 8174/18; Cass., n. 19321/18; Cass., SSUU, n.
5592/20) ed in assenza di tale forma legale di autenticità del documento non può attribuirsi efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero.
Alla luce del disposto degli art. 182 e 307 cpc la mancata regolarizzazione della procura entro il termine perentorio assegnato comporta l'estinzione del procedimento relativamente alla ricorrente Parte_2
, considerato che il procuratore risulta per la medesima privo di ius postulandi.
[...]
Ciò posto, riguardo alla ricorrente (C.F.: ), nata il Parte_1 C.F._1
10.07.1983 in Bangladesh, figlia della prima relativamente alla quale sussiste – comunque - la legittimazione ad impugnare il diniego di visto pronunciato nei confronti della madre il 31.8.2022, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20350/2018 “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”.
Ebbene, dall'allegata relazione dell'ambasciata del 25.1.2024 si evince che
[...]
, cittadina bengalese nata a [...] il [...], passaporto Parte_2
ha presentato domanda per l'ottenimento del visto Schengen per “turismo - visita a Numero_1 famiglia/amici”, presso l'agenzia di outsourcing in data 16/08/2022 (All. 1). CP_3
Tale categoria di visto va tenuta distinta da quella menzionata dall'avvocato ricorrente, “turismo finalizzato al ricongiungimento familiare”.
La sig.ra , infatti, non intendeva recarsi in Italia ai fini di un ricongiungimento familiare con la Pt_2 figlia, sig.ra (anch'ella ricorrente), moglie di un cittadino francese residente in [...]
Italia, sig. bensì intendeva viaggiare per una breve visita di 75 giorni alla Persona_1 figlia e alla nipote a fini turistici, come da lei stessa dichiarato (All. 1 pag. 6).
Tale circostanza va tenuta distinta da quella dei familiari UE (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007) che esercitano il diritto all'unità familiare, e le domande di visto vengono trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per turismo – visita a familiari/amici, valutando anche le reali intenzioni e finalità del viaggio, non applicando la gratuità ma prescindendo tuttavia dalla valutazione del rischio di immigrazione illegale.
In tale caso, la normativa di riferimento è il Codice visti (Regolamento CE n. 810/2009) e il Decreto
Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 19>>.
I documenti allegati da parte resistente confermano, del resto, quanto dedotto circa la natura del visto richiesto dalla madre della ricorrente quale visto Schengen per motivi turistici di breve durata. In particolare, dagli allegati 1 e 2 di parte resistente risulta che la madre il 16.8.2022 ha compilato un modulo per la presentazione della domanda di visto Schengen nel quale ha indicato il periodo di soggiorno dal
9.9.2022 al 23.11.2022 e, quanto alla sua finalità, ha esposto: “I would like to visit Italy to meet my daughter and her family, and also for tourism in Siena, Tuscany”, peraltro aggiungendo dichiarazione dalla medesima sottoscritta nella quale ha ribadito, in lingua inglese, di richiedere un visto turistico della durata di 75 giorni, allo scopo di visitare la città di Siena ed incontrare la figlia e la sua famiglia, essendo ospitata dalla figlia e provvedendo per il resto alle spese con sue risorse personali. Analogamente, la figlia ha sottoscritto il 14.8.2022 lettera di invito della madre per motivi di turismo per il medesimo periodo di 75 giorni (dal 9.9.2022 al 23.11.2022) nella quale è scritto che “lo scopo del viaggio è visitare la figlia e fare turismo in Siena, Italia”, con deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'aprile 2022 nella quale conferma l'invito della madre per il periodo sopra menzionato. Risultano del resto allegati alla richiesta di visto formalizzata presso l'ambasciata nell'agosto del 2022 anche i biglietti aerei di andata e ritorno e l'assicurazione sanitaria Schengen.
