TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/05/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1945/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tizzoni ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in Persona_1
data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: previdenza - accertamento diritto Ape sociale
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente signora con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo Parte_1 generale telematico il 13.12.2024, ha agito nei confronti dell per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di anticipo pensionistico denominata APE sociale di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro domestico, determinata dal decesso del proprio datore di lavoro, avvenuto in data 31.07.2022, al quale faceva immediatamente seguito lettera di licenziamento degli eredi (doc. nn. 1, 2 e 3).
In particolare, la ricorrente ha specificato di avere inoltrato, in data 23.04.2024, durante il periodo di Naspi, domanda di verifica delle condizioni di accesso all'Anticipo Pensionistico per APE Sociale (doc. n. 5) e, contestualmente, relativa domanda di riconoscimento della medesima indennità (doc. n. 6).
Ha riferito che, tuttavia, con provvedimento del 23.04.2024, l rigettava la domanda CP_1
in quanto: “La cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per decesso del datore di lavoro domestico, pertanto, non può essere configurata come causa di licenziamento, ma bensì come risoluzione del rapporto di lavoro, ad oggi non contenuta nella normativa che disciplina la misura dell'ape sociale”.
Essendo risultato vano il tentativo intrapreso di risolvere la questione in via amministrativa, la ricorrente ha agito in via giudiziale e ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto di al beneficio dell'anticipo pensionistico-APE sociale previsto dall'art. 1, Parte_1
comma 179, lett. a), della legge n. 232 del 2016 fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'indennità nella Controparte_1
misura di legge nonché dei rati maturati e non riscossi dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (21.03.2024) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2 In data 23.01.2025 si è costituito in giudizio l' , contestando quanto dedotto e prodotto CP_1
da controparte ed eccependo la carenza dei requisiti costitutivi per usufruire della prestazione richiesta, nonché la mancata prova degli stessi da parte della ricorrente, rilevando l'infondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, con vittoria di spese ed onorari”.
All'esito dell'udienza del 11.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 10.04.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
In punto di fatto, è documentale che la ricorrente abbia lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze del signor dal 01.04.2017 al 31.07.2022, Controparte_2 quando, a seguito del decesso di quest'ultimo, veniva licenziata dall'erede (doc.
1-3 all. ricorso).
In data 21.03.2024 presentava domanda di verifica del requisito contributivo per APE sociale (doc. n. 5 all. ricorso) e relativa domanda di riconoscimento dell'anticipo pensionistico (doc. n. 6 all. ricorso) che, tuttavia, veniva rigettata dall (doc. n. 7 all. CP_1
ricorso).
Si deve premettere che L'APE Sociale, ossia l'anticipo pensionistico, è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, che consiste nel riconoscimento di una un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, a beneficio di soggetti che abbiano un'età anagrafica al momento della domanda pari ad
3 anni 63 e si trovino nelle condizioni indicate dal medesimo art. 1 comma 179 che prevede, per quanto qui di interesse, il riconoscimento a soggetti che: “a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Orbene, la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente consente di accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per poter beneficiare dell'APE sociale.
Risulta, infatti, provato che trattasi di soggetto di anni 63, in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (doc. n. 3 all. ricorso), che non usufruisce di altri trattamenti pensionistici e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come da documentazione depositata in ricorso (doc.
5-6 all. ricorso) e come si evince altresì dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo (doc. n. 10 all. note) che viene ammessa.
Può, pertanto, ritenersi accertata la presenza dei requisiti di legge per poter accedere all'Ape Sociale.
Non può, infatti, essere condivisa la posizione dell secondo la quale lo stato di CP_1
disoccupazione della ricorrente, determinato dal decesso del datore di lavoro, non può essere equiparato ad un licenziamento.
Deve, infatti, aderirsi al nutrito filone giurisprudenziale di merito (tra le altre: Tribunale di
Milano; sent. n. 1803/2023 Tribunale di Arezzo;
sent. n. 327/2021; Tribunale di Pesaro, sent. n. 202/2021; Tribunale di Gorizia, sent. n. 142/2023; Tribunale di Ancona, sent.
80/2023; Tribunale di Cagliari, sent. 2834/2024, tutte relative a rapporti di lavoro domestico), secondo il quale l'indennità per cui è causa ha lo scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, così che la cessazione di attività causata dal decesso del datore di lavoro sia equiparabile, per natura ed effetti, ad un
4 licenziamento e cioè ad una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo ed involontario del lavoratore ed imputabile unicamente al datore.
Se così non fosse, il lavoratore che abbia perduto il lavoro per una causa a lui non imputabile, si troverebbe, senza giustificato motivo, penalizzato da una interpretazione puramente letterale della norma, perdendo la possibilità di fruire di una misura, quale l'anticipo pensionistico, pensata dal legislatore proprio per accompagnare i lavoratori con difficoltà oggettiva a reperire una nuova occupazione, verso la pensione.
