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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 697/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 697/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Longarini, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellante e
, in perso- Controparte_1 Parte_2
na del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Leonardo Cristoforo Fieri, Daniele Ceccarelli, Alessia
Nuciari ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei medesimi procuratori in Roma, Via Fucini, n. 204, giusta procura in atti, appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
L'Aquila - Sezione Specializzata in materia di Impresa n.
383/2023, pubblicata in data 24/05/2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, previa fissazione della udienza di discussione della causa, in totale riforma della sentenza impugnata con il presente atto, previa adozione di provvedimento in via cautelare ed urgente inaudita altera parte, voglia inibire al Sig. ed alla Controparte_1
(nonché ad ogni terzo non autorizzato), ogni Parte_2
ulteriore utilizzo del neologismo “Implantosofia ed Odontoiatria
Biologica” e delle tecniche alle stesse correlate e disporre il seque- stro di tutto il materiale recante l'utilizzo del predetto marchio contraffattorio nonché della documentazione contabile, il ritiro del materiale pubblicitario. Con condanna dei resistenti al pagamento di un importo di euro 516,46 (od a qualsiasi altra somma che riter- rà equa e\o di giustizia) per ogni giorno di violazione dell'ordine giudiziale, ed ordinare, a spese della convenuta, la pubblicazione della sentenza on line con un risalto pari a quello del sito.
Voglia, infine, la Corte di Appello dichiarare la illegittimità e co- munque la nullità del marchio registrato dai resistenti e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indi-
2 retti, patrimoniali e non, anche per perdita di chanches cagionati con la propria
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede, inoltre, interrogatorio formale dell'appellata ed all'esito prova per testi in ordine alle seguenti circostanze di fatto già articolate nel ricorso introduttivo:
1)“Vero che solo alla fine del 2016 ha fatto accesso in tale conso- lidato e vivace contesto professionale il Sig. e ciò per es- CP_1
sersi presentato dinanzi ai responsabili della clinica Sorriso & Sa- lute', quale implantologo con auto referenziate competenze in im- plantologia metal-free.
2) “Vero che all'interno della clinica il Sig. ha avuto mo- CP_1
do di collaborare con il Dr. che già da svariati anni prima Pt_1
dell'incontro con il resistente, propugnava scientificamente la prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio ha definito “Odontoiatria Biologica (tanto che già nel 2003 aveva organizzato il primo Congresso Mondiale di Odontoiatria Biologi- ca ad Abano Terme. - “I nuovi paradigmi dell'Odontoiatria 'Me- tal-Free': Metalli Pesanti Endorali ed Immunocompatibilità”- con i migliori relatori a livello internazionale tra cui il Prof. Per_1
haus da Losanna, inventore degli impianti metal-free in zirconia).
3) Vero che in questo contesto in cui il ricorrente si è circondato di collaboratori che avessero l'intenzione di partecipare alla forma- zione e diffusione di quella nuova prassi clinica che egli stesso,
3 con un neologismo di proprio conio aveva definito “Odontoiatria
Biologica” il resistente è venuto a conoscenza del neologismo
“Implantosofia”, anch'esso coniato dal Dr. . Pt_1
4)Vero che quest'ultimo, come è normale e fisiologico in un con- sesso di studio, non aveva motivo di dubitare di coloro che fre- quentavano il proprio contesto lavorativo;
perciò, ha sottoposto al
Sig. ed ad altri autori la stesura, di un capitolo, appunto CP_1
riguardante l' , nel nuovo libro che egli, ricorrente, Parte_3
stava redigendo e che sarebbe stato pubblicato nel mese di ottobre
2020: “Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportunità””
5)Vero che on quel contesto di studi, tuttavia, la segretezza del neologismo “implantosofia” e della prassi allo stesso sotteso, era dichiarata e nota a tutti i collaboratori.
6) Vero che era noto ai protagonisti del progetto de quo che per ga- rantirla il capitolo era stato inizialmente dissimulato come 'Im- plantologia bio-ceramica'.
7) Vero che in data 17.02.2018, presso la Clinica Sorriso e Salute, in occasione di un incontro finalizzato alla creazione di un network di cliniche di Odontoiatria Biologica che avrebbe utilizzato proce- dure e marchi (come era il caso di ' ideati dal ricor- Parte_3
rente, era stato fatto firmare al che vi aveva partecipato CP_1
insieme ad altre 12 persone di cui altri 9 colleghi medici e odon- toiatri provenienti da varie parti d'Italia, un documento di riserva-
4 tezza rispetto a tutte le informazioni acquisite. (doc.2 impegno di riservatezza)
8) Vero che in tale quadro storico di fermento scientifico intorno alla figura del Dr. , fondato sulla reciproca fiducia, il ricor- Pt_1
rente, qualche mese dopo è venuto casualmente a conoscenza del fatto che il Sig. aveva iniziato ad utilizzare il neologi- CP_1
smo “Implantosofia” per pubblicizzare la propria attività.
9) Vero che il resistente è stato convocato urgentemente in clinica nel mese di ottobre 2018 ove è stato redarguito dal Dr. per Pt_1
l'uso non autorizzato del termine “Implantosofia”; l'incontro è av- venuto in presenza dell'amministratore della struttura dottor
[...]
che ha contribuito a rinforzare il richiamo ai doveri cui Per_2
il era stato chiamato a rispettare sia verbalmente e attra- CP_1
verso l'impegno scritto di segretezza. Nell'occasione il CP_1
ha riconosciuto la paternità del ricorrente sul neologismo de quo, ha perciò assicurato che avrebbe ritirato ogni riferimento all' ed ha giustificato tale condotta con il fatto che Parte_3
non aveva compreso si trattasse di informazioni riservate.”
In ordine a tali circostanze di fatto, in particolare, si chiede che vengano ascoltati i sommari informatori indicati nel ricorso intro- duttivo, signori: , Parte_4 Parte_5 CP_2
, , Dott. , Dott. CP_3 Controparte_4 Persona_3
, Dott. , Dott. Persona_4 Persona_5 Per_6
, Sig . Sig. Prof.
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
,Signora Prof. Dott. Per_7 CP_7 Persona_8 CP_8
5 , Signora CP_9 Controparte_10
, ,,
[...] Controparte_11
Si insiste per la sospensione della efficacia esecutiva della senten- za poiché controparte non avrebbe le capacità finanziarie per resti- tuire quanto ottenuto in adempimento della sentenza impugnata i cui motivi di ingiustizia sono tali, peraltro, da legittimare l'appellante a chiederne la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Egli, tra l'altro, ha una condotta tutt'altro che rassicurante.
Non solo ha disattivato il proprio indirizzo di posta elettronica cer- tificata ma non risulta più iscritto all'Ordine dei medici in Italia
Non è un caso che in un procedimento di responsabilità professio- nale cagionato dal resistente, è stato necessario procedere alla noti- fica ordinaria della chiamata in causa anziché con pec […]”;
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuti in- fondati tutti i motivi di gravame esposti dal ricorrente, rigettare in- tegralmente l'appello e confermare la sentenza n. 383/23 R.G. n.
1551/20 del tribunale de L'Aquila. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore dei pro- curatori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 383/2023, il Tribunale di L'Aquila, Sezione
Specializzata in materia di Impresa rigettava le domande proposte
6 da nei confronti e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e volte sostanzialmente ad ottenere la dichiarazione di
[...]
nullità del marchio registrato da quest'ultima, consistente nel neo- logismo “implantosofia e odontoiatria biologica”, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
1.2. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava:
▪ che il neologismo sarebbe stato ideato dallo stesso Persona_9
sche;
▪ che sarebbe venuto a conoscenza di esso nello Controparte_1
svolgimento dell'attività di collaborazione scientifica-didattica con
Parte_1
▪ che il avrebbe provveduto, in violazione di un patto di CP_1
riservatezza dallo stesso sottoscritto in favore di Parte_1
a farlo registrare da ossia dalla clinica di cui Parte_2
quest'ultimo ricopriva la carica di amministratore;
▪ che difetterebbe il requisito della novità del marchio, avendo esso formato oggetto di preuso da parte dell'attore.
1.3. Nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, ve- niva rigettata l'istanza di parte attrice avente ad oggetto l'inibitoria dell'utilizzo del marchio nonché il sequestro di tutto il materiale in uso alle parti convenute.
L'ordinanza di rigetto del G.I. veniva reclamata dinanzi al Colle- gio, che, respinto il reclamo, la confermava integralmente, condi- videndone integralmente l'impianto motivazionale.
1.4. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
7 a) nella pregiudiziale inammissibilità dell'istanza di parte attrice avente ad oggetto la reiterazione delle istanze istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Ciò in quanto, trattandosi non di articolazione di istanze istruttorie, bensì di mera dichiarazione di idoneità a testimoniare di circa 20 soggetti, difettavano i requisiti previsti dall'art. 244 c.p.c. in relazione alla formulazione dei fatti in separati capitoli di prova nonché all'indicazione, in relazione ai medesimi, dei singoli testi, tra quelli indicati, idonei a testimonia- re. In secondo luogo, non avendo presenziato alla prima udienza del giudizio e non avendo richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore aveva di fatto impedito e/o ri- nunciato all'istruttoria della causa;
b) quanto al merito, nel difetto di prova circa la titolarità del diritto morale del neologismo nonché in relazione al preuso del marchio da parte dell'attore.
2. Avverso tale sentenza, proponeva appello Parte_1
censurando la decisione sulla base di due motivi di gravame.
In particolare, con un primo motivo viene censurata la statuizione concernente la inammissibilità delle istanze istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Con un secondo motivo, viene contestata la decisione per aver er- roneamente ritenuto il mancato soddisfacimento dell'onere proba- torio in relazione all'ideazione del neologismo, nonché in relazio- ne al preuso del marchio.