L'intenzione delle ricorrenti era quindi chiaramente individuata ed individuabile sulla base della documentazione predisposta e sottoscritta dalle stesse richiedenti nel senso di domandare un visto
Schengen per motivi turistici di breve durata.
Del resto, nell'atto introduttivo si legge che:
<< … 4. che le stesse, oltremodo afflitte per il prolungato distacco, intendono riunirsi in Italia in
occasione di una visita familiare;
5. che appare quindi opportuno riferire come la figlia, , risiede in Italia per motivi Parte_1 lavorativi;
6. che, invero, la stessa è lavoratrice “altamente qualificata” e titolare della carta blu UE (all. 4);
7. che, nello specifico, la stessa è lavoratrice presso la multinazionale farmaceutica Controparte_4 con sede legale in Via Fiorentina 1 l – 53100 Siena SI (all. 5);
8. che il 04.11.2021, la stessa si è altresì coniugata con il SI. di Persona_1 cittadinanza francese (all. 6);
9. che i coniugi hanno contratto il matrimonio a Siena (all. 7);
10. che il 26.04.2022, dalla felice unione coniugale, è nata la minore cittadina Persona_2 francese (all. 8);
LE RAGIONI DELLA VISITA E I MEZZI DI SOSTENTAMENTO
11. che, di conseguenza, la ricorrente SI.ra , nel suo nuovo e agognato ruolo di nonna, Parte_2 ha ancor più interesse a venire e visitare l'Italia, per poter finalmente vedere la propria nipotina, ancora neonata;
12. che la SI.ra , durante la permanenza nel territorio italiano, sarà domiciliata presso Parte_2
l'unità abitativa locata dalla figlia . (all. 3); Parte_1
13. che la SI.ra provvederà altresì al sostentamento economico materiale della di Parte_1 lei madre disponendo di capacità finanziarie sufficienti a far fronte a tali costi: 90.000 RAL (All. 5);
14. che la stessa può dimostrare e dimostra mediante esibizione della propria dichiarazione dei redditi relativa al 2022, di poter disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di pubblica assistenza (All. 9);
15. che,
per questi motivi
, la stessa ricorrente e su invito della figlia , inoltrava Parte_1 fiduciosamente all'Ambasciata d'Italia a Dhaka domanda di visto d'ingresso Schengen, n°
20220012501>>.
L'individuazione della situazione soggettiva della ricorrente nella fattispecie non è, dunque, da ricondurre a quella del diritto soggettivo, ma piuttosto dell'interesse legittimo al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il provvedimento amministrativo impugnato incide dunque sulla sfera dell'interesse legittimo del destinatario.
Le disposizioni che parte ricorrente richiama nell'atto introduttivo e nelle note successivamente depositate il 14.2.2025, da intendersi quali note a verbale per l'udienza del 26.2.2025, non trovano quindi applicazione nella fattispecie, non vertendosi in un caso di ricongiungimento familiare di straniero con cittadino UE disciplinato dal d.lgs. n. 30/07, ma di ordinaria richiesta di ingresso per turismo. In altri termini, nella specie, non viene in rilievo una fattispecie riguardante l'assentibilità o meno di una domanda di visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non rilevandosi, in particolare, dagli atti di causa, elementi che espressamente e/o implicitamente provino che detto ingresso sarebbe volto a consentire alla cittadina straniera di ricongiungersi con sua figlia ed i suoi familiari;
anzi si sostiene espressamente e ripetutamente che l'ingresso della madre della ricorrente in Italia è giustificato dalla opportunità di una breve visita al familiare residente in Italia (75 giorni), senza fornire – infatti – alcuna prova del requisito del
“carico” di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/07 (risulta allegato estratto conto bancario del conto intestato alla madre per il periodo da febbraio ad agosto 2022 dal quale non risultano versamenti da parte della figlia, ma unicamente le risorse economiche disponibili della madre stessa).
