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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 601/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2021 promossa da:
) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARLO MOLAIOLI giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro e , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025 la parte attrice concludeva riportandosi alle domande in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, ha citato i convenuti in Controparte_1
epigrafe indicate onde ottenere il rilascio del fabbricato sito in Santa Marinella,
Casa Cantoniera al Km 69+541 della Linea ferroviaria Roma-Grosseto, Via
pagina 1 di 5 Castelsecco, 26, è identificato al N.C.E.U. del Comune di Santa Marinella
(Provincia di Roma) al foglio 13, particella 82. Nella prospettazione attorea,
come si evinceva dal sopralluogo del funzionario della del CP_7
22.07.2010 (in atti in copia) il predetto compendio era occupato abusivamente da parte dei Sig.ri e Controparte_2 CP_3
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, che risiedevano, per cui sussistono i Controparte_6
presupposti onde accogliere la domanda di rilascio e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo quantificato in relazione al valore locativo dell'immobile.
Non si costituivano in giudizio i convenuti seppur ritualmente evocati per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e prove orali, indi –
definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 e decisa con la presente sentenza.
La domanda giudiziale volta al rilascio della consistenza per cui è lite è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
La domanda volta al rilascio del compendio oggetto di causa come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è fondata e merita accoglimento [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali pagina 2 di 5 precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U.
27/2000; sulla qualificazione della domanda nella fattispecie oggetto di causa,
v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è
destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in
precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di
negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la
qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la
quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni
titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della
titolarità del diritto di chi agisce”]. Dalla documentazione in atti risulta infatti che il compendio per cui è lite è –sin da epoca risalente– nella titolarità della società istante, quale successore dell'originario Ente Ferrovie dello Stato.
Non è, d'altra parte, in contestazione che il compendio per cui è causa è di proprietà originaria dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alla quale è
succeduto l'Ente Ferrovie dello Stato e a seguito dell'intervento della normativa primaria e secondaria meglio descritta nell'atto di citazione la proprietà in parola è pervenuta a Ferrovie dello Stato s.p.a.
L'occupazione da parte dei convenuti della consistenza per cui è lite è provata dai verbali di sopralluogo in atti e confermata dai testi escussi nel corso del giudizio;
i convenuti, rimasti contumaci, non hanno opposto un idoneo titolo legittimante l'occupazione né hanno provveduto a rilasciare il terreno pur essendo consapevoli dell'altruità del bene.
Altrettanto fondata è la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice.
pagina 3 di 5 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel
caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda
il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il
parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
(data ud. 11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice ha quantificato in € 2291 annui il valore locativo dell'indennità di occupazione sulla base della circolare 4259 del 25.06.2002 per il compendio oggetto di causa.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima,
considerato che la medesima è ben inferiore rispetto ai valori locativi di mercato.
L'indennità di occupazione spettante alla società attrice dal marzo 2010 al marzo 2025 è quindi parti ad € 29.783, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 601/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
pagina 4 di 5 - accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa, precisata in motivazione, è di proprietà della società attrice, condanna i convenuti all'immediato rilascio del medesimo compendio, libero da persone e cose;
- condanna i convenuti al pagamento in favore della società attrice al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 29.783 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in € 3809 per onorari oltre spese vive,
IVA, CPA e rimborso forfettario.
Civitavecchia, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 601/2021 promossa da:
) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. CARLO MOLAIOLI giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro e , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_5 Controparte_6
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 aprile 2025 la parte attrice concludeva riportandosi alle domande in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'odierno giudizio, ha citato i convenuti in Controparte_1
epigrafe indicate onde ottenere il rilascio del fabbricato sito in Santa Marinella,
Casa Cantoniera al Km 69+541 della Linea ferroviaria Roma-Grosseto, Via
pagina 1 di 5 Castelsecco, 26, è identificato al N.C.E.U. del Comune di Santa Marinella
(Provincia di Roma) al foglio 13, particella 82. Nella prospettazione attorea,
come si evinceva dal sopralluogo del funzionario della del CP_7
22.07.2010 (in atti in copia) il predetto compendio era occupato abusivamente da parte dei Sig.ri e Controparte_2 CP_3
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_5
, che risiedevano, per cui sussistono i Controparte_6
presupposti onde accogliere la domanda di rilascio e il risarcimento del danno da occupazione senza titolo quantificato in relazione al valore locativo dell'immobile.
Non si costituivano in giudizio i convenuti seppur ritualmente evocati per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali e prove orali, indi –
definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata, per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025 e decisa con la presente sentenza.
La domanda giudiziale volta al rilascio della consistenza per cui è lite è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati.
La domanda volta al rilascio del compendio oggetto di causa come azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. è fondata e merita accoglimento [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali pagina 2 di 5 precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U.
27/2000; sulla qualificazione della domanda nella fattispecie oggetto di causa,
v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è
destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in
precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di
negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la
qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la
quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei
confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni
titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della
titolarità del diritto di chi agisce”]. Dalla documentazione in atti risulta infatti che il compendio per cui è lite è –sin da epoca risalente– nella titolarità della società istante, quale successore dell'originario Ente Ferrovie dello Stato.
Non è, d'altra parte, in contestazione che il compendio per cui è causa è di proprietà originaria dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato alla quale è
succeduto l'Ente Ferrovie dello Stato e a seguito dell'intervento della normativa primaria e secondaria meglio descritta nell'atto di citazione la proprietà in parola è pervenuta a Ferrovie dello Stato s.p.a.
L'occupazione da parte dei convenuti della consistenza per cui è lite è provata dai verbali di sopralluogo in atti e confermata dai testi escussi nel corso del giudizio;
i convenuti, rimasti contumaci, non hanno opposto un idoneo titolo legittimante l'occupazione né hanno provveduto a rilasciare il terreno pur essendo consapevoli dell'altruità del bene.
Altrettanto fondata è la domanda risarcitoria avanzata dalla società attrice.
pagina 3 di 5 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel
caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita
subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che
è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda
il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il
parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
(data ud. 11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice ha quantificato in € 2291 annui il valore locativo dell'indennità di occupazione sulla base della circolare 4259 del 25.06.2002 per il compendio oggetto di causa.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima,
considerato che la medesima è ben inferiore rispetto ai valori locativi di mercato.
L'indennità di occupazione spettante alla società attrice dal marzo 2010 al marzo 2025 è quindi parti ad € 29.783, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 601/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
pagina 4 di 5 - accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, accertato che la consistenza immobiliare oggetto di causa, precisata in motivazione, è di proprietà della società attrice, condanna i convenuti all'immediato rilascio del medesimo compendio, libero da persone e cose;
- condanna i convenuti al pagamento in favore della società attrice al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 29.783 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in € 3809 per onorari oltre spese vive,
IVA, CPA e rimborso forfettario.
Civitavecchia, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5