8 3. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in di-
[...]
ritto e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
4. Ritiene questa Corte che l'appello sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
5. In ordine al primo motivo, l'appellante – dopo aver preliminar- mente precisato che i capitoli sui quali interrogare i testi sarebbero stati articolati nel ricorso, tale essendo l'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado e non essendosi mai verificato alcun mutamen- to di rito – ha argomentato come, seppur l'indicazione specifica dei fatti sia giustificata dall'esigenza del giudice di valutare l'am- missibilità e la rilevanza della prova testimoniale, la giurispruden- za dominante ritenga tuttavia sufficiente che i fatti siano dedotti nei loro elementi essenziali, gli eventuali dettagli potendo essere ricavati dal giudice durante l'assunzione della testimonianza, inte- grando le domande formulate dalla parte direttamente in tale sede.
La giurisprudenza prevalente, peraltro, sarebbe orientata nel senso di ritenere che la prova dedotta senza l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 244 c.p.c. sia nulla, ma che tuttavia tale nullità possa es- sere fatta valere solo dalla controparte, non potendo essere rilevata d'ufficio.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, infine, l'appellante, nel richiamarsi alla rilevante giurisprudenza sul tema, ha argomen- tato come da un lato l'onere di allegazione concerna unicamente i fatti, non le prove, delle quali sarebbe sufficiente la specifica indi-
9 cazione prevista dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità di- mostrativa, che invece andrebbero valutate d'ufficio dal giudice;
dall'altro che, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capito- li senza indicare le generalità dei testi, la relativa omissione deter- mini mera irregolarità, con facoltà per il giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per porne rimedio, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.
5.1. Il motivo è infondato.
Risulta principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di le- gittimità quello secondo il quale “l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle cir- costanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. n.
3708/2019; cfr. Cass., 2201/2007; Cass. n. 7508 /2007; Cass. n.
9547/2009; Cass. n. 12292/2011; Cass. n. 1808 /2015).
Sotto diverso profilo, risulta corretto quanto affermato da parte ap- pellante relativamente alla non rilevabilità d'ufficio della nullità di una prova testimoniale, quantunque acquisita in giudizio.
10 Invero, la Suprema Corte ha precisato come, in tema di prova te- stimoniale, le nullità previste dall'art. 244 c.p.c. siano poste a tutela dell'interesse privato delle parti al corretto svolgimento del proces- so e non già dell'ordine pubblico processuale, sicché tali nullità non possono essere rilevate d'ufficio, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, alla assun- zione del mezzo istruttorio abbia prestato acquiescenza (cfr. Cass.
n. 21395/2014).
Va tuttavia rilevato come, nonostante l'apparente contraddizione, i suesposti principi si pongano su piani differenti ed affatto sovrap- ponibili, attenendo il primo alla rilevanza ed ammissibilità della prova, il secondo alla validità del mezzo di prova la cui rilevanza sia già stata oggetto di preliminare valutazione positiva da parte del giudice.
Invero, come precisato dalla più recente giurisprudenza della Su- prema Corte, “l'apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordi- natorio processuale. Alla base vi è l'esigenza di economia proces- suale di evitare un'attività che, in quanto relativa a mezzo di prova irrilevante, contrasta con esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.
La ratio dell'art. 244 cod. proc. civ. va individuata, oltre che nell'esigenza di mettere la controparte in condizione di eccepire
l'irrilevanza o l'inammissibilità della prova e di dedurre la prova contraria, nella necessità di consentire al giudice la formulazione
11 del giudizio preliminare di rilevanza. A tale fine è richiesta la spe- cificità nell'indicazione dei fatti: è specifica l'indicazione che con- sente al giudice di stabilire, in relazione al particolare thema pro- bandum della lite, se i fatti indicati ad oggetto della prova sono ri- levanti ai fini della decisione;
per contro, non è specifica l'indica- zione che non consenta al giudice di formulare questa valutazione.
È appena il caso di rilevare che l'indicazione che soddisfa le esi- genze del giudice soddisfa anche quelle della controparte, poiché in capo ad essa nascono l'interesse e il potere di controdedurre in quanto la prova sia dedotta in modo che se ne possa apprezzare la rilevanza.
La sanzione alla mancanza dell'indicazione specifica dei fatti è l'i- nammissibilità della prova: più esattamente, il giudice non ammet- te la prova in quanto, non potendone valutare la rilevanza, non può fare altro che dichiararla irrilevante. Trattasi pertanto non dell'inammissibilità conseguente ad una decadenza o ad una rego- la di validità dell'atto processuale come quella della capacità a te- stimoniare, ma dell'inammissibilità relativa al preliminare giudi- zio, rispetto a quello di nullità, di rilevanza stessa del mezzo di prova. La rilevabilità d'ufficio del difetto di specifica indicazione dei fatti discende dal fatto che tale requisito è imposto anzitutto per consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza della pro- va: solo quando il giudice non ne abbia rilevato la mancanza, ed abbia ammesso la prova, diventa decisivo il comportamento della controparte, che può limitarsi a dedurre la prova contraria oppure
12 eccepire la violazione di regole di validità, quale quella della ca- pacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. Mentre la violazione di una regola di validità quale quella dell'art. 246, posta a tutela dell'interesse delle parti, ha carattere relativo ed è rilevabile solo su eccezione di parte (fra le tante Cass. 30 ottobre
2009, n. 23054), l'apprezzamento in ordine alla specifica indica- zione dei fatti da provare si colloca su un piano preliminare, in quanto relativo alla rilevanza della prova, e dunque l'eventuale mancanza della specifica indicazione resta rilevabile d'ufficio. Ciò nell'ambito di quel più generale potere in tema di prova per il qua- le spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di indivi- duare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sotte- si, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giu- dizio implicito la rilevanza di una prova (fra le tante Cass. 13 giu- gno 2014, n. 13485; 15 luglio 2009, n. 16499).
Si spiega così la risalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, mentre le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art. 244 cod. proc. civ. possono essere ri- levate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con l'esperimento del mezzo di prova, la mancata specifica indica- zione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice,
13 nonostante l'acquiescenza della controparte (Cass. 4 aprile 1980,
n. 2231)” (Cass. 1294/2018).
Con particolare riferimento al requisito di specificità, è stato altresì affermato che “l'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non impo- nendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostan- ze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il di- ritto alla prova contraria” (Cass. n. 1874/2019).
Ancora, è stato precisato che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo speci- fico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 1808/2015).
Orbene, ritiene questa Corte che a tali principi il giudice di prima istanza abbia dato corretta e puntuale applicazione.
Nel caso di specie, invero, l'istanza istruttoria di parte attrice era consistita nella generica elencazione di una serie di soggetti, indi- cati quali testimoni “sulle circostanze dedotto nel presente ricor- so”, in assenza di articolazione di capitoli sui fatti oggetto di dimo- strazione, affatto determinati quanto al relativo contenuto e collo- cazione spazio- temporale.
14 In altri termini, il contenuto della istanza istruttoria si limitava ad elencare una serie di soggetti da escutere, senza tuttavia dedurre su quali fatti specifici questi ultimi fossero chiamati a deporre.
L'estrema genericità delle circostanze oggetto di richiesta di prova testimoniale (così come esposte nel ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, peraltro, anche a prescindere dalla intervenuta preclusione processuale, nemmeno oggetto di successiva articola- zione) non permette di ritenere soddisfatto il requisito minimo di specificazione poiché, se da un lato non consente al giudice di sta- bilire, in relazione al thema probandum della lite, se i fatti indicati siano rilevanti ai fini della decisione, dall'altro preclude alla con- troparte la possibilità di articolazione di prova contraria, limitan- done considerevolmente l'attività difensiva, non essendo in alcun modo definito il contesto spazio-temporale in cui si sarebbero veri- ficate le circostanze dedotte.
Del tutto inconferente, infine, deve ritenersi la giurisprudenza cita- ta dalla difesa appellante, non essendo nel caso di specie applicabi- le il rito lavoro.
6. Quanto al secondo motivo, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione, in quanto il rigetto della domanda nel merito sa- rebbe conseguenza del diniego delle prove costituende.
Viene a tal proposito lamentata la omessa valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, delle circostanze relative alla paternità morale del neologismo “implantosofia”, benché oggetto di puntua- le allegazione.
15 In particolare, nel riproporre argomentazioni in buona parte so- vrapponibili a quanto già dedotto in primo grado, l'appellante ha dedotto:
- che il dott. , stimato professionista operante nel campo da Pt_1
oltre 30 anni, si era dedicato ad un costante percorso di formazione scientifica e di ricerca, essendo l'iniziatore, fin dal 1996, di una prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio aveva definito “Odontoiatria Biologica”.
- che in tale consolidato e vivace contesto professionale, in cui il dott. si circondava di collaboratori mossi dal comune inten- Pt_1
to di partecipare alla formazione e diffusione di tale nuova prassi clinica, il – il quale vi aveva fatto ingresso solamente CP_1
nell'anno 2016 - era venuto a conoscenza del neologismo “Implan- tosofia”, anch'esso coniato dal . Pt_1
- di aver sottoposto al e ad altri autori la stesura di un ca- CP_1
pitolo, appunto riguardante l'implantosofia, nel nuovo libro “Me- dicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportuni- tà” che egli stava redigendo e che sarebbe stato pubblicato nel suc- cessivo ottobre 2020;
- che la segretezza del neologismo “implantosofia” e della prassi allo stesso sotteso, era dichiarata e nota a tutti i collaboratori, così come la circostanza che, per garantire tale segretezza, il capitolo era stato inizialmente dissimulato come 'Implantologia bio- ceramica';
16 -che in data 17.02.2018, in occasione di un incontro finalizzato alla creazione di un network di cliniche di Odontoiatria Biologica che avrebbe utilizzato procedure e marchi (come era il caso di 'Implan- tosofia') ideati dal , era stato fatto firmare al in- Pt_1 CP_1
sieme ad altri, un documento di riservatezza rispetto a tutte le in- formazioni acquisite;
- che qualche mese dopo veniva casualmente a conoscenza del fat- to che il aveva iniziato ad utilizzare il neologismo “Im- CP_1
plantosofia” per pubblicizzare la propria attività;
- che quest'ultimo veniva perciò convocato urgentemente in clini- ca nel mese di ottobre 2018, ove veniva redarguito per l'uso non autorizzato del termine “Implantosofia” e richiamato ai doveri di segretezza;
- di aver fatto richiesta di registrazione del neologismo, salvo poi venire a conoscenza di una registrazione, risalente al 16.10.2019, dissimulata da controparte a nome della società Parte_2
di cui il ricopriva il ruolo di amministratore.