La fattispecie in esame deve in conclusione ritenersi avulsa dall'ipotesi normativa di cui al d.lgs. n. 30/07, atteso che il diniego di visto risulta fondato sull'esistenza di “ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”, da valutarsi discrezionalmente da parte della p.a. e conseguentemente con interesse legittimo del destinatario del provvedimento. La domanda concerne dunque l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(diniego di visto di ingresso per turismo emesso dalla e competente a conoscere sulla CP_2 legittimità o meno di suddetto provvedimento è esclusivamente il Tar.
Infatti, l'art. 3 del decreto-legge n. 13/17, convertito nella legge n. 46/17, rubricato “Competenza per materia delle sezioni specializzate”, non prevede le controversie relative al visto nella specie negato, ma solo quelle “in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30” (lettera a), normativa di derivazione comunitaria - Direttiva
2004/38/CE - nella specie non invocata a fondamento della domanda di visto in questione e riferibile alle ipotesi del tutto distinte del diritto all'ingresso e al soggiorno superiore a tre mesi per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino comunitario, previo rilascio del visto di cui all'art. 5, ove richiesto per il passaggio delle frontiere.
Quanto evidenziato da parte ricorrente nelle note del 14.2.2025 è riferibile esclusivamente al visto per lungo soggiorno, ossia di durata superiore a 90 giorni, diverso da quello richiesto e negato nel presente giudizio, riconducibile piuttosto alla tipologia di durata inferiore, per come espressamente indicato nelle richieste inoltrate presso l'ambasciata dalla ricorrente e dalla madre. Solo per il lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), infatti, Il Ministero degli Esteri, nel suo messaggio del 6 agosto 2013, ha precisato che gli uffici
Visti non devono più rilasciare visti d'ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE, ma, verificato il vincolo di parentela/coniugio con cittadino UE, ma devono rilasciare un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Il
, col messaggio sopra citato, ha chiarito anche che, in tali casi di lungo soggiorno, verificato il CP_1 rapporto di parentela, viene rilasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere, con la conseguenza che il non dovrà esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti per ottenere la Parte_3 carta di soggiorno, in particolare quello della vivenza a carico, in quanto per il rilascio di un visto di tipo C per turismo non rivestono rilevanza, essendo demandato alle competenti amministrazioni sul territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE. Il familiare del cittadino dell'Unione, pertanto, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere successivamente direttamente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 30/2007 e adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
Ebbene, parte ricorrente ha, chiaramente, domandato all'ambasciata un visto Schengen per motivi turistici di breve durata (75 giorni dal 9.9.2022 al 23.11.2022), i cui requisiti sono disciplinati dal Codice visti
(Regolamento CE n. 810/2009) e dal Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 19 e non è consentito in questa sede mutare richiesta, deducendo il proprio diritto al visto di cui all'art. 5 d.lgs. n.
30/07, non essendo i presupposti di tale tipologia di visto stati esaminati in sede amministrativa, mancando la documentazione attestante il rapporto di parentela tra le due ricorrenti (come ad esempio un certificato sullo stato di famiglia).
Alla luce delle considerazioni esposte non può ritenersi esistente la giurisdizione del giudice ordinario, sezione specializzata, relativamente al provvedimento impugnato.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla controversia in esame, con compensazione delle spese di lite in considerazione del mancato esame del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla ricorrente , Parte_2 nata il [...] in [...];
- dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente al ricorso proposto dalla ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nata il [...] in [...]; C.F._1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 1/3/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29649/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
, nata il [...] in [...], rappresentate e difese dall'avv.to Vittorio Amedeo Parte_2
Marinelli per procura allegata al ricorso telematicamente depositato
RICORRENTI contro
, con Controparte_1
l'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione diniego visto turistico.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc depositato il 9.6.2023, rispettivamente, la ricorrente, cittadina bengalese regolarmente soggiornante sul territorio italiano quale titolare di carta blu EU in quanto coniugata con cittadino francese e madre di una minore con cittadinanza francese, e la madre hanno impugnato il provvedimento dell' a Dacca del 31.8.2022 con il quale è stato negato alla Controparte_2 seconda il visto di ingresso nel territorio italiano, poiché “vi sono ragionevoli dubbi sull'affidabilità e
l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”. A tal fine hanno evidenziato il loro diritto al “visto di ingresso per turismo finalizzato al ricongiungimento familiare” ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 30/07, sussistendo i presupposti di legge e lamentando l'illegittimità del relativo diniego, con domanda di annullamento del provvedimento impugnato e conseguente diritto al rilascio del visto di ingresso in favore della ricorrente , ai sensi Parte_2 degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo applicabile.