E, se è pur vero che, in termini generali, la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, in quanto “il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale” (Cass., n. 8053/1994), è altresì vero che tale principio, non può applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al soddisfacimento di un bisogno personale (e non professionale) del datore di lavoro, che viene inevitabilmente a mancare con il decesso di quest'ultimo.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la questione viene risolta della produzione agli atti della lettera di licenziamento sottoscritta dall'erede del datore di lavoro deceduto (doc. n. 3 all. ricorso), non contestata da controparte, che sottolinea la chiara intenzione dell'erede di non voler proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Deve, pertanto, ritenersi che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti necessari all'ottenimento del diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci, con conseguente accoglimento del ricorso.
Quanto alla decorrenza del beneficio, questo potrà avere decorrenza dal mese successivo alla presentazione dalla domanda, come previsto per legge, ossia dal mese di aprile 2024 essendo stata la domanda presentata il 21.3.2024 (doc. n. 6 all. ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo, così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto della ricorrente di accedere al beneficio dell'anticipo pensionistico-Ape sociale di cui all'art. 1, co. 179, lett. a) della L. n. 232/2026, con decorrenza dal mese di aprile 2024 e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, per l'effetto,
- condanna l' a corrispondere, in favore della ricorrente, tale beneficio nella misura di CP_1
legge ed al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza dal mese di aprile
2024, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano CP_1
in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1945/2024 R.G.L., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tizzoni ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, in Persona_1
data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta n. 3/5, per procura in atti resistente
Oggetto: previdenza - accertamento diritto Ape sociale
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
La ricorrente signora con ricorso ex art. 442 c.p.c. iscritto a ruolo Parte_1 generale telematico il 13.12.2024, ha agito nei confronti dell per ottenere il CP_1
riconoscimento del proprio diritto a percepire l'indennità di anticipo pensionistico denominata APE sociale di cui all'art. 1, comma 179, della legge n. 232/2016, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro domestico, determinata dal decesso del proprio datore di lavoro, avvenuto in data 31.07.2022, al quale faceva immediatamente seguito lettera di licenziamento degli eredi (doc. nn. 1, 2 e 3).
In particolare, la ricorrente ha specificato di avere inoltrato, in data 23.04.2024, durante il periodo di Naspi, domanda di verifica delle condizioni di accesso all'Anticipo Pensionistico per APE Sociale (doc. n. 5) e, contestualmente, relativa domanda di riconoscimento della medesima indennità (doc. n. 6).
Ha riferito che, tuttavia, con provvedimento del 23.04.2024, l rigettava la domanda CP_1
in quanto: “La cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per decesso del datore di lavoro domestico, pertanto, non può essere configurata come causa di licenziamento, ma bensì come risoluzione del rapporto di lavoro, ad oggi non contenuta nella normativa che disciplina la misura dell'ape sociale”.
Essendo risultato vano il tentativo intrapreso di risolvere la questione in via amministrativa, la ricorrente ha agito in via giudiziale e ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto di al beneficio dell'anticipo pensionistico-APE sociale previsto dall'art. 1, Parte_1
comma 179, lett. a), della legge n. 232 del 2016 fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia;
conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'indennità nella Controparte_1
misura di legge nonché dei rati maturati e non riscossi dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa (21.03.2024) oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge. Con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
2 In data 23.01.2025 si è costituito in giudizio l' , contestando quanto dedotto e prodotto CP_1
da controparte ed eccependo la carenza dei requisiti costitutivi per usufruire della prestazione richiesta, nonché la mancata prova degli stessi da parte della ricorrente, rilevando l'infondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, con vittoria di spese ed onorari”.
All'esito dell'udienza del 11.02.2025, svoltasi con collegamento da remoto, preso atto dell'impossibilità di addivenire a una conciliazione della causa, è stato concesso alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., termine fino al 10.04.2025 per depositare note scritte contenenti le conclusioni.
Lette, infine, le note conclusive depositate da parte ricorrente, la controversia viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e risulta meritevole di accoglimento.
In punto di fatto, è documentale che la ricorrente abbia lavorato come collaboratrice domestica alle dipendenze del signor dal 01.04.2017 al 31.07.2022, Controparte_2 quando, a seguito del decesso di quest'ultimo, veniva licenziata dall'erede (doc.
1-3 all. ricorso).
In data 21.03.2024 presentava domanda di verifica del requisito contributivo per APE sociale (doc. n. 5 all. ricorso) e relativa domanda di riconoscimento dell'anticipo pensionistico (doc. n. 6 all. ricorso) che, tuttavia, veniva rigettata dall (doc. n. 7 all. CP_1
ricorso).