[...] CP_1
Sosteneva, pertanto, come non fosse controvertibile la circostanza che, solo successivamente al rapporto con il ricorrente, il CP_1
avesse utilizzato il neologismo, fino a registrarlo.
Registrazione, peraltro, effettuata in mala fede in quanto la cogni- zione del termine “Implantosofia” sarebbe frutto di un illecito ed illegittimo accaparramento di un segreto conosciuto per tale.
Invero, sussisterebbero molteplici prove, orali e documentali, del fatto che il neologismo “implantosofia” fosse nato da
17 un'elaborazione dottrinale del , le quali dimostrerebbero, Pt_1
non solo la paternità del termine, ma anche il suo utilizzo risalente da parte dell'appellante:
-nel biennio 2016-2017, su incarico del Prof. il Persona_7
Dr. già preparava il postgraduate al San Raffaele di Milano, Pt_1
in cui si sarebbe dovuto far uso del neologismo “Implantosofia”
(mail inviata dal ricorrente in data 30.11.2017 con il programma del seminario – doc. 5 in risposta alla precedente comunicazione elettronica del 19.10.2017 dell'organizzatore del seminario, doc. 6)
- nel febbraio 2018, il Dr. aveva inviato il libro e il pro- Pt_1
gramma del post graduate ai relatori e autori del libro (ad esempio mail inviata al prof del San Raffaele) con un capitolo Per_10
assegnato al con il titolo “implantosofia”. CP_1
- nell' ottobre 2018 era stato contattato dal dott. proprieta- Per_11
rio delle cliniche LCO e della catena di cliniche caredent, che ave- va manifestato interesse per l'odontoiatria biologica e metalfree propugnate dal . Di questo incontro rimarrebbe un'ulteriore Pt_1
prova della paternità del ricorrente sul neologismo controverso: il
, in particolare, avrebbe inviato al una presentazione Pt_1 Per_11
del proprio progetto OperA-Cliniche Bio Dentali in cui era svilup- pato anche il concetto di implantosofia (doc.n.7).
- nell'ottobre del 2019 il aveva inviato la presentazione del Pt_1
proprio libro all (doc. 8) Parte_6
Nelle intenzioni dell'autore, il neologismo sarebbe dovuto restare segreto sino al Congresso AIO di Riva del Garda del 22-24 ottobre
18 2020, data in cui lo stesso era stato chiamato a tenere una confe- renza nella quale avrebbe presentato il programma culturale dell'Odontoiatria Biologica, con ampi riferimenti alla Implantoso- fia, e il libro 'Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la se- conda opportunità' (Doc.n.9)
Quanto al preuso del marchio, l'appellante ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 2976/2020, secondo cui, in tema di marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra- locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo sog- getto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo.
Il Tribunale avrebbe tuttavia obliterato la circostanza che il ricor- rente non solo aveva concepito il neologismo “Implantosofia” ma lo aveva pre-utilizzato in un contesto scientifico in cui avevano ac- cesso solo persone di fiducia, impegnatesi a non diffonderlo se non con il consenso del medesimo.
Non sarebbe casuale la circostanza che tutti gli altri professionisti parte del progetto avessero mantenuto gli impegni assunti.
La registrazione del marchio da parte del pertanto, costi- CP_1
tuirebbe violazione dell'art. 12, oltre che delle disposizioni di cui agli artt. 19, co.2 e 21 co.2 CPI (queste ultime disciplinanti rispet- tivamente il divieto di registrazione del marchio in mala fede ed il divieto di utilizzo del marchio in modo contrario alla legge e, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato
19 con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o ser- vizi), sostanziando inoltre un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
6.1. Il motivo non ha fondamento.
Volgendo lo sguardo al capo di sentenza qui censurato, si rileva come il Tribunale avesse ritenuto sfornita di prova sia la circostan- za della asserita paternità del neologismo in esame, sia quella dell'effettivo preutilizzo da parte dell'odierno appellante, in quan- to:
«Sotto il primo aspetto (ideazione del neologismo), invero,
[...]
ha prodotto documentazione atta a dimostrare che Persona_12
esso sarebbe stato il fautore della “odontoiatria biologica”, depo- nendo a suo dire, in tal senso, le numerose pubblicazioni, conve- gni, post graduate, ecc. di cui v'è prova in atti (cfr. docc. nn.3, 5,
6, difetta in atti il documento 7, 8, 910). Si tratta però di circostan- ze che, di per sé, non corroborano che - e non Parte_1
invece - sia l'autore morale del termine “im- Controparte_1
plantosofia”.
I tre argomenti forniti a tal riguardo da parte attrice sono privi di qualsivoglia rilievo giuridico in tal senso.
Quanto al primo, consistente nella collaborazione tra Parte_1
e sin dal 2016, esso avrebbe meritato un
[...] Controparte_1
approfondimento istruttorio, come detto, solo annunciato da parte
20 attrice e mai sollecitato. Di per sé l'attività di collaborazione co- stituisce infatti un dato neutro, soprattutto ove letto sulla base del- le allegazioni di per le quali proprio Controparte_1
quest'ultimo avrebbe prospettato a l'utilizzo del Parte_1
termine “implantosofia” nell'ambito della comune attività di ri- cerca.
Quanto, al secondo, consistente nella stesura di un capitolo del li- bro dedicato all'implantosofia da parte di , di ta- Controparte_1
le volume - che avrebbe dovuto essere pubblicato nei primi mesi dall'anno 2020 (cfr. p. 6 dell'atto di citazione) - non v'è traccia in atti.
Quanto al terzo, consistente nella sottoscrizione da parte di
[...]
dell'impegno di riservatezza in favore delle attività CP_12
svolte dal ricorrente (cfr. doc. 2 indice di parte attrice), si tratta di una dicitura generica che accede a un patto sulle modalità di de- terminazione delle royalties. Consegue il difetto della prova che parte attrice abbia ideato il predetto neologismo.
Sotto il secondo aspetto (preuso), giova osservare, Ai fini che qui interessano, per espressa ammissione di parte attrice, è emersa la prova del non uso da parte di del predetto mar- Parte_1
chio di fatto, fatta eccezione per l'utilizzo del neologismo “implan- tosofia” nella redazione di un'opera letteraria a oggi mai pubbli- cata e nella redazione del programma di un corso di formazione tenuto presso l'Università San Raffaele di Milano, curato dall'attore, ma le cui lezioni risultano essere state affidate diret-
21 tamente a . A ciò deve infine essere aggiunto Controparte_1
come, pur volendo ammettere il preuso di tale marchio, ma così non è, esso sarebbe avvenuto, sporadicamente e solamente in am- bito accademico, al di fuori di qualsivoglia logica di mercato o di rapporto con la clientela di riferimento».
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato come le censure reca- te dal motivo in esame non appaiano opporre argomentazioni ido- nee a scalfire l'impianto motivazionale posto dal primo giudice al- la base del rigetto delle domande attoree, sostanziandosi, in larga misura, in una mera reiterazione delle difese svolte nel precedente grado di giudizio.
Vieppiù, la pronuncia gravata non risulta contestata in modo speci- fico nella parte in cui ha escluso la sussistenza del preuso da parte dell'originario ricorrente, sul punto le relative censure limitandosi a sostenere che il neologismo fosse stato preutilizzato in un conte- sto scientifico in cui avevano accesso solo persone di fiducia.
Viceversa, tale punto assume importanza centrale nella complessi- va economia del giudizio, vertente specificatamente in materia di tutela di un marchio non oggetto di previa registrazione da parte dell'odierno appellante;
tutela che l'ordinamento accorda al relati- vo titolare proprio in ragione dello sfruttamento e, dunque, del preuso che del marchio medesimo venga fatto.
Come è noto, infatti, al fine di affermare la sussistenza di un mar- chio di fatto (ossia di un preuso del segno rilevante in diritto) oc- corre verificare se l'uso costante del termine adottato abbia com-
22 portato la costituzione di un segno distintivo e meriti in concreto la tutela invocata.
L'ordinamento, invero, assegna al marchio di fatto un regime giu- ridico ad hoc, che coincide per larga parte con quello del marchio registrato, differendo tuttavia per alcuni profili rilevanti, tali da de- terminare un livello di protezione meno intenso rispetto ai segni registrati. È una voluta disparità di trattamento, che riflette il favor del legislatore per la registrazione, che, mediante il sistema di pubblicità ad essa correlato, permette agli operatori del mercato di programmare in modo più consapevole le loro strategie di marke- ting, consentendo di prevederne meglio gli esiti e garantendo com- plessivamente uno svolgimento più ordinato della vita economica.
Ciò premesso, la disciplina del marchio di fatto è desumibile dalla combinazione di due norme, ossia l'art. 2571 c.c. e l'art. 12 CPI: il primo prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, purché ciò avvenga nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso;
il secondo, letto a contrario, consente di affermare che i segni diversi dal marchio registrato possano costituire ante- riorità invalidanti, qualora questi siano noti al mercato in un ambi- to non puramente locale.
Dalla lettura delle precedenti norme deriva che la fattispecie costi- tutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è in- tegrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfrutta- mento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al
23 prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza di- stintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscen- za effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: cono- scenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), CPI (da ultimo, Cass., n. 7658/2023).
Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio re- gistrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell'utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito terri- toriale in cui era diffuso al momento della registrazione del mar- chio analogo.
Al contrario, la tutela accordata all'utilizzatore di fatto di un mar- chio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”
(Trib. Milano, 02/05/2013, n. 6095). Contr L'art. 12, co. 1, lett. a) permette al preutente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un segno eguale o similare solo in caso di «notorietà non puramente locale», la quale determina la nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato e gli consente di proseguire l'uso del proprio marchio di fatto;
la noto- rietà locale si limita invece a circoscrivere l'ambito territoriale di
24 protezione del marchio di fatto verso i segni non registrati di terzi e di conservazione del diritto di usarlo in caso di altrui successiva registrazione. La tutela è subordinata alla presenza di una possibi- lità di confusione del pubblico, la quale presuppone che il segno sia almeno in qualche misura noto al pubblico stesso;
di qui la ne- cessità, oltre che dell'uso, della notorietà sul mercato del segno, o più precisamente di un uso qualificato idoneo a creare tale notorie- tà.