L'amministrazione resistente si è costituita eccependo pregiudizialmente la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente , residente all'estero, non apostillata/legalizzata ed il difetto di Parte_2 giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo in relazione al richiesto visto
Schengen di breve durata per turismo, nonché chiedendo comunque nel merito il rigetto della domanda. Fissata l'udienza cartolare del 7.2.2024, è stata disposta la regolarizzazione della procura della ricorrente residente in [...], come da provvedimento del 10/11.2.2024, con rinvio all'udienza del 25.9.2024, anch'essa svoltasi con modalità cartolare ed all'esito della quale, preso atto della mancata regolarizzazione della procura e riservata in sentenza ogni pronuncia al riguardo, con provvedimento del 25.10.2024 è stata rilevata la questione pregiudiziale relativa alla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria adita “esaminato il provvedimento impugnato, di diniego di visto per turismo e visita familiare, come da modulo di relativa richiesta allegato da parte resistente”, con fissazione dell'udienza in presenza del 26.2.2025; all'esito dell'ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Pregiudizialmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alla ricorrente
[...]
, nata il [...] in [...], vista la fondata eccezione di nullità della procura Parte_2 dalla medesima rilasciata al difensore, senza le prescritte formalità e la mancata regolarizzazione nel termine perentorio del 20.9.2024, assegnato con provvedimento dell'11.2.2024 ai sensi dell'art. 182 cpc.
La procura in questione è stata infatti rilasciata dalla ricorrente, residente a Dacca, all'indirizzo ivi indicato, con indicazione “Roma, Dacca, 03.11.2022” ed con autentica di firma da parte del difensore costituito;
invero, a fronte dell'incertezza del luogo riportato nella procura, essa deve ritenersi sottoscritta a Dacca dalla ricorrente, la quale non può fare ingresso in Italia senza visto, ragione per la quale agisce nel presente giudizio, e non può quindi avere rilasciato la procura a Roma;
anche ipotizzando, tuttavia, che la procura sia stata rilasciata a Dacca in presenza del difensore, essa risulta affetta da nullità, in quanto il potere di autentica di firma del difensore, per pacifica giurisprudenza, non può estendersi oltre il territorio nazionale, con la conseguente necessità di una sua regolarizzazione/rinnovazione ex art. 182 c.p.c., non avvenuta entro l'indicato termine perentorio;
la procura della ricorrente nei confronti del Parte_2 difensore, ove rilasciata all'estero, come nella fattispecie, deve soggiacere all'attività certificativa svolta dal notaio, e cioè all'attestazione che la firma in calce al mandato difensivo è stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli ha accertato l'identità (cfr., Cass., n. 19321/2018; Cass., SSUU, n. 5592/2020); inoltre, la procura alle liti, ove rilasciata in Bangladesh ed ivi autenticata, deve essere altresì tradotta (requisito essenziale a pena di nullità, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, ribadito in Cass. civ., Sez. Unite, sentenza del 05/02/2021, n. 2866) e legalizzata dall'autorità diplomatico/consolare
, in difetto di adesione del Bangladesh alla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille (Cass., n. CP_2
27282/08; Cass., n. 19100/17; Cass., n. 15073/18; Cass., 8174/18; Cass., n. 19321/18; Cass., SSUU, n.