Si deve premettere che L'APE Sociale, ossia l'anticipo pensionistico, è una misura introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni, che consiste nel riconoscimento di una un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, a beneficio di soggetti che abbiano un'età anagrafica al momento della domanda pari ad
3 anni 63 e si trovino nelle condizioni indicate dal medesimo art. 1 comma 179 che prevede, per quanto qui di interesse, il riconoscimento a soggetti che: “a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
Orbene, la documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente consente di accertare la sussistenza di tutti i presupposti di legge per poter beneficiare dell'APE sociale.
Risulta, infatti, provato che trattasi di soggetto di anni 63, in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (doc. n. 3 all. ricorso), che non usufruisce di altri trattamenti pensionistici e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come da documentazione depositata in ricorso (doc.
5-6 all. ricorso) e come si evince altresì dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo (doc. n. 10 all. note) che viene ammessa.
Può, pertanto, ritenersi accertata la presenza dei requisiti di legge per poter accedere all'Ape Sociale.
Non può, infatti, essere condivisa la posizione dell secondo la quale lo stato di CP_1
disoccupazione della ricorrente, determinato dal decesso del datore di lavoro, non può essere equiparato ad un licenziamento.
Deve, infatti, aderirsi al nutrito filone giurisprudenziale di merito (tra le altre: Tribunale di
Milano; sent. n. 1803/2023 Tribunale di Arezzo;
sent. n. 327/2021; Tribunale di Pesaro, sent. n. 202/2021; Tribunale di Gorizia, sent. n. 142/2023; Tribunale di Ancona, sent.
80/2023; Tribunale di Cagliari, sent. 2834/2024, tutte relative a rapporti di lavoro domestico), secondo il quale l'indennità per cui è causa ha lo scopo di tutelare i soggetti che hanno subito una disoccupazione involontaria, così che la cessazione di attività causata dal decesso del datore di lavoro sia equiparabile, per natura ed effetti, ad un
4 licenziamento e cioè ad una cessazione del rapporto di lavoro per un fatto estraneo ed involontario del lavoratore ed imputabile unicamente al datore.
Se così non fosse, il lavoratore che abbia perduto il lavoro per una causa a lui non imputabile, si troverebbe, senza giustificato motivo, penalizzato da una interpretazione puramente letterale della norma, perdendo la possibilità di fruire di una misura, quale l'anticipo pensionistico, pensata dal legislatore proprio per accompagnare i lavoratori con difficoltà oggettiva a reperire una nuova occupazione, verso la pensione.
E, se è pur vero che, in termini generali, la morte del datore di lavoro non determina l'automatica estinzione del rapporto di lavoro, in quanto “il decesso del datore di lavoro, che ha stipulato il contratto di lavoro subordinato con una determinata persona, comporta la trasmissione di tale rapporto ai suoi eredi, al pari dei diritti di obbligazione in genere, secondo le regole della successione a titolo universale” (Cass., n. 8053/1994), è altresì vero che tale principio, non può applicarsi sic et simpliciter al lavoro domestico, il cui elemento caratterizzante è la prestazione finalizzata al soddisfacimento di un bisogno personale (e non professionale) del datore di lavoro, che viene inevitabilmente a mancare con il decesso di quest'ultimo.
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la questione viene risolta della produzione agli atti della lettera di licenziamento sottoscritta dall'erede del datore di lavoro deceduto (doc. n. 3 all. ricorso), non contestata da controparte, che sottolinea la chiara intenzione dell'erede di non voler proseguire il rapporto di lavoro in essere.
Deve, pertanto, ritenersi che sussistano in capo alla ricorrente i requisiti necessari all'ottenimento del diritto alla pensione anticipata per lavoratori precoci, con conseguente accoglimento del ricorso.
Quanto alla decorrenza del beneficio, questo potrà avere decorrenza dal mese successivo alla presentazione dalla domanda, come previsto per legge, ossia dal mese di aprile 2024 essendo stata la domanda presentata il 21.3.2024 (doc. n. 6 all. ricorso).
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del principio di cui all'art. 91
c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente decidendo, così provvede tra le parti:
- dichiara il diritto della ricorrente di accedere al beneficio dell'anticipo pensionistico-Ape sociale di cui all'art. 1, co. 179, lett. a) della L. n. 232/2026, con decorrenza dal mese di aprile 2024 e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia e, per l'effetto,
- condanna l' a corrispondere, in favore della ricorrente, tale beneficio nella misura di CP_1
legge ed al pagamento dei ratei maturati e non riscossi con decorrenza dal mese di aprile
2024, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano CP_1
in complessivi euro 2.500,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
6