Occorre pertanto tenere distinto l'elemento dell'uso da quello della notorietà, la quale non costituisce il semplice riflesso del carattere pubblico del primo (e quindi una sua automatica conseguenza), ma presuppone che il segno abbia acquistato presso il pubblico una concreta idoneità distintiva, ovvero sia da questo effettivamente e apprezzabilmente conosciuto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distin- tiva che esso assolve in concreto e pertanto presuppone la sua uti- lizzazione effettiva, con la conseguenza che essa non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata
(in tal senso v. Cass. n. 3224/1994 e Cass. n. 9889/2016).
La protezione del preuso si ricollega ad un'esigenza di tutela dell'uso effettivo;
l'uso è sostitutivo della pubblicità del marchio conseguente alla registrazione;
mentre il marchio registrato può appartenere a chiunque assuma l'iniziativa di procedere alla regi-
25 strazione, per l'acquisto del diritto sul marchio di fatto occorre l'uso effettivo e quindi l'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'uso effettivo del segno deve essere stato omo- geneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo (Trib. Bologna,
16.01.2018).
L'onere di fornire prova del preuso e della notorietà non puramen- te locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del mar- chio di fatto di beneficiare dell'inversione dell'onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 CPI.
La giurisprudenza sottolinea la necessità di una prova rigorosa di ambedue i requisiti.
Invero, per quanto concerne la prova del preuso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all'epoca del preteso preuso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pub- blicitari;
il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la me- ra produzione di cataloghi (cfr. ex multis Trib. Torino,
15/06/2011).
Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a con-
26 finate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.
Ad esempio, in giurisprudenza viene esclusa la “notorietà” del marchio che sia stato utilizzato entro i confini di una determinata regione (cfr. ex multis Trib. Milano Sez. spec. Impresa,
09/10/2023, n.7746; Trib. Roma , Sez. spec. Impresa, 25/03/2021); parimenti, viene esclusa la notorietà del marchio a fronte della me- ra prova d'uso dello stesso presso i siti web o presso i social net- work, poiché non è possibile desumere da tali elementi il numero dei soggetti concretamente venuti a conoscenza del marchio (Trib.
Bologna Sez. spec. Impresa, 09/10/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'appellante non abbia fornito prova – nei termini suesposti - della sussistenza del requisito sia del preuso effettivo sia della notorietà qualificata.
Dalla documentazione in atti, invero, non risulta alcuna prova di un effettivo preuso a fini commerciali del marchio di fatto del qua- le si chiede la tutela, né tantomeno una diffusione dello stesso su scala nazionale.
Così, anche a prescindere dalla inconciliabile contraddizione insita nel voler ritenere la notorietà di un neologismo che, nelle intenzio- ni dell'autore, “sarebbe dovuto restare segreto fino al Congresso
AIO (https://www.aio.it-doc.n.5) di Riva del Garda del 22 al 24 ot- tobre 2020”, non può non rilevarsi come l'utilizzo del neologismo
“implantosofia” si risolvesse, di fatto, nella redazione di un'opera letteraria mai pubblicata e nella redazione del programma di un
27 corso di formazione postgraduate tenuto presso l'Università San
Raffaele di Milano, entrambi curati dal servendosi della Pt_1
collaborazione di diversi professionisti del settore, tra i quali pro- prio il CP_1
Né può peraltro sottacersi la circostanza che il capitolo avente ad aggetto la tematica dell'implantosofia, così come le lezioni dei seminari inerenti tale approccio metodologico (“implantologia bio- ceramica”) risultassero essere stati affidati direttamente a quest'ultimo (cfr. docc. 6 e 8, fasc. di I grado di parte appellante).
Tali considerazioni devono indurre alla conclusione che, allo stato di fatto antecedente la registrazione da parte della Parte_2
il neologismo “implantosofia” fosse sostanzialmente scono-
[...]
sciuto al mercato di riferimento e, in ogni caso, non ancora sfrutta- to sul piano commerciale, il relativo utilizzo e notorietà restando confinati nell'ambito della ristretta cerchia di collaboratori che alla redazione dell'opera letteraria avevano preso parte o di quanti che, per ragioni di natura accademica o scientifica, ne avessero avuto conoscenza.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla base delle pur reiterate istanze di assunzione di prova testimoniale, essendo tali istanze istruttorie definitivamente precluse, non avendo l'appellante presenziato la prima udienza di comparizione nel pri- mo grado di giudizio, decadendo dalla facoltà di richiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
28 Va poi osservato che l'appellante ha genericamente dedotto la sus- sistenza di mala fede, riferita alla registrazione del marchio da par- te del tale da comportarne la nullità ex art. 19, co. 2, CP_1
CPI.
Come recentemente precisato da parte della Suprema Corte, “la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19
c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto
d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi”. (Cass. 5866/2024)
La fattispecie tipica della registrazione in malafede si riferisce all'ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettati- va in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, aspetta- tiva cui l'ordinamento attribuisce una tutela anticipata laddove es- sa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesi- mo segno eseguita da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto. Alla norma può quindi darsi il significato di accordare (una anticipata) tutela a chi, pur avendo già destinato il segno a fungere come proprio marchio, non vi abbia ancora prov- veduto e, viceversa, di negarla a chi, avendo conoscenza di tale de-
29 stinazione, frapponga ostacoli, in mala fede, appunto a tale "pro- gramma" depositando a proprio nome l'"altrui" segno. “Per altro verso, appare anche opportuno ricostruire l'istituto, con riferi- mento al presupposto soggettivo (mala fede) qualificandolo nel senso del dolo, ossia della consapevolezza dell'altrui interesse alla registrazione del segno e dell'intenzione del registrante di frap- porre ostacoli all'attività imprenditoriale altrui, richiedendosi pertanto il dolo specifico di danneggiare colui che abbia coltivato un interesse legittimo alla registrazione.” (così in motivazione
Trib. Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, n.
1372/2017)
La mala fede richiede dunque l'intenzione di un soggetto di proce- dere alla registrazione del segno come marchio e la consapevolez- za di tale intenzione in capo al terzo registrante (cfr. anche Trib.
Bologna, 19.12.2008), ovvero il perseguimento da parte del terzo registrante di una finalità meramente ostruzionistica dell'iniziativa altrui (cfr. Trib. Milano 20.1.2015).
Nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata la sussistenza di una legittima aspettativa alla registrazione in capo all'appellante in assenza di indici inequivoci della volontà di procedere alla regi- strazione del neologismo come marchio, tale circostanza sostan- ziandosi in mera allegazione, in quanto carente di qualsiasi suppor- to probatorio.
Di conseguenza, deve altresì escludersi, alla luce delle effettive ri- sultanze processuali, la sussistenza di un animus nocendi da parte
30 del non potendo ritenersi accertato che la di lui condotta CP_1
fosse connotata dalla consapevolezza di ledere una legittima aspet- tativa altrui.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame, non può nemmeno parlarsi di iniziative meramente ostruzionistiche, avendo l'appellato effettivamente fatto utilizzo del neo registrato marchio
“ ” al fine di pubblicizzare la propria attività, promo- Parte_3
vendo l'utilizzo di pratiche ispirate ad una “nuova scienza per la cura dei denti”.
7. In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (in- determinabile -complessità bassa) e delle attività effettivamente svolte in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come ag- giornato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022, con riduzione per la fase istruttoria e la fase decisionale valutata l'opera prestata.
9. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma intro- dotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
31 2) condanna l'appellante a rifondere alle parti Parte_1
appellate e le spese del gra- Controparte_1 Controparte_14
do, che liquida in € 6.734,00, oltre 15% per rimborso spese genera- li, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulte- riore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quel- lo già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
32
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 697/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 697/2023 R.G., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1
Longarini, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio, giusta procura in atti;
appellante e
, in perso- Controparte_1 Parte_2
na del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Leonardo Cristoforo Fieri, Daniele Ceccarelli, Alessia
Nuciari ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei medesimi procuratori in Roma, Via Fucini, n. 204, giusta procura in atti, appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
L'Aquila - Sezione Specializzata in materia di Impresa n.
383/2023, pubblicata in data 24/05/2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, previa fissazione della udienza di discussione della causa, in totale riforma della sentenza impugnata con il presente atto, previa adozione di provvedimento in via cautelare ed urgente inaudita altera parte, voglia inibire al Sig. ed alla Controparte_1
(nonché ad ogni terzo non autorizzato), ogni Parte_2
ulteriore utilizzo del neologismo “Implantosofia ed Odontoiatria
Biologica” e delle tecniche alle stesse correlate e disporre il seque- stro di tutto il materiale recante l'utilizzo del predetto marchio contraffattorio nonché della documentazione contabile, il ritiro del materiale pubblicitario. Con condanna dei resistenti al pagamento di un importo di euro 516,46 (od a qualsiasi altra somma che riter- rà equa e\o di giustizia) per ogni giorno di violazione dell'ordine giudiziale, ed ordinare, a spese della convenuta, la pubblicazione della sentenza on line con un risalto pari a quello del sito.
Voglia, infine, la Corte di Appello dichiarare la illegittimità e co- munque la nullità del marchio registrato dai resistenti e per l'effetto condannarli al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indi-
2 retti, patrimoniali e non, anche per perdita di chanches cagionati con la propria
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria si chiede, inoltre, interrogatorio formale dell'appellata ed all'esito prova per testi in ordine alle seguenti circostanze di fatto già articolate nel ricorso introduttivo:
1)“Vero che solo alla fine del 2016 ha fatto accesso in tale conso- lidato e vivace contesto professionale il Sig. e ciò per es- CP_1
sersi presentato dinanzi ai responsabili della clinica Sorriso & Sa- lute', quale implantologo con auto referenziate competenze in im- plantologia metal-free.