5592/20) ed in assenza di tale forma legale di autenticità del documento non può attribuirsi efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero.
Alla luce del disposto degli art. 182 e 307 cpc la mancata regolarizzazione della procura entro il termine perentorio assegnato comporta l'estinzione del procedimento relativamente alla ricorrente Parte_2
, considerato che il procuratore risulta per la medesima privo di ius postulandi.
[...]
Ciò posto, riguardo alla ricorrente (C.F.: ), nata il Parte_1 C.F._1
10.07.1983 in Bangladesh, figlia della prima relativamente alla quale sussiste – comunque - la legittimazione ad impugnare il diniego di visto pronunciato nei confronti della madre il 31.8.2022, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 20350/2018 “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “petitum” sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione”.
Ebbene, dall'allegata relazione dell'ambasciata del 25.1.2024 si evince che
[...]
, cittadina bengalese nata a [...] il [...], passaporto Parte_2
ha presentato domanda per l'ottenimento del visto Schengen per “turismo - visita a Numero_1 famiglia/amici”, presso l'agenzia di outsourcing in data 16/08/2022 (All. 1). CP_3
Tale categoria di visto va tenuta distinta da quella menzionata dall'avvocato ricorrente, “turismo finalizzato al ricongiungimento familiare”.
La sig.ra , infatti, non intendeva recarsi in Italia ai fini di un ricongiungimento familiare con la Pt_2 figlia, sig.ra (anch'ella ricorrente), moglie di un cittadino francese residente in [...]
Italia, sig. bensì intendeva viaggiare per una breve visita di 75 giorni alla Persona_1 figlia e alla nipote a fini turistici, come da lei stessa dichiarato (All. 1 pag. 6).
Tale circostanza va tenuta distinta da quella dei familiari UE (di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007) che esercitano il diritto all'unità familiare, e le domande di visto vengono trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come ordinarie richieste di visto per turismo – visita a familiari/amici, valutando anche le reali intenzioni e finalità del viaggio, non applicando la gratuità ma prescindendo tuttavia dalla valutazione del rischio di immigrazione illegale.
In tale caso, la normativa di riferimento è il Codice visti (Regolamento CE n. 810/2009) e il Decreto
Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 19>>.
I documenti allegati da parte resistente confermano, del resto, quanto dedotto circa la natura del visto richiesto dalla madre della ricorrente quale visto Schengen per motivi turistici di breve durata. In particolare, dagli allegati 1 e 2 di parte resistente risulta che la madre il 16.8.2022 ha compilato un modulo per la presentazione della domanda di visto Schengen nel quale ha indicato il periodo di soggiorno dal
9.9.2022 al 23.11.2022 e, quanto alla sua finalità, ha esposto: “I would like to visit Italy to meet my daughter and her family, and also for tourism in Siena, Tuscany”, peraltro aggiungendo dichiarazione dalla medesima sottoscritta nella quale ha ribadito, in lingua inglese, di richiedere un visto turistico della durata di 75 giorni, allo scopo di visitare la città di Siena ed incontrare la figlia e la sua famiglia, essendo ospitata dalla figlia e provvedendo per il resto alle spese con sue risorse personali. Analogamente, la figlia ha sottoscritto il 14.8.2022 lettera di invito della madre per motivi di turismo per il medesimo periodo di 75 giorni (dal 9.9.2022 al 23.11.2022) nella quale è scritto che “lo scopo del viaggio è visitare la figlia e fare turismo in Siena, Italia”, con deposito di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'aprile 2022 nella quale conferma l'invito della madre per il periodo sopra menzionato. Risultano del resto allegati alla richiesta di visto formalizzata presso l'ambasciata nell'agosto del 2022 anche i biglietti aerei di andata e ritorno e l'assicurazione sanitaria Schengen.
L'intenzione delle ricorrenti era quindi chiaramente individuata ed individuabile sulla base della documentazione predisposta e sottoscritta dalle stesse richiedenti nel senso di domandare un visto
Schengen per motivi turistici di breve durata.
Del resto, nell'atto introduttivo si legge che:
<< … 4. che le stesse, oltremodo afflitte per il prolungato distacco, intendono riunirsi in Italia in
occasione di una visita familiare;
5. che appare quindi opportuno riferire come la figlia, , risiede in Italia per motivi Parte_1 lavorativi;
6. che, invero, la stessa è lavoratrice “altamente qualificata” e titolare della carta blu UE (all. 4);
7. che, nello specifico, la stessa è lavoratrice presso la multinazionale farmaceutica Controparte_4 con sede legale in Via Fiorentina 1 l – 53100 Siena SI (all. 5);
8. che il 04.11.2021, la stessa si è altresì coniugata con il SI. di Persona_1 cittadinanza francese (all. 6);
9. che i coniugi hanno contratto il matrimonio a Siena (all. 7);
10. che il 26.04.2022, dalla felice unione coniugale, è nata la minore cittadina Persona_2 francese (all. 8);
LE RAGIONI DELLA VISITA E I MEZZI DI SOSTENTAMENTO
11. che, di conseguenza, la ricorrente SI.ra , nel suo nuovo e agognato ruolo di nonna, Parte_2 ha ancor più interesse a venire e visitare l'Italia, per poter finalmente vedere la propria nipotina, ancora neonata;
12. che la SI.ra , durante la permanenza nel territorio italiano, sarà domiciliata presso Parte_2
l'unità abitativa locata dalla figlia . (all. 3); Parte_1
13. che la SI.ra provvederà altresì al sostentamento economico materiale della di Parte_1 lei madre disponendo di capacità finanziarie sufficienti a far fronte a tali costi: 90.000 RAL (All. 5);
14. che la stessa può dimostrare e dimostra mediante esibizione della propria dichiarazione dei redditi relativa al 2022, di poter disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di pubblica assistenza (All. 9);
15. che,
per questi motivi
, la stessa ricorrente e su invito della figlia , inoltrava Parte_1 fiduciosamente all'Ambasciata d'Italia a Dhaka domanda di visto d'ingresso Schengen, n°
20220012501>>.
L'individuazione della situazione soggettiva della ricorrente nella fattispecie non è, dunque, da ricondurre a quella del diritto soggettivo, ma piuttosto dell'interesse legittimo al corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta, con la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.
Il provvedimento amministrativo impugnato incide dunque sulla sfera dell'interesse legittimo del destinatario.
Le disposizioni che parte ricorrente richiama nell'atto introduttivo e nelle note successivamente depositate il 14.2.2025, da intendersi quali note a verbale per l'udienza del 26.2.2025, non trovano quindi applicazione nella fattispecie, non vertendosi in un caso di ricongiungimento familiare di straniero con cittadino UE disciplinato dal d.lgs. n. 30/07, ma di ordinaria richiesta di ingresso per turismo. In altri termini, nella specie, non viene in rilievo una fattispecie riguardante l'assentibilità o meno di una domanda di visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, non rilevandosi, in particolare, dagli atti di causa, elementi che espressamente e/o implicitamente provino che detto ingresso sarebbe volto a consentire alla cittadina straniera di ricongiungersi con sua figlia ed i suoi familiari;
anzi si sostiene espressamente e ripetutamente che l'ingresso della madre della ricorrente in Italia è giustificato dalla opportunità di una breve visita al familiare residente in Italia (75 giorni), senza fornire – infatti – alcuna prova del requisito del
“carico” di cui all'art. 2 d.lgs. n. 30/07 (risulta allegato estratto conto bancario del conto intestato alla madre per il periodo da febbraio ad agosto 2022 dal quale non risultano versamenti da parte della figlia, ma unicamente le risorse economiche disponibili della madre stessa).