2) “Vero che all'interno della clinica il Sig. ha avuto mo- CP_1
do di collaborare con il Dr. che già da svariati anni prima Pt_1
dell'incontro con il resistente, propugnava scientificamente la prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio ha definito “Odontoiatria Biologica (tanto che già nel 2003 aveva organizzato il primo Congresso Mondiale di Odontoiatria Biologi- ca ad Abano Terme. - “I nuovi paradigmi dell'Odontoiatria 'Me- tal-Free': Metalli Pesanti Endorali ed Immunocompatibilità”- con i migliori relatori a livello internazionale tra cui il Prof. Per_1
haus da Losanna, inventore degli impianti metal-free in zirconia).
3) Vero che in questo contesto in cui il ricorrente si è circondato di collaboratori che avessero l'intenzione di partecipare alla forma- zione e diffusione di quella nuova prassi clinica che egli stesso,
3 con un neologismo di proprio conio aveva definito “Odontoiatria
Biologica” il resistente è venuto a conoscenza del neologismo
“Implantosofia”, anch'esso coniato dal Dr. . Pt_1
4)Vero che quest'ultimo, come è normale e fisiologico in un con- sesso di studio, non aveva motivo di dubitare di coloro che fre- quentavano il proprio contesto lavorativo;
perciò, ha sottoposto al
Sig. ed ad altri autori la stesura, di un capitolo, appunto CP_1
riguardante l' , nel nuovo libro che egli, ricorrente, Parte_3
stava redigendo e che sarebbe stato pubblicato nel mese di ottobre
2020: “Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportunità””
5)Vero che on quel contesto di studi, tuttavia, la segretezza del neologismo “implantosofia” e della prassi allo stesso sotteso, era dichiarata e nota a tutti i collaboratori.
6) Vero che era noto ai protagonisti del progetto de quo che per ga- rantirla il capitolo era stato inizialmente dissimulato come 'Im- plantologia bio-ceramica'.
7) Vero che in data 17.02.2018, presso la Clinica Sorriso e Salute, in occasione di un incontro finalizzato alla creazione di un network di cliniche di Odontoiatria Biologica che avrebbe utilizzato proce- dure e marchi (come era il caso di ' ideati dal ricor- Parte_3
rente, era stato fatto firmare al che vi aveva partecipato CP_1
insieme ad altre 12 persone di cui altri 9 colleghi medici e odon- toiatri provenienti da varie parti d'Italia, un documento di riserva-
4 tezza rispetto a tutte le informazioni acquisite. (doc.2 impegno di riservatezza)
8) Vero che in tale quadro storico di fermento scientifico intorno alla figura del Dr. , fondato sulla reciproca fiducia, il ricor- Pt_1
rente, qualche mese dopo è venuto casualmente a conoscenza del fatto che il Sig. aveva iniziato ad utilizzare il neologi- CP_1
smo “Implantosofia” per pubblicizzare la propria attività.
9) Vero che il resistente è stato convocato urgentemente in clinica nel mese di ottobre 2018 ove è stato redarguito dal Dr. per Pt_1
l'uso non autorizzato del termine “Implantosofia”; l'incontro è av- venuto in presenza dell'amministratore della struttura dottor
[...]
che ha contribuito a rinforzare il richiamo ai doveri cui Per_2
il era stato chiamato a rispettare sia verbalmente e attra- CP_1
verso l'impegno scritto di segretezza. Nell'occasione il CP_1
ha riconosciuto la paternità del ricorrente sul neologismo de quo, ha perciò assicurato che avrebbe ritirato ogni riferimento all' ed ha giustificato tale condotta con il fatto che Parte_3
non aveva compreso si trattasse di informazioni riservate.”
In ordine a tali circostanze di fatto, in particolare, si chiede che vengano ascoltati i sommari informatori indicati nel ricorso intro- duttivo, signori: , Parte_4 Parte_5 CP_2
, , Dott. , Dott. CP_3 Controparte_4 Persona_3
, Dott. , Dott. Persona_4 Persona_5 Per_6
, Sig . Sig. Prof.
[...] CP_5 Controparte_6 [...]
,Signora Prof. Dott. Per_7 CP_7 Persona_8 CP_8
5 , Signora CP_9 Controparte_10
, ,,
[...] Controparte_11
Si insiste per la sospensione della efficacia esecutiva della senten- za poiché controparte non avrebbe le capacità finanziarie per resti- tuire quanto ottenuto in adempimento della sentenza impugnata i cui motivi di ingiustizia sono tali, peraltro, da legittimare l'appellante a chiederne la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Egli, tra l'altro, ha una condotta tutt'altro che rassicurante.
Non solo ha disattivato il proprio indirizzo di posta elettronica cer- tificata ma non risulta più iscritto all'Ordine dei medici in Italia
Non è un caso che in un procedimento di responsabilità professio- nale cagionato dal resistente, è stato necessario procedere alla noti- fica ordinaria della chiamata in causa anziché con pec […]”;
per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ritenuti in- fondati tutti i motivi di gravame esposti dal ricorrente, rigettare in- tegralmente l'appello e confermare la sentenza n. 383/23 R.G. n.
1551/20 del tribunale de L'Aquila. Tutto con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore dei pro- curatori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 383/2023, il Tribunale di L'Aquila, Sezione
Specializzata in materia di Impresa rigettava le domande proposte
6 da nei confronti e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
e volte sostanzialmente ad ottenere la dichiarazione di
[...]
nullità del marchio registrato da quest'ultima, consistente nel neo- logismo “implantosofia e odontoiatria biologica”, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
1.2. A sostegno della propria pretesa, parte attrice allegava:
▪ che il neologismo sarebbe stato ideato dallo stesso Persona_9
sche;
▪ che sarebbe venuto a conoscenza di esso nello Controparte_1
svolgimento dell'attività di collaborazione scientifica-didattica con
Parte_1
▪ che il avrebbe provveduto, in violazione di un patto di CP_1
riservatezza dallo stesso sottoscritto in favore di Parte_1
a farlo registrare da ossia dalla clinica di cui Parte_2
quest'ultimo ricopriva la carica di amministratore;
▪ che difetterebbe il requisito della novità del marchio, avendo esso formato oggetto di preuso da parte dell'attore.
1.3. Nelle more della celebrazione del giudizio di primo grado, ve- niva rigettata l'istanza di parte attrice avente ad oggetto l'inibitoria dell'utilizzo del marchio nonché il sequestro di tutto il materiale in uso alle parti convenute.
L'ordinanza di rigetto del G.I. veniva reclamata dinanzi al Colle- gio, che, respinto il reclamo, la confermava integralmente, condi- videndone integralmente l'impianto motivazionale.
1.4. La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi:
7 a) nella pregiudiziale inammissibilità dell'istanza di parte attrice avente ad oggetto la reiterazione delle istanze istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio. Ciò in quanto, trattandosi non di articolazione di istanze istruttorie, bensì di mera dichiarazione di idoneità a testimoniare di circa 20 soggetti, difettavano i requisiti previsti dall'art. 244 c.p.c. in relazione alla formulazione dei fatti in separati capitoli di prova nonché all'indicazione, in relazione ai medesimi, dei singoli testi, tra quelli indicati, idonei a testimonia- re. In secondo luogo, non avendo presenziato alla prima udienza del giudizio e non avendo richiesto l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore aveva di fatto impedito e/o ri- nunciato all'istruttoria della causa;
b) quanto al merito, nel difetto di prova circa la titolarità del diritto morale del neologismo nonché in relazione al preuso del marchio da parte dell'attore.
2. Avverso tale sentenza, proponeva appello Parte_1
censurando la decisione sulla base di due motivi di gravame.
In particolare, con un primo motivo viene censurata la statuizione concernente la inammissibilità delle istanze istruttorie contenute nell'atto introduttivo del giudizio.
Con un secondo motivo, viene contestata la decisione per aver er- roneamente ritenuto il mancato soddisfacimento dell'onere proba- torio in relazione all'ideazione del neologismo, nonché in relazio- ne al preuso del marchio.
8 3. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in di-
[...]
ritto e chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
4. Ritiene questa Corte che l'appello sia, per le ragioni di seguito precisate, infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
5. In ordine al primo motivo, l'appellante – dopo aver preliminar- mente precisato che i capitoli sui quali interrogare i testi sarebbero stati articolati nel ricorso, tale essendo l'atto introduttivo del giudi- zio di primo grado e non essendosi mai verificato alcun mutamen- to di rito – ha argomentato come, seppur l'indicazione specifica dei fatti sia giustificata dall'esigenza del giudice di valutare l'am- missibilità e la rilevanza della prova testimoniale, la giurispruden- za dominante ritenga tuttavia sufficiente che i fatti siano dedotti nei loro elementi essenziali, gli eventuali dettagli potendo essere ricavati dal giudice durante l'assunzione della testimonianza, inte- grando le domande formulate dalla parte direttamente in tale sede.
La giurisprudenza prevalente, peraltro, sarebbe orientata nel senso di ritenere che la prova dedotta senza l'osservanza dei requisiti di cui all'art. 244 c.p.c. sia nulla, ma che tuttavia tale nullità possa es- sere fatta valere solo dalla controparte, non potendo essere rilevata d'ufficio.
Con specifico riferimento al rito del lavoro, infine, l'appellante, nel richiamarsi alla rilevante giurisprudenza sul tema, ha argomen- tato come da un lato l'onere di allegazione concerna unicamente i fatti, non le prove, delle quali sarebbe sufficiente la specifica indi-
9 cazione prevista dagli artt. 414 e 416 c.p.c., senza che le parti siano gravate dall'onere ulteriore di spiegarne la rilevanza e idoneità di- mostrativa, che invece andrebbero valutate d'ufficio dal giudice;
dall'altro che, qualora nell'atto introduttivo del giudizio la parte abbia richiesto una prova testimoniale, articolando i relativi capito- li senza indicare le generalità dei testi, la relativa omissione deter- mini mera irregolarità, con facoltà per il giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per porne rimedio, nell'esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 421 c.p.c., in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con la ricerca della verità, cui è ispirato il rito del lavoro per il carattere costituzionale delle situazioni soggettive implicate.
5.1. Il motivo è infondato.
Risulta principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di le- gittimità quello secondo il quale “l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle cir- costanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. n.
3708/2019; cfr. Cass., 2201/2007; Cass. n. 7508 /2007; Cass. n.
9547/2009; Cass. n. 12292/2011; Cass. n. 1808 /2015).
Sotto diverso profilo, risulta corretto quanto affermato da parte ap- pellante relativamente alla non rilevabilità d'ufficio della nullità di una prova testimoniale, quantunque acquisita in giudizio.
10 Invero, la Suprema Corte ha precisato come, in tema di prova te- stimoniale, le nullità previste dall'art. 244 c.p.c. siano poste a tutela dell'interesse privato delle parti al corretto svolgimento del proces- so e non già dell'ordine pubblico processuale, sicché tali nullità non possono essere rilevate d'ufficio, né dedotte nei successivi gradi di giudizio dalla parte che, anche implicitamente, alla assun- zione del mezzo istruttorio abbia prestato acquiescenza (cfr. Cass.
n. 21395/2014).
Va tuttavia rilevato come, nonostante l'apparente contraddizione, i suesposti principi si pongano su piani differenti ed affatto sovrap- ponibili, attenendo il primo alla rilevanza ed ammissibilità della prova, il secondo alla validità del mezzo di prova la cui rilevanza sia già stata oggetto di preliminare valutazione positiva da parte del giudice.
Invero, come precisato dalla più recente giurisprudenza della Su- prema Corte, “l'apprezzamento della rilevanza della prova attiene al potere del giudice di direzione del processo e ha carattere ordi- natorio processuale. Alla base vi è l'esigenza di economia proces- suale di evitare un'attività che, in quanto relativa a mezzo di prova irrilevante, contrasta con esigenze di economia e di ragionevole durata del processo.
La ratio dell'art. 244 cod. proc. civ. va individuata, oltre che nell'esigenza di mettere la controparte in condizione di eccepire
l'irrilevanza o l'inammissibilità della prova e di dedurre la prova contraria, nella necessità di consentire al giudice la formulazione
11 del giudizio preliminare di rilevanza. A tale fine è richiesta la spe- cificità nell'indicazione dei fatti: è specifica l'indicazione che con- sente al giudice di stabilire, in relazione al particolare thema pro- bandum della lite, se i fatti indicati ad oggetto della prova sono ri- levanti ai fini della decisione;
per contro, non è specifica l'indica- zione che non consenta al giudice di formulare questa valutazione.
È appena il caso di rilevare che l'indicazione che soddisfa le esi- genze del giudice soddisfa anche quelle della controparte, poiché in capo ad essa nascono l'interesse e il potere di controdedurre in quanto la prova sia dedotta in modo che se ne possa apprezzare la rilevanza.
La sanzione alla mancanza dell'indicazione specifica dei fatti è l'i- nammissibilità della prova: più esattamente, il giudice non ammet- te la prova in quanto, non potendone valutare la rilevanza, non può fare altro che dichiararla irrilevante. Trattasi pertanto non dell'inammissibilità conseguente ad una decadenza o ad una rego- la di validità dell'atto processuale come quella della capacità a te- stimoniare, ma dell'inammissibilità relativa al preliminare giudi- zio, rispetto a quello di nullità, di rilevanza stessa del mezzo di prova. La rilevabilità d'ufficio del difetto di specifica indicazione dei fatti discende dal fatto che tale requisito è imposto anzitutto per consentire al giudice la valutazione sulla rilevanza della pro- va: solo quando il giudice non ne abbia rilevato la mancanza, ed abbia ammesso la prova, diventa decisivo il comportamento della controparte, che può limitarsi a dedurre la prova contraria oppure
12 eccepire la violazione di regole di validità, quale quella della ca- pacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.. Mentre la violazione di una regola di validità quale quella dell'art. 246, posta a tutela dell'interesse delle parti, ha carattere relativo ed è rilevabile solo su eccezione di parte (fra le tante Cass. 30 ottobre
2009, n. 23054), l'apprezzamento in ordine alla specifica indica- zione dei fatti da provare si colloca su un piano preliminare, in quanto relativo alla rilevanza della prova, e dunque l'eventuale mancanza della specifica indicazione resta rilevabile d'ufficio. Ciò nell'ambito di quel più generale potere in tema di prova per il qua- le spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di indivi- duare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute mag- giormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sotte- si, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giu- dizio implicito la rilevanza di una prova (fra le tante Cass. 13 giu- gno 2014, n. 13485; 15 luglio 2009, n. 16499).
Si spiega così la risalente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, mentre le nullità e le decadenze stabilite riguardo alla prova testimoniale dall'art. 244 cod. proc. civ. possono essere ri- levate solo dalle parti, le quali possono prestarvi acquiescenza con l'esperimento del mezzo di prova, la mancata specifica indica- zione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice,
13 nonostante l'acquiescenza della controparte (Cass. 4 aprile 1980,
n. 2231)” (Cass. 1294/2018).
Con particolare riferimento al requisito di specificità, è stato altresì affermato che “l'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non impo- nendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostan- ze articolate nei relativi capitoli, richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il di- ritto alla prova contraria” (Cass. n. 1874/2019).
Ancora, è stato precisato che “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo speci- fico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. n. 1808/2015).
Orbene, ritiene questa Corte che a tali principi il giudice di prima istanza abbia dato corretta e puntuale applicazione.
Nel caso di specie, invero, l'istanza istruttoria di parte attrice era consistita nella generica elencazione di una serie di soggetti, indi- cati quali testimoni “sulle circostanze dedotto nel presente ricor- so”, in assenza di articolazione di capitoli sui fatti oggetto di dimo- strazione, affatto determinati quanto al relativo contenuto e collo- cazione spazio- temporale.
14 In altri termini, il contenuto della istanza istruttoria si limitava ad elencare una serie di soggetti da escutere, senza tuttavia dedurre su quali fatti specifici questi ultimi fossero chiamati a deporre.
L'estrema genericità delle circostanze oggetto di richiesta di prova testimoniale (così come esposte nel ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado, peraltro, anche a prescindere dalla intervenuta preclusione processuale, nemmeno oggetto di successiva articola- zione) non permette di ritenere soddisfatto il requisito minimo di specificazione poiché, se da un lato non consente al giudice di sta- bilire, in relazione al thema probandum della lite, se i fatti indicati siano rilevanti ai fini della decisione, dall'altro preclude alla con- troparte la possibilità di articolazione di prova contraria, limitan- done considerevolmente l'attività difensiva, non essendo in alcun modo definito il contesto spazio-temporale in cui si sarebbero veri- ficate le circostanze dedotte.
Del tutto inconferente, infine, deve ritenersi la giurisprudenza cita- ta dalla difesa appellante, non essendo nel caso di specie applicabi- le il rito lavoro.
6. Quanto al secondo motivo, l'appellante lamenta l'ingiustizia della decisione, in quanto il rigetto della domanda nel merito sa- rebbe conseguenza del diniego delle prove costituende.
Viene a tal proposito lamentata la omessa valorizzazione, da parte del giudice di prime cure, delle circostanze relative alla paternità morale del neologismo “implantosofia”, benché oggetto di puntua- le allegazione.
15 In particolare, nel riproporre argomentazioni in buona parte so- vrapponibili a quanto già dedotto in primo grado, l'appellante ha dedotto:
- che il dott. , stimato professionista operante nel campo da Pt_1
oltre 30 anni, si era dedicato ad un costante percorso di formazione scientifica e di ricerca, essendo l'iniziatore, fin dal 1996, di una prassi clinica che egli stesso, con un neologismo di proprio conio aveva definito “Odontoiatria Biologica”.
- che in tale consolidato e vivace contesto professionale, in cui il dott. si circondava di collaboratori mossi dal comune inten- Pt_1
to di partecipare alla formazione e diffusione di tale nuova prassi clinica, il – il quale vi aveva fatto ingresso solamente CP_1
nell'anno 2016 - era venuto a conoscenza del neologismo “Implan- tosofia”, anch'esso coniato dal . Pt_1
- di aver sottoposto al e ad altri autori la stesura di un ca- CP_1
pitolo, appunto riguardante l'implantosofia, nel nuovo libro “Me- dicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la seconda opportuni- tà” che egli stava redigendo e che sarebbe stato pubblicato nel suc- cessivo ottobre 2020;
- che la segretezza del neologismo “implantosofia” e della prassi allo stesso sotteso, era dichiarata e nota a tutti i collaboratori, così come la circostanza che, per garantire tale segretezza, il capitolo era stato inizialmente dissimulato come 'Implantologia bio- ceramica';
16 -che in data 17.02.2018, in occasione di un incontro finalizzato alla creazione di un network di cliniche di Odontoiatria Biologica che avrebbe utilizzato procedure e marchi (come era il caso di 'Implan- tosofia') ideati dal , era stato fatto firmare al in- Pt_1 CP_1
sieme ad altri, un documento di riservatezza rispetto a tutte le in- formazioni acquisite;
- che qualche mese dopo veniva casualmente a conoscenza del fat- to che il aveva iniziato ad utilizzare il neologismo “Im- CP_1
plantosofia” per pubblicizzare la propria attività;
- che quest'ultimo veniva perciò convocato urgentemente in clini- ca nel mese di ottobre 2018, ove veniva redarguito per l'uso non autorizzato del termine “Implantosofia” e richiamato ai doveri di segretezza;
- di aver fatto richiesta di registrazione del neologismo, salvo poi venire a conoscenza di una registrazione, risalente al 16.10.2019, dissimulata da controparte a nome della società Parte_2
di cui il ricopriva il ruolo di amministratore.
[...] CP_1
Sosteneva, pertanto, come non fosse controvertibile la circostanza che, solo successivamente al rapporto con il ricorrente, il CP_1
avesse utilizzato il neologismo, fino a registrarlo.
Registrazione, peraltro, effettuata in mala fede in quanto la cogni- zione del termine “Implantosofia” sarebbe frutto di un illecito ed illegittimo accaparramento di un segreto conosciuto per tale.
Invero, sussisterebbero molteplici prove, orali e documentali, del fatto che il neologismo “implantosofia” fosse nato da
17 un'elaborazione dottrinale del , le quali dimostrerebbero, Pt_1
non solo la paternità del termine, ma anche il suo utilizzo risalente da parte dell'appellante:
-nel biennio 2016-2017, su incarico del Prof. il Persona_7
Dr. già preparava il postgraduate al San Raffaele di Milano, Pt_1
in cui si sarebbe dovuto far uso del neologismo “Implantosofia”
(mail inviata dal ricorrente in data 30.11.2017 con il programma del seminario – doc. 5 in risposta alla precedente comunicazione elettronica del 19.10.2017 dell'organizzatore del seminario, doc. 6)
- nel febbraio 2018, il Dr. aveva inviato il libro e il pro- Pt_1
gramma del post graduate ai relatori e autori del libro (ad esempio mail inviata al prof del San Raffaele) con un capitolo Per_10
assegnato al con il titolo “implantosofia”. CP_1
- nell' ottobre 2018 era stato contattato dal dott. proprieta- Per_11
rio delle cliniche LCO e della catena di cliniche caredent, che ave- va manifestato interesse per l'odontoiatria biologica e metalfree propugnate dal . Di questo incontro rimarrebbe un'ulteriore Pt_1
prova della paternità del ricorrente sul neologismo controverso: il
, in particolare, avrebbe inviato al una presentazione Pt_1 Per_11
del proprio progetto OperA-Cliniche Bio Dentali in cui era svilup- pato anche il concetto di implantosofia (doc.n.7).
- nell'ottobre del 2019 il aveva inviato la presentazione del Pt_1
proprio libro all (doc. 8) Parte_6
Nelle intenzioni dell'autore, il neologismo sarebbe dovuto restare segreto sino al Congresso AIO di Riva del Garda del 22-24 ottobre
18 2020, data in cui lo stesso era stato chiamato a tenere una confe- renza nella quale avrebbe presentato il programma culturale dell'Odontoiatria Biologica, con ampi riferimenti alla Implantoso- fia, e il libro 'Medicina Odontoiatrica Biologica e Sistemica: la se- conda opportunità' (Doc.n.9)
Quanto al preuso del marchio, l'appellante ha richiamato i principi espressi da Cass. n. 2976/2020, secondo cui, in tema di marchio d'impresa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2005, il precedente uso del segno distintivo in ambito ultra- locale priva il marchio del requisito della novità precludendone la registrazione, salvo che la richiesta provenga dal medesimo sog- getto che ne abbia fatto precedente uso esclusivo.
Il Tribunale avrebbe tuttavia obliterato la circostanza che il ricor- rente non solo aveva concepito il neologismo “Implantosofia” ma lo aveva pre-utilizzato in un contesto scientifico in cui avevano ac- cesso solo persone di fiducia, impegnatesi a non diffonderlo se non con il consenso del medesimo.
Non sarebbe casuale la circostanza che tutti gli altri professionisti parte del progetto avessero mantenuto gli impegni assunti.
La registrazione del marchio da parte del pertanto, costi- CP_1
tuirebbe violazione dell'art. 12, oltre che delle disposizioni di cui agli artt. 19, co.2 e 21 co.2 CPI (queste ultime disciplinanti rispet- tivamente il divieto di registrazione del marchio in mala fede ed il divieto di utilizzo del marchio in modo contrario alla legge e, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato
19 con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o ser- vizi), sostanziando inoltre un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.
6.1. Il motivo non ha fondamento.
Volgendo lo sguardo al capo di sentenza qui censurato, si rileva come il Tribunale avesse ritenuto sfornita di prova sia la circostan- za della asserita paternità del neologismo in esame, sia quella dell'effettivo preutilizzo da parte dell'odierno appellante, in quan- to:
«Sotto il primo aspetto (ideazione del neologismo), invero,
[...]
ha prodotto documentazione atta a dimostrare che Persona_12
esso sarebbe stato il fautore della “odontoiatria biologica”, depo- nendo a suo dire, in tal senso, le numerose pubblicazioni, conve- gni, post graduate, ecc. di cui v'è prova in atti (cfr. docc. nn.3, 5,
6, difetta in atti il documento 7, 8, 910). Si tratta però di circostan- ze che, di per sé, non corroborano che - e non Parte_1
invece - sia l'autore morale del termine “im- Controparte_1
plantosofia”.
I tre argomenti forniti a tal riguardo da parte attrice sono privi di qualsivoglia rilievo giuridico in tal senso.
Quanto al primo, consistente nella collaborazione tra Parte_1
e sin dal 2016, esso avrebbe meritato un
[...] Controparte_1
approfondimento istruttorio, come detto, solo annunciato da parte
20 attrice e mai sollecitato. Di per sé l'attività di collaborazione co- stituisce infatti un dato neutro, soprattutto ove letto sulla base del- le allegazioni di per le quali proprio Controparte_1
quest'ultimo avrebbe prospettato a l'utilizzo del Parte_1
termine “implantosofia” nell'ambito della comune attività di ri- cerca.
Quanto, al secondo, consistente nella stesura di un capitolo del li- bro dedicato all'implantosofia da parte di , di ta- Controparte_1
le volume - che avrebbe dovuto essere pubblicato nei primi mesi dall'anno 2020 (cfr. p. 6 dell'atto di citazione) - non v'è traccia in atti.
Quanto al terzo, consistente nella sottoscrizione da parte di
[...]
dell'impegno di riservatezza in favore delle attività CP_12
svolte dal ricorrente (cfr. doc. 2 indice di parte attrice), si tratta di una dicitura generica che accede a un patto sulle modalità di de- terminazione delle royalties. Consegue il difetto della prova che parte attrice abbia ideato il predetto neologismo.
Sotto il secondo aspetto (preuso), giova osservare, Ai fini che qui interessano, per espressa ammissione di parte attrice, è emersa la prova del non uso da parte di del predetto mar- Parte_1
chio di fatto, fatta eccezione per l'utilizzo del neologismo “implan- tosofia” nella redazione di un'opera letteraria a oggi mai pubbli- cata e nella redazione del programma di un corso di formazione tenuto presso l'Università San Raffaele di Milano, curato dall'attore, ma le cui lezioni risultano essere state affidate diret-
21 tamente a . A ciò deve infine essere aggiunto Controparte_1
come, pur volendo ammettere il preuso di tale marchio, ma così non è, esso sarebbe avvenuto, sporadicamente e solamente in am- bito accademico, al di fuori di qualsivoglia logica di mercato o di rapporto con la clientela di riferimento».
Tanto premesso, va preliminarmente rilevato come le censure reca- te dal motivo in esame non appaiano opporre argomentazioni ido- nee a scalfire l'impianto motivazionale posto dal primo giudice al- la base del rigetto delle domande attoree, sostanziandosi, in larga misura, in una mera reiterazione delle difese svolte nel precedente grado di giudizio.
Vieppiù, la pronuncia gravata non risulta contestata in modo speci- fico nella parte in cui ha escluso la sussistenza del preuso da parte dell'originario ricorrente, sul punto le relative censure limitandosi a sostenere che il neologismo fosse stato preutilizzato in un conte- sto scientifico in cui avevano accesso solo persone di fiducia.
Viceversa, tale punto assume importanza centrale nella complessi- va economia del giudizio, vertente specificatamente in materia di tutela di un marchio non oggetto di previa registrazione da parte dell'odierno appellante;
tutela che l'ordinamento accorda al relati- vo titolare proprio in ragione dello sfruttamento e, dunque, del preuso che del marchio medesimo venga fatto.
Come è noto, infatti, al fine di affermare la sussistenza di un mar- chio di fatto (ossia di un preuso del segno rilevante in diritto) oc- corre verificare se l'uso costante del termine adottato abbia com-
22 portato la costituzione di un segno distintivo e meriti in concreto la tutela invocata.
L'ordinamento, invero, assegna al marchio di fatto un regime giu- ridico ad hoc, che coincide per larga parte con quello del marchio registrato, differendo tuttavia per alcuni profili rilevanti, tali da de- terminare un livello di protezione meno intenso rispetto ai segni registrati. È una voluta disparità di trattamento, che riflette il favor del legislatore per la registrazione, che, mediante il sistema di pubblicità ad essa correlato, permette agli operatori del mercato di programmare in modo più consapevole le loro strategie di marke- ting, consentendo di prevederne meglio gli esiti e garantendo com- plessivamente uno svolgimento più ordinato della vita economica.
Ciò premesso, la disciplina del marchio di fatto è desumibile dalla combinazione di due norme, ossia l'art. 2571 c.c. e l'art. 12 CPI: il primo prevede che chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad utilizzarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, purché ciò avvenga nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso;
il secondo, letto a contrario, consente di affermare che i segni diversi dal marchio registrato possano costituire ante- riorità invalidanti, qualora questi siano noti al mercato in un ambi- to non puramente locale.
Dalla lettura delle precedenti norme deriva che la fattispecie costi- tutiva del diritto di chi si assuma titolare del marchio di fatto è in- tegrata, in primo luogo, dall'uso del segno, e cioè da uno sfrutta- mento che induca il consumatore ad associare il segno stesso al
23 prodotto o al servizio, in modo da percepirlo nella sua valenza di- stintiva e, in secondo luogo, dalla notorietà, intesa come conoscen- za effettiva del marchio da parte del pubblico di riferimento: cono- scenza che, per avere portata invalidante rispetto al successivo marchio registrato, non deve essere “puramente locale”, giusta l'art. 12, comma 1, lett. a), CPI (da ultimo, Cass., n. 7658/2023).
Qualora il marchio risulti avere una diffusione locale, il preuso dello stesso opererà in “senso debole”. Di fronte ad un marchio re- gistrato, difatti, sarà concessa al preutente la facoltà di proseguire nell'utilizzazione del marchio medesimo nello stesso ambito terri- toriale in cui era diffuso al momento della registrazione del mar- chio analogo.
Al contrario, la tutela accordata all'utilizzatore di fatto di un mar- chio di notorietà non puramente locale risulterà più intensa ed estesa, tanto da giungere ad intaccare persino la validità – sotto il profilo della novità – del marchio registrato successivamente. In tale ultimo caso, viene negato il requisito della novità, elemento essenziale ai fini della registrazione del marchio “successivo”
(Trib. Milano, 02/05/2013, n. 6095). Contr L'art. 12, co. 1, lett. a) permette al preutente di reagire contro l'altrui successiva registrazione di un segno eguale o similare solo in caso di «notorietà non puramente locale», la quale determina la nullità, per difetto di novità, del successivo marchio registrato e gli consente di proseguire l'uso del proprio marchio di fatto;
la noto- rietà locale si limita invece a circoscrivere l'ambito territoriale di
24 protezione del marchio di fatto verso i segni non registrati di terzi e di conservazione del diritto di usarlo in caso di altrui successiva registrazione. La tutela è subordinata alla presenza di una possibi- lità di confusione del pubblico, la quale presuppone che il segno sia almeno in qualche misura noto al pubblico stesso;
di qui la ne- cessità, oltre che dell'uso, della notorietà sul mercato del segno, o più precisamente di un uso qualificato idoneo a creare tale notorie- tà.
Occorre pertanto tenere distinto l'elemento dell'uso da quello della notorietà, la quale non costituisce il semplice riflesso del carattere pubblico del primo (e quindi una sua automatica conseguenza), ma presuppone che il segno abbia acquistato presso il pubblico una concreta idoneità distintiva, ovvero sia da questo effettivamente e apprezzabilmente conosciuto.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distin- tiva che esso assolve in concreto e pertanto presuppone la sua uti- lizzazione effettiva, con la conseguenza che essa non è esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata
(in tal senso v. Cass. n. 3224/1994 e Cass. n. 9889/2016).
La protezione del preuso si ricollega ad un'esigenza di tutela dell'uso effettivo;
l'uso è sostitutivo della pubblicità del marchio conseguente alla registrazione;
mentre il marchio registrato può appartenere a chiunque assuma l'iniziativa di procedere alla regi-
25 strazione, per l'acquisto del diritto sul marchio di fatto occorre l'uso effettivo e quindi l'esercizio di un'attività imprenditoriale. L'uso effettivo del segno deve essere stato omo- geneo e costante nel tempo, e quindi non deve essere sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo (Trib. Bologna,
16.01.2018).
L'onere di fornire prova del preuso e della notorietà non puramen- te locale grava su colui il quale si asserisce titolare del marchio di fatto. Trattasi di una conseguenza relativa al mancato espletamento della procedura di registrazione, che impedisce al titolare del mar- chio di fatto di beneficiare dell'inversione dell'onere della prova generato dalla presunzione di validità ex art. 121 CPI.
La giurisprudenza sottolinea la necessità di una prova rigorosa di ambedue i requisiti.
Invero, per quanto concerne la prova del preuso, sono richiesti elementi probatori in grado di attestare che, all'epoca del preteso preuso, i prodotti-servizi del preutente fossero effettivamente commercializzati o che fossero stati oggetto di investimenti pub- blicitari;
il relativo onere non è soddisfatto, ad esempio, con la me- ra produzione di cataloghi (cfr. ex multis Trib. Torino,
15/06/2011).
Quanto alla prova della notorietà non locale del marchio di fatto, anche definita notorietà qualificata, occorre che la stessa sia in grado di dimostrare una diffusione sistematica, non ristretta a con-
26 finate zone territoriali, e tale da renderlo concretamente conosciuto ad una larga parte dei consumatori interessati.
Ad esempio, in giurisprudenza viene esclusa la “notorietà” del marchio che sia stato utilizzato entro i confini di una determinata regione (cfr. ex multis Trib. Milano Sez. spec. Impresa,
09/10/2023, n.7746; Trib. Roma , Sez. spec. Impresa, 25/03/2021); parimenti, viene esclusa la notorietà del marchio a fronte della me- ra prova d'uso dello stesso presso i siti web o presso i social net- work, poiché non è possibile desumere da tali elementi il numero dei soggetti concretamente venuti a conoscenza del marchio (Trib.
Bologna Sez. spec. Impresa, 09/10/2020).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'appellante non abbia fornito prova – nei termini suesposti - della sussistenza del requisito sia del preuso effettivo sia della notorietà qualificata.
Dalla documentazione in atti, invero, non risulta alcuna prova di un effettivo preuso a fini commerciali del marchio di fatto del qua- le si chiede la tutela, né tantomeno una diffusione dello stesso su scala nazionale.
Così, anche a prescindere dalla inconciliabile contraddizione insita nel voler ritenere la notorietà di un neologismo che, nelle intenzio- ni dell'autore, “sarebbe dovuto restare segreto fino al Congresso
AIO (https://www.aio.it-doc.n.5) di Riva del Garda del 22 al 24 ot- tobre 2020”, non può non rilevarsi come l'utilizzo del neologismo
“implantosofia” si risolvesse, di fatto, nella redazione di un'opera letteraria mai pubblicata e nella redazione del programma di un
27 corso di formazione postgraduate tenuto presso l'Università San
Raffaele di Milano, entrambi curati dal servendosi della Pt_1
collaborazione di diversi professionisti del settore, tra i quali pro- prio il CP_1
Né può peraltro sottacersi la circostanza che il capitolo avente ad aggetto la tematica dell'implantosofia, così come le lezioni dei seminari inerenti tale approccio metodologico (“implantologia bio- ceramica”) risultassero essere stati affidati direttamente a quest'ultimo (cfr. docc. 6 e 8, fasc. di I grado di parte appellante).
Tali considerazioni devono indurre alla conclusione che, allo stato di fatto antecedente la registrazione da parte della Parte_2
il neologismo “implantosofia” fosse sostanzialmente scono-
[...]
sciuto al mercato di riferimento e, in ogni caso, non ancora sfrutta- to sul piano commerciale, il relativo utilizzo e notorietà restando confinati nell'ambito della ristretta cerchia di collaboratori che alla redazione dell'opera letteraria avevano preso parte o di quanti che, per ragioni di natura accademica o scientifica, ne avessero avuto conoscenza.
Né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla base delle pur reiterate istanze di assunzione di prova testimoniale, essendo tali istanze istruttorie definitivamente precluse, non avendo l'appellante presenziato la prima udienza di comparizione nel pri- mo grado di giudizio, decadendo dalla facoltà di richiedere l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
28 Va poi osservato che l'appellante ha genericamente dedotto la sus- sistenza di mala fede, riferita alla registrazione del marchio da par- te del tale da comportarne la nullità ex art. 19, co. 2, CP_1
CPI.
Come recentemente precisato da parte della Suprema Corte, “la nullità per la registrazione del marchio in malafede ex art. 19
c.p.i., concernendo una condotta autonoma che presuppone la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, desumibile, in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto
d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato ad operare, si differenzia dalla nullità per difetto di novità ex art. 12 c.p.i., che invece presuppone la valutazione dei requisiti di registrabilità del marchio posteriore alla luce dell'esistenza di anteriori diritti su marchi o altri segni distintivi”. (Cass. 5866/2024)
La fattispecie tipica della registrazione in malafede si riferisce all'ipotesi in cui un soggetto possa vantare una legittima aspettati- va in ordine alla tutela di un determinato segno distintivo, aspetta- tiva cui l'ordinamento attribuisce una tutela anticipata laddove es- sa sia pregiudicata dalla più tempestiva registrazione del medesi- mo segno eseguita da altro soggetto, consapevole delle intenzioni del primo e che abbia agito allo specifico scopo di ostacolare in tal modo tale progetto. Alla norma può quindi darsi il significato di accordare (una anticipata) tutela a chi, pur avendo già destinato il segno a fungere come proprio marchio, non vi abbia ancora prov- veduto e, viceversa, di negarla a chi, avendo conoscenza di tale de-
29 stinazione, frapponga ostacoli, in mala fede, appunto a tale "pro- gramma" depositando a proprio nome l'"altrui" segno. “Per altro verso, appare anche opportuno ricostruire l'istituto, con riferi- mento al presupposto soggettivo (mala fede) qualificandolo nel senso del dolo, ossia della consapevolezza dell'altrui interesse alla registrazione del segno e dell'intenzione del registrante di frap- porre ostacoli all'attività imprenditoriale altrui, richiedendosi pertanto il dolo specifico di danneggiare colui che abbia coltivato un interesse legittimo alla registrazione.” (così in motivazione
Trib. Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, n.
1372/2017)
La mala fede richiede dunque l'intenzione di un soggetto di proce- dere alla registrazione del segno come marchio e la consapevolez- za di tale intenzione in capo al terzo registrante (cfr. anche Trib.
Bologna, 19.12.2008), ovvero il perseguimento da parte del terzo registrante di una finalità meramente ostruzionistica dell'iniziativa altrui (cfr. Trib. Milano 20.1.2015).
Nel caso di specie, non può ritenersi dimostrata la sussistenza di una legittima aspettativa alla registrazione in capo all'appellante in assenza di indici inequivoci della volontà di procedere alla regi- strazione del neologismo come marchio, tale circostanza sostan- ziandosi in mera allegazione, in quanto carente di qualsiasi suppor- to probatorio.
Di conseguenza, deve altresì escludersi, alla luce delle effettive ri- sultanze processuali, la sussistenza di un animus nocendi da parte
30 del non potendo ritenersi accertato che la di lui condotta CP_1
fosse connotata dalla consapevolezza di ledere una legittima aspet- tativa altrui.
A ciò deve aggiungersi che, nel caso in esame, non può nemmeno parlarsi di iniziative meramente ostruzionistiche, avendo l'appellato effettivamente fatto utilizzo del neo registrato marchio
“ ” al fine di pubblicizzare la propria attività, promo- Parte_3
vendo l'utilizzo di pratiche ispirate ad una “nuova scienza per la cura dei denti”.
7. In conclusione, l'appello deve essere interamente respinto.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (in- determinabile -complessità bassa) e delle attività effettivamente svolte in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come ag- giornato dal D.M. n. 147 del 13/8/2022, con riduzione per la fase istruttoria e la fase decisionale valutata l'opera prestata.
9. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma intro- dotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
31 2) condanna l'appellante a rifondere alle parti Parte_1
appellate e le spese del gra- Controparte_1 Controparte_14
do, che liquida in € 6.734,00, oltre 15% per rimborso spese genera- li, iva e cpa come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulte- riore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quel- lo già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente est.
Silvia Rita Fabrizio
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