La fattispecie in esame deve in conclusione ritenersi avulsa dall'ipotesi normativa di cui al d.lgs. n. 30/07, atteso che il diniego di visto risulta fondato sull'esistenza di “ragionevoli dubbi sull'affidabilità e l'autenticità dei documenti giustificativi forniti o sulla veridicità del loro contenuto”, da valutarsi discrezionalmente da parte della p.a. e conseguentemente con interesse legittimo del destinatario del provvedimento. La domanda concerne dunque l'impugnazione di un provvedimento amministrativo
(diniego di visto di ingresso per turismo emesso dalla e competente a conoscere sulla CP_2 legittimità o meno di suddetto provvedimento è esclusivamente il Tar.
Infatti, l'art. 3 del decreto-legge n. 13/17, convertito nella legge n. 46/17, rubricato “Competenza per materia delle sezioni specializzate”, non prevede le controversie relative al visto nella specie negato, ma solo quelle “in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'art. 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30” (lettera a), normativa di derivazione comunitaria - Direttiva
2004/38/CE - nella specie non invocata a fondamento della domanda di visto in questione e riferibile alle ipotesi del tutto distinte del diritto all'ingresso e al soggiorno superiore a tre mesi per ricongiungimento familiare del cittadino extracomunitario con cittadino comunitario, previo rilascio del visto di cui all'art. 5, ove richiesto per il passaggio delle frontiere.
Quanto evidenziato da parte ricorrente nelle note del 14.2.2025 è riferibile esclusivamente al visto per lungo soggiorno, ossia di durata superiore a 90 giorni, diverso da quello richiesto e negato nel presente giudizio, riconducibile piuttosto alla tipologia di durata inferiore, per come espressamente indicato nelle richieste inoltrate presso l'ambasciata dalla ricorrente e dalla madre. Solo per il lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), infatti, Il Ministero degli Esteri, nel suo messaggio del 6 agosto 2013, ha precisato che gli uffici
Visti non devono più rilasciare visti d'ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari ai cittadini stranieri familiari di cittadini UE, ma, verificato il vincolo di parentela/coniugio con cittadino UE, ma devono rilasciare un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Il
, col messaggio sopra citato, ha chiarito anche che, in tali casi di lungo soggiorno, verificato il CP_1 rapporto di parentela, viene rilasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere, con la conseguenza che il non dovrà esaminare la sussistenza degli ulteriori requisiti per ottenere la Parte_3 carta di soggiorno, in particolare quello della vivenza a carico, in quanto per il rilascio di un visto di tipo C per turismo non rivestono rilevanza, essendo demandato alle competenti amministrazioni sul territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE. Il familiare del cittadino dell'Unione, pertanto, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere successivamente direttamente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del D. Lgs. 30/2007 e adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
Ebbene, parte ricorrente ha, chiaramente, domandato all'ambasciata un visto Schengen per motivi turistici di breve durata (75 giorni dal 9.9.2022 al 23.11.2022), i cui requisiti sono disciplinati dal Codice visti
(Regolamento CE n. 810/2009) e dal Decreto Interministeriale 850/2011, Allegato A, punto 19 e non è consentito in questa sede mutare richiesta, deducendo il proprio diritto al visto di cui all'art. 5 d.lgs. n.
30/07, non essendo i presupposti di tale tipologia di visto stati esaminati in sede amministrativa, mancando la documentazione attestante il rapporto di parentela tra le due ricorrenti (come ad esempio un certificato sullo stato di famiglia).
Alla luce delle considerazioni esposte non può ritenersi esistente la giurisdizione del giudice ordinario, sezione specializzata, relativamente al provvedimento impugnato.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito sulla controversia in esame, con compensazione delle spese di lite in considerazione del mancato esame del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alla ricorrente , Parte_2 nata il [...] in [...];
- dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo relativamente al ricorso proposto dalla ricorrente Parte_1
(C.F.: ), nata il [...] in [...]; C.F._1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 1/3/2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla